Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 21/01/2026, n. 11
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Sentenza 21 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Indebita percezione di contributi pubblici da parte di GI RO

    La Corte ha ritenuto provato che la beneficiaria ha utilizzato dichiarazioni non veritiere, incassato assegni dopo la presentazione della domanda di saldo, proseguito i lavori oltre i termini e falsificato la propria presenza al sopralluogo, configurando così un danno erariale.

  • Accolto
    Falsa attestazione di conclusione dei lavori da parte dei tecnici UC, LA, CI

    La Corte ha ritenuto che la dichiarazione di conclusione dei lavori fosse ideologicamente falsa, poiché i lavori sono proseguiti oltre la data attestata e hanno interessato l'impianto elettrico, contribuendo così al danno erariale.

  • Accolto
    Falsa sottoscrizione del verbale di sopralluogo da parte di CI

    La Corte ha ritenuto che la sottoscrizione del verbale di sopralluogo da parte del tecnico CI costituisse un falso, poiché egli non era presente all'ispezione aziendale come attestato dal documento stesso.

  • Accolto
    Falsa attestazione nel verbale di sopralluogo da parte dei funzionari PA e RR

    La Corte ha ritenuto che i funzionari PA e RR abbiano falsamente attestato la presenza di persone e documenti nel verbale di sopralluogo, contribuendo così al danno erariale.

  • Accolto
    Violazione dell'obbligo di astensione da parte di CA per conflitto di interessi

    La Corte ha ritenuto che il funzionario CA abbia violato l'obbligo di astensione, agendo in maniera contraria alla sua dichiarazione di incompatibilità e interferendo nel procedimento, configurando così dolo e contribuendo al danno erariale.

  • Rigettato
    Prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa

    La Corte ha ritenuto che, in caso di occultamento doloso del danno, la prescrizione decorra dalla data di ricezione della comunicazione della Procura della Repubblica o dall'applicazione di misure cautelari, e che nel caso di specie tale data sia successiva all'inizio delle indagini, escludendo la prescrizione.

  • Rigettato
    Inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche

    La Corte ha ritenuto ammissibile l'utilizzo delle intercettazioni acquisite legittimamente nel procedimento penale in sede contabile, purché nel rispetto dei principi del giusto processo e della riservatezza.

  • Rigettato
    Mancanza di prova del coinvolgimento diretto del convenuto

    La Corte ha ritenuto provato il coinvolgimento del convenuto attraverso l'analisi delle trascrizioni e delle sue ripetute interferenze nel procedimento, nonostante le difese addotte.

  • Rigettato
    Inammissibilità della citazione per carenza di elementi di prova

    La Corte ha ritenuto che la Procura regionale abbia assolto all'onere probatorio con il riordino della documentazione e il conseguente deposito.

  • Rigettato
    Assenza di dolo o colpa grave

    La Corte ha ritenuto che la Procura non abbia fornito prova del coinvolgimento del convenuto o della sua consapevolezza di illeciti, escludendo la responsabilità per dolo o colpa grave.

  • Accolto
    Inammissibilità della richiesta di condanna per colpa grave formulata in udienza

    La Corte ha accolto l'eccezione, ritenendo la richiesta del PM una mutatio libelli inammissibile in quanto formulata per la prima volta in udienza.

  • Rigettato
    Prescrizione dell'azione di responsabilità

    La Corte ha ritenuto che, in caso di occultamento doloso del danno, la prescrizione decorre dalla data di ricezione della comunicazione della Procura della Repubblica o dall'applicazione di misure cautelari, e che nel caso di specie tale data sia successiva all'inizio delle indagini, escludendo la prescrizione.

  • Rigettato
    Estraneità ai fatti e mancanza di danno certo

    La Corte ha ritenuto provato il contributo del tecnico CI alla falsa attestazione di fine lavori e alla falsa sottoscrizione del verbale di sopralluogo, configurando il suo concorso nel danno erariale.

  • Rigettato
    Inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche

    La Corte ha ritenuto ammissibile l'utilizzo delle intercettazioni acquisite legittimamente nel procedimento penale in sede contabile, purché nel rispetto dei principi del giusto processo e della riservatezza.

  • Rigettato
    Prescrizione dell'azione di responsabilità

    La Corte ha ritenuto che, in caso di occultamento doloso del danno, la prescrizione decorre dalla data di ricezione della comunicazione della Procura della Repubblica o dall'applicazione di misure cautelari, e che nel caso di specie tale data sia successiva all'inizio delle indagini, escludendo la prescrizione.

  • Rigettato
    Sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento penale

    La Corte ha respinto la richiesta di sospensione, ritenendo che i fatti e le fonti di prova acquisiti consentano al giudice contabile di pronunciarsi indipendentemente dall'esito del processo penale.

  • Rigettato
    Estraneità ai fatti e mancanza di incidenza fattiva nella causa petendi

    La Corte ha ritenuto provato il concorso della funzionaria PA MA nella falsa attestazione del verbale di sopralluogo, configurando il suo contributo al danno erariale.

