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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/11/2025, n. 1926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1926 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1988/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1988/2023 promossa da:
(C.F. ) E (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F._2 rappresentati e difesi dall' Avv. STRICKER WERNER con domicilio eletto presso il suo studio in PARMA PIAZZA J.F. RAVENENT 5 APPELLANTI contro per essa quale mandataria C.F. Controparte_1 CP_2
) P.IVA_1 rappresentato e difeso da Avv.ti GRANATO PASQUALE e MARINONI ILARIA con domicilio eletto presso lo studio del primo in Correggio (RE) via Santa Maria 2 e all'indirizzo PEC
Email_1
PARTE APPELLATA
OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 860/2023 DEL TRIBUNALE DI PARMA
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 08.07.2025 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue
- Per le appellanti: “Voglia la Corte d'Appello Ill.ma, contrariis reiectis, previe le più opportune declaratorie del caso e di legge: In via principale e nel merito: in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Parma n.860/2023 del 21.06.2023, pubblicata il 23/06/2023 e notificata al domicilio eletto in data 10.11.2023, respingere anche la domanda revocatoria proposta dall'appellata, con condanna alla refusione delle competenze legali di entrambi i gradi di giudizio ex DM 55\2014 e ss. mod ed int.. In subordine: compensare in tutto od in parte le competenze legali di primo e secondo grado in ragione della reciproca soccombenza.”]
- Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reietta ogni contraria istanza e difesa: RIGETTARE integralmente lo spiegato appello in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa e per l'effetto, CONFERMARE integralmente la sentenza n. 860/2023 emessa dal Tribunale di Parma in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Angela Casalini in data 21.06.2023, pubblicata il 23/06/2023, notificata al domicilio eletto in data 10.11.2023. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n.860/2023, pubblicata il 23.06.2023, il Tribunale di Parma, previo rigetto di domanda di simulazione e in accoglimento di domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. promossa da quale mandataria di (nel prosieguo anche CP_2 Controparte_1 solo nei confronti di e della moglie CP_1 Parte_1 Parte_2 dichiarava l'inefficacia di atto costitutivo di fondo patrimoniale stipulato in data 8.7.2014 avente ad oggetto, fra l'altro, beni immobili di sua esclusiva proprietà del primo.
2. Osservava il primo giudice che in data 5.12.2006 Banco di Sicilia S.p.A. stipulava con Controparte_3 un mutuo fondiario, che in data 18.05.2011 , socio e amministratore di Parte_1 CP_3
prestava fideiussione a garanzia dell'importo mutuato residuo fino alla concorrenza di €
[...] 267.500,00, che a fronte del persistente inadempimento di la banca risolveva il mutuo Controparte_3 in data 16.11.2015, che diveniva titolare del credito derivante dal predetto contratto di mutuo CP_1 in forza di operazione di cartolarizzazione ex art. 58 TUB, che la titolarità attiva del credito da parte di era provata sulla base della pubblicazione in GU in data 8.8.2017, che era infondata CP_1 l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., che ricorrevano tutti i presupposti per la declaratoria di inefficacia dell'atto ex art. 2901 c.c. 3.
Con atto di citazione notificato in data 07.12.2023 e Parte_1 Parte_2 appellavano innanzi a questa Corte formulando n.4 motivi.
Ritualmente costituita parte appellata nella predetta qualità di mandataria di CP_2 CP_1 chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato.
Non risulta revocata la nomina del primo difensore Avv. Pasquale Granato alla nomina del secondo Avv. Ilaria Marinoni, rispettivamente con la comparsa di costituzione e risposta e con successivo atto di nomina di nuovo difensore del 3.10.2024.
In esito alla prima udienza di trattazione e senza ulteriore attività la causa veniva trattenuta in decisione in data 14.7.2025 sulle conclusioni come in epigrafe riportate ad udienza dell'8.07.2025 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c..
4.
