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6 maggio 1961
6 maggio 1961
Art. 2.
Le entrate di cui all'articolo 1 saranno conferite al detto Fondo con inizio dal primo riparto successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Le entrate di cui all'articolo 1 saranno conferite al detto Fondo con inizio dal primo riparto successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.