Art. 2.
Le entrate di cui all'articolo 1 saranno conferite al detto Fondo con inizio dal primo riparto successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Le entrate di cui all'articolo 1 saranno conferite al detto Fondo con inizio dal primo riparto successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.