CASS
Ordinanza 13 febbraio 2023
Ordinanza 13 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 13/02/2023, n. 4434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4434 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2023 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4030/2022 R.G. proposto da: ABBAZIA DI VERTEMATE S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE, 44, presso lo studio dell’avvocato OR GI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato INVERNIZZI ROBERTO -ricorrente- contro REGIONE LOMBARDIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA NI BERTOLONI, 35, presso lo studio dell’avvocato QUICI EMANUELA, rappresentata e difesa dall'avvocato PUJATTI PIERA -controricorrente- Civile Ord. Sez. U Num. 4434 Anno 2023 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: SCARPA NI Data pubblicazione: 13/02/2023 2 di 14 nonché contro AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO, COMUNE DI CARIMATE, MINISTERO DELLA CULTURA GIA' MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO, ENTE DI DIRITTO PUBBLICO PARCO DELLE GROANE, CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, COMUNE DI MILANO, COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO, PROVINCIA DI COMO, COMUNE DI CANTU', SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI PAESAGGIO PROVINCE COMO LECCO MONZA-BRIANZA PAVIA, PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE PLIS BRUGHIERA BRIANTEA, CONSORZIO DEL PARCO DELLA BRUGHIERA BRIANTEA, ENTE DI DIRITTO PUBBLICO PARCO DELLE GROANE -intimati- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE n. 184/2021 depositata il 26/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2023 dal Consigliere NI SCARPA. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La Abbazia di Vertemate s.r.l. ha proposto ricorso articolato in nove motivi avverso la sentenza n. 184/2021 del Tribunale superiore delle acque pubbliche, pubblicata il 26 ottobre 2021. Resiste con controricorso la Regione Lombardia. Tutti gli altri intimati non hanno svolto attività difensive. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022. La ricorrente ha depositato memoria. 2. Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha rigettato il ricorso della Abbazia di Vertemate s.r.l. volto 3 di 14 all’annullamento del decreto emesso dalla Direzione Generale Ambiente Energia e Sviluppo sostenibile della Regione Lombardia 16 aprile 2018, n. 5351, recante "pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 e della l.r. n. 5 del 2010”, relativo al "progetto di adeguamento delle aree golenali del torrente Seveso a Cantù, Carimate e Vertemate con RI”, Proponente AIPO - Agenzia interregionale per il Po, con annessa relazione istruttoria approvata dalla Commissione istruttoria regionale per la valutazione di impatto ambientale. 3. Il primo motivo del ricorso della Abbazia di Vertemate s.r.l. denuncia la violazione degli articoli 3 §1 lettere b) e d) direttiva 2011/92/UE, 4 commi 3 e 4 lettera b), 5 comma 1 lettere c) e d), 22 comma 3 lettera c), del d.lgs. n. 152 del 2006, in relazione ai §§ 3 e 6 allegato VII alla parte II, 2 del d.lgs. n. 42 del 2004, 1, 3, 6, 13 e 18 della l. n. 241 del 1990, 4 TUE, 112 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 208 r.d. n. 1775 del 1933. Si lamenta che la sentenza impugnata non abbia colto i vizi istruttori e motivazionali dedotti nella prima censura del ricorso per impugnazione del decreto oggetto di lite. L’impugnativa avrebbe dimostrato la carenza di un completo censimento da parte della VIA di tutti gli effetti del progetto compendio naturalistico-storico-culturale Abbazia-Valle dei Mulini. Si tratterebbe di una “fictio di VIA”. Il secondo motivo del ricorso della Abbazia di Vertemate s.r.l. denuncia la violazione degli articoli 3 §1 lettere b) e d) direttiva 2011/92/UE, 4 commi 3 e 4 lettera b), 5 comma 1 lettere c) e d), 22 comma 3 lettera c), del d.lgs. n. 152 del 2006, in relazione ai §§ 3 e 6 allegato VII alla parte II, 2 del d.lgs. n. 42 del 2004, 1, 3, 6, 