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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 27/05/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4776//2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Chiara Ilaria Bitozzi Presidente dott.ssa Barbara De Munari Giudice dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4776/2023 promossa da:
, in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale, in Parte_1
sostituzione e nell'interesse di , con gli avv.ti TOPPAN RENATO e RS
GOBBO MELITA;
come da mandato in atti
-Attore-
contro
_1
-Convenuto contumace-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Dichiarazione Giudiziale di paternità.
Per parte attrice:
“Conclusioni: pagina 1 di 10 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione respinta, anche in via
istruttoria e incidentale:
nel merito
- accogliere la domanda di riconoscimento giudiziale della paternità e, per l'effetto, accertare e
dichiarare che il IG. , nato a [...], in data [...], e residente in [...]_1
SE (PD), via Rialto n. 14, (C.F. ), è padre biologico di CodiceFiscale_1 [...]
, nata a [...], l'[...], e residente in [...]int. 4 Per_1
(C.F. ), ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di Zero Branco CodiceFiscale_2
(TV) di procedere alle dovute annotazioni a margine del relativo atto di nascita.
previa pronuncia di sentenza non definitiva che accerti il vincolo di paternità, disporre ex art. 277
co. 2 c.c. in via provvisoria e urgente:
- tenuto conto del contegno processuale tenuto e del grave disinteresse manifestato dal IG. _1
, affidarsi la minore in via esclusiva alla madre, con residenza presso
[...] RS
costei in Zero Branco (TV), via C. Alvaro n. 12/int. 4;
- prevedersi il diritto di visita del padre nei seguenti termini:
starà con il padre ► un giorno a settimana – da scegliersi previo accordo con la figlia Per_1
e con congruo anticipo – dall'uscita da scuola fino alla sera dopo cena, quando verrà
riaccompagnata dalla mamma;
► a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio sino alla
domenica sera, quando del pari verrà riaccompagnata dal padre presso l'abitazione materna. La
figlia trascorrerà con il padre ► sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, dal 24.12 al
30.12 o dal 31.12 al 6.1, alternandosi di anno in anno con la IG.ra ; ► durante il periodo Per_1
estivo, due settimane anche non consecutive, previo accordo con la IG.ra da definirsi Per_1
entro il 31 maggio di ogni anno;
► ogni altra festività e ricorrenza alternandosi di anno in anno
con quest'ultima;
pagina 2 di 10 - prevedersi in capo al IG. l'obbligo, decorrente dal deposito del presente ricorso, di _1
concorrere al mantenimento ordinario della figlia nella misura di € 600,00 mensili, o in quella
ritenuta equa e di giustizia, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese e soggetta a rivalutazione
annuale ISTAT, oltre al 60% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo del
Tribunale di Padova da intendersi qui integralmente richiamato.”
Per il P.M.: “Il P.M. dichiara di intervenire riservandosi le conclusioni all'esito dell'istruttoria”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
- con atto di citazione, ritualmente notificato, in qualità di genitore esercente la Parte_2
responsabilità genitoriale della minore conveniva in giudizio RS _1
, quale genitore biologico della minore, chiedendo che fosse accertato e dichiarato che il
[...]
convenuto era il padre biologico di nata a [...] il [...]; RS
- riferiva che le parti avevano avuto una relazione sentimentale a partire dall'anno 2004, epoca in cui parte attrice iniziava a lavorare presso la società “Emmedue S.r.l., di cui il ricopriva _1
la carica di socio;
- rappresentava che, nonostante il convenuto fosse sposato e padre di un figlio, lo stesso, durante la relazione sentimentale intercorsa tra le parti, frequentava assiduamente la casa dei suoi genitori, ove la stessa viveva, intrattenendosi giornalmente per i pasti principali;
- specificava che la relazione sentimentale si protraeva per anni e nel mese di giugno 2009 la stessa rimaneva incinta;
tuttavia, dopo aver comunicato il propri stato di gravidanza al convenuto, quest'ultimo manifestava disappunto e le chiedeva di abortire;
- allegava, quindi, che in data 01.03.2010 nasceva la figlia e che, preso atto del Per_1
rifiuto del di riconoscere la minore, la stessa provvedeva a registrarla all'anagrafe col _1
proprio cognome;
pagina 3 di 10 - riferiva, poi, che nei primi anni di vita della minore il si era totalmente disinteressato _1
della figlia, sennonché, a partire dal mese di agosto 2022, iniziava a frequentarla circa una volta al mese per due ore;
per poi vederla una sera ogni quindici giorni sino al 19.03.2023, giorno a partire dal quale il convenuto, inspiegabilmente, scompariva dalla vita della minore;
- rappresentava che vani erano risultati i tentativi della stessa di riavvicinare il convenuto alla figlia e che tale situazione aveva cagionato un forte stato di sofferenza in capo alla figlia che si era sentita rifiutata dal padre;
- riferiva che il non aveva mai contributo al mantenimento della figlia, salvo _1
corrispondere occasionalmente somme esigue di denaro non superiori a circa € 600-800 annui e che solo di recente aveva iniziato a corrispondere circa € 200,00 mensili, consegnandoli brevi
manu alla minore;
- specificava che il convenuto era titolare di un'impresa individuale avente ad oggetto il commercio di articoli di pelletteria, accessori e abbigliamento (cfr. doc. 17 ricorso introduttivo)
e proprietario di vari immobili e conduceva una vita agiata;
- formulava, quindi, le seguenti conclusioni:
“CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in
via istruttoria e incidentale:
Nel merito:
- accogliersi la domanda di riconoscimento giudiziale della paternità e, per l'effetto, accertarsi e
dichiararsi che il IG. , nato a [...], in data [...], e residente in [...]_1
SE (PD), via Rialto n. 14, (C.F. ), è padre biologico di CodiceFiscale_1 [...]
