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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/03/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona di
G.U Dott.ssa Valentina Pierri ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1356/2023 R.G., avente ad oggetto “Successione” e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Angelo Zuccardi;
attrice
E
e ; Controparte_1 CP_2
convenuti contumaci
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 12.11.2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il 29.3.2023, conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Avellino, e all'uopo Controparte_1 CP_2 esponendo:
- che il 22.7.22 decedeva lasciando quali eredi ab intestato i figli Persona_1
e Controparte_1 Parte_1 CP_2
- che, al momento del decesso, apprendeva che l'appartamento Parte_1 ubicato in Avellino alla via Mancini n. 59, dove risiedeva la al momento del Per_1 decesso, era stato liberato da tutto il mobilio e che inoltre erano stati asportati alcuni oggetti preziosi di proprietà della de cuius; - che, in precedenza, il 7.4.2011 la de cuius aveva alienato altro immobile sito in
Avellino alla via Due Principati n. 52/M, di sua proprietà esclusiva, per il prezzo di
Euro 118.000,00;
- che la de cuius aveva devoluto, con distinti assegni bancari, a in Controparte_1 data 2.5.2011, la somma di euro 40.000,00 e a con tre versamenti, la CP_2 somma complessiva di euro 95.000,00;
- che il c/c n. 115/000000013134 acceso presso la ora Controparte_3 CP_4 cointestato a e al convenuto alimentato con la Persona_1 Controparte_1 sola provvista rinveniente dalla pensione della de cuius, era stato oggetto di numerosi prelievi per cassa ed era poi stato chiuso in data 08.9.2022 senza presentazione di successione;
- che, accertata la natura donatizia delle dazioni di danaro effettuate in vita dalla de cuius in favore dei figli e ad essa attrice spettava un diritto di credito CP_1 CP_2 quantomeno pari alla somma di euro 45.000,00, oltre alla propria quota di mobilio e di oggetti preziosi della de cuius.
Tanto premesso, l'attrice, dato atto del vano esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, chiedeva all'adito Tribunale di:
1. Accertare e dichiarare aperta la successione legittima di;
Persona_1
2. Accertare e dichiarare la qualità di erede legittima in capo all'attrice;
3. Disporre la ricostruzione dell'asse ereditario;
4. Accertare la quota ereditaria degli eredi mediante la riunione fittizia tra i beni relitti e/o donati;
5. Accertare e dichiarare la lesione del diritto di legittima della sig.ra ; Parte_1
6. Per l'effetto provvedere alla riduzione delle quote apprese dai sigg. e CP_2
Controparte_1
7. Condannare, quindi, ciascuno per quanto di ragione, in concorrenza e/o in via esclusiva, i sigg. e , al pagamento in favore dell'attrice sig.ra Controparte_1 CP_2
, della somma complessiva di € 45.000,00 (quarantacinquemila/00), oltre Parte_1 interessi e rivalutazione, a titolo di lesione dei diritti ereditari, così come richiesta o della diversa e/o maggiore somma che dovesse risultare da una eventuale C.T.U. anche sul c/c
n.13134 acceso presso la attuale e chiuso in data 08.09.2022, ovvero delle somme CP_4 ritenute di giustizia;
8. Procedere allo scioglimento della comunione ereditaria previa determinazione della sua consistenza attuale;
9. In ogni caso, condannarsi ciascuno per quanto di ragione, i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorario del giudizio, con attribuzione al sottoscritto Difensore anticipatario;
”.
Rimanevano contumaci, sebbene ritualmente citati con atti notificati – per compiuta giacenza - in data 8.4.2023, e Controparte_1 CP_2
Con ordinanza del 27.11.2024, la causa, istruita solo documentalmente, sulle conclusioni rassegnate nelle note scritte autorizzate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva riservata in decisione.
***
1. Va dichiarata aperta la successione ab intestato di (nata in [...] il Persona_1
1/01/1931 e deceduta in Solofra (AV) il 22/07/2022). 2. Ciò posto, occorre premettere che la presente sentenza verte sulla verifica della fondatezza della domanda di riduzione avanzata dalla parte attrice nei confronti delle donazioni compiute in vita dalla de cuius in favore dei figli e Persona_1 Controparte_1 CP_2
odierni convenuti.
