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Sentenza 24 settembre 2024
Sentenza 24 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/09/2024, n. 1687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1687 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all' udienza del 13 settembre 2024 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 3197/2023
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliato in Messina Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Francesco Micali che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Michela Foti e dall'Avv. Maria
Cammaroto
RESISTENTE
OGGETTO: pensione di inabilità, assegno di invalidità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 13 giugno 2023, esponeva: Parte_1
- di avere presentato, in data 30 aprile 2021, domanda alla competente Commissione medica per essere sottoposto ad accertamento sanitario al fine di ottenere il riconoscimento del grado di invalidità nella misura pari al 100% e in subordine al 75%;
- sottoposto a visita medica collegiale, era stato riconosciuto invalido nella misura del 46%;
- aveva proposto, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., dinanzi codesto Tribunale ed iscritto al n.
897/2022 R.G., accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie per ottenere il riconoscimento del grado di invalidità nella misura pari al 100% e in subordine al
75% ed il ctu nominato l'aveva riconosciuto invalido civile nella misura pari al 67%;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso. Contestava le conclusioni del ctu, rilevando che il consulente aveva errato nella valutazione delle gravi ed inemendabili patologie da cui era affetto tali da fondare il diritto alle prestazioni richieste.
Lamentava l'errore diagnostico valutativo e metodologico in cui era incorso il consulente per avere sottovalutato le patologie a carico dell'apparato cardio-respiratorio, essendo egli affetto da cardiopatia ipertensiva in II Classe NYHA, cui andava aggiunta la concorrente patologia respiratoria OSAS di grado severo con uso di ventilatore.
Rilevava, inoltre, l'errore diagnostico valutativo e metodologico avuto riguardo alle patologie dell'apparato osseo tendineo ed alle patologie dell'apparato psichico.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato invalido nella misura del 100% in subordine del 75% e che l' venisse condannato al pagamento della chiesta prestazione di invalidità CP_1
civile, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità della domanda di condanna al CP_1
pagamento della prestazione.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Venivano disposti dapprima il rinnovo della ctu espletata nel procedimento per atp, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente e, successivamente, il richiamo del ctu che ha espletato l'incarico nel presente procedimento, tenuto conto della documentazione medica prodotta da parte ricorrente successiva all'espletamento dell'incarico.
4.- L'udienza del 13 settembre 2024 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierno ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito per ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità o dell' assegno di invalidità (giudizio iscritto al RG n. 897/2022, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, aveva riconosciuto il ricorrente invalido in misura pari al 67% e parte ricorrente aveva espresso il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento della pensione di inabilità o dell'assegno di invalidità.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Nel caso di specie sono stati disposti dapprima il rinnovo del ctu che ha espletato l'incarico nel procedimento per atp tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente e, successivamente, tenuto conto della documentazione medica prodotta da parte ricorrente successiva all'espletamento dell'incarico, il richiamo del ctu che ha espletato l'incarico nel presente procedimento.
Al riguardo, va rilevato che il ctu nominato nel presente procedimento ha ritenuto che il ricorrente
è affetto da “Depressione endogena (cod. 2204 per analogia); Ipertensione arteriosa (cod. 6442 per analogia); Artrosi (cod. 7008 per analogia); Sindrome delle apnee notturne (6005 per analogia)” e dopo avere analizzato le patologie ed indicato i codici da applicare, ha concluso ritenendo il ricorrente invalido nella misura del 67% dal 30 aprile 2021.
Il ctu, successivamente richiamato, relativamente alla documentazione medica prodotta da parte ricorrente successiva all'espletamento dell'incarico, ha affermato che “i dati, che emergono dall'analisi dei referti degli accertamenti strumentali eseguiti dopo la visita di consulenza, confermano le diagnosi cliniche espresse dalla pregressa certificazione sanitaria, presente nella
CTU depositata in data 14.01.2024, senza fornire ulteriori elementi di valenza medico-legale tali da poter, in atto, determinare una variazione delle precedenti conclusioni medico-legali in quanto non appaiono certificati sopravvenuti gravi eventi patologici” ed ha, pertanto, confermato le conclusioni rese.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
6.- La domanda non può, dunque, trovare accoglimento.
7.- In presenza di dichiarazione ex art. 152 disp att cpc da parte del ricorrente quest'ultimo viene esonerato dal pagamento delle spese del presente procedimento e del procedimento per atp e le spese di ctu, separatamente liquidate, vengono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese del presente procedimento e del procedimento per atp;
c) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 24 settembre 2024
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il dott. Fabio Fusco Funzionario
UPP.
