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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 22/08/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1914/2025 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Massimiliano Magliacani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1914/2025 promossa da: nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), residente in PI (LI), loc. Fiorentina n. 27 – cittadino C.F._1 italiano - elettivamente domiciliato in PI (LI) via Giordano Bruno, n. 5, presso e nello studio dell'Avv. Sara Cheli
e nata a Magliano in [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), residente in PI (LI) Loc. Fiorentina, n. 27 – cittadina C.F._2 italiana - ed elettivamente domiciliata in Grosseto, via Bruno Buozzi, n. 14, presso e nello studio dell'Avv. Francesca Fociani, che la rappresenta e difende in giudizio, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Ippolito Pollini
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 28.5.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio a Magliano in Toscana (GR) il 14 febbraio 1998 e che dalla loro unione sono nati i figli a PI (LI) in data 27/01/2004, residente a [...]Persona_1
(LI) in Loc. Fiorentina 27, cittadino italiano, maggiorenne non economicamente autosufficiente, studente universitario iscritto presso l'Università di Urbino Facoltà di scienze della Nutrizione, e nata a [...], il [...], Parte_2 residente a [...] in Loc. Fiorentina n. 27, cittadina italiana, minorenne, studentessa presso l'Istituto Professionale Meccanico Elettronico di PI. Con provvedimento in data 16.6.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 21.8.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 21.8.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Magliano (GR) di Controparte_1 procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Magliano (GR) il 14 febbraio 1998 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune n. 1 parte II Serie A anno 1998; DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa familiare sita in PI (LI), loc. Fiorentina, 27, piano terra, di proprietà esclusiva del sig. e dallo stesso attualmente abitata, sarà assegnata e Parte_1 rimarrà nella disponibilità esclusiva dello stesso ricorrente, con i beni mobili e gli arredi in essa contenuti;
il sig. ontinuerà a vivere nella casa familiare unitamente ai figli. Parte_1
Il tutto fermo restando quanto detto al punto n. 10) che segue. Nelle more la CP_1 nell'attesa di reperire altra abitazione, si è già trasferita in immobile sito in PI (LI), loc. Fiorentina 27, sempre di proprietà esclusiva del e posto al piano superiore Parte_1
a quella costituente la casa coniugale.
3) la GL minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, in regime Pt_2 di affidamento condiviso, i quali eserciteranno disgiuntamente la responsabilità sulle questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse – tra cui si ricordano a titolo esemplificativo le scelte per il corso di studi, variazioni di residenza, cure mediche, scelte sanitarie in genere, attività sportive o ricreative – e anche tutte quelle che comportano spese significative, continueranno ad essere prese da entrambi i genitori in ragione del conseguente diritto-dovere di entrambi di vigilare sulla cura, l'educazione e l'istruzione della GL.
4) avrà la residenza e la collocazione prevalente con il padre presso la casa coniugale, Pt_2 sita in PI (LI), loc. Fiorentina, 27, piano terra, di cui è proprietario esclusivo il sig. Per quanto concerne il figlio , essendo maggiorenne, seppure Parte_1 Per_1 economicamente non autosufficiente, i ricorrenti non devono adottare previsioni in ordine all'affidamento, collocamento e modalità di visita.
5) La GL , salvi diversi e migliori accordi tra le parti, tenuto conto anche dell'età Pt_2 della GL si alternerà a periodi settimanali alternati con i due genitori e quindi starà una settimana con il padre ed una settimana con la madre a decorrere dal lunedì all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle 22.00.
I genitori si impegnano a proseguire il percorso terapeutico di sostegno alla genitorialità già attivato con la dottoressa psicologa, con studio in PI (LI). Persona_2
Per quanto riguarda le festività e le vacanze estive i ricorrenti, salvi diversi e migliori accordi tra gli stessi, stabiliscono quanto segue:
- le festività di Natale saranno alternate tra i genitori e trascorrerà, ad anni alterni Pt_2 con l'uno o con l'altro genitore, la settima comprensiva del Natale o la settimana comprensiva dell'Epifania. Il genitore che trascorrerà con la GL la settimana comprensiva del Natale consentirà all'altro genitore di trascorrere con lei la Vigilia;
- durante le festività pasquali la minore trascorrerà i giorni di chiusura della scuola in egual misura con il padre e con la madre e sempre ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, sia il giorno di Pasqua che del Lunedì dell'Angelo;
- l'alternanza tra i genitori durante le festività dovrà essere reciprocamente rispettata dagli stessi, anche se coincidente con il giorno di spettanza dell'uno o dell'altro;
- durante il periodo estivo e le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con Pt_2
15 giorni anche non consecutivi concordando tale periodo entro il 30 aprile di ciascun anno.
