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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 03/06/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 543 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 543 /2021 promossa da:
), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, elett.te dom.to in Aosta, Via Torino 7, presso lo studio degli avv.ti Alessandra Favre,
Fabio Fantini, che lo rappresentano e difendono con l'avv. Rosario Scalise, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, come da procura in calce all'atto di citazione,
ATTORE contro
(C.F. ), in proprio e quale mandatario del Controparte_1 C.F._1
raggruppamento temporaneo di professionisti (R.T.P.) composto dai mandanti Parte_2
, e , elett.te dom.to Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
in Torino, Via Mercatini 6, presso lo studio dell'avv. Matteo Chiosso, che lo rappresenta e difende con l'avv. Daniele Edoardo Ginella, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTO
, Controparte_2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.ta
[...] P.IVA_2 in Torino, corso Vittorio Emanuele II, 61, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Bruno, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note del 13/01/2025 ha così precisato le Parte_8
pagina 1 di 23 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Aosta, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
A - Nel merito:
- accertare la responsabilità del convenuto Ing. in proprio e quale Controparte_1 mandatario del R.T.P. formato dall'Ing. (capogruppo) e dall'Ing. Controparte_1 Pt_2
dall'Ing. dall'Ing. dall'Arch.
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 dall'Arch. e dalla dott.ssa (mandanti), nella causazione dei danni Parte_6 Parte_7
subiti dal per i fatti esposti, e conseguentemente condannarlo al Parte_8 pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 176.936,40 oltre alle spese tecniche e all'IVA,
o della maggiore o minor somma accertata in corso di causa;
- accertare e dichiarare che l'Ing. in proprio e quale mandatario del Controparte_1 CP_4 formato dall'Ing. (capogruppo) e dall'Ing. dall'Ing. Controparte_1 Parte_2 Pt_3
dall'Ing. dall'Arch. dall'Arch. e dalla
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
dott.ssa (mandanti), è inadempiente rispetto al contratto di prestazione d'opera Parte_7
professionale intervenuto con il per la progettazione definitiva Parte_8 ed esecutiva dell'autorimessa interrata, dei parcheggi, del riordino dei percorsi e della riqualificazione dell'area ovest del centro storico in località Tache e per la relativa direzione dei lavori;
conseguentemente dichiarato risolto per grave inadempimento il menzionato contratto e condannare il convenuto, in proprio e quale mandatario del alla restituzione, in favore CP_4 dell'attrice, del compenso già pagato pari ad € 170.257,97 per la progettazione e ad € 178.463,06 per la direzione dei lavori, e, in ogni caso, accertare e dichiarare che il Comune di Gressoney-La-
Cont Trinité null'altro deve al convenuto, per qualsivoglia titolo o ragione.
Con il favor delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria:
A) si insiste per l'ammissione dell'interrogatorio e della prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che “il progetto preliminare è stato autorizzato dal servizio geologico regionale con la prescrizione di una modifica delle protezioni passive per l'assoggettamento a vincolo idrogeologico dell'area, come da documento che si rammostra al teste (già doc. 3 prodotto con atto citazione)”;
pagina 2 di 23 2) Vero che “durante l'esecuzione dei lavori si è resa la necessità di eseguire lo scavo dell'opera mediante la realizzazione di paratia berlinese per garantire la sicurezza del cantiere e dei lavoratori, come prescritto dalla relazione redatta dallo come da documento Controparte_5 che si rammostra (già doc 26 prodotto con atto citazione)”; 3) Vero che “le migliorie proposte dall'impresa esecutrice IVIES erano attuabili e valutate positivamente dalla commissione di gara”;
4) Vero che la società IVIES si era obbligata ad eseguire tutte le migliorie previste nella offerta tecnica, come da documento che si rammostra (già docc. 5 e 6 prodotti con atto citazione)”;
5) Vero che fra le migliorie indicate nell'offerta tecnica della IVIES erano comprese quelle la cui mancata realizzazione è stata utilizzata per compensare il danno subito dall'impresa, per il valore di euro 116.299,40, come da documento che si rammostra (già doc 5 prodotto con atto citazione)”;
6) Vero che “le riserve iscritte dalla IVIES erano fondate ed ammissibili”;
7) Vero che l'opera doveva essere ultimata e consegnata entro il termine di 470 giorni dalla data riportata nel verbale di consegna lavori avvenuta in data 28 maggio 2012;
8) Vero che “il Comune ha avuto la piena disponibilità dell'opera alla data del 16.12.2016”;
9) Vero che “il Comune ha ricevuto, per le vie brevi, richieste di locazione dell'immobile commerciale”;
10) Vero che “il ha ricevuto lamentele da parte della popolazione e dei turisti a causa del Pt_8 ritardo nell'ultimazione dell'opera”.
Si indicano quali testi, anche in materia contraria, i Signori: , residente in [...]
Torino, Corso G. Matteoti n. 12, sui capitoli nn. 1, 2, 3 e 6; residente in [...], Testimone_2
Loc. Ricourt n. 145, sui capitoli nn. 1, 2, 3, 4 ,5 e 6; , residente in [...]
Jean, Loc. Predeloasch n. 8, sui capitoli nn. 1, 2, 3, 4 ,5 e 6; , residente in [...]
Nomaglio, Via Maestra n. 44, sui capitoli nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6; , residente in [...]
Aosta, Via Gilles De Chevrères n. 14, sui capitoli nn.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; , Testimone_6
residente in [...], sui capitoli nn. 1,2, 3, 4 5, 6, 7 e 8; Tes_7
, residente in [...], Loc. Tache n. 23/2, sui capitoli nn. 7, 8, 9 e 10;
[...] Tes_8
, residente in [...], sui capitoli nn. 7, 8, 9 e
[...]
10; , residente in [...], Località Panorama n. 7, sui capitoli nn. 1 e 2; Testimone_9
residente in [...], sui capitoli nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; Tes_10
, residente in [...], sui capitoli nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; Tes_11
pagina 3 di 23 B) Si insiste affinché la perizia datata 10.03.2023 redatta dal C.T.U. Ing. Persona_1
venga integrata secondo quanto già rilevato nelle note di trattazione scritta datate 31.05.2023 e depositate in vista dell'udienza del 6.06.2023 circa l'incompleta quantificazione del danno patito dal (quesito sub. c) e l'errata quantificazione delle prestazioni di D.L. e Coordinamento Pt_8
della sicurezza (ultimo punto del quesito sub d).
C) Si insiste nell'opposizione all'ammissione delle prove come domandate dalle controparti
e, nella denegata ipotesi di ammissione, si insiste affinché i testimoni indicati con la propria memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. vengano ascoltati anche sui seguenti capitoli di prova, che vengono formulati a prova contraria a quelli avversari:
1) Vero che “la protezione dello scavo durante lo sbancamento, seppure sia un'opera provvisoria, deve essere eseguita con modalità idonee a garantire la piena sicurezza delle maestranze, a prescindere dalla sua durata”;
2) Vero che “l'area è area ad elevata pericolosità per rischio frane”;
3) Vero che “durante lo scavo dell'autorimessa non si è verificata alcuna caduta di massi, né franamento del terreno perché sono state adottate le misure di sicurezza oggetto di variante;
4) Vero che “la committenza è tenuta ad optare per la soluzione che garantisca la maggior sicurezza delle maestranze e la scelta prescinde da una valutazione puramente economica”;
5) Vero che “le migliorie proposte dall'impresa esecutrice IVIES costituiscono parte integrante del contratto e, pertanto, l'impresa è tenuta alla loro esecuzione”;
Si chiede, infine, che i testimoni indicati da parte avversaria con le memorie ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. vengano ascoltati anche sui capitoli di prova ex adverso articolati ed ammessi.
Si chiede, altresì, che i capitoli di prova sopra articolati a prova contraria, vengano deferiti all'Arch. in sede di interrogatorio formale”. Testimone_4
Con note scritte depositate in data 14/01/2025 in proprio e quale Controparte_1 mandatario del R.T.P., ha così precisato le conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, reietta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così decidere:
IN VIA PREGIUDIZIALE:
Previa ogni opportuna declaratoria e statuizione in merito alla questione di giurisdizione rilevata dal Giudice ex art. 101 c.p.c. in riferimento alla domanda risarcitoria e a quella di risoluzione contrattuale proposte da parte attrice, mantenere ferma in ogni caso la giurisdizione di Codesto
Ill.mo Tribunale in ordine alla cognizione della domanda riconvenzionale proposta da parte
pagina 4 di 23 convenuta.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
Rigettare le domande attoree e mandare assolto l'Ing. in proprio e quale Controparte_1
mandatario del Raggruppamento temporaneo di professionisti composto unitamente ai CP_4
mandanti Ing. Ing. Ing. Arch. Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Arch. e Dott.ssa , da ogni avversaria pretesa. Con vittoria di Parte_6 Per_2 Parte_7
spese e compensi, oltre rimborso spese generali, iva e c.p.a.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:
Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande proposte dall'attore, dichiarare tenuta e condannare la , in persona Controparte_6
del legale rappresentante pro tempore, sedente a Milano in Via Benigno Crespi n. 23, P. IVA
, a manlevare / garantire / tenere indenne il convenuto, nei limiti delle condizioni di P.IVA_2 polizza, per qualsiasi somma dovesse essere tenuto a pagare all'attore a qualsivoglia titolo.
NEL MERITO IN VIA RICONVENZIONALE:
Dichiarare tenuto e condannare il in persona del Sindaco pro Controparte_7
tempore, al pagamento in favore del convenuto a titolo di revisione ed aggiornamento del corrispettivo previsto dal disciplinare d'incarico per le attività di Direzione lavori e di
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione della somma di Euro 68.336,33=, o veriore accertanda in corso di causa, oltre ad interessi moratori dovuti al saggio ex art. 5 D. Lgs. n.
231/2002 dalla data dell'08.06.2020 sino al soddisfo, nonché al pagamento in favore del convenuto
a titolo di saldo del corrispettivo previsto dal disciplinare d'incarico per le attività di Direzione lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione della somma di € 18.107,04=, o veriore accertanda in corso di causa, oltre ad interessi moratori dovuti al saggio ex art. 5 D. Lgs.
n. 231/2002 dalla data dell'08.06.2020 sino al soddisfo.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- Ammettere i capitoli di prova per interrogatorio formale del Sindaco del Comune di Gressoney
– La Trinitè e testi da n. 1 a n. 13 dedotti nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. datata
01/04/2022 con i testi ivi indicati;
- ammettere, nel caso di ammissione dei capitoli di prova formulati da parte attrice, la prova contraria con i testi indicati nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. datata 01/04/2022, così come richiesto nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c. datata 20/04/2022;
pagina 5 di 23 - Convocare il CTU a chiarimenti rispetto alle osservazioni tutte formulate dal convenuto nella memoria di osservazioni allegata alla CTU e disporre idoneo supplemento / integrazione / rivalutazione della CTU con l'accoglimento delle osservazioni formulate dal convenuto.
Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese generali, iva e c.p.a.”.
Controparte_8
, non ha depositato note in relazione all'udienza del 14/01/2025 e, pertanto, si
[...] riportano le conclusioni precisate con le note depositate in data 22/05/2024: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Riservato ogni ulteriore diritto, ragione ed azione, nei confronti della parte ricorrente e/o di terzi responsabili o corresponsabili, da far valere in questa come in ogni altra separata sede;
Previe le più opportune ulteriori declaratorie del caso;
Previa, ove ritenuto necessario, convocazione del CTU a chiarimenti in ordine alle osservazioni tutte formulate dal CTP dell'esponente, ing. (allegate alla CTU); Per_3
Nel merito in via principale:
Respingersi le domande risarcitorie proposte da parte attrice per essere infondate in fatto ed in diritto e, conseguentemente, assolversi la società conchiudente dalle avversarie domande di garanzia e manleva;
In relazione al rapporto di garanzia in via principale:
Accertarsi e dichiararsi l'inoperatività della garanzia assicurativa e/o la non indennizzabilità dei danni lamentati in giudizio per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto, assolversi da ogni CP_2
avversaria domanda;
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte della domanda risarcitoria dispiegata da parte attrice, limitarsi le somme riconosciute in favore della medesima a quanto risulterà provato in corso di causa;
Accertarsi e dichiararsi la singola quota di responsabilità immediatamente e direttamente attribuibile all'ing. e, conseguentemente, limitarsi la condanna della compagnia CP_1 conchiudente alla corresponsione dell'indennizzo relativo alla sola quota parte riconosciuta addebitabile al proprio assicurato con esclusione di ogni condanna solidale;
Contenersi, in ogni caso, l'indennizzo eventualmente spettante all'ing. alle sole poste di CP_1
danno ritenute indennizzabili e, comunque, nei limiti del massimale di polizza, con riduzione
pagina 6 di 23 dell'indennizzo medesimo in applicazione dello scoperto del 10% contrattualmente dovuto e con il minimo di € 2.500,00;
Accertata a dichiarata la violazione da parte dell'assicurata del patto di gestione della lite, escludersi dall'indennizzo le spese sostenute e sostenende dall'ing. er la propria assistenza CP_1
e difesa nel presente giudizio, ivi incluse quelle per eventuali tecnici e/o periti;
In ogni caso:
Con il favore delle spese e dei compensi tutti di giudizio e patrocinio ex D.M. 55/2014, oltre 15% rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO citava in giudizio in Parte_8 Controparte_1
proprio e quale mandatario del al quale erano stati affidati i servizi di progettazione CP_4 dell'autorimessa, dei parcheggi e del riordino dei percorsi e della riqualificazione dell'area ovest del centro storico di Gressoney La Trinitè, nonché la relativa direzione dei lavori (v. docc. 4, 6 di parte attrice). L'attore deduceva che il convenuto aveva commesso un grave errore progettuale riguardante modalità di sostegno del fronte scavo durante le operazioni di sbancamento del terreno per creare la fossa in cui realizzare l'autorimessa e, nella specie, avrebbe dovuto prevedere una paratia berlinese (ossia una “palificata di sostegno” mediante l'impiego di “micropali”) in luogo degli scavi a “conci” (cioè la realizzazione di una scogliera di consolidamento con massi posati “a secco). La stabilità degli scavi era stata oggetto di riserva da parte dell'impresa appaltatrice al momento della consegna dei lavori in data 28.05.2012 (doc. 23 di parte attrice) e pertanto si era resa necessaria la perizia suppletiva e di variante n. 1, approvata in data 01.07.2013 (doc. 29 di parte attrice). L'attore inoltre deduceva l'inadempimento del convenuto consistente, in particolare, nel ritardo con cui ha provveduto alla redazione della documentazione relativa alla perizia di variante e suppletiva n.
