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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 07/05/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, Dott.ssa Daniela Ammendola ha pronunziato all'udienza di discussione del 07/05/2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N. 5906/2023 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Pollastro Eugenio e Pipitone Parte_1
Carola
Ricorrente
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Anna Oliva CP_1
Resistente
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.10.2023, ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per ATP introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza ed alla pensione di invalidità civile ai sensi della L. 118/71, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario per le prestazione anzidette.
Si costituiva l' convenuto, il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2
dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, comunque, il rigetto dello stesso con vittoria delle spese del giudizio.
In data 16.04.2025 veniva depositata la consulenza medico-legale del CTU, Dott. , e Persona_1
con note depositate per l'odierna udienza i procuratori delle parti costituite si riportavano integralmente ai propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle rispettive domande. Ritenuta la causa matura per la decisione, attesa la natura documentale, il GL, all'udienza del
07.05.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art 127-ter c.p.c., decideva la causa con sentenza contestuale, le cui motivazioni di seguito si illustrano.
La domanda è infondata e, per l'effetto, va respinta.
Dispone l'art. 445-bis c.p.c., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: ''Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile.
Nel merito, l'opponente ha contestato le valutazioni compiute dal CTU nella precedente fase di giudizio, Dott. evidenziando che l'assenza della ricorrente agli accessi fissati dal CTU Per_2
era ascrivibile alle sue precarie condizioni di salute, come da documentazione medica giustificativa depositata in giudizio ed insisteva per l'espletamento di una consulenza medico- legale.
Orbene, alla luce della documentazione medico-sanitaria allegata agli atti, reputato giustificata l'assenza si è proceduto al conferimento di consulenza medico-legale nominando CTU, Dott. Per_1
Invero, il CTU all'esito dell'accesso peritale del 04.02.2025 ha riscontrato che la parte
[...] ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: “Sclerosi multipla (EDSS 2) in trattamento con TA
(Ofatumumab); Disco-artrosi dorsale con ernie discali D3-D4 e D7-D8.' (cfr. pg. 7 della CTU); riconoscendo in definitiva un grado d'invalidità complessiva pari al 54%
(CINQUANTAQUATTRO%). (cfr. pgg. 6 e 7 della CTU).
Le conclusioni del CTU non oggetto di ulteriore specifica contestazione delle parti trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal Giudicante.
L'opposizione va, dunque, rigettata e per l'effetto va dichiarato che non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza e alla pensione di invalidità civile. Le spese di lite del giudizio di ATP e di quello di opposizione si dichiarano irripetibili, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti. Pone le spese di Ctu come liquidate in separato decreto a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza ed alla pensione di invalidità civile ai sensi della L. 118/71.
- dichiara irripetibili le spese di lite;
pone le spese di CTU, redatta in sede di ATP ed in sede di opposizione, come liquidate in separato decreto a carico dell' . CP_1
Così deciso in Nola, il 07.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Ammendola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, Dott.ssa Daniela Ammendola ha pronunziato all'udienza di discussione del 07/05/2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N. 5906/2023 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Pollastro Eugenio e Pipitone Parte_1
Carola
Ricorrente
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Anna Oliva CP_1
Resistente
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.10.2023, ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per ATP introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza ed alla pensione di invalidità civile ai sensi della L. 118/71, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario per le prestazione anzidette.
Si costituiva l' convenuto, il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2
dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, comunque, il rigetto dello stesso con vittoria delle spese del giudizio.
In data 16.04.2025 veniva depositata la consulenza medico-legale del CTU, Dott. , e Persona_1
con note depositate per l'odierna udienza i procuratori delle parti costituite si riportavano integralmente ai propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle rispettive domande. Ritenuta la causa matura per la decisione, attesa la natura documentale, il GL, all'udienza del
07.05.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art 127-ter c.p.c., decideva la causa con sentenza contestuale, le cui motivazioni di seguito si illustrano.
La domanda è infondata e, per l'effetto, va respinta.
Dispone l'art. 445-bis c.p.c., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: ''Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile.
Nel merito, l'opponente ha contestato le valutazioni compiute dal CTU nella precedente fase di giudizio, Dott. evidenziando che l'assenza della ricorrente agli accessi fissati dal CTU Per_2
era ascrivibile alle sue precarie condizioni di salute, come da documentazione medica giustificativa depositata in giudizio ed insisteva per l'espletamento di una consulenza medico- legale.
Orbene, alla luce della documentazione medico-sanitaria allegata agli atti, reputato giustificata l'assenza si è proceduto al conferimento di consulenza medico-legale nominando CTU, Dott. Per_1
Invero, il CTU all'esito dell'accesso peritale del 04.02.2025 ha riscontrato che la parte
[...] ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: “Sclerosi multipla (EDSS 2) in trattamento con TA
(Ofatumumab); Disco-artrosi dorsale con ernie discali D3-D4 e D7-D8.' (cfr. pg. 7 della CTU); riconoscendo in definitiva un grado d'invalidità complessiva pari al 54%
(CINQUANTAQUATTRO%). (cfr. pgg. 6 e 7 della CTU).
Le conclusioni del CTU non oggetto di ulteriore specifica contestazione delle parti trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal Giudicante.
L'opposizione va, dunque, rigettata e per l'effetto va dichiarato che non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza e alla pensione di invalidità civile. Le spese di lite del giudizio di ATP e di quello di opposizione si dichiarano irripetibili, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti. Pone le spese di Ctu come liquidate in separato decreto a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza ed alla pensione di invalidità civile ai sensi della L. 118/71.
- dichiara irripetibili le spese di lite;
pone le spese di CTU, redatta in sede di ATP ed in sede di opposizione, come liquidate in separato decreto a carico dell' . CP_1
Così deciso in Nola, il 07.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Ammendola