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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/07/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1347/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Serena Sommariva Presidente rel.
Dott.ssa Laura Bertoli Consigliere
Avv. Andrea Trentin Consigliere aus. all'udienza del 4/3/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa in grado d'appello avverso la sentenza n. 2512/2024 del Tribunale di Milano da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Biagio Parte_1 C.F._1
Cartillone e domicilio eletto presso il suo studio di Milano, via Besana, 9,
-appellante- contro
(P. IVA ), con il patrocinio degli avv.ti Giuseppe Vittorio Matto e Controparte_1 P.IVA_1
Giacomo Camillo Matto e domicilio eletto presso il loro studio di Milano, via Fontana, 11,
-appellata-
e nei confronti di
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2
-convenuto contumace-
Oggetto: impugnazione licenziamento per giusta causa.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“darsi atto che l'appellante non ha impugnato il capo della sentenza relativa al rigetto della domanda risarcitoria nei confronti di pur contestando la motivazione della sentenza, in Controparte_2 parziale riforma della impugnata sentenza nei confronti del solo datore di lavoro, pagina 1 di 27 in via principale
Accertarsi che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, conseguentemente annullarsi il licenziamento e condannarsi il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Condannarsi il datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale.
In subordine accertarsi che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento con condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, oltre al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso pari alla somma di euro 4.943,32.
In ulteriore subordine convertito il licenziamento da giusta causa in giustificato motivo soggettivo, dichiararsi il diritto dell'appellante alla corresponsione della indennità sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione, con condanna della resistente al pagamento della somma di euro 4.943,32 o del diverso importo che sarà ritenuto.
In ogni caso:
Dichiararsi l'illegittimità della sospensione cautelare dal servizio e per l'effetto condannarsi la resistente al pagamento a titolo retributivo della somma di euro 988,66 o del diverso importo che sarà ritenuto.
Con condanna della resistente appellata al pagamento delle spese di primo e di secondo grado, con distrazione a favore del procuratore che dichiara di averli anticipati e non riscossi. Nel caso di rigetto pagina 2 di 27 dell'Appello condannarsi comunque la resistente al pagamento parziale delle spese di lite del primo e del secondo grado in ragione della soccombenza sulle somme dovute per l'illegittima cassa integrazione.”;
per l'appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previa ogni opportuna declaratoria, in virtù di quanto argomentato e dedotto in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Milano n. 2512/2024, RG 1184/2024:
In via principale: respingere le domande tutte avanzate da parte avversa, in quanto destituite di ogni fondamento sia in fatto che in diritto.
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui fosse accertata e dichiarata l'assenza di una giusta causa di licenziamento, accertare l'esistenza di un giustificato motivo soggettivo di licenziamento del
Ricorrente e, per le conseguenze, condannare la Società al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso contrattualmente dovuta.
Con vittoria di spese, diritti e onorari da distrarsi a favore del legale costituito della Convenuta, anticipatario.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 1347 del 2024, oggetto dell'odierno appello, il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro,
[.. in parziale accoglimento del ricorso proposto da ha così disposto: “condanna Parte_1
a pagare, in favore di complessivi € 1.557,49 lordi per il CP_1 Parte_1 periodo di sospensione in cassa integrazione, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo. Rigetta, per il resto, il ricorso”, con compensazione integrale delle spese processuali.
Riassumendo di seguito la vicenda processuale, a supporto del ricorso ex art. 414 c.p.c. ha Pt_1 esposto di esser stato assunto a tempo indeterminato a decorrere dal 15/3/2004 da con Controparte_1 qualifica di operaio, inquadrato nella Categoria E4 del CCNL Addetti Industria Chimica e mansioni di addetto operatore ausiliario;
che, in data 17.10.2023 la datrice di lavoro gli aveva contestato disciplinarmente ex art. 7 Stat. Lav. i seguenti fatti, disponendone contestualmente la sospensione cautelare dal servizio: “…Ci risulta che In data 17.10.23 alle ore 8.15 circa, il Sig. , Controparte_2 pulendo un lavandino e raccogliendo lo sporco su un coperchio, Le chiedeva gentilmente se fosse possibile pulire il lavandino dopo averlo utilizzato. Tale richiesta provocava in Lei una reazione sconsiderata tanto che ci risulta che Lei abbia colpito il coperchio nelle mani del Sig.
[...]
sporcandolo in viso. CP_2
pagina 3 di 27 Conseguentemente, inoltre, ci risulta che Lei spingeva il Sig. e lo prendeva per il Controparte_2 colletto della felpa. Il tutto è stato confermato da alcuni Suoi colleghi presenti sul luogo durante l'accaduto.
Dopo tale accadimento, entrava in reparto il Sig. il quale sentiva che Lei inveiva contro il Per_1 collega proferendo le seguenti parole <>. CP_2
Vista la situazione, il Sig. decideva quindi di avvisare il Sig. responsabile della Per_1 Pt_2 produzione, il quale convocava congiuntamente Lei e il Sig. . CP_2
Una volta che il Sig. Le domandava spiegazioni circa il fatto sopra menzionato, Lei Pt_2 rispondeva ammettendo l'accaduto.
Considerata la gravità della mancanza di cui sopra che ha recato anche un perturbamento della vita aziendale, Le comunichiamo altresì la sospensione cautelare non disciplinare, con effetto immediato dal ricevimento della presente.
Le ricordiamo che tale mancanza è della massima gravita e può comportare la risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del codice civile e dell'art. 40, Capitolo VII, Parte I del vigente CCNL per gli addetti dell'Industria Chimica, chimico- farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL vigente.
La invitiamo a presentare entro otto giorni dal ricevimento della presente le Sue eventuali giustificazioni riguardo a quanto sopra a Lei contestato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300 del
20/5/1970 e dell'art. 38 Capitolo VII, Parte I, del CCNL vigente applicato in azienda.
Qualora dette giustificazioni non ci giungano nel citato termine di otto giorni o non siano da noi considerate sufficienti, ci vedremmo costretti ad irrogarle, nostro malgrado, i più opportuni provvedimenti disciplinari previsti dal citato contratto collettivo nazionale di lavoro”; di aver reso, con lettera del 21/10/2023 le seguenti giustificazioni: “… In data 17/10/2023 intorno alle ore 8,15 ero nell'ufficio preposto alla stampa delle etichette e stavo in assoluta serenità parlando di lavoro con un collega, quando veniva richiamata la mia attenzione dal Sig. , il quale con fare Controparte_2 aggressivo, maleducato e irrispettoso, faccio notare che il e recidivo di tale comportamento CP_2 nei miei riguardi, senza neanche salutarmi ha incominciato a voce alta ad accusarmi di aver lasciato sporco di colla un lavandino. Cosa assolutamente non vera, non era colla come sosteneva il ma vernice secca, ho ripetuto cercando di essere educato e rispettoso che lo sporco in CP_2 questione non era da imputarmi. Il mentre cercavo di spiegargli il tutto si avvicinava con CP_2 fare minaccioso puntandomi ad altezza viso il coperchio, sentendomi minacciato cercando di far pagina 4 di 27 capire al di non continuare oltre, gesticolando ho urtato involontariamente il coperchio CP_2 sporcando in viso il Sig. , mi scuso x tale gesto sottolineo non voluto. CP_2
Dopo tale episodio il impugnava una spatola che brandiva minacciosamente nei miei CP_2 confronti.
D'istinto mi sono difeso nella concitazione prendendolo x il colletto della felpa, mi scuso se con tale gesto ho provocato paura al Sig. . CP_2
Mi scuso inoltre con i colleghi se con tale involontario trambusto ho provocato un perturbamento nella vita aziendale.
Vorrei renderVi noto che il urlava testuale “questa volta te la faccio pagare” e che la mia CP_2 risposta fu “se hai qualcosa da dirmi ti aspetto fuori”.
Inoltre faccio notare che la mia versione non è stata ascoltata da nessuno, la lettera di contestazione si base solo sulla versione riportata dal al sig. il quale non riteneva necessario sentire CP_2 Per_1 anche la mia di versione, alla mia richiesta del perché non mi avesse interpellato rispondeva che ritenendo sufficiente la sola versione del e alludeva che fossi caduto in un tranello teso dal CP_2
stesso. CP_2
Faccio notare che lavoro da quasi venti anni in azienda e non sono mai incorso in situazioni del genere, inoltre svolgo da diversi anni la funzione di delegato sindacale sempre nella massima Pt_3 attenzione nei confronti dell'azienda e nel tentativo di trovare risoluzioni bonarie ai problemi che nel corso degli anni abbiamo affrontato. …”; che dopo aver proceduto, in adempimento Controparte_1 dell'istanza in tal senso contenuta nella sopra trascritta missiva, con la sua audizione1, avendo ritenuto insufficienti le giustificazioni dallo stesso rese, con lettera del 2/11/2023, gli aveva intimato il licenziamento per giusta causa ex art. 2119 c.c..
Ciò premesso, ha contestato la legittimità del licenziamento irrogatogli (e della sospensione Pt_1 disciplinare che lo aveva preceduto) sotto plurimi profili, eccependone, in primo luogo, la 1 Nel corso dell'audizione orale il con l'assistenza del sindacalista, aveva ulteriormente dichiarato: “il 17/10/23 il Pt_1 Sig si trovava nell'ufficio stampa etichette e tra lui ed il Sig. partiva una discussione in merito alla Pt_1 CP_2 pulizia di un lavandino. La discussione si è animata e nella concitazione, gesticolando, il Sig. colpiva Pt_1 accidentalmente un coperchio sporco che era nelle mani del Sig. e lo sporco del coperchio finiva sul viso di CP_2 quest'ultimo. Il Sig. che già in precedenza oltre al suddetto coperchio impugnava una spatola, si avvicinava a CP_2 lui molto agitato. Cosa che può testimoniare il Sig. presente al momento dei fatti. Pertanto, sentendosi Testimone_1 minacciato, il Sig. prendeva per il colletto il Sig. al fine di immobilizzarlo. Il Sig. in ultimo Pt_1 CP_2 Pt_1 segnala che il giorno dell'accaduto, la sua versione dei fatti non è stata ascoltata e non ritiene di aver creato alcun turbamento alla vita aziendale. Precisa inoltre che il Sig. spesso assume atteggiamenti provocatori nei confronti CP_2 di vari colleghi in reparto. Accertato che non vi è altro da aggiungere, l'audizione si conclude alle ore 15.10” (doc. 3, fascicolo primo grado appellante). pagina 5 di 27 discriminatorietà in ragione dell'attività sindacale dallo stesso svolta in ambito aziendale quale componente della RSU e negando, nel contempo, la rilevanza disciplinare della condotta contestata, non essendovi stato il “passaggio alle vie di fatto” ed essendosi trattato di una legittima reazione a fronte di un'ingiusta aggressione o minaccia.
Il ricorrente ha lamentato, inoltre, la violazione del contratto collettivo di settore, in ragione dell'asserita riconducibilità della vicenda a una fattispecie punita con sanzione conservativa e, comunque, la violazione del principio di proporzionalità, adducendo, nel contempo, vizi procedurali, in ragione della dedotta omessa affissione del codice disciplinare e della genericità della contestazione.
Convenuto in giudizio anche , ha chiesto, nel contempo, di condannarlo al Controparte_2 risarcimento dei danni morali e psicologici patiti in ragione delle gravi ingiurie e minacce asseritamente subite nel corso della discussione.
[.. Da ultimo, il lavoratore ha contestato la legittimità del ricorso alla cassa integrazione effettuato da nel periodo compreso tra gennaio e aprile 2023, chiedendo, pertanto, la condanna CP_1 della datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive a tal titolo maturate.
Il Tribunale, in primo luogo, ha respinto la doglianza relativa all'asserita discriminatorietà del licenziamento. Richiamata la giurisprudenza di legittimità sul riparto dell'onere della prova in punto di discriminazione, ha rilevato come “nel caso di specie, non si ritiene che Parte_1 abbia fornito elementi atti a far sorgere l'onere di di dimostrare l'insussistenza della Controparte_1 discriminazione”.
Parimenti, il primo giudice ha disatteso la doglianza relativa all'asserita genericità della lettera di licenziamento, osservando che era stato posto nella condizione di comprendere appieno Pt_1 quale fosse la portata oggettiva degli addebiti, ai quali, infatti, era stato in grado di “replicare in via oltremodo puntuale e specifica”.
Nel merito, premesso che la ricostruzione dei fatti oggetto di addebito offerta nel ricorso introduttivo era diametralmente opposta a quella riportata nella lettera di contestazione, il Tribunale all'esito dell'espletata istruttoria testimoniale, ha ritenuto confermato “nel suo nucleo essenziale e disciplinarmente rilevante – l'episodio per come ricostruito nella lettera di contestazione confutando, peraltro, radicalmente la ricostruzione attorea”, richiamando, in particolare, quanto dichiarato dai testi e , i quali, presenti sin dall'inizio al confronto tra e , avevano Tes_1 Tes_2 Pt_1 CP_2 confutato “in primo luogo, quanto sostenuto dal lavoratore circa il fatto che “nessuno al di fuori dei protagonisti del diverbio [avrebbe] assistito a quanto avvenuto. L'attività [avrebbe] continuato a pagina 6 di 27 svolgersi normalmente, senza interruzioni. Nessuno [avrebbe] sentito quanto avveniva tra il ricorrente e il suo collega” (pag. 6, ricorso).” Era risultata, inoltre, smentita la versione attorea secondo cui avrebbe aggredito verbalmente o fisicamente il ricorrente e brandito minacciosamente una CP_2 spatola, nonché la deduzione secondo cui avrebbe “urtato involontariamente” il coperchio Pt_1 sentendosi minacciato. Il Tribunale ha rilevato come “invero, entrambi i testi hanno confermato che si è avvicinato e rivolto a con cortesia, che aveva in Controparte_2 Parte_1 mano esclusivamente il coperchio con i residui raccolti dal lavandino, che non ha fatto nessun gesto nei confronti del ricorrente e che è stato a reagire urlando nonostante Parte_1
parlasse “tranquillamente”. Controparte_2
Non vi è modo, dunque, di ritenere che possa essersi sentito – in qualsiasi Parte_1 modo – minacciato dal comportamento del collega e che vi fossero le condizioni per una reazione
“d'istinto” a difesa.
Invero, le deposizioni appena richiamate consentono di affermare che il colpo al coperchio e la presa per il colletto – che nessuno dei testi ha rammentato di aver visto direttamente (“ricordo il gesto di che ritraeva le braccia, come per fare il gesto di prendere qualcosa”, teste ), Pt_1 Tes_2 ma che è stata ammessa dal ricorrente medesimo “d'istinto mi sono difeso nella concitazione prendendolo x il colletto della felpa” – cap. 6, ricorso) – sono stati espressione di un volontaria aggressione di in danno di .”. Parte_1 Controparte_2
Tale ricostruzione aveva trovato conferma anche nelle dichiarazioni rese da colleghi sopraggiunti in un momento successivo rispetto all'inizio del diverbio (testi , e . Per_1 Pt_2 Tes_3
Accertata, pertanto, la sussistenza del fatto oggetto di contestazione, il Tribunale lo ha ritenuto idoneo a giustificare il licenziamento per giusta causa di . La condotta del lavoratore, infatti, già Pt_1 biasimevole in qualsiasi ambito sociale e relazionale, era ancora più grave in quanto posta in essere nel contesto lavorativo, costituendo una reazione spropositata e violenta a fronte di una cortese richiesta di un collega e avendo creato un grave turbamento della vita aziendale, come ammesso dallo stesso lavoratore, che, in sede di giustificazioni, si era scusato “…con i colleghi se con tale involontario trambusto ho provocato un perturbamento nella vita aziendale”.
In definitiva, ad avviso del primo giudice, la condotta posta in essere dal ricorrente integrava gli estremi della giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c., ex art. 3 legge 604/1966 ed ex art. 40
CCNL di settore, il quale prevede la sanzione del “licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro” in ipotesi di “diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello pagina 7 di 27 stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale”. Oltretutto, il Tribunale ha rilevato che “nel caso di specie, peraltro, il tentativo del lavoratore di far valere una versione diametralmente opposta alla realtà dei fatti – invertendo i ruoli e addebitando gli atti compiuti all'incolpevole
[...]
(addirittura convenuto nel presente giudizio per rispondere di una domanda CP_2 risarcitoria) – rafforza i rilievi che precedono e impedisce di concludere per una valutazione prognostica positiva in ordine al possibile corretto comportamento futuro del ricorrente medesimo.”.
Integrando il comportamento contestato una giusta causa ex art. 2119 c.c., anche la doglianza relativa alla mancata affissione del codice disciplinare era da superare, trattandosi di situazioni giustificative del recesso “previste direttamente dalla legge o manifestamente contrarie all'etica comune o concretanti violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro”.
Il Tribunale, pertanto, ha rigettato anche le altre domande svolte in relazione all'impugnazione del licenziamento, comprese quelle inerenti all'illegittimità della sospensione cautelare e la richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Alla luce di quanto accertato circa la dinamica dei fatti, il primo giudice ha rigettato, altresì, la domanda di condanna di al risarcimento dei danni morali e psicologici patiti in Controparte_2 ragione delle gravi ingiurie e minacce asseritamente subite dal ricorrente.
Da ultimo, il primo giudice, ha accolto, invece, l'ulteriore domanda al riguardo avanzata dal , Pt_1 condannando la società corrispondergli la somma di complessivi € 1.557,49 lordi (come richiesto in ricorso e non utilmente contestato) per il periodo di sospensione in cassa integrazione, atteso che l' non aveva autorizzato l'accesso alla cassa integrazione e i lavoratori, conseguentemente, non CP_3 avevano percepito alcunché.