1. Chiedeva quindi il risarcimento dei danni sofferti a causa dell'errore progettuale, che quantificava in € 176.936,40, e la risoluzione per inadempimento del contratto di prestazione d'opera professionale, con conseguente restituzione di € 170.257,97 quale compenso corrisposto al convenuto per la progettazione e di € 178.463,06 quale compenso corrisposto al convenuto per la direzione dei lavori.
Parte convenuta si costituiva in data 07/10/2021 chiedendo di essere autorizzata a citare in giudizio la compagnia assicuratrice , per essere dalla stessa manlevata in caso di Controparte_6
accoglimento delle domande attoree. Nel merito, domandava il rigetto delle domande attoree pagina 7 di 23 evidenziando, in particolare, che: i) il progetto preliminare dell'autorimessa, sulla base del quale è stata compiuta la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere, non prevedeva la protezione di entrambi i fronti di scavo con paratie berlinesi, in quanto “L'unica paratia berlinese che compariva nel progetto preliminare, infatti, era posta in corrispondenza della parete nord ma solo per proteggere lo scavo dalla confinante proprietà ”; ii) la scelta dello “scavo a conci alternati Pt_9
con larghezza di circa 5/6 metri e rinforzo di contenimento mediante scogliere di massi posati a secco realizzate con i blocchi reperiti in cantiere e smaltimento dell'eventuale acqua proveniente dallo scavo” era adeguata alle caratteristiche del cantiere, assicurando al contempo un contenuto costo economico. Detta soluzione progettuale era descritta e motivata nella relazione generale del progetto esecutivo predisposto e consegnato dal (doc. 1 di parte convenuta), nonché nella CP_4 scheda 3.2. del Piano di sicurezza e coordinamento anch'esso allegato al progetto esecutivo (doc.
2 di parte convenuta) e doveva ritenersi condivisa dall'attore, avendo quest'ultimo validato ed approvato il progetto esecutivo, previo giudizio di eseguibilità tecnica rilasciato dal Coordinatore del ciclo (docc. 9 e 11 di parte attrice). Il convenuto proponeva poi domanda riconvenzionale nei confronti dell'attore chiedendo il pagamento del corrispettivo a saldo di quanto contrattualmente previsto e di quanto dovuto a titolo di revisione ed aggiornamento per le attività di direzione dei lavori e coordinatore della sicurezza.
si costituiva Controparte_6 Controparte_3 in data 04/01/2022 chiedendo il rigetto delle domande attoree ed eccependo l'inoperatività della garanzia assicurativa con riferimento alla domanda di restituzione del compenso. Quanto alla domanda di risarcimento, richiamava il contenuto contrattuale della polizza n. 008A5841, con riferimento alla sussistenza del massimale e dello scoperto, nonché all'oggetto di polizza: "La
Compagnia si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) […]
Garanzia B) per:
1. nuove spese di progettazione dell'opera o di parte di essa;
2. maggiori costi per varianti di cui all'art. 25 comma 1 lettera d) della Legge, resesi necessarie nel corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata sofferti dalle Amministrazioni
Aggiudicatrici dei lavori, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali imputabili a colpa professionale dell' o dei collaboratori della cui opera egli si avvale e commessi nella Parte_10
redazione del progetto esecutivo descritto in premessa" (art. 10 doc. 1 della terza chiamata). In via pagina 8 di 23 subordinata, chiedeva di limitare la condanna alla quota di responsabilità addebitabile al proprio assicurato.
All'esito della prima udienza con provvedimento del 01/02/2022 il giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c. per il deposito di memorie. Con provvedimento del 27/04/2021 venivano respinte le istanze istruttorie orali delle parti ed era disposta CTU sul seguente quesito:
“Previo esame degli atti e documenti di causa, previo espletamento delle attività ritenute necessarie, nel contraddittorio con le parti ed i rispettivi c.t.p. (ove nominati), il c.t.u.:
a) esamini le vicende che hanno contraddistinto l'andamento dell'appalto in oggetto e l'attività di cantiere;
b) verifichi in particolare se il progetto esecutivo ed i documenti di perizia e di variante n. 1 redatti dai professionisti incaricati nel corso del rapporto contrattuale di appalto oggetto di causa presentino i vizi, gli errori, le omissioni ed i difetti contestati dal a mezzo dei propri Pt_8
tecnici ed ausiliari;
c) quantifichi i danni conseguenti subìti dal comune in ragione dei vizi, degli errori, delle omissioni
e dei difetti eventualmente riscontrati nella redazione del progetto esecutivo e della perizia di variante n. 1 redatti dai professionisti incaricati, anche nella qualifica di direttore dei lavori;
d) accerti altresì:
- se la modalità di protezione dello scavo (a conci oppure con paratia berlinese) era solo un'opera provvisionale e preparatoria del cantiere della durata di circa un mese con cui sarebbe stato sostenuto lo scavo man mano che veniva sbancato il terreno per creare la fossa in cui realizzare
l'autorimessa (con la previsione di realizzare, una volta concluso, le strutture portanti in cemento armato dell'autorimessa, la quale sarebbe stata integralmente impermeabilizzata, in maniera tale che le strutture provvisorie di protezione dello scavo non avrebbero più avuto alcuna funzione rispetto all'opera);
- se la modalità di scavo “a conci” scelta dal R.T.P. era comunemente utilizzata in scavi analoghi
a quello oggetto di causa, garantiva un elevato standard di sicurezza del cantiere durante le operazioni di sbancamento e realizzazione della fossa, un'elevata capacità di drenaggio del terreno ed un livello minimo di costi;
- se la modalità di protezione dello scavo con paratia berlinese era molto più costosa della modalità con scavo “a conci” ed era sproporzionata per eccesso sia a fini di protezione dello scavo sia in termini economici rispetto alle caratteristiche del cantiere;
pagina 9 di 23 - se, a seguito del collaudo statico effettuato in data 16/12/2016 dall'ing. (doc. 5), il Per_4
Comune di Gressoney – La - Trinitè era autorizzato e libero nel poter far uso dell'autorimessa in piena sicurezza per gli utenti;
- se, in virtù delle attività svolte e riepilogate nei docc. 11 e 13, il R.T.P. convenuto aveva diritto, quale corrispettivo a saldo per le prestazioni di Direzione e , Pt_11 Parte_12
alla somma di Euro 68.336,33 (o altra diversa somma ritenuta congrua dal c.t.u.), oltre ad €
18.107,04 a saldo dell'importo originario previsto nel disciplinare d'incarico professionale”.
La CTU era depositata in data 10/03/2023 e con provvedimento del 06.06.2023 il giudice, “ritenuta
l'esaustività dell'attività peritale svolta dal c.t.u. (che ha puntualmente riscontrato tutte le osservazioni di parte, con rielaborazione finale della perizia contenuta alle pagg. 36 e segg. della relazione depositata il 10.3.2023)”, respingeva le istanze di chiarimenti ed integrazione della relazione peritale e confermava il provvedimento con cui non aveva accolto le istanze istruttorie orali. Veniva poi fissata l'udienza del 19.10.2023 per tentativo di conciliazione, che aveva esito negativo.
Era quindi fissata l'udienza del 23.05.2024 per la precisazione delle conclusioni;
detta udienza si svolgeva dinanzi a questo Giudice, al quale il presente fascicolo è stato assegnato a seguito della presa di funzioni presso l'intestato Tribunale, avvenuta in data 22.01.2024 ai sensi del D.M. del
22.01.2024, e conseguente attribuzione del ruolo. La causa era trattenuta in decisione con provvedimento del 01.07.2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.; con provvedimento del 18/11/2024 il Giudice rimetteva la causa in istruttoria, sottoponendo alle parti la questione del difetto di giurisdizione, avendo l'R.T.P. svolto sia l'incarico di progettista che quello di direttore dei lavori. A tal fine veniva assegnato alle parti termine ex art. 101 c.p.c. per il deposito di memorie contenenti osservazioni sul punto, e veniva fissata l'udienza del 14/01/2025 per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del 15/01/2025 la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va esaminata la questione relativa al difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice speciale, questione rilevata d'ufficio dal giudice, come previsto dall'art. 38 c.p.c. e oggetto delle memorie ex art. 101 c.p.c. depositate dalle parti.
La questione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario è fondata.
pagina 10 di 23 È nota la giurisprudenza delle SS.UU. secondo le quali: “Sussiste la giurisdizione della Corte dei
Conti in relazione alla domanda risarcitoria proposta da un'Amministrazione comunale nei confronti del professionista che abbia svolto funzioni di progettista e di direttore dei lavori” (Cass. civ. Sez. Unite Ord., 20-03-2008, n. 7446), e: “In tema di responsabilità per danni cagionati all'amministrazione appaltante dal direttore dei lavori che abbia svolto anche l'incarico di progettista, considerato che il direttore dei lavori è temporaneamente inserito nell'apparato organizzativo della P.A., quale organo tecnico e straordinario della stessa, con conseguente giurisdizione del giudice contabile, mentre per il progettista la giurisdizione spetterebbe al giudice ordinario, in difetto del rapporto di servizio e considerata la necessaria approvazione del progetto da parte dell'amministrazione, ove il danno erariale sia prospettato come derivante dal complesso di tali attività va affermata la giurisdizione del giudice contabile sorgendo, dal cumulo di incarichi, una complessiva attività professionale nella quale la progettazione è prodromica alla successiva attività di direzione e non potendo giungersi alla scissione delle giurisdizioni in presenza di un rapporto unitario” (Cass. civ. Sez. Unite Ord., 02-12-2008, n. 28537).
È altresì nota la giurisprudenza delle SS.UU., secondo la quale: “Ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e Corte dei conti, nelle controversie risarcitorie proposte dall'Amministrazione appaltante contro il professionista che abbia svolto l'incarico di progettista
e di direttore dei lavori per l'esecuzione di un'opera pubblica, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando, nella prospettazione della domanda, la parte ne abbia dedotto la responsabilità non nella qualità di direttore dei lavori, ma in quella di progettista per gli errori e le carenze progettuali allo stesso imputabili, stante la piena indipendenza e autonomia del giudizio di responsabilità amministrativa che, anche per gli stessi fatti, compete alla Procura generale della
Corte dei conti per il danno erariale subito dalla stazione appaltante” (Cass. civ. Sez. Unite
Ordinanza, 09-02-2011, n. 3165).
I riferimenti giurisprudenziali di cui sopra impongono dunque al giudice il compito di vagliare la prospettazione attorea con l'obiettivo d'identificare se il danno di cui l'amministrazione chiede il ristoro al progettista/direttore dei lavori sia riconducibile in via esclusiva all'attività progettuale oppure derivi dalla prestazione da questi complessivamente resa all'amministrazione.
Nel caso di specie si osserva che l'amministrazione ha lamentato in narrativa, oltre il danno derivante dall'errore di progettazione, anche la responsabilità di parte convenuta nella direzione dei lavori;
in particolare, l'attore deduce l'inerzia del convenuto nella redazione della perizia di pagina 11 di 23 variante e supplettiva n. 1 completa degli elaborati e, più in generale, plurime inadempienze che attengono alla fase di realizzazione dell'opera (pp. 18,19, 31, 32 dell'atto di citazione). L'attore, infatti, prospetta quanto segue: i) che “la direzione lavori risulta aver provveduto con grave ritardo
(pari a n. 409 giorni dalla sospensione parziale dei lavori n. 1 – circa 13 mesi) alla redazione della documentazione relativa alla perizia di variante e suppletiva n. 1 (già punto 19) e questo ha determinato un ulteriore danno ingiusto al che pure va risarcito” (p. 27 dell'atto di Pt_8 citazione); ii) che “L'ing. in proprio quale mandatario del raggruppamento, Controparte_1
come esposto in narrativa, ha violato le obbligazioni essenziali che ad esso contrattualmente incombevano, sia sotto il profilo degli obblighi di compiere l'attività di progettazione nel rispetto dei principi di prevenzione di cui al D.lgs. n. 81/2008, sia ancora ritardando immotivatamente la trasmissione della variante e causando un grave ritardo nell'utilizzazione dell'opera” (p. 32 dell'atto di citazione).
Le doglianze di parte attrice non riguardano pertanto il solo errore progettuale, bensì anche l'attività svolta da parte convenuta in relazione alla funzione di direttore dei lavori e alla predisposizione della perizia di variante;
del resto al convenuto furono affidati gli incarichi di responsabile della sicurezza in fase progettuale ed anche esecutiva e, tenuto conto che le problematiche oggetto di riserva da parte dell'impresa appaltatrice, riguardando le misure di sicurezza previste nelle operazioni di scavo, attengono proprio alla sicurezza generale del cantiere, risulta evidente come i maggiori costi che l'amministrazione ebbe a sostenere per ovviare al problema impongano la valutazione di attività poste in essere dal convenuto nel corso dell'intera prestazione resa a favore dell'amministrazione. Sotto questo profilo, poi, va osservato che l'attore domanda il risarcimento di voci di danno – nella specie, del danno da ritardata utilizzazione dell'opera, da mancata locazione e del danno all'immagine subito per il fatto che “l'immobile apparisse come un cantiere incompiuto per un arco temporale inaccettabile” (p. 35 dell'atto di citazione) – dedotte quali conseguenze, non tanto dell'errore progettuale in sé, quanto “del ritardo dovuto ai tempi di redazione e approvazione della perizia di variante e suppletiva n. 1 (10 mesi – dal 01.06.2012 al
01.07.2013 esclusi 3 mesi di tempi tecnici per la redazione della variante) e tempi di trasmissione dei documenti relativi al conto finale (10 mesi – dal 18.07.2018 al 11.09.2019 esclusi circa 3 mesi per la redazione dei documenti) per complessivi 20 mesi” (p. 32 dell'atto di citazione).
