TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/04/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1835/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1835/2016 promossa da:
POSTE ITALIANE S.P.A. (C.F. 97103880585), in persona del rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. GAETANO STEFANO PESANTE e dell'avv. GIUSEPPE SAVINO, elettivamente domiciliato in Viale XXIV Maggio, Foggia (FG) presso la filiale di Poste Italiane S.p.A.
APPELLANTE contro
IC FA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. IC
FA, elettivamente domiciliato in Viale Roosevelt, 5 (71042) Cerignola, presso il difensore avv.
IC FA
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 30.10.24 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Agendo con atto di citazione notificato in data 12.11.14, ME IN conveniva in giudizio Poste
Italiane S.p.A. al fine di vederla condannare al pagamento della somma pari ad € 381,86, corrispondente all'importo dallo stesso pagato, a mezzo bonifico bancario su conto corrente acceso presso l'ufficio di Poste Italiane di Piazza Matteotti n. 2 a Napoli, per l'acquisto on-line di un cellulare sul sito Pc-Market.it, mai recapitato.
A tal riguardo, l'attore asseriva che, dopo aver effettuato il pagamento in data 11.09.14, seguivano una serie di e-mail con il venditore ove veniva informato che la merce era stata spedita senza, però, ricevere il codice di spedizione.
In data 17.09.14, il IN apprendeva che il sito Pc-Market.it era in stato di manutenzione e, da quel momento, non riusciva più a mettersi in contatto con il venditore.
pagina 1 di 4 Pertanto, tramite la Banca Mediolanum, l'attore richiamava il bonifico precedentemente effettuato e, dopo alcuni giorni, Poste Italiane S.p.A. gli comunicava che la predetta somma non poteva essere restituita per mancanza di fondi.
Successivamente, con nota del 06.10.14, il IN chiedeva formalmente alle Poste Italiane la restituzione della somma corrispondente al bonifico effettuato o, quanto meno, di comunicargli le generalità dell'intestatario del conto, la data di apertura e quella di eventuale chiusura del conto, nonché tempi e modi con i quali il conto era stato “svuotato”, oltre a tutte le altre notizie utili.
Non ricevendo le informazioni richieste e la restituzione dell'anzidetta somma, il IN agiva in giudizio per far valere le sue ragioni.
Costituitasi in giudizio, Poste Italiane S.p.A. chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, evidenziando, in particolare, la sua estraneità dalla vicenda de quo, inquadrabile nel rapporto contrattuale instauratosi unicamente tra il IN e Pc-Market.it.
Esaurita l'attività istruttoria, consistita nell'escussione del teste HI IN, il Giudice di Pace di
Cerignola, con sentenza n. 484/2015 del 18.07.15 depositata in data 08.08.15, accoglieva la domanda attorea, condannando le Poste Italiane S.p.A. al pagamento di € 381,86, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di danno ingiusto patito ex art. 2043 c.c.
Avverso tale sentenza, con atto di appello del 07.03.16, le Poste Italiane S.p.A. hanno citato in giudizio
ME IN affinché il Tribunale adito riformasse la pronuncia di primo grado per errata applicazione dell'art. 2967 c.c., con conseguente restituzione di tutte le somme percepite da Poste
Italiane a qualsiasi titolo in virtù dell'impugnato provvedimento giudiziale, con condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
Nel costituirsi in giudizio, ME IN eccepiva, in rito, l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione degli artt. 113 comma 2 e 339 comma 3 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza del gravame proposto, con condanna alle spese di lite e danni ex art. 96 c.p.c.
All'udienza del 28.11.24, il Giudice si riservava per la decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
****
L'odierno appellante ha notificato a ME IN atto di appello avverso la sentenza del G.d.P. di
Cerignola n. 484/2015 del 18.07.15 e depositata in Cancelleria in data 08.08.15, introducendo giudizio di gravame sulla scorta del seguente motivo:
- Violazione dell'art. 2697 c.c.
****
L'appello è inammissibile e, pertanto, non merita accoglimento.
1. Circa l'inammissibilità dell'appello
pagina 2 di 4 Giova innanzitutto rilevare che la decisione appellata è fondata sull'equità necessaria, ai sensi dell'art. 113 comma 2 c.p.c., atteso che la controversia, di competenza del Giudice di Pace, ha un valore inferiore ad € 1.100,00.
