Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 21/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
composta dai magistrati dott.ssa Anna Luisa CARRA Presidente dott. Giuseppe Di PIETRO Giudice dott. Salvatore GRASSO Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 69536 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:
AT IO – nato a [...] il giorno 24.2.1974, C.F.:
[...]- e AT RO – nata a [...] il giorno 19.4.1972, C.F.:
[...]- elettivamente domiciliati in Palermo, Passaggio dei Poeti n. 11 presso lo studio dell’Avv. Alessandro Conigliaro (C.F.: [...]), che li assiste, rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’Avv. Aristide GALLIANO
(C.F.: [...]) per mandato in atti, fax 091.324528 PEC avv.alessandroconigliaro@pec.it, ovvero avv.aristidegalliano@legalmail.it;
IO RD EL, nato a [...] il [...]
(C.F. [...]) e AF ES, nato a [...] il [...] (C.F.
N.11/2026
[...]), rappresentati e difesi dall’Avv. NI Di NZ (C.F. [...]) e dall’Avv. Adriana Di GI
(C.F. [...]) con studio in Corleone (Pa) nella via Carmine n.3, ove eleggono domicilio giusta procura speciale in atti Pec antoniodilorenzo@pecavvpa.it e adriana.digiorgio@cert.avvocatitermini.it;
RC NT, nato a [...] il [...], C.F.
[...], e residente a [...], rappr.to e difeso dall’Avv. Daniela SC CF: [...], pec:
danielacascino@pecavvpa.it - fax: 091.517101, presso il cui studio in Palermo via Lussemburgo n. 35 è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
NG PP, nato a [...] il [...] (C.F.
[...]) ed ivi residente, domiciliato a Palermo, in Via Caltanissetta 1, presso lo studio degli avv. Giuseppe Mazzarella (C.F.
[...]) e Alessandro GI (C.F.
[...]) che lo rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, giusta mandato in calce all’atto di costituzione depositato il 21/06/2024 fax: 091/347163, PEC:
gmazzarella@pecavvpa.it, avvocatomaggio@pec.it;
TA MA, nata a [...], l’[...] e residente in Bagheria (PA), (C.F. [...]), elett.te domiciliata in Palermo, P.le Ungheria n. 73, presso lo studio dell’Avv. Pietro Cascio,
(C.F. [...]), che la rappresenta e difende giusta procura in atti PEC pietrocascio@pecavvpa.it;
RO RA, nato a [...] il [...] ed ivi residente, CF:
[...], rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Abbate giusta procura speciale già versata in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo nella Via Empedocle Restivo n. 174,
(CF: [...], posta elettronica certificata abbatepaolo@pec.ordineavvocatimarsala.it, fax 0917521302;
D’CO NT SI nato a [...] il [...] (C.F.
[...]) e residente in [...], rappresentato e difeso, sia congiuntamente sia disgiuntamente, dagli Avv.ti Luigi TE (C.F. [...]) e VE DO PR (C.F.
[...]) ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dei propri difensori sito, per entrambi, in Palermo nella Via ES Ferrara n. 8 pec: luigimattei@pecavvpa.it e veliodomenicosprio@pecavvpa.it.
Esaminati gli atti e documenti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del giorno 5 novembre 2025, il relatore dott. Salvatore Grasso, il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G.
dott. Vincenzo Liprino e gli avv.ti GI, Mattei, Cascio, Conigliaro, SC e Di GI; assente l’avv. Abbate come da relativo verbale di udienza.
Ritenuto in
FATTO
I. Con atto di citazione, depositato il 29 aprile 2024 e ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha chiamato in giudizio quattro dipendenti dell’Ispettorato Regionale dell’Agricoltura di Palermo e precisamente i sig.ri CA PP, RR RA, MA PA, quali Funzionari dell’IPA, e NI SI D’CO, Dirigente, per sentirli condannare, in solido con la percettrice del contributo pubblico, sig.ri RO GI e con il fratello di questa, IO GI, nonché con i sig.ri UC, LA e CI, quali tecnici appartenenti allo “Studio UC”, al pagamento della somma di € 321.291,41, ad avviso del Requirente, illecitamente percepita, oltre rivalutazione ed interessi legali, in favore di AGEA nonché al pagamento delle spese legali, queste ultime in favore dello Stato.
L’istruttoria del Pubblico Ministero contabile prende le mosse da un’informativa della Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Palermo, che ha configurato ipotesi di reato, per le quali è stato aperto un procedimento penale e sono state disposte misure cautelari personali e patrimoniali a carico dei presunti responsabili.
La complessa indagine, basata su intercettazioni telefoniche ed ambientali, avrebbe accertato l’esistenza di una vera e propria organizzazione tra i funzionari pubblici coinvolti e studi tecnici a questi ultimi legati, finalizzata alla percezione di contributi pubblici a favore dell’agricoltura.
Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i convenuti dipendenti dell’IPA avrebbero favorito le pratiche istruite e presentate dai predetti tecnici, mediante aggiunte, sostituzioni o correzioni alla documentazione presentata effettuate dopo la scadenza dei termini, consentendo di accedere ai contributi anche a soggetti le cui istanze presentavano irregolarità tali da renderle inammissibili o evitando l’applicazione di provvedimenti di revoca del finanziamento nonché l’applicazione di penali.
Dalla ricostruzione dell’atto introduttivo del giudizio, basato sulle indagini della Guardia di Finanza, effettuate nell’ambito dei citati giudizi penali, è emerso che i funzionari pubblici dell’IPA erano soliti favorire sistematicamente, sia nella fase dell’iter istruttorio/amministrativo delle domande di aiuto sia nella fase di esecuzione delle opere già ammesse a finanziamento, tra gli altri, il c.d.
studio UC di NE (attraverso il quale è stata presentata la domanda di aiuto della sig.ra GI) in forza di rapporti di parentela o privilegiati instauratisi e consolidatisi nel corso del tempo tra gli stessi.
Più in dettaglio, è stato messo in evidenza come per ogni progetto dello
“Studio UC” - ancorché lo stesso non possedesse un’autonoma veste giuridica - abbiano partecipato i sig.ri UC, LA, e alternativamente i sig.ri SP o CI, i quali avrebbero poi fatturato autonomamente le loro prestazioni al beneficiario del contributo. Al contempo, le attività tecniche di intercettazione avrebbero riscontrato che il sig. CA - dipendente dell’Assessorato dell’Agricoltura della Regione Sicilia in servizio presso l’IPA di Palermo con la qualifica di funzionario direttivo ed attualmente incardinato nell’unità operativa Monitoraggio e Controllo Fondi Comunitari – con frequenza quotidiana e fuori dell’orario d’ufficio, si recava allo studio UC e veniva remunerato successivamente dagli stessi professionisti per la sua assidua collaborazione, così integrandosi fattispecie corruttive.
Secondo parte attrice, il modus operandi posto in essere dai pubblici ufficiali consisteva, nella fase istruttoria, nel verificare il contenuto delle domande di aiuto presentate e comunicare agli istanti, in violazione di legge, le anomalie riscontrate ovvero le modifiche da apportare provvedendo, poi, arbitrariamente anche alla materiale sostituzione della documentazione all’interno dei fascicoli, fuori dai termini e dalle modalità previste dal bando, così da consentire alle pratiche d’interesse di ottenere i punteggi massimi e di essere inserite in posizione utile nelle diverse graduatorie per accedere ai finanziamenti. Nella fase dell’esecuzione/rendicontazione dei progetti, i pubblici ufficiali, invece, si adoperavano (anche mediante false attestazioni ovvero sostituzione e soppressione di documentazione) per evitare applicazione di penali, decadenze o revoca dei contributi già erogati, nonché eludendo i controlli amministrativi.
I.1. Per quanto qui di interesse, secondo la prospettazione attorea, i riscontri effettuati avrebbero consentito di accertare l’indebita percezione di contributi pubblici, a valere sul PSR Sicilia 2007/2013
(Misura 112 “Pacchetto giovani”, collegata alla Misura 121), da parte della sig.ra GI RO, per un ammontare complessivo di euro 321.291,41.
Con l’atto introduttivo, pertanto, dopo aver descritto il funzionamento nonché la governance del Programma di Sviluppo Rurale ed indicato la provenienza delle risorse di cui si compone, il Requirente ha chiarito il ruolo dell’IPA oltreché i tempi ed il procedimento amministrativo che di norma viene seguito per l’erogazione delle provvidenze in argomento.
Più in dettaglio, richiamate le disposizioni attuative relative alle citate misure di investimento, è stata rimarcata la necessaria presenza tra la documentazione prodotta di almeno n. 3 preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza quale condizione di ammissibilità della domanda.
Per quanto attiene alla fase di completamento dell’investimento, è stato evidenziato, altresì, che entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine concesso per la realizzazione del progetto, il beneficiario deve produrre la domanda di pagamento del saldo. Il mancato rispetto di questo termine, se non validamente motivato, comporta l’avvio delle procedure di verifica ovvero l’eventuale revoca totale o parziale del finanziamento concesso. Inoltre, entro il termine di 90 giorni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale, l’IPA deve provvedere a verificare la conformità delle attività eseguite con quelle previste nell’iniziativa progettuale nonché a redigere apposito verbale riportante l’esito dell’accertamento eseguito;
ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le attività realizzate, comprese le forniture di beni e servizi dichiarate, procedendo anche all’esecuzione di sopralluoghi per la verifica dell’effettiva realizzazione delle opere progettuali a cui gli aiuti si riferiscono, ivi comprese le varianti opportunamente autorizzate in corso d’opera.
Al contempo, è stato evidenziato che come riportato nel decreto di concessione dell’aiuto, “inoltre, ai sensi del Reg. (UE) 65/2011, qualora si accerti che il beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l’iniziativa sarà esclusa dall’aiuto e si procederà al recupero dell’aiuto erogato e dei relativi interessi”.
I.2. Richiamata la disciplina ritenuta applicabile e ripercorso l’iter amministrativo seguito dalla sig.ra GI RO anche attraverso una richiesta di variante sino alla fase di sopralluogo – controllo in sito, è stato rilevato come il certificato di agibilità dell’opera realizzata, ripetutamente richiesto, non sia mai stato fornito dalla ditta GI
RO.
In particolare, nell’esaminare la scansione temporale dell’iter amministrativo, è stato evidenziato che:
- in data 25.11.2010, la Sig.ra AT RO ha presentato la domanda di aiuto n. 94750497268 a valere sulla Misura 112
“Pacchetto giovani”, tramite portale SIAN – AGEA completata dalla Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”
con progetto redatto dall’Ing. IO RD, dall’Ing.
AF ES e dall’Agr. RC NT;
- con verbale di istruttoria del 24.07.2012, altri funzionari dell’IPA di Palermo, non evocati nel presente giudizio, hanno espresso parere favorevole alla concessione dell’aiuto e hanno constatato l’ammissibilità del progetto presentato a valere sulla misura 121
(Pacchetto giovani) per un importo di € 500.000,00;
- con D.D.S. n. 2558 del 26.07.2012, alla ditta AT RO è stato concesso il contributo di € 40.000,00 (di cui il 44,34% quota FEASR, 40,31% quota statale e 15,35% quota regionale) per la Misura 112 ed approvato il progetto relativo al “Pacchetto giovani” per € 506.761,32, ammesso a finanziamento per €
500.000,00 con riconoscimento conseguente di un contributo di
€ 300.000,00 (pari al 60% della spesa massima ritenuta ammissibile di cui il 44,34% quota FEASR, 38,96% quota 25 statale e 16,70% quota regionale) per la Misura 121;.
- a seguito della presentazione della documentazione attestante l’effettiva cantierabilità l’IPA di Palermo, in data 23.09.2013, ad integrazione del D.D.S. 2558 di concessione dell’aiuto, con nota n. 18223 ha concesso 24 mesi, con decorrenza dal 06.09.2013 e scadenza il 05.09.2015, per l’esecuzione delle iniziative progettuali e, in ragione delle plurime proroghe concesse dall’IPA, il termine per l’esecuzione del progetto è stato alla fine fissato al 06.05.2017;
- in data 03.08.2017 i tecnici incaricati dalla ditta AT RO per la progettazione e direzione dei lavori, Dott. Agronomo RC NT, Ing. IO RD e Dott. Ing.
AF ES hanno attestato ai sensi dell’art. 49 della legge regionale 25.03.1986 n. 13 che i lavori progettuali hanno avuto inizio in data 01.09.2015 e sono stati ultimati;
- in data 04.08.2017, la ditta AT RO ha presentato la domanda di pagamento n. 74750023116 relativa al SALDO.
- in data 09.11.2017, i funzionari RO RA e TA MA, accompagnati dalla Sig.ra AT RO e dall’Agr.
RC NT hanno effettuato il “sopralluogo - controlli in sito” e redatto l’apposito verbale nel quale hanno attestato che l’opera e/o gli acquisti (impianti, macchinari e attrezzature)
sono funzionanti e funzionali, che corrispondono a quelli contabilizzati, che risultano giustificati con regolari fatture quietanzate nel rispetto delle modalità stabilite dalle Disposizioni Attuative e che la documentazione prodotta dalla ditta AT, pertanto, è da ritenersi esaustiva.