Ha compensato, infine, integralmente le spese di lite ex art. 92, comma 2, c.p.c., essendo state disattese la maggior parte delle domande svolte dal lavoratore nei confronti della società.
Con atto depositato in data 12/12/2024 ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, Pt_1 articolando i motivi d'appello di seguito elencati e sintetizzati.
1) VIOLAZIONE DELL'ART. 2734 COD. CIV. DICHIARAZIONI AGGIUNTE ALLA
CONFESSIONE CON LA VIOLAZIONE DELL'ART. ART. 132 - CONTENUTO DELLA
SENTENZA N. 4) CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con un primo motivo di appello, il lavoratore lamenta il fatto che il primo giudice avrebbe posto a fondamento della propria decisione la confessione dallo stesso resa senza spiegare, tuttavia, come pagina 8 di 27 richiesto dall'art. 2734 c.c. il motivo per cui non erano state accolte le esimenti dallo stesso dedotte a giustificazione del comportamento. Ribadisce che “ ha confessato di aver toccato il Pt_1 coperchio con la colla e la vernice e di aver toccato il collega per il colletto ma ha detto di averlo fatto perché si è sentito minacciato e di istinto si è difeso”. Evidenzia che, su questo punto, peraltro, nessun testimone ha potuto riferire.
In sostanza, il primo giudice, secondo l'appellante, avrebbe omesso di motivare ex art. 132, comma 2,
n. 4 c.p.c. in merito alla parte delle dichiarazioni confessorie rese a favore di se stesso.
2) NON CORRISPONDENZA TRA IL FATTO CONTESTATO E IL FATTO
GIUDIZIALMENTE ACCERTATO
Con il secondo motivo d'appello, come sopra rubricato, sostiene che nessun testimone Pt_1 avrebbe confermato lo spintone e la presa per il colletto della felpa, ossia i momenti di contatto fisico prospettati nella contestazione disciplinare. Di contro, egli stesso aveva, invece, riconosciuto, nell'immediatezza dei fatti, di aver allungato il braccio, ma solo per difesa e di aver toccato il colletto della felpa del esclusivamente per tenere lontano da sé il collega, essendosi sentito CP_2 minacciato.
3) INSUSSISTENZA DELLE VIE DI FATTO COSÌ COME DEFINITE DALLA
GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado per non aver il giudicante valutato che il fatto contestato rientrerebbe tra le condotte punibili con la sanzione conservativa. Nel caso di specie mancherebbero, infatti, le condizioni previste dal CCNL di settore per adottare il licenziamento per giusta causa, ovvero “le vie di fatto” e “il grave perturbamento della vita aziendale”. Richiamata la giurisprudenza di questa Corte d'Appello in cui il requisito delle “vie di fatto” era stato riconosciuto in fattispecie ben diverse da quelle per cui è causa (sentenze nn. 652/2022;
1405/2021; 428/2021; 1144/202, 836/2020; 781/2020; 420/2018; 911/2017; 679/2016) e in cui, analizzando le previsioni del settore Gomma del contratto collettivo (contratto totalmente uguale a quello del settore chimico industria applicato al rapporto di lavoro di cui è causa), la Corte aveva affermato che: “Tale fattispecie, per come descritta dalla lett. i) cit., è inscindibilmente composta da due condotte e da un evento conducenti insieme alla identificazione di un fatto (complesso) meritevole di essere considerato quale spunto per applicare nei confronti del suo responsabile la massima delle sanzioni disciplinari possibile;
le due condotte sono rappresentate dalla conduzione di un diverbio a sfondo litigioso e, in rapporto di consequenzialità, dall'intrapresa di vie di fatto intese quali violente pagina 9 di 27 azioni fisiche ai danni dell'altro soggetto mentre l'evento, si badi non mera circostanza ma elemento costitutivo essenziale della fattispecie interno ad essa, è costituito appunto dal “grave perturbamento della vita aziendale” che finisce per denotare tutto il disvalore del fatto sino al punto di giustificare, accertata, oltre alla duplice condotta, anche detta precisa evenienza del particolare perturbamento, i presupposti di un licenziamento per giusta causa, evidentemente in ragione dell'incisività del pregiudizio arrecato agli interessi dell'impresa in ordine ad un lineare, regolare e armonico funzionamento della sua vita. A quest'ultimo proposito si deve infatti trattare di un perturbamento grave che incide sulla vita aziendale che, di per sé, costituisce una nozione più ampia di altre aventi riguardo alla funzionalità produttiva: la vita dell'azienda è quella che concerne ogni risvolto della sua esistenza e del suo funzionamento, quindi non solo il lato produttivo riguardato sotto ogni sua angolazione, ma anche la serenità del complesso dei rapporti e delle relazioni umane nonché
l'immagine interna ed esterna dell'impresa così come altre note caratteristiche “esistenziali” se così si può dire che, come soggetto, l'impresa tende a salvaguardare nel suo percorso globalmente considerato. Ogni condotta delle due enunciate dalla lett. i) che possa per la sua oggettività gravemente turbare un simile coacervo di interessi vitali dell'ente, ovverosia produrre quale risultato ultimo la grave turbativa secondo un nesso di causalità apprezzabile nel quadro di una materialità lesiva cui partecipi la volontà del suo autore, è ragione di licenziamento in tronco.
Per giungere a questo esito occorre dunque che con la sua condotta il dipendente abbia integrato e determinato tutte e tre le “cose” che sono veri e propri elementi costitutivi essenziali della fattispecie”.
(sentenza n. 480/2018).
4) VIOLAZIONE DELL'ART. 2119 DEL CODICE CIVILE E DELLE NORME
DISCIPLINARI DEL CCNL, PER INSUSSISTENZA DEL GRAVE PERTURBAMENTO
AZIENDALE. ELEMENTO ESSENZIALE DELLA FATTISPECIE DISCIPLINARE.
Con un quarto motivo, l'odierno appellante sostiene che, parimenti, nel caso di specie non si sarebbe configurato il “grave perturbamento alla vita aziendale” previsto dall'art. 40 CCNL. La società non avrebbe, infatti, fornito prova della gravità del perturbamento. Evidenzia che per legittimare il licenziamento l'azione dev'essere così grave da determinare la rottura del vincolo fiduciario tra datore di lavoro e dipendente e da rendere impraticabile la prosecuzione del rapporto anche solo fino alla scadenza del periodo di preavviso. Nel caso di specie, l'azienda avrebbe contestato al lavoratore il perturbamento della vita aziendale, ma nella lettera di contestazione non avrebbe offerto gli elementi pagina 10 di 27 costitutivi, essendosi solo affermata l'esistenza, ma non l'estrinsecazione dei fatti costitutivi. Anche in sede giudiziaria la società si sarebbe “sempre limitata alla sua semplicistica affermazione, come se fosse cosa in re ipsa.” Anche la sentenza impugnata ometterebbe di motivare sul punto. Richiama la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1144/2020 in cui si è precisato che per la configurazione di un "grave perturbamento della vita aziendale" è necessario descrivere con precisione gli effetti concreti del comportamento del lavoratore sull'organizzazione aziendale. La sola contestazione di un comportamento non è sufficiente senza la prova dell'effettiva gravità e delle conseguenze negative per l'azienda.
5) VIOLAZIONE DELL'ART. 2119 COD CIV E DELL'ART. 39 DEL CCNL DEL
SETTORE CHIMICO INDUSTRIA
Con il quinto motivo di gravame, l'appellante sostiene che il licenziamento irrogato a Pt_1 sarebbe illegittimo anche ai sensi dell'art. 2119 c.c. poiché il complessivo comportamento posto in essere non sarebbe comunque idoneo a legittimare il recesso datoriale immediato non avendo il lavoratore posto in essere comportamenti che non potessero consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro. La condotta dell'odierno appellante, nell'ottica del gravame, avrebbe potuto, al più, essere sanzionata con la sola sanzione conservativa della multa o della sospensione dal lavoro, rientrando nelle ipotesi contemplate dall'art. 39 del CCNL, lettera n (“chi in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente CCNL, dei regolamenti interni e modelli di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. n. 231/01, definiti in coerenza con le specifiche Linee guida nazionali, o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla persona, alla disciplina, alla morale o all'igiene.").
6) OMESSA O ERRATA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEL RICORRENTE
APPELLANTE, CON VIOLAZIONE DELL'ART. 132 COMMA 1 N. 4 CPC, DELL'ART.
2119 COD. CIV..E DELL'ART. 7 DELLO STATUTO
Con il sesto motivo di gravame, lamenta il fatto che il primo giudice non abbia valutato positivamente le scuse offerte da sia nell'immediatezza del fatto che nel corso del procedimento Pt_1 disciplinare, assumendole invece come circostanza a sostegno dell'intimato licenziamento.
7) OMESSA O ERRATA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEL MONTESANO,
CON VIOLAZIONE DELL'ART. 132 COMMA 1 N. 4 CPC, DELL'ART. 2119 COD. CIV.
pagina 11 di 27 Con il settimo motivo di gravame, l'odierno appellante si duole del fatto che non sia stato preso in considerazione il comportamento di , peraltro rimasto contumace in primo grado, il quale CP_2 avrebbe ingiustamente accusato il suo collega di aver sporcato il lavandino. Processualmente non sarebbe stata fornita alcuna prova che fosse stato l'appellante a sporcare il lavandino.
8) OMESSA O ERRATA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO AZIENDALE CON
VIOLAZIONE DELL'ART. 132 CPC.
Con un ottavo motivo di appello, il lamenta il fatto che il primo giudice avrebbe omesso di Pt_1 considerare la circostanza che la società aveva proceduto con la contestazione di addebito solo nei suoi confronti e non anche nei confronti di , “con ciò dimostrando partigianeria e volontà di CP_2 colpire aprioristicamente il ricorrente appellante per le sue qualità soggettive di componente della rsu e di persona sindacalmente impegnata”.
9) IN SUBORDINE, LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO
E OBBLIGO DELLA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL
PREAVVISO
In subordine, l'odierno appellante chiede che venga irrogata sanzione conservativa o il licenziamento per giustificato motivo soggettivo con il diritto del lavoratore di percepire l'indennità sostitutiva del preavviso.
10) VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI SULLA
NECESSITÀ DEL CODICE DISCIPLINARE AFFISSO IN LUOGO ACCESSIBILE A
TUTTI.
Con il decimo motivo di appello, si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudicante ha affermato che la fattispecie di cui è causa rientrerebbe nella casistica per la quale non è richiesta l'affissione del codice disciplinare. Nell'ottica del gravame, “il concetto di etica comune e doveri fondamentali” richiamato dal primo giudice non potrebbe esser dilatato sino a comprendervi anche il diverbio tra colleghi di lavoro. In ogni caso, la violazione lamentata sussisterebbe quantomeno con riferimento alle norme procedurali, le quali andrebbero sempre affisse in luogo accessibile a tutti.
11) VIOLAZIONE DELL'ART. 132, COMMA SECONDO, N. 4 C.P.C. – OMESSA
MOTIVAZIONE SULLA ILLEGITTIMA SOSPENSIONE CAUTELARE DAL
SERVIZIO.
Il lavoratore censura, altresì, la sentenza di primo grado nella parte in cui è stata respinta la domanda relativa all'accertamento dell'illegittimità della sospensione cautelare dal servizio dal 21 ottobre 2023
pagina 12 di 27 al 2 novembre 2023, insistendo per la condanna della società al pagamento della retribuzione non corrisposta (euro 988,66).
Ribadisce che la suddetta sospensione sarebbe illegittima per i seguenti motivi: -assenza di previsione contrattuale;
-mancanza di condizioni di necessità e pericolo;
- possibilità di prosecuzione dell'attività lavorativa;
-abuso da parte della società dell'istituto della sospensione cautelare;
-anzianità e assenza di precedenti disciplinari.
12) Violazione dell'art. 132, comma secondo, n. 4 c.p.c. - Omessa motivazione sul comportamento processuale del rimasto contumace, con conseguente CP_2 violazione dell'art. 116, secondo comma, c.p.c.
Da ultimo, si lamenta il fatto che il primo giudice non avrebbe tenuto conto del comportamento processuale di , rimasto contumace. CP_2
In ogni caso, l'odierno appellante dichiara di non impugnare il capo della sentenza relativo alla domanda avente ad oggetto la condanna al risarcimento dei danni avanzata nei confronti di , CP_2 pur non condividendo la statuizione.
13) REGOLAMENTO DELLE SPESE DI LITE DELLA CAUSA DI PRIMO GRADO,
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 92 C.P.C.
Con questo motivo d'appello, articolato nel ricorso al punto 14) (essendo il tredicesimo dedicato alla precisazione dei limiti della portata della rinuncia ad ogni domanda svolta nei confronti del , CP_2 là dove viene al riguardo puntualizzato che con la stessa il non intende dare acquiescenza alla Pt_1 motivazione del rigetto, in assunto poggiata su un'erronea ricostruzione delle rilevanza disciplinare dell'episodio), si censura, altresì, la sentenza di primo grado in punto di spese di lite, sostenendosi che,
a fronte del parziale accoglimento delle domande del ricorrente, il primo giudice avrebbe dovuto condannare la società, parzialmente soccombente, a rifondere al ricorrente le spese processuali.
Con atto depositato in data 20/02/2025 si è costituita per chiedere la conferma integrale Controparte_1 della sentenza di primo grado.
Insiste sulla correttezza della ricostruzione del fatto operata dal primo giudice, il quale avrebbe effettuato un buon governo delle risultanze istruttorie. Sostiene che il lavoratore si sarebbe, inoltre, contraddetto affermando che nessun testimone avrebbe assistito a tutti i fatti, salvo poi precisare che il teste era “presente al momento dei fatti”. Tes_1
Ciò premesso, insiste -quindi- sulla sussistenza della giusta causa di licenziamento osservando come correttamente il primo giudice “tenendo conto che a priori la casistica prevista dal CCNL applicabile pagina 13 di 27 al rapporto di lavoro ha valore esemplificativo e non certo esaustivo arriva alla corretta e motivata conclusione che la condotta del Ricorrente non trova legittimazione in alcun contesto, non solo quello lavorativo e, proprio per tale motivo, è una condotta di per sé di tale gravità come quella accertata.”.
Il Tribunale, nell'ottica della società, avrebbe altresì correttamente applicato la previsione di cui all'art. 2734 c.c., essendo non provate e insussistenti le pretese esimenti.
Difende altresì la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto sussistenti “le vie di fatto” e il “grave perturbamento aziendale”
La società ha ribadito, altresì, di aver da sempre correttamente affisso il codice disciplinare nella propria bacheca aziendale.
Da ultimo, l'odierna appellata, quanto alla contumacia del , ha osservato che il Tribunale CP_2
“ha si ben e correttamente valutato la condotta processuale di posto che è stato CP_2 CP_2 vittima del Ricorrente e della sua condotta gravemente lesiva. Tale fatto ha reso del tutto irrilevante ai fini della decisione del Tribunale la condotta processuale di . Quest'ultimo, evidentemente e CP_2 nonostante la condotta del Ricorrente, ha ritenuto di avere fiducia nell'organo giudicante che ben avrebbe saputo comprendere chi fosse vera vittima della vicenda di cui ancora oggi è causa”.
All'udienza del 4.3.2025, verificata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia del e, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, la causa è stata discussa e decisa CP_2 come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per le assorbenti considerazioni di seguito esposte, i motivi articolati dal a sostegno Pt_1 dell'appello, tutti afferenti esclusivamente al rigetto delle domande relative all'impugnazione del licenziamento disciplinare, sono infondati.
Deve, preliminarmente, darsi atto dell'avvenuto passaggio in giudicato -oltre che dei capi relativi al rigetto della domanda risarcitoria e all'accoglimento della domanda relativa alla cassa integrazione, in quanto, come anticipato, non oggetto d'impugnazione)- anche del capo della sentenza che ha disatteso la domanda di reintegrazione fondata sulla dedotta discriminatorietà del licenziamento, in quanto nel ricorso in appello la statuizione non è stata oggetto di censura. Le medesime considerazioni valgono per la deduzione circa la pretesa genericità della contestazione disciplinare. Il rilievo, infondato per le ragioni già compiutamente esposte dal primo giudice e tenuto conto dei contenuti sufficientemente dettagliati della contestazione (sopra integralmente riportata), non risulta, infatti, reiterato in appello.
pagina 14 di 27 Ciò premesso, va, innanzi tutto, disatteso il primo motivo d'appello, con il quale l'appellante si duole del fatto che il primo giudice sarebbe incorso nella violazione degli artt. 2734 c.c. e 132, comma 2, n. 4
c.p.c., in quanto avrebbe valorizzato solamente la prima parte delle dichiarazioni confessorie dallo stesso rese (ossia il rovesciamento della vernice presente sul coperchio addosso al e la presa CP_2 di questi per il colletto), ignorandone, invece, totalmente la seconda parte, avente ad oggetto fatti idonei a inficiare gli effetti di quelli confessati (vale a dire l'aver accidentalmente colpito il coperchio sporco e, quanto alla presa del per il colletto, l'aver agito d'istinto e per difendersi, essendosi CP_2 sentito minacciato).
La censura è palesemente infondata, avendo il primo giudice fatto corretta applicazione dell'art. 2734
c.c. e avendone reso compiuto conto nella motivazione con la chiara esposizione del percorso logico- giuridico seguito nella disamina e valutazione delle risultanze istruttorie.