[...]
La domanda attorea diretta ad ottenere la reintegrazione della quota legittima è fondata e va accolta.
E' principio consolidato in giurisprudenza quello per cui “Nel caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario ha l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, e, a tal fine, può allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva” (da ultimo,
Cass. 18199/2020).
Ritiene questo Giudice che, nel caso di specie, l'onere di allegazione sia stato assolto dall'attrice, la quale, sin dall'atto introduttivo, ha dedotto l'assenza di relictum costituito da beni immobili e indicato specificamente il valore delle donazioni ricevute in vita dai convenuti.
Venendo, dunque, al merito all'azione proposta, giova premettere che la domanda per reintegrazione di legittima non è un'azione reale tendente ad ottenere la restituzione di un determinato bene, ma un'azione personale rivolta alla ricostruzione della massa ereditaria
(riunione fittizia) ed alla determinazione delle quote disponibili e di riserva, al fine ultimo di reintegrare la quota del legittimario in natura oppure in denaro (Cass. n. 1069/83); essa rappresenta un rimedio giudiziale diretto a rendere inefficace l'atto dispositivo (disposizione testamentaria o atto di donazione) compiuto dal defunto.
Quanto alla verifica della sussistenza della lesione lamentata, va rammentato che per accertare la lesione di legittima è necessario determinare il valore della massa ereditaria e, quello, quindi, della quota disponibile e della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
quindi, alla detrazione dal "relictum" dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data;
e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.).
Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del "relictum" al netto ed il valore del "donatum" ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.) (Cass. 12919/2012; Cass. 27352/2014).
Occorre dunque procedere, in primo luogo, alla verifica della sussistenza del relictum.
Secondo quanto prospettato da parte attrice l'asse ereditario si compone solo di danaro, oggetti preziosi e mobilio e non sono presenti, invece, beni immobili.
Orbene, evidenza il Tribunale che, quanto al danaro, non vi è prova che al momento del decesso della avvenuto in data 22.7.2022, vi fosse un attivo sul conto corrente Per_1 cointestato alla de cuius e al figlio Persona_1 Controparte_1 Parte attrice, pur onerata della relativa prova, non ha dato evidenza documentale del saldo del predetto conto alla data della morte della de cuius, atteso che le movimentazioni prodotte si fermano al 30.6.2022 (cfr. estratti conto in atti).
Quanto agli altri beni mobili (oggetti preziosi e mobilio), l'allegazione della attrice risulta sul punto estremamente generica e indeterminata, tale cioè da non consentire alcuna valutazione sul valore (oltre che sull'esistenza) dei predetti beni.
Non vi è dunque relictum da valutare.
Risultano invece comprovate la dazioni di danaro – costituenti donazioni - effettuate dalla de cuius in favore dei figli e CP_2 CP_1
Nella specie, risulta documentalmente comprovato che in vita corrispose le Persona_1 seguenti somme mediante distinti assegni bancari (le cui copie sono state versate in atti):
a) in data 2.5.2011 euro 40.000,00 a Controparte_1
b) in data 2.5.2011 euro 40.000,00 a CP_2
c) in data 19.01.2011 euro 30.000,00 a CP_2
d) in data 13.04.2012 euro 25.000,00 a CP_2
Tali dazioni di danaro – in assenza di diversa causale – vanno qualificate come elargizioni, peraltro eseguite dalla de cuius nello stesso periodo temporale in cui è avvenuta la vendita dell'immobile di sua proprietà in Avellino (cfr. contratto di compravendita allegato all'atto di citazione del 7.4.2011).
In definitiva, il donatum ammonta ad euro 135.000,00.
Ora, in assenza di relictum, l'eventuale lesione della quota dell'attrice legittimaria totalmente pretermessa va calcolata sul solo donatum.
Sulla scorta di tali evidenze, va verificata la sussistenza della denunciata lesione.
