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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/12/2025, n. 3583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3583 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 6864/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6864/2023 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. DE SANTI FRANCESCO e dell'avv. DE SANTI C.F._2 SI ( ) GALLERIA DEL TORO N. 3 40121 BOLOGNA;
elettivamente C.F._3 domiciliato in GALLERIA DEL TORO N. 3 BOLOGNA presso il difensore avv. DE SANTI FRANCESCO
ATTRICI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PEGGI SILVIA e Controparte_1 C.F._4 dell'avv. DOMENICALI ANTONELLA ( ) VIA ORIANI 2 CASTEL SAN C.F._5 PIETRO TERME;
elettivamente domiciliato in VIALE XII GIUGNO 16 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. PEGGI SILVIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di precisazione delle conclusioni.
Per e per Voglia il Tribunale adito, disattesa Parte_1 Parte_2 ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e premessa l'occorrente istruttoria: Nel merito: previo ogni necessario accertamento e previa l'eventuale divisione del patrimonio della comunione legale, ricostruito il patrimonio ereditario / massa ereditaria della signora anche Pt_3 ricomprendendo tutti i beni ricevuti a titolo di donazione dal Sig. ai sensi dell'art 737 c.c. CP_1 e s.s., anche accertando e dichiarando la nullità atti dispositivi di cui in narrativa per assenza dei requisiti di legge, formare le quote di ciascuno dei coeredi e attribuire ai singoli coeredi la quota a ciascuno spettante, con conseguente condanna del Sig. al pagamento in favore delle attrici Controparte_1 pagina 1 di 9 della somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto all'integrale soddisfo o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge, incluso il rimborso delle spese sostenute dalle attrici per la procedura di mediazione.
Per Voglia l'Ill.mo Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, - in via Controparte_1 preliminare: a) accertare e dichiarare la nullità della citazione per indeterminatezza del petitum e/o della causa petendi ai sensi dell'art. 163 c.p.c. n.ri 3 e 4; b) dichiarare:
- in primis inammissibile la domanda perché non è mai stata promossa la divisione del patrimonio della comunione legale, necessaria per la ricostruzione del patrimonio ereditario e per la formazione delle quote di cui alla domanda giudiziale delle attrici
- e comunque improcedibile la domanda per mancata attivazione della procedura di mediazione di divisione della comunione legale
- e comunque rigettare la domanda in quanto le attrici sono cointestatarie della casa coniugale e hanno già prelevato dalla la loro quota dei beni mobili denunciati, così facendo propria la CP_2 denuncia di successione e ratificando la sussistenza crediti risultante alla morte della sig.ra Pt_3 c) dichiarare nulla in quanto priva di causa petendi e per indeterminatezza del petitum la richiesta di condanna del sig. al pagamento della somma che risulterà in corso di causa, Controparte_1 mancando qualunque collegamento con quanto esposto nell'atto di citazione e con quanto richiesto nelle conclusioni, ove mai si indica il diritto spettante al coniuge ai sensi dell'art. 540 2° comma c.c., diritto che va capitalizzato per determinare la sua quota di riserva;
- nel merito, salvo gravame, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari di cui sopra, rigettare in ogni caso le domande attoree tutte in quanto infondate in fatto e in diritto;
- in via subordinata, salvo gravame, accertare e dichiarare che la casa coniugale ed i mobili che la corredano sono gravati dal diritto di abitazione e di uso ex art. 540 2° comma c.c. e che gli stessi devono anche essere capitalizzati come facenti parte della quota di riserva del coniuge, gravanti però la disponibile. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e citavano ritualmente in giudizio , al fine di Parte_1 Parte_2 Controparte_1 dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria creatasi a seguito del decesso ab intestato in data 20.03.2021 della loro madre, . Persona_1
Si era, infatti, aperta la successione legittima tra le attrici e l'odierno convenuto, con il quale la de cuius era sposata in seconde nozze nel 1996 in regime di comunione legale.
L'asse ereditario era composto da:
-quota del ½ del c/c cointestato con acceso presso Carisbo, poi ES SA LO n. Controparte_1 0740/00000001649;
-quota del ½ del valore dei “depositi amministrati” n. 3100/00008805362/000, sempre Carisbo, poi ES SA LO;
-quota del ½ della proprietà superficiaria dell'immobile di Castel SA Pietro Terme, Via GI pagina 2 di 9 NA n. 573/A;
-numerosi beni mobili in oro;
-beni personali derivanti dall'eredità del padre della de cuius.
Le attrici davano atto di aver già ricevuto sulla base della dichiarazione di successione:
-€ 1.665,41, corrispondenti alla quota di 1/3 del saldo del c/c;
-€ 14.025,00 corrispondente a 1/3 del valore dei depositi amministrati;
-1/3 della proprietà superficiaria dell'immobile adibito a casa familiare.
Tuttavia, rilevavano come l'asse ereditario era stato depauperato da azioni illegittime compiute dall'odierno convenuto.
