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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/04/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
RG. 5267/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.r.g. 5267/2017 promossa da:
(P. IVA. ), nella qualità di impresa designata per il FGVS, in Parte_1 P.IVA_1 persona dei legali rappresentanti pro tempore, rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe
Esposito, ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Caivano (Na), alla Via Braucci n. 23;
-appellante contro
(c.f.: ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Mario Imperatrice ed elett.te domiciliato presso il suo studio sito in Napoli, alla Via Bakù n. 55;
-appellato
Conclusioni: come da note e da verbale d'udienza del 16 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto d'appello ritualmente notificato la nella qualità di impresa designata per Parte_1
il FGVS, ha impugnato la sentenza n. 1079/2017 con la quale il Giudice di Pace di Marigliano, in accoglimento della domanda attorea, l'ha condannata al pagamento in favore di della Controparte_1
somma di euro 8.077,71 a titolo di risarcimento dei danni per le lesioni riportate in occasione del sinistro stradale verificatosi in data 23.12.2014, in Marigliano, alla Via Isonzo, allorquando il mentre CP_1
attraversava le strisce pedonali, veniva investito da una Fiat 500 Bianca rimasta non identificata, riportando le lesioni meglio descritte in atti.
La ha proposto il gravame denunciando la nullità della sentenza impugnata ex art. Parte_1
161 c.p.c., per aver il Giudice di primo grado fondato la propria decisione su documentazione medica – sulla base della quale è stata espletata la ctu- depositata tardivamente da parte attrice, nonché la violazione degli artt. 145 e 148 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209; ha eccepito la falsa applicazione pagina 1 di 5 degli artt. 1218, 2043, 2056 e 2059 c.c.; ha denunciato la errata valutazione del danno biologico e l'indebito riconoscimento del danno morale, concludendo per l' annullamento della sentenza, con la condanna dell'appellato alle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si è costituito in giudizio ed ha contestato l'avverso gravame, sostenendo, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, la sua infondatezza, deducendo la correttezza della motivazione della sentenza di prime cure;
ha concluso per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza, la causa perveniva alla cognizione della scrivente e veniva assegnata in decisione all'udienza del 16 gennaio 2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni che seguono.
In particolare, sulla scorta delle emergenze processuali ed in via assorbente rispetto alle ulteriori doglianze, pur sollevate da parte appellante, va rilevato che l'attore non ha fornito adeguata prova – su di sé incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c. – della ricorrenza dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria.
Occorre premettere che, in tema di risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli non identificati, il danneggiato che agisca in giudizio ha l'onere di dimostrare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che quest'ultimo è rimasto sconosciuto (cfr., ex multis, Cass. Sez. III, Sent. n. 1860 del 08/03/1990 - Rv. 465746; Cass. Sez. III,
Sentenza n. 12304 del 10/06/2005 - Rv. 582435).
In quest'ottica, la giurisprudenza ha precisato come la prova sul punto, a carico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato e, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole. L'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme alla ratio della disposizione normativa sopra richiamata, in relazione non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 del Codice civile, ma altresì alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi.
Al riguardo, si afferma che è vero che il danneggiato non può essere gravato dall'onere di eseguire personalmente le ricerche del veicolo ignoto, ma è altrettanto vero che egli debba collaborare in maniera diligente con le autorità fornendo tutti gli elementi utili in suo possesso per agevolare l'individuazione del responsabile del sinistro.
pagina 2 di 5 Pertanto, il suddetto onere probatorio ben può essere assolto anche attraverso il ricorso a presunzioni e/o all'indicazione di testimoni della cui presenza sul luogo dell'incidente si sia venuti a conoscenza anche successivamente;
peraltro, affinché il danneggiato adempia all'onere della prova circa la mancata incolpevole identificazione del danneggiante, non può bastare l'avvenuta presentazione di denuncia o querela contro ignoti a provare la riconducibilità del sinistro alla fattispecie di cui alla L.24 dicembre
1969 n.990, art.19 comma 1 lett. a), trattandosi di elemento che va apprezzato prudenzialmente nell'ambito della ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali demandata all'apprezzamento del giudice (cfr. Cassazione Civile, sez. III, 03 settembre 2007, n. 18532).
Da quanto detto consegue che nel caso in cui si riscontrino omissioni o incompletezze nel comportamento tenuto dal presunto danneggiato che agisca confronti del Fondo non potrà il giudice non attribuirvi rilevanza nella valutazione della dimostrazione del fatto storico, imponendosi un rigore maggiore nelle controversie contro il F.G.V.S. in quanto l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro da quella prospettata dall'attore stesso, soprattutto laddove manchino rapporti e rilievi eventualmente svolti al momento del sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria.