In via preliminare si osserva che in comparsa conclusionale gli appellanti tornano ad eccepire il difetto di titolarità attiva in capo a poiché, contrariamente al disposto dell'art. 58 TUB, la cessionaria CP_1 non avrebbe dato notizia della cessione mediante l'iscrizione a RRII, avendo provato solo la pubblicazione in GU. Il rilievo è inammissibile, poiché la questione della titolarità attiva del rapporto sostanziale, già contestata in primo grado, è stata espressamente disattesa dal primo giudice che ha compiutamente argomentato in apposito paragrafo della motivazione “Sulla titolarità attiva del credito in capo alla mandante” (aff. 6 e 7) sicchè non essendo stata riproposta la questione con apposito motivo di appello, si è verificata acquiescenza e formato il giudicato ex art. 346 c.p.c. a tenore del quale “le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate”.
5.
Con il primo motivo rubricato “Violazione di legge. Errata applicazione della norma di cui all'art. 1957 c.c. in quanto termine acceleratorio. Errata individuazione del dies a quo per il calcolo del termine. Conseguenza. Intervenuta decadenza della garanzia fideiussoria” gli appellanti deducono la decadenza dell'obbligazione fideiussoria ex art.1957 c.c.
In particolare, sostengono che il dies a quo del termine semestrale di cui all'art.1957 c.c. debba decorrere dal momento in cui la banca, ai sensi dell'art. 40, comma 2, T.U.B., poteva risolvere il contratto di mutuo, e non già dal giorno in cui la banca ha effettivamente risolto il contratto.
Il motivo è infondato.
L'art.1957 c.c. dispone che “il fidejussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purchè il creditore entro sei mesi (n.d.r. nel caso di specie convenzionalmente elevati a trentasei mesi) abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.” Ne consegue che, come rilevato dal Tribunale di Parma, il termine iniziale deve decorrere dal giorno in cui la banca notificava la risoluzione del contratto di mutuo (16.11.2015) poiché è solo in quel momento che l'obbligazione principale può dirsi scaduta. Fino al 16.11.2015, infatti, il contratto di mutuo è ancora efficace, non potendosi retrodatare il termine iniziale al momento in cui, ai sensi dell'art. 40, comma 2, T.U.B, la semplicemente poteva risolvere il CP_4 contratto, poiché, nonostante tale facoltà, il contratto era ancora efficace e dunque l'obbligazione di mutuo, unitaria anche se oggetto di rateizzazione, non era ancora scaduta. Pertanto, può dirsi rispettato il termine di cui all'art.1957 c.c., convenzionalmente pattuito in 36 mesi e decorrente dal 16.11.2015, considerato che la banca creditrice notificava al debitore l'atto di precetto in data 30.10.2017 e l'atto di pignoramento immobiliare in data 13.12.2017.
6.
Con il secondo motivo rubricato “Vizio di motivazione. Carenza dei presupposti dell'azione ex art.2901 c.c.. Non inerenza del debito al soddisfacimento dei bisogni della famiglia con onere della prova ex art.2697 c.c. a carico dell'attore alla luce di Cass. 08/02/2021, n.2904” gli appellanti sostengono che il creditore revocante debba dimostrare che il credito contratto nell'ambito dell'attività di impresa sia stato contratto per esigenze familiari, censurando l'omesso esame di tale presupposto da parte del giudice di prime cure.
Il motivo è infondato.
Come sancito dalla Suprema Corte di Cassazione, “la costituzione del fondo patrimoniale può essere dichiarata inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., mezzo di tutela del creditore rispetto agli atti del debitore di disposizione del proprio patrimonio, poiché con l'azione revocatoria ordinaria viene rimossa, a vantaggio dei creditori, la limitazione alle azioni esecutive che l'art. 170 c.c. circoscrive ai debiti contratti per i bisogni della famiglia, senza alcun discrimine circa lo scopo ulteriore da quest'ultimo avuto di mira nel compimento dell'atto dispositivo, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'art. 2901c.c..” (Cass Civ. 2904/2021). Ne consegue l'irrilevanza dell'inerenza del debito rispetto ai bisogni della famiglia, atteso che l'azione revocatoria ordinaria, determinando l'inefficacia dell'atto, ha la funzione di impedire l'operatività dell'art.170 c.c., il quale effettivamente limita l'esecuzione - e non già la revocatoria - sui beni del fondo.