La citata disposizione prevede, infatti, che “Quando alla dichiarazione indicata dall'articolo 2730 si accompagna quella di altri fatti o circostanze tendenti a infirmare l'efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o a estinguerne gli effetti, le dichiarazioni fanno piena prova nella loro integrità se l'altra parte non contesta la verità dei fatti o delle circostanze aggiunte. In caso di contestazione, è rimesso al giudice di apprezzare, secondo le circostanze, l'efficacia probatoria delle dichiarazioni.”.
Nel caso esaminato, quanto aggiunto in senso a sé favorevole dal nel tentativo di giustificare Pt_1 il colpo dallo stesso inferto al coperchio che il collega teneva nelle mani e la successiva CP_2 presa di questi per il colletto, in quanto contestato dalla datrice di lavoro, non poteva certo considerarsi pacifico, essendo rimesso all'apprezzamento del giudice apprezzarne l'efficacia probatoria.
A tale compito il Tribunale ha puntualmente assolto, là dove nella sentenza si dà atto che la versione dei fatti resa dal nelle giustificazioni scritte e verbali, ricostruzione tenuta ferma anche in Pt_1 sede giudiziale, ha trovato una radicale smentita nell'istruttoria svolta (con l'escussione dei testi
[...]
e di parte ricorrente, e i testi , e di parte resistente), Tes_4 Tes_3 Per_1 Pt_2 Tes_2 Tes_1 istruttoria che, al contrario, come dimostrato dalle deposizioni riportate nel paragrafo 2.3.2 della sentenza di primo grado (pagg. 11-15), “ha confermato – nel suo nucleo essenziale e disciplinarmente rilevante – l'episodio per come ricostruito nella lettera di contestazione confutando, peraltro, radicalmente la ricostruzione attorea.”.
Prosegue, invero, la gravata pronuncia argomentato che “In particolare, il teste – collega del Tes_1 ricorrente – ha dichiarato: “ho assistito a un diverbio tra e ... Io e CP_2 Pt_1
eravamo nell'ufficio etichette e mi ricordo che si è avvicinato con un Pt_1 CP_2
pagina 15 di 27 coperchio in mano e del materiale sul coperchio, e che ha detto a che doveva pulire il Pt_1 lavandino quando finiva di usarlo. non è entrato dentro l'ufficio, è rimasto fuori. Tre pareti CP_2 dell'ufficio sono composte da vetrate. è venuto con il coperchio in mano e ha detto a CP_2
che non doveva lasciare il lavandino sporco. Poi, una parola tira l'altra, e Pt_1 Pt_1
a un certo punto ha avuto la reazione con una mano, ha tirato su il coperchio e tutta la roba è andata addosso e in faccia a Gli animi si sono accesi, urlavano entrambi;
sono rientrato CP_2 in ufficio per prendere scopa e paletta e, quando sono tornato, ho trovato che piangeva. CP_2
Non ho sentito insultare . Non ho visto fare dei gesti nei CP_2 Pt_1 CP_2 confronti di . Dopo è arrivato il capo reparto e se li è portati in ufficio. Non Pt_1 Per_1 ricordo le parole di durante il diverbio, ricordo solo che diceva che quello che diceva Pt_1
sul materiale nel coperchio non era giusto, che non dipendeva da lavori fatti da lui. Non ho CP_2 visto né spingere né prendere per il colletto Montesano. Al litigio, per quanto ne so, non Pt_1 ha assistito nessun altro dall'ufficio; poi, c'era la dalla parte di . , a Tes_2 CP_2 CP_2 parte il coperchio, non aveva altro in mano. Non so se è stato a sporcare il lavandino”. Pt_1
Dal canto suo, la teste – collega del ricorrente – ha riferito: “ho assistito a un diverbio tra Tes_2
e , era il giorno 17, mi pare fosse ottobre, era mattino, prima della pausa. Mi CP_2 Pt_1 trovavo sulla scala della macchina dove lavoro, ho visto che si avvicinava al lavandino CP_2 dove laviamo i pezzi delle varie macchine;
poi, ho visto che ha raccolto colla o vernice che c'era dentro questo lavandino e si è avvicinato all'ufficio dove dentro si trovava . Ho sentito Pt_1 che diceva a se, per favore, la prossima volta e la collega CP_2 Pt_1 Pt_1
(non ricordo esattamente se l'ha chiamata così o ) potevano evitare di lasciar sporco il Tes_5 Tes_6 lavandino. A quel punto, ho sentito che ha iniziato a urlare. Preciso che
Pt_1 CP_2 aveva parlato tranquillamente. Stavo lavorando e, quindi, sono andata avanti con il mio lavoro, ma ho sentito che il diverbio andava avanti, che urlavano. A quel punto, urlavano tutti e due: CP_2 diceva a che non aveva detto niente di che e che si era rivolto gentilmente, poi,
Pt_1 esattamente, non ricordo cosa si sono detti. Preciso che l'ufficio è tutto una vetrata e che io ero sulla scala. A un certo punto è uscito dall'ufficio. era sempre rimasto fuori
Pt_1 CP_2 dall'ufficio. A un certo punto, ho visto che ha colpito da sotto il coperchio che
Pt_1 teneva in mano, e che tutta la roba che era nel coperchio è andata in faccia a CP_2
Prima che accadesse non ho sentito offendere , preciso che nel CP_2 CP_2 Pt_1 frattempo si è creato scompiglio. Non ho visto mettere le mani addosso o fare qualcosa a CP_2
pagina 16 di 27 . Poco prima del gesto di , come detto, sentivo che urlavano. Non sono Pt_1 Pt_1 andata avanti a guardare, ma ricordo il gesto di che ritraeva le braccia, come per fare il Pt_1 gesto di prendere qualcosa. Non ricordo altro. Per quanto ricordi, aveva in mano solo il CP_2 coperchio. Ricordo che, per il trambusto, è arrivato e, dopo poco, anche gli altri colleghi. Al Per_1 litigio ha assistito anche che si trovava dentro l'ufficio dove era presente anche Tes_1
”. Pt_1
Le deposizioni appena richiamate confutano, in primo luogo, quanto sostenuto dal lavoratore circa il fatto che “nessuno al di fuori dei protagonisti del diverbio [avrebbe] assistito a quanto avvenuto.
L'attività [avrebbe] continuato a svolgersi normalmente, senza interruzioni. Nessuno [avrebbe] sentito quanto avveniva tra il ricorrente e il suo collega” (pag. 6, ricorso).
Risulta, poi, completamente smentita la versione attorea nella parte in cui ha inteso addebitare ad la responsabilità di un'aggressione ingiustificata, minacciosa e irrispettosa, Controparte_2 così come nella parte in cui ha dedotto di aver “urtato involontariamente” il coperchio sentendosi minacciato: i testi hanno escluso che abbia aggredito – verbalmente o Controparte_2 fisicamente – il ricorrente, così come che abbia mai brandito minacciosamente una spatola.
Invero, entrambi i testi hanno confermato che si è avvicinato e rivolto a Controparte_2
con cortesia, che aveva in mano esclusivamente il coperchio con i Parte_1 residui raccolti dal lavandino, che non ha fatto nessun gesto nei confronti del ricorrente e che è stato a reagire urlando nonostante parlasse Parte_1 Controparte_2
“tranquillamente”.
Non vi è modo, dunque, di ritenere che possa essersi sentito – in Parte_1 qualsiasi modo – minacciato dal comportamento del collega e che vi fossero le condizioni per una reazione “d'istinto” a difesa.
Invero, le deposizioni appena richiamate consentono di affermare che il colpo al coperchio e la presa per il colletto – che nessuno dei testi ha rammentato di aver visto direttamente (“ricordo il gesto di che ritraeva le braccia, come per fare il gesto di prendere qualcosa”, teste Pt_1
), ma che è stata ammessa dal ricorrente medesimo “d'istinto mi sono difeso nella Tes_2 concitazione prendendolo x il colletto della felpa” – cap. 6, ricorso) – sono stati espressione di un volontaria aggressione di in danno di . Parte_1 Controparte_2
pagina 17 di 27 La suddetta ricostruzione trova conforto nelle ulteriori deposizioni acquisite nel corso del giudizio
(esclusa quella del teste che nulla ha potuto riferire sui fatti di causa), per quanto rese da Tes_4 colleghi sopraggiunti in un momento successivo rispetto all'inizio del diverbio.
Il teste – responsabile del reparto di produzione idropitture – ha riferito: “ho assistito a un Per_1 diverbio tra e Preciso che sono arrivato quando il diverbio era già in Pt_1 Parte_4 corso, sono stato richiamato dalle urla. Le urla erano di entrambi – sia di che di Pt_1
– che si trovavano in reparto, di fronte agli uffici del reparto;
io stavo arrivando con il CP_2 muletto, sono arrivato in reparto e, di fronte a me, a fianco degli uffici del reparto, c'erano loro due che urlavano in modo concitato. Nel momento in cui sono arrivato, sono sceso dal muletto e mi sono in mezzo a loro;
preciso che non erano attaccati, erano abbastanza distanti. urlava “ti Pt_1 aspetto fuori”, invece “questa te la faccio pagare”. Preciso che era tutto CP_2 CP_2 sporco di materiale colloso sul viso, sul petto, sui capelli e sul tronco. Non ricordo se hanno urlato altro, si insultavano, ma non ricordo le parole. Per quanto ho visto, oltre ad urlare non hanno fatto altro. Ho cercato di calmare le acque, prima che la situazione degenerasse;
ho chiamato il mio preposto – – per informarlo dell'accaduto e, poi, vicino a me c'erano due persone Testimone_7
( e che mi hanno riferito cosa era successo perché avevano visto Persona_2 Testimone_1
l'inizio di quello che era accaduto. mi disse che con un coperchio in mano di Tes_2 CP_2 plastica, sul quale aveva raccolto del collante non pulito da un lavandino (lasciato sporco) era andato, tranquillamente, da per chiedergli di ripulire il lavandino dalla colla residua. Pt_1
Aveva un coperchio in mano e la spatolina usata per raccogliere la colla. mi ha detto che Tes_2 si è rivolto a in modo educato, e ha pregato il ricorrente e la sua collega CP_2 Pt_1 di lasciare pulito il lavandino. A quel punto, ci sarebbe stata una reazione spropositata di Tes_5
che avrebbe dato un colpo al coperchio che aveva in mano, il coperchio si Pt_1 CP_2
è ribaltato su coprendolo di colla. Così è nata la discussione. e hanno CP_2 Tes_2 Tes_1 detto che dopo ha preso per il , cosa che poi lo stesso ricorrente ha Pt_1 CP_2 Pt_5 confermato. La discussione tra i due è finita davanti a presenti anche io e;
è finita Pt_2 Tes_3 davanti a lui perché io ho subito portato e in ufficio da Davanti a Pt_1 CP_2 Pt_2
inizialmente, i toni erano molto alti. voleva andare a casa e sembrava stesse per Pt_2 CP_2 piangere. , davanti a ha ammesso di aver messo le mani addosso a . Pt_1 Pt_2 CP_2
Dopo sono passati nell'ufficio della Direzione del Personale, ma io lì non c'ero più”.
pagina 18 di 27 Il teste – responsabile della produzione e dello stabilimento – ha dichiarato: “non ho mai Pt_2 personalmente assistito a un diverbio tra e . e sono Pt_1 CP_2 Pt_1 CP_2 stati convocati nel mio ufficio, dopo una telefonata con cui mi informava che avevano avuto un Per_1 diverbio alla presenza di due testimoni: e e Persona_2 Testimone_1 Pt_1
sono venuti accompagnati con , che era il responsabile di;
ho anche CP_2 Per_1 CP_2 convocato , che era RSU e responsabile di . Ho provato a chiedere cosa fosse Tes_3 Pt_1 successo. Ho chiesto a se aveva messo le mani addosso a e la sua risposta Pt_1 CP_2
è stata “sì”, lo ha detto davanti a e . Confermo che la mia domanda è stata “Hai Per_1 Tes_3 messo le mani addosso”, una domanda diretta. ha risposto solo “sì”, non ha aggiunto Pt_1 altro. Non ho fatto la stessa domanda a , perché mi era stato raccontato che lui era stato
CP_2 colpito e gli era stata rovesciata della vernice addosso, e che poi gli erano state messe le mani addosso;
era stato a dirmi questa cosa. Ribadisco che non ho ritenuto di dover fare la
CP_2 stessa domanda a . A quel punto, è arrivata la responsabile del personale, che ha
CP_2 convocato nel suo ufficio, alla mia presenza, e gli è stata fatta di nuovo la stessa Pt_1 domanda (che gli è stata fatta di nuovo nel pomeriggio, anche davanti a ) e lui ha sempre Tes_3 ammesso di aver messo le mani addosso a . Quando sono entrati nel mio ufficio,
CP_2 era visibilmente sporco di colla e/o vernice, invece non presentava nessun
CP_2 Pt_1 segno”.
Da ultimo, il teste – addetto all'ufficio programmazione e produzione – ha rammentato: “non Tes_3 ho mai assistito personalmente a un diverbio tra e . Circa tre/quattro mesi fa, Pt_1 CP_2 mi ha chiamato in ufficio dicendomi che e avevano avuto un Pt_2 Pt_1 CP_2 diverbio. Quando sono arrivato in ufficio da erano presenti anche , e Pt_2 Per_1 Pt_1
. era agitatissimo, piangeva e diceva che voleva andare a casa, non ricordo se CP_2 CP_2 fosse pulito o sporco. gli diceva di non parlare più con lui e di non rivolgergli più la Pt_1 parola. Visto che le voci erano alte, di fianco c'è l'ufficio della responsabile del personale – Tes_8
– che ci ha raggiunto e ha chiesto cosa fosse successo, e, a quel punto, ha detto
[...] Pt_1
“gli ho messo le mani addosso”. E' una cosa che ha ripetuto nell'ufficio del titolare, Pt_1 alla presenza mia, di del titolare, di e la in quell'occasione, Pt_2 Persona_3 Tes_8
ha di nuovo detto una cosa del tipo “gli ho messo le mani addosso”. Forse, non sono Pt_1 certo, anche aveva chiesto a se aveva messo le mani addosso a , però Pt_2 Pt_1 CP_2 non ricordo con certezza;
ricordo sicuramente la domanda della e la sua risposta affermativa”. Tes_8
pagina 19 di 27 Nelle deposizioni appena richiamate trova piena conferma la ricostruzione datoriale dell'episodio in contestazione in quanto, nell'imminenza dei fatti, non solo i testi e avevano Tes_2 Tes_1 espressamente riferito che “ [aveva] preso per il colletto”, ma anche in Pt_1 CP_2 quanto lo stesso aveva reiteratamente ammesso di aver messo “le mani Parte_1 addosso” ad il quale ultimo, peraltro, all'esito del diverbio, “voleva andare a Controparte_2 casa e sembrava stesse per piangere” (teste ), “era agitatissimo, piangeva e diceva che voleva Per_1 andare a casa, non ricordo se fosse pulito o sporco” (teste ).” (paragrafo 2.3.2, pagg. 11-15 Tes_3 sentenza appellata con evidenza in grassetto delle parti di maggior rilievo).
Si è riportata per esteso la parte della motivazione d'interesse in quanto dalla sua lettura emerge in modo palese l'infondatezza delle censure sollevate dall'appellante in ordine alla valutazione delle proprie dichiarazioni confessorie: le deposizioni dei tesi e confermano, Tes_1 Tes_2 Per_1 invero, i gesti aggressivi posti in essere dal nei confronti del , mentre sconfessano Pt_1 CP_2
l'assunto difensivo del ricorrente di essere stato minacciato dal collega (al riguardo la ha Tes_2 dichiarato, infatti, che il si era rivolto al parlando tranquillamente e restando fuori
CP_2 Pt_1 dall'ufficio; nei medesimi termini si è espresso anche entrambi i testi hanno confermato, Tes_1 inoltre, la reazione abnorme avuta dal a fronte della richiesta ricevuta dal collega ossia che lo Pt_1 stesso, avvicinatosi al , aveva colpito dal di sotto il coperchio, facendo sbalzare i residui di
CP_2 materiale da questi raccolti dal lavandino addosso al collega). Quanto al teste , arrivato a diverbio Per_1 già in corso, lo stesso ha dichiarato che era tutto sporco di materiale colloso sul viso, sul
CP_2 petto, sui capelli e sul tronco. Ha confermato, inoltre, la frase minacciosa proferita dal nei Pt_1 confronti del (“ti aspetto fuori”), alla quale il , comprensibilmente turbato e
CP_2 CP_2 umiliato dall'imbrattamento del quale era stato vittima, aveva risposto a sua volta con le parole “questa te la faccio pagare”. I testi e dal canto loro, hanno confermato che il Pt_2 Tes_3 Pt_1 nell'immediatezza dei fatti aveva ammesso di aver messo le mani addosso al .
CP_2
Parimenti infondato è il secondo motivo d'appello, con il quale si deduce la non rispondenza del fatto contestato al fatto accertato.