Ora, considerato che lasciava a sé superstite tre figli, deve farsi Persona_1 applicazione della regola per cui quando, come nella fattispecie, concorrono più figli e non vi sia il concorso del coniuge del defunto, la quota di legittima agli stessi spettante è pari a due terzi del patrimonio relitto, da dividersi in parti uguali tra loro, mentre la disponibile comprende il restante terzo (art. 537 c.c.).
Nella specie, dunque, le quote di patrimonio disponibile e di riserva vanno così determinate:
- quota disponibile pari ad 1/3: euro 45.000,00;
- quota di riserva pari a 2/3 in favore dei tre figli: euro 90.000,00, di cui euro 30.000,00 in favore di ciascun figlio.
Nella specie, dunque, la quota di riserva spettante all'attrice, quale erede legittimaria, è di importo pari ad euro 30.000,00.
Ora, tenuto conto che nulla ha ricevuto l'attrice a titolo di donazione né per testamento e che non vi è relictum per soddisfare la quota, ella deve ricevere, per reintegrare la quota di riserva,
l'importo di euro 30.000,00. Quanto alle modalità della reintegrazione, premesso che a norma dell'art. 555 c.c. le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento e considerato che non è presente agli atti un testamento, è possibile procedere alla riduzione delle donazioni.
Ai sensi dell'art. 559 c.pc., le donazioni si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori.
Va dunque ridotta la donazione più recente di euro 25.000,00 eseguita in data 13.4.2012 in favore di e, proporzionalmente, per il valore residuo, quelle effettuate in data CP_2
2.5.2011 in favore di e di nei limiti dell'importo di euro Controparte_1 CP_2
2.500,00 ciascuna.
In conclusione, in accoglimento dell'azione di riduzione proposta dall'attrice, entrambi i convenuti vanno condannati al pagamento di quanto spettante alla a titolo Parte_1 di reintegrazione della quota di legittima;
segnatamente, va condannato al CP_2 pagamento dell'importo di euro 27.500,00 e va condannato al pagamento Controparte_1 dell'importo di euro 2.500,00, oltre rivalutazione, sulla base della variazione degli indici
ISTAT sul costo della vita nonché alla corresponsione degli interessi compensativi sulla somma rivalutata, da disporsi a far data dalla apertura della successione e sino al soddisfo.
3. Quanto alla domanda di divisione del patrimonio asseritamente relitto, la domanda va rigettata non avendo l'attrice comprovato l'esistenza di un relictum da dividere, sia con riferimento al saldo di conto corrente cointestato alla de cuius sia con riferimento al mobilio ed agli oggetti preziosi (di cui si ribadisce l'estrema genericità dell'allegazione).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (scaglione: 26.001,00 – 52.000,00) coincidente con il valore della quota o supplemento di quota in contestazione (Cass. 2605/1999; Cass. 22016/2018) e dell'attività difensiva in concreto svolta (fase studio € 1.701,00; fase introduttiva € 1.204,00; fase istruttoria: € 903,00 (valore minimo); fase decisoria: € 1.453,00 (valore minimo).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, nell'ambito del giudizio recante n.
1356/2023 RG, così provvede:
1) dichiara aperta la successione di Persona_1
2) accoglie la domanda di riduzione proposta dall'attrice e, per l'effetto, riduce le donazioni di danaro eseguite dalla de cuius, con assegno bancario datato 13.4.2012 e
2.5.2011, in favore di e con assegno bancario datato 2.5.2011 in favore CP_2 di nei limiti in cui risultano lesi i diritti dell'attrice Controparte_1 Parte_1
;
[...]
3) condanna al pagamento, in favore di , a titolo di CP_2 Parte_1 reintegrazione della quota di legittima alla stessa spettante sull'eredità materna, della somma di euro 27.500,00, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione;
4) condanna al pagamento, in favore di , a titolo di Controparte_1 Parte_1 reintegrazione della quota di legittima alla stessa spettante sull'eredità materna, della somma di euro 2.500,00, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione;
5) rigetta la domanda di scioglimento della comunione ereditaria;
6) condanna i convenuti al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che liquida in euro 545,00 per spese ed euro 5.261,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Angelo Zuccardi.