7.
Con il terzo motivo rubricato “Eccezione di prescrizione ex art. 2903. Motivazione insufficiente o tautologica. Calcolo del dies a quo della prescrizione, dalla data di trascrizione del fondo nei registri immobiliari. Sussistenza” gli appellanti sostengono che il termine iniziale per il decorso della prescrizione ex art. 2903 c.c. debba essere individuato nel giorno di trascrizione dell'atto nei registri immobiliari e non già nel giorno di annotazione a margine dell'atto di matrimonio, reiterando argomenti già disattesi dal primo giudice. Il motivo è infondato. L'annotazione e la trascrizione dell'atto costitutivo di un fondo patrimoniale assolvono a funzioni diverse, ove la prima determina, ai sensi dell'art.162, comma 4, c.c. l'opponibilità dell'atto ai terzi mentre alla seconda è attribuita una mera funzione di pubblicità-notizia. Non appare infatti possibile discostarsi dal consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, la quale, a Sezioni Unite, ha da tempo sancito che “La costituzione del fondo patrimoniale di cui all'art. 167 cod. civ. è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 cod. civ., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del quarto comma, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell'art. 2647 cod. civ., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti” (Cass. SU 21658/2009), considerando peraltro che gli appellanti non deducono per quale ragione tale orientamento dovrebbe ritenersi giuridicamente errato e pertanto da rimeditare. Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, atteso che il dies a quo deve decorrere dal giorno dell'annotazione del fondo patrimoniale a margine dell'atto di matrimonio, avvenuta in data 14.07.2014, a cui ha fatto seguito la notificazione dell'atto di citazione in data 13.07.2019. 8. Con il quarto motivo gli appellanti deducono il vizio di motivazione in relazione al capo di condanna alle spese legali. Il motivo è infondato in quanto il giudice di prime cure, nel liquidare le spese di lite, ha espressamente fatto riferimento ai parametri di cui al D.M. n.55/2014, con applicazione dei minimi dello scaglione di riferimento (da € 260.000,01 a € 520.000,00), tenuto conto del valore del credito pari ad € 267.500,00, atteso che, in tema di azione revocatoria, il valore della causa si calcola sulla base del credito per il quale si agisce (cfr. Cassazione civile, sez. III, 13/01/2025, n. 874, Cass. Civ. 8818/2024), facendo altresì corretta applicazione del criterio della soccombenza. A nulla rileva in punto di liquidazione delle spese legali il rigetto della domanda attorea principale (simulazione) e l'accoglimento della sola domanda gradata (revocatoria), considerato che “Nel caso in cui, rigettata la domanda principale, venga accolta quella proposta in via subordinata, può configurarsi una soccombenza parziale dell'attore nella sola ipotesi in cui le due domande siano autonome, in quanto fondate su presupposti di fatto e ragioni di diritto diversi” (Cass. Civ. 21995/2024, Cass. Civ. 26043/2020), ipotesi che non si verifica nel caso di specie in quanto l'azione di simulazione e l'azione revocatoria hanno il medesimo presupposto, vale a dire l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, e sono entrambe azioni dirette a provocare l'inefficacia dell'atto dispositivo lesivo, non potendosi in definitiva considerare l'una autonoma rispetto all'altra alla luce della predetta giurisprudenza. 9.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12), con applicazione dei valori minimi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (da € 260.000,01 a € 520.000,00) in applicazione dei parametri generali ex art. 4 D.M. cit., oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit. con esclusione del compenso per la fase di trattazione/istruttoria.
