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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10990/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Francesca Neri, Giudice dott. Arianna D'Addabbo, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10990/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZUFFA CARMEN e Parte_1 C.F._1 dell'avv. CAZZOLA ANNA ( ) VIA P.C.S. NASICA 93 CASTENASO;
C.F._2 elettivamente domiciliata in V. NASICA N. 93 40055 CASTENASO presso il difensore avv. ZUFFA
CARMEN
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZUFFA Controparte_1 C.F._3 CARMEN e dell'avv. CAZZOLA ANNA ( ) VIA P.C.S. NASICA 93 C.F._2
CASTENASO; elettivamente domiciliato in V. NASICA N. 93 40055 CASTENASO presso il difensore avv. ZUFFA CARMEN
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 23.09.2024 la sig.ra (nata a [...], il Parte_1
15.02.1974) ed il sig. (nato a [...], il [...]) proponevano Controparte_1 domanda di separazione, chiedendo la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse della prole.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a Baricella (BO), in data 07.02.2015, con atto regolarmente iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del suddetto comune al n.1 p. 2 s. A Uff. 1 anno 2015.
pagina 1 di 8 Dalla loro unione sono nati due figli, (nato a [...], in data [...]) Parte_2
e (nato a [...], in data [...]). Parte_3
Con il ricorso, le parti chiedevano l'accoglimento delle condizioni di separazione di cui al ricorso, e la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse dei figli.
Con decreto (22.10.2024), il Giudice delegato fissava per il 06.12.2024 termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (ex art. 127ter cpc), come da espressa richiesta delle parti che dichiaravano di rinunciare a comparire personalmente.
Allo scadere del termine, ritenuta la regolarità del deposito di note, il Giudice, cui nelle more è stato riassegnato il fascicolo, tratteneva la causa in decisione.
Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, sita a Baricella (BO) in via Marconi n.36/1, di proprietà esclusiva della sig.ra
viene concordemente assegnata alla Stessa che vi rimarrà a vivere con i figli , Parte_1 Pt_2
studentessa universitaria, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e , studente, Pt_3
minorenne.
3. il sig. che si è già trasferito presso un immobile della di lui famiglia di origine, Controparte_1
provvederà a trasferire la propria residenza entro e non oltre il mese di settembre 2024;
4. il figlio minorenne , di anni 16, in adempimento alla Legge 54/2004 sull'affido condiviso, viene Pt_3
affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, mantenendo la residenza presso la di lei abitazione. Entrambi i genitori provvederanno all'educazione, alla cura, salute ed istruzione del figlio, concordandone metodi, programmi, percorsi di studio, sempre nel rispetto delle di Lui attitudini ed aspettative.
5. In applicazione della citata legge, i genitori disciplinano il periodo di convivenza con il figlio nelle modalità che seguono:
- nel periodo scolastico: il padre starà con a fine settimana alterni dal venerdì dall'uscita Pt_3
di scuola con pernottamento fino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola. Nella settimana in cui starà con il padre durante il weekend, trascorrerà con lui altresì il lunedì Pt_3
e il martedì dall'uscita di scuola, con pernottamento, sino al giorno seguente quando lo riaccompagnerà a scuola. Nella settimana in cui starà con la madre durante il weekend, Pt_3
trascorrerà con il padre il mercoledì e il giovedì dall'uscita di scuola, con pernottamento, sino al giorno seguente quando lo riaccompagnerà a scuola;
- nel periodo di sospensione scolastica il figlio minore trascorrerà almeno tre settimane anche non consecutive di vacanza col padre, da comunicarsi entro il 31 maggio di ciascun anno mentre nel resto del periodo di sospensione scolastica estiva viene applicato il diritto di visita del periodo scolastico, salvo accordi fra i genitori e/o il minore;
pagina 2 di 8 - vacanze natalizie: trascorrerà metà delle vacanze natalizie con ciascun genitore, Pt_3
alternando di anno in anno il giorno di Natale e il giorno di Santo Stefano che trascorrerà
l'uno con la madre e l'altro con il padre, così come il Primo dell'anno ed il giorno dell'Epifania, sempre nel rispetto degli accordi che si andranno ad assumere anche col minore;
- vacanze Pasquali: trascorrerà metà delle vacanze pasquali con ciascun genitore, Pt_3 alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo che trascorrerà l'uno con la madre e l'altro con il padre, salvo diversi accordi fra le parti;
- altre festività: i genitori si accorderanno di anno in anno per quanto concerne l'organizzazione delle festività ed i ponti collegati quali 25 aprile, I maggio, 2 giugno, 1 e 2 novembre, 8 dicembre;
nell'ipotesi di mancato accordo alternandosi fra loro di anno in anno.
6. Il signor si obbliga a contribuire al mantenimento ordinario dei figli e sino al CP_1 Pt_2 Pt_3
raggiungimento della loro indipendenza economica, mediante il pagamento mensile di euro 700,00 (350 € per ciascun figlio) da corrispondere alla madre, signora entro il giorno 05 (cinque) di ogni mese, a Parte_1
decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso, a mezzo di bonifico bancario alle coordinate già in possesso del sig. detta somma verrà aggiornata annualmente secondo gli indici Istat, come per legge;
CP_1
7. i genitori concorreranno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie dei figli e . Tra queste si indicano le spese mediche e specialistiche, le cure mediche e Pt_2 Pt_3
chirurgiche non mutuabili solo qualora non sia possibile usufruire nel lasso temporale massimo di giorni 40 del Servizio Sanitario Nazionale, le spese odontoiatriche e oculistiche (in via esemplificativa ma non esaustiva: ticket sanitari, conseguenti prescrizioni terapeutiche, apparecchi correttivi). Le spese sanitarie dei figli dovranno concordarsi previamente tra i genitori, salvi i casi di urgente ed indifferibile necessità, a seguito dei quali le suddette decisioni verranno prese dal genitore con il quale il figlio si trova, che avrà cura di comunicarle tempestivamente all'altro. La scelta dello specialista deve essere previamente concordata.
Si indicano, altresì, quali spese straordinarie le spese per l'istruzione e la formazione (in via esemplificativa ma non esaustiva: abbigliamento e iscrizione alle scuole, trasporto e mensa scolastica, tasse di iscrizione, libri, materiale didattico, gite scolastiche, attività integrative, viaggi, corsi di formazione specialistica, alloggi universitari, lezioni private); le spese per lo sport e le attività ricreative.
Per quanto attiene ad eventuali ed ulteriori spese fatte in favore dei figli per fini ludici, in momenti trascorsi insieme agli stessi, ogni genitore si farà carico delle spese sostenute a tale scopo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: cinema, parchi di divertimento, ecc… ).
pagina 3 di 8 Per l'autovettura Renault Nuova Clio, targata EK384KH, in uso ad oggi della figlia ma anche in riferimento ad autovetture future destinate alla figlia ed al figlio, i genitori concordano che ciascuno sosterrà il 50% delle spese di bollo, assicurazione, manutenzioni e revisioni.
Ad integrazione di quanto sopra, per tutte le spese straordinarie i genitori, richiamano e si attengono al Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia di famiglia del 09/08/2017 dell'Osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Bologna, sia quanto alla definizione di spesa straordinaria sia quanto alla necessità del preventivo accordo tra i genitori.
Il genitore che dovesse anticipare integralmente tali spese avrà diritto ad ottenere dall'altro genitore, entro il mese successivo, il rimborso della sua quota su presentazione della relativa fattura o ricevuta, la quale deve essere intestata o comunque fiscalmente riconducibile ai figli.
Le detrazioni previste dalla legge per i figli a carico saranno godute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno mentre l'Assegno Unico per entrambi i figli sarà percepito dalla sig.ra Pt_1 che si adopererà per le necessarie richieste mentre il sig. sino d'ora ne formalizza l'assenso. CP_1
8. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altra; ogni altro rapporto economico, nessuno escluso ed eccettuato, anche se qui non menzionato, è stato preso in considerazione e nel debito conto, pertanto, considerato definito dai ricorrenti.
9. Le spese di lite e relativi accessori così come per legge saranno corrisposti da ciascuna parte di causa ai difensori nominati.
*****
Ad avviso del Collegio il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nel presente decreto camerale.
Ritiene il Collegio di poter far proprie le conclusioni congiunte valutando il superiore interesse dei figli, di cui una, , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente e l'altro, Pt_2 Pt_3 minorenne.
Con specifico riferimento al figlio minore la valutazione tiene conto del diritto di quest'ultimo alla bi- genitorialità ed al mantenimento, in considerazione della capacità di reddito dei genitori.