13 e 18 della l. n. 241 del 1990, 4 TUE, 112 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 208 r.d. n. 1775 4 di 14 del 1933. Si lamenta che la sentenza impugnata abbia travisato il fatto decisivo dell’omesso vaglio, nella VIA, dei profili ambientali, paesaggistici e culturali del compendio attoreo. La sentenza impugnata errerebbe nell’assumere che in sede di VIA si era preso atto del vincolo culturale sul compendio, essendo ciò smentito da alcuni documenti elencati nel medesimo secondo motivo. Il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione degli articoli 112 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 208 r.d. n. 1775 del 1933, 4 e 5 TUE, essendo la motivazione inesistente o meramente apparente, sempre quanto alla prima censura del provvedimento impugnato dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche. La sentenza violerebbe la disciplina normativa sui profili da rispettare in sede di VIA. Il quarto motivo del ricorso della Abbazia di Vertemate s.r.l. denuncia la violazione del considerando 7 e degli articoli 4 e 5 §1 lettera d) direttiva 2011/92/UE, in relazione ai §§ 2 e 3 allegato IV, 4 e 22 comma 3, lettera d) del d.lgs. n. 152 del 2006, in relazione al §2 allegato VII alla parte II, 1, 3, 10 e 13 della l. n. 241 del 1990, 100 e 113 Cost., 112 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 208 r.d. n. 1775 del 1933. Il motivo si riferisce alla seconda censura contenuta nel ricorso rivolto al Tribunale superiore delle acque pubbliche, per la “oggettiva assenza di una seria componente comparativa-relazionale della VIA tra la soluzione di intervento espressa dal Progetto e le varie alternative possibili (inclusa l’opzione zero)”. La sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche escluderebbe immotivatamente la praticabilità della cosiddetta opzione zero. 5 di 14 Il quinto motivo del ricorso della Abbazia di Vertemate s.r.l. denuncia la violazione degli articoli 4 e 5 §1 lettera d) direttiva 2011/92/UE, in relazione ai §§ 2 e 3 allegato IV, 4 e 22 comma 3, lettera d) del d.lgs. n. 152 del 2006, in relazione al §2 allegato VII alla parte II, 1, 3, 10 e 13 della l. n. 241 del 1990, 112 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 208 r.d. n. 1775 del 1933. Si allega l’omesso esame del fatto decisivo costituito dalla “oggettiva inutilità delle opere localizzate sul compendio de quo”, al fine della “prevenzione delle esondazioni milanesi”. Le aree di laminazione golenale genererebbero, ad avviso della ricorrente, un apporto pressoché nullo e pertanto l’intervento non si giustificherebbe sul piano della proporzionalità amministrativa in rapporto al sacrificio imposto al privato. Il sesto motivo del ricorso della Abbazia di Vertemate s.r.l. deduce la violazione degli articoli 5 §1 lettera b) direttiva 2011/92/UE, in relazione ai §§ 1 lettere b) e d), 5 lettera c) e 7 allegato IV, 5, comma 1, lettera c) e 22 comma 3 lettera c) del d.lgs. n. 152 del 2006, in relazione a §§1 lettere a), b), c) e d) e allegato VII alla parte II, 112 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 208 r.d. n. 1775 del 1933. Si fa qui riferimento alla terza censura dell’impugnativa rivolta al Tribunale superiore delle acque pubbliche, quanto all’analisi degli impatti ambientali nella fase di cantiere realizzativa delle opere, sempre rimarcando le carenze istruttorie della VIA. Il settimo motivo del ricorso della Abbazia di Vertemate s.r.l. deduce la violazione degli articoli 5 §1 lettera b) direttiva 2011/92/UE, in relazione ai §§ 1 lettere b) e d), 5 lettera c) e 7 allegato IV, 5, comma 1, lettera c) e 22 comma 3 lettera c) del d.lgs. n. 152 del 2006, in relazione al §1 lettere a), b), c) e d) e al §4 allegato VII alla parte II, 112 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in 6 di 14 relazione all’art. 208 r.d. n. 1775 del 1933. Il settimo motivo si collega al sesto motivo e lamenta l’omesso esame del “fatto decisivo” costituito dalle “oggettive carenze della VIA” nell’individuare le conseguenze ambientali della fase transitoria di cantiere e nel predisporre misure preventive. L’ottavo motivo del ricorso della Abbazia di Vertemate s.r.l. deduce la violazione degli articoli 5 §1 lettera b) e 8-bis §1 lettera b) direttiva 2011/92/UE, in relazione ai §§ 1 lettere b), c) e d), e 7 allegato IV, 22 comma 3 lettere c) ed e) e 28 comma1 del d.lgs. n. 152 del 2006, in relazione al §5-bis allegato VII alla parte II, 112 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 208 r.d. n. 1775 del 1933. L’ottavo motivo riprende la quarta censura dell’impugnativa rivolta al Tribunale superiore delle acque pubbliche, quanto alle carenze della SIA e della VIA in relazione alla descrizione delle misure da applicare nella fase successiva a quella di realizzazione, e cioè nella fase di esercizio delle opere. Il nono motivo del ricorso della Abbazia di Vertemate s.r.l., infine, denuncia la violazione degli articoli 143 r.d. n. 1775 del 1933, 21 della l. n. 1034 del 1971, 40 e 43 c.p.a., 112, 132 comma 2 n. 4, 276 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 208 r.d. n. 1775 del 1933, ed ancora del considerando 7 e degli articoli 1 § 2 lettera g) n. IV, 5 §1 lettera f) e 8-bis § 1 lettera a) direttiva 2011/92/UE, in relazione ai §§ 2, 3, 4 e 5 allegato IV, 22 comma 3, lettera c) del d.lgs. n. 152 del 2006, in relazione ai §§ 2, 3 e 6 allegato VII alla parte II. La censura è rivolta avverso la statuizione che ha dichiarato in parte inammissibili e in parte irricevibili i motivi aggiunti. 7 di 14 4. I primi otto motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, in quanto connessi, rivelandosi tutti accomunati da diffusi profili di inammissibilità e comunque non fondati. 4.1. I primi otto motivi sono carenti sotto il profilo della specificità, di cui all’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. Con essi la ricorrente denuncia il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., indicando plurime norme di legge di cui lamenta la violazione, senza tuttavia esaminarne il rispettivo contenuto precettivo e raffrontarlo mediante specifiche argomentazioni con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, evidenziandone il contrasto con l'interpretazione che di tali disposizioni fornisce la giurisprudenza o la dottrina (cfr. Cass. Sez. Unite, 28/10/2020, n. 23745). 4.2. Non ricorre la nullità della sentenza impugnata, per violazione dell'art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto la stessa contiene le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione, come d’altro canto conferma la contestuale proposizione di molteplici denunce della violazione di norme di diritto sostanziale, le quali presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame le questioni oggetto di doglianza e le abbia risolte in modo giuridicamente non corretto. 4.3. Sono altresì inammissibili le reiterate censure di violazione dell’art. 112 c.p.c. per inosservanza della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Opera al riguardo il limite stabilito dall’art. 204 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, il quale conduce all’applicabilità del rimedio della rettificazione di cui all’art. 517 c.p.c. 1865 (ex multis, Cass. Sezioni Unite 10 gennaio 2019, n. 488; da ultimo, Cass. Sezioni Unite 4 gennaio 2023, n. 105). 8 di 14 Peraltro, il vizio di omessa pronuncia si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o deduzioni che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie (ex multis, Cass. Sezioni Unite 18 dicembre 2001, n. 15982). 