, nata a [...], l'[...], e residente in [...]int. Per_1
4, (C.F. ), ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di Zero CodiceFiscale_3
Branco (TV) di procedere alle dovute annotazioni a margine del relativo atto di nascita;
pagina 4 di 10 - condannarsi il IG. , ut supra generalizzato, al rimborso, pro quota, delle spese _1
sostenute dalla IG.ra per il mantenimento della figlia sin dalla nascita, Parte_2 Per_1
secondo i criteri di commisurazione e quantificazione cui si è fatto riferimento nell'ambito delle
considerazioni tutte spese in diritto. In particolare, accertato l'adempimento esclusivo della IG.ra
ai doveri genitoriali come in narrativa, condannarsi il IG. a corrispondere Per_1 _1
all'attrice la somma di € 40.000,00, o eventualmente di € 39.000,00, a seconda del criterio di
calcolo prescelto, a titolo di regresso per la quota a lui spettante quale contributo al mantenimento
ordinario della figlia, nonché la somma di € 3.876,47 a titolo di regresso per la quota a lui
spettante quali spese straordinarie;
- affidare la minore , ut supra generalizzata, in via condivisa a entrambi i RS
genitori, con residenza esclusiva e abitazione prevalente presso la mamma in Zero Branco (TV), via
C. Alvaro n. 12/int. 4;
- prevedersi in capo al IG. l'obbligo, decorrente dal deposito del presente ricorso, di _1
concorrere al mantenimento ordinario della figlia nella misura di € 600,00 mensili, o
eventualmente nella misura ritenuta di giustizia. L'importo indicato sarà versato entro il giorno 15
di ogni mese a mezzo bonifico bancario presso il conto corrente intestato alla IG.ra Parte_2
e sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo l'indice I.S.T.A.T.. Il suddetto assegno verrà
versato da parte del IG. sino a che non avrà raggiunto la maggiore età e in _1 Per_1
ogni caso finché la stessa non avrà intrapreso un rapporto lavorativo che possa assicurargli serie
prospettive di durevole emancipazione economica, o comunque idoneo a garantirle, per la sua
stessa entità e per il suo continuativo protrarsi, l'autosufficienza economica;
- porre in capo al IG. l'obbligo, decorrente dal deposito del presente ricorso, di _1
provvedere per il 60% alle spese straordinarie che avranno a sostenersi per la figlia, da
individuarsi e concordare secondo le modalità e le indicazioni di cui all'Allegato 3) del Protocollo
del Tribunale di Treviso in materia di famiglia, cui ci si richiama integralmente;
pagina 5 di 10 - prevedersi il diritto di visita del padre nei seguenti termini: starà con il padre ► un Per_1
giorno a settimana – da scegliersi previo accordo con la figlia e con congruo anticipo – dall'uscita
da scuola fino alla sera dopo cena, quando verrà riaccompagnata dalla mamma;
► a fine
settimana alternati, dal venerdì pomeriggio sino a domenica sera, quando del pari verrà
riaccompagnata presso l'abitazione materna. Poiché già si è detto che la ragazzina ad oggi è solita
condividere il pernotto con la madre, di cui infatti cerca costantemente il contatto e quindi la
prossimità fisica, pare opportuno prevedere fin d'ora che ad sia consentito trascorrerlo Per_1
dal padre qualora se la senta, e a partire dal momento in cui ella riterrà di aver consolidato un
certo tipo di rapporto con lui, ciò che avverrà gradualmente. Lo stesso dicasi per eventuali
vacanze, ponti e altre festività, che in linea di massima potranno essere così distribuite: la figlia
trascorrerà con il padre ► sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, dal 24.12 al 30.12
o dal 31.12 al 6.1, alternandosi di anno in anno con la IG.ra ; ► durante il periodo estivo, Per_1
due settimane anche non consecutive, previo accordo con la IG.ra entro il 31 maggio di Per_1
ogni anno;
► ogni altra festività e ricorrenza alternandosi di anno in anno con quest'ultima;
- accertato il danno non patrimoniale da privazione genitoriale subito da , RS
condannare il IG. a corrispondere alla IG.ra , legittimata ad agire _1 Parte_2
quale rappresentante legale della figlia, una somma da determinarsi in via equitativa, tenuto conto
dei parametri di quantificazione indicati, e ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno
medesimo;
- autorizzarsi la IG.ra alla richiesta di rilascio e/o rinnovo del passaporto italiano per la Per_1
figlia, nonché di ogni altro documento d'identità valido per l'espatrio suo e della minore;
- con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per
legge.