Così deciso in Avellino, il 27 marzo 2025
Il Giudice
dr.ssa Valentina Pierri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona di
G.U Dott.ssa Valentina Pierri ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1356/2023 R.G., avente ad oggetto “Successione” e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Angelo Zuccardi;
attrice
E
e ; Controparte_1 CP_2
convenuti contumaci
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 12.11.2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il 29.3.2023, conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Avellino, e all'uopo Controparte_1 CP_2 esponendo:
- che il 22.7.22 decedeva lasciando quali eredi ab intestato i figli Persona_1
e Controparte_1 Parte_1 CP_2
- che, al momento del decesso, apprendeva che l'appartamento Parte_1 ubicato in Avellino alla via Mancini n. 59, dove risiedeva la al momento del Per_1 decesso, era stato liberato da tutto il mobilio e che inoltre erano stati asportati alcuni oggetti preziosi di proprietà della de cuius; - che, in precedenza, il 7.4.2011 la de cuius aveva alienato altro immobile sito in
Avellino alla via Due Principati n. 52/M, di sua proprietà esclusiva, per il prezzo di
Euro 118.000,00;
- che la de cuius aveva devoluto, con distinti assegni bancari, a in Controparte_1 data 2.5.2011, la somma di euro 40.000,00 e a con tre versamenti, la CP_2 somma complessiva di euro 95.000,00;
- che il c/c n. 115/000000013134 acceso presso la ora Controparte_3 CP_4 cointestato a e al convenuto alimentato con la Persona_1 Controparte_1 sola provvista rinveniente dalla pensione della de cuius, era stato oggetto di numerosi prelievi per cassa ed era poi stato chiuso in data 08.9.2022 senza presentazione di successione;
- che, accertata la natura donatizia delle dazioni di danaro effettuate in vita dalla de cuius in favore dei figli e ad essa attrice spettava un diritto di credito CP_1 CP_2 quantomeno pari alla somma di euro 45.000,00, oltre alla propria quota di mobilio e di oggetti preziosi della de cuius.
Tanto premesso, l'attrice, dato atto del vano esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, chiedeva all'adito Tribunale di:
1. Accertare e dichiarare aperta la successione legittima di;
Persona_1
2. Accertare e dichiarare la qualità di erede legittima in capo all'attrice;
3. Disporre la ricostruzione dell'asse ereditario;
4. Accertare la quota ereditaria degli eredi mediante la riunione fittizia tra i beni relitti e/o donati;
5. Accertare e dichiarare la lesione del diritto di legittima della sig.ra ; Parte_1
6. Per l'effetto provvedere alla riduzione delle quote apprese dai sigg. e CP_2
Controparte_1
7. Condannare, quindi, ciascuno per quanto di ragione, in concorrenza e/o in via esclusiva, i sigg. e , al pagamento in favore dell'attrice sig.ra Controparte_1 CP_2
, della somma complessiva di € 45.000,00 (quarantacinquemila/00), oltre Parte_1 interessi e rivalutazione, a titolo di lesione dei diritti ereditari, così come richiesta o della diversa e/o maggiore somma che dovesse risultare da una eventuale C.T.U. anche sul c/c
n.13134 acceso presso la attuale e chiuso in data 08.09.2022, ovvero delle somme CP_4 ritenute di giustizia;
8. Procedere allo scioglimento della comunione ereditaria previa determinazione della sua consistenza attuale;
9. In ogni caso, condannarsi ciascuno per quanto di ragione, i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorario del giudizio, con attribuzione al sottoscritto Difensore anticipatario;
”.
Rimanevano contumaci, sebbene ritualmente citati con atti notificati – per compiuta giacenza - in data 8.4.2023, e Controparte_1 CP_2
Con ordinanza del 27.11.2024, la causa, istruita solo documentalmente, sulle conclusioni rassegnate nelle note scritte autorizzate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva riservata in decisione.
***
1. Va dichiarata aperta la successione ab intestato di (nata in [...] il Persona_1
1/01/1931 e deceduta in Solofra (AV) il 22/07/2022). 2. Ciò posto, occorre premettere che la presente sentenza verte sulla verifica della fondatezza della domanda di riduzione avanzata dalla parte attrice nei confronti delle donazioni compiute in vita dalla de cuius in favore dei figli e Persona_1 Controparte_1 CP_2
odierni convenuti.