4.4. La sentenza n. 184/2021 del Tribunale superiore delle acque pubbliche ha affermato, con riguardo al primo motivo del ricorso della Abbazia di Vertemate s.r.l. volto all’annullamento del decreto emesso dalla Direzione Generale Ambiente Energia e Sviluppo sostenibile della Regione Lombardia 16 aprile 2018, n. 5351, che, in sede di v.i.a., si era “preso atto della deliberazione della Giunta regionale della Lombardia 22 luglio 2009, n. 8/9901 … con la quale è stato dichiarato di notevole interesse pubblico quale bene paesaggistico - ai sensi delle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 136 del d. lgs. 22 gennaio 2004 e s.m.i., n. 42 parte terza, titolo I, capo I, con conseguente assoggettamento alle relative norme di tutela - l'Abbazia e il paesaggio agrario in Comune di Vertemate con RI … e si è disposto che gli interventi da attuarsi nel predetto ambito assoggettato a dichiarazione di notevole interesse pubblico debbano attenersi alle prescrizioni e ai criteri specificati nell'allegato 2”. Secondo il TSAP “[l]a presenza nel procedimento (delle Soprintendenza archeologia, del parco (PLIS) della Brughiera Briantea e del parco regionale delle Groane) esime il provvedimento impugnato dal vizio formale di difetto di istruttoria … La circostanza che la Soprintendenza abbia limitato le proprie osservazioni al ponte di via dell'Abbazia equivale al riconoscimento implicito della compatibilità dell'opera rispetto agli altri parametri invocati da parte ricorrente”. La sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche ha evidenziato altresì che “tra gli allegati alla 9 di 14 richiamata deliberazione, vi è quello relativo (n. 2) alle "prescrizioni d'uso e criteri di gestione degli interventi", e, nello specifico, alla "disciplina di tutela e prescrizioni d'uso per la salvaguardia dei caratteri specifici dell'area", nonché confutato che gli interventi indicati dalla ricorrente fossero “in contrasto con le prescrizioni d'uso” dettate in detto allegato n. 2. Quanto al secondo motivo del ricorso della Abbazia di Vertemate s.r.l., il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha escluso, “in ragione delle oggettive condizioni in cui versa il comune di Milano in occasione dei ricorrenti nubifragi”, la “praticabilità della c.d. opzione zero”. Dolendosi la ricorrente dell'omissione della valutazione di soluzioni alternative a quella approvata con il decreto impugnato, la sentenza di cui si domanda la cassazione ha dichiarato di condividere le ragioni esposte dalla Regione Lombardia, trattandosi di scelte che “ricadono nell'ambito sia della discrezionalità tecnica, che amministrativa”. Sul terzo motivo del ricorso della Abbazia di Vertemate s.r.l., che il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha sintetizzato come doglianza “della mancata indicazione degli effetti temporanei e permanenti collegati alla realizzazione dell'opera”, la decisione in esame ha stigmatizzato l’astrattezza della censura giacché non riferita ai “singoli interventi da realizzare, tra i quali … rientra per maggior rilevanza ‹‹la realizzazione di ben 600 m di argini lungo il Seveso››”, ed al rispettivo pregiudizio arrecato alla conservazione dell'ambiente circostante, stante la già acclarata compatibilità con le "prescrizioni d'uso e i criteri di gestione degli interventi", di cui all'allegato 2 alla deliberazione di Giunta regionale 22 luglio 2009. Né, secondo il TSAP, risultava “sufficiente affermare la natura geologica del suolo sul quale 10 di 14 insiste l'abbazia senza offrire sudi o rilievi statistici delle conseguenze verificatesi in interventi similari”. Neppure il quarto motivo del ricorso della Abbazia di Vertemate s.r.l. è stato accolto dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, atteso che nel capitolo delle prescrizioni (§ 6.10) era stata imposta l'integrazione del piano di monitoraggio ambientale. 4.5. Si ha dunque riguardo ad una decisione pronunciata, in sede di giurisdizione amministrativa, dal Tribunale superiore delle acque pubbliche nelle materie di cui all'art. 143 del r.d. n. 1775 del 1933, in relazione alla impugnazione di provvedimenti presi dall'amministrazione in tema di acque pubbliche, ovvero, in particolare, di un decreto con cui una regione ha accertato la compatibilità ambientale di un intervento sulle zone golenali di un corso d'acqua allo scopo di evitare alluvioni ed allagamenti. I primi otto motivi del ricorso per cassazione della Abbazia di Vertemate s.r.l., allora, fanno riferimento ai paradigmi dei nn. 3 e 5 dell’art. 360, comma 