In via istruttoria: con ogni e più ampia riserva di instare, dedurre capitoli di prova e produrre
ulteriori documenti con le apposite memorie, il sottoscritto Patrocinio chiede fin d'ora:
pagina 6 di 10 ► ammettersi consulenza tecnica genetica al fine di accertare la corrispondenza tra il DNA del
IG. , nato a [...], in data [...], e residente in [...]
Rialto n. 14, (C.F. ), e quello di , nata a [...], CodiceFiscale_1 RS
l'01.03.2010, e residente in [...]int. 4, (C.F. C.F._3
);
[...]
► ammettersi prova per testimoni sulle circostanze di cui in narrativa, e in particolare sui capitoli
di prova che la scrivente difesa si riserva di articolare e di più dettagliatamente circostanziare
nella sede a ciò deputata, ovverosia nell'ambito della seconda memoria integrativa ex art. 171 ter
c.p.c..”
- Il convenuto, seppur regolarmente citato rimaneva contumace .
- All'udienza del 30.04.2024 il giudice istruttore procedeva all'acquisizione del consenso ai fini della prosecuzione del giudizio della minore avendo la stessa già compiuto RS
14 anni, la quale riferiva di aver visto il convenuto l'ultima volta nel mese di marzo 2023, due giorni dopo la propria cresima, nell'abitazione familiare ove il si era recato per _1
consegnarle un regalo e che quando si incontrava con lo stesso era solita, a volte, chiamarlo papà e a volte per nome (cfr. verbale di udienza del 30.04.2024), parte attrice insisteva per la prosecuzione dell'incarico peritale e il giudice istruttore si riservava;
- Con ordinanza del 30.04.2024 il giudice istruttore disponeva una C.T.U. genetica volta ad acclarare il legame parentale tra il convenuto e la minore .
- In data 10.08.2024 il C.T.U., Dott.ssa , depositava una comunicazione in cui riferiva che Per_2
il convenuto, seppur regolarmente convocato per ben due volte, non si era presentato per l'espletamento dell'esame; pertanto, non essendo stato possibile procedere al prelievo di materiale biologico dal presunto padre, evidenziava l'impossibilità di completare l'incarico conferitole .
pagina 7 di 10 - Con decreto del 28.08.2024 il Giudice delegato, preso atto della mancata partecipazione del convenuto contumace all'accertamento peritale disposto, dichiarava cessato l'incarico conferito al C.T.U. e disponeva l'assunzione della prova testimoniale chiesta da parte attrice .
- La causa veniva istruita mediante assunzione di prova testimoniale ed all'udienza del
12.02.2025, svoltasi in trattazione scritta, il Giudice istruttore, esaminate le note autorizzate depositate da parte attrice, visto l'art. 281-sexies, comma 3 c.p.c., si riservava di riferire al
Collegio per la pronuncia non definitiva relativa all'accertamento della paternità richiesto .
***
Va premesso che l'accertamento dello status di figlio costituisce il presupposto per l'esercizio dei diritti connessi a tale status (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 16561/2020; in senso conforme Cass. Civ.,
Sez. I, n. 28330/2020), e avendo parte attrice, nell'atto di citazione, formulato ulteriori domande,
inerenti alle statuizioni di carattere economico, le quali presuppongono che l'accertamento del rapporto di filiazione sia divenuto definitivo e irrevocabile, verrà esaminata in questa sede unicamente la domanda concernente lo status di filiazione .