Una scissione dei profili di responsabilità con riconduzione di poste o percentuali di danno alle diverse funzioni ricoperte dal convenuto in costanza di rapporto sarebbe del tutto artificiosa e in pagina 12 di 23 contrasto con la giurisprudenza sopra richiamata, che richiede un esame complessivo della prestazione resa dal progettista/direttore dei lavori. Sul punto, le Sez. Unite, 20/03/2008, n. 7446, hanno precisato che: “…Allorchè, invece la domanda è proposta nei confronti di un soggetto investito sia dell'incarico di progettista che di quello di direttore dei lavori, non può giungersi alla scissione delle giurisdizioni, affermandosi quella del giudice ordinario per il danno causato nella qualità di progettista e quella del giudice contabile per il danno causato nella qualità di direttore dei lavori. A parte il rilievo che tale soluzione urta contro il trend normativo favorevole all'omogeneizzazione della giurisdizione, allorchè si tratti di fatti collegati in un unitario rapporto, va osservato che il cumulo dei due incarichi professionali di progettista e di direttore dei lavori nello stesso soggetto da luogo ad una complessiva attività professionale, nella quale l'attività di progettazione si pone solo come elemento prodromico di quella successiva, - allorchè il danno lamentato è prospettato come derivante dal complesso di tale attività (così nella fattispecie). I doveri di verifica del progetto, propri del direttore dei lavori (R.D. n. 350 del 1985, art. 5), sussistono già durante la progettazione, che così continua ad avere una sua autonomia solo ideale ed astratta dalla direzione dei lavori, mentre i doveri di quest'ultima assorbono anche quelli del progettista, allorché si tratti dello stesso soggetto che cumula i due incarichi e la domanda risarcitoria dell'amministrazione investa la complessiva attività posta in essere dall'unico professionista incaricato.”
Ebbene, nel caso di specie, essendo prospettato un danno derivante dal complesso dell'attività, non solo progettuale, affidata a parte convenuta, trovano applicazione i principi sopra esposti, non essendo invece conferente al caso in esame la decisione della Cass. civ., Sez. U., 27071/2016, citata dall'attore nella memoria del 17/12/2024, risultando dalla stessa prospettazione attorea che il petitum sostanziale della domanda è basato anche su fatti evocativi della posizione di direttore dei lavori.
Si deve dunque dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sussistendo, invece, la giurisdizione della Corte dei Conti con riferimento alla responsabilità per danni cagionati nell'esecuzione dell'incarico attribuito dall'ente pubblico.
2. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda di parte attrice di risoluzione del contratto stipulato tra le parti per il conferimento dell'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza durante la progettazione ed esecuzione dell'intervento, nonché di direzione dei lavori, misura e contabilità delle opere oggetto di causa, e pagina 13 di 23 alla correlata domanda di restituzione del compenso corrisposto dall'attore per le attività di cui sopra. Si osserva infatti che, quanto alla posizione di direttore dei lavori, quale organo tecnico e straordinario della pubblica amministrazione che gli ha conferito l'incarico, la giurisdizione della
Corte dei Conti ai sensi dell'art. 52 R.D. 1214/34 è limitata alla responsabilità per danni cagionati nell'esecuzione dell'incarico e non riguarda invece le diverse ed autonome domande formulate dall'attrice (cfr. Tribunale Torino, sez. I, 10/06/2016, n. 3336).
3. Quanto all'errore progettuale lamentato da parte attrice, si evidenzia in primo luogo che il
CTU ha ritenuto che “la soluzione progettuale corretta per la corretta esecuzione delle operazioni di scavo era rappresentata unicamente dalla realizzazione di una paratia berlinese, mentre, viceversa, la realizzazione dello scavo ''a conci'' ha rappresentato un errore progettuale”, precisando che “Tale determinazione è stata avvalorata da quanto rilevato durante il sopralluogo in sito alla presenza dei ctp e della parte ove si è accertato che lo scavo previsto in progetto si approfondiva di circa 4,00 metri dal piano di campagna preesistente su un fronte di alcune decine di metri ed al di sotto di una estesa pietraia e pertanto la modalità dello scavo ''a conci'' era del tutto inadeguata”.
Il Tribunale condivide le conclusioni del CTU, anche alla luce delle risultanze documentali, dalle quali risulta l'incompatibilità dello stato dei luoghi con la realizzazione di uno scavo “a conci”. Va infatti rilevato che l'area oggetto dei lavori per cui è causa si trova, sulla base della cartografia prevista dalla L.R. n. 11/1998, nella perimetrazione prevista dall'art. 35 (terreni sede di frane) in zona F1 (elevato rischio), circostanza valorizzata anche in sede di progettazione preliminare dove si legge che: “L'intervento è ubicato nel settore di raccordo tra la piana alluvionale del torrente e il versante destro orografico. La piana alluvionale è il risultato della deposizione caotica di detriti provenienti da monte e aventi come agente di trasporto il corso d'acqua. Durante eventi alluvionali di durata breve ma di forte intensità conseguenti a eventi meteorici dalle caratteristiche eccezionali, il sistema di drenaggio superficiale raccoglie oltre che le acque di precipitazione anche il materiale di risulta accumulato sui versanti in seguito all'azione degli agenti morfogenetici […]. Il versante destro orografico del torrente Lys in corrispondenza dell'intervento in progetto è caratterizzato da valori di dipendenza elevati con pareti rocciose che, potenzialmente, possono essere causa di dissesti sotto forma di distacchi di instabilità”; ne consegue che “l'edificio in progetto appunto, essendo a ridosso del versante, può potenzialmente essere coinvolto dalle dinamiche del versante” (v. p. 13 del doc. 3 di parte attrice, del progetto preliminare). CP_9
pagina 14 di 23 Va poi considerato che “il materiale interessato dallo scavo è costituito da detrito di falda con granulometria grossolana che incorpora blocchi lapidei anche di grandi dimensioni, ma che non presenta quelle caratteristiche di coesione (che sarebbe stata conferita dalla presenza di una matrice a granulometria finissima di tipo argilloso) né di cementazione, come normale in un deposito di detrito di falda superficiale, che si è formato in tempi geologicamente recenti e non ha avuto perciò tempo di sviluppare per deposizione carbonatica, la resistenza al taglio che conferisce autoportanza ai tagli verticali…”; trattasi di accertamento svolto dal geologo , Pt_7
professionista interno al R.T.P. convenuto nel presente giudizio, che richiama la relazione geologica a corredo del progetto preliminare (v. doc. 72 di parte attrice). Non è contestata la riconducibilità al geologo delle dichiarazioni si cui sopra, che trovano riscontro Pt_7 nell'elaborato dell'ing. , che si richiama nella parte in cui riporta uno stralcio della relazione Tes_1
del geologo (v. pp. 1 e 2, doc. 26 di parte attrice). Pt_7
A fronte delle circostanze di cui sopra, la soluzione dello scavo “a conci” alternati con la realizzazione di un “rinforzo di contenimento mediante scogliere di massi posati a secco e realizzate con i blocchi reperiti in cantiere” non può dirsi idonea allo stato dei luoghi, tenuto conto in particolare che la realizzazione di un'opera contenitiva attraverso l'utilizzo del materiale ricavato dagli scavi non può prescindere dalle caratteristiche del materiale stesso e, nel caso di specie, il terreno interessato dall'area di sbancamento era caratterizzato da una scarsa, se non nulla, coesione.
Non potendosi confidare nell'autoportanza del terreno a fronte di uno scavo di sbancamento di profondità significativa (v. le controdeduzioni del CTU alle osservazioni di parte convenuta),
l'operazione di contenimento del fronte di scavo mediante una massicciata realizzata a secco con il pietrame reperito in loco non è idonea alle caratteristiche dell'area di intervento. Né a diversa soluzione porta il confronto di tale scelta progettuale (scavo a conci con scogliera di massi posati a secco per la tenuta del fronte di scavo) con quella prevista dal progetto preliminare (barriere paramassi), dal momento che, comunque, in fase definitiva è stata prevista la realizzazione del vallo e, quindi, di una struttura non contemplata nella progettazione preliminare;
al contrario, può osservarsi che, proprio dove gli scavi dovevano essere effettuati verso una struttura (l'edificio
), il progetto preliminare prevedeva la paratia berlinese, anche a tutela delle maestranze. Pt_9
Neppure sono dirimenti le argomentazioni del convenuto, laddove asserisce che “gli interrati degli edifici circostanti ( e condomini vari) non avevano avuto particolari problemi con la Pt_9 presenza della falda superficiale rispetto al livello di scavo che avrebbe avuto l'autorimessa” né il pagina 15 di 23 fatto che durante lo scavo non si siano verificati franamenti o cadute di massi, circostanze che di per sé non sono sufficienti ad escludere la sussistenza dell'errore progettuale.
4. Quanto all'imputabilità dell'errore progettuale, si osserva che: i) le problematiche legate al contesto geomorfologico locale (piede del versante, margine piana alluvionale), in termini di pericolosità e stabilità dei luoghi, erano conosciute dal R.T.P., come risulta dall'offerta tecnica presentata in sede di gara (doc. 5 di parte attrice), nonché dalla relazione generale del progetto esecutivo (doc. 1 di parte convenuta); ii) dalla medesima documentazione emerge altresì che il
R.T.P. era a conoscenza anche dei possibili fenomeni di acque superficiali e/o di risalita della falda freatica. Invero, lo stesso convenuto ammette la conoscenza della presenza della falda (p. 11 della comparsa di costituzione e risposta); iii) è vero che il progetto preliminare prevedeva la realizzazione di una barriera berlinese soltanto verso il confine con l'edificio , ma è anche Pt_9
vero che detto progetto prevedeva alla base del versante delle barriere paramassi da dimensionare in fase definitiva della progettazione, a seguito di un'analisi approfondita dell'instabilità in parete
(v., ad esempio, la relazione geotecnica-geologica di cui alla .
2. del progetto preliminare CP_9 laddove richiama “un'indagine geofisica in corrispondenza dell'area parcheggio per definire la reale litostratigrafia locale e il valore di soggiacenza della falda freatica che in assenza di dati certi si ipotizza possa interferire con i locali interrati del parcheggio in progetto”). Dovevano, quindi, seguire ulteriori indagini in sede di progettazione definitiva e, sul punto, si osserva altresì che la costruzione del vallo in terra armata prevista dal R.T.P. convenuto in alternativa alla rete paramassi, richiedeva una valutazione anche sotto il profilo della sicurezza degli operai durante l'esecuzione dell'autorimessa interrata, in quanto se l'apposizione di reti può risultare idonea a proteggere gli utenti dell'autorimessa, ciò non significa che la scelta di costruire un vallo
“gradonato sul lato di valle, rinverdito e piantumato per un migliore inserimento nell'ambiente circostante”, non renda necessario realizzare su tutto il fronte di scavo (e non solo a sostegno della proprietà ) una paratia berlinese, il cui maggiore livello di protezione è riconosciuto anche Pt_9
dal convenuto (p. 15 della comparsa di costituzione e risposta). Va poi evidenziato che il convenuto in data 01/06/2012, a fronte della riserva iscritta in data 28/05/2012 dall'impresa appaltatrice – con la quale l'impresa aveva rilevato che “sul lato Ovest per impostare la nuova autorimessa, occorrerà procedere ad un importante scavo sbancamento su terreno caratterizzato da un accumulo di trovanti provenienti da vecchie frane del pendio roccioso a monte. A n/s avviso per potere verificare esattamente la stabilità degli scavi previsti garantendo la necessaria sicurezza
pagina 16 di 23 per le maestranze che saranno impegnate nei lavori, occorrerebbe eseguire un approfondimento delle indagini geologiche con esecuzione di una campagna di sondaggi” (doc. 23 di parte attrice)
– ha ordinato di effettuare i sondaggi nel terreno;
in quella sede il convenuto, premesso che “con riferimento al verbale di consegna del 28/05/2012 e alle riserve presentate dall'impresa nelle quali ha sollevato alcune perplessità circa le modalità di scavo e di consolidamento dello stesso proposte in progetto, si è definito di comune accordo di svolgere indagini geognostiche (carotaggi) per identificare con maggior dettaglio le caratteristiche del terreno sul lato ovest dell'opera in progetto”, osservava che “gli approfondimenti geognostici mediante carotaggi sul lato ovest del parcheggio possono essere utili per una maggiore conoscenza del terreno oggetto di scavo” (doc.
24 di parte attrice). Laddove il convenuto, nella sua duplice veste di direttore dei lavori e progettista dell'opera, ha riconosciuto l'utilità di un ulteriore approfondimento in ordine alle caratteristiche del terreno e, poi, ha proceduto all'elaborazione della perizia di variante e supplettiva n. 1 nella quale riporta che “Le indagini geognostiche, effettuate a campione, hanno evidenziato che il terreno è principalmente formato da detrito di frana con trovanti di piccole dimensioni, quindi si rende necessaria la realizzazione di un'opera provvisionale per il sostegno del fronte di scavo”
(doc. 4 di parte convenuta), ha quantomeno implicitamente riconosciuto l'errore progettuale lamentato dall'attore, considerato che delle due l'una: o le conoscenze acquisite in sede di progettazione definitiva non erano sufficienti e, ciononostante, il R.T.P., senza premurarsi di effettuare ulteriori indagini, ha scelto la modalità di scavo “a conci” meno garantista (ma più economica) per la sicurezza delle maestranze impiegate nella realizzazione del vallo, oppure ha predisposto un progetto non adatto alle caratteristiche dell'area oggetto di intervento, come sopra evidenziato. Non rilevano a questo riguardo le argomentazioni del convenuto circa il dovere del direttore dei lavori di recepire le direttive della committenza pubblica, in quanto il direttore dei lavori non è un mero esecutore della volontà dell'ente pubblico committente, trattandosi di soggetto che svolge ex lege compiti e funzioni che comportano l'esercizio di poteri autoritativi nei confronti dell'appaltatore e la veste di agente dell'amministrazione, quale organo tecnico e straordinario della stessa (Cass. civ., sez. un., 25/01/2006, n. 1377).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto deve dunque ritenersi che l'errore progettuale sia imputabile a parte convenuta.
5. Detto errore non costituisce tuttavia un inadempimento idoneo a giustificare la risoluzione del contratto, non essendo connotato dalla “non scarsa importanza” prevista dall'art. 1455 c.c.; se pagina 17 di 23 infatti tutti gli inadempimenti ingiustificati ed imputabili sono fonte di responsabilità e risarcimento, per la risoluzione del contratto devono essere anche gravi e la gravità dell'inadempimento "non va commisurata all'entità del danno, che potrebbe anche mancare, ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione" (Cass. civ., Sez. 2, 09/07/2021, n. 19579). Detta valutazione
“viene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo, attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale;
l'indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti
(come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata (Cass. civ., Sez. 2, 09/07/2021, n. 19579).