- I predetti tempi di permanenza e di visita potranno subire variazioni esclusivamente su accordo dei genitori e sentita e nel preminente e superiore interesse della GL. Pt_2
Durante l'anno solare ciascun genitore potrà tenere con sé la GL per ulteriori viaggi di durata complessiva non superiore a quindici giorni, non coincidenti con le festività sopraindicate, previo assenso dell'altro genitore, al quale dovrà preventivamente comunicare il luogo di destinazione;
da tali assenze non dovranno essere pregiudicate le attività scolastiche e didattiche in genere della GL.
6) Tenuto conto delle capacità reddituali e del patrimonio di ciascun ricorrente e delle modalità e dei tempi di permanenza della GL con ciascuno dei genitori in perfetto accordo di condivisione dell'affido, i ricorrenti provvederanno al mantenimento ordinario della GL direttamente nei tempi di permanenza di presso ciascuno di essi. Pt_2
7) Anche per quanto riguarda il mantenimento ordinario di , maggiorenne non Per_1 economicamente indipendente, ad esso provvederà direttamente ciascun genitore. Lo stesso manterrà la propria residenza presso l'abitazione del padre in PI (LI) Loc. Fiorentina 27; è studente universitario fuori sede presso l'Università di Urbino, Per_1 città ove ha reperito in locazione un alloggio universitario a cui contribuiranno entrambi i genitori nella misura del 70% a carico del del 30% a carico della e ciò Parte_1 CP_1 anche relativamente alle utenze. Il pagamento della quota parte di canone e delle utenze, di cui dovranno essere fornite le relative fatture, dovrà essere versata da ciascun genitore direttamente sul conto corrente di entro il 6 di ciascun mese, per permettere il Per_1 pagamento entro la scadenza concordata nel contratto di locazione.
Qualora il canone di locazione dell'immobile dovesse aumentare in modo considerevole sarà necessaria una preventiva concertazione tra le parti e l'eventuale accordo dovrà essere stipulato per scritto tra le parti.
Rimane l'obbligo per il figlio di comunicare l'eventuale avvenuta cessazione del rapporto contrattuale di locazione e/o delle varie utenze a ciò collegate.
Vi è altresì il diritto di entrambi i genitori, a conoscere il percorso universitario del figlio , l'ateneo e la facoltà frequentati, l'andamento degli esami ed altresì ad essere Per_1 informati su ogni decisione e/o evento importante del figlio (come salute, lauree, dottorati, eventuali lavori, ecc).
8) In merito alle spese straordinarie concernenti entrambi i figli saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 70 % a carico del padre e 30% a carico della madre, in ragione della differente capacità reddituale, fatta salva la copertura totale e/o parziale delle sotto descritte spese in virtù di stipulate e/o stipulande polizze sanitarie da uno e/o entrambi i genitori.
Seguendo le linee guida del protocollo CNF sono da considerare:
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco, spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare.
Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: i genitori saranno tenuti alla corresponsione nella misura stabilita delle seguenti spese: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Colui che sosterrà tali spese avrà l'onere di chiederne la fatturazione a nome del figlio, impegnandosi a consegnare tempestivamente detta documentazione in originale o copia all'altro per consentirgli la detrazione fiscale e/o il rimborso da assicurazione o ente pubblico, unitamente ad attestazione di necessità se spesa medica o scolastica (prescrizione medica, lista libri data dalla scuola, bollettini dati dalla scuola).
L'altro rimborserà la quota parte da dovuta entro il giorno 10 del mese successivo Pt_3 alla richiesta.
Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
a) Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, eventuali spese alloggiative (salvo quanto previsto al punto che precede), ove fuori sede, di Università pubbliche o private, ripetizioni, master, conservatorio, specializzazioni post universitarie ecc;
b) spese di natura ludica e parascolastica: corsi attività artistiche;
centri estivi;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, conseguimento della patente di guida presso autoscuole private;
c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche;
oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
esami diagnostici;
analisi cliniche;
visite specialistiche;
cicli di psicoterapia e logopedia.
e) organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati al figlio;
In relazione a tutte le suddette spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta avanzata dall'altro (lettera racc., e-mail, fax, pec, sms, messaggio whatsapp ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro nr. 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa e sarà tenuto al rimborso nella misura spettante.