I.3. In ordine alle contestazioni mosse alla ditta GI RO, la Procura regionale, con riguardo ai preventivi presentati in sede di domanda e di successiva variante, ha osservato come dalle dichiarazioni rilasciate in sede di sommarie informazioni agli inquirenti dai rappresentanti legali delle rispettive ditte emerga che le stesse ditte non erano in concorrenza tra loro – ne sia riprova il fatto che alcuni di detti preventivi sono stati acquisiti proprio da altre ditte formalmente concorrenti - e che alcuni dei preventivi presentati erano del tutto falsi, tant’è che vennero disconosciuti da detti rappresentanti legali (cfr. il preventivo della DNA Impianti di SP NT per la realizzazione di un impianto di climatizzazione e la fornitura di un gruppo elettrogeno e della MEDIFOR SYSTEMS S.n.c., per l’acquisto di attrezzature/macchinari di filiera).
I.3.1. La Procura regionale ha, altresì, riscontrato l’incasso di alcuni assegni in data successiva al termine dei lavori nonché alla data di presentazione della domanda di saldo, in violazione dell’art. 3.4 delle Disposizioni Attuative - parte generale del PSR Sicilia 2007/2013.
Atteso quanto sopra le dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori DAMAR S.r.l. ed ELETTRONICA SISTEM Pos S.r.l. costituirebbero anch’esse un falso.
I.3.2. La Procura ha evidenziato, inoltre, che nel verbale di sopralluogo controlli in sito del 09.11.2017, redatto dai funzionari dell’IPA di Palermo, TA MA e RO RA, incaricati dell’istruttoria amministrativa della domanda di pagamento del saldo finale della ditta AT RO, si attesta che la visita di sopralluogo è stata effettuata alla presenza della beneficiaria AT RO e del tecnico progettista e/o direttore dei lavori RC NT, mentre in realtà nessuno dei due soggetti era presente alla suddetta ispezione e che risulta presente agli atti il certificato di agibilità rilasciato dal comune mentre, come riscontrato dalle note n. 8110 del 25.05.2018 e n.
14865 del 09.10.2018, è proprio la mancanza di tale documento che avrebbe impedito la definizione del procedimento istruttorio della domanda di pagamento del saldo finale.
I.3.3. Dopo aver passato in rassegna gli estratti delle intercettazioni delle interlocuzioni occorse tra alcuni dei convenuti, la Procura regionale ha rimarcato come le stesse testimonino l’indebita percezione di contributi pubblici da parte della sig.ra RO GI mediante un’articolata serie di azioni finalizzate a rappresentare ad AGEA una situazione difforme dalla realtà, inducendo l’Agenzia a versare alla convenuta la somma non spettante di euro 321.291,41.
Più in dettaglio, alla sig.ra GI la Procura contesta l’indebita percezione degli aiuti in argomento anche grazie al coinvolgimento del fratello IO ritenuto curatore e reale esecutore del progetto stesso, il quale, come emergerebbe dalle intercettazioni, è stato colui che si è costantemente interfacciato con lo studio UC e l’IPA al fine di conseguire un illecito profitto.
La sig.ra RO, inoltre, avvalendosi della presenza di preventivi falsi o di ditte non in concorrenza tra loro, avrebbe indotto in errore i funzionari della Regione Siciliana deputati all’istruttoria ed al controllo della domanda di aiuto presentata dalla ditta in argomento con riguardo all’ammissibilità della domanda per la realizzazione dell’iniziativa imprenditoriale.
La sig.ra RO, poi, nella domanda di pagamento del saldo finale presentata il 07.08.2017 avrebbe attestato falsamente che le opere, forniture, acquisti e servizi sono stati effettuati entro il termine prescritto; che il pagamento richiesto è supportato dai dovuti documenti, amministrativi e tecnici probanti; di avere depositato presso il competente IPA i documenti giustificativi di cui all’allegato elenco.
I.3.4. Ai componenti dello studio UC la Procura regionale contesta, invece, di aver falsamente attestato il termine dei lavori e che gli stessi, come emerge dalle intercettazioni, erano al centro del meccanismo finalizzato a fornire una falsa rappresentazione circa il rispetto dei presupposti per la lecita percezione degli aiuti in discorso.
I.3.5. Ai sig.ri PA MA e RA RR viene contestata la violazione dell’art. 3.4 delle disposizioni attuative in quanto i due, a seguito delle richieste del sig. CA, si rendevano disponibili a curare gli interessi privati di GI RO posticipando il sopralluogo in situ e ritardando l’iter istruttorio della domanda di pagamento del saldo finale, permettendo al beneficiario di definire i lavori e recuperare la documentazione mancante, salvo poi, a seguito dell’intervento della P.g., tenere un comportamento intransigente e rispettoso delle regole che portava alla revoca della linea di finanziamento assentita.
La stessa funzionaria TA MA, unitamente al collega RO RA, nel verbale di sopralluogo - controllo in sito redatto in data 09.11.2017 avrebbero, inoltre, attestato falsamente la presenza di AT RO e RC NT oltreché la presenza del suddetto certificato di agibilità, nonché che le opere realizzate e/o gli acquisti effettuati erano giustificate con regolari fatture quietanzate e con le modalità di pagamento previste dalle disposizioni attuative.
In particolare, analoga contestazione viene mossa al sig. D’CO, vertice all’epoca dei fatti dell’IPA, in quanto lo stesso sarebbe stato consapevole e parte del sistema fraudolento, come emergerebbe dalla parallela presenza di interessi su altre pratiche passate in rassegna (S.,
C.S. srl, Guttadauro, Comune di S.C. Consorzio A. di P.), ed oggetto di intercettazione.
In conclusione, l’Attore pubblico contesta l’ipotesi di responsabilità amministrativa ai funzionari pubblici che avrebbero agito dolosamente contra legem, ai tecnici dello studio UC ed ai percettori degli aiuti economici, chiedendo la condanna alla restituzione delle somme erogate.
Alla luce di quanto sopra, secondo la prospettazione attorea, del danno di euro 321.291,41 devono rispondere in solido i sig.ri CA PP – individuato quale fulcro del sistema - PA MA, RR RA, UC RD, LA ES, CI NT, GI IO, GI RO, D’CO NT SI e, pertanto, gli stessi signori sono stati invitati a dedurre.
Si sono avvalsi delle facoltà difensive preprocessuali di accesso agli atti e di deposito di deduzioni unicamente i convenuti CI, RR, GI RO, GI IO, CA e D’CO.
Le prospettazioni difensive non sono state ritenute idonee a superare la contestazione in esame e, pertanto, la Procura regionale ha citato i sig.ri CA PP, PA MA, RR RA, D’CO NT SI, UC RD, LA ES, CI NT, GI IO e GI RO per sentirli condannare al pagamento in solido della somma complessiva di euro 321.291,41 oltre rivalutazione ed interessi legali, in favore di AGEA nonché al pagamento delle spese legali, queste ultime in favore dello Stato.
II. Con atto di costituzione formale in data 21 giugno 2024 e memoria depositata il 23 ottobre 2024 ha svolto le proprie difese il sig.
CA con il patrocinio degli Avv.ti Mazzarella e GI.
Il convenuto ha, anzitutto, eccepito la prescrizione parziale dell’azione di responsabilità amministrativa, sostenendo come il dies a quo debba essere individuato nel momento dell’effettivo esborso delle somme, come peraltro prospettato dalla stessa Procura. Pertanto, la prescrizione quinquennale sarebbe maturata per la maggior parte delle somme oggetto di contestazione ad eccezione di quelle pagate a titolo di saldo il 12 febbraio 2019.
Anche ove si dovesse ritenere sussistente un occultamento doloso, le numerose intercettazioni ambientali su cui fonda la propria azione la Procura regionale sarebbero comunque coeve ai pagamenti e, pertanto, sarebbe comunque decorso il termine di prescrizione in quanto il ritardo con il quale si è proceduto a notiziare la Procura Regionale non potrebbe ritorcersi contro gli odierni convenuti.
Il convenuto ha, inoltre, dedotto l’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche richiamate dalla Procura, in virtù dell’ordinanza del Tribunale di Termini Imerese del 19 luglio in ragione della violazione dell’art. 270 c.p.p. Da tanto, in rito, scaturirebbe l’inammissibilità della citazione per violazione dell’art. 86 del c.g.c., perché priva della
“indicazione degli elementi di prova che supportano la domanda”.
In via subordinata, il convenuto ha rilevato che, anche qualora si ritenessero utilizzabili le intercettazioni, la Procura si sarebbe limitata a produrre informative redatte dalla Guardia di Finanza, senza mettere a disposizione delle parti il testo integrale delle captazioni, né mediante supporto informatico né tramite trascrizione integrale.
Pertanto, in difetto dell’acquisizione dell’intero testo delle conversazioni intercettate, non sarebbe possibile ricostruire in maniera corretta il tenore esatto dei dialoghi intercorsi tra gli indagati, non essendovi nemmeno la prova che i brogliacci riportino fedelmente le parole degli interlocutori.
Il convenuto ha poi contestato nel merito tutte le condotte asseritamente illegittime, sostenendo che la maggior parte delle irregolarità rilevate non fosse in alcun modo riferibile alla propria persona.
Sotto altro profilo, a parere dei difensori, le stesse trascrizioni della Guardia di Finanza non sarebbero così univoche, giacché la presenza del convenuto all’interno dello studio UC non sarebbe affatto legata ad una sua compartecipazione all’attività professionale, ma alla circostanza che tutti i professionisti sarebbero originari del suo stesso centro abitato (il Comune di NE), sicché sarebbero o suoi parenti
(come l’ing. LA), o amici d’infanzia (come l’agronomo SP), o amici di recente acquisizione (come l’agronomo CI). Proprio a causa del rapporto di parentela con uno dei professionisti dello studio, il CA avrebbe depositato, nel lontano giugno del 2016, l’apposita dichiarazione di conflitto di interessi (prot. n. 8401 del 16.6.2016); in seguito, non avrebbe più seguito le pratiche dello studio.
Nei casi in cui è stato interpellato dai colleghi incaricati, non si sarebbe reso disponibile per favorire o condizionare l’esito dei procedimenti amministrativi, ma per fornire la propria opinione in ordine alle questioni che gli venivano sottoposte.
A conferma dell’impostazione difensiva, non vi sarebbe prova alcuna in merito alla percezione di somme di denaro da parte del convenuto, nell’espletamento dei propri compiti istituzionali.
Anche l’intervento spiegato dall’odierno convenuto nel procedimento che ha portato alla fissazione del sopralluogo (erroneamente)
contestato dalla Procura attrice non era affatto giustificato da chissà quale intento illecito, ma solo dalla necessità di far trovare completa anche nei dettagli l’opera, comprese le opere extra investimento oltreché dalla necessità della compresenza dei consulenti della ditta e della funzionaria PA.
Nel contestare la fondatezza delle accuse relative alla regolarità dei preventivi, alla sostituzione dei fornitori e alla rimodulazione progettuale, richiamando le disposizioni attuative del PSR Sicilia 2007/2013 e la prassi consolidata presso altri Ispettorati provinciali, il sig. CA ha, inoltre, rilevato come le variazioni apportate non avrebbero costituito variante sostanziale né avrebbero inciso sull’importo ammesso a finanziamento. Peraltro, dette condotte non risulterebbero comunque a lui ascrivibili.
In ogni caso, a riprova della totale estraneità rispetto a detto specifico procedimento del Sig. CA, è stato ricordato che l’odierno convenuto dall’01/02/2015 al 31/05/2016, non prestava neanche servizio presso l’Ispettorato Agricoltura di Palermo ma era in servizio presso l’Area 3 del Dipartimento Agricoltura, con la conseguenza che a maggior ragione nessun ruolo poteva avere nella istruzione della pratica in argomento.
Quanto alle proroghe, comunque ascrivibili ad altri indagati, si tratterebbe di provvedimenti del tutto legittimi, atteso che l’art. 6 della Circolare AGEA n. 31 del 27 luglio 2012, ne contemplerebbe la possibilità. Inoltre, con decreto dirigenziale n. 2658 del 6 agosto 2012, sarebbe stata prevista la possibilità di chiederne diverse adducendo ragioni legate alla difficile congiuntura economica di quel periodo ed alle connesse difficoltà di accesso al credito.
In ordine ai fatti contestati al D’CO, irrilevanti per il finanziamento in argomento e riportati in citazione solo per dar prova delle modalità organizzative dell’Ufficio, tali da favorire la corruttela e il malaffare, la difesa ha dichiarato di non accettare il contraddittorio ed ha rilevato che, in ogni caso, le poche ipotesi che coinvolgerebbero il CA sarebbero comunque del tutto prive di rilevanza, atteso che si sarebbe trattato unicamente di integrare due autocertificazioni prive di data.
Nello specifico, con riguardo alla pratica Sileci, la Commissione avrebbe fatto legittimamente ricorso al c.d. soccorso istruttorio, ai sensi dell’art 6 della legge n. 241 del 1990, mentre con riferimento alla pratica del Comune di San Cipirello il problema non si porrebbe nemmeno, essendo stata la richiesta ritenuta non meritevole di finanziamento.
Quanto alla pratica relativa al Consorzio Agrario di Palermo, la riassegnazione ad altro funzionario sarebbe stata resa necessaria dall’esigenza di ottemperare ad un sollecito, che l’Assessorato aveva fatto per le posizioni da definire entro il 31 dicembre di ogni anno solare, come attestato dalle deposizioni dei testi IA MA e Lo Faso Ciro, che sentiti in sede dibattimentale penale hanno escluso il coinvolgimento del CA.
