CASS
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 3961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3961 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: AN IN - Presidente - Sent. n. sez. 77/2026 IU RI CC - 13/01/2026 AN CH R.G.N. 35584/2025 NC RI LA DA - Relatore - ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: Lo UR GI, nato a [...] il [...] rappresentato ed assistito dall’avv. Domenico Peila - di fiducia avverso la sentenza del 09/09/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Simone Perelli, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo in cui dispone l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata. 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, con sentenza del 9 settembre 2025, applicava nei confronti di GI Lo UR la pena concordata dalle parti art. 444 cod. proc. pen. di anni undici, mesi dieci e giorni venti di reclusione, in relazione al reato di cui all'articolo 416- cod. pen. e a due reati di cui all’art. 629 cod. pen., aggravati ai sensi dell'articolo 416- 1 cod. pen., commessi in Moncalieri in data 7 giugno 2024 e in Torino nel giugno 2024, Penale Sent. Sez. 2 Num. 3961 Anno 2026 Presidente: IN AN Relatore: DA LA Data Udienza: 13/01/2026 2 ritenuto sussistente il vincolo della continuazione con i reati di cui alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino del 23 giugno 2015, irrevocabile l'8 settembre 2015. Con la medesima sentenza, GI Lo UR veniva dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante la pena e gli veniva applicata, ai sensi dell'articolo 417 cod. pen., a pena espiata, la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di tre anni. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato deducendo, con un unico motivo, il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. limitatamente all'applicazione, a pena espiata, della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre, per difetto di motivazione sul punto e non risultando oggetto dell’accordo delle parti nella richiesta di applicazione della pena. 1. Il ricorso è fondato per i motivi qui illustrati. 2. La misura di sicurezza della libertà vigilata è stata disposta con la sentenza impugnata, emessa art. 444 cod. proc. pen., senza che abbia formato oggetto dell'accordo delle parti e senza che il giudice abbia motivato sul punto. 2.1. La Corte ha chiarito in proposito che il giudice di merito deve effettuare, anche con la sentenza di "patteggiamento" - se la misura di sicurezza, prevista per il reato ascritto e applicabile in relazione alla entità della pena irrogata è rimasta estranea all'accordo sulla pena - la verifica circa la sussistenza dei relativi presupposti giustificativi, dando, a sostegno dell'adottata statuizione, la pertinente e adeguata motivazione (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348-01). 2.2. Per quanto riguarda i presupposti giustificativi della misura di sicurezza dei quali il giudice di merito deve dare conto nella motivazione, quanto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, è stato affermato che, a seguito della modifica introdotta dall'art. 31, comma 2, legge 10 ottobre 1986, n. 633, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, la sua applicazione - ivi compresa quella prevista dall'art. 417 cod. pen. - può essere disposta, anche da parte del giudice della cognizione, soltanto dopo l'espresso positivo scrutinio dell'effettiva pericolosità sociale del condannato, da accertarsi in concreto sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., globalmente valutati, senza possibilità di far ricorso ad alcuna forma di presunzione giuridica, ancorché qualificata come 3 semplice (Sez. 1, n. 2875 del 12/12/2023, dep. 2024, Chianese, Rv. 285810-01; si veda anche: Sez. 2, n. 18866 del 04/04/2024, Romaniello, Rv. 286430-01). 2.3. La rilevata carenza assoluta di motivazione comporta l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta misura di sicurezza della libertà vigilata e il rinvio per nuovo giudizio sul punto, secondo la previsione dell'art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., al Tribunale di Torino, che l'ha pronunciata, in diversa composizione. 3. All’annullamento parziale della sentenza impugnata consegue, ai sensi dell’art. 624, comma 2, cod. proc. pen., l’irrevocabilità della stessa quanto all'accertamento della responsabilità e alla pena principale e accessoria applicate nei confronti dell’imputato. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta misura di sicurezza della libertà vigilata e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Torino, in diversa composizione. Dichiara irrevocabile la sentenza impugnata quanto all'accertamento della responsabilità e alla pena principale e accessoria applicate nei confronti di Lo UR GI. Così è deciso, 13/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LA DA AN IN
udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Simone Perelli, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo in cui dispone l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata. 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, con sentenza del 9 settembre 2025, applicava nei confronti di GI Lo UR la pena concordata dalle parti art. 444 cod. proc. pen. di anni undici, mesi dieci e giorni venti di reclusione, in relazione al reato di cui all'articolo 416- cod. pen. e a due reati di cui all’art. 629 cod. pen., aggravati ai sensi dell'articolo 416- 1 cod. pen., commessi in Moncalieri in data 7 giugno 2024 e in Torino nel giugno 2024, Penale Sent. Sez. 2 Num. 3961 Anno 2026 Presidente: IN AN Relatore: DA LA Data Udienza: 13/01/2026 2 ritenuto sussistente il vincolo della continuazione con i reati di cui alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino del 23 giugno 2015, irrevocabile l'8 settembre 2015. Con la medesima sentenza, GI Lo UR veniva dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante la pena e gli veniva applicata, ai sensi dell'articolo 417 cod. pen., a pena espiata, la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di tre anni. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato deducendo, con un unico motivo, il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. limitatamente all'applicazione, a pena espiata, della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre, per difetto di motivazione sul punto e non risultando oggetto dell’accordo delle parti nella richiesta di applicazione della pena. 1. Il ricorso è fondato per i motivi qui illustrati. 2. La misura di sicurezza della libertà vigilata è stata disposta con la sentenza impugnata, emessa art. 444 cod. proc. pen., senza che abbia formato oggetto dell'accordo delle parti e senza che il giudice abbia motivato sul punto. 2.1. La Corte ha chiarito in proposito che il giudice di merito deve effettuare, anche con la sentenza di "patteggiamento" - se la misura di sicurezza, prevista per il reato ascritto e applicabile in relazione alla entità della pena irrogata è rimasta estranea all'accordo sulla pena - la verifica circa la sussistenza dei relativi presupposti giustificativi, dando, a sostegno dell'adottata statuizione, la pertinente e adeguata motivazione (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348-01). 2.2. Per quanto riguarda i presupposti giustificativi della misura di sicurezza dei quali il giudice di merito deve dare conto nella motivazione, quanto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, è stato affermato che, a seguito della modifica introdotta dall'art. 31, comma 2, legge 10 ottobre 1986, n. 633, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, la sua applicazione - ivi compresa quella prevista dall'art. 417 cod. pen. - può essere disposta, anche da parte del giudice della cognizione, soltanto dopo l'espresso positivo scrutinio dell'effettiva pericolosità sociale del condannato, da accertarsi in concreto sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., globalmente valutati, senza possibilità di far ricorso ad alcuna forma di presunzione giuridica, ancorché qualificata come 3 semplice (Sez. 1, n. 2875 del 12/12/2023, dep. 2024, Chianese, Rv. 285810-01; si veda anche: Sez. 2, n. 18866 del 04/04/2024, Romaniello, Rv. 286430-01). 2.3. La rilevata carenza assoluta di motivazione comporta l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta misura di sicurezza della libertà vigilata e il rinvio per nuovo giudizio sul punto, secondo la previsione dell'art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., al Tribunale di Torino, che l'ha pronunciata, in diversa composizione. 3. All’annullamento parziale della sentenza impugnata consegue, ai sensi dell’art. 624, comma 2, cod. proc. pen., l’irrevocabilità della stessa quanto all'accertamento della responsabilità e alla pena principale e accessoria applicate nei confronti dell’imputato. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta misura di sicurezza della libertà vigilata e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Torino, in diversa composizione. Dichiara irrevocabile la sentenza impugnata quanto all'accertamento della responsabilità e alla pena principale e accessoria applicate nei confronti di Lo UR GI. Così è deciso, 13/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LA DA AN IN