Nel caso di specie l'attore, a fronte dell'errore progettuale risultante dalle indagini geognostiche compiute a seguito della riserva apposta dall'impresa appaltatrice, non si è avvalso dello strumento di risoluzione del rapporto, dimostrando di avere ancora interesse all'adempimento dell'incarico da parte del convenuto, come peraltro emerge dalle argomentazioni di cui a p. 27 della prima comparsa conclusionale, dove l'attore deduce che “La decisione di non ricorrere alla risoluzione contrattuale è derivata pertanto da considerazioni che conducevano a stabilire non conveniente detta scelta, con particolare riguardo all'obiettivo del raggiungimento dell'importante risultato consistente nell'ottenere un'opera di pubblica utilità, per la quale era stata impegnata un'ingente somma di denaro pubblico che non doveva assolutamente essere sprecata”, ma anche dalle osservazioni del CTP di parte attrice, che ha così descritto i “motivi che hanno fatto propendere
l'Amministrazione per la prosecuzione del rapporto contrattuale: - le capacità e l'esperienza professionale dell'ing. on sono mai state messe in dubbio dall'Amministrazione comunale. CP_1
La stessa però, a fronte dell'errore progettuale in cui il Professionista è incorso, pur capendo che si tratta di un evento in cui chiunque può incappare, avrebbe molto apprezzato che se ne fosse fatto carico senza creare ulteriori difficoltà all'Ente; - l'opera da realizzare era stata finanziata
pagina 18 di 23 prevalentemente con risorse regionali, afferenti al Fondo per Speciali Programmi di Investimento
(FoSPI) di cui alla L.R. 20 novembre 1995 n. 48 s.m.i., ed il cui utilizzo prevedeva il rispetto di un ben preciso iter amministrativo (si veda in proposito la D.G.R. n. 3290 del 14 novembre 2008).
L'eventuale risoluzione contrattuale avrebbe potuto compromettere irrimediabilmente il succiato iter con le immaginabili negative conseguenze economiche per il - era inoltre facile Pt_8 prevedere, ed i fatti attuali lo confermano, che l'eventuale scelta di risolvere il contratto avrebbe dato avvio ad un contenzioso legale in grado di bloccare per lungo tempo l'esecuzione dell'opera, peraltro non ancora iniziata ma già consegnata all'Impresa, dando così ulteriori argomenti, a quest'ultima, per incrementare l'importo richiesto con la riserva. La decisione di non ricorrere alla risoluzione contrattuale è derivata pertanto da considerazioni che conducevano a stabilire non conveniente detta scelta, con particolare riguardo all'obiettivo del raggiungimento dell'importante risultato consistente nell'ottenere un'opera di pubblica utilità, per la quale era stata impegnata un'ingente somma di denaro pubblico che non doveva assolutamente essere sprecata”. È pertanto evidente che l'attore avesse interesse alla prosecuzione del rapporto e, in particolare, alla progettazione definitiva ed esecutiva dell'autorimessa interrata, dei parcheggi, del riordino dei percorsi e della riqualificazione dell'area ovest, che sono stati oggetto di incarico al convenuto, unitamente alla direzione dei lavori.
6. Né a diversa valutazione si perviene considerando gli inadempimenti che l'attore lamenta con riferimento alla direzione dei lavori. Trattasi infatti di mancanze genericamente dedotte, fatta eccezione per il ritardo lamentato dall'attore, così prospettato: “20 mesi (di cui 10 per la ritardata consegna della perizia di variante e suppletiva n. 1 e 10 mesi per la ritardata consegna dei documenti relativi al conto finale). Devesi a questo riguardo evidenziare che: i) quanto all'imputabilità del ritardo per la consegna della perizia di variante e suppletiva n. 1, dalla stessa delibera di approvazione della perizia risulta che “il progetto di variante è stato oggetto di numerose consegne parziali e successive con rielaborazioni da parte del professionista, in parte dovute alle valutazioni e confronti tecnici tra i consulenti incaricati dall'Amministrazione e i progettisti, al fine di pervenire ad una soluzione tecnica condivisa alle evidenti problematiche che si sono manifestate durante l'esecuzione di lavori, in parte alle prescrizioni degli organi regionali competenti” (v. doc. 29 di parte attrice, ma anche il certificato di collaudo di cui al doc. 79 di parte attrice, dal quale risulta che “la redazione della perizia di variante e suppletiva numero 1 era oggetto di un iter molto lungo per le rielaborazioni richieste servizio del contraddittorio tra il D.L.,
pagina 19 di 23 il consulente dell'amministrazione comunale e quello dell'appaltatore, nonché per le prescrizioni degli organi regionali superiori, tanto che veniva presentata al RUP arch. per Testimone_2
l'approvazione solo dopo oltre 12 mesi dalla sospensione iniziale dei lavori che ne aveva determinato la necessità”); ii) in ogni caso, non vi sono elementi per ritenere grave il ritardo lamentato dall'attore, neppure con riferimento all'asserito ritardo nella consegna del conto finale, essendo grave solo il ritardo che supera ogni ragionevole limite di tolleranza (cfr. Cass. civ., Sez.
2, 20/04/2023, n. 10682), ipotesi non ravvisabile nel caso di specie, anche considerato che l'attore ha provveduto al versamento del corrispettivo per la direzione dei lavori (doc. 103 di parte attrice)
e, quanto alla consegna dello stato finale, trattasi di un ritardo che non supera l'anno (in proposito si richiama il certificato di ultimazione lavori del 18/07/2018, doc. 68 di parte attrice, laddove si evidenzia che “il conto finale dei lavori non può essere redatto se non siano stati regolarmente completati tutti i lavori contrattuali entro l'ulteriore termine concesso e che il tempo previsto dalle norme contrattuali per la stesura del suddetto conto finale decorrerà dalla scadenza dei predetti
60 giorni”), periodo durante il quale le parti si sono interfacciate mediante riunioni e colloqui prodromici allo stato finale (v. doc. 70 di parte attrice), sicché non può ravvisarsi un ritardo di rilievo tale da giustificare la risoluzione del contratto, tento conto anche del complesso delle prestazioni rese dal direttore dei lavori.
7. Corollario del mancato accoglimento della domanda di risoluzione del contratto è
l'infondatezza della domanda di restituzione del corrispettivo versato dall'attore in favore di parte convenuta per la progettazione e per la direzione dei lavori.
8. E quanto ora evidenziato rende superfluo l'esame dell'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, a prescindere da altre considerazioni.
9. La mancata risoluzione del contratto comporta invece l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta.
Quanto al pagamento del corrispettivo a saldo dell'importo previsto in sede di affidamento dell'incarico va riconosciuta la somma di € 14.271,00, calcolata detraendo dall'importo di €
142.710,00 gli acconti versati dall'attore per complessivi € 128.439,00 (€ 41.840,00 +72.630,00 +
13.969,00), come accertato dal CTU a seguito delle osservazioni del CTP di parte attrice.
Quanto alla revisione e all'aggiornamento del corrispettivo per l'attività di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza, si rileva innanzitutto l'infondatezza dell'eccezione di tardività della riserva iscritta in sede di collaudo;
la disciplina della riserva, riguardando la figura dell'appaltatore,
pagina 20 di 23 non risulta infatti conferente alla fattispecie in esame. In ogni caso è comunque assorbente il rilievo che l'attore, dopo la formulazione della riserva si sia attivato per verificare l'adeguatezza dell'aggiornamento richiesto da parte convenuta, ritenendolo “assentibile” (v. p. 54 e ss. della relazione RUP, doc. 84 di parte attrice, nonché la richiesta da parte del RUP di parere alla
Commissione Valutazione Onorari dell'Ordine degli Ingegneri, doc. 80 di parte attrice). Va altresì osservato che il convenuto, in quanto progettista incaricato ai sensi dell'art. 91 D.Lgs. n. 163/2006 della direzione dei lavori, non è un dipendente dell'amministrazione appaltante, ma un professionista che, pur potendo assumere la veste di pubblico ufficiale nello svolgimento del compito affidatogli, rimane esterno all'amministrazione, ha diritto al compenso regolato dalle previsioni della tariffa approvata con L. n. 143 del 1949 (cfr. Cass. civ., sez. I, 22/02/2017, n. 4599)
e, nel caso di specie, il diritto alla revisione del corrispettivo “nel caso di introduzione di variante comportante attività di progettazione” è pattuito all'art. 5, c. 3, del disciplinare di incarico (doc. 6 di parte attrice).
A fronte di tale disposizione spetta una revisione del corrispettivo, ma detta revisione potrà, nel caso in esame, tenere conto soltanto della variante n. 2, stante l'imputabilità in capo al convenuto dell'errore progettuale che ha reso necessaria la prima variante, così come sostenuto anche dal RUP
(v. doc. 80 e 84 di parte attrice). Quanto alle migliorie, l'attore non ne contesta la spettanza nella misura di € 129.492,88 (€ 189.492,88 - € 60.000,00 per la manutenzione quinquennale), come emerge a p. 9 della memoria di replica nella parte in cui l'attore richiama il parere della
Commissione Valutazione Onorari dell'Ordine degli Ingegneri (doc. 82 di parte attrice) e la relazione del RUP (doc. 84 di parte attrice), nella quale, in particolare, si legge: “A giudizio della sottoscritta è necessario prendere in considerazione la parcella n. 2 trasmessa dal CVO in quanto
l'importo della perizia di variante e suppletiva n. 1, inficiato dall'errore progettuale, è stato posto Cont a totale carico del R.T.P. affidatario. È necessario pertanto evidenziare che la ha preso in considerazione l'importo lavori da stato finale, detraendo, in un caso o nell'altro, l'importo della perizia di variante e suppletiva n. 1, e l'importo delle migliorie effettivamente eseguite, pari ad euro 129.492,88 (sottraendo euro 60.000,00 per la manutenzione quinquennale) e non euro
376.877,08 come richiesto dalla Direzione dei lavori”. Lo stesso CTP di parte convenuta, poi,
“evidenzia che l'importo delle opere in miglioria per lavori è pari a € 129.462,88” e ritiene corretto il calcolo dei corrispettivi effettuato dalla Commissione Valutazione Onorari e definito come parcella n. 1 (doc. 82 di parte attrice). Tenuto conto che tale calcolo è compiuto considerando solo pagina 21 di 23 le migliorie realizzate dall'impresa e contabilizzate e che dette migliorie sono quantificate in €
129.462,88, al netto delle manutenzioni come sopra individuate, importo confermato dal CTP di parte convenuta (v. p. 16 delle osservazioni del CTP di parte convenuta), la revisione del corrispettivo va effettuata con riferimento a solo detto importo, per quanto concerne le migliorie.
Conseguentemente, l'importo complessivo del compenso spettante per la direzione lavori e coordinamento sicurezza è quello di € 249.421,80 prospettato nella parcella n. 2 della Commissione
Valutazioni Onorari, che tiene conto della variante di perizia n. 2 e delle migliorie come sopra quantificate. Da tale importo va detratto lo sconto offerto in sede di gara, pari al 26,48%, che ridetermina tale compenso in € 183.374,90 (€ 249.421,80 – € 66.046,89), al netto del contributo
4% e dell'IVA 22%. Dunque, rispetto al compenso dovuto in base alle previsioni contrattuali, spetta una maggiorazione di € 40.664,90 (€ 183.374,90 - € 142.710,00).
In conclusione, l'importo spettante a parte convenuta è pari a € 54.935,9 (€ 40.664,90 + €
14.271,00). Su tale somma sono altresì dovuti gli interessi moratori di cui al D.lgs. n. 231/2002 con decorrenza dal 08/06/2020 (data del collaudo finale nel corso del quale è stata presentata la parcella); la disciplina di cui al D.lgs. n. 231/2002 trova infatti applicazione in relazione alle transazioni commerciali, definite dall'art. 1, lett. a) come i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo e, ai sensi dell'art. 1, lett c), ai fini dell'applicazione dello stesso D.lgs. n. 231/2002 si intende per imprenditore ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione.
L'attore va quindi condannato al pagamento in favore della convenuta di € 54.935,9, oltre interessi moratori di cui al D.lgs. n. 231/2002 dal 08/06/2020 al saldo e oltre accessori di legge.
10. Relativamente al rapporto tra l'attore e convenuto le spese di lite vanno poste a carico dell'attore per il principio della soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in conformità dei valori medi di liquidazione previsti dal DM 147/2022 per lo scaglione di riferimento (da €
520.001 a € 1.000.000), applicata la riduzione del 30% rispetto ai valori medi tabellari, considerato il risultato conseguito in ordine alla domanda di risarcimento danni e, comunque, il valore dell'affare di poco superiore al minimo dello scaglione di riferimento.
11. Sono poste a carico dell'attrice anche le spese di lite sostenute da
[...]
TA , in quanto Controparte_2 Controparte_3
a fronte dell'art. 10 (Garanzia B) della polizza 008A5841 (doc. 1 della terza chiamata) non può
pagina 22 di 23 esprimersi un giudizio di palese infondatezza della chiamata di terzo da parte del convenuto (cfr.,
Cass. civ., sez. III, 07/03/2024, n. 6144; Cass. civ., sez. II, 11/12/2023, n. 34375). Dette spese sono liquidate nella misura indicata in dispositivo in conformità dei valori medi di liquidazione previsti dal DM 147/2022 per lo scaglione di riferimento (da € 520.001 a € 1.000.000), applicata la riduzione del 30% rispetto ai valori medi tabellari, considerato il risultato conseguito in ordine alla domanda di risarcimento danni e, comunque, il valore dell'affare di poco superiore al minimo dello scaglione di riferimento.
Pone a carico dell'attore le spese di CTU liquidate con provvedimento del 13/03/2023.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Dichiara il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di risarcimento danni proposta dall'attore nei confronti di in proprio e quale mandatario del Controparte_1
raggruppamento temporaneo di professionisti;
2. Respinge le restanti domande proposte dall'attore nei confronti di CP_1
in proprio e quale mandatario del raggruppamento temporaneo di professionisti;
[...]
3. Condanna in accoglimento della domanda Parte_1
riconvenzionale di parte convenuta, al pagamento in favore di in Controparte_1 proprio e quale mandatario del raggruppamento temporaneo di professionisti, di € 54.935,9, oltre interessi moratori di cui al D.lgs. n. 231/2002 dal 08/06/2020 fino al saldo e oltre accessori di legge;
4. Condanna l pagamento in favore di Parte_1 [...]
in proprio e quale mandatario del raggruppamento temporaneo di CP_1 professionisti, delle spese di lite che liquida in € 20.435,10, oltre spese generali e accessori di legge;
5. Condanna l pagamento in favore di Parte_1 [...]
, Controparte_2 Controparte_3
, delle spese di lite che liquida in € 20.435,10, oltre spese generali e accessori di legge;
[...]