1, c.p.c. allegando non un’erronea interpretazione ed applicazione della fattispecie astratte delle molteplici norme di diritto invocate, né l’omesso esame di fatti storici ‹‹decisivi›› (tali, cioè, che se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia), quanto un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, auspicando, in definitiva, un diverso apprezzamento delle complessive risultanze probatorie già prese in considerazione dal TSAP. La ricorrente accusa la sentenza impugnata di non aver colto le carenze e i vizi istruttori della V.I.A. in rapporto al compendio naturalistico-storico-culturale Abbazia-Valle dei Mulini, di aver trascurato i profili ambientali, 11 di 14 paesaggistici e culturali del medesimo compendio attoreo, nonché il vincolo su di esso gravante (così contrapponendosi a quanto affermato dal TSAP), di aver ignorato la praticabilità di alternative al progetto assentito, di non aver riscontrato la inutilità delle opere programmate, di aver sottovalutato gli impatti ambientali correlati alla fase di realizzazione dell’intervento e di aver ignorato le insufficienze della descrizione delle misure da applicare nella fase di esercizio. La sostanza delle censure esposte nei primi otto motivi di ricorso critica, dunque, l’esercizio della discrezionalità dell'amministrazione in punto di valutazioni di compatibilità paesaggistica ed ambientale del progetto di realizzazione delle opere, ribadendo la ricorrente le proprie contestazioni alla logicità, congruità e completezza dell'istruttoria, ovvero alla sufficienza della motivazione, già disattese nel merito dal TSAP, nonché le proprie osservazioni sull'eventuale erroneità dell'apprezzamento dell'amministrazione inerente alla scelta tecnica approvata. Il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione contro una decisione del Tribunale superiore delle acque pubbliche in dette materie contemplate nell'art. 143, esperibile, oltre che per i vizi indicati dall'art. 201 del citato regio decreto (incompetenza ed eccesso di potere), per ogni violazione di legge, sostanziale e processuale, non può essere tuttavia volto a conseguire una rinnovata valutazione dell'opera, sostituendo un diverso giudizio di impatto ambientale a quello espresso dalla regione, né a prospettare soluzioni progettuali alternative a quella adottata dall'amministrazione, invadendone la sfera di discrezionalità (arg. da Cass. Sez. Unite 28 dicembre 2018, n. 33656; Cass. Sez. Unite 27 ottobre 2006, n. 23070). 12 di 14 Invero, il controllo di legittimità affidato alle Sezioni Unite sulla decisione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, in ordine a ricorso avverso provvedimento che, per effetto della sua incidenza sulla realizzazione, sospensione o eliminazione di un'opera idraulica riguardante un'acqua pubblica, pur concorra, in concreto, a disciplinare le modalità di utilizzazione di quell'acqua, ove lo stesso postuli, in relazione all'entità ed alle caratteristiche dell'intervento progettato, una verifica delle sue conseguenze sull’ambiente e sul territorio, che ne condizioni la effettiva realizzazione o le modalità di gestione, non può dispiegarsi come una generica verifica della sufficienza della motivazione in ordine alle quaestiones facti, né comunque avere ad oggetto la discrezionalità che l’amministrazione esercita, anche in materia di regime delle acque pubbliche, nel rendere la valutazione di impatto ambientale, la quale non si esaurisce nemmeno in un mero giudizio tecnico, suscettibile di verificazione sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta caratteri di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti. 5. Il nono motivo del ricorso di Abbazia di Vertemate s.r.l. è inammissibile agli effetti dell’art. 366, comma 1, n. 4 e n. 6, c.p.c. Il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha così deciso: “[i] motivi aggiunti sono in parte inammissibili (con riferimento alla motivazione postuma) perché questo giudice ha respinto i motivi del ricorso introduttivo sulla sola base della motivazione dell'atto impugnato;