Ed infatti, la più recente giurisprudenza (Cfr. Cass. 5649 del 2019) ha affermato il principio secondo cui in caso di “azione proposta per il risarcimento dei danni, ai sensi della l. n. 990 del 1969, art. 19 nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa” (cfr. Cass., sent. n. 18532 del 2007; n. 3019 del 2016;
n. 20066 del 2013).
In particolare, è stata fatta applicazione del principio secondo cui, in assenza di "automatismi probatori", la circostanza che “la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno”, se “non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda”, nondimeno “può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi" (Cass., n. 9939 del 2012).
Ciò premesso, nel caso in esame è da ritenersi che, dalla valutazione complessiva del materiale istruttorio raccolto in primo grado, non possa dirsi raggiunta la prova piena e convincente che le lesioni lamentate siano ascrivibili al fatto storico descritto in citazione dall'attore.
pagina 3 di 5 In primo luogo, si osserva che le deposizioni rese dall'unico teste appaiono generiche e lacunose sotto il profilo delle modalità di verificazione del sinistro;
il teste escusso all'udienza del 28 Testimone_1
maggio 2016, ha confermato i capi di prova ammessi, per poi dare atto che al momento del sinistro si trovava “a pochi metri di distanza” dal luogo dell'impatto e che la sua “visuale era libera”; quanto alle condizioni della strada su cui è avvenuto l'impatto, il teste ha dichiarato che “non pioveva, non vi era traffico ed era ben illuminata”; altresì, ha riferito che al momento del sinistro erano presenti altre persone, le quali subito intervennero per soccorrere il danneggiato (senza però fornire alcuna generalità delle stesse), e di aver accompagnato, con la sua auto, il fratello al Pronto Soccorso dell'Ospedale San
Giovanni Bosco di Napoli;
sul posto non sono intervenute le autorità di polizia, né sanitari.
Orbene, non può non rilevarsi come tanto nella denuncia querela (presentata il 20 febbraio 2015), quanto nel modulo CAI (documento, per il resto, privo di valore probatorio, tenuto conto che non si verte in ipotesi di scontro tra veicoli), non si dia, invece, atto della presenza di tale soggetto sul luogo del sinistro, avendo il danneggiato riferito che al momento dei fatti erano presenti altri soggetti, e Persona_1
(non indicati, invece, come testi nel presente giudizio). Persona_2
Al riguardo, deve necessariamente sottolinearsi come appaia quantomeno singolare che nel presente giudizio risarcitorio venga indicato come testimone un soggetto, fratello del danneggiato, che non risulta indicato nella denuncia querela e nel modulo CAI come presente al momento dei fatti, nonostante lo stesso abbia riferito di aver accompagnato l'attore al Pronto Soccorso;
di contro, non vengono indicati come testi i due soggetti indicati come presenti nella denuncia querela sporta.
Tale circostanza induce a dubitare della attendibilità del teste, anche alla luce della sostanziale genericità della deposizione resa.
A ciò si aggiunga che non è emerso alcun ulteriore elemento probatorio che consenta di corroborare la ricostruzione del fatto storico così come narrato dall'attore, dal momento che sul luogo dell'incidente non sono sopraggiunte le autorità e non risulta, pertanto, redatto alcun verbale.
Neppure costituisce valido riscontro il referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni Bosco di
Napoli (referto n. 16990), il quale ha efficacia probatoria fidefacente solo in merito alla circostanza che le dichiarazioni riportate dal pubblico ufficiale siano state rese in sua presenza, ma non anche in ordine alla loro effettiva veridicità.
Alla luce del complessivo quadro istruttorio emerso nel corso del giudizio, pertanto, non può dirsi raggiunta la prova piana e convincente del fatto storico come dedotto e descritto in citazione, in difetto della quale la domanda di risarcimento danni va rigettata;
tali motivazioni assumono carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione, pur proposta dalle parti, che non viene esaminata in quanto assorbita.
In definitiva, l'appello va accolto e, per l'effetto, va annullata la sentenza di primo grado, con condanna pagina 4 di 5 dell' appellato alla restituzione degli importi eventualmente ricevuti in esecuzione della sentenza di primo grado.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza dell'appellato, nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della complessità e dell' attività difensiva svolta, con applicazione dei parametri medi per il giudizio di primo grado e minimi per il giudizio di appello per la bassa complessità.