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all' udienza del 13 settembre 2024 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 3197/2023
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliato in Messina Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Francesco Micali che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Michela Foti e dall'Avv. Maria
Cammaroto
RESISTENTE
OGGETTO: pensione di inabilità, assegno di invalidità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 13 giugno 2023, esponeva: Parte_1
- di avere presentato, in data 30 aprile 2021, domanda alla competente Commissione medica per essere sottoposto ad accertamento sanitario al fine di ottenere il riconoscimento del grado di invalidità nella misura pari al 100% e in subordine al 75%;
- sottoposto a visita medica collegiale, era stato riconosciuto invalido nella misura del 46%;
- aveva proposto, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., dinanzi codesto Tribunale ed iscritto al n.
897/2022 R.G., accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie per ottenere il riconoscimento del grado di invalidità nella misura pari al 100% e in subordine al
75% ed il ctu nominato l'aveva riconosciuto invalido civile nella misura pari al 67%;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso. Contestava le conclusioni del ctu, rilevando che il consulente aveva errato nella valutazione delle gravi ed inemendabili patologie da cui era affetto tali da fondare il diritto alle prestazioni richieste.
Lamentava l'errore diagnostico valutativo e metodologico in cui era incorso il consulente per avere sottovalutato le patologie a carico dell'apparato cardio-respiratorio, essendo egli affetto da cardiopatia ipertensiva in II Classe NYHA, cui andava aggiunta la concorrente patologia respiratoria OSAS di grado severo con uso di ventilatore.
Rilevava, inoltre, l'errore diagnostico valutativo e metodologico avuto riguardo alle patologie dell'apparato osseo tendineo ed alle patologie dell'apparato psichico.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato invalido nella misura del 100% in subordine del 75% e che l' venisse condannato al pagamento della chiesta prestazione di invalidità CP_1
civile, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità della domanda di condanna al CP_1
pagamento della prestazione.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Venivano disposti dapprima il rinnovo della ctu espletata nel procedimento per atp, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente e, successivamente, il richiamo del ctu che ha espletato l'incarico nel presente procedimento, tenuto conto della documentazione medica prodotta da parte ricorrente successiva all'espletamento dell'incarico.
4.- L'udienza del 13 settembre 2024 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierno ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito per ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità o dell' assegno di invalidità (giudizio iscritto al RG n. 897/2022, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, aveva riconosciuto il ricorrente invalido in misura pari al 67% e parte ricorrente aveva espresso il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento della pensione di inabilità o dell'assegno di invalidità.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Nel caso di specie sono stati disposti dapprima il rinnovo del ctu che ha espletato l'incarico nel procedimento per atp tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente e, successivamente, tenuto conto della documentazione medica prodotta da parte ricorrente successiva all'espletamento dell'incarico, il richiamo del ctu che ha espletato l'incarico nel presente procedimento.
Al riguardo, va rilevato che il ctu nominato nel presente procedimento ha ritenuto che il ricorrente
è affetto da “Depressione endogena (cod. 2204 per analogia); Ipertensione arteriosa (cod. 6442 per analogia); Artrosi (cod. 7008 per analogia); Sindrome delle apnee notturne (6005 per analogia)” e dopo avere analizzato le patologie ed indicato i codici da applicare, ha concluso ritenendo il ricorrente invalido nella misura del 67% dal 30 aprile 2021.
Il ctu, successivamente richiamato, relativamente alla documentazione medica prodotta da parte ricorrente successiva all'espletamento dell'incarico, ha affermato che “i dati, che emergono dall'analisi dei referti degli accertamenti strumentali eseguiti dopo la visita di consulenza, confermano le diagnosi cliniche espresse dalla pregressa certificazione sanitaria, presente nella
CTU depositata in data 14.01.2024, senza fornire ulteriori elementi di valenza medico-legale tali da poter, in atto, determinare una variazione delle precedenti conclusioni medico-legali in quanto non appaiono certificati sopravvenuti gravi eventi patologici” ed ha, pertanto, confermato le conclusioni rese.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
6.- La domanda non può, dunque, trovare accoglimento.
7.- In presenza di dichiarazione ex art. 152 disp att cpc da parte del ricorrente quest'ultimo viene esonerato dal pagamento delle spese del presente procedimento e del procedimento per atp e le spese di ctu, separatamente liquidate, vengono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese del presente procedimento e del procedimento per atp;
c) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 24 settembre 2024
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il dott. Fabio Fusco Funzionario
UPP.
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga