Articolo 2 della Legge 30 marzo 1961, n. 254
Articolo 1
Versione
6 maggio 1961
Art. 2.
Le entrate di cui all'articolo 1 saranno conferite al detto Fondo con inizio dal primo riparto successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Entrata in vigore il 6 maggio 1961