Lamenta, in particolare, al riguardo il che nessun testimone avrebbe confermato lo spintone e Pt_1 la presa per il colletto della felpa, ossia i momenti di contatto fisico prospettati nella contestazione disciplinare, mentre egli, nell'immediatezza dei fatti, aveva ammesso di aver allungato il braccio, ma solo per difesa e di aver toccato il colletto della felpa esclusivamente per tener lontano da sé il collega.
pagina 20 di 27 Va, al riguardo, osservato che, se è vero che i testi e , nella loro deposizione Tes_1 Tes_2 testimoniale, non hanno confermato di aver visto il prendere il per il colletto, Pt_1 CP_2 mentre il teste ha dichiarato che nell'immediatezza dei fatti e gli avevano Per_1 Tes_1 Tes_2 riportato anche questa circostanza (“ e hanno detto che dopo ha preso Tes_2 Tes_1 Pt_1
per il colletto, cosa che poi lo stesso ricorrente ha confermato”), che tale gesto sia stato CP_2 posto in essere è, in realtà, pacifico e pienamente provato, essendo stato ammesso dallo stesso appellante sia nell'attualità degli accadimenti (come riferito anche dai testi e , che Pt_2 Tes_3 nelle difese dal medesimo rese nel procedimento disciplinare e reiterate in sede giudiziale, mentre l'esigenza difensiva prospettata dal non ha trovato alcun riscontro istruttorio. CP_4
Ritiene, quindi, la Corte che vi sia sostanziale rispondenza tra fatto contestato e fatto accertato e che la sentenza di primo grado, là dove ha ritenuto provato l'addebito disciplinare, meriti, pertanto, conferma.
Quanto al terzo motivo d'appello, non v'è dubbio che, nel caso esaminato, il diverbio litigioso, pacificamente avvenuto sul luogo di lavoro, sia stato accompagnato e seguito dal passaggio, da parte del alle vie di fatto, consistite nel colpire con violenza il coperchio che il collega Pt_1 CP_2 teneva tra le mani, facendogli finire addosso (sul viso, sul petto, sui capelli e sul tronco, come precisato dal teste ) il materiale che lo ricopriva (vernice/materiale colloso) e, quindi, nel prenderlo -non Per_1 già accidentalmente, ma intenzionalmente- per il colletto.
Dalle testimonianze è emerso, inoltre, che, come pure riportato nella contestazione disciplinare, il fatto ha turbato la vita aziendale, in termini che, per quanto si può apprezzare dalle deposizioni testimoniali, assumono, in concreto, connotati di gravità. Infatti, per ragioni che non possono che definirsi futili (non essendo certo giustificabili da modi o atteggiamenti provocatori dell'interlocutore, nella specie, peraltro, indimostrati), il , infatti, con la sua gratuita e spropositata reazione aggressiva, ha Pt_1 fatto sì che un normale confronto tra colleghi di lavoro si sia trasformato in un'occasione di sfogo dell'ira, tenendo un comportamento che, come evidenziato dal primo giudice, inaccettabile in qualsiasi contesto, tale è ancor di più in quello lavorativo. E' risultato, nel contempo, pienamente provato che l'odierno appellante, con tali condotte, oltre ad aver profondamente scosso il , che, CP_2
“visibilmente sporco di colla e/o vernice” (vd. dep. , era agitatissimo e prossimo al pianto (testi Pt_2
e , anche in considerazione dei toni elevati della discussione dallo stesso ingenerata Per_1 Tes_3
(animata da urli e insulti: vedi dep. ), ha richiamato l'attenzione del personale presente ( Per_1 Tes_2
e e indotto il teste (responsabile del ) a intervenire per calmare le acque nel Tes_1 Per_1 CP_2 timore che la situazione potesse degenerare (avendo sentito il rivolgersi al con la Pt_1 CP_2
pagina 21 di 27 frase minacciosa “ti aspetto fuori”), con coinvolgimento di una pluralità di risorse aziendali (e, segnatamente, oltre che dei testi e , presenti sin dall'inizio al diverbio e del teste Tes_1 Tes_2
, sopraggiunto ad interrompere la lite, anche di (responsabile della produzione e dello Per_1 Pt_2 stabilimento) e di (addetto all'ufficio programmazione e produzione). Tes_3
L'addebito, come contestato e accertato, riveste, dunque, tutti gli estremi dell'ipotesi di giusta causa tipizzata dell'art. 40, comma 2, lett. l, del CCNL di settore ossia del “diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale”, essendo idoneo tanto ad una valutazione astratta, quanto ad una valutazione in concreto, a ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario.
Alla luce delle esposte considerazioni sono infondati anche il quarto e il quinto motivo d'appello, con i quali l'appellante sostiene che la sentenza di primo grado avrebbe violato l'art. 2119 c.c. e le disposizioni del codice disciplinare per insussistenza del grave perturbamento della vita aziendale, anch'esso elemento essenziale dell'illecito disciplinare, essendo la fattispecie riconducibile, piuttosto, alle ipotesi di cui all'art. 39 lett. n del CCNL (“mancanze recanti pregiudizio alla persona, alla disciplina, alla morale o all'igiene”), per le quali è prevista l'applicazione delle sanzioni della multa o della sospensione. Infatti, come già evidenziato dal primo giudice, se lo stesso “ricorrente ha mostrato di esser pienamente consapevole” delle ripercussioni prodotte dalla sua condotta nel contesto aziendale, essendosi scusato “…con i colleghi se con tale involontario trambusto ho provocato un perturbamento nella vita aziendale” (doc. 2 fascicolo primo grado appellante), dalla complessiva disamina delle testimonianze si trae conferma che la reazione abnorme e ingiustificata del al Pt_1 rilievo e alla richiesta avanzata da un collega per motivi attinenti all'attività lavorativa, con toni e modi che i testi e hanno descritto come cortesi, ha creato una situazione di scompiglio tale Tes_1 Tes_2 da pregiudicare, anche per il futuro, l'affidamento che il datore deve necessariamente riporre sulla capacità di autocontrollo dei prestatori di lavoro onde evitare situazioni di rischio per l'incolumità del personale e la serenità dell'ambiente di lavoro.
L'assenza nella contestazione disciplinare di una puntuale descrizione delle circostanze che connoterebbero come grave il perturbamento della vita aziendale non vale poi a precludere l'accertamento della sussistenza in concreto della giusta causa.
Infatti, come statuito di recente dalla Cassazione, proprio con riferimento all'omologo illecito disciplinare previsto dall'art. 52, lett. j) del CCNL per gli addetti all'industria chimica e chimico- farmaceutica, nel cassare con rinvio una sentenza di questa Corte “6. Secondo la consolidata pagina 22 di 27 giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, quella di giusta causa di licenziamento è nozione legale che prescinde dalla previsione del contratto collettivo. L'elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi ha, al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo, valenza meramente esemplificativa, sicché non preclude un'autonoma valutazione del giudice di merito in ordine alla idoneità di un grave inadempimento o di un grave comportamento del lavoratore, contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, a far venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore (cfr. in termini Cass. n. 19023 del 2019, 27004 del 2018 ed ivi le richiamate Cass. n. 14321 del 2017; Cass. n. 52830 del 2016 e Cass. n. 9223 del 2015).
7. Ne consegue che il giudice chiamato a verificare l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo di licenziamento incontra solo il limite che non può essere irrogato un licenziamento per giusta causa quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo in relazione ad una determinata infrazione, vale a dire alla condotta contestata al lavoratore, (oltre Cass. n. 27004 del 2018 e Cass. n. 14321 del 2017, citate, anche Cass.
n. 6165 del 2016 e n. 19053 del 2005).
8. Al giudice del merito è consentito, perciò, di escludere che un comportamento, pur sanzionato dal contratto collettivo con il licenziamento, integri una giusta causa o un giustificato motivo soggettivo di licenziamento, avuto riguardo sia alle circostanze concrete che lo hanno caratterizzato sia alla compatibilità con il principio di proporzionalità.
9. Stante, però, l'inderogabilità della disciplina dei licenziamenti, il giudice è sempre tenuto a verificare se la previsione del contratto collettivo sia conforme alle nozioni di giusta causa e giustificato motivo (in argomento, Cass. n. 6498 del 2012, in motivaz.). Come è stato già affermato
(Cass. n. 9396 del 2018), la scala di valori recepita dai contratti collettivi esprime le valutazioni delle parti sociali in ordine alla gravità di determinati comportamenti e costituisce solo uno dei parametri a cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto le clausole generali di giusta causa e giustificato motivo soggettivo. Queste ultime possono anche non coincidere completamente o esaurirsi nelle previsioni della contrattazione collettiva.
10. Ne discende che il giudice deve verificare la condotta, in tutti gli aspetti soggettivi ed oggettivi che la compongono, anche al di là della fattispecie contrattuale prevista (Cass. n. 27004 del 2018, in motivazione, p. 7.5.).
pagina 23 di 27 11. A tali principi non si è, invece, attenuta la Corte di appello, che si è concentrata sull'interpretazione della disposizione collettiva pertinente, che giustificava il licenziamento in tronco nelle ipotesi di "diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento", ritenendo che costituisse elemento costitutivo della fattispecie il grave perturbamento della vita aziendale", elemento non compreso nella contestazione degli addebiti, traendone poi varie conseguenze: in primo luogo, concludendo nel senso che nella fattispecie si dovesse ritenere un radicale difetto di contestazione dell'infrazione; in secondo luogo, che tale radicale difetto di contestazione ridondasse in insussistenza del fatto, dando luogo, quindi, alla tutela reale.
12. Sul punto, in linea con la giurisprudenza richiamata, condivisibilmente la ricorrente fa valere come non possa considerarsi vincolante la tipizzazione delle fattispecie previste dal contratto collettivo nell'individuazione delle condotte costituenti giusta causa, mentre spetta al giudice di merito esaminare gli addebiti posti a fondamento del licenziamento, verificare la loro sussistenza e infine valutare se il comportamento del lavoratore giustifichi o meno la sanzione espulsiva ai sensi dell'art. 2119 c.c., anche alla luce dell'etica comune e dei valori esistenti nella realtà sociale.
13. In effetti è del tutto mancata nell'analisi della Corte territoriale la valutazione della gravità della condotta contestata, che la sentenza impugnata riconosce essersi realmente verificata, e della proporzionalità della sanzione espulsiva, mentre l'art. 2119 c.c., interpretato nel senso illustrato, tali accertamenti richiede.” (così Cass. n. 7567/2020).
Né il fatto che, nel giustificarsi in sede disciplinare, il si fosse scusato fa venir meno la Pt_1 gravità dell'episodio, il cui accadimento è indubbiamente valso a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario, con conseguente infondatezza anche del sesto motivo d'appello.
Parimenti infondato è il settimo motivo d'appello, in quanto, anche ove il -il quale ha Pt_1 sostenuto di non essere il responsabile dello sporco presente nel lavandino- avesse percepito l'accusa come ingiusta, non c'era, comunque, nessuna ragione di reagire in modo così violento ed aggressivo.
Ne segue che, come del tutto condivisibilmente argomentato nell'appellata sentenza (paragrafo 2.4.1. pag. 16), “è del tutto irrilevante verificare se fosse o meno responsabile del Parte_1 lavandino sporco”, in quanto, “se anche si fosse rivolto a lui immotivatamente, Controparte_2 il ricorrente avrebbe avuto ogni possibilità per far valere le proprie ragioni in modo rispettoso e pagina 24 di 27 garbato;
per rispondere al collega, in definitiva, con i medesimi toni cortesi che quest'ultimo gli aveva riservato”.
Quanto all'ottavo motivo d'appello, con il quale il si duole del fatto che il primo giudice Pt_1 avrebbe omesso di considerare la circostanza che la società aveva proceduto con la contestazione di addebito solo nei suoi confronti e non anche nei confronti di , “con ciò dimostrando CP_2 partigianeria e volontà di colpire aprioristicamente il ricorrente appellante per le sue qualità soggettive di componente della rsu e di persona sindacalmente impegnata”, si tratta di censura anch'essa infondata, in quanto dalle testimonianze non sono emersi elementi tali da giustificare addebiti disciplinari a carico del , nella specie vittima di una reazione violenta ingiustificata CP_2
e palesemente sproporzionata. Peraltro, la qualità di RSU e di responsabile della sicurezza rivestita dal
, dal punto di vista soggettivo, concorre, nel caso esaminato, a potenziare la gravità Pt_1 dell'illecito disciplinare dallo stesso commesso, essendo l'odierno appellante in tali ruoli un punto di riferimento per gli altri lavoratori presenti in azienda.
Il vaglio di gravità, anche in concreto, della condotta, rientrante, come già osservato, in una delle casistiche che lo stesso CCNL sanziona con il licenziamento senza preavviso, conduce a superare anche il nono motivo d'appello, con il quale è richiesta in subordine la riconversione del licenziamento da licenziamento per giusta causa a licenziamento per giustificato motivo soggettivo, con conseguente diritto al preavviso.
Quanto al decimo motivo d'appello, per superarlo non può che ribadirsi qui quanto già esaustivamente argomentato in sentenza in merito all'irrilevanza dell'eventuale mancata affissione del codice disciplinare nel caso, come quello qui controverso, in cui i comportamenti oggetto di addebito integrino ex se una giusta causa di recesso ex art. 2119 c.c., trattandosi di illeciti disciplinari di fonte non già (o non solo, come nel presente caso) contrattuale, ma legale, il cui disvalore e la cui corrispondente reazione sanzionatoria (del recesso) è riconoscibile e apprezzabile dal lavoratore sulla base del comune senso etico a prescindere dalla pubblicità che ne sia eventualmente stata data mediante affissione del codice disciplinare (vd. per tutte Cass. n. 5693/2017 che, nel riaffermare tale principio di diritto, ha così statuito: “La garanzia prevista dall'art. 7, comma 1, l. n. 300/1970, secondo cui le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti, si applica al licenziamento disciplinare solo quando questo sia intimato per specifiche ipotesi di giusta causa o giustificato motivo previste dalle norme pagina 25 di 27 collettive o validamente poste dal datore di lavoro e non anche quando faccia riferimento a situazioni giustificative del recesso previste direttamente dalla legge o manifestamente contrarie all'etica comune o concretanti violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro.”).
Quanto all'ulteriore censura, mossa nel dodicesimo motivo d'appello, l'appellante si duole che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe viziata nella parte in cui avrebbe completamente omesso di considerare e valutare il comportamento processuale del convenuto, , che non si è CP_2 costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace, non essendosi costituito per contrastata la domanda risarcitoria svolta nei suoi confronti.
Si sostiene che la contumacia avrebbe dovuto indurre il Tribunale a ritenere corretta la ricostruzione dei fatti così come dedotta dal ricorrente nel ricorso ex art. 414 c.p.c.
Tali rilievi sono destituiti di qualsivoglia pregio giuridico, in quanto le domande relative all'impugnazione del licenziamento sono rivolte esclusivamente alla società ex datrice di lavoro, unico soggetto legittimato passivo rispetto ad esse e, in ogni caso, alla contumacia di per sé non può essere attribuito alcun valore probatorio e ciò tanto più nel presente giudizio, non essendo emersi di prova atti a giustificare l'accoglimento delle pretese risarcitorie (il cui rigetto non è stato neppure impugnato dall'appellante, con conseguente passaggio in giudicato della statuizione), né a esimere da responsabilità il per gli inconsulti gesti violenti ed aggressivi compiuti ai danni del Pt_1
. CP_2
Neppure può accogliersi l'undicesimo motivo d'appello, relativo alla sospensione cautelare dal servizio.
Accertata la legittimità del licenziamento disciplinare, lo stesso, infatti, a mente dell'art. 1, comma 41, legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modificazioni, produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato, con conseguente retrodatazione dell'effetto del recesso al momento dell'avvio della procedura.
Quindi, se all'esito della procedura, come nel caso che qui ricorre, il lavoratore viene licenziato, considerato che, in forza di quanto previsto dalla sopra richiamata disposizione, i suoi effetti retroagiscono all'epoca della contestazione disciplinare, la retribuzione per il periodo di sospensione cautelare non gli compete.
La sentenza va, pertanto, confermata anche nella parte in cui, al capo di cui al paragrafo 2.5, ha rigettato tutte le domande inerenti alla lamentata illegittimità del licenziamento, ivi comprese quelle pagina 26 di 27 inerenti alla, pure lamentata, illegittimità della sospensione cautelare (oltre che all'indennità sostitutiva del preavviso, nella specie non dovuta ex art. 2119 c.c.).
Da disattendere è, infine, l'ultimo motivo d'appello, relativo al capo della sentenza che ha disposto l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali ex art. 92, comma 2, c.p.c.. Tale regolamentazione delle spese di lite risulta, infatti, pienamente giustificata dall'accoglimento solo in minima parte del ricorso ex art. 414 c.p.c., con un esito processuale che vede l'appellata prevalente vittoriosa, essendo la stessa risultata soccombente solo in minima parte, ossia limitatamente alla domanda relativa alla cassa integrazione (di valore, peraltro, modesto).
Al rigetto integrale dell'appello segue, secondo soccombenza, la condanna dell'appellante a rifondere all'appellata le spese processuali del grado, liquidate, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, nell'importo di complessivi € 3.500,00 per compensi (in assenza della fase istruttoria), oltre al rimborso forfettario per spese generali (15%) ed agli oneri accessori di legge. Se ne dispone la distrazione in favore degli avv.ti Vittorio Matto e Giacomo Camillo Matto ex art. 93 c.p.c.;
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, in considerazione del rigetto dell'appello, sussistono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 2512/2024 del Tribunale di Milano;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, che liquida in complessivi € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed agli oneri accessori di legge, disponendone la distrazione in favore degli avv.ti Vittorio Matto e
Giacomo Camillo Matto ex art. 93 c.p.c.;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 4/3/2025
Il Presidente rel.