6. Pone a carico dell'attore le spese di CTU già liquidate.
Così deciso in Aosta, 03/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 543 /2021 promossa da:
), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, elett.te dom.to in Aosta, Via Torino 7, presso lo studio degli avv.ti Alessandra Favre,
Fabio Fantini, che lo rappresentano e difendono con l'avv. Rosario Scalise, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, come da procura in calce all'atto di citazione,
ATTORE contro
(C.F. ), in proprio e quale mandatario del Controparte_1 C.F._1
raggruppamento temporaneo di professionisti (R.T.P.) composto dai mandanti Parte_2
, e , elett.te dom.to Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
in Torino, Via Mercatini 6, presso lo studio dell'avv. Matteo Chiosso, che lo rappresenta e difende con l'avv. Daniele Edoardo Ginella, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTO
, Controparte_2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.ta
[...] P.IVA_2 in Torino, corso Vittorio Emanuele II, 61, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Bruno, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note del 13/01/2025 ha così precisato le Parte_8
pagina 1 di 23 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Aosta, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
A - Nel merito:
- accertare la responsabilità del convenuto Ing. in proprio e quale Controparte_1 mandatario del R.T.P. formato dall'Ing. (capogruppo) e dall'Ing. Controparte_1 Pt_2
dall'Ing. dall'Ing. dall'Arch.
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 dall'Arch. e dalla dott.ssa (mandanti), nella causazione dei danni Parte_6 Parte_7
subiti dal per i fatti esposti, e conseguentemente condannarlo al Parte_8 pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 176.936,40 oltre alle spese tecniche e all'IVA,
o della maggiore o minor somma accertata in corso di causa;
- accertare e dichiarare che l'Ing. in proprio e quale mandatario del Controparte_1 CP_4 formato dall'Ing. (capogruppo) e dall'Ing. dall'Ing. Controparte_1 Parte_2 Pt_3
dall'Ing. dall'Arch. dall'Arch. e dalla
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
dott.ssa (mandanti), è inadempiente rispetto al contratto di prestazione d'opera Parte_7
professionale intervenuto con il per la progettazione definitiva Parte_8 ed esecutiva dell'autorimessa interrata, dei parcheggi, del riordino dei percorsi e della riqualificazione dell'area ovest del centro storico in località Tache e per la relativa direzione dei lavori;
conseguentemente dichiarato risolto per grave inadempimento il menzionato contratto e condannare il convenuto, in proprio e quale mandatario del alla restituzione, in favore CP_4 dell'attrice, del compenso già pagato pari ad € 170.257,97 per la progettazione e ad € 178.463,06 per la direzione dei lavori, e, in ogni caso, accertare e dichiarare che il Comune di Gressoney-La-
Cont Trinité null'altro deve al convenuto, per qualsivoglia titolo o ragione.
Con il favor delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria:
A) si insiste per l'ammissione dell'interrogatorio e della prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che “il progetto preliminare è stato autorizzato dal servizio geologico regionale con la prescrizione di una modifica delle protezioni passive per l'assoggettamento a vincolo idrogeologico dell'area, come da documento che si rammostra al teste (già doc. 3 prodotto con atto citazione)”;
pagina 2 di 23 2) Vero che “durante l'esecuzione dei lavori si è resa la necessità di eseguire lo scavo dell'opera mediante la realizzazione di paratia berlinese per garantire la sicurezza del cantiere e dei lavoratori, come prescritto dalla relazione redatta dallo come da documento Controparte_5 che si rammostra (già doc 26 prodotto con atto citazione)”; 3) Vero che “le migliorie proposte dall'impresa esecutrice IVIES erano attuabili e valutate positivamente dalla commissione di gara”;
4) Vero che la società IVIES si era obbligata ad eseguire tutte le migliorie previste nella offerta tecnica, come da documento che si rammostra (già docc. 5 e 6 prodotti con atto citazione)”;
5) Vero che fra le migliorie indicate nell'offerta tecnica della IVIES erano comprese quelle la cui mancata realizzazione è stata utilizzata per compensare il danno subito dall'impresa, per il valore di euro 116.299,40, come da documento che si rammostra (già doc 5 prodotto con atto citazione)”;
6) Vero che “le riserve iscritte dalla IVIES erano fondate ed ammissibili”;
7) Vero che l'opera doveva essere ultimata e consegnata entro il termine di 470 giorni dalla data riportata nel verbale di consegna lavori avvenuta in data 28 maggio 2012;
8) Vero che “il Comune ha avuto la piena disponibilità dell'opera alla data del 16.12.2016”;
9) Vero che “il Comune ha ricevuto, per le vie brevi, richieste di locazione dell'immobile commerciale”;
10) Vero che “il ha ricevuto lamentele da parte della popolazione e dei turisti a causa del Pt_8 ritardo nell'ultimazione dell'opera”.
Si indicano quali testi, anche in materia contraria, i Signori: , residente in [...]
Torino, Corso G. Matteoti n. 12, sui capitoli nn. 1, 2, 3 e 6; residente in [...], Testimone_2
Loc. Ricourt n. 145, sui capitoli nn. 1, 2, 3, 4 ,5 e 6; , residente in [...]
Jean, Loc. Predeloasch n. 8, sui capitoli nn. 1, 2, 3, 4 ,5 e 6; , residente in [...]
Nomaglio, Via Maestra n. 44, sui capitoli nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6; , residente in [...]
Aosta, Via Gilles De Chevrères n. 14, sui capitoli nn.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; , Testimone_6
residente in [...], sui capitoli nn. 1,2, 3, 4 5, 6, 7 e 8; Tes_7
, residente in [...], Loc. Tache n. 23/2, sui capitoli nn. 7, 8, 9 e 10;
[...] Tes_8
, residente in [...], sui capitoli nn. 7, 8, 9 e
[...]
10; , residente in [...], Località Panorama n. 7, sui capitoli nn. 1 e 2; Testimone_9
residente in [...], sui capitoli nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; Tes_10
, residente in [...], sui capitoli nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; Tes_11
pagina 3 di 23 B) Si insiste affinché la perizia datata 10.03.2023 redatta dal C.T.U. Ing. Persona_1
venga integrata secondo quanto già rilevato nelle note di trattazione scritta datate 31.05.2023 e depositate in vista dell'udienza del 6.06.2023 circa l'incompleta quantificazione del danno patito dal (quesito sub. c) e l'errata quantificazione delle prestazioni di D.L. e Coordinamento Pt_8
della sicurezza (ultimo punto del quesito sub d).
C) Si insiste nell'opposizione all'ammissione delle prove come domandate dalle controparti
e, nella denegata ipotesi di ammissione, si insiste affinché i testimoni indicati con la propria memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. vengano ascoltati anche sui seguenti capitoli di prova, che vengono formulati a prova contraria a quelli avversari:
1) Vero che “la protezione dello scavo durante lo sbancamento, seppure sia un'opera provvisoria, deve essere eseguita con modalità idonee a garantire la piena sicurezza delle maestranze, a prescindere dalla sua durata”;
2) Vero che “l'area è area ad elevata pericolosità per rischio frane”;
3) Vero che “durante lo scavo dell'autorimessa non si è verificata alcuna caduta di massi, né franamento del terreno perché sono state adottate le misure di sicurezza oggetto di variante;
4) Vero che “la committenza è tenuta ad optare per la soluzione che garantisca la maggior sicurezza delle maestranze e la scelta prescinde da una valutazione puramente economica”;
5) Vero che “le migliorie proposte dall'impresa esecutrice IVIES costituiscono parte integrante del contratto e, pertanto, l'impresa è tenuta alla loro esecuzione”;
Si chiede, infine, che i testimoni indicati da parte avversaria con le memorie ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. vengano ascoltati anche sui capitoli di prova ex adverso articolati ed ammessi.
Si chiede, altresì, che i capitoli di prova sopra articolati a prova contraria, vengano deferiti all'Arch. in sede di interrogatorio formale”. Testimone_4
Con note scritte depositate in data 14/01/2025 in proprio e quale Controparte_1 mandatario del R.T.P., ha così precisato le conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, reietta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così decidere:
IN VIA PREGIUDIZIALE:
Previa ogni opportuna declaratoria e statuizione in merito alla questione di giurisdizione rilevata dal Giudice ex art. 101 c.p.c. in riferimento alla domanda risarcitoria e a quella di risoluzione contrattuale proposte da parte attrice, mantenere ferma in ogni caso la giurisdizione di Codesto
Ill.mo Tribunale in ordine alla cognizione della domanda riconvenzionale proposta da parte
pagina 4 di 23 convenuta.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
Rigettare le domande attoree e mandare assolto l'Ing. in proprio e quale Controparte_1
mandatario del Raggruppamento temporaneo di professionisti composto unitamente ai CP_4
mandanti Ing. Ing. Ing. Arch. Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Arch. e Dott.ssa , da ogni avversaria pretesa. Con vittoria di Parte_6 Per_2 Parte_7
spese e compensi, oltre rimborso spese generali, iva e c.p.a.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:
Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande proposte dall'attore, dichiarare tenuta e condannare la , in persona Controparte_6
del legale rappresentante pro tempore, sedente a Milano in Via Benigno Crespi n. 23, P. IVA
, a manlevare / garantire / tenere indenne il convenuto, nei limiti delle condizioni di P.IVA_2 polizza, per qualsiasi somma dovesse essere tenuto a pagare all'attore a qualsivoglia titolo.
NEL MERITO IN VIA RICONVENZIONALE:
Dichiarare tenuto e condannare il in persona del Sindaco pro Controparte_7
tempore, al pagamento in favore del convenuto a titolo di revisione ed aggiornamento del corrispettivo previsto dal disciplinare d'incarico per le attività di Direzione lavori e di
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione della somma di Euro 68.336,33=, o veriore accertanda in corso di causa, oltre ad interessi moratori dovuti al saggio ex art. 5 D. Lgs. n.
231/2002 dalla data dell'08.06.2020 sino al soddisfo, nonché al pagamento in favore del convenuto
a titolo di saldo del corrispettivo previsto dal disciplinare d'incarico per le attività di Direzione lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione della somma di € 18.107,04=, o veriore accertanda in corso di causa, oltre ad interessi moratori dovuti al saggio ex art. 5 D. Lgs.
n. 231/2002 dalla data dell'08.06.2020 sino al soddisfo.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- Ammettere i capitoli di prova per interrogatorio formale del Sindaco del Comune di Gressoney
– La Trinitè e testi da n. 1 a n. 13 dedotti nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. datata
01/04/2022 con i testi ivi indicati;
- ammettere, nel caso di ammissione dei capitoli di prova formulati da parte attrice, la prova contraria con i testi indicati nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. datata 01/04/2022, così come richiesto nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c. datata 20/04/2022;
pagina 5 di 23 - Convocare il CTU a chiarimenti rispetto alle osservazioni tutte formulate dal convenuto nella memoria di osservazioni allegata alla CTU e disporre idoneo supplemento / integrazione / rivalutazione della CTU con l'accoglimento delle osservazioni formulate dal convenuto.
Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese generali, iva e c.p.a.”.
Controparte_8
, non ha depositato note in relazione all'udienza del 14/01/2025 e, pertanto, si
[...] riportano le conclusioni precisate con le note depositate in data 22/05/2024: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Riservato ogni ulteriore diritto, ragione ed azione, nei confronti della parte ricorrente e/o di terzi responsabili o corresponsabili, da far valere in questa come in ogni altra separata sede;
Previe le più opportune ulteriori declaratorie del caso;
Previa, ove ritenuto necessario, convocazione del CTU a chiarimenti in ordine alle osservazioni tutte formulate dal CTP dell'esponente, ing. (allegate alla CTU); Per_3
Nel merito in via principale:
Respingersi le domande risarcitorie proposte da parte attrice per essere infondate in fatto ed in diritto e, conseguentemente, assolversi la società conchiudente dalle avversarie domande di garanzia e manleva;
In relazione al rapporto di garanzia in via principale:
Accertarsi e dichiararsi l'inoperatività della garanzia assicurativa e/o la non indennizzabilità dei danni lamentati in giudizio per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto, assolversi da ogni CP_2
avversaria domanda;
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte della domanda risarcitoria dispiegata da parte attrice, limitarsi le somme riconosciute in favore della medesima a quanto risulterà provato in corso di causa;
Accertarsi e dichiararsi la singola quota di responsabilità immediatamente e direttamente attribuibile all'ing. e, conseguentemente, limitarsi la condanna della compagnia CP_1 conchiudente alla corresponsione dell'indennizzo relativo alla sola quota parte riconosciuta addebitabile al proprio assicurato con esclusione di ogni condanna solidale;
Contenersi, in ogni caso, l'indennizzo eventualmente spettante all'ing. alle sole poste di CP_1
danno ritenute indennizzabili e, comunque, nei limiti del massimale di polizza, con riduzione
pagina 6 di 23 dell'indennizzo medesimo in applicazione dello scoperto del 10% contrattualmente dovuto e con il minimo di € 2.500,00;
Accertata a dichiarata la violazione da parte dell'assicurata del patto di gestione della lite, escludersi dall'indennizzo le spese sostenute e sostenende dall'ing. er la propria assistenza CP_1
e difesa nel presente giudizio, ivi incluse quelle per eventuali tecnici e/o periti;
In ogni caso:
Con il favore delle spese e dei compensi tutti di giudizio e patrocinio ex D.M. 55/2014, oltre 15% rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO citava in giudizio in Parte_8 Controparte_1
proprio e quale mandatario del al quale erano stati affidati i servizi di progettazione CP_4 dell'autorimessa, dei parcheggi e del riordino dei percorsi e della riqualificazione dell'area ovest del centro storico di Gressoney La Trinitè, nonché la relativa direzione dei lavori (v. docc. 4, 6 di parte attrice). L'attore deduceva che il convenuto aveva commesso un grave errore progettuale riguardante modalità di sostegno del fronte scavo durante le operazioni di sbancamento del terreno per creare la fossa in cui realizzare l'autorimessa e, nella specie, avrebbe dovuto prevedere una paratia berlinese (ossia una “palificata di sostegno” mediante l'impiego di “micropali”) in luogo degli scavi a “conci” (cioè la realizzazione di una scogliera di consolidamento con massi posati “a secco). La stabilità degli scavi era stata oggetto di riserva da parte dell'impresa appaltatrice al momento della consegna dei lavori in data 28.05.2012 (doc. 23 di parte attrice) e pertanto si era resa necessaria la perizia suppletiva e di variante n. 1, approvata in data 01.07.2013 (doc. 29 di parte attrice). L'attore inoltre deduceva l'inadempimento del convenuto consistente, in particolare, nel ritardo con cui ha provveduto alla redazione della documentazione relativa alla perizia di variante e suppletiva n.
1. Chiedeva quindi il risarcimento dei danni sofferti a causa dell'errore progettuale, che quantificava in € 176.936,40, e la risoluzione per inadempimento del contratto di prestazione d'opera professionale, con conseguente restituzione di € 170.257,97 quale compenso corrisposto al convenuto per la progettazione e di € 178.463,06 quale compenso corrisposto al convenuto per la direzione dei lavori.
Parte convenuta si costituiva in data 07/10/2021 chiedendo di essere autorizzata a citare in giudizio la compagnia assicuratrice , per essere dalla stessa manlevata in caso di Controparte_6
accoglimento delle domande attoree. Nel merito, domandava il rigetto delle domande attoree pagina 7 di 23 evidenziando, in particolare, che: i) il progetto preliminare dell'autorimessa, sulla base del quale è stata compiuta la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere, non prevedeva la protezione di entrambi i fronti di scavo con paratie berlinesi, in quanto “L'unica paratia berlinese che compariva nel progetto preliminare, infatti, era posta in corrispondenza della parete nord ma solo per proteggere lo scavo dalla confinante proprietà ”; ii) la scelta dello “scavo a conci alternati Pt_9
con larghezza di circa 5/6 metri e rinforzo di contenimento mediante scogliere di massi posati a secco realizzate con i blocchi reperiti in cantiere e smaltimento dell'eventuale acqua proveniente dallo scavo” era adeguata alle caratteristiche del cantiere, assicurando al contempo un contenuto costo economico. Detta soluzione progettuale era descritta e motivata nella relazione generale del progetto esecutivo predisposto e consegnato dal (doc. 1 di parte convenuta), nonché nella CP_4 scheda 3.2. del Piano di sicurezza e coordinamento anch'esso allegato al progetto esecutivo (doc.
2 di parte convenuta) e doveva ritenersi condivisa dall'attore, avendo quest'ultimo validato ed approvato il progetto esecutivo, previo giudizio di eseguibilità tecnica rilasciato dal Coordinatore del ciclo (docc. 9 e 11 di parte attrice). Il convenuto proponeva poi domanda riconvenzionale nei confronti dell'attore chiedendo il pagamento del corrispettivo a saldo di quanto contrattualmente previsto e di quanto dovuto a titolo di revisione ed aggiornamento per le attività di direzione dei lavori e coordinatore della sicurezza.
si costituiva Controparte_6 Controparte_3 in data 04/01/2022 chiedendo il rigetto delle domande attoree ed eccependo l'inoperatività della garanzia assicurativa con riferimento alla domanda di restituzione del compenso. Quanto alla domanda di risarcimento, richiamava il contenuto contrattuale della polizza n. 008A5841, con riferimento alla sussistenza del massimale e dello scoperto, nonché all'oggetto di polizza: "La
Compagnia si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) […]
Garanzia B) per:
1. nuove spese di progettazione dell'opera o di parte di essa;
2. maggiori costi per varianti di cui all'art. 25 comma 1 lettera d) della Legge, resesi necessarie nel corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata sofferti dalle Amministrazioni
Aggiudicatrici dei lavori, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali imputabili a colpa professionale dell' o dei collaboratori della cui opera egli si avvale e commessi nella Parte_10
redazione del progetto esecutivo descritto in premessa" (art. 10 doc. 1 della terza chiamata). In via pagina 8 di 23 subordinata, chiedeva di limitare la condanna alla quota di responsabilità addebitabile al proprio assicurato.
All'esito della prima udienza con provvedimento del 01/02/2022 il giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c. per il deposito di memorie. Con provvedimento del 27/04/2021 venivano respinte le istanze istruttorie orali delle parti ed era disposta CTU sul seguente quesito:
“Previo esame degli atti e documenti di causa, previo espletamento delle attività ritenute necessarie, nel contraddittorio con le parti ed i rispettivi c.t.p. (ove nominati), il c.t.u.:
a) esamini le vicende che hanno contraddistinto l'andamento dell'appalto in oggetto e l'attività di cantiere;
b) verifichi in particolare se il progetto esecutivo ed i documenti di perizia e di variante n. 1 redatti dai professionisti incaricati nel corso del rapporto contrattuale di appalto oggetto di causa presentino i vizi, gli errori, le omissioni ed i difetti contestati dal a mezzo dei propri Pt_8
tecnici ed ausiliari;
c) quantifichi i danni conseguenti subìti dal comune in ragione dei vizi, degli errori, delle omissioni
e dei difetti eventualmente riscontrati nella redazione del progetto esecutivo e della perizia di variante n. 1 redatti dai professionisti incaricati, anche nella qualifica di direttore dei lavori;
d) accerti altresì:
- se la modalità di protezione dello scavo (a conci oppure con paratia berlinese) era solo un'opera provvisionale e preparatoria del cantiere della durata di circa un mese con cui sarebbe stato sostenuto lo scavo man mano che veniva sbancato il terreno per creare la fossa in cui realizzare
l'autorimessa (con la previsione di realizzare, una volta concluso, le strutture portanti in cemento armato dell'autorimessa, la quale sarebbe stata integralmente impermeabilizzata, in maniera tale che le strutture provvisorie di protezione dello scavo non avrebbero più avuto alcuna funzione rispetto all'opera);
- se la modalità di scavo “a conci” scelta dal R.T.P. era comunemente utilizzata in scavi analoghi
a quello oggetto di causa, garantiva un elevato standard di sicurezza del cantiere durante le operazioni di sbancamento e realizzazione della fossa, un'elevata capacità di drenaggio del terreno ed un livello minimo di costi;
- se la modalità di protezione dello scavo con paratia berlinese era molto più costosa della modalità con scavo “a conci” ed era sproporzionata per eccesso sia a fini di protezione dello scavo sia in termini economici rispetto alle caratteristiche del cantiere;
pagina 9 di 23 - se, a seguito del collaudo statico effettuato in data 16/12/2016 dall'ing. (doc. 5), il Per_4
Comune di Gressoney – La - Trinitè era autorizzato e libero nel poter far uso dell'autorimessa in piena sicurezza per gli utenti;
- se, in virtù delle attività svolte e riepilogate nei docc. 11 e 13, il R.T.P. convenuto aveva diritto, quale corrispettivo a saldo per le prestazioni di Direzione e , Pt_11 Parte_12
alla somma di Euro 68.336,33 (o altra diversa somma ritenuta congrua dal c.t.u.), oltre ad €
18.107,04 a saldo dell'importo originario previsto nel disciplinare d'incarico professionale”.
La CTU era depositata in data 10/03/2023 e con provvedimento del 06.06.2023 il giudice, “ritenuta
l'esaustività dell'attività peritale svolta dal c.t.u. (che ha puntualmente riscontrato tutte le osservazioni di parte, con rielaborazione finale della perizia contenuta alle pagg. 36 e segg. della relazione depositata il 10.3.2023)”, respingeva le istanze di chiarimenti ed integrazione della relazione peritale e confermava il provvedimento con cui non aveva accolto le istanze istruttorie orali. Veniva poi fissata l'udienza del 19.10.2023 per tentativo di conciliazione, che aveva esito negativo.
Era quindi fissata l'udienza del 23.05.2024 per la precisazione delle conclusioni;
detta udienza si svolgeva dinanzi a questo Giudice, al quale il presente fascicolo è stato assegnato a seguito della presa di funzioni presso l'intestato Tribunale, avvenuta in data 22.01.2024 ai sensi del D.M. del
22.01.2024, e conseguente attribuzione del ruolo. La causa era trattenuta in decisione con provvedimento del 01.07.2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.; con provvedimento del 18/11/2024 il Giudice rimetteva la causa in istruttoria, sottoponendo alle parti la questione del difetto di giurisdizione, avendo l'R.T.P. svolto sia l'incarico di progettista che quello di direttore dei lavori. A tal fine veniva assegnato alle parti termine ex art. 101 c.p.c. per il deposito di memorie contenenti osservazioni sul punto, e veniva fissata l'udienza del 14/01/2025 per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del 15/01/2025 la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va esaminata la questione relativa al difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice speciale, questione rilevata d'ufficio dal giudice, come previsto dall'art. 38 c.p.c. e oggetto delle memorie ex art. 101 c.p.c. depositate dalle parti.
La questione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario è fondata.
pagina 10 di 23 È nota la giurisprudenza delle SS.UU. secondo le quali: “Sussiste la giurisdizione della Corte dei
Conti in relazione alla domanda risarcitoria proposta da un'Amministrazione comunale nei confronti del professionista che abbia svolto funzioni di progettista e di direttore dei lavori” (Cass. civ. Sez. Unite Ord., 20-03-2008, n. 7446), e: “In tema di responsabilità per danni cagionati all'amministrazione appaltante dal direttore dei lavori che abbia svolto anche l'incarico di progettista, considerato che il direttore dei lavori è temporaneamente inserito nell'apparato organizzativo della P.A., quale organo tecnico e straordinario della stessa, con conseguente giurisdizione del giudice contabile, mentre per il progettista la giurisdizione spetterebbe al giudice ordinario, in difetto del rapporto di servizio e considerata la necessaria approvazione del progetto da parte dell'amministrazione, ove il danno erariale sia prospettato come derivante dal complesso di tali attività va affermata la giurisdizione del giudice contabile sorgendo, dal cumulo di incarichi, una complessiva attività professionale nella quale la progettazione è prodromica alla successiva attività di direzione e non potendo giungersi alla scissione delle giurisdizioni in presenza di un rapporto unitario” (Cass. civ. Sez. Unite Ord., 02-12-2008, n. 28537).
È altresì nota la giurisprudenza delle SS.UU., secondo la quale: “Ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e Corte dei conti, nelle controversie risarcitorie proposte dall'Amministrazione appaltante contro il professionista che abbia svolto l'incarico di progettista
e di direttore dei lavori per l'esecuzione di un'opera pubblica, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando, nella prospettazione della domanda, la parte ne abbia dedotto la responsabilità non nella qualità di direttore dei lavori, ma in quella di progettista per gli errori e le carenze progettuali allo stesso imputabili, stante la piena indipendenza e autonomia del giudizio di responsabilità amministrativa che, anche per gli stessi fatti, compete alla Procura generale della
Corte dei conti per il danno erariale subito dalla stazione appaltante” (Cass. civ. Sez. Unite
Ordinanza, 09-02-2011, n. 3165).
I riferimenti giurisprudenziali di cui sopra impongono dunque al giudice il compito di vagliare la prospettazione attorea con l'obiettivo d'identificare se il danno di cui l'amministrazione chiede il ristoro al progettista/direttore dei lavori sia riconducibile in via esclusiva all'attività progettuale oppure derivi dalla prestazione da questi complessivamente resa all'amministrazione.
Nel caso di specie si osserva che l'amministrazione ha lamentato in narrativa, oltre il danno derivante dall'errore di progettazione, anche la responsabilità di parte convenuta nella direzione dei lavori;
in particolare, l'attore deduce l'inerzia del convenuto nella redazione della perizia di pagina 11 di 23 variante e supplettiva n. 1 completa degli elaborati e, più in generale, plurime inadempienze che attengono alla fase di realizzazione dell'opera (pp. 18,19, 31, 32 dell'atto di citazione). L'attore, infatti, prospetta quanto segue: i) che “la direzione lavori risulta aver provveduto con grave ritardo
(pari a n. 409 giorni dalla sospensione parziale dei lavori n. 1 – circa 13 mesi) alla redazione della documentazione relativa alla perizia di variante e suppletiva n. 1 (già punto 19) e questo ha determinato un ulteriore danno ingiusto al che pure va risarcito” (p. 27 dell'atto di Pt_8 citazione); ii) che “L'ing. in proprio quale mandatario del raggruppamento, Controparte_1
come esposto in narrativa, ha violato le obbligazioni essenziali che ad esso contrattualmente incombevano, sia sotto il profilo degli obblighi di compiere l'attività di progettazione nel rispetto dei principi di prevenzione di cui al D.lgs. n. 81/2008, sia ancora ritardando immotivatamente la trasmissione della variante e causando un grave ritardo nell'utilizzazione dell'opera” (p. 32 dell'atto di citazione).
Le doglianze di parte attrice non riguardano pertanto il solo errore progettuale, bensì anche l'attività svolta da parte convenuta in relazione alla funzione di direttore dei lavori e alla predisposizione della perizia di variante;
del resto al convenuto furono affidati gli incarichi di responsabile della sicurezza in fase progettuale ed anche esecutiva e, tenuto conto che le problematiche oggetto di riserva da parte dell'impresa appaltatrice, riguardando le misure di sicurezza previste nelle operazioni di scavo, attengono proprio alla sicurezza generale del cantiere, risulta evidente come i maggiori costi che l'amministrazione ebbe a sostenere per ovviare al problema impongano la valutazione di attività poste in essere dal convenuto nel corso dell'intera prestazione resa a favore dell'amministrazione. Sotto questo profilo, poi, va osservato che l'attore domanda il risarcimento di voci di danno – nella specie, del danno da ritardata utilizzazione dell'opera, da mancata locazione e del danno all'immagine subito per il fatto che “l'immobile apparisse come un cantiere incompiuto per un arco temporale inaccettabile” (p. 35 dell'atto di citazione) – dedotte quali conseguenze, non tanto dell'errore progettuale in sé, quanto “del ritardo dovuto ai tempi di redazione e approvazione della perizia di variante e suppletiva n. 1 (10 mesi – dal 01.06.2012 al
01.07.2013 esclusi 3 mesi di tempi tecnici per la redazione della variante) e tempi di trasmissione dei documenti relativi al conto finale (10 mesi – dal 18.07.2018 al 11.09.2019 esclusi circa 3 mesi per la redazione dei documenti) per complessivi 20 mesi” (p. 32 dell'atto di citazione).