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (TU spese giustizia) sull'obbligo del versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
e nei confronti di QUALE MANDATARIA DI Parte_2 CP_2 [...] on atto di appello notificato in data 07.12.2023, così provvede: Controparte_1
RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza del Tribunale di Parma n. 860/2023; CONDANNA e in solido fra loro al rimborso in Parte_1 Parte_2 favore di QUALE MANDATARIA DI in CP_2 Controparte_1 persona del l.r.p.t. delle spese del grado di appello, che liquida in € 7.120,00 per compenso di avvocato, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge. DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 4.11.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1988/2023 promossa da:
(C.F. ) E (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F._2 rappresentati e difesi dall' Avv. STRICKER WERNER con domicilio eletto presso il suo studio in PARMA PIAZZA J.F. RAVENENT 5 APPELLANTI contro per essa quale mandataria C.F. Controparte_1 CP_2
) P.IVA_1 rappresentato e difeso da Avv.ti GRANATO PASQUALE e MARINONI ILARIA con domicilio eletto presso lo studio del primo in Correggio (RE) via Santa Maria 2 e all'indirizzo PEC
Email_1
PARTE APPELLATA
OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 860/2023 DEL TRIBUNALE DI PARMA
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 08.07.2025 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue
- Per le appellanti: “Voglia la Corte d'Appello Ill.ma, contrariis reiectis, previe le più opportune declaratorie del caso e di legge: In via principale e nel merito: in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Parma n.860/2023 del 21.06.2023, pubblicata il 23/06/2023 e notificata al domicilio eletto in data 10.11.2023, respingere anche la domanda revocatoria proposta dall'appellata, con condanna alla refusione delle competenze legali di entrambi i gradi di giudizio ex DM 55\2014 e ss. mod ed int.. In subordine: compensare in tutto od in parte le competenze legali di primo e secondo grado in ragione della reciproca soccombenza.”]
- Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reietta ogni contraria istanza e difesa: RIGETTARE integralmente lo spiegato appello in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa e per l'effetto, CONFERMARE integralmente la sentenza n. 860/2023 emessa dal Tribunale di Parma in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Angela Casalini in data 21.06.2023, pubblicata il 23/06/2023, notificata al domicilio eletto in data 10.11.2023. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n.860/2023, pubblicata il 23.06.2023, il Tribunale di Parma, previo rigetto di domanda di simulazione e in accoglimento di domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. promossa da quale mandataria di (nel prosieguo anche CP_2 Controparte_1 solo nei confronti di e della moglie CP_1 Parte_1 Parte_2 dichiarava l'inefficacia di atto costitutivo di fondo patrimoniale stipulato in data 8.7.2014 avente ad oggetto, fra l'altro, beni immobili di sua esclusiva proprietà del primo.
2. Osservava il primo giudice che in data 5.12.2006 Banco di Sicilia S.p.A. stipulava con Controparte_3 un mutuo fondiario, che in data 18.05.2011 , socio e amministratore di Parte_1 CP_3
prestava fideiussione a garanzia dell'importo mutuato residuo fino alla concorrenza di €
[...] 267.500,00, che a fronte del persistente inadempimento di la banca risolveva il mutuo Controparte_3 in data 16.11.2015, che diveniva titolare del credito derivante dal predetto contratto di mutuo CP_1 in forza di operazione di cartolarizzazione ex art. 58 TUB, che la titolarità attiva del credito da parte di era provata sulla base della pubblicazione in GU in data 8.8.2017, che era infondata CP_1 l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., che ricorrevano tutti i presupposti per la declaratoria di inefficacia dell'atto ex art. 2901 c.c. 3.
Con atto di citazione notificato in data 07.12.2023 e Parte_1 Parte_2 appellavano innanzi a questa Corte formulando n.4 motivi.
Ritualmente costituita parte appellata nella predetta qualità di mandataria di CP_2 CP_1 chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato.
Non risulta revocata la nomina del primo difensore Avv. Pasquale Granato alla nomina del secondo Avv. Ilaria Marinoni, rispettivamente con la comparsa di costituzione e risposta e con successivo atto di nomina di nuovo difensore del 3.10.2024.
In esito alla prima udienza di trattazione e senza ulteriore attività la causa veniva trattenuta in decisione in data 14.7.2025 sulle conclusioni come in epigrafe riportate ad udienza dell'8.07.2025 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c..
4.
