Articolo 2 bis del Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203
Articolo 2Articolo 2 ter
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Art. 2-bis. (Comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni) 1. A partire dalle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2006, l'invito previsto dall' articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , e' effettuato:
a) con mezzi telematici ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 , che, se previsto nell'incarico di trasmissione, portano a conoscenza dei contribuenti interessati, tempestivamente e comunque nei termini di cui all' articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 , e successive modificazioni, gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell'invito;
b) mediante raccomandata in ogni altro caso.
2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 OTTOBRE 2007, N. 159 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 29 NOVEMBRE 2007, N. 222 .
3. Il termine di cui all' articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 , e successive modificazioni, ((e' ampliato a novanta giorni decorrenti dalla data di trasmissione telematica dell'invito)) di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo. ((52)) 4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti il contenuto e la modalita' della risposta telematica.

--------------- AGGIORNAMENTO (52)
Il D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108 ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che la presente modifica si applica alle comunicazioni elaborate a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Entrata in vigore il 6 agosto 2024
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