Una scissione dei profili di responsabilità con riconduzione di poste o percentuali di danno alle diverse funzioni ricoperte dal convenuto in costanza di rapporto sarebbe del tutto artificiosa e in pagina 12 di 23 contrasto con la giurisprudenza sopra richiamata, che richiede un esame complessivo della prestazione resa dal progettista/direttore dei lavori. Sul punto, le Sez. Unite, 20/03/2008, n. 7446, hanno precisato che: “…Allorchè, invece la domanda è proposta nei confronti di un soggetto investito sia dell'incarico di progettista che di quello di direttore dei lavori, non può giungersi alla scissione delle giurisdizioni, affermandosi quella del giudice ordinario per il danno causato nella qualità di progettista e quella del giudice contabile per il danno causato nella qualità di direttore dei lavori. A parte il rilievo che tale soluzione urta contro il trend normativo favorevole all'omogeneizzazione della giurisdizione, allorchè si tratti di fatti collegati in un unitario rapporto, va osservato che il cumulo dei due incarichi professionali di progettista e di direttore dei lavori nello stesso soggetto da luogo ad una complessiva attività professionale, nella quale l'attività di progettazione si pone solo come elemento prodromico di quella successiva, - allorchè il danno lamentato è prospettato come derivante dal complesso di tale attività (così nella fattispecie). I doveri di verifica del progetto, propri del direttore dei lavori (R.D. n. 350 del 1985, art. 5), sussistono già durante la progettazione, che così continua ad avere una sua autonomia solo ideale ed astratta dalla direzione dei lavori, mentre i doveri di quest'ultima assorbono anche quelli del progettista, allorché si tratti dello stesso soggetto che cumula i due incarichi e la domanda risarcitoria dell'amministrazione investa la complessiva attività posta in essere dall'unico professionista incaricato.”
Ebbene, nel caso di specie, essendo prospettato un danno derivante dal complesso dell'attività, non solo progettuale, affidata a parte convenuta, trovano applicazione i principi sopra esposti, non essendo invece conferente al caso in esame la decisione della Cass. civ., Sez. U., 27071/2016, citata dall'attore nella memoria del 17/12/2024, risultando dalla stessa prospettazione attorea che il petitum sostanziale della domanda è basato anche su fatti evocativi della posizione di direttore dei lavori.
Si deve dunque dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sussistendo, invece, la giurisdizione della Corte dei Conti con riferimento alla responsabilità per danni cagionati nell'esecuzione dell'incarico attribuito dall'ente pubblico.
2. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda di parte attrice di risoluzione del contratto stipulato tra le parti per il conferimento dell'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza durante la progettazione ed esecuzione dell'intervento, nonché di direzione dei lavori, misura e contabilità delle opere oggetto di causa, e pagina 13 di 23 alla correlata domanda di restituzione del compenso corrisposto dall'attore per le attività di cui sopra. Si osserva infatti che, quanto alla posizione di direttore dei lavori, quale organo tecnico e straordinario della pubblica amministrazione che gli ha conferito l'incarico, la giurisdizione della
Corte dei Conti ai sensi dell'art. 52 R.D. 1214/34 è limitata alla responsabilità per danni cagionati nell'esecuzione dell'incarico e non riguarda invece le diverse ed autonome domande formulate dall'attrice (cfr. Tribunale Torino, sez. I, 10/06/2016, n. 3336).
3. Quanto all'errore progettuale lamentato da parte attrice, si evidenzia in primo luogo che il
CTU ha ritenuto che “la soluzione progettuale corretta per la corretta esecuzione delle operazioni di scavo era rappresentata unicamente dalla realizzazione di una paratia berlinese, mentre, viceversa, la realizzazione dello scavo ''a conci'' ha rappresentato un errore progettuale”, precisando che “Tale determinazione è stata avvalorata da quanto rilevato durante il sopralluogo in sito alla presenza dei ctp e della parte ove si è accertato che lo scavo previsto in progetto si approfondiva di circa 4,00 metri dal piano di campagna preesistente su un fronte di alcune decine di metri ed al di sotto di una estesa pietraia e pertanto la modalità dello scavo ''a conci'' era del tutto inadeguata”.
Il Tribunale condivide le conclusioni del CTU, anche alla luce delle risultanze documentali, dalle quali risulta l'incompatibilità dello stato dei luoghi con la realizzazione di uno scavo “a conci”. Va infatti rilevato che l'area oggetto dei lavori per cui è causa si trova, sulla base della cartografia prevista dalla L.R. n. 11/1998, nella perimetrazione prevista dall'art. 35 (terreni sede di frane) in zona F1 (elevato rischio), circostanza valorizzata anche in sede di progettazione preliminare dove si legge che: “L'intervento è ubicato nel settore di raccordo tra la piana alluvionale del torrente e il versante destro orografico. La piana alluvionale è il risultato della deposizione caotica di detriti provenienti da monte e aventi come agente di trasporto il corso d'acqua. Durante eventi alluvionali di durata breve ma di forte intensità conseguenti a eventi meteorici dalle caratteristiche eccezionali, il sistema di drenaggio superficiale raccoglie oltre che le acque di precipitazione anche il materiale di risulta accumulato sui versanti in seguito all'azione degli agenti morfogenetici […]. Il versante destro orografico del torrente Lys in corrispondenza dell'intervento in progetto è caratterizzato da valori di dipendenza elevati con pareti rocciose che, potenzialmente, possono essere causa di dissesti sotto forma di distacchi di instabilità”; ne consegue che “l'edificio in progetto appunto, essendo a ridosso del versante, può potenzialmente essere coinvolto dalle dinamiche del versante” (v. p. 13 del doc. 3 di parte attrice, del progetto preliminare). CP_9
pagina 14 di 23 Va poi considerato che “il materiale interessato dallo scavo è costituito da detrito di falda con granulometria grossolana che incorpora blocchi lapidei anche di grandi dimensioni, ma che non presenta quelle caratteristiche di coesione (che sarebbe stata conferita dalla presenza di una matrice a granulometria finissima di tipo argilloso) né di cementazione, come normale in un deposito di detrito di falda superficiale, che si è formato in tempi geologicamente recenti e non ha avuto perciò tempo di sviluppare per deposizione carbonatica, la resistenza al taglio che conferisce autoportanza ai tagli verticali…”; trattasi di accertamento svolto dal geologo , Pt_7
professionista interno al R.T.P. convenuto nel presente giudizio, che richiama la relazione geologica a corredo del progetto preliminare (v. doc. 72 di parte attrice). Non è contestata la riconducibilità al geologo delle dichiarazioni si cui sopra, che trovano riscontro Pt_7 nell'elaborato dell'ing. , che si richiama nella parte in cui riporta uno stralcio della relazione Tes_1
del geologo (v. pp. 1 e 2, doc. 26 di parte attrice). Pt_7
A fronte delle circostanze di cui sopra, la soluzione dello scavo “a conci” alternati con la realizzazione di un “rinforzo di contenimento mediante scogliere di massi posati a secco e realizzate con i blocchi reperiti in cantiere” non può dirsi idonea allo stato dei luoghi, tenuto conto in particolare che la realizzazione di un'opera contenitiva attraverso l'utilizzo del materiale ricavato dagli scavi non può prescindere dalle caratteristiche del materiale stesso e, nel caso di specie, il terreno interessato dall'area di sbancamento era caratterizzato da una scarsa, se non nulla, coesione.
Non potendosi confidare nell'autoportanza del terreno a fronte di uno scavo di sbancamento di profondità significativa (v. le controdeduzioni del CTU alle osservazioni di parte convenuta),
l'operazione di contenimento del fronte di scavo mediante una massicciata realizzata a secco con il pietrame reperito in loco non è idonea alle caratteristiche dell'area di intervento. Né a diversa soluzione porta il confronto di tale scelta progettuale (scavo a conci con scogliera di massi posati a secco per la tenuta del fronte di scavo) con quella prevista dal progetto preliminare (barriere paramassi), dal momento che, comunque, in fase definitiva è stata prevista la realizzazione del vallo e, quindi, di una struttura non contemplata nella progettazione preliminare;
al contrario, può osservarsi che, proprio dove gli scavi dovevano essere effettuati verso una struttura (l'edificio
), il progetto preliminare prevedeva la paratia berlinese, anche a tutela delle maestranze. Pt_9
Neppure sono dirimenti le argomentazioni del convenuto, laddove asserisce che “gli interrati degli edifici circostanti ( e condomini vari) non avevano avuto particolari problemi con la Pt_9 presenza della falda superficiale rispetto al livello di scavo che avrebbe avuto l'autorimessa” né il pagina 15 di 23 fatto che durante lo scavo non si siano verificati franamenti o cadute di massi, circostanze che di per sé non sono sufficienti ad escludere la sussistenza dell'errore progettuale.
4. Quanto all'imputabilità dell'errore progettuale, si osserva che: i) le problematiche legate al contesto geomorfologico locale (piede del versante, margine piana alluvionale), in termini di pericolosità e stabilità dei luoghi, erano conosciute dal R.T.P., come risulta dall'offerta tecnica presentata in sede di gara (doc. 5 di parte attrice), nonché dalla relazione generale del progetto esecutivo (doc. 1 di parte convenuta); ii) dalla medesima documentazione emerge altresì che il
R.T.P. era a conoscenza anche dei possibili fenomeni di acque superficiali e/o di risalita della falda freatica. Invero, lo stesso convenuto ammette la conoscenza della presenza della falda (p. 11 della comparsa di costituzione e risposta); iii) è vero che il progetto preliminare prevedeva la realizzazione di una barriera berlinese soltanto verso il confine con l'edificio , ma è anche Pt_9
vero che detto progetto prevedeva alla base del versante delle barriere paramassi da dimensionare in fase definitiva della progettazione, a seguito di un'analisi approfondita dell'instabilità in parete
(v., ad esempio, la relazione geotecnica-geologica di cui alla .
2. del progetto preliminare CP_9 laddove richiama “un'indagine geofisica in corrispondenza dell'area parcheggio per definire la reale litostratigrafia locale e il valore di soggiacenza della falda freatica che in assenza di dati certi si ipotizza possa interferire con i locali interrati del parcheggio in progetto”). Dovevano, quindi, seguire ulteriori indagini in sede di progettazione definitiva e, sul punto, si osserva altresì che la costruzione del vallo in terra armata prevista dal R.T.P. convenuto in alternativa alla rete paramassi, richiedeva una valutazione anche sotto il profilo della sicurezza degli operai durante l'esecuzione dell'autorimessa interrata, in quanto se l'apposizione di reti può risultare idonea a proteggere gli utenti dell'autorimessa, ciò non significa che la scelta di costruire un vallo
“gradonato sul lato di valle, rinverdito e piantumato per un migliore inserimento nell'ambiente circostante”, non renda necessario realizzare su tutto il fronte di scavo (e non solo a sostegno della proprietà ) una paratia berlinese, il cui maggiore livello di protezione è riconosciuto anche Pt_9
dal convenuto (p. 15 della comparsa di costituzione e risposta). Va poi evidenziato che il convenuto in data 01/06/2012, a fronte della riserva iscritta in data 28/05/2012 dall'impresa appaltatrice – con la quale l'impresa aveva rilevato che “sul lato Ovest per impostare la nuova autorimessa, occorrerà procedere ad un importante scavo sbancamento su terreno caratterizzato da un accumulo di trovanti provenienti da vecchie frane del pendio roccioso a monte. A n/s avviso per potere verificare esattamente la stabilità degli scavi previsti garantendo la necessaria sicurezza
pagina 16 di 23 per le maestranze che saranno impegnate nei lavori, occorrerebbe eseguire un approfondimento delle indagini geologiche con esecuzione di una campagna di sondaggi” (doc. 23 di parte attrice)
– ha ordinato di effettuare i sondaggi nel terreno;
in quella sede il convenuto, premesso che “con riferimento al verbale di consegna del 28/05/2012 e alle riserve presentate dall'impresa nelle quali ha sollevato alcune perplessità circa le modalità di scavo e di consolidamento dello stesso proposte in progetto, si è definito di comune accordo di svolgere indagini geognostiche (carotaggi) per identificare con maggior dettaglio le caratteristiche del terreno sul lato ovest dell'opera in progetto”, osservava che “gli approfondimenti geognostici mediante carotaggi sul lato ovest del parcheggio possono essere utili per una maggiore conoscenza del terreno oggetto di scavo” (doc.
24 di parte attrice). Laddove il convenuto, nella sua duplice veste di direttore dei lavori e progettista dell'opera, ha riconosciuto l'utilità di un ulteriore approfondimento in ordine alle caratteristiche del terreno e, poi, ha proceduto all'elaborazione della perizia di variante e supplettiva n. 1 nella quale riporta che “Le indagini geognostiche, effettuate a campione, hanno evidenziato che il terreno è principalmente formato da detrito di frana con trovanti di piccole dimensioni, quindi si rende necessaria la realizzazione di un'opera provvisionale per il sostegno del fronte di scavo”
(doc. 4 di parte convenuta), ha quantomeno implicitamente riconosciuto l'errore progettuale lamentato dall'attore, considerato che delle due l'una: o le conoscenze acquisite in sede di progettazione definitiva non erano sufficienti e, ciononostante, il R.T.P., senza premurarsi di effettuare ulteriori indagini, ha scelto la modalità di scavo “a conci” meno garantista (ma più economica) per la sicurezza delle maestranze impiegate nella realizzazione del vallo, oppure ha predisposto un progetto non adatto alle caratteristiche dell'area oggetto di intervento, come sopra evidenziato. Non rilevano a questo riguardo le argomentazioni del convenuto circa il dovere del direttore dei lavori di recepire le direttive della committenza pubblica, in quanto il direttore dei lavori non è un mero esecutore della volontà dell'ente pubblico committente, trattandosi di soggetto che svolge ex lege compiti e funzioni che comportano l'esercizio di poteri autoritativi nei confronti dell'appaltatore e la veste di agente dell'amministrazione, quale organo tecnico e straordinario della stessa (Cass. civ., sez. un., 25/01/2006, n. 1377).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto deve dunque ritenersi che l'errore progettuale sia imputabile a parte convenuta.
5. Detto errore non costituisce tuttavia un inadempimento idoneo a giustificare la risoluzione del contratto, non essendo connotato dalla “non scarsa importanza” prevista dall'art. 1455 c.c.; se pagina 17 di 23 infatti tutti gli inadempimenti ingiustificati ed imputabili sono fonte di responsabilità e risarcimento, per la risoluzione del contratto devono essere anche gravi e la gravità dell'inadempimento "non va commisurata all'entità del danno, che potrebbe anche mancare, ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione" (Cass. civ., Sez. 2, 09/07/2021, n. 19579). Detta valutazione
“viene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo, attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale;
l'indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti
(come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata (Cass. civ., Sez. 2, 09/07/2021, n. 19579).