La difesa ha, dunque, concluso: “In via preliminare ritenere e dichiarare la prescrizione del diritto ad ottenere il chiesto risarcimento per danno erariale.
Sempre in via preliminare l’inammissibilità e/o l’improcedibilità della domanda a fronte della carenza di elementi di prova in ordine alla responsabilità dell’odierno convenuto e ciò ai sensi e per gli effetti dell’art. 86 C.g.c.. Nel merito, respingere la domanda, perché infondata e non provata, dichiarando che il Sig. PP CA è esente da responsabilità.
In via del tutto subordinata, procedere ad una rideterminazione dell’importo dovuto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 83, comma II, del Codice di giustizia contabile e dell’art. 52 del R.D. n. 1214/1934.
Con vittoria di spese e compenso professionale.
III. Il 17 luglio 2024 la Procura regionale ha depositato la propria nota del 14/05/2024 (trasmissione atto di citazione a carico di GI RO ed altri all’Amministrazione danneggiata – AGEA) unitamente alla nota di riscontro dell’Agea del 12 luglio 2024 e relativi allegati
(Giudizio n. G 69536 a carico di AT RO (C.F.
[...]) ed altri.
IV. Il 16 ottobre 2024 si è costituito in giudizio il sig. D’CO con il patrocinio dell’Avv. Sprio.
In primo luogo, detto convenuto ha respinto l’affermazione della Procura, secondo la quale “nulla di quanto è accaduto sarebbe mai successo se il D'CO, che ben sapeva degli interessi del CA nello studio UC e quindi nelle pratiche redatte dallo studio, avesse esercitato le funzioni connesse alla posizione" in quanto l’assunto della Procura Regionale sarebbe privo di fondamento e frutto di una valutazione per nulla ancorata ai fatti di causa.
Il convenuto ha, inoltre, osservato che all’esito delle indagini penali, non sono state elevate contestazioni di natura penale di alcun genere al sig. D’CO in relazione alla pratica della sig.ra GI.
Obiettano, inoltre, i difensori che “la collaborazione tra il (…) CA
(…) e lo Studio UC di NE è stata resa nota a tutti, per la prima volta, in seguito al disvelamento dei risultati delle indagini penali effettuate dalla Guardia di Finanza (…) nell'ambito del procedimento penale n. 1563/2017 R.G.N.R., nel corso del quale tuttavia al D'CO sono state contestate altre e residuali ipotesi accusatorie successivamente rivelatesi, già in fase di indagini preliminari, parzialmente infondate e, quindi, oggetto di archiviazione.
Solo successivamente alla notifica del provvedimento suddetto nel corso del quale il CA è stato tratto in arresto, è stato (…) possibile al D'CO conoscere la esistenza di attività non conformi ai doveri di ufficio da parte del CA (…) e di altri funzionari dell'IPA di Palermo”.
A tanto si aggiunge che il sig. D’CO aveva assegnato il sig.
CA all’attività di monitoraggio e controllo delle attività di utilizzazione dei fondi comunitari; se fosse stato a conoscenza dell’attività illecita del funzionario ed avesse voluto agevolarla o prendervi parte, avrebbe potuto assegnarlo direttamente all’attività di istruttoria delle pratiche.
Nell’ambito delle intercettazioni effettuate, inoltre, non vi sarebbe mai alcuna conversazione di cui faccia parte il sig. D'CO o che si svolga nelle sue stanze o dalla quale ricavare la consapevolezza del medesimo circa un rapporto privilegiato tra funzionari dell'IPA e studi tecnici deputati alla predisposizione delle istanze di aiuto e dei relativi progetti.
Né vi sarebbe prova della consapevolezza da parte del sig. D’CO del “Comitato d’Affari” relativo alla pratica in esame, per la quale è più semplice pensare che vi fosse, invece, un interesse contrario da parte di alcuni funzionari nel disvelare rapporti “particolari” fra essi ed alcuni studi professionali.
Secondo la difesa, le uniche funzioni del sig. D’CO all’interno dell’IPA di Palermo sarebbero state, invero, quelle di organizzazione e di coordinamento delle attività interne per il perseguimento delle
“performances” richieste e nulla avrebbero mai avuto a che fare con un interessamento diretto nella istruzione e liquidazione degli aiuti comunitari.
I Difensori sottolineano, altresì, che, all’epoca dei fatti, la dotazione organica dell’Ispettorato di Palermo “era costituita da diverse centinaia di unità fra impiegati e funzionari deputati alla verifica dei requisiti di ammissibilità ed alla fase di istruzione e liquidazione di (...) pratiche di aiuto”;
era, di conseguenza, impossibile, per il D’CO effettuare un controllo sull’intero operato dell’ufficio.
Valga poi che tutte le pratiche di aiuto menzionate dall’Attore pubblico per evidenziare un modus operandi non corretto da parte del sig.
D’CO sono state dichiarate “irricevibili” o, comunque, non ammesse a finanziamento.
Sarebbe evidente, pertanto, che tutti gli elementi indicati non sono in grado di sostenere la tesi accusatoria della Procura Regionale circa la esistenza di un patto criminale tra i sigg.ri D’CO e CA tale da giustificare una responsabilità per dolo o altrimenti la esistenza di una colpa grave in capo al primo per mancato controllo dell’operato dei propri funzionari.
In conclusione, è stato chiesto il rigetto della domanda di condanna ovvero, in via subordinata, l’inclusione della condotta omissiva del convenuto nell’ambito della colpa lieve.
V. Con comparsa del 22 ottobre e memoria integrativa del 24 ottobre 2024 si è costituito in giudizio il sig. CI che, anzitutto, nel descrivere il proprio ruolo nel progetto oggetto di giudizio, ha evidenziato di avere percepito lecitamente la somma di € 8.732,15 e che non vi è prova che lo stesso abbia in qualche modo o misura percepito illegalmente denaro pubblico.
Nel complesso, ha reso noto di aver collaborato in modo saltuario con lo “Studio UC” e di avere svolto esclusivamente attività di verifica dei macchinari e delle opere agronomiche, senza intrattenere alcun rapporto diretto con l’Assessorato Agricoltura né con i funzionari dell’IPA.
La difesa del convenuto ha, altresì, puntualizzato di essersi occupato anche di altri progetti, tutti regolarmente finanziati e attualmente in essere, istruiti e collaudati, per i quali non ha mai avuto contestazioni sulla regolarità dell’attività svolta, rimanendo l’odierno giudizio un caso isolato. Il Tribunale del Riesame di Palermo, peraltro, con provvedimento del 13 luglio 2022, ha escluso il ruolo di promotore o organizzatore per il sig. CI.
Per quanto attiene alle proroghe concesse riguardo ai termini di realizzazione degli interventi, il convenuto ha rimarcato come le stesse costituiscano ormai una prassi consolidata, richiamando decreti e note assessoriali che hanno ammesso proroghe multiple non soltanto nell’interesse delle aziende beneficiarie ma per assicurare, altresì, la realizzazione degli obiettivi primari del PSR.
Al riguardo, è stato messo in evidenza che con nota prot.19770 del 13/05/2020 l’Assessorato agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea dipartimento dell'agricoltura della Regione Siciliana, riportando quanto deciso dal Tribunale di Palermo - Sezione V Civile
– con la Sentenza n. 5099/2018, ribadisce la legittima applicazione, nei programmi di Sviluppo Rurale, dell’istituto del “Soccorso Istruttorio”,
introdotto nella L. 241/90, estendendolo “ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.
La difesa del sig. CI ha, poi, contestato la sussistenza di false attestazioni, osservando che le continue sollecitazioni fatte alla ditta GI (come si evince dalle intercettazioni) dimostrerebbero piuttosto che non vi era alcuna volontà di rendere false affermazioni e/o produrre false documentazioni, meno che mai, con il fraudolento intento di percepire indebite somme di denaro.
Più in dettaglio è stato rilevato che con l’attestazione di fine lavori, alla quale veniva allegata la documentazione prevista per il collaudo, il dott. CI, alla data del 03/08/2017, (un mese di ritardo rispetto ai 60 giorni concessi dalle disposizioni di attuazione per il quale l’azienda ha pagato una penalità) ha verificato e attestato, per quanto di sua competenza: i) la corrispondenza tra i macchinari acquistati e le fatture emesse; ii) controllato che tutte le macchine e le targhette allo stato erano nuove di fabbrica, (escluse le celle che pure essendo presenti erano a quella data di agosto 2017 ancora in fase di montaggio); iii)
controllato che documentazione di spesa allegata fosse regolarmente intestata e che si riferisse a spese sostenute unicamente all’iniziativa progettuale oggetto di finanziamento; iv) controllato che le fatture regolarmente quietanzate riportassero le quantità, il prezzo unitario, il numero di matricola e la descrizione analitica dei macchinari oggetto della fornitura.
Per quanto attiene alle fatture, in particolare, è stato osservato che sono state tutte emesse in data anteriore all’attestazione di fine lavori, quindi il fatto che in data successiva venissero effettuati dei lavori secondari di completamento (es. lavori di riposizionamento delle celle frigorifere, lavori di collegamento degli impianti ecc…), dei quali si parla nelle successive intercettazioni telefoniche, non configura una falsa dichiarazione resa sia in sede di attestazione di fine lavori che di collaudo; comunque non gli sarebbe imputabile l’eventuale ritardo della transazione del pagamento.
Con segnato riguardo al contestato ritardo nel rilascio del certificato di agibilità, la difesa del sig. CI, nel richiamare l’applicabilità del soccorso istruttorio al caso di specie, ha evidenziato come la domanda sia stata presentata esibendo regolari contratti d’affitto - stipulati con padre madre e fratello - degli immobili su cui andava realizzato il progetto ma che, a seguito del decesso del padre, la successione ereditaria e le lungaggini amministrative connesse determinarono l’allungamento dei tempi per il rilascio del certificato a fronte dei quali, comunque, la sig.ra GI ha corrisposto una penale. Sul punto, inoltre, è stato osservato che al momento della preparazione dei documenti necessari all’attestazione di fine lavori e di collaudo, benché tale attestazione sia congiunta, ognuno dei professionisti dichiara ed è responsabile solo per le proprie competenze.
Per quanto attiene alla partecipazione alle operazioni di collaudo, il sig. CI ha chiarito di non essere stato presente al sopralluogo mattutino, ma di avere proseguito le attività in studio nel pomeriggio, sottolineando che per la validità del collaudo non era necessaria la sua presenza in azienda, essendo sufficiente che fosse presente alle verifiche effettuate in studio.
Infine, ha escluso irregolarità nella procedura concorrenziale, affermando che i preventivi erano stati richiesti e verificati secondo normativa e che la rimodulazione degli interventi era consentita dalle disposizioni PSR, senza che ne siano derivati vantaggi economici personali.
Dopo aver precisato detti aspetti, la difesa del sig. CI ha sostanzialmente contestato la mancanza di un danno certo, effettivo ed attuale nonché la mancanza dell’elemento soggettivo dalla colpa grave o del dolo.
Da ultimo, con la citata memoria del 24 ottobre recante argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle prospettate dagli altri convenuti, è stata evidenziata l’inutilizzabilità delle intercettazioni affermata dal Tribunale di Termini Imerese.
La difesa del sig. CI ha quindi concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese, competenze ed onorari.
VI. Con comparsa depositata in data 22 ottobre 2024 la sig.ra MA PA si è costituita in giudizio con il patrocinio dell’Avv. Pietro Cascio.
In primo luogo, la convenuta ha affermato che le contestazioni che vengono mosse sono supportate dal solo versamento e trascrizione, nell’atto introduttivo, di alcuni brani riportati dalla Guardia di Finanza nella nota prot. 632297/2023 e ricavati dai brogliacci delle intercettazioni ambientali e telefoniche disposte nell’ambito del procedimento penale ancora pendente.
Nel contestare che la sig.ra PA fosse consapevole dell’esistenza di una vera e propria associazione formata dal sig. CA e da alcuni tecnici esterni all’Amministrazione, è stato, altresì, osservato che le indagini svolte in capo a detta convenuta non hanno delineato, diversamente da quanto affermato dal Procuratore Regionale, alcun elemento che possa provare l’incidenza negativa del sig. CA sul funzionario PA MA.
Viene, poi, affermato che manca una prova piena, atteso che le trascrizioni dei brogliacci, con la parcellizzazione di frasi e la mancata integrale trascrizione delle intercettazioni ne riduce la portata a quella di semplice indizio. Tale affermazione troverebbe conferma nell’ordinanza del Tribunale di Termini Imerese del 19 luglio 2024, che ha dichiarato inutilizzabili le intercettazioni in quanto effettuate nell’ambito di procedimento penale diverso da quello per il quale si sta procedendo.
Con segnato riguardo alla pratica della sig.ra GI, nel richiamare l’iter amministrativo che ha portato alla concessione dei contributi in argomento, è stato evidenziato come nel petitum non sia stata rilevata alcuna responsabilità della funzionaria e la sua incidenza fattiva nella causa petendi. In altre parole, secondo la prospettazione difensiva, non emerge alcuna responsabilità del funzionario PA che non ha partecipato all’approvazione del progetto e non ha avuto alcun ruolo nella fase autorizzativa dei pagamenti degli acconti e neppure in quella relativa al pagamento del saldo finale. Per quanto riguarda, invece, la certificazione di agibilità - richiamata nel verbale di sopralluogo – è stato osservato che il funzionario PA ne ha correttamente richiesto l’integrazione a completamento della pratica e prima che altro ufficio autorizzasse l’ultimo pagamento di euro 51.291,41.