In primo luogo, la domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento. La separazione personale tra i coniugi deve essere pronunciata in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.151 cc.
L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dalle allegazioni delle parti, nonché dalla espressa dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare, volontà rappresentata sia in sede di ricorso ché in sede di note scritte in sostituzione dell'udienza.
Nulla da obiettare con riferimento all'assegno della casa coniugale alla sig.ra. di cui è Pt_1 proprietaria esclusiva, e alla collocazione in loco della prole.
Infatti, per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti parentali con il figlio minore, in assenza di pagina 4 di 8 elemento alcuno che deponga in senso contrario, è corretto e rispondente all'interesse di quest'ultimo l'affido condiviso con residenza anagrafica presso la madre e frequentazione secondo i tempi concordati, come da specchietto riepilogativo di cui al dispositivo.
Passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate). L'entità dell'assegno di mantenimento tiene doverosamente conto dell'età dei figli e dei tempi di permanenza di essi con ciascun genitore.
Si accorda altresì alla ripartizione, nella misura del 50% cada genitore, delle spese straordinarie.
Si precisa, inoltre, che le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
*****
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dichiara la separazione personale tra:
(nata a [...], il [...]) Parte_1
e
(nato a [...], il [...]). Controparte_1
Unitisi in matrimonio in matrimonio a Baricella (BO), in data 07.02.2015, con atto regolarmente iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del suddetto comune al n.1 p. 2 s. A Uff. 1 anno 2015.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza. dà atto che il sig. si è già trasferito presso un immobile della di lui famiglia di Controparte_1 origine e si impegna a trasferirvi la propria residenza entro e non oltre il mese di settembre 2024. dà atto e dispone l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra Pt_1
La signora continuerà a risiedere a Baricella (BO) in via Marconi n.36/1 unitamente al Parte_1 figlio minore e alla figlia maggiorenne . Pt_3 Pt_2 dà atto e dispone che il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori, con collocazione Pt_3 prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
dà atto e dispone che al fine di salvaguardare le figure genitoriali, entrambi i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che lo riguardano e continueranno a curarne la salute, l'educazione e l'istruzione, consultandosi tra loro ed assumendo congiuntamente le decisioni più importanti, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle aspirazioni ed inclinazioni naturali del bambino. In particolare, i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni che riguardano le attività sportive o ludico ricreative del bambino, confrontandosi quindi sull'opportunità che lo stesso ne intraprenda i relativi corsi.
pagina 5 di 8 Per il resto, ciascun genitore curerà, senza interferenze dell'altro, la quotidianità del rapporto con il figlio quando questi si trovi presso di lui, assumendo autonomamente le relative decisioni nelle questioni di ordinaria amministrazione;
dà atto e dispone che il signor potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo il Controparte_1 Pt_3 seguente calendario e con le seguenti modalità (già precisate al punto5) , tali da garantire la frequentazione equilibrata del minore con entrambi i genitori:
- nel periodo scolastico: il padre starà con a fine settimana alterni dal venerdì dall'uscita Pt_3
di scuola con pernottamento fino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola. Nella settimana in cui starà con il padre durante il weekend, trascorrerà con lui altresì il lunedì Pt_3
e il martedì dall'uscita di scuola, con pernottamento, sino al giorno seguente quando lo riaccompagnerà a scuola. Nella settimana in cui starà con la madre durante il weekend, Pt_3 trascorrerà con il padre il mercoledì e il giovedì dall'uscita di scuola, con pernottamento, sino al giorno seguente quando lo riaccompagnerà a scuola;
- nel periodo di sospensione scolastica il figlio minore trascorrerà almeno tre settimane anche non consecutive di vacanza col padre, da comunicarsi entro il 31 maggio di ciascun anno mentre nel resto del periodo di sospensione scolastica estiva viene applicato il diritto di visita del periodo scolastico, salvo accordi fra i genitori e/o il minore;
- vacanze natalizie: trascorrerà metà delle vacanze natalizie con ciascun genitore, Pt_3
alternando di anno in anno il giorno di Natale e il giorno di Santo Stefano che trascorrerà
l'uno con la madre e l'altro con il padre, così come il Primo dell'anno ed il giorno dell'Epifania, sempre nel rispetto degli accordi che si andranno ad assumere anche col minore;
- vacanze Pasquali: trascorrerà metà delle vacanze pasquali con ciascun genitore, Pt_3 alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo che trascorrerà l'uno con la madre e l'altro con il padre, salvo diversi accordi fra le parti;
- altre festività: i genitori si accorderanno di anno in anno per quanto concerne l'organizzazione delle festività ed i ponti collegati quali 25 aprile, I maggio, 2 giugno, 1 e 2 novembre, 8 dicembre;
nell'ipotesi di mancato accordo alternandosi fra loro di anno in anno.