  • Rigettato
    Inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche

    La Corte ha ritenuto ammissibile l'utilizzo delle intercettazioni acquisite legittimamente nel procedimento penale in sede contabile, purché nel rispetto dei principi del giusto processo e della riservatezza.

  • Rigettato
    Prescrizione dell'azione di responsabilità

    La Corte ha ritenuto che, in caso di occultamento doloso del danno, la prescrizione decorre dalla data di ricezione della comunicazione della Procura della Repubblica o dall'applicazione di misure cautelari, e che nel caso di specie tale data sia successiva all'inizio delle indagini, escludendo la prescrizione.

  • Rigettato
    Estraneità ai fatti e mancanza di prova del nesso causale

    La Corte ha ritenuto provato il concorso del funzionario RR RA nella falsa attestazione del verbale di sopralluogo, configurando il suo contributo al danno erariale.

  • Rigettato
    Inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche

    La Corte ha ritenuto ammissibile l'utilizzo delle intercettazioni acquisite legittimamente nel procedimento penale in sede contabile, purché nel rispetto dei principi del giusto processo e della riservatezza.

  • Rigettato
    Prescrizione dell'azione di responsabilità

    La Corte ha ritenuto che, in caso di occultamento doloso del danno, la prescrizione decorre dalla data di ricezione della comunicazione della Procura della Repubblica o dall'applicazione di misure cautelari, e che nel caso di specie tale data sia successiva all'inizio delle indagini, escludendo la prescrizione.

  • Rigettato
    Estraneità ai fatti e mancanza di prova del danno erariale

    La Corte ha ritenuto che non vi sia prova della partecipazione del convenuto alla condotta causativa del danno né del suo dolo, respingendo la domanda nei suoi confronti.

  • Rigettato
    Sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento penale

    La Corte ha respinto la richiesta di sospensione, ritenendo che i fatti e le fonti di prova acquisiti consentano al giudice contabile di pronunciarsi indipendentemente dall'esito del processo penale.

  • Rigettato
    Inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche

    La Corte ha ritenuto ammissibile l'utilizzo delle intercettazioni acquisite legittimamente nel procedimento penale in sede contabile, purché nel rispetto dei principi del giusto processo e della riservatezza.

  • Rigettato
    Prescrizione dell'azione di responsabilità

    La Corte ha ritenuto che, in caso di occultamento doloso del danno, la prescrizione decorre dalla data di ricezione della comunicazione della Procura della Repubblica o dall'applicazione di misure cautelari, e che nel caso di specie tale data sia successiva all'inizio delle indagini, escludendo la prescrizione.

  • Rigettato
    Estraneità ai fatti e limitazione del ruolo alla progettazione

    La Corte ha ritenuto provato il contributo dei tecnici UC, LA, e CI alla falsa attestazione di fine lavori, configurando il loro concorso nel danno erariale.

  • Rigettato
    Inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche

    La Corte ha ritenuto ammissibile l'utilizzo delle intercettazioni acquisite legittimamente nel procedimento penale in sede contabile, purché nel rispetto dei principi del giusto processo e della riservatezza.

  • Rigettato
    Prescrizione dell'azione di responsabilità

    La Corte ha ritenuto che, in caso di occultamento doloso del danno, la prescrizione decorre dalla data di ricezione della comunicazione della Procura della Repubblica o dall'applicazione di misure cautelari, e che nel caso di specie tale data sia successiva all'inizio delle indagini, escludendo la prescrizione.

  • Rigettato
    Sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento penale

    La Corte ha respinto la richiesta di sospensione, ritenendo che i fatti e le fonti di prova acquisiti consentano al giudice contabile di pronunciarsi indipendentemente dall'esito del processo penale.

  • Rigettato
    Estraneità ai fatti e limitazione del ruolo alla progettazione

    La Corte ha ritenuto provato il contributo dei tecnici UC, LA, e CI alla falsa attestazione di fine lavori, configurando il loro concorso nel danno erariale.

  • Rigettato
    Inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche

    La Corte ha ritenuto ammissibile l'utilizzo delle intercettazioni acquisite legittimamente nel procedimento penale in sede contabile, purché nel rispetto dei principi del giusto processo e della riservatezza.

  • Rigettato
    Prescrizione dell'azione di responsabilità

    La Corte ha ritenuto che, in caso di occultamento doloso del danno, la prescrizione decorre dalla data di ricezione della comunicazione della Procura della Repubblica o dall'applicazione di misure cautelari, e che nel caso di specie tale data sia successiva all'inizio delle indagini, escludendo la prescrizione.

  • Rigettato
    Sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento penale

    La Corte ha respinto la richiesta di sospensione, ritenendo che i fatti e le fonti di prova acquisiti consentano al giudice contabile di pronunciarsi indipendentemente dall'esito del processo penale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 21/01/2026, n. 11
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia
    Numero : 11
    Data del deposito : 21 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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