Sentenza 5 ottobre 2022
Accoglimento
Sentenza 22 novembre 2023
Accoglimento
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 22/11/2023, n. 10001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10001 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/11/2023
N. 10001/2023REG.PROV.COLL.
N. 02877/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2877 del 2023, proposto dai signori OL VA, UI LO, NI EA, CL AN, LU HI, BE AI, NE TR, RE AG, RL ER, BE LL, FO IA, SS TI, AR RN, RC BE, UI BE, AU CH, RI SO, CE NN, NI RU, AU RO CA, TE CA, AL US, SO SC, LE SC, EN AU, UE VA, OR EC, RL OL, AN LI, BE LI, CL NE, NE IO, AN LO, AL OS, LO OS, NZ TU, AN D'ST, AL D'LE, PE D'GI, OL D'NN, RU AT, SS DE RL, GI IT, IE Di BA, NI AN Di DI AN, RL Di MA, DA Di AU, AN Di ZO, PE Di DO, AT EL, OL AL HI, AN AR, SS ED, GI IL, CA TI, CE AR, NZ TI, NZ NG, RU LV, TO LE, AN GL, OR EL, HE NN, ND IU, DO TI, GE GR, LO RE, CC RR, NI UL, PL SO IO, NO RA, TO CC LL, BE GG, NZ PE LE, NZ EL, AN SO, CO RD, UI DI, AN GI, RG IO, ZO MA, TE TI, RI SA, TE TR, NNro OL, RC ME, RI IC, DO AN NE, NZ RE, CO RE, CI TO, RC RU, AT AN, AL SI, SI NO, ON VI, OL LI, AN CE OT, IO UM, OL AR, AT CA, CO RO, LI TT, GE NN, AT NN, AL RE, RA IL, CO LI, SS UI, GO CA IU, AL RI, ZI SS, CE ON, BE SA, NI AN SA, AN SA, IZ LL, IO AN, RL DI, HE GI, EN SI, RC NI DI, TE DI, RG UA, GE AR, PE TI, ZI NO, LE RE, LE OI, NI TR, FO VA, TE OZ, OL GI, AN CI, NZ AL LO, ER AL, DO AR e PE ZI, rappresentati e difesi dagli avvocati CL Gardelli e Renzo Filoia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di TIzia;
contro
Inps, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Dario Marinuzzi e Piera Messina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di TIzia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, n. 1122/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2023 il Cons. GO De RL e uditi per le parti gli avvocati Valentina Minelli in delega dell'avv. Gardelli, Dario Marinuzzi e NO Madonia in delega dell'avv. Piera Messina.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso al T.a.r. per la Toscana n.r.g. 321/2021 i signori OL VA ed altri, ex appartenenti alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, alla Polizia Penitenziaria ed all’Esercito Italiano, cessati dal servizio a domanda, hanno chiesto l’accertamento della maggiorazione di sei scatti stipendiali nel calcolo del trattamento di fine servizio (tfs), come previsto dall’art. 6-bis del d.l. 21settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, con conseguente annullamento del diniego oppostogli dall’INPS alla specifica richiesta avanzata al riguardo e condanna dello stesso alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, includendoli nella relativa base di calcolo.
2. Con la sentenza n. 1122 del 2022, segnata in epigrafe, il Tribunale adito ha respinto il ricorso, sulla base di una ricostruita volontà del legislatore volta a “limitare l’applicabilità del beneficio al solo personale cessato dal servizio a domanda che abbia rispettato i requisiti temporali previsti dall’art. 6-bis, 2° comma del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, conv. in l. 20 ottobre 1987 n. 472”
3. Avverso tale pronuncia ha proposto appello i signori OL VA ed altri, richiamando giurisprudenza favorevole di questo Consiglio di Stato (Con. Stato n. 2761/2023) ad oggetto proprio una pronuncia del Tar Toscana che escludeva il beneficio in questione per omessa presentazione della domanda di collocamento in quiescenza entro e non oltre il termine del 30 giugno dell'anno nel quale risultavano maturate entrambe le predette anzianità di 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile.
4. Si è costituito in giudizio l’INPS controdeducendo alle censure dell’appellante e chiedendo il rigetto dell’appello.
5. Con memoria depositata il 19 ottobre 2023, l’INPS, preso atto dei richiamati arresti giurisprudenziali anche della sezione, ha prodotto nota prot. 41158 del 5 ottobre 2023 volta ad evidenziare l’asserita necessità di un adeguamento normativo al fine di trovare copertura finanziaria all’attuazione di ridetti giudicati. Nel merito, non ha prospettato argomentazioni aggiuntive, salvo insistere per una lettura costituzionalmente orientata con riferimento agli artt. 81 e 97 Cost.