In ordine poi alla realizzazione dei lavori in variazione ed ai preventivi asseritamente falsi, non vi sarebbe prova del disconoscimento e neppure che la firma sia apocrifa. In ogni caso, nessun addebito potrebbe rivolgersi alla sig.ra PA in quanto la stessa non ebbe a partecipare alla fase istruttoria e non era suo compito accertare e verificare la veridicità e l’autenticità dei preventivi, ovvero a chi fossero riferite le ditte che li avevano rilasciati.
Per quanto attiene alla contestata responsabilità di aver acconsentito alle richieste del collega CA a curare gli interessi privati di GI RO posticipando il sopralluogo, la parte convenuta oppone che di tale assunto non vi è prova, se non un richiamo generico a stralci di intercettazione che, certamente privi del loro contenuto complessivo, sono soggetti ad interpretazioni personalistiche e non riscontrate.
Per quanto riguarda poi il verbale di sopralluogo del 9.11.2017, la convenuta ha osservato che, in effetti, per mero errore, è stata erroneamente indicata nel verbale la presenza del certificato di agibilità, in luogo del certificato di collaudo statico del 20.09.2017 emesso dal Genio Civile; detto errore, comunque, è stato successivamente corretto mediante richiesta formale del certificato di agibilità. Riferendosi al certificato di collaudo statico - di cui è stata prodotta la sola nota di deposito al Genio civile di Palermo -la difesa della sig.ra PA ha, in particolare, affermato che tale documento è essenziale per il rilascio del certificato di agibilità e la sua presenza avrebbe consentito di posticipare l’acquisizione del certificato di agibilità in quanto ne era il presupposto, mentre la mancanza di quest’ultimo non avrebbe potuto determinare il rigetto della pratica.
In ordine poi al petitum viene opposto che lo stesso è carente in ordine alla specificazione del quantum di cui dovrebbe rispondere l’odierna convenuta, atteso che dalla fase alla stessa ascrivibile non è derivato alcun danno in quanto le strutture erano in possesso dell’agibilità, del certificato di idoneità statica e ciò consente di escludere che l’errore sull’indicazione di tale documento nella fase di collaudo potesse compromettere la regolarità dell’intero finanziamento.
Infine, è stata eccepita la prescrizione del credito erariale per la restituzione del contributo economico erogato, negando la configurabilità di un occultamento doloso del danno.
VII. Con memoria depositata il 24 ottobre 2024 si sono costituiti in giudizio i sig.ri GI RO - quale percettore dell’aiuto economico in argomento - e IO, quale asserito curatore ed esecutore del progetto. In via preliminare, detti convenuti hanno chiesto la sospensione del giudizio contabile in attesa della definizione del procedimento penale pendente innanzi la sezione penale del Tribunale di Termini Imerese, evidenziando la stretta correlazione tra i fatti oggetto dei due procedimenti.
In particolare, con riferimento alle SIT richiamate da parte attrice, è stato puntualizzato che le stesse potrebbero non essere confermate in dibattimento e, dunque, non aver alcun valore.
Anche la difesa dei sig.ri GI ha, inoltre, eccepito l’inutilizzabilità delle intercettazioni richiamate dalla Procura, richiamando l’art. 270 c.p.p. e l’ordinanza del Tribunale di Termini Imerese che ne aveva sancito la non utilizzabilità. Al riguardo, nel rilevare che l’intera azione contabile si fonda sulla mera trasposizione del materiale probatorio acquisito in sede penale, è stata, altresì, dedotta la nullità dell’invito a dedurre e dell’atto di citazione per indeterminatezza delle contestazioni e violazione dell’art. 86 comma 2 lett. e) c.g.c.,
lamentando la mancata individuazione di condotte specifiche e del nesso causale con il danno erariale.
In maniera sostanzialmente sovrapponibile ad altri convenuti, è stata poi sollevata eccezione di prescrizione, assumendo che il termine decorresse dalle rimesse dei benefici (anni 2011, 2014, 2016 e 2019) e che non vi fosse dolo né condotte di occultamento. Più in dettaglio, è stato evidenziato che la Guardia di Finanza si recava in data 28.3.2018 presso l’IPA di Palermo ove i militari, prima di eseguire l’ordine di esibizione di documenti emesso dal PM e procedere alla acquisizione dei documenti indicati, hanno reso edotta la parte del motivo dell’intervento. Secondo la difesa, ben potrebbe dirsi che l’Amministrazione ha avuto contezza della presunta illecita percezione dei finanziamenti in data 28.3.2018, data a partire dalla quale deve essere computato il termine prescrizionale.
Sempre in ordine alla individuazione del dies a quo del termine di prescrizione la difesa ha osservato che se la verifica del regolare svolgimento dei lavori ammessi al finanziamento è stata oggetto di rinvio illegittimo, l’Amministrazione sarebbe a conoscenza delle
(presunte) attività decettive da una data precedente all’effettuazione del sopralluogo (9.11.2017). Infine, anche a voler considerare quale dies a quo quello della conclusione delle indagini di polizia giudiziaria, l’informativa dalla quale la Procura regionale ha preso spunto si inserisce in un procedimento penale che risale al 2017 (e che reca come rgnr il 1563/2017) ed è datata 4.12.2018. Considerato che il primo atto interruttivo sarebbe rappresentato dalla notifica dell’invito a dedurre, avvenuta in data 23.1.24, sarebbe comunque decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Nel merito, RO GI ha sostenuto di essersi affidata a uno studio professionale per l’intera procedura, ha contestato le prospettazioni della Procura regionale sui preventivi affermando di non aver formato né raccolto preventivi falsi. Tra l’altro, con riferimento al preventivo per la realizzazione dell’impianto solare e dell’impianto di climatizzazione asseritamente falso a nome della ditta DNA IMPIANTI, è stato osservato che i dati disponibili non consentono di accertare in maniera definitiva la non provenienza del preventivo dal titolare della DNA IMPIANTI. In ogni caso, con riguardo al preventivo del 2016 è stato rilevato come per esplicita ammissione dell’informatore, la predisposizione del preventivo in parola non fu mai ordinata dalla sig.ra GI.
In ordine alle dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori all’atto della presentazione della domanda di pagamento del saldo, la difesa della sig.ra GI ha rimarcato come la stessa fosse valida, a prescindere dalla data dell’effettivo incasso dei titoli.
Con riferimento alla contestata assenza durante il sopralluogo per il collaudo, la difesa afferma che tale circostanza non corrisponde al vero e che gli inquirenti avrebbero tratto il dato dell’assenza da intercettazioni che fanno riferimento a orari successivi rispetto a quello dell’espletamento dell’incombente, tanto che la presenza sui luoghi non risulterebbe incompatibile con gli esiti dei suddetti mezzi di ricerca della prova.
Non vi sarebbe, poi, traccia del ricorrere in capo alla Sig.ra RO GI di quell’elemento psicologico che, solo, può giustificare la dedotta responsabilità.
Per quanto attiene alla posizione del sig. IO GI è stato osservato che egli è il fratello celibe della Sig.ra RO GI e non ricopre né ha mai ricoperto alcuna carica all’interno dell’organizzazione imprenditoriale della sorella, né ha alcun interesse di alcun genere circa l’esito degli affari della stessa. Egli, ancora, come emerge documentalmente non avrebbe svolto alcun ruolo nella fase di individuazione dello studio UC, di presentazione della domanda e dello stato di avanzamento del progetto. Il Sig. GI, secondo la difesa, non potrebbe essere visto come concorrente nella condotta oggetto di contestazione e sarebbe intervenuto soltanto nella fase del collaudo, perché delegato dalla sorella a partecipare per suo conto alle operazioni finali. In altre parole, non sarebbe stato dimostrato che la
“delega” (del tutto informale) intervenuta solo nella fase finale fosse strumentale proprio all’illegittimo ottenimento del finanziamento, nulla autorizzando a definire il ruolo del deducente quale curatore e reale esecutore del progetto stesso. Non risulterebbe, inoltre, mai descritta alcuna specifica condotta di agevolazione in capo al sig. GI, di guisa da rendere incomprensibile quale danno egli abbia concretamente causato.
Dopo aver chiesto l’ammissione di prova per testi in ordine alla sua partecipazione al sopralluogo, per quanto attiene al certificato di agibilità è stato reso noto che lo stesso era stato originariamente rilasciato in data antecedente al sopralluogo e prontamente consegnato al responsabile del procedimento. Successivamente, poiché il detto documento veniva smarrito, la sig.ra GI si recava al Comune onde chiedere un duplicato del medesimo, che provvedeva a consegnare nuovamente all’ufficio richiedente: infatti nel documento il “fine lavori” è di gran lunga antecedente sia alla richiesta del duplicato che al sopralluogo.
In conclusione, i convenuti hanno chiesto, in via principale, la sospensione del giudizio; in subordine, la declaratoria di nullità dell’atto di citazione e il rigetto delle domande per infondatezza, ovvero, in caso di condanna, l’applicazione del potere riduttivo e la responsabilità solo sussidiaria.
VIII. Con memoria depositata il 23 ottobre 2024 si sono costituiti in giudizio i sig.ri UC e LA i quali, anzitutto, hanno eccepito il difetto di giurisdizione contabile, sostenendo che in difetto di autonome iniziative istruttorie della Procura erariale, il giudizio dipenderebbe in toto dalle decisioni del Giudice penale, che non si è ancora pronunciato nel merito; a tanto riconducono, in subordine, la richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento penale pendente.
Analogamente agli altri convenuti, rilevando la violazione dell’art. 270 c.p.p., la difesa dei sig.ri UC e LA ha, inoltre, dedotto l’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche richiamate dall’attore, nonché la nullità dell’atto di citazione per carenza di criteri di quantificazione del danno di cui all’art. 86 c.g.c..
Parimenti è stata formulata espressa eccezione di prescrizione, assumendo che il termine quinquennale fosse decorso dalla data di erogazione delle somme per contributi alla ditta GI RO o anche a voler considerare termini successivi quali l’inizio delle indagini.
Nel merito, i convenuti hanno negato ogni responsabilità, affermando che le intercettazioni prodotte dalla Procura si sarebbero rivelate frammentarie e prive di valore probatorio per il sig. UC, mentre il sig. LA non vi sarebbe nemmeno coinvolto. I convenuti hanno chiarito, inoltre, che il loro ruolo si è limitato alla progettazione ed alla direzione dei lavori, senza alcuna ingerenza nella fornitura delle attrezzature o nella gestione dei contributi. Più in dettaglio è stato evidenziato come la dichiarazione di fine lavori del 3 agosto 2017 fosse stata correttamente redatta in conformità alla normativa PSR, puntualizzando che la prassi consentiva l’attestazione della conclusione sulla base dell’emissione delle fatture di saldo. Sul punto è stato precisato, inoltre, che il sig. UC così come il sig. LA, dichiaravano la conformità delle opere esclusivamente per le loro competenze ossia quelle di progettisti, mentre nessuna competenza a rendere tale dichiarazione - seppur contenuta in un unico documento
- potevano avere per la conformità e funzionalità delle attrezzature e macchinari che competeva, invece, ad altro soggetto.
Secondo la prospettazione difensiva, per quanto attiene alle proroghe, è stato precisato come le stesse non risultino nemmeno di competenza dell’IPA – fatta eccezione per la prima - ma dell’Autorità di Gestione.
A gestire la procedura di rilascio del provvedimento di proroga, sarebbe, infatti, il sistema SIAN stesso che genera in automatico l’appendice di polizza a garanzia della proroga in quanto l’Autorità di Gestione, a fronte delle numerose richieste di ulteriori proroghe che le ditte avanzavano per tutte le misure del PSR, e visto il periodo della crisi bancaria che chiuse qualsiasi forma di finanziamento (tra il 2012 e il 2017) avocò a sé la decisione di concedere ulteriori proroghe.
I convenuti hanno escluso, poi, la sussistenza di dolo o colpa grave, sottolineando l’assenza di condotte imputabili a UC RD EL e LA ES tali da fondare uno specifico danno erariale. In ordine alla quantificazione del danno, poi, ritenuta arbitraria e non supportata da criteri oggettivi, la difesa ha contestato l’applicazione del principio di responsabilità solidale, invocando, in via subordinata, una valutazione individuale delle condotte.
Da ultimo, in subordine, nel richiedere l’esercizio del potere riduttivo, sono state contestate le domande risarcitorie formulate atteso che l’ente impositore godrebbe di una illegittima duplicazione di titolo, uno relativo alla sentenza di condanna in sede penale, l’altro alla eventuale sentenza di condanna di questo giudizio.
IX. Con decreti del 24 ottobre 2024 e del 26 febbraio 2025, per esigenze organizzative è stato disposto d’ufficio il rinvio dell’udienza prevista per il 13 novembre 2024 prima al 12 marzo 2025, assegnando alle parti il termine del 20 febbraio 2025 per il deposito di memorie e documenti in Segreteria e poi al 21 maggio 2025, assegnando alle parti il termine di gg. 20 liberi prima dell’udienza per il deposito di memorie e documenti in Segreteria.