Serena Sommariva
pagina 27 di 27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Serena Sommariva Presidente rel.
Dott.ssa Laura Bertoli Consigliere
Avv. Andrea Trentin Consigliere aus. all'udienza del 4/3/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa in grado d'appello avverso la sentenza n. 2512/2024 del Tribunale di Milano da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Biagio Parte_1 C.F._1
Cartillone e domicilio eletto presso il suo studio di Milano, via Besana, 9,
-appellante- contro
(P. IVA ), con il patrocinio degli avv.ti Giuseppe Vittorio Matto e Controparte_1 P.IVA_1
Giacomo Camillo Matto e domicilio eletto presso il loro studio di Milano, via Fontana, 11,
-appellata-
e nei confronti di
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2
-convenuto contumace-
Oggetto: impugnazione licenziamento per giusta causa.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“darsi atto che l'appellante non ha impugnato il capo della sentenza relativa al rigetto della domanda risarcitoria nei confronti di pur contestando la motivazione della sentenza, in Controparte_2 parziale riforma della impugnata sentenza nei confronti del solo datore di lavoro, pagina 1 di 27 in via principale
Accertarsi che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, conseguentemente annullarsi il licenziamento e condannarsi il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Condannarsi il datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale.
In subordine accertarsi che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento con condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, oltre al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso pari alla somma di euro 4.943,32.
In ulteriore subordine convertito il licenziamento da giusta causa in giustificato motivo soggettivo, dichiararsi il diritto dell'appellante alla corresponsione della indennità sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione, con condanna della resistente al pagamento della somma di euro 4.943,32 o del diverso importo che sarà ritenuto.
In ogni caso:
Dichiararsi l'illegittimità della sospensione cautelare dal servizio e per l'effetto condannarsi la resistente al pagamento a titolo retributivo della somma di euro 988,66 o del diverso importo che sarà ritenuto.
Con condanna della resistente appellata al pagamento delle spese di primo e di secondo grado, con distrazione a favore del procuratore che dichiara di averli anticipati e non riscossi. Nel caso di rigetto pagina 2 di 27 dell'Appello condannarsi comunque la resistente al pagamento parziale delle spese di lite del primo e del secondo grado in ragione della soccombenza sulle somme dovute per l'illegittima cassa integrazione.”;
per l'appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previa ogni opportuna declaratoria, in virtù di quanto argomentato e dedotto in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Milano n. 2512/2024, RG 1184/2024:
In via principale: respingere le domande tutte avanzate da parte avversa, in quanto destituite di ogni fondamento sia in fatto che in diritto.
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui fosse accertata e dichiarata l'assenza di una giusta causa di licenziamento, accertare l'esistenza di un giustificato motivo soggettivo di licenziamento del
Ricorrente e, per le conseguenze, condannare la Società al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso contrattualmente dovuta.
Con vittoria di spese, diritti e onorari da distrarsi a favore del legale costituito della Convenuta, anticipatario.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 1347 del 2024, oggetto dell'odierno appello, il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro,
[.. in parziale accoglimento del ricorso proposto da ha così disposto: “condanna Parte_1
a pagare, in favore di complessivi € 1.557,49 lordi per il CP_1 Parte_1 periodo di sospensione in cassa integrazione, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo. Rigetta, per il resto, il ricorso”, con compensazione integrale delle spese processuali.
Riassumendo di seguito la vicenda processuale, a supporto del ricorso ex art. 414 c.p.c. ha Pt_1 esposto di esser stato assunto a tempo indeterminato a decorrere dal 15/3/2004 da con Controparte_1 qualifica di operaio, inquadrato nella Categoria E4 del CCNL Addetti Industria Chimica e mansioni di addetto operatore ausiliario;
che, in data 17.10.2023 la datrice di lavoro gli aveva contestato disciplinarmente ex art. 7 Stat. Lav. i seguenti fatti, disponendone contestualmente la sospensione cautelare dal servizio: “…Ci risulta che In data 17.10.23 alle ore 8.15 circa, il Sig. , Controparte_2 pulendo un lavandino e raccogliendo lo sporco su un coperchio, Le chiedeva gentilmente se fosse possibile pulire il lavandino dopo averlo utilizzato. Tale richiesta provocava in Lei una reazione sconsiderata tanto che ci risulta che Lei abbia colpito il coperchio nelle mani del Sig.
[...]
sporcandolo in viso. CP_2
pagina 3 di 27 Conseguentemente, inoltre, ci risulta che Lei spingeva il Sig. e lo prendeva per il Controparte_2 colletto della felpa. Il tutto è stato confermato da alcuni Suoi colleghi presenti sul luogo durante l'accaduto.
Dopo tale accadimento, entrava in reparto il Sig. il quale sentiva che Lei inveiva contro il Per_1 collega proferendo le seguenti parole <
Vista la situazione, il Sig. decideva quindi di avvisare il Sig. responsabile della Per_1 Pt_2 produzione, il quale convocava congiuntamente Lei e il Sig. . CP_2
Una volta che il Sig. Le domandava spiegazioni circa il fatto sopra menzionato, Lei Pt_2 rispondeva ammettendo l'accaduto.
Considerata la gravità della mancanza di cui sopra che ha recato anche un perturbamento della vita aziendale, Le comunichiamo altresì la sospensione cautelare non disciplinare, con effetto immediato dal ricevimento della presente.
Le ricordiamo che tale mancanza è della massima gravita e può comportare la risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del codice civile e dell'art. 40, Capitolo VII, Parte I del vigente CCNL per gli addetti dell'Industria Chimica, chimico- farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL vigente.
La invitiamo a presentare entro otto giorni dal ricevimento della presente le Sue eventuali giustificazioni riguardo a quanto sopra a Lei contestato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300 del
20/5/1970 e dell'art. 38 Capitolo VII, Parte I, del CCNL vigente applicato in azienda.
Qualora dette giustificazioni non ci giungano nel citato termine di otto giorni o non siano da noi considerate sufficienti, ci vedremmo costretti ad irrogarle, nostro malgrado, i più opportuni provvedimenti disciplinari previsti dal citato contratto collettivo nazionale di lavoro”; di aver reso, con lettera del 21/10/2023 le seguenti giustificazioni: “… In data 17/10/2023 intorno alle ore 8,15 ero nell'ufficio preposto alla stampa delle etichette e stavo in assoluta serenità parlando di lavoro con un collega, quando veniva richiamata la mia attenzione dal Sig. , il quale con fare Controparte_2 aggressivo, maleducato e irrispettoso, faccio notare che il e recidivo di tale comportamento CP_2 nei miei riguardi, senza neanche salutarmi ha incominciato a voce alta ad accusarmi di aver lasciato sporco di colla un lavandino. Cosa assolutamente non vera, non era colla come sosteneva il ma vernice secca, ho ripetuto cercando di essere educato e rispettoso che lo sporco in CP_2 questione non era da imputarmi. Il mentre cercavo di spiegargli il tutto si avvicinava con CP_2 fare minaccioso puntandomi ad altezza viso il coperchio, sentendomi minacciato cercando di far pagina 4 di 27 capire al di non continuare oltre, gesticolando ho urtato involontariamente il coperchio CP_2 sporcando in viso il Sig. , mi scuso x tale gesto sottolineo non voluto. CP_2
Dopo tale episodio il impugnava una spatola che brandiva minacciosamente nei miei CP_2 confronti.
D'istinto mi sono difeso nella concitazione prendendolo x il colletto della felpa, mi scuso se con tale gesto ho provocato paura al Sig. . CP_2
Mi scuso inoltre con i colleghi se con tale involontario trambusto ho provocato un perturbamento nella vita aziendale.
Vorrei renderVi noto che il urlava testuale “questa volta te la faccio pagare” e che la mia CP_2 risposta fu “se hai qualcosa da dirmi ti aspetto fuori”.
Inoltre faccio notare che la mia versione non è stata ascoltata da nessuno, la lettera di contestazione si base solo sulla versione riportata dal al sig. il quale non riteneva necessario sentire CP_2 Per_1 anche la mia di versione, alla mia richiesta del perché non mi avesse interpellato rispondeva che ritenendo sufficiente la sola versione del e alludeva che fossi caduto in un tranello teso dal CP_2
stesso. CP_2
Faccio notare che lavoro da quasi venti anni in azienda e non sono mai incorso in situazioni del genere, inoltre svolgo da diversi anni la funzione di delegato sindacale sempre nella massima Pt_3 attenzione nei confronti dell'azienda e nel tentativo di trovare risoluzioni bonarie ai problemi che nel corso degli anni abbiamo affrontato. …”; che dopo aver proceduto, in adempimento Controparte_1 dell'istanza in tal senso contenuta nella sopra trascritta missiva, con la sua audizione1, avendo ritenuto insufficienti le giustificazioni dallo stesso rese, con lettera del 2/11/2023, gli aveva intimato il licenziamento per giusta causa ex art. 2119 c.c..
Ciò premesso, ha contestato la legittimità del licenziamento irrogatogli (e della sospensione Pt_1 disciplinare che lo aveva preceduto) sotto plurimi profili, eccependone, in primo luogo, la 1 Nel corso dell'audizione orale il con l'assistenza del sindacalista, aveva ulteriormente dichiarato: “il 17/10/23 il Pt_1 Sig si trovava nell'ufficio stampa etichette e tra lui ed il Sig. partiva una discussione in merito alla Pt_1 CP_2 pulizia di un lavandino. La discussione si è animata e nella concitazione, gesticolando, il Sig. colpiva Pt_1 accidentalmente un coperchio sporco che era nelle mani del Sig. e lo sporco del coperchio finiva sul viso di CP_2 quest'ultimo. Il Sig. che già in precedenza oltre al suddetto coperchio impugnava una spatola, si avvicinava a CP_2 lui molto agitato. Cosa che può testimoniare il Sig. presente al momento dei fatti. Pertanto, sentendosi Testimone_1 minacciato, il Sig. prendeva per il colletto il Sig. al fine di immobilizzarlo. Il Sig. in ultimo Pt_1 CP_2 Pt_1 segnala che il giorno dell'accaduto, la sua versione dei fatti non è stata ascoltata e non ritiene di aver creato alcun turbamento alla vita aziendale. Precisa inoltre che il Sig. spesso assume atteggiamenti provocatori nei confronti CP_2 di vari colleghi in reparto. Accertato che non vi è altro da aggiungere, l'audizione si conclude alle ore 15.10” (doc. 3, fascicolo primo grado appellante). pagina 5 di 27 discriminatorietà in ragione dell'attività sindacale dallo stesso svolta in ambito aziendale quale componente della RSU e negando, nel contempo, la rilevanza disciplinare della condotta contestata, non essendovi stato il “passaggio alle vie di fatto” ed essendosi trattato di una legittima reazione a fronte di un'ingiusta aggressione o minaccia.
Il ricorrente ha lamentato, inoltre, la violazione del contratto collettivo di settore, in ragione dell'asserita riconducibilità della vicenda a una fattispecie punita con sanzione conservativa e, comunque, la violazione del principio di proporzionalità, adducendo, nel contempo, vizi procedurali, in ragione della dedotta omessa affissione del codice disciplinare e della genericità della contestazione.
Convenuto in giudizio anche , ha chiesto, nel contempo, di condannarlo al Controparte_2 risarcimento dei danni morali e psicologici patiti in ragione delle gravi ingiurie e minacce asseritamente subite nel corso della discussione.
[.. Da ultimo, il lavoratore ha contestato la legittimità del ricorso alla cassa integrazione effettuato da nel periodo compreso tra gennaio e aprile 2023, chiedendo, pertanto, la condanna CP_1 della datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive a tal titolo maturate.
Il Tribunale, in primo luogo, ha respinto la doglianza relativa all'asserita discriminatorietà del licenziamento. Richiamata la giurisprudenza di legittimità sul riparto dell'onere della prova in punto di discriminazione, ha rilevato come “nel caso di specie, non si ritiene che Parte_1 abbia fornito elementi atti a far sorgere l'onere di di dimostrare l'insussistenza della Controparte_1 discriminazione”.
Parimenti, il primo giudice ha disatteso la doglianza relativa all'asserita genericità della lettera di licenziamento, osservando che era stato posto nella condizione di comprendere appieno Pt_1 quale fosse la portata oggettiva degli addebiti, ai quali, infatti, era stato in grado di “replicare in via oltremodo puntuale e specifica”.
Nel merito, premesso che la ricostruzione dei fatti oggetto di addebito offerta nel ricorso introduttivo era diametralmente opposta a quella riportata nella lettera di contestazione, il Tribunale all'esito dell'espletata istruttoria testimoniale, ha ritenuto confermato “nel suo nucleo essenziale e disciplinarmente rilevante – l'episodio per come ricostruito nella lettera di contestazione confutando, peraltro, radicalmente la ricostruzione attorea”, richiamando, in particolare, quanto dichiarato dai testi e , i quali, presenti sin dall'inizio al confronto tra e , avevano Tes_1 Tes_2 Pt_1 CP_2 confutato “in primo luogo, quanto sostenuto dal lavoratore circa il fatto che “nessuno al di fuori dei protagonisti del diverbio [avrebbe] assistito a quanto avvenuto. L'attività [avrebbe] continuato a pagina 6 di 27 svolgersi normalmente, senza interruzioni. Nessuno [avrebbe] sentito quanto avveniva tra il ricorrente e il suo collega” (pag. 6, ricorso).” Era risultata, inoltre, smentita la versione attorea secondo cui avrebbe aggredito verbalmente o fisicamente il ricorrente e brandito minacciosamente una CP_2 spatola, nonché la deduzione secondo cui avrebbe “urtato involontariamente” il coperchio Pt_1 sentendosi minacciato. Il Tribunale ha rilevato come “invero, entrambi i testi hanno confermato che si è avvicinato e rivolto a con cortesia, che aveva in Controparte_2 Parte_1 mano esclusivamente il coperchio con i residui raccolti dal lavandino, che non ha fatto nessun gesto nei confronti del ricorrente e che è stato a reagire urlando nonostante Parte_1
parlasse “tranquillamente”. Controparte_2
Non vi è modo, dunque, di ritenere che possa essersi sentito – in qualsiasi Parte_1 modo – minacciato dal comportamento del collega e che vi fossero le condizioni per una reazione
“d'istinto” a difesa.
Invero, le deposizioni appena richiamate consentono di affermare che il colpo al coperchio e la presa per il colletto – che nessuno dei testi ha rammentato di aver visto direttamente (“ricordo il gesto di che ritraeva le braccia, come per fare il gesto di prendere qualcosa”, teste ), Pt_1 Tes_2 ma che è stata ammessa dal ricorrente medesimo “d'istinto mi sono difeso nella concitazione prendendolo x il colletto della felpa” – cap. 6, ricorso) – sono stati espressione di un volontaria aggressione di in danno di .”. Parte_1 Controparte_2
Tale ricostruzione aveva trovato conferma anche nelle dichiarazioni rese da colleghi sopraggiunti in un momento successivo rispetto all'inizio del diverbio (testi , e . Per_1 Pt_2 Tes_3
Accertata, pertanto, la sussistenza del fatto oggetto di contestazione, il Tribunale lo ha ritenuto idoneo a giustificare il licenziamento per giusta causa di . La condotta del lavoratore, infatti, già Pt_1 biasimevole in qualsiasi ambito sociale e relazionale, era ancora più grave in quanto posta in essere nel contesto lavorativo, costituendo una reazione spropositata e violenta a fronte di una cortese richiesta di un collega e avendo creato un grave turbamento della vita aziendale, come ammesso dallo stesso lavoratore, che, in sede di giustificazioni, si era scusato “…con i colleghi se con tale involontario trambusto ho provocato un perturbamento nella vita aziendale”.
In definitiva, ad avviso del primo giudice, la condotta posta in essere dal ricorrente integrava gli estremi della giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c., ex art. 3 legge 604/1966 ed ex art. 40
CCNL di settore, il quale prevede la sanzione del “licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro” in ipotesi di “diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello pagina 7 di 27 stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale”. Oltretutto, il Tribunale ha rilevato che “nel caso di specie, peraltro, il tentativo del lavoratore di far valere una versione diametralmente opposta alla realtà dei fatti – invertendo i ruoli e addebitando gli atti compiuti all'incolpevole
[...]
(addirittura convenuto nel presente giudizio per rispondere di una domanda CP_2 risarcitoria) – rafforza i rilievi che precedono e impedisce di concludere per una valutazione prognostica positiva in ordine al possibile corretto comportamento futuro del ricorrente medesimo.”.
Integrando il comportamento contestato una giusta causa ex art. 2119 c.c., anche la doglianza relativa alla mancata affissione del codice disciplinare era da superare, trattandosi di situazioni giustificative del recesso “previste direttamente dalla legge o manifestamente contrarie all'etica comune o concretanti violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro”.
Il Tribunale, pertanto, ha rigettato anche le altre domande svolte in relazione all'impugnazione del licenziamento, comprese quelle inerenti all'illegittimità della sospensione cautelare e la richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Alla luce di quanto accertato circa la dinamica dei fatti, il primo giudice ha rigettato, altresì, la domanda di condanna di al risarcimento dei danni morali e psicologici patiti in Controparte_2 ragione delle gravi ingiurie e minacce asseritamente subite dal ricorrente.
Da ultimo, il primo giudice, ha accolto, invece, l'ulteriore domanda al riguardo avanzata dal , Pt_1 condannando la società corrispondergli la somma di complessivi € 1.557,49 lordi (come richiesto in ricorso e non utilmente contestato) per il periodo di sospensione in cassa integrazione, atteso che l' non aveva autorizzato l'accesso alla cassa integrazione e i lavoratori, conseguentemente, non CP_3 avevano percepito alcunché.