Le spese della ctu espletata in primo grado del pari seguono la soccombenza e si pongono a carico dell' appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando:
-accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, annulla la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Marigliano n. 1079/2017 e condanna l' appellato alla restituzione delle somme eventualmente ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado;
- condanna al pagamento in favore della delle spese del doppio Controparte_1 Parte_1
grado di giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 55/2014 per il primo grado in euro 2.090,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% sui compensi), IVA e CPA come per legge, e per il secondo grado in euro 400,00 per spese ed euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% sui compensi), IVA e CPA come per legge, ponendo le spese di ctu definitivamente a carico dell' appellato CP_1
Nola, 8 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.r.g. 5267/2017 promossa da:
(P. IVA. ), nella qualità di impresa designata per il FGVS, in Parte_1 P.IVA_1 persona dei legali rappresentanti pro tempore, rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe
Esposito, ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Caivano (Na), alla Via Braucci n. 23;
-appellante contro
(c.f.: ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Mario Imperatrice ed elett.te domiciliato presso il suo studio sito in Napoli, alla Via Bakù n. 55;
-appellato
Conclusioni: come da note e da verbale d'udienza del 16 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto d'appello ritualmente notificato la nella qualità di impresa designata per Parte_1
il FGVS, ha impugnato la sentenza n. 1079/2017 con la quale il Giudice di Pace di Marigliano, in accoglimento della domanda attorea, l'ha condannata al pagamento in favore di della Controparte_1
somma di euro 8.077,71 a titolo di risarcimento dei danni per le lesioni riportate in occasione del sinistro stradale verificatosi in data 23.12.2014, in Marigliano, alla Via Isonzo, allorquando il mentre CP_1
attraversava le strisce pedonali, veniva investito da una Fiat 500 Bianca rimasta non identificata, riportando le lesioni meglio descritte in atti.
La ha proposto il gravame denunciando la nullità della sentenza impugnata ex art. Parte_1
161 c.p.c., per aver il Giudice di primo grado fondato la propria decisione su documentazione medica – sulla base della quale è stata espletata la ctu- depositata tardivamente da parte attrice, nonché la violazione degli artt. 145 e 148 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209; ha eccepito la falsa applicazione pagina 1 di 5 degli artt. 1218, 2043, 2056 e 2059 c.c.; ha denunciato la errata valutazione del danno biologico e l'indebito riconoscimento del danno morale, concludendo per l' annullamento della sentenza, con la condanna dell'appellato alle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si è costituito in giudizio ed ha contestato l'avverso gravame, sostenendo, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, la sua infondatezza, deducendo la correttezza della motivazione della sentenza di prime cure;
ha concluso per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza, la causa perveniva alla cognizione della scrivente e veniva assegnata in decisione all'udienza del 16 gennaio 2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni che seguono.
In particolare, sulla scorta delle emergenze processuali ed in via assorbente rispetto alle ulteriori doglianze, pur sollevate da parte appellante, va rilevato che l'attore non ha fornito adeguata prova – su di sé incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c. – della ricorrenza dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria.
Occorre premettere che, in tema di risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli non identificati, il danneggiato che agisca in giudizio ha l'onere di dimostrare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che quest'ultimo è rimasto sconosciuto (cfr., ex multis, Cass. Sez. III, Sent. n. 1860 del 08/03/1990 - Rv. 465746; Cass. Sez. III,
Sentenza n. 12304 del 10/06/2005 - Rv. 582435).
In quest'ottica, la giurisprudenza ha precisato come la prova sul punto, a carico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato e, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole. L'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme alla ratio della disposizione normativa sopra richiamata, in relazione non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 del Codice civile, ma altresì alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi.
Al riguardo, si afferma che è vero che il danneggiato non può essere gravato dall'onere di eseguire personalmente le ricerche del veicolo ignoto, ma è altrettanto vero che egli debba collaborare in maniera diligente con le autorità fornendo tutti gli elementi utili in suo possesso per agevolare l'individuazione del responsabile del sinistro.
pagina 2 di 5 Pertanto, il suddetto onere probatorio ben può essere assolto anche attraverso il ricorso a presunzioni e/o all'indicazione di testimoni della cui presenza sul luogo dell'incidente si sia venuti a conoscenza anche successivamente;
peraltro, affinché il danneggiato adempia all'onere della prova circa la mancata incolpevole identificazione del danneggiante, non può bastare l'avvenuta presentazione di denuncia o querela contro ignoti a provare la riconducibilità del sinistro alla fattispecie di cui alla L.24 dicembre
1969 n.990, art.19 comma 1 lett. a), trattandosi di elemento che va apprezzato prudenzialmente nell'ambito della ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali demandata all'apprezzamento del giudice (cfr. Cassazione Civile, sez. III, 03 settembre 2007, n. 18532).
Da quanto detto consegue che nel caso in cui si riscontrino omissioni o incompletezze nel comportamento tenuto dal presunto danneggiato che agisca confronti del Fondo non potrà il giudice non attribuirvi rilevanza nella valutazione della dimostrazione del fatto storico, imponendosi un rigore maggiore nelle controversie contro il F.G.V.S. in quanto l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro da quella prospettata dall'attore stesso, soprattutto laddove manchino rapporti e rilievi eventualmente svolti al momento del sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria.