6. Con memoria depositata in data 20.10.2023 parte resistente richiama la giurisprudenza amministrativa favorevole al riconoscimento dei sei scatti stipendiali per tutto il personale appartenente alle forze di Polizia ad ordinamento civile e militare.
7. Con memoria di replica del 23.10.2023, parte resistente, sottolinea l’inidoneità della nota dell’Ufficio legislativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze a poter determinare una revisione dell’orientamento giurisprudenziale richiamato.
8. All’udienza pubblica del 21 novembre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
9. La controversia ha ad oggetto la corretta individuazione della base di calcolo del trattamento di fine servizio (tfs), c.d. indennità di buonuscita, per talune categorie di dipendenti pubblici, nel caso di specie, come chiarito nella parte in fatto, 138 ex appartenenti al corpo della Guardia di Finanza, all’Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Polizia Penitenziaria ed all’Esercito Italiano, congedati a domanda, che rivendicano la maggiorazione di sei scatti stipendiali prevista dall’art. 6-bis del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.
10. Le questioni sottoposte all’esame del Collegio sono già state oggetto di scrutinio da parte del giudice amministrativo, ai cui principi si intende fare integrale riferimento ex art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a. (cfr. Cons. Stato, Sez. II 2826/2023, 2982/2023, 2988/2023, 2866/2023 nonché C.G.A.R.S. 9 marzo 2023, n. 209, e le altre ivi richiamate).
11. Per un più agevole inquadramento della vicenda, si rende comunque necessaria una sintetica ricostruzione della sottesa cornice normativa, fermo restando il rinvio per relationem alla più articolata ricostruzione contenuta nei citati arresti giurisprudenziali.
12. Con l’art. 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 (poi abrogato dall’art. 2268, comma 1, del d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell’ordinamento militare, C.o.m.) sono stati attribuiti ai generali ed ai colonnelli della Guardia di finanza nella posizione di “a disposizione”, all’atto della cessazione dal servizio, «sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante», in luogo della promozione.
12.1. Detto meccanismo è stato successivamente esteso a tutti gli ufficiali con l’art. 32, comma 9-bis della legge 19 maggio 1986, n. 224 (a sua volta abrogato dall’art. 67, comma 3, del d. lgs. 19 marzo 2001, n. 69) quale facoltà che gli stessi possono esercitare a determinate condizioni. In particolare, essi possono chiedere, in luogo della promozione attribuita il giorno precedente la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, l’attribuzione dei sei scatti aggiuntivi di stipendio ai soli fini pensionistici e della liquidazione della indennità di buonuscita («A tutti gli ufficiali è data la facoltà di chiedere in luogo della promozione di cui al comma 6 l’attribuzione, dal giorno antecedente la cessazione dal servizio, di sei scatti aggiuntivi di stipendio ai soli fini pensionistici e della liquidazione della indennità di buonuscita»).
12.2. Ai sensi dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. 16 settembre 1987 n. 379, introdotto dalla legge di conversione 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall’art. 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, l’attribuzione di sei scatti ai fini pensionistici e della liquidazione dell’indennità di buonuscita è stata estesa «ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati», ma nel solo caso di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione pertanto dell’ipotesi di cessazione dal servizio a domanda.
12.3. Va tuttavia ricordato che mentre l’art. 1, comma 15-bis, da ultimo richiamato, non è stato espressamente abrogato dal d.lgs. n. 66/2010, lo è stato l’art. 11della l. n. 231/1990 che, come visto, lo ha integralmente novellato.