dà atto e dispone che il signor corrisponderà alla signora a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento ordinario in favore dei figli e la somma di € 700,00 mensili (€ 350,00 per Pt_2 Pt_3 ciascun figlio), annualmente rivalutabili secondo le variazioni degli indici ISTAT, entro il giorno 05
(cinque) di ogni mese con bonifico bancario su conto corrente intestato alla signora Pt_1 dà atto e dispone che le spese straordinarie per attività extrascolastiche e ludico ricreative, scolastiche, mediche non mutuabili, culturali, e ogni altra e diversa spesa che dovesse rendersi necessaria al di fuori delle ordinarie esigenze di vita dei figli sarà ripartita tra i coniugi al 50%;
pagina 6 di 8 Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
dà atto che riguardo all'auto Renault Nuova Clio, targato EK384KH, in uso ad oggi della figlia ma anche in riferimento ad autovetture future destinate alla figlia ed al figlio, i genitori concordano che ciascuno sosterrà il 50% delle spese di bollo, assicurazione, manutenzioni e revisioni. dà atto che le detrazioni previste dalla legge per i figli a carico saranno godute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno mentre l'Assegno Unico per entrambi i figli sarà percepito dalla sig.ra che si adopererà per le necessarie richieste mentre il sig. sino d'ora ne formalizza Pt_1 CP_1 l'assenso. dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altra; ogni altro rapporto economico, nessuno escluso ed eccettuato, anche se qui non menzionato, è stato preso in considerazione e nel debito conto, pertanto, considerato definito dai ricorrenti.
pagina 7 di 8 Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 20.12.2024
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Francesca Neri, Giudice dott. Arianna D'Addabbo, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10990/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZUFFA CARMEN e Parte_1 C.F._1 dell'avv. CAZZOLA ANNA ( ) VIA P.C.S. NASICA 93 CASTENASO;
C.F._2 elettivamente domiciliata in V. NASICA N. 93 40055 CASTENASO presso il difensore avv. ZUFFA
CARMEN
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZUFFA Controparte_1 C.F._3 CARMEN e dell'avv. CAZZOLA ANNA ( ) VIA P.C.S. NASICA 93 C.F._2
CASTENASO; elettivamente domiciliato in V. NASICA N. 93 40055 CASTENASO presso il difensore avv. ZUFFA CARMEN
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 23.09.2024 la sig.ra (nata a [...], il Parte_1
15.02.1974) ed il sig. (nato a [...], il [...]) proponevano Controparte_1 domanda di separazione, chiedendo la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse della prole.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a Baricella (BO), in data 07.02.2015, con atto regolarmente iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del suddetto comune al n.1 p. 2 s. A Uff. 1 anno 2015.
pagina 1 di 8 Dalla loro unione sono nati due figli, (nato a [...], in data [...]) Parte_2
e (nato a [...], in data [...]). Parte_3
Con il ricorso, le parti chiedevano l'accoglimento delle condizioni di separazione di cui al ricorso, e la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse dei figli.
Con decreto (22.10.2024), il Giudice delegato fissava per il 06.12.2024 termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (ex art. 127ter cpc), come da espressa richiesta delle parti che dichiaravano di rinunciare a comparire personalmente.
Allo scadere del termine, ritenuta la regolarità del deposito di note, il Giudice, cui nelle more è stato riassegnato il fascicolo, tratteneva la causa in decisione.
Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, sita a Baricella (BO) in via Marconi n.36/1, di proprietà esclusiva della sig.ra
viene concordemente assegnata alla Stessa che vi rimarrà a vivere con i figli , Parte_1 Pt_2
studentessa universitaria, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e , studente, Pt_3
minorenne.