***
Ciò premesso, va osservato che il convenuto, , seppur regolarmente citato, è _1
rimasto contumace. Inoltre, lo stesso, pur avendo ricevuto formale convocazione non si è
presentato dinnanzi al CTU dott.ssa , incaricata di svolgere gli esami genetici per accertare Per_2
l'esistenza del vincolo di paternità (cfr. deposito della comunicazione del CTU dott.ssa del Per_2
03.06.2024 e deposito della comunicazione del CTU dott.ssa del 10.08.2024, ove la Per_2
raccomandata inviata dal CTU non è stata ritirata e la comunicazione si è perfezionata per compiuta giacenza). Sul punto va ricordato il valore probatorio che la giurisprudenza di legittimità attribuisce di regola al rifiuto della parte di sottoporsi agli accertamenti genetici ai fini dell'accertamento della paternità: “Nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità naturale, il rifiuto di
sottoporsi a indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex
pagina 8 di 10 art. 116, comma 2, c.p.c. di così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la
dimostrazione della fondatezza della domanda” (cfr. Cass. Civ., n. 21979/2024; Cass. civ. n.
16226/2015) ed ancora: “è possibile trarre la dimostrazione della fondatezza della domanda anche
soltanto dal rifiuto ingiustificato a sottoporsi all'esame ematologico del presunto padre, posto in
opportuna correlazione con le dichiarazioni della madre, e tale rifiuto costituisce un
comportamento valutabile da parte del giudice, ex art. 116 c.p.c., comma 2, di così elevato valore
indiziario da poter anche da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda (cfr.
Cass. Civ., sez. I, n. 28444/2023). Va osservato, in proposito, che il comportamento del padre,
costituito in giudizio, di rifiuto a sottoporsi al test del D.N.A. in un giudizio di accertamento della paternità naturale ben può equipararsi a quello del padre che non si presenta all'esame nonostante formale convocazione ancorchè sia stato dichiarato contumace nel giudizio ed, anzi, tale condotta di protratta inerzia si sostanzia analogamente in una condotta impeditiva dell'accertamento .
In ogni caso, occorre rilevare che, pur in assenza di indagini ematologiche e genetiche atte a confermare, in via scientifica, la fondatezza della pretesa attorea, l'esistenza del rapporto di paternità tra il convenuto e la minore può essere desunto in via presuntiva dall'insieme degli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio che nel loro insieme presentano i caratteri della gravità, univocità e concordanza e si sommano alla valenza, quantomeno ai sensi dell'art. 116
c.p.c., del comportamento processuale del convenuto nei termini sopra indicati .
Infatti, dall'esame della documentazione prodotta da parte ricorrente (cfr. doc. 6 atto di citazione:
“conversazioni WhatsApp tra la minore e il convenuto” e doc. c: “conversazioni WhatsApp tra la minore e il convenuto”, deposito fascicolo parte attrice del 30.01.2025) è emerso che la minore nelle conversazioni via whatsapp col e quando incontrava quest'ultimo si rivolgeva allo _1
stesso chiamandolo “papà”. Inoltre in senso conforme è risultato l'esito della prova della prova testimoniale. In particolare, la teste , sorella di parte attrice della cui attendibilità non Testimone_1
v'è ragione di dubitare, riferendosi al convenuto ha dichiarato: andava fuori di casa Per_1
pagina 9 di 10 da sola con il padre, ad esempio a mangiare sushi, mentre il padre l'ha sempre frequentata anche
presso la casa di mia sorella (..) le faceva anche dei regali ricorrenti ad esempio le aveva comprato
lo zaino Eastpack per andare a scuola e le dava delle buste con dei soldini” oltre ad aver confermato l'assidua frequentazione tra il convenuto e la sorella presso al casa dei loro genitori
(cfr. verbale di udienza dell'08.10.2024) .
Tutti gli elementi probatori sopra descritti consentono di ritenere provato il rapporto di paternità
dedotto con conseguente accoglimento della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità svolta da parte attrice .
Dovendo la causa proseguire per l'esame delle ulteriori domande formulate, inerenti anche alle statuizioni economiche, la stessa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza di rimessione in istruttoria di pari data.
La regolamentazione delle spese di lite va, pertanto, riservata all'esito dell'intero giudizio .
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando non definitivamente, così dispone:
1. Accerta e dichiara che nata a [...] l'[...] (C.F.: RS
) e residente in [...]int. 4, è figlia C.F._4
di (C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente in _1 C.F._5
OM SE (PD), via Rialto n. 14;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Treviso di di RS
procedere all'annotazione della presente pronuncia;
3. Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Padova, così deciso nella camera di consiglio del 06.05.25
Il giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente Dott.ssa Chiara Ilaria Bitozzi pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Chiara Ilaria Bitozzi Presidente dott.ssa Barbara De Munari Giudice dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4776/2023 promossa da:
, in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale, in Parte_1
sostituzione e nell'interesse di , con gli avv.ti TOPPAN RENATO e RS
GOBBO MELITA;
come da mandato in atti
-Attore-
contro
_1
-Convenuto contumace-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Dichiarazione Giudiziale di paternità.
