Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 13/04/2026, n. 6613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6613 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06613/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10472/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10472 del 2025, proposto da
DR TA, rappresentato e difeso dagli avvocati Ida Tomasiello, Andrea De' Longis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del silenzio inadempimento formatosi in data 18.02.2025 ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 206/2007 sull'istanza di riconoscimento del titolo abilitativo professionale conseguito all'estero, Domanda n. 41704 inoltrata il 21/10/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. RO OM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente chiede di accertare l’inadempimento del Ministero resistente in ordine al riconoscimento del titolo conseguito dalla stessa all’estero.
Con memoria in data 11 marzo 2026 i difensori di parte ricorrente evidenziavano la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del presente giudizio, stante il sopravvenuto provvedimento da parte dell’amministrazione, insistendo per la condanna alle spese di giudizio.
Alla camera di consiglio dell’8 aprile 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il Collegio rileva la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso così come dichiarato dalla parte ricorrente mentre le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti in considerazione della risoluzione in via preliminare della vicenda sottoposta a giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO OM, Presidente, Estensore
Giovanni Caputi, Referendario
Ciro Daniele Piro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RO OM |
IL SEGRETARIO