12.4. Il Collegio esclude che l’abrogazione di una disposizione che ne novella una precedente, faccia rivivere quest’ultima nella sua versione originaria. Pertanto, «si deve ritenere che il c.o.m., nell’abrogare l’art. 11 legge n.231/1990, abbia inteso abrogare anche l’art. 1 comma 15-bis d.l. n. 379/1987. Sicché non è più in vigore la norma contenuta nell’art. 1 comma 15-bis del d.l. n. 379/1987, che limita l’applicazione dell’istituto de quo ai casi di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione della cessazione dal servizio a domanda. La reviviscenza infatti, richiamata dalla difesa dell’Inps a proposito della norma contenuta nell’art. 1 comma 15-bis del d.l. n. 379/1987, in base alla quale una norma cronologicamente abrogata riprende a esplicare effetti al venir meno del fatto o dell’atto che ne ha determinato l’abrogazione, è istituto di carattere eccezionale» (v. ancora C.G.A.R.S., n. 209/2023 nonché Cons. Stato, Sez. II 2826/2023, 2982/2023, 2988/2023, 2866/2023). Secondo l’orientamento maggioritario la vigenza di una regolamentazione espressa da un atto normativo è fattore sufficiente a escludere, quantomeno per incompatibilità, che possa esserci spazio per il ripristino della normativa precedente sulla stessa materia, poiché in base al criterio cronologico l’interprete dovrà preferire sempre la norma più recente e, di conseguenza, considerare abrogata quella più antica. Anche la Corte costituzionale, con sentenza n. 13 del 2012 ha aderito a tale risalente orientamento maggioritario, anche dei giudici di legittimità, ammettendo eccezionalmente la reviviscenza quando essa sia desumibile da una volontà certa e indiscutibile del legislatore, come nel caso di doppia mera abrogazione, non ravvisabile nella fattispecie in controversia.
12.5. Nell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, la nozione di forze di polizia richiamata è ampia e si delinea anche in ragione della funzione del provvedimento nel quale si colloca, che all’art. 1 è esplicitata nel senso di disporre l’estensione dei benefici economici previsti del d.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell’accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, appunto, al Corpo degli agenti di custodia e all’allora distinto Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121. Non a caso, ridetta norma, inserita come detto nella legge n. 121 del 1981, recante «Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza», è espressamente richiamata, al fine di definire la categoria delle forze di polizia, dal precedente art. 6 del d.l. n. 387/1987, così da poter essere utilizzata per delineare il portato della relativa nozione -di forze di polizia- anche ai fini dell’applicazione dell’art. 6-bis. 9.6. DE resto, il d.P.R. n. 150/1987 (di cui appunto è disposta l’estensione con l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987) si applica «al personale dei ruoli della Polizia di Stato» (art. 1), senza distinguere fra appartenenti all’ordinamento civile e appartenenti all’ordinamento militare, sicché anche l’ambito di applicazione soggettivo delle norme non può che comprendere gli appartenenti a tutte le forze di polizia.
12.6. Quanto all’ambito oggettivo di applicazione, esso è delineato da una duplice previsione. Ai sensi del comma 1 sono attribuiti, «ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita», e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno («del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 l. n.668/1986, art.2 commi 5-6-10 e art.3 commi 3 e 6 del presente decreto») al personale «che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto». Il comma 2 estende l’attribuzione dei sei scatti «al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile», con la precisazione che «la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque annidi servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990».
12.7. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 dispone l’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell’articolo 13 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, che riguarda l’importo della pensione: al comma 1 con riferimento ai casi di cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e al comma 2 con riferimento al personale che cessa dal servizio a domanda, ma previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito. Detta disposizione di applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della disposizione («sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile […]») e al riferimento all’articolo 13 del d. lgs. n.503/1992, che riguarda l’importo della pensione. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non modifica pertanto il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione, per quanto rileva nella presente controversia, all’attribuzione dei sei scatti contributi di cui all’art. 6-bis del d.l.n. 387/1987.
13. Nel quadro così delineato, che vede l’applicazione dell’istituto de quo all’indennità di buonuscita del personale delle forze di polizia ai sensi dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, trova la propria ragion d’essere l’art. 1911 comma 3 del c.o.m. Detta disposizione, che si applica a tutte le forze di polizia ad ordinamento militare in ragione della collocazione della stessa all’interno del Codice dell’ordinamento militare, dispone, con riferimento all’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio, che «continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472» ai soli fini del trattamento di fine rapporto (così la rubrica dell’articolo). Il Codice dell’ordinamento militare si è quindi limitato a non innovare (anzi sottolineando la perdurante vigenza), con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare (essendo questo il suo ambito di applicazione), il regime in vigore per il calcolo dell’indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell’art. 6-bis del d.l. n.387/1987, che comprende, come visto, sia gli appartenenti all’ordinamento militare, sia gli appartenenti all’ordinamento civile delle forze di polizia. Né depone in senso contrario la circostanza che l’art. 1911 c.o.m. si riferisca al trattamento di fine rapporto mentre l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987disciplina l’indennità di buonuscita, atteso che, indipendentemente dall’esatta, o meno, coincidenza fra i due istituti, il richiamo contenuto nell’art. 1911 determina quanto meno l’assunzione che il trattamento di fine rapporto comprenda, con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare la disciplina (dell’indennità di buonuscita) recata dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
14. Con un autonomo paragrafo del medesimo motivo di appello (§ 1.6) l’INPS ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il T.a.r. non ha valutato l’adempimento dell’onere decadenziale stabilito dalla medesima disposizione (la «domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità»).