In via preliminare si osserva che in comparsa conclusionale gli appellanti tornano ad eccepire il difetto di titolarità attiva in capo a poiché, contrariamente al disposto dell'art. 58 TUB, la cessionaria CP_1 non avrebbe dato notizia della cessione mediante l'iscrizione a RRII, avendo provato solo la pubblicazione in GU. Il rilievo è inammissibile, poiché la questione della titolarità attiva del rapporto sostanziale, già contestata in primo grado, è stata espressamente disattesa dal primo giudice che ha compiutamente argomentato in apposito paragrafo della motivazione “Sulla titolarità attiva del credito in capo alla mandante” (aff. 6 e 7) sicchè non essendo stata riproposta la questione con apposito motivo di appello, si è verificata acquiescenza e formato il giudicato ex art. 346 c.p.c. a tenore del quale “le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate”.
5.
Con il primo motivo rubricato “Violazione di legge. Errata applicazione della norma di cui all'art. 1957 c.c. in quanto termine acceleratorio. Errata individuazione del dies a quo per il calcolo del termine. Conseguenza. Intervenuta decadenza della garanzia fideiussoria” gli appellanti deducono la decadenza dell'obbligazione fideiussoria ex art.1957 c.c.
In particolare, sostengono che il dies a quo del termine semestrale di cui all'art.1957 c.c. debba decorrere dal momento in cui la banca, ai sensi dell'art. 40, comma 2, T.U.B., poteva risolvere il contratto di mutuo, e non già dal giorno in cui la banca ha effettivamente risolto il contratto.
Il motivo è infondato.
L'art.1957 c.c. dispone che “il fidejussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purchè il creditore entro sei mesi (n.d.r. nel caso di specie convenzionalmente elevati a trentasei mesi) abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.” Ne consegue che, come rilevato dal Tribunale di Parma, il termine iniziale deve decorrere dal giorno in cui la banca notificava la risoluzione del contratto di mutuo (16.11.2015) poiché è solo in quel momento che l'obbligazione principale può dirsi scaduta. Fino al 16.11.2015, infatti, il contratto di mutuo è ancora efficace, non potendosi retrodatare il termine iniziale al momento in cui, ai sensi dell'art. 40, comma 2, T.U.B, la semplicemente poteva risolvere il CP_4 contratto, poiché, nonostante tale facoltà, il contratto era ancora efficace e dunque l'obbligazione di mutuo, unitaria anche se oggetto di rateizzazione, non era ancora scaduta. Pertanto, può dirsi rispettato il termine di cui all'art.1957 c.c., convenzionalmente pattuito in 36 mesi e decorrente dal 16.11.2015, considerato che la banca creditrice notificava al debitore l'atto di precetto in data 30.10.2017 e l'atto di pignoramento immobiliare in data 13.12.2017.
6.
Con il secondo motivo rubricato “Vizio di motivazione. Carenza dei presupposti dell'azione ex art.2901 c.c.. Non inerenza del debito al soddisfacimento dei bisogni della famiglia con onere della prova ex art.2697 c.c. a carico dell'attore alla luce di Cass. 08/02/2021, n.2904” gli appellanti sostengono che il creditore revocante debba dimostrare che il credito contratto nell'ambito dell'attività di impresa sia stato contratto per esigenze familiari, censurando l'omesso esame di tale presupposto da parte del giudice di prime cure.
Il motivo è infondato.
Come sancito dalla Suprema Corte di Cassazione, “la costituzione del fondo patrimoniale può essere dichiarata inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., mezzo di tutela del creditore rispetto agli atti del debitore di disposizione del proprio patrimonio, poiché con l'azione revocatoria ordinaria viene rimossa, a vantaggio dei creditori, la limitazione alle azioni esecutive che l'art. 170 c.c. circoscrive ai debiti contratti per i bisogni della famiglia, senza alcun discrimine circa lo scopo ulteriore da quest'ultimo avuto di mira nel compimento dell'atto dispositivo, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'art. 2901c.c..” (Cass Civ. 2904/2021). Ne consegue l'irrilevanza dell'inerenza del debito rispetto ai bisogni della famiglia, atteso che l'azione revocatoria ordinaria, determinando l'inefficacia dell'atto, ha la funzione di impedire l'operatività dell'art.170 c.c., il quale effettivamente limita l'esecuzione - e non già la revocatoria - sui beni del fondo.
