a) con mezzi telematici ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 , che, se previsto nell'incarico di trasmissione, portano a conoscenza dei contribuenti interessati, tempestivamente e comunque nei termini di cui all' articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 , e successive modificazioni, gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell'invito;
b) mediante raccomandata in ogni altro caso.
2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 OTTOBRE 2007, N. 159 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 29 NOVEMBRE 2007, N. 222 .
3. Il termine di cui all' articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 , e successive modificazioni, ((e' ampliato a novanta giorni decorrenti dalla data di trasmissione telematica dell'invito)) di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo. ((52)) 4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti il contenuto e la modalita' della risposta telematica.
--------------- AGGIORNAMENTO (52)
Il D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108 ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che la presente modifica si applica alle comunicazioni elaborate a decorrere dal 1° gennaio 2025.