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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 05/06/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composto dai SInori magistrati:
Dott. Gabriella Canto - Presidente relatore
Dott. Marcello Testaquatra - Giudice
Dott. Calogero Domenico Cammarata - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2333/2024 R.G., avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da
DA
nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dagli avvocati Giuseppe Franzone e Valentina Maria Matraxia.
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Giuliana Scaletta.
CONVENUTA
Con la partecipazione del Pubblico Ministero.
Con note scritte in sostituzione di udienza del 20 maggio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come appresso.
La difesa del ricorrente: “Lo scrivente procuratore chiede che l'ill.mo Tribunale adito voglia dichiarare ai sensi dell'art. 3 n. 2), lett. b), della Legge 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il SI. e la SI.ra , Parte_1 CP_1 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza. Condanna alle spese e compensi di lite” La difesa della convenuta: “Con le presenti note autorizzate in seno all'ordinanza emessa in data 02/04/2025, attesa la richiesta di controparte di emissione di provvedimento di statuizione sullo status a cui la resistente si è associata, sul punto si precisano le conclusioni e si insiste per l'emissione di detto provvedimento, con espressa rinuncia alla concessione dei termini per comparsa conclusionale e memoria di replica”.
Il P.M. nulla ha osservato.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, depositato il 10 dicembre 2024, Parte_1 esponeva:
[...]
- di avere contratto matrimonio concordatario con a Caltanissetta CP_1 il 25/6/2005, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune dell'anno
2005, parte II, serie A, n. 95;
- che dal matrimonio erano nati due figli, il 23/9/2005, non Per_1 autosufficiente ed affetto da una forma di autismo, ed il 19/4/2007, studentessa;
Per_2
- che il procedimento per separazione consensuale promosso con ricorso del
14/12/2016, nell'ambito del quale erano comparsi personalmente dinanzi al presidente all'udienza del 11/4/2017, era stato definito con decreto di omologa del 12/6/2017, n.
5382/2017;
-che aveva intrapreso una relazione sentimentale con altra donna, dalla quale attendeva un figlio.
Alla luce di quanto sopra e sul rilievo in ordine al decorso del termine di legge, il ricorrente chiedeva che con sentenza non definitiva fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con successivo rinvio per la decisione sulle altre domande, tra cui quella di revoca dell'assegno in favore della moglie, per essere venuti meno i relativi presupposti.
Costituitasi, aderiva alla domanda di divorzio, contestando i fatti CP_1 come dedotti in ricorso e deducendo plurimi inadempimenti da parte del Parte_1 delle obbligazioni assunte con l'accordo di separazione consensuale omologato.
Conclusivamente, chiedeva la conferma delle condizioni di separazione riguardanti i figli e anche dell'assegnazione della casa familiare, nonché la condanna del Parte_1 al pagamento delle somme rispetto alle quali si era reso inadempiente. Il tutto, come meglio specificato nella memoria di costituzione.
All'udienza di comparizione il presidente, sentite le parti ed esperito, con esito negativo, il tentativo di conciliazione, pronunciava ordinanza con cui revocava le determinazioni dell'accordo di separazione consensuale riguardanti l'affidamento ed il collocamento del figlio
, nelle more divenuto maggiorenne;
riduceva ad euro 450,00 l'ammontare Per_1 dell'assegno mensile dovuto dal padre in favore dei figli;
ammetteva le prove dedotte, nei limiti ivi specificati, fissando l'udienza per la loro assunzione.
Con la suddetta ordinanza, inoltre, il presidente fissava l'udienza del 20 maggio 2025 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione della causa in vista della pronuncia sullo status; alla suddetta udienza, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate, poneva la causa in decisione, con riserva di riferire al collegio.
Ritiene il Tribunale che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia meritevole di accoglimento, essendo ampiamente decorso il termine di sei mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento per separazione consensuale ed essendo evidente, alla stregua delle rispettive allegazioni e dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, che non è possibile ricostituire tra loro la comunione di vita materiale e spirituale.
Pertanto, ricorrono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod, perché si faccia luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Caltanissetta dell'anno 2005, parte II, serie A, n. 95.
Nessuna statuizione va adottata sulle spese, sulle quali si provvederà all'esito del giudizio, che prosegue per l'attività istruttoria, secondo il calendario già fissato dal presidente relatore con ordinanza del 2 aprile 2025.
All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, non definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a Caltanissetta il 25 giugno 2005, trascritto nei registri dello stato civile del CP_1 suddetto Comune dell'anno 2005, parte II, serie A, n. 95.
Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Caltanissetta di procedere all'annotazione della presente sentenza, allorché diventerà esecutiva. Così deciso nella camera di conSIlio del 3 giugno 2025.
IL PRESIDENTE est.
Dott. Gabriella Canto