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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 03/11/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3060/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SI DE Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa ND IL Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto iscritto al n. r.g. 3060/2025 promosso da:
nato ad [...] il [...] e nata a [...] Controparte_1 Controparte_2 il 3.11.1984, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. CURSIO TERESA;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI [dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“1) La figlia resta affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con prevalente Per_1 collocazione e residenza presso la madre. Pertanto, le decisioni di maggiore interesse riguardanti la figlia e relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della minore. Ciascun genitore eserciterà la potestà separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
2) Le visite e i tempi di permanenza della minore presso i genitori è concordato con le modalità di seguito indicate:
a) Il sig. potrà vedere e tenere con sé due pomeriggi la settimana, indicativamente il CP_1 Per_1 martedì e il giovedì, prelevandola da scuola e fino all'orario di cena;
nonchè due fine settimana alterni dal venerdì, prelevandola all'uscita di scuola, fino al lunedì mattina quando sarà
1 riaccompagnata a scuola. A parziale modifica delle condizione di separazione, i genitori concordano altresì un pernottamento infrasettimanale, tendenzialmente il martedì sera, presso la casa paterna.
b) In caso di esigenze lavorative o problemi di salute, i genitori si rendono disponibili a trascorrere del tempo con al di fuori delle ore/ giorni calendarizzati. Inoltre, in caso di assenza della Per_1 bambina da scuola per motivi di salute, i genitori si alterneranno per accudirla e darle assistenza nel pieno rispetto degli impegni lavorativi di ciascuno
c) Per quanto concerne le festività natalizie e pasquali, i ricorrenti concordano che la minore le trascorrerà alternativamente con l'uno e con l'altro genitore;
c) in ultimo, relativamente alle vacanze estive, la minore trascorrerà almeno 14 giorni consecutivi con ciascun genitore, salvo diverso accordo di questi ultimi.
3) Il sig. tenuto conto che la figlia vivrà prevalentemente con la madre, genitore collocatario, CP_1 si impegna a corrispondere a quest'ultima, entro il 15 di ogni mese, la somma di € 500,00 (Euro cinquecento), importo rivalutabile secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie saranno ripartite come previsto dal protocollo del Tribunale di AN da ritenersi parte integrante delle presenti CP_ condizioni. I ricorrenti concordano altresì che l'importo corrisposto dall' a titolo di assegno unico venga ripartito al 50%.
6) I ricorrenti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto.
7) In assenza dell'abitazione familiare nulla si conviene al riguardo.
8) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto rinunciano alla corresponsione di un assegno divorzile”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno chiesto la Controparte_1 Controparte_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Pulsano (TA) il 3.08.2019.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. cronol. 1747 del 15.02.2023 il Tribunale di
AN ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al
Presidente del Tribunale il 14.02.2023. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi
2 decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge.
Inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pulsano (TA) il
3.08.2019 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Pulsano (TA) al n. 13, parte 2, serie A dell'anno 2019.
Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia, della quale non viene disposto l'ascolto in considerazione della sua tenera età.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Nulla sulle spese di lite, in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di AN, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Controparte_1 [...]
a Pulsano (TA) il 3/08/2019 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di CP_2
Pulsano (TA) al n. 13, parte 2, serie A dell'anno 2019; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pulsano (TA) di procedere alle annotazioni di legge.
Si comunichi.
Così deciso in AN, nella camera di consiglio del 29.10.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
ND IL SI DE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SI DE Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa ND IL Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto iscritto al n. r.g. 3060/2025 promosso da:
nato ad [...] il [...] e nata a [...] Controparte_1 Controparte_2 il 3.11.1984, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. CURSIO TERESA;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI [dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“1) La figlia resta affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con prevalente Per_1 collocazione e residenza presso la madre. Pertanto, le decisioni di maggiore interesse riguardanti la figlia e relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della minore. Ciascun genitore eserciterà la potestà separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
2) Le visite e i tempi di permanenza della minore presso i genitori è concordato con le modalità di seguito indicate:
a) Il sig. potrà vedere e tenere con sé due pomeriggi la settimana, indicativamente il CP_1 Per_1 martedì e il giovedì, prelevandola da scuola e fino all'orario di cena;
nonchè due fine settimana alterni dal venerdì, prelevandola all'uscita di scuola, fino al lunedì mattina quando sarà
1 riaccompagnata a scuola. A parziale modifica delle condizione di separazione, i genitori concordano altresì un pernottamento infrasettimanale, tendenzialmente il martedì sera, presso la casa paterna.
b) In caso di esigenze lavorative o problemi di salute, i genitori si rendono disponibili a trascorrere del tempo con al di fuori delle ore/ giorni calendarizzati. Inoltre, in caso di assenza della Per_1 bambina da scuola per motivi di salute, i genitori si alterneranno per accudirla e darle assistenza nel pieno rispetto degli impegni lavorativi di ciascuno
c) Per quanto concerne le festività natalizie e pasquali, i ricorrenti concordano che la minore le trascorrerà alternativamente con l'uno e con l'altro genitore;
c) in ultimo, relativamente alle vacanze estive, la minore trascorrerà almeno 14 giorni consecutivi con ciascun genitore, salvo diverso accordo di questi ultimi.
3) Il sig. tenuto conto che la figlia vivrà prevalentemente con la madre, genitore collocatario, CP_1 si impegna a corrispondere a quest'ultima, entro il 15 di ogni mese, la somma di € 500,00 (Euro cinquecento), importo rivalutabile secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie saranno ripartite come previsto dal protocollo del Tribunale di AN da ritenersi parte integrante delle presenti CP_ condizioni. I ricorrenti concordano altresì che l'importo corrisposto dall' a titolo di assegno unico venga ripartito al 50%.
6) I ricorrenti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto.
7) In assenza dell'abitazione familiare nulla si conviene al riguardo.
8) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto rinunciano alla corresponsione di un assegno divorzile”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno chiesto la Controparte_1 Controparte_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Pulsano (TA) il 3.08.2019.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. cronol. 1747 del 15.02.2023 il Tribunale di
AN ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al
Presidente del Tribunale il 14.02.2023. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi
2 decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge.
Inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pulsano (TA) il
3.08.2019 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Pulsano (TA) al n. 13, parte 2, serie A dell'anno 2019.
Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia, della quale non viene disposto l'ascolto in considerazione della sua tenera età.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Nulla sulle spese di lite, in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di AN, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Controparte_1 [...]
a Pulsano (TA) il 3/08/2019 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di CP_2
Pulsano (TA) al n. 13, parte 2, serie A dell'anno 2019; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pulsano (TA) di procedere alle annotazioni di legge.
Si comunichi.
Così deciso in AN, nella camera di consiglio del 29.10.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
ND IL SI DE
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