X. Il 20 febbraio 2025 si è costituito in giudizio anche il sig. RR che ha contestato integralmente la fondatezza della pretesa erariale, deducendo la propria estraneità ai fatti e l’insussistenza di qualsiasi condotta dolosa o colposa.
Più in particolare, il convenuto ha anzitutto premesso che il Tribunale del Riesame, con ordinanza del 26 luglio 2022, ha annullato il sequestro preventivo disposto in sede penale nei suoi confronti, statuendo l’assenza di elementi idonei a configurare il reato ipotizzato e disponendo la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto.
Tale decisione è stata confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 13254/2023, che ha rigettato il ricorso della Procura.
Il convenuto ha richiamato, altresì, le risultanze delle intercettazioni telefoniche, dalle quali emergerebbe che gli altri funzionari convenuti
(in particolare i sig.ri PA e CA) lo avrebbero deliberatamente tenuto all’oscuro delle operazioni, escludendolo dalle scelte gestionali.
In particolare, si fa menzione della conversazione delle ore 17:51 del 29.09.2017 (progr. n. 4721) nel corso della quale il sig. CA PP veniva contattato dalla collega PA MA, la quale gli manifestava la volontà di far credere al RR che l'incontro con GI IO fosse stato casuale. Nello stesso senso andrebbe considerata anche l'intercettazione telefonica del 16.10.2017 alle ore 11:26 (progr. n. 6422) nel corso della quale UC RD, uno dei componenti dello studio tecnico, contattava GI IO comunicandogli l'intenzione del RR di effettuare il sopralluogo per il collaudo l'indomani e di aver dovuto insistere, adducendo delle scuse, per convincerlo a rinviare al successivo giovedì, invitando il proprio interlocutore a terminare i lavori e incassare gli assegni, e comunicandogli che con sarebbe stato possibile differire oltre.
Parimenti vengono richiamati i ripetuti riferimenti all’imminente collocamento in pensione del sig. RR e conseguente rischio di collaudo negativo.
Il sig. RR, inoltre, producendo perizia grafologica, ha affermato che il verbale di sopralluogo del 9 novembre 2017 non è stato da lui sottoscritto. Analogamente, il computo metrico e gli ulteriori documenti di progetto non recherebbero la sua sottoscrizione o sigla.
Nel merito, il convenuto ha, inoltre, osservato di non avere mai fatto parte dell’Unità Operativa “Monitoraggio e Controllo Fondi Comunitari”, né di avere avuto competenze in materia di verifica delle opere finanziate.
Per quanto concerne le proroghe concesse alla ditta beneficiaria, la difesa, analogamente a quanto rilevato da altri convenuti, ha rimarcato come le stesse trovino la propria giustificazione giuridica nel D.D.G. n.
2658/2012, che legittimava tali estensioni temporali.
Il convenuto ha, poi, sostenuto la mancanza di prova del nesso causale tra la propria condotta ed il danno erariale, nonché l’assenza dell’elemento psicologico.
Analogamente ad altri convenuti ha eccepito la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento individuando il dies a quo nella data dei pagamenti alla ditta beneficiaria.
In conclusione, ha chiesto il rigetto della domanda attorea e l’accertamento dell’assenza di qualsivoglia responsabilità.
XI. Con ordinanza istruttoria n. 72/2025, adottata all’udienza del 21 maggio 2025, preso atto della mole del materiale probatorio acquisito nell’ambito del procedimento penale e riversato integralmente nel giudizio contabile, con conseguente notevole difficoltà o, addirittura, impossibilità di scaricare tale documentazione dalla piattaforma GIUDICO, nonché della elencazione degli allegati, spesso poco chiara, il Collegio ha richiesto di selezionare i documenti strettamente pertinenti alla fattispecie, indicando con maggior chiarezza i documenti richiamati, nonché, soprattutto per i documenti più pesanti, le pagine dell’allegato, secondo le istruzioni dettate dalla Presidenza della Corte dei conti, in ossequio ai principi di chiarezza e sinteticità.
Il giudizio è stato quindi rinviato alla data del 5 novembre 2025.
La Procura Regionale, in ottemperanza alla citata ordinanza, ha depositato una nuova elencazione, più chiara e snella, con richiami più puntuali e riferimenti alle pagine dei documenti più voluminosi.
L’Attore pubblico ha, altresì, depositato un supporto ottico digitale
“blu-ray”.
XII. Alla pubblica udienza del 5 novembre 2025, effettuata la relazione, il Pubblico Ministero ha, anzitutto, ribadito la richiesta di condanna del sig. D’CO al risarcimento del danno a titolo di dolo, quanto meno eventuale o, in via subordinata, a titolo di colpa grave. In ordine, poi, alla ammissibilità e utilizzabilità delle intercettazioni ha richiamato l'art. 270 c.p.p., evidenziandone la riferibilità al solo procedimento penale. Per il caso in cui se ne contesti il contenuto, ossia un profilo di merito, è stato osservato come la giurisprudenza ammetta che la difesa ne possa chiedere l’ascolto. Per il resto si è riportato agli atti, insistendo nella richiesta di condanna.
L’avv. GI, nell’interesse del sig. CA, preliminarmente, ha chiesto di depositare il dispositivo della sent. n. 5918 del 2025 reso dalla III sez. del tribunale di Palermo il 16 ottobre 2025 unitamente al decreto di citazione a giudizio. Al riguardo, l’avv. Mattei ha evidenziato di non avere preventivamente chiesto l’autorizzazione trattandosi comunque di una sentenza emessa in data 16 ottobre 2025. Il Collegio, udito il parere contrario della Procura regionale in ordine alla ammissibilità della produzione, si è riservato di decidere sul punto.
L’Avv. GI ha, poi, ribadito le proprie difese in ordine alla utilizzabilità/inutilizzabilità delle intercettazioni, evidenziando, in ogni caso, l’inconsistenza del materiale probatorio presente agli atti del giudizio. Richiamati, poi, alcuni precedenti giurisprudenziali resi da questa Corte con riferimento alle intercettazioni telefoniche ed alle ipotesi di integrazione documentale postuma, ha concluso come in atti.
L’avv. Mattei, per il sig. D’CO, preliminarmente, ha eccepito la inammissibilità della richiesta del PM di condanna del proprio assistito a titolo di colpa grave in quanto determinerebbe una sostanziale
“mutatio libelli”. Per il resto ha insistito nelle conclusioni rassegnate in atti, puntualizzando che, ove dovesse ritenersi ammissibile la richiesta di responsabilità del D’CO a titolo di colpa grave, sarebbe comunque già decorso il termine di prescrizione.
L’avv. Cascio, per la sig.ra PA, nel riportarsi a quanto argomentato nella memoria di costituzione, ha parimenti contestato la ammissibilità/utilizzabilità delle intercettazioni. La difesa ha, inoltre, rilevato il mancato coinvolgimento della propria assistita nel procedimento penale per i fatti in argomento nonché l’assenza di responsabilità nel presente giudizio.
L’avv. Conigliaro, per i sig.ri GI, si è riportato alla memoria di costituzione, insistendo nell’istanza di sospensione e nella inammissibilità delle intercettazioni. In ordine, poi, al decorso del termine di prescrizione ha richiamato la decisione n. 40 del 2025 Sez.
Appello Corte dei conti che evidenzia come il dies a quo debba retrocedere al momento in cui il PM abbia eseguito l’ordine di esibizione dei documenti per il tramite della G.d.F. e non al momento in cui viene effettuata la discovery completa degli atti del processo penale. Contestate, poi, le accuse mosse in ordine all’utilizzo di falsi preventivi, ha evidenziato come nulla possa essere imputato alla propria assistita. Per quanto attiene alla posizione del sig. GI IO ha, inoltre, chiarito come lo stesso non avesse alcun interesse negli affari della sorella e fosse stato coinvolto nella fase finale del progetto. Lo stesso convenuto, pertanto, risulterebbe assolutamente estraneo a qualunque eventuale e certamente indimostrato progetto criminoso.
L’avv. SC per il sig. CI si è riportato ai propri scritti difensivi.
L’avv. Di GI, per i sig.ri UC e LA, dopo aver richiamato le eccezioni già argomentate in comparsa di costituzione, ha precisato anzitutto che i propri assistiti hanno percepito soltanto i compensi loro spettanti. Al contempo, ha puntualizzato che gli ingegneri UC e LA progettisti e direttori dei lavori, risultavano incaricati dalla ditta GI RO per realizzare il progetto con segnato riguardo alle opere edili. La difesa, inoltre, ha richiamato la deposizione del sig.
NO RT che dimostrerebbe come gli ingeneri non abbiano mai avuto a che fare con i preventivi e con la loro eventuale falsificazione, poiché la ricerca dei preventivi era di competenza della ditta GI.
Da ultimo, nel richiamare la dichiarazione di fine lavori fatta dagli ingegneri, ha evidenziato come il collaudo strutturale del 20 luglio 2017 confermasse l’avvenuta realizzazione dei lavori. Pertanto, la difesa ha insistito chiedendo l’assoluzione dei propri assistiti.
Infine, in assenza dell’avv. Abbate, il giudizio è stato posto in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. Il presente giudizio, per come introdotto da parte attrice, verte sull’accertamento della responsabilità solidale degli odierni convenuti in ordine all’asserita indebita percezione, da parte della sig.ra GI RO, di contributi pubblici, a valere sul PSR Sicilia 2007/2013 (Misura 112 “Pacchetto giovani”, collegata alla Misura 121), per un ammontare complessivo di euro 321.291,41.
Al riguardo, si premette che la progressione logica delle questioni da trattare segue il sistema delineato dall’art. 101, secondo comma, c.g.c.,
con conseguente disamina delle questioni pregiudiziali di rito, delle preliminari di merito, fermo restando che l’ordine di trattazione è rimesso al prudente apprezzamento del Giudice, secondo motivate ragioni di logica giuridica e di coerenza e ragionevolezza (Corte costituzionale, n. 272/2007).
1.1. Tanto premesso, deve anzitutto affermarsi l’ammissibilità della produzione documentale - effettuata in pubblica udienza dalla difesa del sig. CA - del dispositivo di sent. n. 5918 del 2025 reso dalla III sez. del Tribunale di Palermo il 16 ottobre 2025 in quanto pervenuto nella disponibilità della parte successivamente al termine per la costituzione ed alla luce delle motivazioni fornite in udienza in ordine alla stretta connessione con il giudizio in esame.
1.2. Deve, invece, dichiararsi l’inammissibilità della richiesta di condanna in via subordinata a titolo di colpa grave del sig. D’CO, formulata per la prima volta banco iudicis dal Pubblico Ministero nel corso della pubblica udienza del 5 novembre 2025.
Al riguardo, sebbene si registri ancora un non uniforme orientamento della giurisprudenza sulla riqualificazione dell’elemento soggettivo da parte del Collegio quale mutatio/emendatio libelli o che ravvisi in detta riqualificazione – in assenza di espressa richiesta di parte attrice – una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui agli artt. 112 c.p.c. e 101 c.g.c., nel caso in esame, si ritiene che la richiesta formulata dal P.M. per la prima volta nel corso dell’udienza del 5 novembre 2025 costituisca, invero, una ipotesi di inammissibile mutatio libelli.
Sul punto deve rammentarsi, infatti, che secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, sussiste "emendatio libelli" allorquando non si incide né sulla causa petendi (ma solo sulla interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto) né sul petitum
(se non nel senso di meglio quantificarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere),
mentre si riscontra un inammissibile "mutatio libelli" qualora si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima, ed in particolare su di un fatto costitutivo differente, così ponendo al giudice un diverso tema d'indagine e traslando i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo (si vedano, tra le altre, tra numerose altre Cass. nn. 1585 del 2015; 12621 del 2012; 17457 del 2009; 17300 del 2008; 21017 del 2007; 9247 del 2006) (cfr. da ultimo Corte dei conti Sez.
I d’App. sent. 43/2025).
Nel caso in esame, sin dall’invito a dedurre, le contestazioni mosse nei confronti del sig. D’CO sono state avanzate a titolo di dolo in quanto lo stesso convenuto “non solo ben sapeva degli interessi personale del CA nelle attività dell’IPA, ma in numerose occasioni è anche personalmente intervenuto per favorire gli assistiti dal CA e dallo Studio UC assicurando loro l’illecito profitto. Lo stesso D’CO, tra le altre cose, ha utilizzato la propria funzione presso l’IPA per assecondare progetti personali di carriera. Nella sua qualità di vertice dell’IPA ha, quindi, dolosamente omesso di intervenire per assicurare il rispetto delle regole applicabili agli aiuti in discorso consentendo agli interessati di percepire indebitamente le sovvenzioni pubbliche”.
In ragione di tali contestazioni, riprodotte anche all’interno dell’atto di citazione, la difesa del sig. D’CO ha principalmente fondato le proprie difese sull’assenza di dolo e sulla considerazione che
“L’assunto della Procura Regionale è, infatti, chiaramente privo di alcun fondamento ed è frutto certamente di una valutazione per nulla ancorata ai fatti di causa”, peraltro, testimoniata dal mancato coinvolgimento del sig. D’CO nel procedimento penale per la fattispecie di reato contestato ai Sigg. AT RO e AT IO.
L’ introduzione della domanda di condanna per colpa grave formulata nel corso della pubblica udienza del 5 novembre 2025, ove esaminata, produrrebbe l’effetto di traslare i termini della controversia sulla sussistenza di una condotta gravemente colposa in capo al sig.