Entrambi si impegnano a fornire tutta la documentazione e collaborazione necessaria al fine di richiedere eventuali contributi comunali, regionali o statali dovuti per le spese dei figli, rendendo edotto l'altro genitore di ogni domanda presentata e con l'eventuale rimborso dell'importo spettante qualora si tratti di spese sostenute in compartecipazione.
Le detrazioni fiscali verranno suddivise tra i genitori o al 100% dal genitore che ha sostenuto integralmente la spesa.
9) In ordine ai rapporti patrimoniali fra i coniugi, tenuto conto delle attività rispettive e della proprietà formale dei beni sopra indicate, nonché degli apporti economici in vari modi effettuati dai coniugi in costanza di matrimonio, anche per ampliamenti, finalizzati alla costituzione dei beni in proprietà di ciascuno, al di là della loro formale intestazione, e tenuto conto della comunione “de residuo” venutasi a formare e che viene sciolta, i coniugi così convengono a definizione dei rapporti economici tra le parti:
a) tutti i fabbricati ed altri beni immobili già intestati al sig. ono e restano Parte_1 di sua esclusiva proprietà, con le ipoteche ed i pesi di ogni genere che vi gravano, fermo quanto anche previsto al punto b) che segue.
b) i beni mobili e arredi presenti all'interno della casa coniugale rimarranno nella disponibilità del avendo i coniugi già provveduto alla ripartizione fra loro. Parte_1
c) alla sig.ra viene assegnata a carico del marito la Controparte_1 Parte_1 somma di e. 210.000,00 (duecentodiecimila/00) ed al marito viene assegnata la quota indivisa di piena proprietà del terreno sito in PI (LI) località Fiorentina censito al C.T. del detto Comune al F. 46 part. 107 di mq. 220 posseduta dalla moglie, nonché la quota sociale di e. 1.500,00 de avente Controparte_2 sede in PI Località Fiorentina con C.F. e P. Iva n. posseduta dalla P.IVA_1 moglie, che di tale società è anche formale amministratrice e legale rappresentante. I patti di cui sopra sono fra loro collegati e condizionati;
la formalizzazione delle cessioni di terreno e di quota sociale da parte della sig.ra al marito dovrà avvenire entro e CP_1 non oltre il 15 gennaio 2026 con spese fiscali e notarili (laddove necessarie) a carico del marito, con necessario contestuale pagamento della detta somma di e. 210.000,00.
d) la sig.ra manterrà fino al pagamento dell'importo di cui al punto c) la CP_1 rappresentanza legale e l'amministrazione della società ”, a tutti Controparte_2 gli effetti di legge, anche se il marito potrà fisicamente e tecnicamente gestire l'attività sociale effettuando scelte secondo le buone regole agrarie e seguendo i consigli dell'attuale consulente agronomico della società; oneri e proventi della società, comprese le passività ed attività emergenti dal c/c sociale, saranno mantenute fino all'avvenuto pagamento di quanto previsto al punto c), senza che si possa procedere a nessun prelievo personale di danaro od altri valori, dovendo andare ogni risultato economico aziendale, anche eventualmente attivo, a favore della nuova compagine sociale, sempre che siano attuati i patti di cui alle lettere precedenti. Ogni pendenza economica attiva o passiva, passata o presente della società agricola riguarderà il sig. senza che ciò esoneri la legale Parte_1 rappresentante da eventuali responsabilità giuridiche nella conduzione della società sino al trasferimento della quota. Nelle more e sino al versamento dell'importo di euro 210.000,00 in favore della sig.ra il potrà effettuare tutte le operazioni necessarie CP_1 Parte_1 alla conduzione dell'azienda, ivi compresa l'operatività sul conto corrente intestato a detta società con rendicontazione all'altro socio. A tal fine la concede al CP_1 Parte_1
l'operatività sul conto corrente intestato alla società, anche tramite il rilascio di idonea procura ad operare e rilascia altresì le credenziali di accesso alla pec ufficiale intestata alla società che potrà essere utilizzata anche dal Il potrà avere accesso Parte_1 Parte_1
a tutte le informazioni e dati riferiti alla società presso i professionisti, agenzie, società che si occupano della contabilità e di ogni pratica relativa a ”. Controparte_2
La resterà esonerata da ogni responsabilità alla conduzione dell'azienda ed CP_1 all'utilizzo del conto in tale periodo.