3. il sig. che si è già trasferito presso un immobile della di lui famiglia di origine, Controparte_1
provvederà a trasferire la propria residenza entro e non oltre il mese di settembre 2024;
4. il figlio minorenne , di anni 16, in adempimento alla Legge 54/2004 sull'affido condiviso, viene Pt_3
affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, mantenendo la residenza presso la di lei abitazione. Entrambi i genitori provvederanno all'educazione, alla cura, salute ed istruzione del figlio, concordandone metodi, programmi, percorsi di studio, sempre nel rispetto delle di Lui attitudini ed aspettative.
5. In applicazione della citata legge, i genitori disciplinano il periodo di convivenza con il figlio nelle modalità che seguono:
- nel periodo scolastico: il padre starà con a fine settimana alterni dal venerdì dall'uscita Pt_3
di scuola con pernottamento fino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola. Nella settimana in cui starà con il padre durante il weekend, trascorrerà con lui altresì il lunedì Pt_3
e il martedì dall'uscita di scuola, con pernottamento, sino al giorno seguente quando lo riaccompagnerà a scuola. Nella settimana in cui starà con la madre durante il weekend, Pt_3
trascorrerà con il padre il mercoledì e il giovedì dall'uscita di scuola, con pernottamento, sino al giorno seguente quando lo riaccompagnerà a scuola;
- nel periodo di sospensione scolastica il figlio minore trascorrerà almeno tre settimane anche non consecutive di vacanza col padre, da comunicarsi entro il 31 maggio di ciascun anno mentre nel resto del periodo di sospensione scolastica estiva viene applicato il diritto di visita del periodo scolastico, salvo accordi fra i genitori e/o il minore;
pagina 2 di 8 - vacanze natalizie: trascorrerà metà delle vacanze natalizie con ciascun genitore, Pt_3
alternando di anno in anno il giorno di Natale e il giorno di Santo Stefano che trascorrerà
l'uno con la madre e l'altro con il padre, così come il Primo dell'anno ed il giorno dell'Epifania, sempre nel rispetto degli accordi che si andranno ad assumere anche col minore;
- vacanze Pasquali: trascorrerà metà delle vacanze pasquali con ciascun genitore, Pt_3 alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo che trascorrerà l'uno con la madre e l'altro con il padre, salvo diversi accordi fra le parti;
- altre festività: i genitori si accorderanno di anno in anno per quanto concerne l'organizzazione delle festività ed i ponti collegati quali 25 aprile, I maggio, 2 giugno, 1 e 2 novembre, 8 dicembre;
nell'ipotesi di mancato accordo alternandosi fra loro di anno in anno.
6. Il signor si obbliga a contribuire al mantenimento ordinario dei figli e sino al CP_1 Pt_2 Pt_3
raggiungimento della loro indipendenza economica, mediante il pagamento mensile di euro 700,00 (350 € per ciascun figlio) da corrispondere alla madre, signora entro il giorno 05 (cinque) di ogni mese, a Parte_1
decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso, a mezzo di bonifico bancario alle coordinate già in possesso del sig. detta somma verrà aggiornata annualmente secondo gli indici Istat, come per legge;
CP_1
7. i genitori concorreranno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie dei figli e . Tra queste si indicano le spese mediche e specialistiche, le cure mediche e Pt_2 Pt_3
chirurgiche non mutuabili solo qualora non sia possibile usufruire nel lasso temporale massimo di giorni 40 del Servizio Sanitario Nazionale, le spese odontoiatriche e oculistiche (in via esemplificativa ma non esaustiva: ticket sanitari, conseguenti prescrizioni terapeutiche, apparecchi correttivi). Le spese sanitarie dei figli dovranno concordarsi previamente tra i genitori, salvi i casi di urgente ed indifferibile necessità, a seguito dei quali le suddette decisioni verranno prese dal genitore con il quale il figlio si trova, che avrà cura di comunicarle tempestivamente all'altro. La scelta dello specialista deve essere previamente concordata.
Si indicano, altresì, quali spese straordinarie le spese per l'istruzione e la formazione (in via esemplificativa ma non esaustiva: abbigliamento e iscrizione alle scuole, trasporto e mensa scolastica, tasse di iscrizione, libri, materiale didattico, gite scolastiche, attività integrative, viaggi, corsi di formazione specialistica, alloggi universitari, lezioni private); le spese per lo sport e le attività ricreative.