15. Il Collegio ritiene l’assunto infondato, sia perché il termine previsto non è espressamente indicato come decadenziale, sia per ragioni sistematiche. La norma, infatti, va letta all’interno del contesto in cui è inserita e, in particolare, in relazione al disposto del successivo comma 3, che recita: «I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda […]». Ne deriva che il rispetto del termine del 30 giugno è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo, costituendo piuttosto un onere per l’interessato, che incide sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa di collocamento a riposo del medesimo.
15.1. Il rispetto del termine del 30 giugno non può essere considerato altresì una condizione la cui inottemperanza impedisce il collocamento a riposo a domanda (nel senso quindi di ritenere che il collocamento a riposo a domanda sia ammissibile solo se richiesto nel periodo immediatamente seguente al verificarsi delle due condizioni predette). Il già richiamato comma 3 lascia intendere infatti che il collocamento a riposo a domanda possa avvenire anche in anni successivi, dipendendo esclusivamente dalla data di presentazione dell’istanza.
15.2. Neppure può considerarsi infine che «la presentazione della domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno incida esclusivamente sull’attribuzione dei sei scatti ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita, dal momento che non si rinviene una ragionevole giustificazione della diversità di trattamento che sarebbe riservata a coloro che presentano la domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le condizioni di anzianità, che si gioverebbero dell’attribuzione dei sei scatti, rispetto a coloro che la presentano nelle annualità successive (essendo quindi collocati a riposo entro il successivo primo gennaio), che non si gioverebbero di detta attribuzione. Sicché solo una norma chiara nel senso della natura decadenziale del termine potrebbe fondare una diversità di trattamento non passibile di interpretazione costituzionalmente orientata, atteso che “le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali” (Corte cost., sentenza 22 ottobre 1996 n. 356 e ordinanza 19 giugno 2019 n. 151)» (C.G.A.R.S., n. 209/2023, nonché Cons. Stato, Sez. II 2826/2023, 2982/2023, 2988/2023, 2866/2023 ). Quindi, anche a ritenere (soltanto) ambigua la disposizione sul termine del 30 giugno, detta ambiguità «non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6-bis comma 2 del d.l. n. 387 del 1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti» (Cons. St. sez. III, 22 febbraio 2019 n.1231).
16. Con il secondo motivo di appello l’Amministrazione rivendica una lettura costituzionalmente orientata della normativa de qua, censurando anche sotto tale profilo quella propugnata dal primo giudice.
17. Anche tale motivo non è fondato.
17.1. A fronte di un’espressa e chiara previsione di legge quale quella sopra richiamata, per come (ri)collocata nel contesto, anche evolutivo, della materia, non può essere utilizzata l’attività interpretativa, anche se asseritamente costituzionalmente orientata, al fine di attribuire alla medesima un contenuto opposto a quello fatto palese dalle parole. E ciò neppure invocando i principi con i quali la Corte costituzionale ha ribadito la legittimità degli interventi normativi finalizzati a modificare in senso peggiorativo i trattamenti pensionistici, in nome del principio del bilanciamento complessivo degli interessi costituzionali nel quadro delle compatibilità economiche e finanziarie, o modificato l’orientamento precedente volto ad adeguare, a livello interpretativo, le disposizioni meno favorevoli a quelle più favorevoli.
17.2. Atteso infatti che, per quanto sopra ricostruito in dettaglio, è lo stesso contenuto dell’art. 6-bis del d. l. 387/1987 ad essere applicabile al caso di specie, non può affermarsi che si sia di fronte ad una sua interpretazione estensiva in contrasto con l’art. 81 della Costituzione. Ciò anche considerando il principio di discrezionalità del legislatore nella determinazione dell’ammontare delle prestazioni sociali, che consente di “aggredirne” la scelta sulla base del solo canone dell’irragionevolezza, rispetto al quale non sono stati dedotti argomenti a suffragio.
