Articolo 13 della Legge 8 agosto 1972, n. 457
Articolo 12Articolo 14
Versione
7 settembre 1972
Art. 13.
Le funzioni di controllo sulla gestione della Cassa sono esercitate da un collegio dei sindaci composto dal presidente del collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che lo presiede, e da un funzionario per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, con qualifica non inferiore a direttore di divisione.
Per ciascun sindaco effettivo e' nominato un supplente.
Il collegio dei sindaci e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica quattro anni.
Entrata in vigore il 7 settembre 1972