Ha compensato, infine, integralmente le spese di lite ex art. 92, comma 2, c.p.c., essendo state disattese la maggior parte delle domande svolte dal lavoratore nei confronti della società.
Con atto depositato in data 12/12/2024 ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, Pt_1 articolando i motivi d'appello di seguito elencati e sintetizzati.
1) VIOLAZIONE DELL'ART. 2734 COD. CIV. DICHIARAZIONI AGGIUNTE ALLA
CONFESSIONE CON LA VIOLAZIONE DELL'ART. ART. 132 - CONTENUTO DELLA
SENTENZA N. 4) CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con un primo motivo di appello, il lavoratore lamenta il fatto che il primo giudice avrebbe posto a fondamento della propria decisione la confessione dallo stesso resa senza spiegare, tuttavia, come pagina 8 di 27 richiesto dall'art. 2734 c.c. il motivo per cui non erano state accolte le esimenti dallo stesso dedotte a giustificazione del comportamento. Ribadisce che “ ha confessato di aver toccato il Pt_1 coperchio con la colla e la vernice e di aver toccato il collega per il colletto ma ha detto di averlo fatto perché si è sentito minacciato e di istinto si è difeso”. Evidenzia che, su questo punto, peraltro, nessun testimone ha potuto riferire.
In sostanza, il primo giudice, secondo l'appellante, avrebbe omesso di motivare ex art. 132, comma 2,
n. 4 c.p.c. in merito alla parte delle dichiarazioni confessorie rese a favore di se stesso.
2) NON CORRISPONDENZA TRA IL FATTO CONTESTATO E IL FATTO
GIUDIZIALMENTE ACCERTATO
Con il secondo motivo d'appello, come sopra rubricato, sostiene che nessun testimone Pt_1 avrebbe confermato lo spintone e la presa per il colletto della felpa, ossia i momenti di contatto fisico prospettati nella contestazione disciplinare. Di contro, egli stesso aveva, invece, riconosciuto, nell'immediatezza dei fatti, di aver allungato il braccio, ma solo per difesa e di aver toccato il colletto della felpa del esclusivamente per tenere lontano da sé il collega, essendosi sentito CP_2 minacciato.
3) INSUSSISTENZA DELLE VIE DI FATTO COSÌ COME DEFINITE DALLA
GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado per non aver il giudicante valutato che il fatto contestato rientrerebbe tra le condotte punibili con la sanzione conservativa. Nel caso di specie mancherebbero, infatti, le condizioni previste dal CCNL di settore per adottare il licenziamento per giusta causa, ovvero “le vie di fatto” e “il grave perturbamento della vita aziendale”. Richiamata la giurisprudenza di questa Corte d'Appello in cui il requisito delle “vie di fatto” era stato riconosciuto in fattispecie ben diverse da quelle per cui è causa (sentenze nn. 652/2022;
1405/2021; 428/2021; 1144/202, 836/2020; 781/2020; 420/2018; 911/2017; 679/2016) e in cui, analizzando le previsioni del settore Gomma del contratto collettivo (contratto totalmente uguale a quello del settore chimico industria applicato al rapporto di lavoro di cui è causa), la Corte aveva affermato che: “Tale fattispecie, per come descritta dalla lett. i) cit., è inscindibilmente composta da due condotte e da un evento conducenti insieme alla identificazione di un fatto (complesso) meritevole di essere considerato quale spunto per applicare nei confronti del suo responsabile la massima delle sanzioni disciplinari possibile;
le due condotte sono rappresentate dalla conduzione di un diverbio a sfondo litigioso e, in rapporto di consequenzialità, dall'intrapresa di vie di fatto intese quali violente pagina 9 di 27 azioni fisiche ai danni dell'altro soggetto mentre l'evento, si badi non mera circostanza ma elemento costitutivo essenziale della fattispecie interno ad essa, è costituito appunto dal “grave perturbamento della vita aziendale” che finisce per denotare tutto il disvalore del fatto sino al punto di giustificare, accertata, oltre alla duplice condotta, anche detta precisa evenienza del particolare perturbamento, i presupposti di un licenziamento per giusta causa, evidentemente in ragione dell'incisività del pregiudizio arrecato agli interessi dell'impresa in ordine ad un lineare, regolare e armonico funzionamento della sua vita. A quest'ultimo proposito si deve infatti trattare di un perturbamento grave che incide sulla vita aziendale che, di per sé, costituisce una nozione più ampia di altre aventi riguardo alla funzionalità produttiva: la vita dell'azienda è quella che concerne ogni risvolto della sua esistenza e del suo funzionamento, quindi non solo il lato produttivo riguardato sotto ogni sua angolazione, ma anche la serenità del complesso dei rapporti e delle relazioni umane nonché
l'immagine interna ed esterna dell'impresa così come altre note caratteristiche “esistenziali” se così si può dire che, come soggetto, l'impresa tende a salvaguardare nel suo percorso globalmente considerato. Ogni condotta delle due enunciate dalla lett. i) che possa per la sua oggettività gravemente turbare un simile coacervo di interessi vitali dell'ente, ovverosia produrre quale risultato ultimo la grave turbativa secondo un nesso di causalità apprezzabile nel quadro di una materialità lesiva cui partecipi la volontà del suo autore, è ragione di licenziamento in tronco.
Per giungere a questo esito occorre dunque che con la sua condotta il dipendente abbia integrato e determinato tutte e tre le “cose” che sono veri e propri elementi costitutivi essenziali della fattispecie”.
(sentenza n. 480/2018).
4) VIOLAZIONE DELL'ART. 2119 DEL CODICE CIVILE E DELLE NORME
DISCIPLINARI DEL CCNL, PER INSUSSISTENZA DEL GRAVE PERTURBAMENTO
AZIENDALE. ELEMENTO ESSENZIALE DELLA FATTISPECIE DISCIPLINARE.
Con un quarto motivo, l'odierno appellante sostiene che, parimenti, nel caso di specie non si sarebbe configurato il “grave perturbamento alla vita aziendale” previsto dall'art. 40 CCNL. La società non avrebbe, infatti, fornito prova della gravità del perturbamento. Evidenzia che per legittimare il licenziamento l'azione dev'essere così grave da determinare la rottura del vincolo fiduciario tra datore di lavoro e dipendente e da rendere impraticabile la prosecuzione del rapporto anche solo fino alla scadenza del periodo di preavviso. Nel caso di specie, l'azienda avrebbe contestato al lavoratore il perturbamento della vita aziendale, ma nella lettera di contestazione non avrebbe offerto gli elementi pagina 10 di 27 costitutivi, essendosi solo affermata l'esistenza, ma non l'estrinsecazione dei fatti costitutivi. Anche in sede giudiziaria la società si sarebbe “sempre limitata alla sua semplicistica affermazione, come se fosse cosa in re ipsa.” Anche la sentenza impugnata ometterebbe di motivare sul punto. Richiama la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1144/2020 in cui si è precisato che per la configurazione di un "grave perturbamento della vita aziendale" è necessario descrivere con precisione gli effetti concreti del comportamento del lavoratore sull'organizzazione aziendale. La sola contestazione di un comportamento non è sufficiente senza la prova dell'effettiva gravità e delle conseguenze negative per l'azienda.
5) VIOLAZIONE DELL'ART. 2119 COD CIV E DELL'ART. 39 DEL CCNL DEL
SETTORE CHIMICO INDUSTRIA
Con il quinto motivo di gravame, l'appellante sostiene che il licenziamento irrogato a Pt_1 sarebbe illegittimo anche ai sensi dell'art. 2119 c.c. poiché il complessivo comportamento posto in essere non sarebbe comunque idoneo a legittimare il recesso datoriale immediato non avendo il lavoratore posto in essere comportamenti che non potessero consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro. La condotta dell'odierno appellante, nell'ottica del gravame, avrebbe potuto, al più, essere sanzionata con la sola sanzione conservativa della multa o della sospensione dal lavoro, rientrando nelle ipotesi contemplate dall'art. 39 del CCNL, lettera n (“chi in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente CCNL, dei regolamenti interni e modelli di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. n. 231/01, definiti in coerenza con le specifiche Linee guida nazionali, o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla persona, alla disciplina, alla morale o all'igiene.").
6) OMESSA O ERRATA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEL RICORRENTE
APPELLANTE, CON VIOLAZIONE DELL'ART. 132 COMMA 1 N. 4 CPC, DELL'ART.
2119 COD. CIV..E DELL'ART. 7 DELLO STATUTO
Con il sesto motivo di gravame, lamenta il fatto che il primo giudice non abbia valutato positivamente le scuse offerte da sia nell'immediatezza del fatto che nel corso del procedimento Pt_1 disciplinare, assumendole invece come circostanza a sostegno dell'intimato licenziamento.
7) OMESSA O ERRATA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEL MONTESANO,
CON VIOLAZIONE DELL'ART. 132 COMMA 1 N. 4 CPC, DELL'ART. 2119 COD. CIV.
pagina 11 di 27 Con il settimo motivo di gravame, l'odierno appellante si duole del fatto che non sia stato preso in considerazione il comportamento di , peraltro rimasto contumace in primo grado, il quale CP_2 avrebbe ingiustamente accusato il suo collega di aver sporcato il lavandino. Processualmente non sarebbe stata fornita alcuna prova che fosse stato l'appellante a sporcare il lavandino.
8) OMESSA O ERRATA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO AZIENDALE CON
VIOLAZIONE DELL'ART. 132 CPC.
Con un ottavo motivo di appello, il lamenta il fatto che il primo giudice avrebbe omesso di Pt_1 considerare la circostanza che la società aveva proceduto con la contestazione di addebito solo nei suoi confronti e non anche nei confronti di , “con ciò dimostrando partigianeria e volontà di CP_2 colpire aprioristicamente il ricorrente appellante per le sue qualità soggettive di componente della rsu e di persona sindacalmente impegnata”.
9) IN SUBORDINE, LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO
E OBBLIGO DELLA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL
PREAVVISO
In subordine, l'odierno appellante chiede che venga irrogata sanzione conservativa o il licenziamento per giustificato motivo soggettivo con il diritto del lavoratore di percepire l'indennità sostitutiva del preavviso.
10) VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI SULLA
NECESSITÀ DEL CODICE DISCIPLINARE AFFISSO IN LUOGO ACCESSIBILE A
TUTTI.
Con il decimo motivo di appello, si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudicante ha affermato che la fattispecie di cui è causa rientrerebbe nella casistica per la quale non è richiesta l'affissione del codice disciplinare. Nell'ottica del gravame, “il concetto di etica comune e doveri fondamentali” richiamato dal primo giudice non potrebbe esser dilatato sino a comprendervi anche il diverbio tra colleghi di lavoro. In ogni caso, la violazione lamentata sussisterebbe quantomeno con riferimento alle norme procedurali, le quali andrebbero sempre affisse in luogo accessibile a tutti.
11) VIOLAZIONE DELL'ART. 132, COMMA SECONDO, N. 4 C.P.C. – OMESSA
MOTIVAZIONE SULLA ILLEGITTIMA SOSPENSIONE CAUTELARE DAL
SERVIZIO.
Il lavoratore censura, altresì, la sentenza di primo grado nella parte in cui è stata respinta la domanda relativa all'accertamento dell'illegittimità della sospensione cautelare dal servizio dal 21 ottobre 2023
pagina 12 di 27 al 2 novembre 2023, insistendo per la condanna della società al pagamento della retribuzione non corrisposta (euro 988,66).
Ribadisce che la suddetta sospensione sarebbe illegittima per i seguenti motivi: -assenza di previsione contrattuale;
-mancanza di condizioni di necessità e pericolo;
- possibilità di prosecuzione dell'attività lavorativa;
-abuso da parte della società dell'istituto della sospensione cautelare;
-anzianità e assenza di precedenti disciplinari.
12) Violazione dell'art. 132, comma secondo, n. 4 c.p.c. - Omessa motivazione sul comportamento processuale del rimasto contumace, con conseguente CP_2 violazione dell'art. 116, secondo comma, c.p.c.
Da ultimo, si lamenta il fatto che il primo giudice non avrebbe tenuto conto del comportamento processuale di , rimasto contumace. CP_2
In ogni caso, l'odierno appellante dichiara di non impugnare il capo della sentenza relativo alla domanda avente ad oggetto la condanna al risarcimento dei danni avanzata nei confronti di , CP_2 pur non condividendo la statuizione.
13) REGOLAMENTO DELLE SPESE DI LITE DELLA CAUSA DI PRIMO GRADO,
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 92 C.P.C.
Con questo motivo d'appello, articolato nel ricorso al punto 14) (essendo il tredicesimo dedicato alla precisazione dei limiti della portata della rinuncia ad ogni domanda svolta nei confronti del , CP_2 là dove viene al riguardo puntualizzato che con la stessa il non intende dare acquiescenza alla Pt_1 motivazione del rigetto, in assunto poggiata su un'erronea ricostruzione delle rilevanza disciplinare dell'episodio), si censura, altresì, la sentenza di primo grado in punto di spese di lite, sostenendosi che,
a fronte del parziale accoglimento delle domande del ricorrente, il primo giudice avrebbe dovuto condannare la società, parzialmente soccombente, a rifondere al ricorrente le spese processuali.
Con atto depositato in data 20/02/2025 si è costituita per chiedere la conferma integrale Controparte_1 della sentenza di primo grado.
Insiste sulla correttezza della ricostruzione del fatto operata dal primo giudice, il quale avrebbe effettuato un buon governo delle risultanze istruttorie. Sostiene che il lavoratore si sarebbe, inoltre, contraddetto affermando che nessun testimone avrebbe assistito a tutti i fatti, salvo poi precisare che il teste era “presente al momento dei fatti”. Tes_1
Ciò premesso, insiste -quindi- sulla sussistenza della giusta causa di licenziamento osservando come correttamente il primo giudice “tenendo conto che a priori la casistica prevista dal CCNL applicabile pagina 13 di 27 al rapporto di lavoro ha valore esemplificativo e non certo esaustivo arriva alla corretta e motivata conclusione che la condotta del Ricorrente non trova legittimazione in alcun contesto, non solo quello lavorativo e, proprio per tale motivo, è una condotta di per sé di tale gravità come quella accertata.”.
Il Tribunale, nell'ottica della società, avrebbe altresì correttamente applicato la previsione di cui all'art. 2734 c.c., essendo non provate e insussistenti le pretese esimenti.
Difende altresì la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto sussistenti “le vie di fatto” e il “grave perturbamento aziendale”
La società ha ribadito, altresì, di aver da sempre correttamente affisso il codice disciplinare nella propria bacheca aziendale.
Da ultimo, l'odierna appellata, quanto alla contumacia del , ha osservato che il Tribunale CP_2
“ha si ben e correttamente valutato la condotta processuale di posto che è stato CP_2 CP_2 vittima del Ricorrente e della sua condotta gravemente lesiva. Tale fatto ha reso del tutto irrilevante ai fini della decisione del Tribunale la condotta processuale di . Quest'ultimo, evidentemente e CP_2 nonostante la condotta del Ricorrente, ha ritenuto di avere fiducia nell'organo giudicante che ben avrebbe saputo comprendere chi fosse vera vittima della vicenda di cui ancora oggi è causa”.
All'udienza del 4.3.2025, verificata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia del e, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, la causa è stata discussa e decisa CP_2 come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per le assorbenti considerazioni di seguito esposte, i motivi articolati dal a sostegno Pt_1 dell'appello, tutti afferenti esclusivamente al rigetto delle domande relative all'impugnazione del licenziamento disciplinare, sono infondati.
Deve, preliminarmente, darsi atto dell'avvenuto passaggio in giudicato -oltre che dei capi relativi al rigetto della domanda risarcitoria e all'accoglimento della domanda relativa alla cassa integrazione, in quanto, come anticipato, non oggetto d'impugnazione)- anche del capo della sentenza che ha disatteso la domanda di reintegrazione fondata sulla dedotta discriminatorietà del licenziamento, in quanto nel ricorso in appello la statuizione non è stata oggetto di censura. Le medesime considerazioni valgono per la deduzione circa la pretesa genericità della contestazione disciplinare. Il rilievo, infondato per le ragioni già compiutamente esposte dal primo giudice e tenuto conto dei contenuti sufficientemente dettagliati della contestazione (sopra integralmente riportata), non risulta, infatti, reiterato in appello.
pagina 14 di 27 Ciò premesso, va, innanzi tutto, disatteso il primo motivo d'appello, con il quale l'appellante si duole del fatto che il primo giudice sarebbe incorso nella violazione degli artt. 2734 c.c. e 132, comma 2, n. 4
c.p.c., in quanto avrebbe valorizzato solamente la prima parte delle dichiarazioni confessorie dallo stesso rese (ossia il rovesciamento della vernice presente sul coperchio addosso al e la presa CP_2 di questi per il colletto), ignorandone, invece, totalmente la seconda parte, avente ad oggetto fatti idonei a inficiare gli effetti di quelli confessati (vale a dire l'aver accidentalmente colpito il coperchio sporco e, quanto alla presa del per il colletto, l'aver agito d'istinto e per difendersi, essendosi CP_2 sentito minacciato).
La censura è palesemente infondata, avendo il primo giudice fatto corretta applicazione dell'art. 2734
c.c. e avendone reso compiuto conto nella motivazione con la chiara esposizione del percorso logico- giuridico seguito nella disamina e valutazione delle risultanze istruttorie.