18. Sussistono quindi i presupposti perché gli appellanti i signori ALvandi OL, LO UI, EA NI, HI LU, AI BE, TR NE, LL BE, IA FO, TI SS, BE RC, BE UI, CH AU, SO RI, RU NI, CA AU RO, CA TE, SC SO, SC LE, AU EN, LI BE, OS AL, TU NZ, D’ST AN, D’LE AL, D’GI PE, D’NN OL, DE RL SS, Di DI AN, Di MA RL, Di AU DA, Di DO PE, EL AT, AR AN, IL GI, AR CE, TI NZ, NG NZ, LV RU, GL AN, EL OR, TI DO, GR GE, RR CC, UL NI, IO PL SO, GG BE, LE NZ PE, DI UI, IO RG, SA RI, TR TE, OL NNro, ME RC, NE DO AN, RE NZ, RE CO, TO CI, AN AT, SI AL, NO SI, VI ON, LI OL, UM IO, AR OL, CA AT, NN GE, NN AT, RE AL, IL RA, LI CO, RI AL, SA NI AN, AN IO, SI EN, AR GE, TI PE, NO ZI, OI LE, VA FO, GI OL, CI AN, AL LO NZ, AL ER, AR DO e ZI PE, ex appartenenti all’Arma dei Carabinieri, i signori BE UI, US AL, CI AN, IO NE, OS CO, AT RU, HI OL AL, LE TO, IU ND, TI TE, RU RC, OT AN CE, ET CO, SS ZI, ON CE, SA AN e RE LE, ex appartenenti alla Polizia di Stato, i signori EC OR, Di ZO AN, LL TO CC, GI AN e OZ TE ex appartenenti alla Guardia di Finanza, ed i signori LO AN, MA ZO, e UI SS, ex appartenenti alla Polizia Penitenziaria ricorrenti in primo grado, beneficino dell’istituto di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, in parziale riforma della sentenza impugnata.
19. Discorso diverso va fatto per i signori AN CL, AG RE, LD RL, RN AR, NN CE, VA UE, EL CL, IT GI, Di BA IE, ED SS, TI CA, NN HE, RE CO, RA NO, EL NZ, SO AN, RD CO, IC RI, TT LI, IU GO CA, SA BE, LL IZ vedova di SAllo AN, DI RL, GI HE, DI RC AN, DI TE, UA GG e TR NI, in quanto ex appartenenti all’Esercito Italiano.
20. Sul riconoscimento del beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini del trattamento di fine servizio ai soli appartenenti alle forze di polizia, sia ad ordinamento civile che ad ordinamento militare, si è pronunciato a più riprese il Consiglio di TIzia Amministrativa per la Regione CI (cfr., ex multis, sent. 29 dicembre 2022 n. 1329, 1331, 1326), dalle cui conclusioni il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi.
20.1 Per quanto di interesse in questa sede, il C.G.A.R..S(nonché Cons. Stato, Sez. II 2866/2023), dopo aver proceduto ad un’analitica ricostruzione dell’evoluzione normativa in materia ha chiarito che:
i) l’art. 1911 comma 3 c.o.m. lascia fermo, per tutte le forze di polizia, l’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 che, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto
difesa e sicurezza, ha esteso anche al personale della Polizia di Stato l’istituto dei sei scatti (già previsto dall’art. 1 comma 15-bis del d.l. n. 379/1987 in relazione “ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati”);
ii) quanto all’ambito di applicazione soggettivo dell’art. 6-bis del d.l. n.387/1987, la nozione di forze di polizia, ivi richiamata, è ampia e si delinea anche in ragione della funzione del d.l. n. 387/1987, specificata all’art. 1, nel senso di disporre l’estensione dei benefici economici previsti dal d.P.R. 10aprile 1987 n. 150 -di attuazione dell’accordo intervenuto in data 13 febbraio1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato- all’Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forzedi polizia ai sensi dell’art. 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121;
iii) l’art. 16 l. 121/1981, a cui l’art. 6 d.l. 387/1987 rinvia, perimetra la nozione di forze di polizia anche ai fini dell’applicazione del richiamato art. 6-bis, senza distinguere tra appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, ma con esclusione delle Forze Armate che non sono forze di polizia ai sensi dell’art. 16 l. 121/1981 sopra richiamato;
iv) il Codice dell’ordinamento militare si è, quindi, limitato a confermare, con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare, il regime in vigore per il calcolo dell’indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, e non lo ha esteso a tutte le Forze Armate in ragione della loro collocazione all’interno del Codice dell’ordinamento militare (CGARS n. 1329 del 29 settembre 2022 che ha escluso il beneficio con riferimento agli appartenenti alla Marina militare in quanto Forza Armata non rientrante tra le forze di polizia ad ordinamento militare);