e) come anticipato al punto n. 2 che precede, la sig.ra continuerà a vivere e CP_1 manterrà l'uso dell'appartamento sito in PI (LI), loc. Fiorentina n. 27, piano primo, di proprietà esclusiva del sig. provvedendo al pagamento delle proprie Parte_1 utenze ed a tal fine le parti provvedono a separare i contatori degli appartamenti. Con la stipula degli atti notarili di cui alla lettera c) e la ricezione del previsto pagamento di cui al punto c) la sig.ra dovrà rilasciare l'abitazione posta al piano primo e di proprietà CP_1 del entro e non oltre 1 mese dalla data del ricevuto pagamento. Qualora Parte_1 quest'ultima non vi provvedesse nel termine indicato, dovrà versare un'indennità per indebita occupazione pari ad euro 700,00 mensili oltre alle utenze.
f) Per quanto attiene alla società con sede in PI (LI), Controparte_3 di cui la sig.ra è accomandataria e legale rappresentante, il sig. si CP_1 Parte_1 impegna a cedere entro 8 mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso la propria quota sociale a persona da nominare che sarà indicata dalla sig.ra comunicata allo stesso CP_1 rinunciando a qualsiasi eventuale pretesa economica e/o di altro tipo e Parte_1 dichiarando sin d'ora di non avere nessuna pretesa in merito. Le eventuali spese notarili e fiscali di tale atto saranno a carico della CP_1
g) Le parti si impegnano ad estinguere il conto corrente cointestato acceso presso la banca Intesa San Paolo, agenzia di PI, e qualsiasi altro libretto e rapporto cointestato entro e non oltre 15 giorni dalla firma del presente ricorso, dividendo al 50% eventuali somme ivi depositate.
h) con la sottoscrizione del presente ricorso il sig. si impegna altresì ad Parte_1 attivarsi con gli istituti di credito interessati al fine di porre in essere tutte le attività ed operazioni necessarie a liberare la sig.ra dalla fideiussione rilasciata a Controparte_1 garanzia del mutuo fondiario acceso il 6/10/2020 per atto Notaio (Rep. N. Persona_3
75677, racc. n. 31984) in favore della e dalla fideiussione rilasciata il CP_4
13/04/2017 a garanzia del mutuo fondiario acceso il 27/04/2017 per atto Notaio Per_3
(rep. N. 73.090, racc. n. 29.857) in favore della
[...] Parte_4
.
[...]
i) L'automobile Mitsubishi Pajero intestata alla rimarrà nella piena proprietà di CP_1 quest'ultima, così come l'auto Kia intestato al rimarrà nella piena proprietà di Parte_1 quest'ultimo e così anche per i motocicli allo stesso intestati ed in uso ai figli, e per ogni altro mezzo presente.
l) con la firma del presente atto ed il corretto adempimento ed attuazione di quanto previsto alle precedenti lettere, le parti dichiarano di non avere più null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro ad alcun titolo e ragione neppure in relazione alle rispettive ditte individuali e alla ai proventi e/o agli utili da esse derivanti, rinunciando espressamente alla comunione de residuo.
m) Le parti dichiarano che il presente accordo costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale (Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 29 maggio 2013 n. 18/E), pertanto chiedono che, ai fini degli effetti fiscali, i predetti trasferimenti di proprietà immobiliari e di quote societarie siano dichiarati esenti da ogni imposta e tassa, ai sensi dell'art. 19 L. 898/87 e successive modifiche (Corte Cost. n. 154/99), in quanto miranti a definire gli assetti economici conseguenti alla crisi familiare.
11) I coniugi dichiarano di essere ciascuno economicamente indipendente ed autosufficiente e di non svolgere alcuna reciproca domanda di mantenimento nei confronti dell'altro, e con la firma del ricorso i ricorrenti rinunciano reciprocamente a richiedere un assegno di mantenimento. 12) I ricorrenti si rilasciano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti equipollenti validi per l'espatrio
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 21.8.2025
Il Presidente Relatore dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Massimiliano Magliacani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1914/2025 promossa da: nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), residente in PI (LI), loc. Fiorentina n. 27 – cittadino C.F._1 italiano - elettivamente domiciliato in PI (LI) via Giordano Bruno, n. 5, presso e nello studio dell'Avv. Sara Cheli
e nata a Magliano in [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), residente in PI (LI) Loc. Fiorentina, n. 27 – cittadina C.F._2 italiana - ed elettivamente domiciliata in Grosseto, via Bruno Buozzi, n. 14, presso e nello studio dell'Avv. Francesca Fociani, che la rappresenta e difende in giudizio, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Ippolito Pollini
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 28.5.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio a Magliano in Toscana (GR) il 14 febbraio 1998 e che dalla loro unione sono nati i figli a PI (LI) in data 27/01/2004, residente a [...]Persona_1
(LI) in Loc. Fiorentina 27, cittadino italiano, maggiorenne non economicamente autosufficiente, studente universitario iscritto presso l'Università di Urbino Facoltà di scienze della Nutrizione, e nata a [...], il [...], Parte_2 residente a [...] in Loc. Fiorentina n. 27, cittadina italiana, minorenne, studentessa presso l'Istituto Professionale Meccanico Elettronico di PI. Con provvedimento in data 16.6.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 21.8.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 21.8.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Magliano (GR) di Controparte_1 procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Magliano (GR) il 14 febbraio 1998 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune n. 1 parte II Serie A anno 1998; DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa familiare sita in PI (LI), loc. Fiorentina, 27, piano terra, di proprietà esclusiva del sig. e dallo stesso attualmente abitata, sarà assegnata e Parte_1 rimarrà nella disponibilità esclusiva dello stesso ricorrente, con i beni mobili e gli arredi in essa contenuti;
il sig. ontinuerà a vivere nella casa familiare unitamente ai figli. Parte_1
Il tutto fermo restando quanto detto al punto n. 10) che segue. Nelle more la CP_1 nell'attesa di reperire altra abitazione, si è già trasferita in immobile sito in PI (LI), loc. Fiorentina 27, sempre di proprietà esclusiva del e posto al piano superiore Parte_1
a quella costituente la casa coniugale.
3) la GL minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, in regime Pt_2 di affidamento condiviso, i quali eserciteranno disgiuntamente la responsabilità sulle questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse – tra cui si ricordano a titolo esemplificativo le scelte per il corso di studi, variazioni di residenza, cure mediche, scelte sanitarie in genere, attività sportive o ricreative – e anche tutte quelle che comportano spese significative, continueranno ad essere prese da entrambi i genitori in ragione del conseguente diritto-dovere di entrambi di vigilare sulla cura, l'educazione e l'istruzione della GL.
4) avrà la residenza e la collocazione prevalente con il padre presso la casa coniugale, Pt_2 sita in PI (LI), loc. Fiorentina, 27, piano terra, di cui è proprietario esclusivo il sig. Per quanto concerne il figlio , essendo maggiorenne, seppure Parte_1 Per_1 economicamente non autosufficiente, i ricorrenti non devono adottare previsioni in ordine all'affidamento, collocamento e modalità di visita.
5) La GL , salvi diversi e migliori accordi tra le parti, tenuto conto anche dell'età Pt_2 della GL si alternerà a periodi settimanali alternati con i due genitori e quindi starà una settimana con il padre ed una settimana con la madre a decorrere dal lunedì all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle 22.00.
I genitori si impegnano a proseguire il percorso terapeutico di sostegno alla genitorialità già attivato con la dottoressa psicologa, con studio in PI (LI). Persona_2
Per quanto riguarda le festività e le vacanze estive i ricorrenti, salvi diversi e migliori accordi tra gli stessi, stabiliscono quanto segue:
- le festività di Natale saranno alternate tra i genitori e trascorrerà, ad anni alterni Pt_2 con l'uno o con l'altro genitore, la settima comprensiva del Natale o la settimana comprensiva dell'Epifania. Il genitore che trascorrerà con la GL la settimana comprensiva del Natale consentirà all'altro genitore di trascorrere con lei la Vigilia;
- durante le festività pasquali la minore trascorrerà i giorni di chiusura della scuola in egual misura con il padre e con la madre e sempre ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, sia il giorno di Pasqua che del Lunedì dell'Angelo;
- l'alternanza tra i genitori durante le festività dovrà essere reciprocamente rispettata dagli stessi, anche se coincidente con il giorno di spettanza dell'uno o dell'altro;
- durante il periodo estivo e le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con Pt_2
15 giorni anche non consecutivi concordando tale periodo entro il 30 aprile di ciascun anno.