D’CO, ponendo al Collegio un diverso tema d’indagine e, al contempo, di disorientare la difesa della controparte. Pertanto, come accennato, la richiesta di condanna in via subordinata del sig. D’CO a titolo di colpa grave non può ritenersi ammissibile.
1.3. In via pregiudiziale deve, altresì, affermarsi la giurisdizione contabile.
Secondo ormai costante giurisprudenza, in materia di erogazione di risorse pubbliche a favore di soggetti privati per la realizzazione di programmi della Pubblica Amministrazione, l’inserimento anche di un soggetto extraneus nella struttura preordinata alla erogazione adottato dalle autorità comporta un collegamento funzionale tra quest’ultimo e la Pubblica Amministrazione, concretizzando un rapporto di servizio
(Cass., Sezioni Unite Civili, ord. n. 22114 del 20 ottobre 2014). Ciò deriva dal fatto che i contributi concessi non sono destinati a fini di solidarietà sociale, bensì a specifiche finalità, determinando così la competenza della Corte dei conti (Cass., Sezioni Unite Civili, sent. n.
9846 del 5 maggio 2011; Sez. App. Sicilia, sent. n. 87/2024).
In questa prospettiva, la giurisdizione contabile si estende anche nei confronti di imprenditori individuali e amministratori, sia di diritto che di fatto, delle persone giuridiche che abbiano indebitamente percepito contributi, qualora venga allegato uno sviamento dalle finalità di legge, inclusa la sottrazione di risorse pubbliche a obiettivi alternativi (Sez. App. Sicilia, sent. n. 87/2024). Le Sezioni Unite della Corte di cassazione precisano che, per configurare lo sviamento delle risorse, non è indispensabile l’utilizzo improprio delle somme ricevute: anche la semplice indebita percezione costituisce sviamento rispetto alla originaria destinazione dei fondi. Pertanto, la sola contestazione dell’indebita percezione – indipendentemente da come siano stati utilizzati i finanziamenti – è sufficiente, sotto il profilo astratto, a determinare un danno erariale e dunque a radicare la giurisdizione contabile (Sez. App. Sicilia, n. 87/2024).
Con segnato riguardo, poi, alla posizione dei sig.ri UC, CI e LA, analogamente, si rileva che costante giurisprudenza afferma, altresì, la sussistenza di un rapporto di servizio, con conseguente radicazione della giurisdizione contabile, qualora si verifichi uno sviamento dalle finalità perseguite con il finanziamento sia nei confronti del percettore che dei soggetti chiamati a svolgere funzioni essenziali all’interno del procedimento amministrativo che conduce alla concessione dei benefici (Cfr., ex multis, Corte dei conti, III^ Sez.
App. n. 160/2019, Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 22114/2014; Cass. civ.,
Sez. Unite, Ord. 20132/2004).
Ebbene, a tale ultimo proposito, come meglio si dirà appresso, occorre evidenziare che il ruolo dei Tecnici/Direttori lavori è disciplinato nel caso in esame dall’art. 49 della Legge regionale n. 13/86 (vd.
Dichiarazione del tecnico All. 369 del 3.08.2018) che, tra l’altro, stabilisce: “Le istanze ed i relativi elaborati progettuali debbono essere corredati da una dichiarazione rilasciata dal progettista sotto la propria responsabilità professionale attestante che le opere progettate sono conformi alle norme e ai regolamenti che disciplinano le diverse materie interessate.[…]
Nei casi in cui la contabilità finale è redatta dal direttore dei lavori o da altro professionista, lo stesso è tenuto ad attestare con dichiarazione rilasciata sotto la propria personale responsabilità che le opere eseguite sono efficienti e conformi agli elaborati progettuali di previsione e a quelli finali ivi compresa la relativa contabilità”.
Dall’esame delle predette disposizioni è, dunque, possibile dedurre che il legislatore regionale ha espressamente attribuito alla figura del direttore dei lavori una funzione di attestazione in ordine alla conformità delle opere progettate e realizzate alle norme e ai regolamenti che disciplinano le diverse materie. Risulta evidente, pertanto, che la figura del tecnico/direttore dei lavori è certamente chiamato a svolgere funzioni essenziali all’interno del procedimento amministrativo che conduce alla concessione dei benefici con conseguente radicamento della giurisdizione contabile.
Risulta, infine, manifestamente infondato l’eccepito difetto di giurisdizione meramente opposto dalla difesa dei sig.ri UC e LA in favore del giudice penale stante il diverso ambito di accertamento delle due giurisdizioni.
1.4. Affermata la sussistenza della giurisdizione contabile, deve ora affrontarsi l’ulteriore questione della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 86 c.g.c. rilevata sia dai convenuti CA, UC e LA i quali hanno eccepito l'inammissibilità dell'atto di citazione nei loro confronti per il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sulla procura regionale, sia dai convenuti GI i quali hanno eccepito la nullità dell'atto di citazione nei loro confronti in quanto mancherebbe il contenuto previsto dal comma 2, lettera e)
dell'articolo 86 c.g.c. in termini esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni.
Entrambe le eccezioni sono infondate per le considerazioni di seguito articolate.
Con riferimento all'eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa dei convenuti CA, UC e LA, il Collegio osserva che la Procura regionale, come meglio si dirà appresso, a seguito del riordino della produzione documentale realizzato con il rideposito del 1° luglio 2025 in adempimento dell’ordinanza n. 72/2025 ha assolto l'onere probatorio strumentale a supportare la sua prospettazione e, pertanto, l'eccezione va rigettata.
Con riferimento, poi, all'eccezione di nullità formulata dalla difesa dei sig.ri GI, il Collegio osserva come nell'atto di citazione (pagg. 64 e ss.), con riferimento alla posizione dei suddetti convenuti, non manchi l'esposizione dei fatti pur essendo la stessa molto stringata per cui anche la relativa eccezione va rigettata. Nell’atto di citazione, infatti, la Procura regionale ha sostanzialmente contestato alla sig.ra GI RO l’indebita percezione degli aiuti economici in argomento mediante l’utilizzo di false dichiarazioni e falsa documentazione. È stato, invece, contestato al sig. GI IO, fratello della sig.ra RO, di aver assunto il ruolo di curatore e reale esecutore del progetto.
Anche con riguardo ai sig.ri GI l’eccezione di nullità dell’atto di citazione per violazione di cui all’art. 86 comma 2 lett. e) non può trovare accoglimento.
1.5. Preliminarmente, va ancora respinta la richiesta dei convenuti GI, UC e LA di sospensione del processo contabile in attesa della conclusione del procedimento penale.
Al riguardo, l’art. 106 c.g.c. afferma testualmente che “il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato”.
Abolita da tempo la c.d. pregiudiziale penale, la sospensione del giudizio contabile connesso ad un procedimento pendente davanti al Giudice penale (o ad altro giudice) è rimessa all’apprezzamento del Giudice contabile, chiamato a valutare se dalla conclusione del giudizio pendente possono derivare elementi essenziali per l’affermazione o l’esclusione della responsabilità amministrativo contabile.
Ebbene, il Collegio ritiene che nel caso di specie non ricorrano i presupposti per la sospensione (facoltativa) del presente processo, atteso che i fatti e le fonti di prova già acquisiti dall’Attore pubblico consentono al Giudice contabile di pronunziarsi, a prescindere dall’esito del processo penale.
Né sussiste il rischio di pronunzie contrastanti, atteso che i medesimi fatti vanno valutati dal Giudice penale e da quello contabile in base a parametri differenti, per cui la medesima condotta ben può essere rilevante sotto il profilo penale, ma non sotto quello contabile o viceversa.
Tanto viene osservato, con l’occasione, anche con riferimento alla produzione del dispositivo della Sentenza n. 5918 del 2025 reso dalla III sez. del tribunale di Palermo il 16 ottobre 2025 richiesta dalla difesa del sig. CA e, peraltro, riferito a pratiche differenti rispetto a quella in esame.
Si pensi, ad esempio, all’ipotesi di mancato accertamento della responsabilità penale per il reato di truffa aggravata dal quale non può in alcun modo conseguire l’automatica conclusione della legittima spettanza dell’aiuto economico percepito.
1.6. Ancora, deve esaminarsi l’ottemperanza da parte della Procura regionale all’ordinanza n.72/2025 adottata da questa Sezione.
Quest’ultima, richiamati gli artt. 5 comma 2 c.g.c., 6 comma 3 c.g.c. e 86 comma 2 lett. f) c.g.c. nonché le Istruzioni per lo svolgimento dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti mediante le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e, in particolare, il paragrafo intitolato buone prassi nel quale si prevede che “ad ogni documento offerto in comunicazione deve corrispondere un file, evitando, preferibilmente, di depositare file compressi o contenenti più documenti uniti l’uno di seguito all’altro” e che “dei file offerti in comunicazione deve essere redatto un elenco che rechi una numerazione progressiva e un’eventuale sotto-numerazione anch’essa progressiva, nonché l’indicazione degli elementi identificativi degli stessi” ha disposto di provvedere, tra la documentazione già oggetto di deposito, alla selezione degli allegati ritenuti di rilievo e di stretta attinenza al singolo giudizio, alla loro numerazione secondo le citate indicazioni contenute nel paragrafo “buone prassi” e di provvedere, altresì, entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, alla sola corrispondente, nuova elencazione e numerazione all’interno dell’atto di citazione e dell’elenco di cui all’art. 86 c.g.c.
Ciò premesso, il Collegio constata che - sebbene si rinvengano alcuni documenti non di stretta pertinenza al giudizio in esame (vd. allegati, B. sub 64 – Preventivo ditta Inguì e B sub 148 – Preventivo ditta Cannella) l’Attore pubblico ha riformulato l’elencazione ed i riferimenti ai documenti o a parte di essi, in modo più razionale ed idoneo ad un inquadramento della fattispecie che consente di discutere il merito e di pervenire ad una decisione.
Il Collegio, infine, alla luce dell’esatto adempimento degli incombenti istruttori di cui alla citata ordinanza n. 72/2025, ritiene assorbita ogni valutazione sul deposito della documentazione su supporto ottico digitale “bluray”, effettuato in data 8 maggio 2025.
1.7. Sempre in via preliminare, in ordine alla quantificazione del danno oggetto di contestazione, come evidenziato nel corso della pubblica udienza, si osserva che la GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA con quietanza n. 16504 del 31/7/2023 ha già versato in favore di Agea l’importo di € 165.000,00 (di cui 150.000,00 a titolo di capitale e 15.000,00 a titolo di maggiorazione del 10%) garantito dalla polizza n.
72400A439378 e, pertanto, l’originaria contestazione di euro 321.291,41 deve intendersi riferita alla residua somma di euro 156.291,41 stante la parziale riduzione del danno che è conseguita all’escussione della citata polizza.
1.8. Ancora, in via preliminare, deve procedersi con l’esame dell’eccezione di prescrizione.
Al riguardo, il Collegio osserva in primo luogo che detta eccezione risulta manifestamente infondata con riguardo alla somma di euro 51.291,41 in quanto pagata a titolo di saldo il 12 febbraio 2019 a fronte della notifica dell’invito a dedurre del 18 gennaio 2024 occorso nei confronti degli odierni convenuti tra il 22 ed il 25 gennaio 2024 e, quindi, in assenza del decorso del prescritto termine quinquennale.
A tanto si aggiunga che l’Amministrazione della Regione Siciliana –
IPA di Palermo ha richiesto la restituzione delle somme con note prot.
nn. 10303,10301, 10305 e 10307 datate 1/3/2023 e notificate al produttore in data 9/3/2023. Detti provvedimenti, unitamente alla revoca prot. 476 del 15.2.2023 notificata al produttore con nota prot.
7706 del 16.02.2023, ritiene il Collegio, costituiscano idonei atti interruttivi del termine di prescrizione.
Sul punto, comunque, il Collegio reputa sussistente nel caso di specie l’occultamento doloso del danno e ciò in ragione della presenza di plurime condotte attive volte - al contempo – all’indebita percezione dei finanziamenti in argomento ed all’occultamento doloso del danno.
Le condotte oggetto di contestazione consistono, infatti, tra le altre, nell’impiego di alcuni preventivi falsi e nella attestazione della conclusione dei lavori e dei pagamenti prima di quanto realmente verificatosi nonché nella redazione di un verbale di sopralluogo/controlli in sito ideologicamente falso.
Al riguardo, deve rammentarsi che, in caso di occultamento doloso del danno relativo a condotte illecite che integrano anche gli estremi di un reato, secondo la consolidata giurisprudenza contabile il momento del disvelamento del danno erariale viene ordinariamente fatto coincidere con la richiesta di rinvio a giudizio, momento in cui il danno stesso viene in evidenza nelle sue componenti, soggettive e oggettive (cfr. C.
conti, ex multis: Sez. I App, sent. n. 207/2019; Sez. App Reg. Siciliana, sent. n. 94/2016) o nella data di ricevimento da parte della Procura contabile della comunicazione della Procura della Repubblica, ex art.
129, co. 3, disp. att. c.p.p., recante notizia dell’esercizio dell’azione penale per un reato che ha cagionato danno all’erario (cfr. C. conti, ex multis: Sez. I App n. 43/2020; Sez. I App. 487/2015) o quella dell’applicazione di misure cautelari nei confronti degli imputati (cfr.
