Sentenza 9 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 09/10/2023, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/10/2023
N. 01388/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02091/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2091 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da
B.E. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Pinello e Alberto Fezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Giorgio Pinello in Venezia, San Polo, 3080/L;
contro
Comune di Grezzana, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Albieri e Federico Guerriero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , in Venezia, San Marco 63;
per l'annullamento
quanto al ricorso principale:
del provvedimento in data 11/ 08/ 2011, prot. n. 14035, con cui il Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia Privata del Comune di Grezzana conferma, dopo nuova ed ulteriore istruttoria, il provvedimento di archiviazione prot. 22571 del 15/ 12/ 2010, con conseguente condanna del Comune di Grezzana a provvedere sulla predetta istanza di accertamento entro un termine di 30 giorni, ai sensi dell'art. 21 bis della L. 241/90;
del provvedimento in data 11/ 08/ 2011, prot. n. 14036 di diniego dell'autorizzazione idrogeologico-forestale di cui all'art. 20 LRV 58/ 1994, a firma del responsabile dell'Area Tecnica Edilizia Privata del Comune di Grezzana;
del provvedimento in data 11/ 08/ 2011, prot. n. 14037 di diniego della domanda di Permesso in sanatoria, aí sensi dell'art. 36 del DPR 380/2001, a firma del responsabile dell'Area Tecnica Edilizia Privata del Comune di Grezzana;
del silenzio inadempimento/ rifiuto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, a seguito della trasmissione in data 09/ 03/ 2011 dell'ulteriore documentazione del 28/ 01/ 2011, finalizzata al superamento dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di compatibilità paesaggistica, ordinando alla stessa di provvedere all'emissione del parere obbligatorio e vincolante sulla succitata istanza di accertamento entro un termine di 30 giorni;
quanto ai motivi aggiunti:
dell'ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi n. 1, prot. 15 del 2.1.2012 del Comune di Grezzana;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Grezzana e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Vista la memoria del 29 agosto 2023, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 ottobre 2023 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- che la parte ricorrente, con memoria depositata il 29 agosto 2023, ha dichiarato che è venuto meno l’interesse alla decisione del gravame, a seguito alla demolizione delle opere oggetto dell’ordinanza comunale di ripristino, assentita nell’ambito del più complesso intervento di completamento opere di cui al permesso di costruire n. 143/2018, rilasciato in corso di causa;
- a norma degli artt. 35, comma 1, lett. c) e 85, comma 9 cod. proc. amm., dev’essere pertanto dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;
- le spese di lite vanno compensate, sussistendone giusti motivi tenuto conto della particolarità della questione esaminata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Di Mario, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
Nicola Bardino, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Alberto Di Mario |
IL SEGRETARIO