A tal proposito, è d'uopo rammentare che, ai sensi dell'art. 113 c.p.c., il Giudice di Pace, salvo il limite dei contratti conclusi su modelli o formulari con le modalità di cui all'art. 1342 c.c., decide sempre secondo equità se la causa è contenuta nel limite di valore di € 1.100,00.
Siffatta norma introduce una vera e propria presunzione operante ogniqualvolta una controversia dovesse avere valore non superiore alla summenzionata cifra.
Tanto viene ribadito dalla giurisprudenza di legittimità maggioritaria, secondo cui: “le sentenze del
Giudice di Pace rese in controversie di valore non superiore ad Euro 1.100,00 sono da considerare sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi, in tale ultima ipotesi, presumere implicita la corrispondenza, “sic et sempliciter”, della norma giuridica applicata alla regola di equità”(Cass. sent. n. 4079/2005).
Nel caso di specie, il valore della controversia dichiarato in fase di iscrizione a ruolo della domanda nel giudizio di primo grado è di € 381,86 e tanto basta per ritenere assoggettata ad equità la controversia in esame.
In proposito, giova precisare che la determinazione del valore della causa ai fini dell'individuazione del giudice competente deve avvenire con riferimento al momento in cui la domanda viene proposta, per cui, una volta fissata la competenza del giudice in base alle pretese fatte valere nell'atto introduttivo del giudizio e alle eventuali contestazioni e richieste svolte dal convenuto nella prima difesa, sono prive di rilevanza le successive modifiche (ex multis, Cass. sent. n. 20118/2006).
Tanto premesso, si evidenzia che l'art. 339 comma 3 c.p.c., così come modificato dal D.lgs. n. 40/2006, codifica la regola secondo cui le sentenze rese dal Giudice di Pace secondo equità sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
Dunque, chiunque appelli una sentenza resa ai sensi dell'art. 113 comma 2 c.p.c., come nel caso in esame – ove il valore dichiarato è di € 381,86 – ha l'onere di indicare, quale motivo di appello, la violazione, da parte del Giudice di Pace, delle norme tassativamente indicate, ovvero le norme sul procedimento, le norme costituzionali o comunitarie, nonché i principi regolatori della materia.
Ebbene, venendo al caso di specie, l'appellante non ha dedotto come specifico motivo di appello la violazione di suddette norme, né la violazione di principi regolatori della materia, intendendo per tali i principi desumibili dalla disciplina positiva complessiva della materia stessa.
Infatti, l'appellante si è limitato a indicare, quale motivo di gravame, la violazione da parte del Giudice di prime cure dell'art. 2697 c.c. che, in quanto regola di diritto sostanziale che attiene all'onere della prova, non può fondare un motivo di appello di pronuncia resa secondo equità.
pagina 3 di 4 In tal senso e , peraltro, proprio in relazione a un ricorso proposto avverso una sentenza di appello del
Tribunale nei confronti di una pronuncia resa secondo equità dal Giudice di Pace, la Cassazione ha rilevato che la violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova pone una regola di diritto sostanziale che dà luogo a un “error in iudicando”, non deducibile in appello (Cass. sent. n. 5287/2012).
Per quanto esposto, il presente appello deve dichiararsi inammissibile.
2. Spese di lite e condanna ex art. 96 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, secondo lo scaglione di valore fino ad € 1.100,00 nella misura massima, attesa l'imperizia difensiva di parte appellante, sia pur non integrante la temerarietà.
Quanto, infatti, alla richiesta di condanna per lite temeraria avanzata da parte convenuta ex art. 96
c.p.c., essa merita di essere rigettata dal momento che non è emersa in giudizio una evidente ed effettiva “temerarietà” dell'azione, che ricorre qualora risulti provato che la parte soccombente era pienamente consapevole di avere torto (mala fede) ovvero avrebbe potuto-dovuto esserlo, adoperando un minimo grado di diligenza (colpa grave).
In altre parole, nella difesa di parte attrice non si rinviene un comportamento processuale chiaramente abusivo, bensì un tentativo di difesa a tutela di un proprio preteso diritto.
Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. n. 115/2002 (TU Spese di Giustizia), si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello, in quanto inammissibile, con integrale conferma della sentenza del G.d.P. di
Cerignola n. 484/2015 del 18.07.15 e depositata in Cancelleria in data 08.08.15;
- Per l'effetto, condanna Poste Italiane S.p.A. alla rifusione in favore di ME IN delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in euro 694,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge
Foggia, 14 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1835/2016 promossa da:
POSTE ITALIANE S.P.A. (C.F. 97103880585), in persona del rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. GAETANO STEFANO PESANTE e dell'avv. GIUSEPPE SAVINO, elettivamente domiciliato in Viale XXIV Maggio, Foggia (FG) presso la filiale di Poste Italiane S.p.A.