C. conti, ex multis: Sez. I App., sent. n. 336/2022 e Sez. II App., sent. n.
66/2020).
Nel caso di specie, la vicenda è stata delineata nei suoi elementi essenziali solo a seguito della discovery intervenuta in sede penale -
verificatasi quando la Procura regionale ha ricevuto la prima notizia di danno sui fatti di causa con la comunicazione ex art. 129 disp. att. c.p.p.
del 29.06.2022, con cui l’Ufficio Procura Europea Palermo ha trasmesso l’ordinanza di applicazione delle misure cautelari personali e reali del GIP di Termini Imerese R.G. del 6 giugno 2022 con ordine di esecuzione del 13.06.2022 (cfr. all.ti A e A1 della nota di deposito del P.M. del 1.07.2025).
La prescrizione del danno erariale nel caso di specie, sussistendo una fattispecie di occultamento doloso, decorre, quindi, dalla data del 29.06.2022, per cui risulta evidente che nessuna prescrizione quinquennale del credito erariale è intervenuta, essendo stato l’invito a dedurre con costituzione in mora dei convenuti emesso, come detto, in data 18.01.2024 e notificato ai convenuti tra il 22 e il 25 gennaio 2024.
1.9. Altra questione sulla quale il Collegio è chiamato a pronunziarsi in via preliminare è rappresentata dalla utilizzabilità, nel presente giudizio, delle intercettazioni acquisite in sede penale, alla luce degli articoli 270 e 271 del codice di procedura penale.
L'art. 270 c.p.p. stabilisce che le intercettazioni possono essere utilizzate solo nel procedimento penale per cui sono state disposte, a meno che non vengano utilizzate in procedimenti diversi, per l’accertamento di reati gravi, in particolare quelli indicati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p. (es. mafia, terrorismo), ipotesi in cui l’uso
“derivato” delle intercettazioni è ammesso.
Il successivo art. 271 c.p.p. vieta, in generale, l’utilizzo delle intercettazioni acquisite illegalmente (senza autorizzazione del giudice o in violazione delle norme procedurali).
Diversa è l’ipotesi dell’utilizzabilità delle intercettazioni in giudizi civili, amministrativi o contabili.
L’uso delle intercettazioni fuori dal processo penale, in mancanza di un divieto espresso ed assoluto, è ammesso di fronte alle altre giurisdizioni in procedimenti civili, amministrativi o contabili, a condizione che rispettino i principi del giusto processo e della riservatezza.
Sul punto, la recente sentenza della Sezione d’Appello per la Regione Siciliana n. 79/A/2024 del 6 giugno/4 luglio 2024, confermando la decisione del Collegio di primo grado di ammettere e valutare le intercettazioni telefoniche formate nel procedimento penale ed acquisite agli atti del processo contabile, ha ribadito che la giurisprudenza della Corte dei conti, sulla base delle indicazioni della Suprema Corte, ha ammesso – con indirizzo ormai consolidato –
l’utilizzabilità in sede extra-penale delle intercettazioni, purché siano state legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali, non ostandovi i limiti previsti dall’art. 270 c.p.p.,
riferibili al solo procedimento penale, in cui si giustificano limitazioni più stringenti in ordine all’acquisizione della prova (Cass. n.
5317/2017; n. 10017/2016; n. 1948/2016).
Da ultimo, in ordine alla frammentarietà delle intercettazioni meramente contestata da alcuni convenuti, il Collegio osserva come detta contestazione risulti del tutto generica, anche in considerazione della contrarietà mostrata dalle difese dei convenuti in udienza rispetto alla proposta di Parte pubblica di acquisizione integrale delle stesse intercettazioni.
2. Esaurite le questioni pregiudiziali e preliminari può procedersi con l’esame del merito del caso concreto con segnato riguardo a ciascuno degli odierni convenuti.
In primo luogo, esaminata la posizione del percettore degli aiuti economici in argomento, il Collegio ritiene che la domanda attorea possa trovare accoglimento nei confronti della sig.ra RO GI, in quanto la stessa ha indebitamente percepito gli aiuti economici in argomento.
La sig.ra GI, infatti, in più occasioni, si è avvalsa di dichiarazioni non veritiere in violazione di quanto richiamato nello stesso decreto di concessione dell’aiuto del 26.07.2012, che all’art. Art. 10 (Riduzioni, esclusioni) commi 2 e 3, ha espressamente previsto che: “Inoltre, ai sensi del Reg. (UE) 65/2011, qualora si accerti che il beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l’iniziativa sarà esclusa dall’aiuto e si procederà al recupero dell’aiuto erogato e dei relativi interessi.
In caso di dichiarazioni mendaci si applicheranno gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445”.
L’art. 75 citato, nella formulazione applicabile ratione temporis stabiliva, inoltre, che Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Al riguardo, il Collegio osserva anzitutto che il pagamento del saldo è avvenuto in forza del decreto n.70-88-0-241 del 13.02.2019 rispetto alla richiesta presentata dalla sig.ra GI il 4.08.2017.
Con tale domanda, per quanto qui di interesse, è stato dichiarato “che le opere, forniture, acquisti, e servizi sono stati effettuati entro il termine prescritto e sono conformi a quanto ammissibile” e “che le spese effettuate per l’operazione, giustificate dai documenti allegati, sono conformi all’operazione completata per la quale è stata presentata ed accolta la domanda di aiuto”.
Nell’elenco degli allegati alla domanda prodotti vengono indicati, tra gli altri:
- Quietanza liberatoria dei fornitori, redatte sotto forma di dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, inerenti le fatture relative all'investimento dalla quale si evinca la data di avvenuto pagamento, la modalità di pagamento e la dichiarazione dalla quale si rilevi che non sono stati riconosciuti abbuoni o sconti di qualsiasi tipo, né che sui beni forniti gravi alcun privilegio, patto di riservato dominio o diritto di prelazione e che gli stessi non abbiano nulla a pretendere;
- Bonifici o ricevute bancarie e/o bollettini o vaglia postali e/o copie assegni (modalità di pagamento previste al punto 5.1 delle Disposizioni Attuative e Procedurali Misure a Investimento Parte Generale, di cui al D.D.G. n. 403 dell’11/05/2010);
- Estratti del conto corrente attestanti i movimenti effettuati (pagamenti o negoziazione assegni);
- Certificato di conformità rilasciato dall’Ufficio del Genio Civile ai sensi dell’art. 28 Legge 64/74, ove pertinente [-selezionato come pertinente];
- Collaudo statico ai sensi dell’art. 7 della Legge 1086/71, ove pertinente
[-selezionato come pertinente];
- Certificato di agibilità rilasciato dal Comune, ove pertinente [-
selezionato come pertinente];
- Dichiarazione del direttore dei lavori sulla data di inizio e di fine lavori
(per gli investimenti materiali e immateriali) [-selezionato come pertinente].
Ebbene, dalla documentazione in atti, emerge chiaramente che:
- alcuni degli assegni bancari vennero invero incassati successivamente alla presentazione della domanda di saldo (cfr.
ab n. 0114748757 e ab n. 0114748758) e conseguentemente le relative quietanze allegate erano ideologicamente false;
- i lavori che si sarebbero formalmente conclusi il 3 agosto 2017, secondo la dichiarazione dei tecnici CI, UC e LA, come si evince dalle conversazioni intercorse sul mancato completamento dell’impianto elettrico - di cui si dirà meglio appresso - sono invero proseguiti per più di due mesi dopo detta data.
Risulta, inoltre, che la sig.ra GI ha sottoscritto il “RB di sopralluogo controlli in sito della domanda di pagamento/saldo” del 9 novembre 2017, dichiarando falsamente di essere stata presente in occasione del relativo sopralluogo, nonostante dalle captazioni ambientali risulti che la stessa non fosse presente ed abbia sottoscritto detto verbale soltanto il 13 gennaio 2018, ossia più di due mesi dopo detto sopralluogo.
Così ricostruito il quadro normativo e fattuale, la domanda della sig.ra GI – in assenza della produzione delle false dichiarazioni dei tecnici e del mancato rilievo delle stesse da parte dei funzionari -
avrebbe dovuto essere oggetto di revoca con immediato recupero delle somme sino a quel momento erogate e, conseguentemente, l’erogazione nei confronti della stessa convenuta deve essere riconosciuta come costituente danno erariale del quale la sig.ra GI è direttamente responsabile.
2.1. Rispetto alla natura indebita dell’aiuto percepito dalla sig.ra GI non possono, inoltre, trovare accoglimento, in quanto manifestamente infondate, le difese inerenti al soccorso istruttorio, quale istituto giuridico che consente alle parti di un procedimento amministrativo di integrare o correggere documenti o dichiarazioni mancanti, incomplete o irregolari.
Il soccorso istruttorio è, infatti, previsto dalla legge 7 agosto 1990, n.
241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e, all'art. 6, comma 1, lettera b), è previsto che il responsabile del procedimento possa chiedere alle parti di fornire chiarimenti o di integrare la documentazione.
L’istituto è previsto anche dal D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36: "Codice dei contratti pubblici".
Nel caso in esame, non vi è invece alcuna traccia dell’avvio di una fase
[sub-]procedimentale di “soccorso istruttorio” né si può ritenere che il principio di trasparenza dell’agere amministrativo possa ammettere forme di soccorso istruttorio “informale”.
Sul punto, infine, occorre osservare come le condotte oggetto di contestazione - che per la loro maggiore gravità assumono valore dirimente agli occhi di questo Collegio quali l’utilizzo di false dichiarazioni - non avrebbero potuto in alcun costituire oggetto di soccorso istruttorio. Non è, infatti, in discorso la sostanziale possibilità di integrare successivamente la documentazione erroneamente non prodotta in fase di presentazione di una domanda quanto, piuttosto, l’utilizzo di false dichiarazioni al fine dell’ottenimento di pubbliche provvidenze.
3. In considerazione di quanto appena osservato in ordine alle condotte che hanno consentito l’indebita percezione degli aiuti in argomento da parte della sig.ra GI, il Collegio ritiene che la domanda attorea non possa trovare accoglimento nei confronti del sig.
GI IO.
Ancorché risultino dagli atti numerose captazioni delle conversazioni tra il sig. GI e gli altri convenuti in ordine all’esigenza di differire il sopralluogo o sul completamento dei lavori o, ancora, sul rischio di revoca del finanziamento, il Collegio non ritiene che dalle stesse possa desumersi, al contempo, la prova della consapevolezza sul piano soggettivo, in capo a detto convenuto, della natura illecita delle condotte poste in essere rispetto alla mancata revoca del finanziamento.
In altre parole, non si ritiene provato che il sig. GI fosse realmente consapevole che la mancata revoca del finanziamento in argomento derivasse dall’illecita intromissione degli altri convenuti, piuttosto che dalla mera flessibilità dell’apparato amministrativo.
Non risulta agli atti, peraltro, alcuna falsa dichiarazione riconducibile al sig. GI IO e, come meglio, si dirà in seguito, non si ritiene che il suo contributo al mero ottenimento di proroghe costituisca condotta di per sé illecita.
In estrema sintesi, non si ritiene che vi sia prova della partecipazione alla condotta causativa del danno né di dolo in capo al sig. GI e, pertanto, rispetto a detto convenuto la domanda attorea deve essere respinta.
4. Alla natura indebita dell’aiuto economico percepito dalla sig.ra GI accedono, poi, le valutazioni di questo Collegio in ordine alle condotte dei sig.ri UC, LA e CI, quali tecnici che con dichiarazione datata 3 agosto 2017 hanno attestato, ai sensi dell’art. 49 della Legge Regionale 25 marzo 1986 n. 13, “che i lavori hanno avuto inizio il 01/09/2015 e sono stati conclusi”.
Detta dichiarazione, come emerge dalla documentazione in atti e, in particolare, dalle diverse captazioni delle conversazioni nelle quali si riferisce delle problematiche connesse al completamento dell’impianto elettrico, è risultata, infatti, ideologicamente falsa ed è stata sottoscritta da tutti e tre i tecnici oggi convenuti al fine di consentire il pagamento del saldo in favore della sig.ra GI ed evitare, al contempo, la revoca del finanziamento in argomento.
Al riguardo, occorre anzitutto precisare come la mancata percezione di profitti illeciti da parte dei tecnici - oltre ad esulare dal presente giudizio - non consenta in alcun modo di escludere il verificarsi del danno in erariale oggetto di esame, in quanto derivato dal rilascio di detta falsa dichiarazione imputabile a tutti i tecnici convenuti.
In secondo luogo, non possono condividersi le prospettazioni difensive che vorrebbero limitare la responsabilità dei sig.ri UC e LA all’accertamento del completamento delle opere edili. Sul punto si ritiene, infatti, provato che, nonostante l’attestazione del completamento dei lavori sottoscritta il 3 agosto 2017, i lavori siano proseguiti anche successivamente a detta data e che tali lavori abbiano interessato l’impianto elettrico, anch’esso oggetto di computo metrico estimativo rimodulato (cfr. pagine 9 e ss.) presentato e sottoscritto dai tecnici CI, UC e LA e conseguentemente oggetto di rendicontazione.
La presenza del collaudo statico alla data del 20 luglio 2017, peraltro della sola tettoia da adibire a ricovero di animali, nulla dimostra, infatti, in ordine al completamento dei lavori che, come detto, avrebbe dovuto riguardare anche l’impianto elettrico realizzato presso il diverso impianto di lavorazione delle carni.