[...]
La domanda attorea diretta ad ottenere la reintegrazione della quota legittima è fondata e va accolta.
E' principio consolidato in giurisprudenza quello per cui “Nel caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario ha l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, e, a tal fine, può allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva” (da ultimo,
Cass. 18199/2020).
Ritiene questo Giudice che, nel caso di specie, l'onere di allegazione sia stato assolto dall'attrice, la quale, sin dall'atto introduttivo, ha dedotto l'assenza di relictum costituito da beni immobili e indicato specificamente il valore delle donazioni ricevute in vita dai convenuti.
Venendo, dunque, al merito all'azione proposta, giova premettere che la domanda per reintegrazione di legittima non è un'azione reale tendente ad ottenere la restituzione di un determinato bene, ma un'azione personale rivolta alla ricostruzione della massa ereditaria
(riunione fittizia) ed alla determinazione delle quote disponibili e di riserva, al fine ultimo di reintegrare la quota del legittimario in natura oppure in denaro (Cass. n. 1069/83); essa rappresenta un rimedio giudiziale diretto a rendere inefficace l'atto dispositivo (disposizione testamentaria o atto di donazione) compiuto dal defunto.
Quanto alla verifica della sussistenza della lesione lamentata, va rammentato che per accertare la lesione di legittima è necessario determinare il valore della massa ereditaria e, quello, quindi, della quota disponibile e della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
quindi, alla detrazione dal "relictum" dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data;
e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.).
Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del "relictum" al netto ed il valore del "donatum" ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.) (Cass. 12919/2012; Cass. 27352/2014).
Occorre dunque procedere, in primo luogo, alla verifica della sussistenza del relictum.
Secondo quanto prospettato da parte attrice l'asse ereditario si compone solo di danaro, oggetti preziosi e mobilio e non sono presenti, invece, beni immobili.
Orbene, evidenza il Tribunale che, quanto al danaro, non vi è prova che al momento del decesso della avvenuto in data 22.7.2022, vi fosse un attivo sul conto corrente Per_1 cointestato alla de cuius e al figlio Persona_1 Controparte_1 Parte attrice, pur onerata della relativa prova, non ha dato evidenza documentale del saldo del predetto conto alla data della morte della de cuius, atteso che le movimentazioni prodotte si fermano al 30.6.2022 (cfr. estratti conto in atti).
Quanto agli altri beni mobili (oggetti preziosi e mobilio), l'allegazione della attrice risulta sul punto estremamente generica e indeterminata, tale cioè da non consentire alcuna valutazione sul valore (oltre che sull'esistenza) dei predetti beni.
Non vi è dunque relictum da valutare.
Risultano invece comprovate la dazioni di danaro – costituenti donazioni - effettuate dalla de cuius in favore dei figli e CP_2 CP_1
Nella specie, risulta documentalmente comprovato che in vita corrispose le Persona_1 seguenti somme mediante distinti assegni bancari (le cui copie sono state versate in atti):
a) in data 2.5.2011 euro 40.000,00 a Controparte_1
b) in data 2.5.2011 euro 40.000,00 a CP_2
c) in data 19.01.2011 euro 30.000,00 a CP_2
d) in data 13.04.2012 euro 25.000,00 a CP_2
Tali dazioni di danaro – in assenza di diversa causale – vanno qualificate come elargizioni, peraltro eseguite dalla de cuius nello stesso periodo temporale in cui è avvenuta la vendita dell'immobile di sua proprietà in Avellino (cfr. contratto di compravendita allegato all'atto di citazione del 7.4.2011).
In definitiva, il donatum ammonta ad euro 135.000,00.
Ora, in assenza di relictum, l'eventuale lesione della quota dell'attrice legittimaria totalmente pretermessa va calcolata sul solo donatum.
Sulla scorta di tali evidenze, va verificata la sussistenza della denunciata lesione.
Ora, considerato che lasciava a sé superstite tre figli, deve farsi Persona_1 applicazione della regola per cui quando, come nella fattispecie, concorrono più figli e non vi sia il concorso del coniuge del defunto, la quota di legittima agli stessi spettante è pari a due terzi del patrimonio relitto, da dividersi in parti uguali tra loro, mentre la disponibile comprende il restante terzo (art. 537 c.c.).
Nella specie, dunque, le quote di patrimonio disponibile e di riserva vanno così determinate:
- quota disponibile pari ad 1/3: euro 45.000,00;
- quota di riserva pari a 2/3 in favore dei tre figli: euro 90.000,00, di cui euro 30.000,00 in favore di ciascun figlio.
Nella specie, dunque, la quota di riserva spettante all'attrice, quale erede legittimaria, è di importo pari ad euro 30.000,00.
Ora, tenuto conto che nulla ha ricevuto l'attrice a titolo di donazione né per testamento e che non vi è relictum per soddisfare la quota, ella deve ricevere, per reintegrare la quota di riserva,
l'importo di euro 30.000,00. Quanto alle modalità della reintegrazione, premesso che a norma dell'art. 555 c.c. le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento e considerato che non è presente agli atti un testamento, è possibile procedere alla riduzione delle donazioni.
Ai sensi dell'art. 559 c.pc., le donazioni si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori.
Va dunque ridotta la donazione più recente di euro 25.000,00 eseguita in data 13.4.2012 in favore di e, proporzionalmente, per il valore residuo, quelle effettuate in data CP_2
2.5.2011 in favore di e di nei limiti dell'importo di euro Controparte_1 CP_2
2.500,00 ciascuna.
In conclusione, in accoglimento dell'azione di riduzione proposta dall'attrice, entrambi i convenuti vanno condannati al pagamento di quanto spettante alla a titolo Parte_1 di reintegrazione della quota di legittima;
segnatamente, va condannato al CP_2 pagamento dell'importo di euro 27.500,00 e va condannato al pagamento Controparte_1 dell'importo di euro 2.500,00, oltre rivalutazione, sulla base della variazione degli indici
ISTAT sul costo della vita nonché alla corresponsione degli interessi compensativi sulla somma rivalutata, da disporsi a far data dalla apertura della successione e sino al soddisfo.
3. Quanto alla domanda di divisione del patrimonio asseritamente relitto, la domanda va rigettata non avendo l'attrice comprovato l'esistenza di un relictum da dividere, sia con riferimento al saldo di conto corrente cointestato alla de cuius sia con riferimento al mobilio ed agli oggetti preziosi (di cui si ribadisce l'estrema genericità dell'allegazione).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (scaglione: 26.001,00 – 52.000,00) coincidente con il valore della quota o supplemento di quota in contestazione (Cass. 2605/1999; Cass. 22016/2018) e dell'attività difensiva in concreto svolta (fase studio € 1.701,00; fase introduttiva € 1.204,00; fase istruttoria: € 903,00 (valore minimo); fase decisoria: € 1.453,00 (valore minimo).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, nell'ambito del giudizio recante n.
1356/2023 RG, così provvede:
1) dichiara aperta la successione di Persona_1
2) accoglie la domanda di riduzione proposta dall'attrice e, per l'effetto, riduce le donazioni di danaro eseguite dalla de cuius, con assegno bancario datato 13.4.2012 e
2.5.2011, in favore di e con assegno bancario datato 2.5.2011 in favore CP_2 di nei limiti in cui risultano lesi i diritti dell'attrice Controparte_1 Parte_1
;
[...]
3) condanna al pagamento, in favore di , a titolo di CP_2 Parte_1 reintegrazione della quota di legittima alla stessa spettante sull'eredità materna, della somma di euro 27.500,00, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione;
4) condanna al pagamento, in favore di , a titolo di Controparte_1 Parte_1 reintegrazione della quota di legittima alla stessa spettante sull'eredità materna, della somma di euro 2.500,00, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione;
5) rigetta la domanda di scioglimento della comunione ereditaria;
6) condanna i convenuti al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che liquida in euro 545,00 per spese ed euro 5.261,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Angelo Zuccardi.
Così deciso in Avellino, il 27 marzo 2025
Il Giudice
dr.ssa Valentina Pierri