7.
Con il terzo motivo rubricato “Eccezione di prescrizione ex art. 2903. Motivazione insufficiente o tautologica. Calcolo del dies a quo della prescrizione, dalla data di trascrizione del fondo nei registri immobiliari. Sussistenza” gli appellanti sostengono che il termine iniziale per il decorso della prescrizione ex art. 2903 c.c. debba essere individuato nel giorno di trascrizione dell'atto nei registri immobiliari e non già nel giorno di annotazione a margine dell'atto di matrimonio, reiterando argomenti già disattesi dal primo giudice. Il motivo è infondato. L'annotazione e la trascrizione dell'atto costitutivo di un fondo patrimoniale assolvono a funzioni diverse, ove la prima determina, ai sensi dell'art.162, comma 4, c.c. l'opponibilità dell'atto ai terzi mentre alla seconda è attribuita una mera funzione di pubblicità-notizia. Non appare infatti possibile discostarsi dal consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, la quale, a Sezioni Unite, ha da tempo sancito che “La costituzione del fondo patrimoniale di cui all'art. 167 cod. civ. è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 cod. civ., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del quarto comma, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell'art. 2647 cod. civ., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti” (Cass. SU 21658/2009), considerando peraltro che gli appellanti non deducono per quale ragione tale orientamento dovrebbe ritenersi giuridicamente errato e pertanto da rimeditare. Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, atteso che il dies a quo deve decorrere dal giorno dell'annotazione del fondo patrimoniale a margine dell'atto di matrimonio, avvenuta in data 14.07.2014, a cui ha fatto seguito la notificazione dell'atto di citazione in data 13.07.2019. 8. Con il quarto motivo gli appellanti deducono il vizio di motivazione in relazione al capo di condanna alle spese legali. Il motivo è infondato in quanto il giudice di prime cure, nel liquidare le spese di lite, ha espressamente fatto riferimento ai parametri di cui al D.M. n.55/2014, con applicazione dei minimi dello scaglione di riferimento (da € 260.000,01 a € 520.000,00), tenuto conto del valore del credito pari ad € 267.500,00, atteso che, in tema di azione revocatoria, il valore della causa si calcola sulla base del credito per il quale si agisce (cfr. Cassazione civile, sez. III, 13/01/2025, n. 874, Cass. Civ. 8818/2024), facendo altresì corretta applicazione del criterio della soccombenza. A nulla rileva in punto di liquidazione delle spese legali il rigetto della domanda attorea principale (simulazione) e l'accoglimento della sola domanda gradata (revocatoria), considerato che “Nel caso in cui, rigettata la domanda principale, venga accolta quella proposta in via subordinata, può configurarsi una soccombenza parziale dell'attore nella sola ipotesi in cui le due domande siano autonome, in quanto fondate su presupposti di fatto e ragioni di diritto diversi” (Cass. Civ. 21995/2024, Cass. Civ. 26043/2020), ipotesi che non si verifica nel caso di specie in quanto l'azione di simulazione e l'azione revocatoria hanno il medesimo presupposto, vale a dire l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, e sono entrambe azioni dirette a provocare l'inefficacia dell'atto dispositivo lesivo, non potendosi in definitiva considerare l'una autonoma rispetto all'altra alla luce della predetta giurisprudenza. 9.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12), con applicazione dei valori minimi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (da € 260.000,01 a € 520.000,00) in applicazione dei parametri generali ex art. 4 D.M. cit., oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit. con esclusione del compenso per la fase di trattazione/istruttoria.
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (TU spese giustizia) sull'obbligo del versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
e nei confronti di QUALE MANDATARIA DI Parte_2 CP_2 [...] on atto di appello notificato in data 07.12.2023, così provvede: Controparte_1
RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza del Tribunale di Parma n. 860/2023; CONDANNA e in solido fra loro al rimborso in Parte_1 Parte_2 favore di QUALE MANDATARIA DI in CP_2 Controparte_1 persona del l.r.p.t. delle spese del grado di appello, che liquida in € 7.120,00 per compenso di avvocato, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge. DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 4.11.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina