Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/2010, n. 952
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Sentenza 20 gennaio 2010

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Anche in seguito all'entrata in vigore del d.lgs. n. 503 del 1992 (che prevede l'innalzamento dell'età pensionabile a sessantacinque anni per l'uomo e sessanta per la donna), l'età pensionabile alla quale occorre fare riferimento come parametro temporale per la determinazione dell'ammontare di una pensione di invalidità è quella propria del regime precedente il suddetto provvedimento normativo, giacché l'art. 1 del citato d.lgs. n. 503 ha espressamente escluso l'applicabilità dei nuovi e più elevati limiti di età agli invalidi in misura non inferiore all'80%, dovendosi perciò includere in tale previsione derogatoria invalidità superiori alla indicata soglia percentuale, fino alle situazioni di invalidità totale (100 per cento), necessariamente coincidenti con l'inabilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/2010, n. 952
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 952
    Data del deposito : 20 gennaio 2010

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