APPELLANTE contro
IC FA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. IC
FA, elettivamente domiciliato in Viale Roosevelt, 5 (71042) Cerignola, presso il difensore avv.
IC FA
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 30.10.24 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Agendo con atto di citazione notificato in data 12.11.14, ME IN conveniva in giudizio Poste
Italiane S.p.A. al fine di vederla condannare al pagamento della somma pari ad € 381,86, corrispondente all'importo dallo stesso pagato, a mezzo bonifico bancario su conto corrente acceso presso l'ufficio di Poste Italiane di Piazza Matteotti n. 2 a Napoli, per l'acquisto on-line di un cellulare sul sito Pc-Market.it, mai recapitato.
A tal riguardo, l'attore asseriva che, dopo aver effettuato il pagamento in data 11.09.14, seguivano una serie di e-mail con il venditore ove veniva informato che la merce era stata spedita senza, però, ricevere il codice di spedizione.
In data 17.09.14, il IN apprendeva che il sito Pc-Market.it era in stato di manutenzione e, da quel momento, non riusciva più a mettersi in contatto con il venditore.
pagina 1 di 4 Pertanto, tramite la Banca Mediolanum, l'attore richiamava il bonifico precedentemente effettuato e, dopo alcuni giorni, Poste Italiane S.p.A. gli comunicava che la predetta somma non poteva essere restituita per mancanza di fondi.
Successivamente, con nota del 06.10.14, il IN chiedeva formalmente alle Poste Italiane la restituzione della somma corrispondente al bonifico effettuato o, quanto meno, di comunicargli le generalità dell'intestatario del conto, la data di apertura e quella di eventuale chiusura del conto, nonché tempi e modi con i quali il conto era stato “svuotato”, oltre a tutte le altre notizie utili.
Non ricevendo le informazioni richieste e la restituzione dell'anzidetta somma, il IN agiva in giudizio per far valere le sue ragioni.
Costituitasi in giudizio, Poste Italiane S.p.A. chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, evidenziando, in particolare, la sua estraneità dalla vicenda de quo, inquadrabile nel rapporto contrattuale instauratosi unicamente tra il IN e Pc-Market.it.
Esaurita l'attività istruttoria, consistita nell'escussione del teste HI IN, il Giudice di Pace di
Cerignola, con sentenza n. 484/2015 del 18.07.15 depositata in data 08.08.15, accoglieva la domanda attorea, condannando le Poste Italiane S.p.A. al pagamento di € 381,86, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di danno ingiusto patito ex art. 2043 c.c.
Avverso tale sentenza, con atto di appello del 07.03.16, le Poste Italiane S.p.A. hanno citato in giudizio
ME IN affinché il Tribunale adito riformasse la pronuncia di primo grado per errata applicazione dell'art. 2967 c.c., con conseguente restituzione di tutte le somme percepite da Poste
Italiane a qualsiasi titolo in virtù dell'impugnato provvedimento giudiziale, con condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
Nel costituirsi in giudizio, ME IN eccepiva, in rito, l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione degli artt. 113 comma 2 e 339 comma 3 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza del gravame proposto, con condanna alle spese di lite e danni ex art. 96 c.p.c.
All'udienza del 28.11.24, il Giudice si riservava per la decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
****
L'odierno appellante ha notificato a ME IN atto di appello avverso la sentenza del G.d.P. di
Cerignola n. 484/2015 del 18.07.15 e depositata in Cancelleria in data 08.08.15, introducendo giudizio di gravame sulla scorta del seguente motivo:
- Violazione dell'art. 2697 c.c.
****
L'appello è inammissibile e, pertanto, non merita accoglimento.
1. Circa l'inammissibilità dell'appello
pagina 2 di 4 Giova innanzitutto rilevare che la decisione appellata è fondata sull'equità necessaria, ai sensi dell'art. 113 comma 2 c.p.c., atteso che la controversia, di competenza del Giudice di Pace, ha un valore inferiore ad € 1.100,00.
