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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 16/04/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Definitiva collegiale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
Prima sezione persone e famiglia CIVILE in composizione collegiale in persona di
Dott.ssa Loredana Giglio Presidente est. Dott.ssa Gaia Muscato Giudice Dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. 2732/2024 del registro generale degli affari contenziosi promosso DA
nato a [...], il [...], Residente in 06026 Parte_1
PIETRALUNGA (PG) Via Del Forno n. 17; cod. fisc. n. , rappresentato e C.F._1 difeso unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Flavio Grassini, (cod. fisc. e C.F._2 dall'Avv. Luca Ceccattini (cod. fisc. ) elettivamente domiciliato presso il di C.F._3 loro studio in Città di Castello, Via Carlo Collodi, 32, RICORRENTE
Nei confronti di
, nata a [...] - CUBA, il 20.11.1978, cod. fisc. n. Controparte_1
; C.F._4
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del PM c/o il Tribunale di Perugia
Oggetto : divorzio contenzioso pagina 1 di 3 Conclusioni : come da verbale di udienza del 15.4.2025
Sintetica esposizione ragioni in fatto e diritto della decisione
1. e hanno contratto matrimonio il 15.10.2016 nel Persona_1 Persona_2
Comune di Pietralunga, dal quale non sono nati figli. Con sentenza nr. 82/2023 il Tribunale di Perugia ha pronunciato la separazione tra i coniugi nell'ambito del procedimento iscritto al nr. 4300/2020 RG. Il sig. Per_1 ha quindi chiesto, nel presente procedimento, che sia pronunciato lo scioglimento
[...] del matrimonio, essendo ormai passata in giudicato la sentenza di separazione , non essendo intervenuta tra le parti alcuna riconciliazione e trascorso oltre un anno dalla comparizione all'udienza presidenziale in fase di separazione. Ha esposto che la moglie di fatto si è resa irreperibile allontanandosi, sin dal 2018, dall'abitazione familiare e, ancora, che non ci sono questioni accessorie sulle quali provvedere. Instaurato il contraddittorio la resistente non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia. Dopo l'audizione del solo ricorrente la causa, previa discussione orale, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio va accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 3, comma I, numero 2), lettera b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898. La separazione è risalente all'anno 2020 ( data di comparizione del ricorrente avanti al Presidente del Tribunale) ed è definitiva la relativa sentenza. Le parti non hanno ripreso la convivenza e non è intervenuta alcuna riconciliazione, come si desume dalle dichiarazioni rese dal ricorrente ed anche dalla condotta stragiudiziale della moglie che, ormai da anni, si è resa di fatto irreperibile ed è rimasta contumace nel giudizio.
Le spese di lite, considerando l'assenza di attività difensiva e l'assenza di particolari questioni di fatto e diritto vanno dichiarate irripetibili.
PQM
Il Tribunale così provvede :
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
trascritto nei registri di stato civile del Comune di Pietralunga, anno CP_1
2016, atto N. 03 parte I serie Ufficio 1
2) Dispone che la Cancelleria provveda alla trasmissione in copia autentica del dispositivo all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pietralunga perché provveda alle trascrizioni ed annotazioni di competenza.
Dichiara le spese di lite irripetibili pagina 2 di 3 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 15.4.2025 Il Presidente
Loredana Giglio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
Prima sezione persone e famiglia CIVILE in composizione collegiale in persona di
Dott.ssa Loredana Giglio Presidente est. Dott.ssa Gaia Muscato Giudice Dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. 2732/2024 del registro generale degli affari contenziosi promosso DA
nato a [...], il [...], Residente in 06026 Parte_1
PIETRALUNGA (PG) Via Del Forno n. 17; cod. fisc. n. , rappresentato e C.F._1 difeso unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Flavio Grassini, (cod. fisc. e C.F._2 dall'Avv. Luca Ceccattini (cod. fisc. ) elettivamente domiciliato presso il di C.F._3 loro studio in Città di Castello, Via Carlo Collodi, 32, RICORRENTE
Nei confronti di
, nata a [...] - CUBA, il 20.11.1978, cod. fisc. n. Controparte_1
; C.F._4
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del PM c/o il Tribunale di Perugia
Oggetto : divorzio contenzioso pagina 1 di 3 Conclusioni : come da verbale di udienza del 15.4.2025
Sintetica esposizione ragioni in fatto e diritto della decisione
1. e hanno contratto matrimonio il 15.10.2016 nel Persona_1 Persona_2
Comune di Pietralunga, dal quale non sono nati figli. Con sentenza nr. 82/2023 il Tribunale di Perugia ha pronunciato la separazione tra i coniugi nell'ambito del procedimento iscritto al nr. 4300/2020 RG. Il sig. Per_1 ha quindi chiesto, nel presente procedimento, che sia pronunciato lo scioglimento
[...] del matrimonio, essendo ormai passata in giudicato la sentenza di separazione , non essendo intervenuta tra le parti alcuna riconciliazione e trascorso oltre un anno dalla comparizione all'udienza presidenziale in fase di separazione. Ha esposto che la moglie di fatto si è resa irreperibile allontanandosi, sin dal 2018, dall'abitazione familiare e, ancora, che non ci sono questioni accessorie sulle quali provvedere. Instaurato il contraddittorio la resistente non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia. Dopo l'audizione del solo ricorrente la causa, previa discussione orale, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio va accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 3, comma I, numero 2), lettera b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898. La separazione è risalente all'anno 2020 ( data di comparizione del ricorrente avanti al Presidente del Tribunale) ed è definitiva la relativa sentenza. Le parti non hanno ripreso la convivenza e non è intervenuta alcuna riconciliazione, come si desume dalle dichiarazioni rese dal ricorrente ed anche dalla condotta stragiudiziale della moglie che, ormai da anni, si è resa di fatto irreperibile ed è rimasta contumace nel giudizio.
Le spese di lite, considerando l'assenza di attività difensiva e l'assenza di particolari questioni di fatto e diritto vanno dichiarate irripetibili.
PQM
Il Tribunale così provvede :
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
trascritto nei registri di stato civile del Comune di Pietralunga, anno CP_1
2016, atto N. 03 parte I serie Ufficio 1
2) Dispone che la Cancelleria provveda alla trasmissione in copia autentica del dispositivo all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pietralunga perché provveda alle trascrizioni ed annotazioni di competenza.
Dichiara le spese di lite irripetibili pagina 2 di 3 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 15.4.2025 Il Presidente
Loredana Giglio
pagina 3 di 3