La citata disposizione prevede, infatti, che “Quando alla dichiarazione indicata dall'articolo 2730 si accompagna quella di altri fatti o circostanze tendenti a infirmare l'efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o a estinguerne gli effetti, le dichiarazioni fanno piena prova nella loro integrità se l'altra parte non contesta la verità dei fatti o delle circostanze aggiunte. In caso di contestazione, è rimesso al giudice di apprezzare, secondo le circostanze, l'efficacia probatoria delle dichiarazioni.”.
Nel caso esaminato, quanto aggiunto in senso a sé favorevole dal nel tentativo di giustificare Pt_1 il colpo dallo stesso inferto al coperchio che il collega teneva nelle mani e la successiva CP_2 presa di questi per il colletto, in quanto contestato dalla datrice di lavoro, non poteva certo considerarsi pacifico, essendo rimesso all'apprezzamento del giudice apprezzarne l'efficacia probatoria.
A tale compito il Tribunale ha puntualmente assolto, là dove nella sentenza si dà atto che la versione dei fatti resa dal nelle giustificazioni scritte e verbali, ricostruzione tenuta ferma anche in Pt_1 sede giudiziale, ha trovato una radicale smentita nell'istruttoria svolta (con l'escussione dei testi
[...]
e di parte ricorrente, e i testi , e di parte resistente), Tes_4 Tes_3 Per_1 Pt_2 Tes_2 Tes_1 istruttoria che, al contrario, come dimostrato dalle deposizioni riportate nel paragrafo 2.3.2 della sentenza di primo grado (pagg. 11-15), “ha confermato – nel suo nucleo essenziale e disciplinarmente rilevante – l'episodio per come ricostruito nella lettera di contestazione confutando, peraltro, radicalmente la ricostruzione attorea.”.
Prosegue, invero, la gravata pronuncia argomentato che “In particolare, il teste – collega del Tes_1 ricorrente – ha dichiarato: “ho assistito a un diverbio tra e ... Io e CP_2 Pt_1
eravamo nell'ufficio etichette e mi ricordo che si è avvicinato con un Pt_1 CP_2
pagina 15 di 27 coperchio in mano e del materiale sul coperchio, e che ha detto a che doveva pulire il Pt_1 lavandino quando finiva di usarlo. non è entrato dentro l'ufficio, è rimasto fuori. Tre pareti CP_2 dell'ufficio sono composte da vetrate. è venuto con il coperchio in mano e ha detto a CP_2
che non doveva lasciare il lavandino sporco. Poi, una parola tira l'altra, e Pt_1 Pt_1
a un certo punto ha avuto la reazione con una mano, ha tirato su il coperchio e tutta la roba è andata addosso e in faccia a Gli animi si sono accesi, urlavano entrambi;
sono rientrato CP_2 in ufficio per prendere scopa e paletta e, quando sono tornato, ho trovato che piangeva. CP_2
Non ho sentito insultare . Non ho visto fare dei gesti nei CP_2 Pt_1 CP_2 confronti di . Dopo è arrivato il capo reparto e se li è portati in ufficio. Non Pt_1 Per_1 ricordo le parole di durante il diverbio, ricordo solo che diceva che quello che diceva Pt_1
sul materiale nel coperchio non era giusto, che non dipendeva da lavori fatti da lui. Non ho CP_2 visto né spingere né prendere per il colletto Montesano. Al litigio, per quanto ne so, non Pt_1 ha assistito nessun altro dall'ufficio; poi, c'era la dalla parte di . , a Tes_2 CP_2 CP_2 parte il coperchio, non aveva altro in mano. Non so se è stato a sporcare il lavandino”. Pt_1
Dal canto suo, la teste – collega del ricorrente – ha riferito: “ho assistito a un diverbio tra Tes_2
e , era il giorno 17, mi pare fosse ottobre, era mattino, prima della pausa. Mi CP_2 Pt_1 trovavo sulla scala della macchina dove lavoro, ho visto che si avvicinava al lavandino CP_2 dove laviamo i pezzi delle varie macchine;
poi, ho visto che ha raccolto colla o vernice che c'era dentro questo lavandino e si è avvicinato all'ufficio dove dentro si trovava . Ho sentito Pt_1 che diceva a se, per favore, la prossima volta e la collega CP_2 Pt_1 Pt_1
(non ricordo esattamente se l'ha chiamata così o ) potevano evitare di lasciar sporco il Tes_5 Tes_6 lavandino. A quel punto, ho sentito che ha iniziato a urlare. Preciso che
Pt_1 CP_2 aveva parlato tranquillamente. Stavo lavorando e, quindi, sono andata avanti con il mio lavoro, ma ho sentito che il diverbio andava avanti, che urlavano. A quel punto, urlavano tutti e due: CP_2 diceva a che non aveva detto niente di che e che si era rivolto gentilmente, poi,
Pt_1 esattamente, non ricordo cosa si sono detti. Preciso che l'ufficio è tutto una vetrata e che io ero sulla scala. A un certo punto è uscito dall'ufficio. era sempre rimasto fuori
Pt_1 CP_2 dall'ufficio. A un certo punto, ho visto che ha colpito da sotto il coperchio che
Pt_1 teneva in mano, e che tutta la roba che era nel coperchio è andata in faccia a CP_2
Prima che accadesse non ho sentito offendere , preciso che nel CP_2 CP_2 Pt_1 frattempo si è creato scompiglio. Non ho visto mettere le mani addosso o fare qualcosa a CP_2
pagina 16 di 27 . Poco prima del gesto di , come detto, sentivo che urlavano. Non sono Pt_1 Pt_1 andata avanti a guardare, ma ricordo il gesto di che ritraeva le braccia, come per fare il Pt_1 gesto di prendere qualcosa. Non ricordo altro. Per quanto ricordi, aveva in mano solo il CP_2 coperchio. Ricordo che, per il trambusto, è arrivato e, dopo poco, anche gli altri colleghi. Al Per_1 litigio ha assistito anche che si trovava dentro l'ufficio dove era presente anche Tes_1
”. Pt_1
Le deposizioni appena richiamate confutano, in primo luogo, quanto sostenuto dal lavoratore circa il fatto che “nessuno al di fuori dei protagonisti del diverbio [avrebbe] assistito a quanto avvenuto.
L'attività [avrebbe] continuato a svolgersi normalmente, senza interruzioni. Nessuno [avrebbe] sentito quanto avveniva tra il ricorrente e il suo collega” (pag. 6, ricorso).
Risulta, poi, completamente smentita la versione attorea nella parte in cui ha inteso addebitare ad la responsabilità di un'aggressione ingiustificata, minacciosa e irrispettosa, Controparte_2 così come nella parte in cui ha dedotto di aver “urtato involontariamente” il coperchio sentendosi minacciato: i testi hanno escluso che abbia aggredito – verbalmente o Controparte_2 fisicamente – il ricorrente, così come che abbia mai brandito minacciosamente una spatola.
Invero, entrambi i testi hanno confermato che si è avvicinato e rivolto a Controparte_2
con cortesia, che aveva in mano esclusivamente il coperchio con i Parte_1 residui raccolti dal lavandino, che non ha fatto nessun gesto nei confronti del ricorrente e che è stato a reagire urlando nonostante parlasse Parte_1 Controparte_2
“tranquillamente”.
Non vi è modo, dunque, di ritenere che possa essersi sentito – in Parte_1 qualsiasi modo – minacciato dal comportamento del collega e che vi fossero le condizioni per una reazione “d'istinto” a difesa.
Invero, le deposizioni appena richiamate consentono di affermare che il colpo al coperchio e la presa per il colletto – che nessuno dei testi ha rammentato di aver visto direttamente (“ricordo il gesto di che ritraeva le braccia, come per fare il gesto di prendere qualcosa”, teste Pt_1
), ma che è stata ammessa dal ricorrente medesimo “d'istinto mi sono difeso nella Tes_2 concitazione prendendolo x il colletto della felpa” – cap. 6, ricorso) – sono stati espressione di un volontaria aggressione di in danno di . Parte_1 Controparte_2
pagina 17 di 27 La suddetta ricostruzione trova conforto nelle ulteriori deposizioni acquisite nel corso del giudizio
(esclusa quella del teste che nulla ha potuto riferire sui fatti di causa), per quanto rese da Tes_4 colleghi sopraggiunti in un momento successivo rispetto all'inizio del diverbio.
Il teste – responsabile del reparto di produzione idropitture – ha riferito: “ho assistito a un Per_1 diverbio tra e Preciso che sono arrivato quando il diverbio era già in Pt_1 Parte_4 corso, sono stato richiamato dalle urla. Le urla erano di entrambi – sia di che di Pt_1
– che si trovavano in reparto, di fronte agli uffici del reparto;
io stavo arrivando con il CP_2 muletto, sono arrivato in reparto e, di fronte a me, a fianco degli uffici del reparto, c'erano loro due che urlavano in modo concitato. Nel momento in cui sono arrivato, sono sceso dal muletto e mi sono in mezzo a loro;
preciso che non erano attaccati, erano abbastanza distanti. urlava “ti Pt_1 aspetto fuori”, invece “questa te la faccio pagare”. Preciso che era tutto CP_2 CP_2 sporco di materiale colloso sul viso, sul petto, sui capelli e sul tronco. Non ricordo se hanno urlato altro, si insultavano, ma non ricordo le parole. Per quanto ho visto, oltre ad urlare non hanno fatto altro. Ho cercato di calmare le acque, prima che la situazione degenerasse;
ho chiamato il mio preposto – – per informarlo dell'accaduto e, poi, vicino a me c'erano due persone Testimone_7
( e che mi hanno riferito cosa era successo perché avevano visto Persona_2 Testimone_1
l'inizio di quello che era accaduto. mi disse che con un coperchio in mano di Tes_2 CP_2 plastica, sul quale aveva raccolto del collante non pulito da un lavandino (lasciato sporco) era andato, tranquillamente, da per chiedergli di ripulire il lavandino dalla colla residua. Pt_1
Aveva un coperchio in mano e la spatolina usata per raccogliere la colla. mi ha detto che Tes_2 si è rivolto a in modo educato, e ha pregato il ricorrente e la sua collega CP_2 Pt_1 di lasciare pulito il lavandino. A quel punto, ci sarebbe stata una reazione spropositata di Tes_5
che avrebbe dato un colpo al coperchio che aveva in mano, il coperchio si Pt_1 CP_2
è ribaltato su coprendolo di colla. Così è nata la discussione. e hanno CP_2 Tes_2 Tes_1 detto che dopo ha preso per il , cosa che poi lo stesso ricorrente ha Pt_1 CP_2 Pt_5 confermato. La discussione tra i due è finita davanti a presenti anche io e;
è finita Pt_2 Tes_3 davanti a lui perché io ho subito portato e in ufficio da Davanti a Pt_1 CP_2 Pt_2
inizialmente, i toni erano molto alti. voleva andare a casa e sembrava stesse per Pt_2 CP_2 piangere. , davanti a ha ammesso di aver messo le mani addosso a . Pt_1 Pt_2 CP_2
Dopo sono passati nell'ufficio della Direzione del Personale, ma io lì non c'ero più”.
pagina 18 di 27 Il teste – responsabile della produzione e dello stabilimento – ha dichiarato: “non ho mai Pt_2 personalmente assistito a un diverbio tra e . e sono Pt_1 CP_2 Pt_1 CP_2 stati convocati nel mio ufficio, dopo una telefonata con cui mi informava che avevano avuto un Per_1 diverbio alla presenza di due testimoni: e e Persona_2 Testimone_1 Pt_1
sono venuti accompagnati con , che era il responsabile di;
ho anche CP_2 Per_1 CP_2 convocato , che era RSU e responsabile di . Ho provato a chiedere cosa fosse Tes_3 Pt_1 successo. Ho chiesto a se aveva messo le mani addosso a e la sua risposta Pt_1 CP_2
è stata “sì”, lo ha detto davanti a e . Confermo che la mia domanda è stata “Hai Per_1 Tes_3 messo le mani addosso”, una domanda diretta. ha risposto solo “sì”, non ha aggiunto Pt_1 altro. Non ho fatto la stessa domanda a , perché mi era stato raccontato che lui era stato
CP_2 colpito e gli era stata rovesciata della vernice addosso, e che poi gli erano state messe le mani addosso;
era stato a dirmi questa cosa. Ribadisco che non ho ritenuto di dover fare la
CP_2 stessa domanda a . A quel punto, è arrivata la responsabile del personale, che ha
CP_2 convocato nel suo ufficio, alla mia presenza, e gli è stata fatta di nuovo la stessa Pt_1 domanda (che gli è stata fatta di nuovo nel pomeriggio, anche davanti a ) e lui ha sempre Tes_3 ammesso di aver messo le mani addosso a . Quando sono entrati nel mio ufficio,
CP_2 era visibilmente sporco di colla e/o vernice, invece non presentava nessun
CP_2 Pt_1 segno”.
Da ultimo, il teste – addetto all'ufficio programmazione e produzione – ha rammentato: “non Tes_3 ho mai assistito personalmente a un diverbio tra e . Circa tre/quattro mesi fa, Pt_1 CP_2 mi ha chiamato in ufficio dicendomi che e avevano avuto un Pt_2 Pt_1 CP_2 diverbio. Quando sono arrivato in ufficio da erano presenti anche , e Pt_2 Per_1 Pt_1
. era agitatissimo, piangeva e diceva che voleva andare a casa, non ricordo se CP_2 CP_2 fosse pulito o sporco. gli diceva di non parlare più con lui e di non rivolgergli più la Pt_1 parola. Visto che le voci erano alte, di fianco c'è l'ufficio della responsabile del personale – Tes_8
– che ci ha raggiunto e ha chiesto cosa fosse successo, e, a quel punto, ha detto
[...] Pt_1
“gli ho messo le mani addosso”. E' una cosa che ha ripetuto nell'ufficio del titolare, Pt_1 alla presenza mia, di del titolare, di e la in quell'occasione, Pt_2 Persona_3 Tes_8
ha di nuovo detto una cosa del tipo “gli ho messo le mani addosso”. Forse, non sono Pt_1 certo, anche aveva chiesto a se aveva messo le mani addosso a , però Pt_2 Pt_1 CP_2 non ricordo con certezza;
ricordo sicuramente la domanda della e la sua risposta affermativa”. Tes_8
pagina 19 di 27 Nelle deposizioni appena richiamate trova piena conferma la ricostruzione datoriale dell'episodio in contestazione in quanto, nell'imminenza dei fatti, non solo i testi e avevano Tes_2 Tes_1 espressamente riferito che “ [aveva] preso per il colletto”, ma anche in Pt_1 CP_2 quanto lo stesso aveva reiteratamente ammesso di aver messo “le mani Parte_1 addosso” ad il quale ultimo, peraltro, all'esito del diverbio, “voleva andare a Controparte_2 casa e sembrava stesse per piangere” (teste ), “era agitatissimo, piangeva e diceva che voleva Per_1 andare a casa, non ricordo se fosse pulito o sporco” (teste ).” (paragrafo 2.3.2, pagg. 11-15 Tes_3 sentenza appellata con evidenza in grassetto delle parti di maggior rilievo).
Si è riportata per esteso la parte della motivazione d'interesse in quanto dalla sua lettura emerge in modo palese l'infondatezza delle censure sollevate dall'appellante in ordine alla valutazione delle proprie dichiarazioni confessorie: le deposizioni dei tesi e confermano, Tes_1 Tes_2 Per_1 invero, i gesti aggressivi posti in essere dal nei confronti del , mentre sconfessano Pt_1 CP_2
l'assunto difensivo del ricorrente di essere stato minacciato dal collega (al riguardo la ha Tes_2 dichiarato, infatti, che il si era rivolto al parlando tranquillamente e restando fuori
CP_2 Pt_1 dall'ufficio; nei medesimi termini si è espresso anche entrambi i testi hanno confermato, Tes_1 inoltre, la reazione abnorme avuta dal a fronte della richiesta ricevuta dal collega ossia che lo Pt_1 stesso, avvicinatosi al , aveva colpito dal di sotto il coperchio, facendo sbalzare i residui di
CP_2 materiale da questi raccolti dal lavandino addosso al collega). Quanto al teste , arrivato a diverbio Per_1 già in corso, lo stesso ha dichiarato che era tutto sporco di materiale colloso sul viso, sul
CP_2 petto, sui capelli e sul tronco. Ha confermato, inoltre, la frase minacciosa proferita dal nei Pt_1 confronti del (“ti aspetto fuori”), alla quale il , comprensibilmente turbato e
CP_2 CP_2 umiliato dall'imbrattamento del quale era stato vittima, aveva risposto a sua volta con le parole “questa te la faccio pagare”. I testi e dal canto loro, hanno confermato che il Pt_2 Tes_3 Pt_1 nell'immediatezza dei fatti aveva ammesso di aver messo le mani addosso al .
CP_2
Parimenti infondato è il secondo motivo d'appello, con il quale si deduce la non rispondenza del fatto contestato al fatto accertato.