e in parte irricevibili (con riferimento alle soluzioni progettuali alternative) perché essi (proposti solo in data 2 13 di 14 ottobre 2018) ben potevano essere dedotti con il ricorso introduttivo”. Il TSAP non ha, dunque, negato che, stante il rinvio operato dall’art. 208 del r.d. n. 1775 del 1933, nel rito davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche sia consentita la proposizione di motivi aggiunti a modello di quanto stabilito per il processo amministrativo (si veda Cass. Sez. Unite 20 giugno 2017, n. 15279), ma ha affermato: a) che erano superflue le nuove ragioni addotte dalla ricorrente a sostegno della impugnazione proposta in relazione alla motivazione postuma fornita dall'amministrazione resistente attraverso l’ulteriore documentazione prodotta, essendo l'atto originario già fornito di una argomentazione giustificativa sufficiente a sorreggerne la legittimità dell’essenza dispositiva e non riscontrandosi, quindi, alcuna integrazione che costituisse l'esito di una rinnovata istruttoria e di valutazioni autonome e distinte rispetto a quelle esplicitate ab initio;
b) che neppure potevano ammettersi motivi aggiunti con i quali si censuravano vizi dell’atto relativamente a profili che dovevano essere affrontati già nel ricorso introduttivo. Le critiche rivolte nel nono motivo di ricorso non si correlano a tali rationes decidendi, né indicano specificamente il contenuto degli atti e dei documenti su cui si fondano, in modo da dimostrare la connessione procedimentale e funzionale tra gli atti sopravvenuti o conosciuti successivamente e le doglianze che la ricorrente intendeva cumulare alle iniziali. 6. Il ricorso va perciò rigettato, con conseguente condanna della ricorrente a rimborsare alla controricorrente Regione Lombardia le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo. 14 di 14 Non deve provvedersi in proposito per gli altri intimati, i quali non hanno svolto attività difensive. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite
e in parte irricevibili (con riferimento alle soluzioni progettuali alternative) perché essi (proposti solo in data 2 13 di 14 ottobre 2018) ben potevano essere dedotti con il ricorso introduttivo”. Il TSAP non ha, dunque, negato che, stante il rinvio operato dall’art. 208 del r.d. n. 1775 del 1933, nel rito davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche sia consentita la proposizione di motivi aggiunti a modello di quanto stabilito per il processo amministrativo (si veda Cass. Sez. Unite 20 giugno 2017, n. 15279), ma ha affermato: a) che erano superflue le nuove ragioni addotte dalla ricorrente a sostegno della impugnazione proposta in relazione alla motivazione postuma fornita dall'amministrazione resistente attraverso l’ulteriore documentazione prodotta, essendo l'atto originario già fornito di una argomentazione giustificativa sufficiente a sorreggerne la legittimità dell’essenza dispositiva e non riscontrandosi, quindi, alcuna integrazione che costituisse l'esito di una rinnovata istruttoria e di valutazioni autonome e distinte rispetto a quelle esplicitate ab initio;
b) che neppure potevano ammettersi motivi aggiunti con i quali si censuravano vizi dell’atto relativamente a profili che dovevano essere affrontati già nel ricorso introduttivo. Le critiche rivolte nel nono motivo di ricorso non si correlano a tali rationes decidendi, né indicano specificamente il contenuto degli atti e dei documenti su cui si fondano, in modo da dimostrare la connessione procedimentale e funzionale tra gli atti sopravvenuti o conosciuti successivamente e le doglianze che la ricorrente intendeva cumulare alle iniziali. 6. Il ricorso va perciò rigettato, con conseguente condanna della ricorrente a rimborsare alla controricorrente Regione Lombardia le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo. 14 di 14 Non deve provvedersi in proposito per gli altri intimati, i quali non hanno svolto attività difensive. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite