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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 16/02/2026, n. 2636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2636 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2636/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ALESSANDRO, Presidente
CH IO, RE
PAVANI FABRIZIA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17624/2025 depositato il 18/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco N.20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielo Oberdan N.1 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240172664615801 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2603/2026 depositato il
11/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
1 Sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto.
2 Annullamento totale o parziale della cartella di pagamento.
3 Condanna della resistente al pagamento delle spese di lite, con distrazione a favore del difensore.
Resistente/Appellato:
L'Ufficio chiede quindi alla Corte di accogliere le eccezioni della ricorrente nei limiti dello sgravio già operato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia nasce da una cartella per sanzioni e interessi su un versamento IVA già regolarizzato con ravvedimento. La questione centrale è la validità di tale ravvedimento, che l'Ufficio ha ritenuto solo parzialmente corretto. Tuttavia, l'emissione di un provvedimento di sgravio parziale da parte dell'Agenzia delle Entrate in corso di causa ha sostanzialmente modificato l'oggetto del contendere, riducendo la pretesa a una frazione minima dell'importo originario e riconoscendo, nei fatti, la ragione della contribuente.
La ricorrente ha impugnato una cartella di pagamento relativa a sanzioni e interessi per un tardivo versamento IVA (3° trimestre 2021), sostenendo che il debito principale era già stato integralmente saldato tramite ravvedimento operoso in data 22 febbraio 2022, prima della notifica della cartella. La pretesa dell'Ufficio, secondo la ricorrente, era quindi infondata e l'atto impugnato viziato per:
1 Insussistenza della pretesa: Il pagamento, seppur tardivo, era già stato sanato con ravvedimento, versando imposta, sanzione ridotta e interessi.
2 Carenza di motivazione: La cartella non esplicitava l'iter logico-giuridico della pretesa, limitandosi a indicazioni generiche.
3 Errore scusabile: In base a circolari della stessa Agenzia delle Entrate (es. 27/E/2013), un ravvedimento parziale o incompleto dovrebbe essere considerato valido per la parte di imposta versata, perfezionando parzialmente la sanatoria.
L'Agenzia delle Entrate, costituendosi in giudizio, ha di fatto riconosciuto la fondatezza delle doglianze della ricorrente. Nelle sue controdeduzioni, l'Ufficio:
• Ammette che la contribuente aveva effettuato il versamento con ravvedimento operoso.
• Rileva che tale versamento era "insufficiente per errato calcolo degli interessi".
• Conferma la validità del principio del "ravvedimento frazionato" (Circ. 27/E/2013), considerando il ravvedimento valido per il 95,42% dell'importo dovuto.
• Comunica di aver emesso un provvedimento di sgravio parziale (prot. 2025S598679 del
12/11/2025) per rideterminare le somme dovute, lasciando a ruolo solo la piccola quota non coperta dal versamento originario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia è stata risolta in via amministrativa. L'Agenzia delle Entrate, costituendosi, ha ammesso l'errore e comunicato di aver emesso uno sgravio parziale che riduce la pretesa a una somma irrisoria.
Tale atto di autotutela determina la cessazione della materia del contendere.
L'emissione del provvedimento di sgravio parziale da parte dell'Agenzia delle Entrate, in pendenza del giudizio, costituisce un riconoscimento della fondatezza del ricorso e determina la cessazione della materia del contendere.
L'Ufficio, rideterminando autonomamente la pretesa in misura quasi totale, ha di fatto annullato in autotutela gran parte dell'atto impugnato, facendo venir meno l'interesse della ricorrente a una pronuncia di merito sull'illegittimità originaria dell'atto. La controversia, pertanto, non ha più ragione di proseguire.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di promo grado di Napoli, sezione XXXIII, in composizione collegiale così
decide; dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere compensa le spese di giudizio tra le parti costituite.
Napoli il 11/02/2026 il Presidente
(DR Caputo)
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ALESSANDRO, Presidente
CH IO, RE
PAVANI FABRIZIA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17624/2025 depositato il 18/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco N.20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielo Oberdan N.1 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240172664615801 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2603/2026 depositato il
11/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
1 Sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto.
2 Annullamento totale o parziale della cartella di pagamento.
3 Condanna della resistente al pagamento delle spese di lite, con distrazione a favore del difensore.
Resistente/Appellato:
L'Ufficio chiede quindi alla Corte di accogliere le eccezioni della ricorrente nei limiti dello sgravio già operato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia nasce da una cartella per sanzioni e interessi su un versamento IVA già regolarizzato con ravvedimento. La questione centrale è la validità di tale ravvedimento, che l'Ufficio ha ritenuto solo parzialmente corretto. Tuttavia, l'emissione di un provvedimento di sgravio parziale da parte dell'Agenzia delle Entrate in corso di causa ha sostanzialmente modificato l'oggetto del contendere, riducendo la pretesa a una frazione minima dell'importo originario e riconoscendo, nei fatti, la ragione della contribuente.
La ricorrente ha impugnato una cartella di pagamento relativa a sanzioni e interessi per un tardivo versamento IVA (3° trimestre 2021), sostenendo che il debito principale era già stato integralmente saldato tramite ravvedimento operoso in data 22 febbraio 2022, prima della notifica della cartella. La pretesa dell'Ufficio, secondo la ricorrente, era quindi infondata e l'atto impugnato viziato per:
1 Insussistenza della pretesa: Il pagamento, seppur tardivo, era già stato sanato con ravvedimento, versando imposta, sanzione ridotta e interessi.
2 Carenza di motivazione: La cartella non esplicitava l'iter logico-giuridico della pretesa, limitandosi a indicazioni generiche.
3 Errore scusabile: In base a circolari della stessa Agenzia delle Entrate (es. 27/E/2013), un ravvedimento parziale o incompleto dovrebbe essere considerato valido per la parte di imposta versata, perfezionando parzialmente la sanatoria.
L'Agenzia delle Entrate, costituendosi in giudizio, ha di fatto riconosciuto la fondatezza delle doglianze della ricorrente. Nelle sue controdeduzioni, l'Ufficio:
• Ammette che la contribuente aveva effettuato il versamento con ravvedimento operoso.
• Rileva che tale versamento era "insufficiente per errato calcolo degli interessi".
• Conferma la validità del principio del "ravvedimento frazionato" (Circ. 27/E/2013), considerando il ravvedimento valido per il 95,42% dell'importo dovuto.
• Comunica di aver emesso un provvedimento di sgravio parziale (prot. 2025S598679 del
12/11/2025) per rideterminare le somme dovute, lasciando a ruolo solo la piccola quota non coperta dal versamento originario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia è stata risolta in via amministrativa. L'Agenzia delle Entrate, costituendosi, ha ammesso l'errore e comunicato di aver emesso uno sgravio parziale che riduce la pretesa a una somma irrisoria.
Tale atto di autotutela determina la cessazione della materia del contendere.
L'emissione del provvedimento di sgravio parziale da parte dell'Agenzia delle Entrate, in pendenza del giudizio, costituisce un riconoscimento della fondatezza del ricorso e determina la cessazione della materia del contendere.
L'Ufficio, rideterminando autonomamente la pretesa in misura quasi totale, ha di fatto annullato in autotutela gran parte dell'atto impugnato, facendo venir meno l'interesse della ricorrente a una pronuncia di merito sull'illegittimità originaria dell'atto. La controversia, pertanto, non ha più ragione di proseguire.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di promo grado di Napoli, sezione XXXIII, in composizione collegiale così
decide; dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere compensa le spese di giudizio tra le parti costituite.
Napoli il 11/02/2026 il Presidente
(DR Caputo)