Per parte attrice:
“Conclusioni: pagina 1 di 10 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione respinta, anche in via
istruttoria e incidentale:
nel merito
- accogliere la domanda di riconoscimento giudiziale della paternità e, per l'effetto, accertare e
dichiarare che il IG. , nato a [...], in data [...], e residente in [...]_1
SE (PD), via Rialto n. 14, (C.F. ), è padre biologico di CodiceFiscale_1 [...]
, nata a [...], l'[...], e residente in [...]int. 4 Per_1
(C.F. ), ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di Zero Branco CodiceFiscale_2
(TV) di procedere alle dovute annotazioni a margine del relativo atto di nascita.
previa pronuncia di sentenza non definitiva che accerti il vincolo di paternità, disporre ex art. 277
co. 2 c.c. in via provvisoria e urgente:
- tenuto conto del contegno processuale tenuto e del grave disinteresse manifestato dal IG. _1
, affidarsi la minore in via esclusiva alla madre, con residenza presso
[...] RS
costei in Zero Branco (TV), via C. Alvaro n. 12/int. 4;
- prevedersi il diritto di visita del padre nei seguenti termini:
starà con il padre ► un giorno a settimana – da scegliersi previo accordo con la figlia Per_1
e con congruo anticipo – dall'uscita da scuola fino alla sera dopo cena, quando verrà
riaccompagnata dalla mamma;
► a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio sino alla
domenica sera, quando del pari verrà riaccompagnata dal padre presso l'abitazione materna. La
figlia trascorrerà con il padre ► sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, dal 24.12 al
30.12 o dal 31.12 al 6.1, alternandosi di anno in anno con la IG.ra ; ► durante il periodo Per_1
estivo, due settimane anche non consecutive, previo accordo con la IG.ra da definirsi Per_1
entro il 31 maggio di ogni anno;
► ogni altra festività e ricorrenza alternandosi di anno in anno
con quest'ultima;
pagina 2 di 10 - prevedersi in capo al IG. l'obbligo, decorrente dal deposito del presente ricorso, di _1
concorrere al mantenimento ordinario della figlia nella misura di € 600,00 mensili, o in quella
ritenuta equa e di giustizia, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese e soggetta a rivalutazione
annuale ISTAT, oltre al 60% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo del
Tribunale di Padova da intendersi qui integralmente richiamato.”
Per il P.M.: “Il P.M. dichiara di intervenire riservandosi le conclusioni all'esito dell'istruttoria”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
- con atto di citazione, ritualmente notificato, in qualità di genitore esercente la Parte_2
responsabilità genitoriale della minore conveniva in giudizio RS _1
, quale genitore biologico della minore, chiedendo che fosse accertato e dichiarato che il
[...]
convenuto era il padre biologico di nata a [...] il [...]; RS
- riferiva che le parti avevano avuto una relazione sentimentale a partire dall'anno 2004, epoca in cui parte attrice iniziava a lavorare presso la società “Emmedue S.r.l., di cui il ricopriva _1
la carica di socio;
- rappresentava che, nonostante il convenuto fosse sposato e padre di un figlio, lo stesso, durante la relazione sentimentale intercorsa tra le parti, frequentava assiduamente la casa dei suoi genitori, ove la stessa viveva, intrattenendosi giornalmente per i pasti principali;
- specificava che la relazione sentimentale si protraeva per anni e nel mese di giugno 2009 la stessa rimaneva incinta;
tuttavia, dopo aver comunicato il propri stato di gravidanza al convenuto, quest'ultimo manifestava disappunto e le chiedeva di abortire;
- allegava, quindi, che in data 01.03.2010 nasceva la figlia e che, preso atto del Per_1
rifiuto del di riconoscere la minore, la stessa provvedeva a registrarla all'anagrafe col _1
proprio cognome;
pagina 3 di 10 - riferiva, poi, che nei primi anni di vita della minore il si era totalmente disinteressato _1
della figlia, sennonché, a partire dal mese di agosto 2022, iniziava a frequentarla circa una volta al mese per due ore;
per poi vederla una sera ogni quindici giorni sino al 19.03.2023, giorno a partire dal quale il convenuto, inspiegabilmente, scompariva dalla vita della minore;
- rappresentava che vani erano risultati i tentativi della stessa di riavvicinare il convenuto alla figlia e che tale situazione aveva cagionato un forte stato di sofferenza in capo alla figlia che si era sentita rifiutata dal padre;
- riferiva che il non aveva mai contributo al mantenimento della figlia, salvo _1
corrispondere occasionalmente somme esigue di denaro non superiori a circa € 600-800 annui e che solo di recente aveva iniziato a corrispondere circa € 200,00 mensili, consegnandoli brevi
manu alla minore;
- specificava che il convenuto era titolare di un'impresa individuale avente ad oggetto il commercio di articoli di pelletteria, accessori e abbigliamento (cfr. doc. 17 ricorso introduttivo)
e proprietario di vari immobili e conduceva una vita agiata;
- formulava, quindi, le seguenti conclusioni:
“CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in
via istruttoria e incidentale:
Nel merito:
- accogliersi la domanda di riconoscimento giudiziale della paternità e, per l'effetto, accertarsi e
dichiararsi che il IG. , nato a [...], in data [...], e residente in [...]_1
SE (PD), via Rialto n. 14, (C.F. ), è padre biologico di CodiceFiscale_1 [...]