Con segnato riguardo, poi, alla posizione del sig. CI, va richiamato, altresì, quanto contestato dalla Procura regionale in ordine alla falsa sottoscrizione del “RB di sopralluogo controlli in sito della domanda di pagamento/saldo” del 9 novembre 2017.
Al riguardo, rispetto alle difese del tecnico secondo le quali per la validità del collaudo, non fosse necessaria la sua presenza in azienda, risultando sufficiente la partecipazione alle verifiche effettuate in studio, si ritiene che le stesse risultino smentite “per tabulas” dal contenuto dello stesso documento. All’interno di detto verbale, l’attestazione della presenza del sig. CI - oltreché della sig.ra GI - risulta inserita, infatti, nella sezione <<Sopralluogo aziendale “Controllo in situ”>> e nella stessa sezione si dà atto che detta visita di accertamento è avvenuta alla presenza del Tecnico progettista e/o Direttore dei lavori ed ha avuto ad oggetto le opere edili: “Fabbricato per la lavorazione di prodotti, tettoria per ricovero animali” ed “Impianti e macchinari: impianto di lavorazione prodotti e impianto fotovoltaico”.
Anche la sottoscrizione del citato RB costituisce, pertanto, un palese falso al quale ha contribuito il sig. CI che, per sua stessa ammissione, non era invece presente a detta fase del sopralluogo.
Per tali ragioni il Collegio ritiene che i sig.ri CI, UC e LA debbano essere ritenuti solidalmente responsabili con la sig.ra GI RO per il danno erariale provocato dalla stessa.
5. Passando all’esame della posizione dei dipendenti dell’IPA occorre, anzitutto, effettuare una premessa di ordine generale.
Seppur possa sembrare non necessario, occorre puntualizzare che l’ordinamento, di norma, non ammette ipotesi di responsabilità oggettiva o c.d. da posizione.
La prova della condotta illecita di un soggetto e della conseguente erogazione indebita di aiuti economici per alcuni procedimenti non consente, inoltre, di addivenire, in maniera “automatica”, al riconoscimento di una responsabilità generalizzata per tutte le ipotesi di illecito accertate nel medesimo ufficio, anche in assenza di prova del coinvolgimento diretto di detto soggetto. In altre parole, data la natura risarcitoria della responsabilità amministrativa, la descrizione e perfino la prova, per ipotesi, di una situazione di “corruzione ambientale” non consente di ascrivere automaticamente ogni ipotesi di danno erariale in capo anche ai soggetti esterni ritenuti consapevoli dell’esistenza di detto sistema. La mera asserzione (non provata) della consapevolezza di detto sistema corruttivo non risulta, infatti, sufficiente a sostenere sufficientemente un’azione di responsabilità amministrativa risultando, piuttosto, necessaria la prova anche di un qualsiasi coinvolgimento (sul piano oggettivo e soggettivo) per ciascuna ipotesi di danno contestata o, eventualmente, per “culpa in vigilando”, ove ve ne siano i presupposti. Diversamente si approderebbe, infatti, a forme di responsabilità c.d. da posizione, come detto, escluse dal nostro ordinamento.
Effettuata tale premessa, il Collegio ritiene che la domanda attorea non possa trovare accoglimento con riguardo alla posizione del sig.
D’CO. La Procura regionale, al riguardo, ha contestato a detto dirigente che “Nulla di quanto è accaduto sarebbe mai successo se il D’CO, che ben sapeva degli interessi del CA nello studio UC e quindi nelle pratiche redatte dallo studio, avesse esercitato le funzioni connesse alla posizione”.
Ebbene nel caso in esame, deve osservarsi che la Procura regionale non ha fornito alcuna prova che il sig. D’CO fosse al corrente o abbia deliberatamente ignorato ipotesi di illecito sulle pratiche in argomento.
Con riferimento, poi, alle diverse pratiche indicate dalla Procura regionale come indice del modus operandi del sig. D’CO, il Collegio, nell’evidenziare che le stesse non risultano in alcun modo connesse al giudizio in esame, ritiene di dover ribadire quanto evidenziato in ordine alla non ammissibilità di forme di responsabilità automatica.
L’accertamento di eventualità irregolarità su alcuni procedimenti, infatti, non consente, di per sé, di far derivare - in maniera automatica
- l’accertamento della responsabilità per il danno derivante da altri procedimenti per i quali non vi sia quindi alcuna prova del coinvolgimento.
Il Collegio ritiene, poi, con riguardo alla ripetuta concessione di proroghe, che tale addebito doloso non sia del tutto provato in considerazione del fatto che tali proroghe, al di là di eventuali pacta sceleris tra i protagonisti della vicenda (peraltro non pienamente provati), non sono di per sé illegittime né illecite. Infatti, come correttamente argomentato dai difensori dei convenuti CA, le proroghe erano di per sé legittime, atteso che, con decreto dirigenziale n. 2658 del 6 agosto 2012, vigente ratione temporis, era stata prevista la possibilità di chiederne diverse adducendo ragioni legate alla difficile congiuntura economica di quel periodo ed alle connesse difficoltà di accesso al credito. D’altronde, le proroghe successive alla seconda sono state autorizzate dal responsabile p.t. dell’Autorità di Gestione
(Dipartimento regionale dell’Agricoltura) quale unica amministrazione competente e non convenuta in giudizio, cui seguiva il provvedimento a contenuto dovuto da parte del direttore dell’IPA di Palermo. Pertanto, in assenza di prova di tale addebito lo stesso non può essere accolto.
La domanda attorea nei confronti del sig. D’CO va, pertanto, respinta.
6. La domanda può trovare, invece, accoglimento nei confronti dei sig.ri CA, PA e RR per quanto appresso.
7. Anzitutto, con riguardo ai sig.ri RR e PA, si ritiene assorbente rilevare che nel verbale di sopralluogo controlli “in sito”
della domanda di pagamento/saldo del 9.11.2017 sottoscritto dalla sig.ra GI, dal tecnico progettista CI e dai due funzionari PA e RR si attesta falsamente non soltanto la compresenza del sig.
CI e della sig.ra GI ma anche la presenza (al punto 12) di Estratti del conto corrente attestanti i movimenti effettuati (pagamenti o negoziazione assegni).
Pertanto, anche ove si condividesse la prospettazione difensiva della sig.ra PA in ordine alla erronea attestazione sulla allegazione del certificato di agibilità rilasciato dal Comune, permane la particolare gravità della contestuale falsa dichiarazione (sia sulla presenza fisica dei sig.ri CI e GI al sopralluogo che della presenza di detti estratti conto) in un verbale redatto da due pubblici funzionari -
costituente atto pubblico - e rispetto alla cui asserita falsa sottoscrizione il sig. RR avrebbe quindi dovuto formulare querela di falso.
Da detta documentazione, inoltre, come evidenziato con riguardo agli altri sottoscrittori di detto verbale, risulta possibile desumere anche la presenza dell’elemento soggettivo del dolo in capo a detti convenuti, sostanziantesi appunto nella intenzionalità di condurre indebitamente la pratica GI al finanziamento con conseguente produzione del danno erariale in esame.
Da ultimo, con riguardo alle difese svolte dai sig.ri PA e RR deve osservarsi che la presenza di un sequestro penale delle somme non produce alcuna sovrapposizione tra giudizi in quanto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con giurisprudenza costante, hanno statuito la reciproca autonomia e indipendenza tra giurisdizione civile e penale, da un lato, e giurisdizione contabile, dall’altro, affermando che “…Le occasionali interferenze, conseguenza della possibilità che il sistema ordinamentale fornisca una pluriqualificazione giuridica dei medesimi fatti materiali oggetto della cognizione dei diversi plessi giurisdizionali, pone esclusivamente un problema di proponibilità dell’azione a fronte di un titolo giudiziale già perfezionatosi, eseguito e totalmente satisfattorio della pretesa esercitata, risolvibile secondo i principi della preclusione…” (Cass. SS.UU.
8927 del 2014)”.
8. Con riguardo, infine, alla posizione del sig. CA occorre anzitutto rammentare che, di norma, l’obbligo di astensione del funzionario pubblico in presenza di un conflitto di interessi rappresenta un principio cardine dell’ordinamento amministrativo, volto a garantire l’imparzialità e la trasparenza dell’azione amministrativa. Il funzionario che si trovi anche solo in una situazione di potenziale conflitto è tenuto, infatti, senza eccezione alcuna, ad astenersi da ogni attività decisionale o istruttoria relativa alla pratica in questione, al fine di evitare il rischio di condotte parziali o illecite.
La violazione di tale obbligo non solo compromette la legittimità degli atti adottati, ma espone il soggetto a conseguenze disciplinari e, nei casi più gravi, quale quello in esame, alla responsabilità amministrativa per il danno erariale arrecato.
Nel caso in esame, infatti, nonostante il sig. CA abbia formalmente dichiarato la propria incompatibilità mediante l’apposita dichiarazione di conflitto di interessi (prot. n. 8401 del 16.6.2016) ha poi agito in maniera diametralmente opposta, presenziando più volte presso il c.d. “Studio UC” - presso il quale anche solo ragioni di opportunità avrebbero consigliato di evitarne la presenza - e, soprattutto, interferendo attivamente e ripetutamente sul procedimento amministrativo relativo alla pratica GI.
Il totale spregio dell’obbligo di astensione al quale il sig. CA era, invece, consapevolmente tenuto, anche in forza della citata dichiarazione, concretizza la presenza dell’elemento soggettivo del dolo.
Diversamente, poi, da quanto sostenuto dalla difesa del sig.
CA, detta dichiarazione, lungi dall’attenuare la posizione di detto convenuto testimonia, piuttosto, la consapevolezza del disvalore della condotta posta in essere e come non fosse in alcun modo accettabile che il sig. CA fornisse “la propria opinione in ordine alle questioni che gli venivano sottoposte” piuttosto che astenersi dalle stesse.
Per stessa ammissione del sig. CA, peraltro, lo stesso convenuto, piuttosto che astenersi da ogni interferenza con l’istruttoria della pratica GI, vi intervenne per rispondere alla “necessità di far trovare completa anche nei dettagli l’opera, comprese le opere extra investimento”.
Dalla documentazione prodotta dalla Procura regionale e, in particolare, dal mero esame del numero delle trascrizioni (anche ove non si tenga conto degli elementi chiarificatori forniti dalla Guardia di Finanza e contestati dalle difese) risulta che il sig. CA ha ripetutamente contattato i componenti dello studio UC ed i colleghi dell’IPA per assicurare il buon esito della pratica della ditta GI.
Non assume, poi, alcun valore esimente che l’odierno convenuto dall’01/02/2015 al 31/05/2016, non prestasse neanche servizio presso l’Ispettorato Agricoltura di Palermo, in quanto risulta chiaramente provato che lo stesso abbia comunque ripetutamente interferito con l’istruzione della pratica in argomento la cui istruttoria è, peraltro, proseguita anche durante il 2017 ed il 2018.
Conseguentemente il sig. CA deve essere ritenuto responsabile in solido con i convenuti GI RO, LA, CI, UC, PA e RR in quanto rappresentante il reale tramite tra i componenti dello studio UC ed i funzionari dell’IPA – suoi colleghi - ritenuti responsabili.
Al riguardo, nel complesso, le difese di detti convenuti non hanno, peraltro, fornito una prospettazione possibile e concreta in ordine a interpretazioni alternative e, pertanto, la prospettazione attorea, risultando convincente, deve trovare accoglimento nei confronti di detti convenuti.
Restano assorbite le ulteriori questioni.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, fatta eccezione per la posizione dei sig.ri GI rispetto ai quali, data l’unicità della difesa, le spese si intendono compensate.
P.Q.M.
La Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana definitivamente pronunciando:
- accoglie la richiesta di condanna avanzata dalla Procura Regionale nei confronti dei convenuti NT CI, PP CA, RO GI, ES LA, RA RR, RD EL UC e MA PA e, per l’effetto, li condanna in solido al pagamento della somma complessiva di € 156.291,41 (euro centocinquantaseimiladuecentonovantuno/41centesimi) ed agli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza, fino al soddisfo in favore della AGEA;
- respinge la richiesta di condanna avanzata dalla Procura Regionale nei confronti dei convenuti IO GI e NT SI D’CO e liquida le spese di lite in favore del sig. D’CO e a carico di AGEA nell’importo complessivo di euro 4.574,00
(quattromilacinquecentosettantaquattro/00), oltre IVA e CPA se dovuti;
- compensa le spese di lite nei confronti dei sig.ri RO e IO GI;
- condanna NT CI, PP CA, RO GI, ES LA, RA RR, RD EL UC e MA PA al pagamento delle spese del giudizio che vengono liquidate in euro 2.599,36 (duemilacinquecentonovantanove/36centesimi).
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti e le comunicazioni di rito.
Così deciso, in Palermo, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
L'estensore La Presidente dott. Salvatore Grasso dott.ssa Anna Luisa Carra
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria il ____________ Originale sentenza € 288,00 Originale sent. Esecutiva digitale € 16,00 Diritti di cancelleria digitali 19,65 Totale spese € 323,65 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Giambanco F.to Digitalmente Palermo, 21 gennaio 2026 nei modi di legge.
Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Giambanco f.to digitalmente