Sentenza 20 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00301/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00445/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 445 del 2022, proposto da:
LA IO, rappresentata e difesa dall'avvocato Concettina Siciliano, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via Lia Traversa Privata, n. 6;
contro
Regione Calabria, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giulia De Caridi, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’ordinanza ingiunzione della Regione Calabria n. 225892/2022;
- ove occorra, del d.d.g. n. 6282/2020;
- della deliberazione di Giunta regionale n. 198/2006;
- della scheda istruttoria recante il conteggio oneri danno ambientale;
- degli atti, verbali, provvedimenti, note richiamati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione della causa depositata dalla difesa della Regione Calabria;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1 aprile 2026 il dott. TU TO e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente agisce per l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione della Regione Calabria, n. 225892 del 12.05.2022, con cui le è stato ordinato, in qualità di trasgressore obbligato in solido, di versare la somma complessiva di euro 46.496,90 a titolo di indennità risarcitoria per danni ambientali, conseguente alla realizzazione di tre unità immobiliari abusive, la prima, distribuita tra piano terra e primo e destinata ad attività commerciale, la seconda e la terza poste sull'intero seminterrato e destinate ad attività artigianale, facente parte dì un fabbricato di cinque piani, sito in via Nazionale n. 104 di Catona, chiedendo altresì la caducazione degli ulteriori atti in epigrafe meglio indicati.
La deducente espone che la determinazione avversata è stata emanata dalla resistente amministrazione a seguito dell’annullamento in sede giurisdizionale, con la sentenza n. 849/2021, della precedente ordinanza ingiunzione n. 258591 del 25.07.2018 di analogo contenuto.
2. Si è costituita la Regione Calabria, la quale ha dedotto l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso, concludendo per il rigetto.
3. All’udienza straordinaria dell’1 aprile 2026, tenutasi da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Si impone in rito l’esame dei rilievi processuali di irricevibilità e l’inammissibilità.
In particolare, la difesa regionale sostiene che la controversia involga l’esecuzione di un giudicato e precisamente della sentenza n. 849/2021 di questo Tribunale Amministrativo. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 2 lett. d) e comma 3, c.p.a., il termine perentorio di deposito del ricorso nei giudizi di ottemperanza è pari a quindici giorni, risultando dimezzato rispetto al termine ordinario. Ne conseguirebbe l’irricevibilità per tardività del deposito, poiché la notifica del ricorso è avvenuta il 18.07.2022 ed il deposito il 17.09.2022, e quindi ben oltre il termine di quindici giorni.
Il ricorso sarebbe comunque inammissibile, per violazione del principio del ne bis in idem .
Le deduzioni sono infondate.
Occorre premettere che la sentenza n. 849/2021 ha disatteso tutte le doglianze proposte da parte ricorrente, ritenendo fondato il ricorso nella sola parte in cui la precedente ordinanza ha quantificato “ l’importo dovuto in euro 47.315,00 sulla base di un cubatura complessiva dell’opera pari a mc 5889,40 ” anziché in base alla volumetria pari a complessivi mc 5.785,50.
La Regione Calabria, pertanto, nel conformarsi alla prescrizione della pronuncia ha adottato in sede di riesercizio della potestà sanzionatoria un nuovo e distinto provvedimento, rideterminando l’importo della sanzione in euro 46.496,90 e tale determinazione correttamente è stata avversata con domanda di annullamento ai sensi degli artt. 29, 41 c.p.a., il cui regime giuridico prevede il termine di deposito di trenta giorni, cosicché la proposizione del gravame risulta tempestiva.
4.1. Va, di conseguenza, parimenti respinto il rilievo processuale di inammissibilità per violazione del divieto di ne bis in idem , rispetto alle doglianze che non integrano una mera riproposizione delle censure già esaminate e respinte con la sentenza n. 849/2021.
5. Ciò posto, il ricorso è in parte inammissibile e per il resto infondato per le ragioni che seguono.
5.1. Lamenta l’esponente la violazione delle garanzie procedimentali di cui all’art. 7 L. n. 241/1990, non avendo la Regione inoltrato la comunicazione di avvio del procedimento.
L’assunto va disatteso, in quanto la rideterminazione della sanzione è avvenuta in aderenza alla prescrizione contenuta nella sentenza n. 849/2021, cosicché la deducente non avrebbe potuto offrire alcun apporto utile per la determinazione dell’importo sanzionatorio.
5.2. Non sussiste poi la lamentata violazione del principio del legittimo affidamento, poiché “ il lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell'opera abusiva non è idoneo a radicare in capo al privato interessato alcun legittimo affidamento in ordine alla conservazione di una situazione di fatto illecita ” ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 febbraio 2021, n. 1352).
5.3. Le residue censure, come da previo avviso in udienza, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., sono inammissibili.
Per mezzo di esse, infatti, la deducente ripropone i medesimi motivi di gravame afferenti profili dell’avversata ordinanza -prescrizione, difetto di legittimazione passiva, difetto di motivazione, assenza dei presupposi per irrogazione della sanzione- già vagliati e respinti con la pronuncia n. 849/2021, non impugnata, la quale, per come evidenziato, ha circoscritto il profilo di illegittimità solo con riguardo all’esatta quantificazione dell’importo sanzionatorio.
In ogni caso, ad abundantiam , in ordine all’eccepita prescrizione giova osservare che l’eccezione risulta comunque infondata, poiché, come chiarito dalla sentenza n. 849/2021, alla notifica della precedente ordinanza di ingiunzione n. 258591, avvenuta il 2.08.2018, non era decorso il termine quinquennale decorrente dal rilascio della concessione edilizia in sanatoria (del 12 giugno 2014), termine interrotto con l’esercizio della precedente azione giudiziaria, conclusasi con la citata sentenza, alla quale è seguita l’adozione dell’ordinanza del 12.05.2022, oggetto per presente giudizio, rispetto alla quale, pertanto, non è predicabile alcuna intervenuta prescrizione.
6. Il ricorso, in conclusione, è in parte respinto e in parte inammissibile.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della Regione Calabria nella misura di euro 1.500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
EP AL OT, Presidente
TU TO, Consigliere, Estensore
Giovanni Caputi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TU TO | EP AL OT |
IL SEGRETARIO