, nata a [...], l'[...], e residente in [...]int. Per_1
4, (C.F. ), ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di Zero CodiceFiscale_3
Branco (TV) di procedere alle dovute annotazioni a margine del relativo atto di nascita;
pagina 4 di 10 - condannarsi il IG. , ut supra generalizzato, al rimborso, pro quota, delle spese _1
sostenute dalla IG.ra per il mantenimento della figlia sin dalla nascita, Parte_2 Per_1
secondo i criteri di commisurazione e quantificazione cui si è fatto riferimento nell'ambito delle
considerazioni tutte spese in diritto. In particolare, accertato l'adempimento esclusivo della IG.ra
ai doveri genitoriali come in narrativa, condannarsi il IG. a corrispondere Per_1 _1
all'attrice la somma di € 40.000,00, o eventualmente di € 39.000,00, a seconda del criterio di
calcolo prescelto, a titolo di regresso per la quota a lui spettante quale contributo al mantenimento
ordinario della figlia, nonché la somma di € 3.876,47 a titolo di regresso per la quota a lui
spettante quali spese straordinarie;
- affidare la minore , ut supra generalizzata, in via condivisa a entrambi i RS
genitori, con residenza esclusiva e abitazione prevalente presso la mamma in Zero Branco (TV), via
C. Alvaro n. 12/int. 4;
- prevedersi in capo al IG. l'obbligo, decorrente dal deposito del presente ricorso, di _1
concorrere al mantenimento ordinario della figlia nella misura di € 600,00 mensili, o
eventualmente nella misura ritenuta di giustizia. L'importo indicato sarà versato entro il giorno 15
di ogni mese a mezzo bonifico bancario presso il conto corrente intestato alla IG.ra Parte_2
e sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo l'indice I.S.T.A.T.. Il suddetto assegno verrà
versato da parte del IG. sino a che non avrà raggiunto la maggiore età e in _1 Per_1
ogni caso finché la stessa non avrà intrapreso un rapporto lavorativo che possa assicurargli serie
prospettive di durevole emancipazione economica, o comunque idoneo a garantirle, per la sua
stessa entità e per il suo continuativo protrarsi, l'autosufficienza economica;
- porre in capo al IG. l'obbligo, decorrente dal deposito del presente ricorso, di _1
provvedere per il 60% alle spese straordinarie che avranno a sostenersi per la figlia, da
individuarsi e concordare secondo le modalità e le indicazioni di cui all'Allegato 3) del Protocollo
del Tribunale di Treviso in materia di famiglia, cui ci si richiama integralmente;
pagina 5 di 10 - prevedersi il diritto di visita del padre nei seguenti termini: starà con il padre ► un Per_1
giorno a settimana – da scegliersi previo accordo con la figlia e con congruo anticipo – dall'uscita
da scuola fino alla sera dopo cena, quando verrà riaccompagnata dalla mamma;
► a fine
settimana alternati, dal venerdì pomeriggio sino a domenica sera, quando del pari verrà
riaccompagnata presso l'abitazione materna. Poiché già si è detto che la ragazzina ad oggi è solita
condividere il pernotto con la madre, di cui infatti cerca costantemente il contatto e quindi la
prossimità fisica, pare opportuno prevedere fin d'ora che ad sia consentito trascorrerlo Per_1
dal padre qualora se la senta, e a partire dal momento in cui ella riterrà di aver consolidato un
certo tipo di rapporto con lui, ciò che avverrà gradualmente. Lo stesso dicasi per eventuali
vacanze, ponti e altre festività, che in linea di massima potranno essere così distribuite: la figlia
trascorrerà con il padre ► sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, dal 24.12 al 30.12
o dal 31.12 al 6.1, alternandosi di anno in anno con la IG.ra ; ► durante il periodo estivo, Per_1
due settimane anche non consecutive, previo accordo con la IG.ra entro il 31 maggio di Per_1
ogni anno;
► ogni altra festività e ricorrenza alternandosi di anno in anno con quest'ultima;
- accertato il danno non patrimoniale da privazione genitoriale subito da , RS
condannare il IG. a corrispondere alla IG.ra , legittimata ad agire _1 Parte_2
quale rappresentante legale della figlia, una somma da determinarsi in via equitativa, tenuto conto
dei parametri di quantificazione indicati, e ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno
medesimo;
- autorizzarsi la IG.ra alla richiesta di rilascio e/o rinnovo del passaporto italiano per la Per_1
figlia, nonché di ogni altro documento d'identità valido per l'espatrio suo e della minore;
- con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per
legge.