- I predetti tempi di permanenza e di visita potranno subire variazioni esclusivamente su accordo dei genitori e sentita e nel preminente e superiore interesse della GL. Pt_2
Durante l'anno solare ciascun genitore potrà tenere con sé la GL per ulteriori viaggi di durata complessiva non superiore a quindici giorni, non coincidenti con le festività sopraindicate, previo assenso dell'altro genitore, al quale dovrà preventivamente comunicare il luogo di destinazione;
da tali assenze non dovranno essere pregiudicate le attività scolastiche e didattiche in genere della GL.
6) Tenuto conto delle capacità reddituali e del patrimonio di ciascun ricorrente e delle modalità e dei tempi di permanenza della GL con ciascuno dei genitori in perfetto accordo di condivisione dell'affido, i ricorrenti provvederanno al mantenimento ordinario della GL direttamente nei tempi di permanenza di presso ciascuno di essi. Pt_2
7) Anche per quanto riguarda il mantenimento ordinario di , maggiorenne non Per_1 economicamente indipendente, ad esso provvederà direttamente ciascun genitore. Lo stesso manterrà la propria residenza presso l'abitazione del padre in PI (LI) Loc. Fiorentina 27; è studente universitario fuori sede presso l'Università di Urbino, Per_1 città ove ha reperito in locazione un alloggio universitario a cui contribuiranno entrambi i genitori nella misura del 70% a carico del del 30% a carico della e ciò Parte_1 CP_1 anche relativamente alle utenze. Il pagamento della quota parte di canone e delle utenze, di cui dovranno essere fornite le relative fatture, dovrà essere versata da ciascun genitore direttamente sul conto corrente di entro il 6 di ciascun mese, per permettere il Per_1 pagamento entro la scadenza concordata nel contratto di locazione.
Qualora il canone di locazione dell'immobile dovesse aumentare in modo considerevole sarà necessaria una preventiva concertazione tra le parti e l'eventuale accordo dovrà essere stipulato per scritto tra le parti.
Rimane l'obbligo per il figlio di comunicare l'eventuale avvenuta cessazione del rapporto contrattuale di locazione e/o delle varie utenze a ciò collegate.
Vi è altresì il diritto di entrambi i genitori, a conoscere il percorso universitario del figlio , l'ateneo e la facoltà frequentati, l'andamento degli esami ed altresì ad essere Per_1 informati su ogni decisione e/o evento importante del figlio (come salute, lauree, dottorati, eventuali lavori, ecc).
8) In merito alle spese straordinarie concernenti entrambi i figli saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 70 % a carico del padre e 30% a carico della madre, in ragione della differente capacità reddituale, fatta salva la copertura totale e/o parziale delle sotto descritte spese in virtù di stipulate e/o stipulande polizze sanitarie da uno e/o entrambi i genitori.
Seguendo le linee guida del protocollo CNF sono da considerare:
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco, spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare.
Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: i genitori saranno tenuti alla corresponsione nella misura stabilita delle seguenti spese: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Colui che sosterrà tali spese avrà l'onere di chiederne la fatturazione a nome del figlio, impegnandosi a consegnare tempestivamente detta documentazione in originale o copia all'altro per consentirgli la detrazione fiscale e/o il rimborso da assicurazione o ente pubblico, unitamente ad attestazione di necessità se spesa medica o scolastica (prescrizione medica, lista libri data dalla scuola, bollettini dati dalla scuola).
L'altro rimborserà la quota parte da dovuta entro il giorno 10 del mese successivo Pt_3 alla richiesta.
Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
a) Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, eventuali spese alloggiative (salvo quanto previsto al punto che precede), ove fuori sede, di Università pubbliche o private, ripetizioni, master, conservatorio, specializzazioni post universitarie ecc;
b) spese di natura ludica e parascolastica: corsi attività artistiche;
centri estivi;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, conseguimento della patente di guida presso autoscuole private;
c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche;
oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
esami diagnostici;
analisi cliniche;
visite specialistiche;
cicli di psicoterapia e logopedia.
e) organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati al figlio;
In relazione a tutte le suddette spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta avanzata dall'altro (lettera racc., e-mail, fax, pec, sms, messaggio whatsapp ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro nr. 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa e sarà tenuto al rimborso nella misura spettante.
Entrambi si impegnano a fornire tutta la documentazione e collaborazione necessaria al fine di richiedere eventuali contributi comunali, regionali o statali dovuti per le spese dei figli, rendendo edotto l'altro genitore di ogni domanda presentata e con l'eventuale rimborso dell'importo spettante qualora si tratti di spese sostenute in compartecipazione.
Le detrazioni fiscali verranno suddivise tra i genitori o al 100% dal genitore che ha sostenuto integralmente la spesa.
9) In ordine ai rapporti patrimoniali fra i coniugi, tenuto conto delle attività rispettive e della proprietà formale dei beni sopra indicate, nonché degli apporti economici in vari modi effettuati dai coniugi in costanza di matrimonio, anche per ampliamenti, finalizzati alla costituzione dei beni in proprietà di ciascuno, al di là della loro formale intestazione, e tenuto conto della comunione “de residuo” venutasi a formare e che viene sciolta, i coniugi così convengono a definizione dei rapporti economici tra le parti:
a) tutti i fabbricati ed altri beni immobili già intestati al sig. ono e restano Parte_1 di sua esclusiva proprietà, con le ipoteche ed i pesi di ogni genere che vi gravano, fermo quanto anche previsto al punto b) che segue.
b) i beni mobili e arredi presenti all'interno della casa coniugale rimarranno nella disponibilità del avendo i coniugi già provveduto alla ripartizione fra loro. Parte_1
c) alla sig.ra viene assegnata a carico del marito la Controparte_1 Parte_1 somma di e. 210.000,00 (duecentodiecimila/00) ed al marito viene assegnata la quota indivisa di piena proprietà del terreno sito in PI (LI) località Fiorentina censito al C.T. del detto Comune al F. 46 part. 107 di mq. 220 posseduta dalla moglie, nonché la quota sociale di e. 1.500,00 de avente Controparte_2 sede in PI Località Fiorentina con C.F. e P. Iva n. posseduta dalla P.IVA_1 moglie, che di tale società è anche formale amministratrice e legale rappresentante. I patti di cui sopra sono fra loro collegati e condizionati;
la formalizzazione delle cessioni di terreno e di quota sociale da parte della sig.ra al marito dovrà avvenire entro e CP_1 non oltre il 15 gennaio 2026 con spese fiscali e notarili (laddove necessarie) a carico del marito, con necessario contestuale pagamento della detta somma di e. 210.000,00.
d) la sig.ra manterrà fino al pagamento dell'importo di cui al punto c) la CP_1 rappresentanza legale e l'amministrazione della società ”, a tutti Controparte_2 gli effetti di legge, anche se il marito potrà fisicamente e tecnicamente gestire l'attività sociale effettuando scelte secondo le buone regole agrarie e seguendo i consigli dell'attuale consulente agronomico della società; oneri e proventi della società, comprese le passività ed attività emergenti dal c/c sociale, saranno mantenute fino all'avvenuto pagamento di quanto previsto al punto c), senza che si possa procedere a nessun prelievo personale di danaro od altri valori, dovendo andare ogni risultato economico aziendale, anche eventualmente attivo, a favore della nuova compagine sociale, sempre che siano attuati i patti di cui alle lettere precedenti. Ogni pendenza economica attiva o passiva, passata o presente della società agricola riguarderà il sig. senza che ciò esoneri la legale Parte_1 rappresentante da eventuali responsabilità giuridiche nella conduzione della società sino al trasferimento della quota. Nelle more e sino al versamento dell'importo di euro 210.000,00 in favore della sig.ra il potrà effettuare tutte le operazioni necessarie CP_1 Parte_1 alla conduzione dell'azienda, ivi compresa l'operatività sul conto corrente intestato a detta società con rendicontazione all'altro socio. A tal fine la concede al CP_1 Parte_1
l'operatività sul conto corrente intestato alla società, anche tramite il rilascio di idonea procura ad operare e rilascia altresì le credenziali di accesso alla pec ufficiale intestata alla società che potrà essere utilizzata anche dal Il potrà avere accesso Parte_1 Parte_1
a tutte le informazioni e dati riferiti alla società presso i professionisti, agenzie, società che si occupano della contabilità e di ogni pratica relativa a ”. Controparte_2
La resterà esonerata da ogni responsabilità alla conduzione dell'azienda ed CP_1 all'utilizzo del conto in tale periodo.