Per quanto attiene ad eventuali ed ulteriori spese fatte in favore dei figli per fini ludici, in momenti trascorsi insieme agli stessi, ogni genitore si farà carico delle spese sostenute a tale scopo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: cinema, parchi di divertimento, ecc… ).
pagina 3 di 8 Per l'autovettura Renault Nuova Clio, targata EK384KH, in uso ad oggi della figlia ma anche in riferimento ad autovetture future destinate alla figlia ed al figlio, i genitori concordano che ciascuno sosterrà il 50% delle spese di bollo, assicurazione, manutenzioni e revisioni.
Ad integrazione di quanto sopra, per tutte le spese straordinarie i genitori, richiamano e si attengono al Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia di famiglia del 09/08/2017 dell'Osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Bologna, sia quanto alla definizione di spesa straordinaria sia quanto alla necessità del preventivo accordo tra i genitori.
Il genitore che dovesse anticipare integralmente tali spese avrà diritto ad ottenere dall'altro genitore, entro il mese successivo, il rimborso della sua quota su presentazione della relativa fattura o ricevuta, la quale deve essere intestata o comunque fiscalmente riconducibile ai figli.
Le detrazioni previste dalla legge per i figli a carico saranno godute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno mentre l'Assegno Unico per entrambi i figli sarà percepito dalla sig.ra Pt_1 che si adopererà per le necessarie richieste mentre il sig. sino d'ora ne formalizza l'assenso. CP_1
8. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altra; ogni altro rapporto economico, nessuno escluso ed eccettuato, anche se qui non menzionato, è stato preso in considerazione e nel debito conto, pertanto, considerato definito dai ricorrenti.
9. Le spese di lite e relativi accessori così come per legge saranno corrisposti da ciascuna parte di causa ai difensori nominati.
*****
Ad avviso del Collegio il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nel presente decreto camerale.
Ritiene il Collegio di poter far proprie le conclusioni congiunte valutando il superiore interesse dei figli, di cui una, , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente e l'altro, Pt_2 Pt_3 minorenne.
Con specifico riferimento al figlio minore la valutazione tiene conto del diritto di quest'ultimo alla bi- genitorialità ed al mantenimento, in considerazione della capacità di reddito dei genitori.
In primo luogo, la domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento. La separazione personale tra i coniugi deve essere pronunciata in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.151 cc.
L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dalle allegazioni delle parti, nonché dalla espressa dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare, volontà rappresentata sia in sede di ricorso ché in sede di note scritte in sostituzione dell'udienza.
Nulla da obiettare con riferimento all'assegno della casa coniugale alla sig.ra. di cui è Pt_1 proprietaria esclusiva, e alla collocazione in loco della prole.
Infatti, per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti parentali con il figlio minore, in assenza di pagina 4 di 8 elemento alcuno che deponga in senso contrario, è corretto e rispondente all'interesse di quest'ultimo l'affido condiviso con residenza anagrafica presso la madre e frequentazione secondo i tempi concordati, come da specchietto riepilogativo di cui al dispositivo.
Passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate). L'entità dell'assegno di mantenimento tiene doverosamente conto dell'età dei figli e dei tempi di permanenza di essi con ciascun genitore.
Si accorda altresì alla ripartizione, nella misura del 50% cada genitore, delle spese straordinarie.
Si precisa, inoltre, che le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
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P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dichiara la separazione personale tra:
(nata a [...], il [...]) Parte_1
e
(nato a [...], il [...]). Controparte_1
Unitisi in matrimonio in matrimonio a Baricella (BO), in data 07.02.2015, con atto regolarmente iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del suddetto comune al n.1 p. 2 s. A Uff. 1 anno 2015.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza. dà atto che il sig. si è già trasferito presso un immobile della di lui famiglia di Controparte_1 origine e si impegna a trasferirvi la propria residenza entro e non oltre il mese di settembre 2024. dà atto e dispone l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra Pt_1
La signora continuerà a risiedere a Baricella (BO) in via Marconi n.36/1 unitamente al Parte_1 figlio minore e alla figlia maggiorenne . Pt_3 Pt_2 dà atto e dispone che il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori, con collocazione Pt_3 prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
dà atto e dispone che al fine di salvaguardare le figure genitoriali, entrambi i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che lo riguardano e continueranno a curarne la salute, l'educazione e l'istruzione, consultandosi tra loro ed assumendo congiuntamente le decisioni più importanti, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle aspirazioni ed inclinazioni naturali del bambino. In particolare, i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni che riguardano le attività sportive o ludico ricreative del bambino, confrontandosi quindi sull'opportunità che lo stesso ne intraprenda i relativi corsi.