v) non sono idonee a supportare la tesi dell’estensione del beneficio a tutte le Forze Armate le fattispecie di cui ai primi due commi dell’art. 1911 c.o.m. Da un lato, il comma primo del citato articolo delinea una fattispecie di attribuzione del beneficio agli ufficiali in servizio permanente quale alternativa alla promozione alla vigilia disciplinata dall’art.1082 che è stato abrogato dall’art. 1 comma 258 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, a decorrere dal primo gennaio 2015 (antecedente al congedo dell’appellante, avvenuto in data24 aprile 2021, come precisato a pag. 5 del ricorso di primo grado), con la conseguenza che, non essendo più contemplata la promozione per abrogazione dell’art. 1082 c.o.m., detti militari neppure possono chiedere una prestazione alternativa a quella (si configura un caso di obbligazione facoltativa e non di obbligazione alternativa, con conseguente estinzione dell’obbligazione per impossibilità della prestazione principale ex art 1256c.c.). Dall’altro lato, il comma secondo del citato art. 1911 c.o.m. prevede che il beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio si applica anche al personale militare che ha conseguito la promozione ai sensi degli artt. 1076 comma 1 e1077, nonché agli ufficiali cessati dal servizio per limiti di età con il grado di generale di corpo d’armata e gradi equiparati e a quelli che hanno conseguito una promozione nella posizione di «a disposizione»; anche gli artt. 1076 e 1077sono stati abrogati dall'art. 1 comma 258 della l. 190/2014, con la conseguenza che il venir meno della condizione legittimante l’attribuzione del beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio, cioè il conseguimento della promozione ai sensi degli artt. 1076 comma 1 e 1077 (appunto abrogati), non consente di attribuire il beneficio controverso, salvo che per gli ufficiali cessati dal servizio per limiti di età con il grado di generale di corpo d'armata e gradi equiparati e a quelli che hanno conseguito una promozione nella posizione di «a disposizione», condizioni che nel caso di specie non risultano comprovate.
20.2 L’applicazione delle sopra richiamate coordinate giurisprudenziali al caso di specie conduce all’esclusione del beneficio in esame nei confronti dell’appellante per difetto del requisito soggettivo costituito dall’appartenenza ad una delle categorie per il quale la legge riconosce l’istituto dei sei scatti, ossia una forza di polizia, ad ordinamento militare o civile.
20.3 A diverse conclusioni non conduce l’assunto difensivo secondo cui l’interpretazione in esame sarebbe in contrasto con la ratio dell’armonizzazione del trattamento pensionistico di tutte le Forze Armate sottesa all’art. 4 d. lgs 165/1997 a cui rinvia l’art. 1863 c.o.m. poiché, come correttamente osservato dal giudice di primo grado e ribadito dalla giurisprudenza sopra richiamata, detta disposizione mira all’armonizzazione del trattamento pensionistico del personale militare e si applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile- come si evince dalla lettera della medesima(“sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile […]”) e al riferimento all’articolo13 del d. lgs. n. 503/1992, che riguarda l’importo della pensione- mentre non disciplina il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione, per quanto rileva nella presente controversia, all’attribuzione dei sei scatti di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
21. Non sussistono, quindi, i presupposti perché gli appellanti i signori AN CL, AG RE, LD RL, RN AR, NN CE, VA UE, EL CL, IT GI, Di BA IE, ED SS, TI CA, NN HE, RE CO, RA NO, EL NZ, SO AN, RD CO, IC RI, TT LI, IU GO CA, SA BE, LL IZ vedova di SAllo AN, DI RL, GI HE, DI RC AN, DI TE, UA GG e TR NI, in quanto ex appartenenti all’Esercito Italiano, beneficino dell’istituto di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
22. Per le ragioni sopra esposte, l’appello è in parte infondato e deve essere respinto.
23. La peculiarità della materia trattata giustifica la compensazione delle spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte ed in parte respinge nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Gianpiero OL Cirillo, Presidente
NI Sabbato, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
GO De RL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GO De RL | Gianpiero OL Cirillo |
IL SEGRETARIO