Lamenta, in particolare, al riguardo il che nessun testimone avrebbe confermato lo spintone e Pt_1 la presa per il colletto della felpa, ossia i momenti di contatto fisico prospettati nella contestazione disciplinare, mentre egli, nell'immediatezza dei fatti, aveva ammesso di aver allungato il braccio, ma solo per difesa e di aver toccato il colletto della felpa esclusivamente per tener lontano da sé il collega.
pagina 20 di 27 Va, al riguardo, osservato che, se è vero che i testi e , nella loro deposizione Tes_1 Tes_2 testimoniale, non hanno confermato di aver visto il prendere il per il colletto, Pt_1 CP_2 mentre il teste ha dichiarato che nell'immediatezza dei fatti e gli avevano Per_1 Tes_1 Tes_2 riportato anche questa circostanza (“ e hanno detto che dopo ha preso Tes_2 Tes_1 Pt_1
per il colletto, cosa che poi lo stesso ricorrente ha confermato”), che tale gesto sia stato CP_2 posto in essere è, in realtà, pacifico e pienamente provato, essendo stato ammesso dallo stesso appellante sia nell'attualità degli accadimenti (come riferito anche dai testi e , che Pt_2 Tes_3 nelle difese dal medesimo rese nel procedimento disciplinare e reiterate in sede giudiziale, mentre l'esigenza difensiva prospettata dal non ha trovato alcun riscontro istruttorio. CP_4
Ritiene, quindi, la Corte che vi sia sostanziale rispondenza tra fatto contestato e fatto accertato e che la sentenza di primo grado, là dove ha ritenuto provato l'addebito disciplinare, meriti, pertanto, conferma.
Quanto al terzo motivo d'appello, non v'è dubbio che, nel caso esaminato, il diverbio litigioso, pacificamente avvenuto sul luogo di lavoro, sia stato accompagnato e seguito dal passaggio, da parte del alle vie di fatto, consistite nel colpire con violenza il coperchio che il collega Pt_1 CP_2 teneva tra le mani, facendogli finire addosso (sul viso, sul petto, sui capelli e sul tronco, come precisato dal teste ) il materiale che lo ricopriva (vernice/materiale colloso) e, quindi, nel prenderlo -non Per_1 già accidentalmente, ma intenzionalmente- per il colletto.
Dalle testimonianze è emerso, inoltre, che, come pure riportato nella contestazione disciplinare, il fatto ha turbato la vita aziendale, in termini che, per quanto si può apprezzare dalle deposizioni testimoniali, assumono, in concreto, connotati di gravità. Infatti, per ragioni che non possono che definirsi futili (non essendo certo giustificabili da modi o atteggiamenti provocatori dell'interlocutore, nella specie, peraltro, indimostrati), il , infatti, con la sua gratuita e spropositata reazione aggressiva, ha Pt_1 fatto sì che un normale confronto tra colleghi di lavoro si sia trasformato in un'occasione di sfogo dell'ira, tenendo un comportamento che, come evidenziato dal primo giudice, inaccettabile in qualsiasi contesto, tale è ancor di più in quello lavorativo. E' risultato, nel contempo, pienamente provato che l'odierno appellante, con tali condotte, oltre ad aver profondamente scosso il , che, CP_2
“visibilmente sporco di colla e/o vernice” (vd. dep. , era agitatissimo e prossimo al pianto (testi Pt_2
e , anche in considerazione dei toni elevati della discussione dallo stesso ingenerata Per_1 Tes_3
(animata da urli e insulti: vedi dep. ), ha richiamato l'attenzione del personale presente ( Per_1 Tes_2
e e indotto il teste (responsabile del ) a intervenire per calmare le acque nel Tes_1 Per_1 CP_2 timore che la situazione potesse degenerare (avendo sentito il rivolgersi al con la Pt_1 CP_2
pagina 21 di 27 frase minacciosa “ti aspetto fuori”), con coinvolgimento di una pluralità di risorse aziendali (e, segnatamente, oltre che dei testi e , presenti sin dall'inizio al diverbio e del teste Tes_1 Tes_2
, sopraggiunto ad interrompere la lite, anche di (responsabile della produzione e dello Per_1 Pt_2 stabilimento) e di (addetto all'ufficio programmazione e produzione). Tes_3
L'addebito, come contestato e accertato, riveste, dunque, tutti gli estremi dell'ipotesi di giusta causa tipizzata dell'art. 40, comma 2, lett. l, del CCNL di settore ossia del “diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale”, essendo idoneo tanto ad una valutazione astratta, quanto ad una valutazione in concreto, a ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario.
Alla luce delle esposte considerazioni sono infondati anche il quarto e il quinto motivo d'appello, con i quali l'appellante sostiene che la sentenza di primo grado avrebbe violato l'art. 2119 c.c. e le disposizioni del codice disciplinare per insussistenza del grave perturbamento della vita aziendale, anch'esso elemento essenziale dell'illecito disciplinare, essendo la fattispecie riconducibile, piuttosto, alle ipotesi di cui all'art. 39 lett. n del CCNL (“mancanze recanti pregiudizio alla persona, alla disciplina, alla morale o all'igiene”), per le quali è prevista l'applicazione delle sanzioni della multa o della sospensione. Infatti, come già evidenziato dal primo giudice, se lo stesso “ricorrente ha mostrato di esser pienamente consapevole” delle ripercussioni prodotte dalla sua condotta nel contesto aziendale, essendosi scusato “…con i colleghi se con tale involontario trambusto ho provocato un perturbamento nella vita aziendale” (doc. 2 fascicolo primo grado appellante), dalla complessiva disamina delle testimonianze si trae conferma che la reazione abnorme e ingiustificata del al Pt_1 rilievo e alla richiesta avanzata da un collega per motivi attinenti all'attività lavorativa, con toni e modi che i testi e hanno descritto come cortesi, ha creato una situazione di scompiglio tale Tes_1 Tes_2 da pregiudicare, anche per il futuro, l'affidamento che il datore deve necessariamente riporre sulla capacità di autocontrollo dei prestatori di lavoro onde evitare situazioni di rischio per l'incolumità del personale e la serenità dell'ambiente di lavoro.
L'assenza nella contestazione disciplinare di una puntuale descrizione delle circostanze che connoterebbero come grave il perturbamento della vita aziendale non vale poi a precludere l'accertamento della sussistenza in concreto della giusta causa.
Infatti, come statuito di recente dalla Cassazione, proprio con riferimento all'omologo illecito disciplinare previsto dall'art. 52, lett. j) del CCNL per gli addetti all'industria chimica e chimico- farmaceutica, nel cassare con rinvio una sentenza di questa Corte “6. Secondo la consolidata pagina 22 di 27 giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, quella di giusta causa di licenziamento è nozione legale che prescinde dalla previsione del contratto collettivo. L'elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi ha, al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo, valenza meramente esemplificativa, sicché non preclude un'autonoma valutazione del giudice di merito in ordine alla idoneità di un grave inadempimento o di un grave comportamento del lavoratore, contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, a far venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore (cfr. in termini Cass. n. 19023 del 2019, 27004 del 2018 ed ivi le richiamate Cass. n. 14321 del 2017; Cass. n. 52830 del 2016 e Cass. n. 9223 del 2015).
7. Ne consegue che il giudice chiamato a verificare l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo di licenziamento incontra solo il limite che non può essere irrogato un licenziamento per giusta causa quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo in relazione ad una determinata infrazione, vale a dire alla condotta contestata al lavoratore, (oltre Cass. n. 27004 del 2018 e Cass. n. 14321 del 2017, citate, anche Cass.
n. 6165 del 2016 e n. 19053 del 2005).
8. Al giudice del merito è consentito, perciò, di escludere che un comportamento, pur sanzionato dal contratto collettivo con il licenziamento, integri una giusta causa o un giustificato motivo soggettivo di licenziamento, avuto riguardo sia alle circostanze concrete che lo hanno caratterizzato sia alla compatibilità con il principio di proporzionalità.
9. Stante, però, l'inderogabilità della disciplina dei licenziamenti, il giudice è sempre tenuto a verificare se la previsione del contratto collettivo sia conforme alle nozioni di giusta causa e giustificato motivo (in argomento, Cass. n. 6498 del 2012, in motivaz.). Come è stato già affermato
(Cass. n. 9396 del 2018), la scala di valori recepita dai contratti collettivi esprime le valutazioni delle parti sociali in ordine alla gravità di determinati comportamenti e costituisce solo uno dei parametri a cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto le clausole generali di giusta causa e giustificato motivo soggettivo. Queste ultime possono anche non coincidere completamente o esaurirsi nelle previsioni della contrattazione collettiva.
10. Ne discende che il giudice deve verificare la condotta, in tutti gli aspetti soggettivi ed oggettivi che la compongono, anche al di là della fattispecie contrattuale prevista (Cass. n. 27004 del 2018, in motivazione, p. 7.5.).
pagina 23 di 27 11. A tali principi non si è, invece, attenuta la Corte di appello, che si è concentrata sull'interpretazione della disposizione collettiva pertinente, che giustificava il licenziamento in tronco nelle ipotesi di "diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento", ritenendo che costituisse elemento costitutivo della fattispecie il grave perturbamento della vita aziendale", elemento non compreso nella contestazione degli addebiti, traendone poi varie conseguenze: in primo luogo, concludendo nel senso che nella fattispecie si dovesse ritenere un radicale difetto di contestazione dell'infrazione; in secondo luogo, che tale radicale difetto di contestazione ridondasse in insussistenza del fatto, dando luogo, quindi, alla tutela reale.
12. Sul punto, in linea con la giurisprudenza richiamata, condivisibilmente la ricorrente fa valere come non possa considerarsi vincolante la tipizzazione delle fattispecie previste dal contratto collettivo nell'individuazione delle condotte costituenti giusta causa, mentre spetta al giudice di merito esaminare gli addebiti posti a fondamento del licenziamento, verificare la loro sussistenza e infine valutare se il comportamento del lavoratore giustifichi o meno la sanzione espulsiva ai sensi dell'art. 2119 c.c., anche alla luce dell'etica comune e dei valori esistenti nella realtà sociale.
13. In effetti è del tutto mancata nell'analisi della Corte territoriale la valutazione della gravità della condotta contestata, che la sentenza impugnata riconosce essersi realmente verificata, e della proporzionalità della sanzione espulsiva, mentre l'art. 2119 c.c., interpretato nel senso illustrato, tali accertamenti richiede.” (così Cass. n. 7567/2020).
Né il fatto che, nel giustificarsi in sede disciplinare, il si fosse scusato fa venir meno la Pt_1 gravità dell'episodio, il cui accadimento è indubbiamente valso a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario, con conseguente infondatezza anche del sesto motivo d'appello.
Parimenti infondato è il settimo motivo d'appello, in quanto, anche ove il -il quale ha Pt_1 sostenuto di non essere il responsabile dello sporco presente nel lavandino- avesse percepito l'accusa come ingiusta, non c'era, comunque, nessuna ragione di reagire in modo così violento ed aggressivo.
Ne segue che, come del tutto condivisibilmente argomentato nell'appellata sentenza (paragrafo 2.4.1. pag. 16), “è del tutto irrilevante verificare se fosse o meno responsabile del Parte_1 lavandino sporco”, in quanto, “se anche si fosse rivolto a lui immotivatamente, Controparte_2 il ricorrente avrebbe avuto ogni possibilità per far valere le proprie ragioni in modo rispettoso e pagina 24 di 27 garbato;
per rispondere al collega, in definitiva, con i medesimi toni cortesi che quest'ultimo gli aveva riservato”.
Quanto all'ottavo motivo d'appello, con il quale il si duole del fatto che il primo giudice Pt_1 avrebbe omesso di considerare la circostanza che la società aveva proceduto con la contestazione di addebito solo nei suoi confronti e non anche nei confronti di , “con ciò dimostrando CP_2 partigianeria e volontà di colpire aprioristicamente il ricorrente appellante per le sue qualità soggettive di componente della rsu e di persona sindacalmente impegnata”, si tratta di censura anch'essa infondata, in quanto dalle testimonianze non sono emersi elementi tali da giustificare addebiti disciplinari a carico del , nella specie vittima di una reazione violenta ingiustificata CP_2
e palesemente sproporzionata. Peraltro, la qualità di RSU e di responsabile della sicurezza rivestita dal
, dal punto di vista soggettivo, concorre, nel caso esaminato, a potenziare la gravità Pt_1 dell'illecito disciplinare dallo stesso commesso, essendo l'odierno appellante in tali ruoli un punto di riferimento per gli altri lavoratori presenti in azienda.
Il vaglio di gravità, anche in concreto, della condotta, rientrante, come già osservato, in una delle casistiche che lo stesso CCNL sanziona con il licenziamento senza preavviso, conduce a superare anche il nono motivo d'appello, con il quale è richiesta in subordine la riconversione del licenziamento da licenziamento per giusta causa a licenziamento per giustificato motivo soggettivo, con conseguente diritto al preavviso.
Quanto al decimo motivo d'appello, per superarlo non può che ribadirsi qui quanto già esaustivamente argomentato in sentenza in merito all'irrilevanza dell'eventuale mancata affissione del codice disciplinare nel caso, come quello qui controverso, in cui i comportamenti oggetto di addebito integrino ex se una giusta causa di recesso ex art. 2119 c.c., trattandosi di illeciti disciplinari di fonte non già (o non solo, come nel presente caso) contrattuale, ma legale, il cui disvalore e la cui corrispondente reazione sanzionatoria (del recesso) è riconoscibile e apprezzabile dal lavoratore sulla base del comune senso etico a prescindere dalla pubblicità che ne sia eventualmente stata data mediante affissione del codice disciplinare (vd. per tutte Cass. n. 5693/2017 che, nel riaffermare tale principio di diritto, ha così statuito: “La garanzia prevista dall'art. 7, comma 1, l. n. 300/1970, secondo cui le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti, si applica al licenziamento disciplinare solo quando questo sia intimato per specifiche ipotesi di giusta causa o giustificato motivo previste dalle norme pagina 25 di 27 collettive o validamente poste dal datore di lavoro e non anche quando faccia riferimento a situazioni giustificative del recesso previste direttamente dalla legge o manifestamente contrarie all'etica comune o concretanti violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro.”).
Quanto all'ulteriore censura, mossa nel dodicesimo motivo d'appello, l'appellante si duole che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe viziata nella parte in cui avrebbe completamente omesso di considerare e valutare il comportamento processuale del convenuto, , che non si è CP_2 costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace, non essendosi costituito per contrastata la domanda risarcitoria svolta nei suoi confronti.
Si sostiene che la contumacia avrebbe dovuto indurre il Tribunale a ritenere corretta la ricostruzione dei fatti così come dedotta dal ricorrente nel ricorso ex art. 414 c.p.c.
Tali rilievi sono destituiti di qualsivoglia pregio giuridico, in quanto le domande relative all'impugnazione del licenziamento sono rivolte esclusivamente alla società ex datrice di lavoro, unico soggetto legittimato passivo rispetto ad esse e, in ogni caso, alla contumacia di per sé non può essere attribuito alcun valore probatorio e ciò tanto più nel presente giudizio, non essendo emersi di prova atti a giustificare l'accoglimento delle pretese risarcitorie (il cui rigetto non è stato neppure impugnato dall'appellante, con conseguente passaggio in giudicato della statuizione), né a esimere da responsabilità il per gli inconsulti gesti violenti ed aggressivi compiuti ai danni del Pt_1
. CP_2
Neppure può accogliersi l'undicesimo motivo d'appello, relativo alla sospensione cautelare dal servizio.
Accertata la legittimità del licenziamento disciplinare, lo stesso, infatti, a mente dell'art. 1, comma 41, legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modificazioni, produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato, con conseguente retrodatazione dell'effetto del recesso al momento dell'avvio della procedura.
Quindi, se all'esito della procedura, come nel caso che qui ricorre, il lavoratore viene licenziato, considerato che, in forza di quanto previsto dalla sopra richiamata disposizione, i suoi effetti retroagiscono all'epoca della contestazione disciplinare, la retribuzione per il periodo di sospensione cautelare non gli compete.
La sentenza va, pertanto, confermata anche nella parte in cui, al capo di cui al paragrafo 2.5, ha rigettato tutte le domande inerenti alla lamentata illegittimità del licenziamento, ivi comprese quelle pagina 26 di 27 inerenti alla, pure lamentata, illegittimità della sospensione cautelare (oltre che all'indennità sostitutiva del preavviso, nella specie non dovuta ex art. 2119 c.c.).
Da disattendere è, infine, l'ultimo motivo d'appello, relativo al capo della sentenza che ha disposto l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali ex art. 92, comma 2, c.p.c.. Tale regolamentazione delle spese di lite risulta, infatti, pienamente giustificata dall'accoglimento solo in minima parte del ricorso ex art. 414 c.p.c., con un esito processuale che vede l'appellata prevalente vittoriosa, essendo la stessa risultata soccombente solo in minima parte, ossia limitatamente alla domanda relativa alla cassa integrazione (di valore, peraltro, modesto).
Al rigetto integrale dell'appello segue, secondo soccombenza, la condanna dell'appellante a rifondere all'appellata le spese processuali del grado, liquidate, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, nell'importo di complessivi € 3.500,00 per compensi (in assenza della fase istruttoria), oltre al rimborso forfettario per spese generali (15%) ed agli oneri accessori di legge. Se ne dispone la distrazione in favore degli avv.ti Vittorio Matto e Giacomo Camillo Matto ex art. 93 c.p.c.;
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, in considerazione del rigetto dell'appello, sussistono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 2512/2024 del Tribunale di Milano;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, che liquida in complessivi € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed agli oneri accessori di legge, disponendone la distrazione in favore degli avv.ti Vittorio Matto e
Giacomo Camillo Matto ex art. 93 c.p.c.;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 4/3/2025
Il Presidente rel.
Serena Sommariva
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