In via istruttoria: con ogni e più ampia riserva di instare, dedurre capitoli di prova e produrre
ulteriori documenti con le apposite memorie, il sottoscritto Patrocinio chiede fin d'ora:
pagina 6 di 10 ► ammettersi consulenza tecnica genetica al fine di accertare la corrispondenza tra il DNA del
IG. , nato a [...], in data [...], e residente in [...]
Rialto n. 14, (C.F. ), e quello di , nata a [...], CodiceFiscale_1 RS
l'01.03.2010, e residente in [...]int. 4, (C.F. C.F._3
);
[...]
► ammettersi prova per testimoni sulle circostanze di cui in narrativa, e in particolare sui capitoli
di prova che la scrivente difesa si riserva di articolare e di più dettagliatamente circostanziare
nella sede a ciò deputata, ovverosia nell'ambito della seconda memoria integrativa ex art. 171 ter
c.p.c..”
- Il convenuto, seppur regolarmente citato rimaneva contumace .
- All'udienza del 30.04.2024 il giudice istruttore procedeva all'acquisizione del consenso ai fini della prosecuzione del giudizio della minore avendo la stessa già compiuto RS
14 anni, la quale riferiva di aver visto il convenuto l'ultima volta nel mese di marzo 2023, due giorni dopo la propria cresima, nell'abitazione familiare ove il si era recato per _1
consegnarle un regalo e che quando si incontrava con lo stesso era solita, a volte, chiamarlo papà e a volte per nome (cfr. verbale di udienza del 30.04.2024), parte attrice insisteva per la prosecuzione dell'incarico peritale e il giudice istruttore si riservava;
- Con ordinanza del 30.04.2024 il giudice istruttore disponeva una C.T.U. genetica volta ad acclarare il legame parentale tra il convenuto e la minore .
- In data 10.08.2024 il C.T.U., Dott.ssa , depositava una comunicazione in cui riferiva che Per_2
il convenuto, seppur regolarmente convocato per ben due volte, non si era presentato per l'espletamento dell'esame; pertanto, non essendo stato possibile procedere al prelievo di materiale biologico dal presunto padre, evidenziava l'impossibilità di completare l'incarico conferitole .
pagina 7 di 10 - Con decreto del 28.08.2024 il Giudice delegato, preso atto della mancata partecipazione del convenuto contumace all'accertamento peritale disposto, dichiarava cessato l'incarico conferito al C.T.U. e disponeva l'assunzione della prova testimoniale chiesta da parte attrice .
- La causa veniva istruita mediante assunzione di prova testimoniale ed all'udienza del
12.02.2025, svoltasi in trattazione scritta, il Giudice istruttore, esaminate le note autorizzate depositate da parte attrice, visto l'art. 281-sexies, comma 3 c.p.c., si riservava di riferire al
Collegio per la pronuncia non definitiva relativa all'accertamento della paternità richiesto .
***
Va premesso che l'accertamento dello status di figlio costituisce il presupposto per l'esercizio dei diritti connessi a tale status (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 16561/2020; in senso conforme Cass. Civ.,
Sez. I, n. 28330/2020), e avendo parte attrice, nell'atto di citazione, formulato ulteriori domande,
inerenti alle statuizioni di carattere economico, le quali presuppongono che l'accertamento del rapporto di filiazione sia divenuto definitivo e irrevocabile, verrà esaminata in questa sede unicamente la domanda concernente lo status di filiazione .