Nel caso di specie l'attore, a fronte dell'errore progettuale risultante dalle indagini geognostiche compiute a seguito della riserva apposta dall'impresa appaltatrice, non si è avvalso dello strumento di risoluzione del rapporto, dimostrando di avere ancora interesse all'adempimento dell'incarico da parte del convenuto, come peraltro emerge dalle argomentazioni di cui a p. 27 della prima comparsa conclusionale, dove l'attore deduce che “La decisione di non ricorrere alla risoluzione contrattuale è derivata pertanto da considerazioni che conducevano a stabilire non conveniente detta scelta, con particolare riguardo all'obiettivo del raggiungimento dell'importante risultato consistente nell'ottenere un'opera di pubblica utilità, per la quale era stata impegnata un'ingente somma di denaro pubblico che non doveva assolutamente essere sprecata”, ma anche dalle osservazioni del CTP di parte attrice, che ha così descritto i “motivi che hanno fatto propendere
l'Amministrazione per la prosecuzione del rapporto contrattuale: - le capacità e l'esperienza professionale dell'ing. on sono mai state messe in dubbio dall'Amministrazione comunale. CP_1
La stessa però, a fronte dell'errore progettuale in cui il Professionista è incorso, pur capendo che si tratta di un evento in cui chiunque può incappare, avrebbe molto apprezzato che se ne fosse fatto carico senza creare ulteriori difficoltà all'Ente; - l'opera da realizzare era stata finanziata
pagina 18 di 23 prevalentemente con risorse regionali, afferenti al Fondo per Speciali Programmi di Investimento
(FoSPI) di cui alla L.R. 20 novembre 1995 n. 48 s.m.i., ed il cui utilizzo prevedeva il rispetto di un ben preciso iter amministrativo (si veda in proposito la D.G.R. n. 3290 del 14 novembre 2008).
L'eventuale risoluzione contrattuale avrebbe potuto compromettere irrimediabilmente il succiato iter con le immaginabili negative conseguenze economiche per il - era inoltre facile Pt_8 prevedere, ed i fatti attuali lo confermano, che l'eventuale scelta di risolvere il contratto avrebbe dato avvio ad un contenzioso legale in grado di bloccare per lungo tempo l'esecuzione dell'opera, peraltro non ancora iniziata ma già consegnata all'Impresa, dando così ulteriori argomenti, a quest'ultima, per incrementare l'importo richiesto con la riserva. La decisione di non ricorrere alla risoluzione contrattuale è derivata pertanto da considerazioni che conducevano a stabilire non conveniente detta scelta, con particolare riguardo all'obiettivo del raggiungimento dell'importante risultato consistente nell'ottenere un'opera di pubblica utilità, per la quale era stata impegnata un'ingente somma di denaro pubblico che non doveva assolutamente essere sprecata”. È pertanto evidente che l'attore avesse interesse alla prosecuzione del rapporto e, in particolare, alla progettazione definitiva ed esecutiva dell'autorimessa interrata, dei parcheggi, del riordino dei percorsi e della riqualificazione dell'area ovest, che sono stati oggetto di incarico al convenuto, unitamente alla direzione dei lavori.
6. Né a diversa valutazione si perviene considerando gli inadempimenti che l'attore lamenta con riferimento alla direzione dei lavori. Trattasi infatti di mancanze genericamente dedotte, fatta eccezione per il ritardo lamentato dall'attore, così prospettato: “20 mesi (di cui 10 per la ritardata consegna della perizia di variante e suppletiva n. 1 e 10 mesi per la ritardata consegna dei documenti relativi al conto finale). Devesi a questo riguardo evidenziare che: i) quanto all'imputabilità del ritardo per la consegna della perizia di variante e suppletiva n. 1, dalla stessa delibera di approvazione della perizia risulta che “il progetto di variante è stato oggetto di numerose consegne parziali e successive con rielaborazioni da parte del professionista, in parte dovute alle valutazioni e confronti tecnici tra i consulenti incaricati dall'Amministrazione e i progettisti, al fine di pervenire ad una soluzione tecnica condivisa alle evidenti problematiche che si sono manifestate durante l'esecuzione di lavori, in parte alle prescrizioni degli organi regionali competenti” (v. doc. 29 di parte attrice, ma anche il certificato di collaudo di cui al doc. 79 di parte attrice, dal quale risulta che “la redazione della perizia di variante e suppletiva numero 1 era oggetto di un iter molto lungo per le rielaborazioni richieste servizio del contraddittorio tra il D.L.,
pagina 19 di 23 il consulente dell'amministrazione comunale e quello dell'appaltatore, nonché per le prescrizioni degli organi regionali superiori, tanto che veniva presentata al RUP arch. per Testimone_2
l'approvazione solo dopo oltre 12 mesi dalla sospensione iniziale dei lavori che ne aveva determinato la necessità”); ii) in ogni caso, non vi sono elementi per ritenere grave il ritardo lamentato dall'attore, neppure con riferimento all'asserito ritardo nella consegna del conto finale, essendo grave solo il ritardo che supera ogni ragionevole limite di tolleranza (cfr. Cass. civ., Sez.
2, 20/04/2023, n. 10682), ipotesi non ravvisabile nel caso di specie, anche considerato che l'attore ha provveduto al versamento del corrispettivo per la direzione dei lavori (doc. 103 di parte attrice)
e, quanto alla consegna dello stato finale, trattasi di un ritardo che non supera l'anno (in proposito si richiama il certificato di ultimazione lavori del 18/07/2018, doc. 68 di parte attrice, laddove si evidenzia che “il conto finale dei lavori non può essere redatto se non siano stati regolarmente completati tutti i lavori contrattuali entro l'ulteriore termine concesso e che il tempo previsto dalle norme contrattuali per la stesura del suddetto conto finale decorrerà dalla scadenza dei predetti
60 giorni”), periodo durante il quale le parti si sono interfacciate mediante riunioni e colloqui prodromici allo stato finale (v. doc. 70 di parte attrice), sicché non può ravvisarsi un ritardo di rilievo tale da giustificare la risoluzione del contratto, tento conto anche del complesso delle prestazioni rese dal direttore dei lavori.
7. Corollario del mancato accoglimento della domanda di risoluzione del contratto è
l'infondatezza della domanda di restituzione del corrispettivo versato dall'attore in favore di parte convenuta per la progettazione e per la direzione dei lavori.
8. E quanto ora evidenziato rende superfluo l'esame dell'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, a prescindere da altre considerazioni.
9. La mancata risoluzione del contratto comporta invece l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta.
Quanto al pagamento del corrispettivo a saldo dell'importo previsto in sede di affidamento dell'incarico va riconosciuta la somma di € 14.271,00, calcolata detraendo dall'importo di €
142.710,00 gli acconti versati dall'attore per complessivi € 128.439,00 (€ 41.840,00 +72.630,00 +
13.969,00), come accertato dal CTU a seguito delle osservazioni del CTP di parte attrice.
Quanto alla revisione e all'aggiornamento del corrispettivo per l'attività di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza, si rileva innanzitutto l'infondatezza dell'eccezione di tardività della riserva iscritta in sede di collaudo;
la disciplina della riserva, riguardando la figura dell'appaltatore,
pagina 20 di 23 non risulta infatti conferente alla fattispecie in esame. In ogni caso è comunque assorbente il rilievo che l'attore, dopo la formulazione della riserva si sia attivato per verificare l'adeguatezza dell'aggiornamento richiesto da parte convenuta, ritenendolo “assentibile” (v. p. 54 e ss. della relazione RUP, doc. 84 di parte attrice, nonché la richiesta da parte del RUP di parere alla
Commissione Valutazione Onorari dell'Ordine degli Ingegneri, doc. 80 di parte attrice). Va altresì osservato che il convenuto, in quanto progettista incaricato ai sensi dell'art. 91 D.Lgs. n. 163/2006 della direzione dei lavori, non è un dipendente dell'amministrazione appaltante, ma un professionista che, pur potendo assumere la veste di pubblico ufficiale nello svolgimento del compito affidatogli, rimane esterno all'amministrazione, ha diritto al compenso regolato dalle previsioni della tariffa approvata con L. n. 143 del 1949 (cfr. Cass. civ., sez. I, 22/02/2017, n. 4599)
e, nel caso di specie, il diritto alla revisione del corrispettivo “nel caso di introduzione di variante comportante attività di progettazione” è pattuito all'art. 5, c. 3, del disciplinare di incarico (doc. 6 di parte attrice).
A fronte di tale disposizione spetta una revisione del corrispettivo, ma detta revisione potrà, nel caso in esame, tenere conto soltanto della variante n. 2, stante l'imputabilità in capo al convenuto dell'errore progettuale che ha reso necessaria la prima variante, così come sostenuto anche dal RUP
(v. doc. 80 e 84 di parte attrice). Quanto alle migliorie, l'attore non ne contesta la spettanza nella misura di € 129.492,88 (€ 189.492,88 - € 60.000,00 per la manutenzione quinquennale), come emerge a p. 9 della memoria di replica nella parte in cui l'attore richiama il parere della
Commissione Valutazione Onorari dell'Ordine degli Ingegneri (doc. 82 di parte attrice) e la relazione del RUP (doc. 84 di parte attrice), nella quale, in particolare, si legge: “A giudizio della sottoscritta è necessario prendere in considerazione la parcella n. 2 trasmessa dal CVO in quanto
l'importo della perizia di variante e suppletiva n. 1, inficiato dall'errore progettuale, è stato posto Cont a totale carico del R.T.P. affidatario. È necessario pertanto evidenziare che la ha preso in considerazione l'importo lavori da stato finale, detraendo, in un caso o nell'altro, l'importo della perizia di variante e suppletiva n. 1, e l'importo delle migliorie effettivamente eseguite, pari ad euro 129.492,88 (sottraendo euro 60.000,00 per la manutenzione quinquennale) e non euro
376.877,08 come richiesto dalla Direzione dei lavori”. Lo stesso CTP di parte convenuta, poi,
“evidenzia che l'importo delle opere in miglioria per lavori è pari a € 129.462,88” e ritiene corretto il calcolo dei corrispettivi effettuato dalla Commissione Valutazione Onorari e definito come parcella n. 1 (doc. 82 di parte attrice). Tenuto conto che tale calcolo è compiuto considerando solo pagina 21 di 23 le migliorie realizzate dall'impresa e contabilizzate e che dette migliorie sono quantificate in €
129.462,88, al netto delle manutenzioni come sopra individuate, importo confermato dal CTP di parte convenuta (v. p. 16 delle osservazioni del CTP di parte convenuta), la revisione del corrispettivo va effettuata con riferimento a solo detto importo, per quanto concerne le migliorie.
Conseguentemente, l'importo complessivo del compenso spettante per la direzione lavori e coordinamento sicurezza è quello di € 249.421,80 prospettato nella parcella n. 2 della Commissione
Valutazioni Onorari, che tiene conto della variante di perizia n. 2 e delle migliorie come sopra quantificate. Da tale importo va detratto lo sconto offerto in sede di gara, pari al 26,48%, che ridetermina tale compenso in € 183.374,90 (€ 249.421,80 – € 66.046,89), al netto del contributo
4% e dell'IVA 22%. Dunque, rispetto al compenso dovuto in base alle previsioni contrattuali, spetta una maggiorazione di € 40.664,90 (€ 183.374,90 - € 142.710,00).
In conclusione, l'importo spettante a parte convenuta è pari a € 54.935,9 (€ 40.664,90 + €
14.271,00). Su tale somma sono altresì dovuti gli interessi moratori di cui al D.lgs. n. 231/2002 con decorrenza dal 08/06/2020 (data del collaudo finale nel corso del quale è stata presentata la parcella); la disciplina di cui al D.lgs. n. 231/2002 trova infatti applicazione in relazione alle transazioni commerciali, definite dall'art. 1, lett. a) come i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo e, ai sensi dell'art. 1, lett c), ai fini dell'applicazione dello stesso D.lgs. n. 231/2002 si intende per imprenditore ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione.
L'attore va quindi condannato al pagamento in favore della convenuta di € 54.935,9, oltre interessi moratori di cui al D.lgs. n. 231/2002 dal 08/06/2020 al saldo e oltre accessori di legge.
10. Relativamente al rapporto tra l'attore e convenuto le spese di lite vanno poste a carico dell'attore per il principio della soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in conformità dei valori medi di liquidazione previsti dal DM 147/2022 per lo scaglione di riferimento (da €
520.001 a € 1.000.000), applicata la riduzione del 30% rispetto ai valori medi tabellari, considerato il risultato conseguito in ordine alla domanda di risarcimento danni e, comunque, il valore dell'affare di poco superiore al minimo dello scaglione di riferimento.
11. Sono poste a carico dell'attrice anche le spese di lite sostenute da
[...]
TA , in quanto Controparte_2 Controparte_3
a fronte dell'art. 10 (Garanzia B) della polizza 008A5841 (doc. 1 della terza chiamata) non può
pagina 22 di 23 esprimersi un giudizio di palese infondatezza della chiamata di terzo da parte del convenuto (cfr.,
Cass. civ., sez. III, 07/03/2024, n. 6144; Cass. civ., sez. II, 11/12/2023, n. 34375). Dette spese sono liquidate nella misura indicata in dispositivo in conformità dei valori medi di liquidazione previsti dal DM 147/2022 per lo scaglione di riferimento (da € 520.001 a € 1.000.000), applicata la riduzione del 30% rispetto ai valori medi tabellari, considerato il risultato conseguito in ordine alla domanda di risarcimento danni e, comunque, il valore dell'affare di poco superiore al minimo dello scaglione di riferimento.
Pone a carico dell'attore le spese di CTU liquidate con provvedimento del 13/03/2023.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Dichiara il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di risarcimento danni proposta dall'attore nei confronti di in proprio e quale mandatario del Controparte_1
raggruppamento temporaneo di professionisti;
2. Respinge le restanti domande proposte dall'attore nei confronti di CP_1
in proprio e quale mandatario del raggruppamento temporaneo di professionisti;
[...]
3. Condanna in accoglimento della domanda Parte_1
riconvenzionale di parte convenuta, al pagamento in favore di in Controparte_1 proprio e quale mandatario del raggruppamento temporaneo di professionisti, di € 54.935,9, oltre interessi moratori di cui al D.lgs. n. 231/2002 dal 08/06/2020 fino al saldo e oltre accessori di legge;
4. Condanna l pagamento in favore di Parte_1 [...]
in proprio e quale mandatario del raggruppamento temporaneo di CP_1 professionisti, delle spese di lite che liquida in € 20.435,10, oltre spese generali e accessori di legge;
5. Condanna l pagamento in favore di Parte_1 [...]
, Controparte_2 Controparte_3
, delle spese di lite che liquida in € 20.435,10, oltre spese generali e accessori di legge;
[...]
6. Pone a carico dell'attore le spese di CTU già liquidate.
Così deciso in Aosta, 03/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca
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