A tal proposito, è d'uopo rammentare che, ai sensi dell'art. 113 c.p.c., il Giudice di Pace, salvo il limite dei contratti conclusi su modelli o formulari con le modalità di cui all'art. 1342 c.c., decide sempre secondo equità se la causa è contenuta nel limite di valore di € 1.100,00.
Siffatta norma introduce una vera e propria presunzione operante ogniqualvolta una controversia dovesse avere valore non superiore alla summenzionata cifra.
Tanto viene ribadito dalla giurisprudenza di legittimità maggioritaria, secondo cui: “le sentenze del
Giudice di Pace rese in controversie di valore non superiore ad Euro 1.100,00 sono da considerare sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi, in tale ultima ipotesi, presumere implicita la corrispondenza, “sic et sempliciter”, della norma giuridica applicata alla regola di equità”(Cass. sent. n. 4079/2005).
Nel caso di specie, il valore della controversia dichiarato in fase di iscrizione a ruolo della domanda nel giudizio di primo grado è di € 381,86 e tanto basta per ritenere assoggettata ad equità la controversia in esame.
In proposito, giova precisare che la determinazione del valore della causa ai fini dell'individuazione del giudice competente deve avvenire con riferimento al momento in cui la domanda viene proposta, per cui, una volta fissata la competenza del giudice in base alle pretese fatte valere nell'atto introduttivo del giudizio e alle eventuali contestazioni e richieste svolte dal convenuto nella prima difesa, sono prive di rilevanza le successive modifiche (ex multis, Cass. sent. n. 20118/2006).
Tanto premesso, si evidenzia che l'art. 339 comma 3 c.p.c., così come modificato dal D.lgs. n. 40/2006, codifica la regola secondo cui le sentenze rese dal Giudice di Pace secondo equità sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
Dunque, chiunque appelli una sentenza resa ai sensi dell'art. 113 comma 2 c.p.c., come nel caso in esame – ove il valore dichiarato è di € 381,86 – ha l'onere di indicare, quale motivo di appello, la violazione, da parte del Giudice di Pace, delle norme tassativamente indicate, ovvero le norme sul procedimento, le norme costituzionali o comunitarie, nonché i principi regolatori della materia.
Ebbene, venendo al caso di specie, l'appellante non ha dedotto come specifico motivo di appello la violazione di suddette norme, né la violazione di principi regolatori della materia, intendendo per tali i principi desumibili dalla disciplina positiva complessiva della materia stessa.
Infatti, l'appellante si è limitato a indicare, quale motivo di gravame, la violazione da parte del Giudice di prime cure dell'art. 2697 c.c. che, in quanto regola di diritto sostanziale che attiene all'onere della prova, non può fondare un motivo di appello di pronuncia resa secondo equità.
pagina 3 di 4 In tal senso e , peraltro, proprio in relazione a un ricorso proposto avverso una sentenza di appello del
Tribunale nei confronti di una pronuncia resa secondo equità dal Giudice di Pace, la Cassazione ha rilevato che la violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova pone una regola di diritto sostanziale che dà luogo a un “error in iudicando”, non deducibile in appello (Cass. sent. n. 5287/2012).
Per quanto esposto, il presente appello deve dichiararsi inammissibile.
2. Spese di lite e condanna ex art. 96 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, secondo lo scaglione di valore fino ad € 1.100,00 nella misura massima, attesa l'imperizia difensiva di parte appellante, sia pur non integrante la temerarietà.
Quanto, infatti, alla richiesta di condanna per lite temeraria avanzata da parte convenuta ex art. 96
c.p.c., essa merita di essere rigettata dal momento che non è emersa in giudizio una evidente ed effettiva “temerarietà” dell'azione, che ricorre qualora risulti provato che la parte soccombente era pienamente consapevole di avere torto (mala fede) ovvero avrebbe potuto-dovuto esserlo, adoperando un minimo grado di diligenza (colpa grave).
In altre parole, nella difesa di parte attrice non si rinviene un comportamento processuale chiaramente abusivo, bensì un tentativo di difesa a tutela di un proprio preteso diritto.
Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. n. 115/2002 (TU Spese di Giustizia), si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello, in quanto inammissibile, con integrale conferma della sentenza del G.d.P. di
Cerignola n. 484/2015 del 18.07.15 e depositata in Cancelleria in data 08.08.15;
- Per l'effetto, condanna Poste Italiane S.p.A. alla rifusione in favore di ME IN delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in euro 694,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge
Foggia, 14 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 4 di 4