***
Ciò premesso, va osservato che il convenuto, , seppur regolarmente citato, è _1
rimasto contumace. Inoltre, lo stesso, pur avendo ricevuto formale convocazione non si è
presentato dinnanzi al CTU dott.ssa , incaricata di svolgere gli esami genetici per accertare Per_2
l'esistenza del vincolo di paternità (cfr. deposito della comunicazione del CTU dott.ssa del Per_2
03.06.2024 e deposito della comunicazione del CTU dott.ssa del 10.08.2024, ove la Per_2
raccomandata inviata dal CTU non è stata ritirata e la comunicazione si è perfezionata per compiuta giacenza). Sul punto va ricordato il valore probatorio che la giurisprudenza di legittimità attribuisce di regola al rifiuto della parte di sottoporsi agli accertamenti genetici ai fini dell'accertamento della paternità: “Nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità naturale, il rifiuto di
sottoporsi a indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex
pagina 8 di 10 art. 116, comma 2, c.p.c. di così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la
dimostrazione della fondatezza della domanda” (cfr. Cass. Civ., n. 21979/2024; Cass. civ. n.
16226/2015) ed ancora: “è possibile trarre la dimostrazione della fondatezza della domanda anche
soltanto dal rifiuto ingiustificato a sottoporsi all'esame ematologico del presunto padre, posto in
opportuna correlazione con le dichiarazioni della madre, e tale rifiuto costituisce un
comportamento valutabile da parte del giudice, ex art. 116 c.p.c., comma 2, di così elevato valore
indiziario da poter anche da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda (cfr.
Cass. Civ., sez. I, n. 28444/2023). Va osservato, in proposito, che il comportamento del padre,
costituito in giudizio, di rifiuto a sottoporsi al test del D.N.A. in un giudizio di accertamento della paternità naturale ben può equipararsi a quello del padre che non si presenta all'esame nonostante formale convocazione ancorchè sia stato dichiarato contumace nel giudizio ed, anzi, tale condotta di protratta inerzia si sostanzia analogamente in una condotta impeditiva dell'accertamento .
In ogni caso, occorre rilevare che, pur in assenza di indagini ematologiche e genetiche atte a confermare, in via scientifica, la fondatezza della pretesa attorea, l'esistenza del rapporto di paternità tra il convenuto e la minore può essere desunto in via presuntiva dall'insieme degli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio che nel loro insieme presentano i caratteri della gravità, univocità e concordanza e si sommano alla valenza, quantomeno ai sensi dell'art. 116
c.p.c., del comportamento processuale del convenuto nei termini sopra indicati .
Infatti, dall'esame della documentazione prodotta da parte ricorrente (cfr. doc. 6 atto di citazione:
“conversazioni WhatsApp tra la minore e il convenuto” e doc. c: “conversazioni WhatsApp tra la minore e il convenuto”, deposito fascicolo parte attrice del 30.01.2025) è emerso che la minore nelle conversazioni via whatsapp col e quando incontrava quest'ultimo si rivolgeva allo _1
stesso chiamandolo “papà”. Inoltre in senso conforme è risultato l'esito della prova della prova testimoniale. In particolare, la teste , sorella di parte attrice della cui attendibilità non Testimone_1
v'è ragione di dubitare, riferendosi al convenuto ha dichiarato: andava fuori di casa Per_1
pagina 9 di 10 da sola con il padre, ad esempio a mangiare sushi, mentre il padre l'ha sempre frequentata anche
presso la casa di mia sorella (..) le faceva anche dei regali ricorrenti ad esempio le aveva comprato
lo zaino Eastpack per andare a scuola e le dava delle buste con dei soldini” oltre ad aver confermato l'assidua frequentazione tra il convenuto e la sorella presso al casa dei loro genitori
(cfr. verbale di udienza dell'08.10.2024) .
Tutti gli elementi probatori sopra descritti consentono di ritenere provato il rapporto di paternità
dedotto con conseguente accoglimento della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità svolta da parte attrice .
Dovendo la causa proseguire per l'esame delle ulteriori domande formulate, inerenti anche alle statuizioni economiche, la stessa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza di rimessione in istruttoria di pari data.
La regolamentazione delle spese di lite va, pertanto, riservata all'esito dell'intero giudizio .
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando non definitivamente, così dispone:
1. Accerta e dichiara che nata a [...] l'[...] (C.F.: RS
) e residente in [...]int. 4, è figlia C.F._4
di (C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente in _1 C.F._5
OM SE (PD), via Rialto n. 14;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Treviso di di RS
procedere all'annotazione della presente pronuncia;
3. Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Padova, così deciso nella camera di consiglio del 06.05.25
Il giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente Dott.ssa Chiara Ilaria Bitozzi pagina 10 di 10