Ed infatti, la più recente giurisprudenza (Cfr. Cass. 5649 del 2019) ha affermato il principio secondo cui in caso di “azione proposta per il risarcimento dei danni, ai sensi della l. n. 990 del 1969, art. 19 nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa” (cfr. Cass., sent. n. 18532 del 2007; n. 3019 del 2016;
n. 20066 del 2013).
In particolare, è stata fatta applicazione del principio secondo cui, in assenza di "automatismi probatori", la circostanza che “la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno”, se “non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda”, nondimeno “può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi" (Cass., n. 9939 del 2012).
Ciò premesso, nel caso in esame è da ritenersi che, dalla valutazione complessiva del materiale istruttorio raccolto in primo grado, non possa dirsi raggiunta la prova piena e convincente che le lesioni lamentate siano ascrivibili al fatto storico descritto in citazione dall'attore.
pagina 3 di 5 In primo luogo, si osserva che le deposizioni rese dall'unico teste appaiono generiche e lacunose sotto il profilo delle modalità di verificazione del sinistro;
il teste escusso all'udienza del 28 Testimone_1
maggio 2016, ha confermato i capi di prova ammessi, per poi dare atto che al momento del sinistro si trovava “a pochi metri di distanza” dal luogo dell'impatto e che la sua “visuale era libera”; quanto alle condizioni della strada su cui è avvenuto l'impatto, il teste ha dichiarato che “non pioveva, non vi era traffico ed era ben illuminata”; altresì, ha riferito che al momento del sinistro erano presenti altre persone, le quali subito intervennero per soccorrere il danneggiato (senza però fornire alcuna generalità delle stesse), e di aver accompagnato, con la sua auto, il fratello al Pronto Soccorso dell'Ospedale San
Giovanni Bosco di Napoli;
sul posto non sono intervenute le autorità di polizia, né sanitari.
Orbene, non può non rilevarsi come tanto nella denuncia querela (presentata il 20 febbraio 2015), quanto nel modulo CAI (documento, per il resto, privo di valore probatorio, tenuto conto che non si verte in ipotesi di scontro tra veicoli), non si dia, invece, atto della presenza di tale soggetto sul luogo del sinistro, avendo il danneggiato riferito che al momento dei fatti erano presenti altri soggetti, e Persona_1
(non indicati, invece, come testi nel presente giudizio). Persona_2
Al riguardo, deve necessariamente sottolinearsi come appaia quantomeno singolare che nel presente giudizio risarcitorio venga indicato come testimone un soggetto, fratello del danneggiato, che non risulta indicato nella denuncia querela e nel modulo CAI come presente al momento dei fatti, nonostante lo stesso abbia riferito di aver accompagnato l'attore al Pronto Soccorso;
di contro, non vengono indicati come testi i due soggetti indicati come presenti nella denuncia querela sporta.
Tale circostanza induce a dubitare della attendibilità del teste, anche alla luce della sostanziale genericità della deposizione resa.
A ciò si aggiunga che non è emerso alcun ulteriore elemento probatorio che consenta di corroborare la ricostruzione del fatto storico così come narrato dall'attore, dal momento che sul luogo dell'incidente non sono sopraggiunte le autorità e non risulta, pertanto, redatto alcun verbale.
Neppure costituisce valido riscontro il referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni Bosco di
Napoli (referto n. 16990), il quale ha efficacia probatoria fidefacente solo in merito alla circostanza che le dichiarazioni riportate dal pubblico ufficiale siano state rese in sua presenza, ma non anche in ordine alla loro effettiva veridicità.
Alla luce del complessivo quadro istruttorio emerso nel corso del giudizio, pertanto, non può dirsi raggiunta la prova piana e convincente del fatto storico come dedotto e descritto in citazione, in difetto della quale la domanda di risarcimento danni va rigettata;
tali motivazioni assumono carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione, pur proposta dalle parti, che non viene esaminata in quanto assorbita.
In definitiva, l'appello va accolto e, per l'effetto, va annullata la sentenza di primo grado, con condanna pagina 4 di 5 dell' appellato alla restituzione degli importi eventualmente ricevuti in esecuzione della sentenza di primo grado.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza dell'appellato, nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della complessità e dell' attività difensiva svolta, con applicazione dei parametri medi per il giudizio di primo grado e minimi per il giudizio di appello per la bassa complessità.
Le spese della ctu espletata in primo grado del pari seguono la soccombenza e si pongono a carico dell' appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando:
-accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, annulla la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Marigliano n. 1079/2017 e condanna l' appellato alla restituzione delle somme eventualmente ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado;
- condanna al pagamento in favore della delle spese del doppio Controparte_1 Parte_1
grado di giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 55/2014 per il primo grado in euro 2.090,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% sui compensi), IVA e CPA come per legge, e per il secondo grado in euro 400,00 per spese ed euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% sui compensi), IVA e CPA come per legge, ponendo le spese di ctu definitivamente a carico dell' appellato CP_1
Nola, 8 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
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