e) come anticipato al punto n. 2 che precede, la sig.ra continuerà a vivere e CP_1 manterrà l'uso dell'appartamento sito in PI (LI), loc. Fiorentina n. 27, piano primo, di proprietà esclusiva del sig. provvedendo al pagamento delle proprie Parte_1 utenze ed a tal fine le parti provvedono a separare i contatori degli appartamenti. Con la stipula degli atti notarili di cui alla lettera c) e la ricezione del previsto pagamento di cui al punto c) la sig.ra dovrà rilasciare l'abitazione posta al piano primo e di proprietà CP_1 del entro e non oltre 1 mese dalla data del ricevuto pagamento. Qualora Parte_1 quest'ultima non vi provvedesse nel termine indicato, dovrà versare un'indennità per indebita occupazione pari ad euro 700,00 mensili oltre alle utenze.
f) Per quanto attiene alla società con sede in PI (LI), Controparte_3 di cui la sig.ra è accomandataria e legale rappresentante, il sig. si CP_1 Parte_1 impegna a cedere entro 8 mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso la propria quota sociale a persona da nominare che sarà indicata dalla sig.ra comunicata allo stesso CP_1 rinunciando a qualsiasi eventuale pretesa economica e/o di altro tipo e Parte_1 dichiarando sin d'ora di non avere nessuna pretesa in merito. Le eventuali spese notarili e fiscali di tale atto saranno a carico della CP_1
g) Le parti si impegnano ad estinguere il conto corrente cointestato acceso presso la banca Intesa San Paolo, agenzia di PI, e qualsiasi altro libretto e rapporto cointestato entro e non oltre 15 giorni dalla firma del presente ricorso, dividendo al 50% eventuali somme ivi depositate.
h) con la sottoscrizione del presente ricorso il sig. si impegna altresì ad Parte_1 attivarsi con gli istituti di credito interessati al fine di porre in essere tutte le attività ed operazioni necessarie a liberare la sig.ra dalla fideiussione rilasciata a Controparte_1 garanzia del mutuo fondiario acceso il 6/10/2020 per atto Notaio (Rep. N. Persona_3
75677, racc. n. 31984) in favore della e dalla fideiussione rilasciata il CP_4
13/04/2017 a garanzia del mutuo fondiario acceso il 27/04/2017 per atto Notaio Per_3
(rep. N. 73.090, racc. n. 29.857) in favore della
[...] Parte_4
.
[...]
i) L'automobile Mitsubishi Pajero intestata alla rimarrà nella piena proprietà di CP_1 quest'ultima, così come l'auto Kia intestato al rimarrà nella piena proprietà di Parte_1 quest'ultimo e così anche per i motocicli allo stesso intestati ed in uso ai figli, e per ogni altro mezzo presente.
l) con la firma del presente atto ed il corretto adempimento ed attuazione di quanto previsto alle precedenti lettere, le parti dichiarano di non avere più null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro ad alcun titolo e ragione neppure in relazione alle rispettive ditte individuali e alla ai proventi e/o agli utili da esse derivanti, rinunciando espressamente alla comunione de residuo.
m) Le parti dichiarano che il presente accordo costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale (Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 29 maggio 2013 n. 18/E), pertanto chiedono che, ai fini degli effetti fiscali, i predetti trasferimenti di proprietà immobiliari e di quote societarie siano dichiarati esenti da ogni imposta e tassa, ai sensi dell'art. 19 L. 898/87 e successive modifiche (Corte Cost. n. 154/99), in quanto miranti a definire gli assetti economici conseguenti alla crisi familiare.
11) I coniugi dichiarano di essere ciascuno economicamente indipendente ed autosufficiente e di non svolgere alcuna reciproca domanda di mantenimento nei confronti dell'altro, e con la firma del ricorso i ricorrenti rinunciano reciprocamente a richiedere un assegno di mantenimento. 12) I ricorrenti si rilasciano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti equipollenti validi per l'espatrio
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 21.8.2025
Il Presidente Relatore dott. Azzurra Fodra