pagina 5 di 8 Per il resto, ciascun genitore curerà, senza interferenze dell'altro, la quotidianità del rapporto con il figlio quando questi si trovi presso di lui, assumendo autonomamente le relative decisioni nelle questioni di ordinaria amministrazione;
dà atto e dispone che il signor potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo il Controparte_1 Pt_3 seguente calendario e con le seguenti modalità (già precisate al punto5) , tali da garantire la frequentazione equilibrata del minore con entrambi i genitori:
- nel periodo scolastico: il padre starà con a fine settimana alterni dal venerdì dall'uscita Pt_3
di scuola con pernottamento fino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola. Nella settimana in cui starà con il padre durante il weekend, trascorrerà con lui altresì il lunedì Pt_3
e il martedì dall'uscita di scuola, con pernottamento, sino al giorno seguente quando lo riaccompagnerà a scuola. Nella settimana in cui starà con la madre durante il weekend, Pt_3 trascorrerà con il padre il mercoledì e il giovedì dall'uscita di scuola, con pernottamento, sino al giorno seguente quando lo riaccompagnerà a scuola;
- nel periodo di sospensione scolastica il figlio minore trascorrerà almeno tre settimane anche non consecutive di vacanza col padre, da comunicarsi entro il 31 maggio di ciascun anno mentre nel resto del periodo di sospensione scolastica estiva viene applicato il diritto di visita del periodo scolastico, salvo accordi fra i genitori e/o il minore;
- vacanze natalizie: trascorrerà metà delle vacanze natalizie con ciascun genitore, Pt_3
alternando di anno in anno il giorno di Natale e il giorno di Santo Stefano che trascorrerà
l'uno con la madre e l'altro con il padre, così come il Primo dell'anno ed il giorno dell'Epifania, sempre nel rispetto degli accordi che si andranno ad assumere anche col minore;
- vacanze Pasquali: trascorrerà metà delle vacanze pasquali con ciascun genitore, Pt_3 alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo che trascorrerà l'uno con la madre e l'altro con il padre, salvo diversi accordi fra le parti;
- altre festività: i genitori si accorderanno di anno in anno per quanto concerne l'organizzazione delle festività ed i ponti collegati quali 25 aprile, I maggio, 2 giugno, 1 e 2 novembre, 8 dicembre;
nell'ipotesi di mancato accordo alternandosi fra loro di anno in anno.
dà atto e dispone che il signor corrisponderà alla signora a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento ordinario in favore dei figli e la somma di € 700,00 mensili (€ 350,00 per Pt_2 Pt_3 ciascun figlio), annualmente rivalutabili secondo le variazioni degli indici ISTAT, entro il giorno 05
(cinque) di ogni mese con bonifico bancario su conto corrente intestato alla signora Pt_1 dà atto e dispone che le spese straordinarie per attività extrascolastiche e ludico ricreative, scolastiche, mediche non mutuabili, culturali, e ogni altra e diversa spesa che dovesse rendersi necessaria al di fuori delle ordinarie esigenze di vita dei figli sarà ripartita tra i coniugi al 50%;
pagina 6 di 8 Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
dà atto che riguardo all'auto Renault Nuova Clio, targato EK384KH, in uso ad oggi della figlia ma anche in riferimento ad autovetture future destinate alla figlia ed al figlio, i genitori concordano che ciascuno sosterrà il 50% delle spese di bollo, assicurazione, manutenzioni e revisioni. dà atto che le detrazioni previste dalla legge per i figli a carico saranno godute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno mentre l'Assegno Unico per entrambi i figli sarà percepito dalla sig.ra che si adopererà per le necessarie richieste mentre il sig. sino d'ora ne formalizza Pt_1 CP_1 l'assenso. dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altra; ogni altro rapporto economico, nessuno escluso ed eccettuato, anche se qui non menzionato, è stato preso in considerazione e nel debito conto, pertanto, considerato definito dai ricorrenti.
pagina 7 di 8 Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 20.12.2024
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
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