In particolare, dai rendiconti del conto corrente cointestato emergeva che il convenuto aveva investito in polizze assicurative, a lui solo intestate e di cui non vi era più traccia, somme di proprietà anche della de cuius, che derivavano soprattutto dalla vendita di tre immobili effettuata dai coniugi in costanza di matrimonio e che aveva fruttato un introito di almeno € 189.000,00.
Le attrici sottolineavano come, invece, all'apertura della successione, le somme presenti sul conto fossero pari a circa € 10.000,00, mentre il controvalore dei titoli in comproprietà era pari a circa € 80.000,00, circostanze anomale, considerato che tra la data dell'incasso e quella del decesso erano trascorsi solo un paio di anni e che i coniugi non avevano mutato il proprio tenore di vita nel periodo successivo alla vendita dei suddetti immobili.
Le attrici richiamavano il principio contenuto nell'art. 177 c.c., in base al quale costituiscono oggetto della comunione: “gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali”, nonché “i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione”. Di conseguenza, chiedevano al Giudice di ordinare ex art. 210 c.p.c. l'esibizione di tutta la documentazione bancaria/fiscale/contabile dell'odierno convenuto.
Quanto ai beni personali della de cuius, le attrici precisavano che la madre aveva ereditato dal proprio padre:
1) 1/5 dell'immobile, sito in Dozza Imolese, Piazza Carducci n.4, piano 1; tale quota veniva poi da questa venduta al proprio fratello per la somma di circa €25.000,00 (Lire 48.000.000);
2) una somma di denaro pari ad € 22.000,00; tali somme di denaro, essendo di esclusiva proprietà della de cuius, dovranno essere collazionate per intero nell'asse ereditario.
In diritto, le attrici richiamavano il principio consolidato in giurisprudenza, in base al quale, nella comunione legale, anche i crediti, così come i diritti azionari, in quanto beni ai sensi degli artt. 810, 812, e 813 c.c. sono suscettibili di entrare nella comunione e, a maggior ragione, quindi, gli investimenti assicurativi effettuati da un coniuge con denaro proveniente da un conto corrente cointestato.
Concludevano chiedendo che venisse ricostruito l'asse ereditario della defunta, venissero formate le quote di ciascuno dei coeredi e attribuite, con condanna del convenuto al pagamento del conguaglio che risultasse in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al soddisfo o nella diversa misura ritenuta di giustizia. pagina 3 di 9 In data 11 settembre 2023 si costituiva in giudizio , il quale precisava che la defunta Controparte_1 era uscita dalla casa coniugale nel 1975, costretta dalle incomprensioni con il precedente coniuge, senza portare nulla con sé; il marito avrebbe dovuto versare l'assegno di mantenimento, ma la defunta vi aveva rinunciato, favorendo così le figlie.
Il conto corrente Carisbo n.1649, aperto dal solo convenuto nel 1974, era stato cointestato con la defunta nell'agosto del 1992; l'immobile di Via NA in Castel SA Pietro Terme (BO) è stato interamente pagato dal convenuto, anche se cointestato alla ancor prima di sposarla;
questa, Pt_3 infatti, non avrebbe potuto beneficiare del mutuo agevolato, che era stato restituito mediante il conto corrente Carisbo sin dal 1991, per cui la successiva destinazione dell'immobile alla comunione legale, intervenuta dopo il matrimonio (2.03.1996), doveva ancora essere sciolta, non essendo stati operati i rimborsi e le restituzioni ai sensi dell'art. 191 c.c., operazioni necessarie per determinare il patrimonio della defunta caduto in successione;
tale immobile, inoltre, era gravato dal diritto di abitazione e di uso, con la conseguenza che sarebbe dovuto gravare sulla porzione disponibile il valore capitalizzato del diritto medesimo.
Inoltre, in costanza di matrimonio, il convenuto aveva venduto al comproprietario la Controparte_3 quota della metà di una casa al mare al prezzo di £50.000.000 da rogito (ma in realtà £100.000.000), somma che era stata usata per acquistare insieme alla de cuius un'altra casa al mare al Lido di Classe per il prezzo di £110.000.000, casa ove era stata trasferita la residenza coniugale;
nel 2008 era stato poi acquistato dal solo convenuto il posto auto scoperto. Detti beni venivano venduti nel 2018 e, pertanto, al venir meno del regime legale erano residuati solo beni mobili, cioè il denaro che andava diviso ai sensi dell'art. 191 c.c..
Non essendo state effettuate operazioni di restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune, non era possibile individuare il patrimonio ereditario, né tale operazione poteva essere richiesta al Giudice, mentre l'asse ereditario era costituito solo da quanto indicato nella dichiarazione di successione ed era già stato ripartito.
Inoltre, gli investimenti e l'amministrazione erano stati decisi da entrambi i coniugi, i quali impiegavano parte del ricavato dalle vendite immobiliari nelle polizze in cui assicurato era solo
CP_1
Quanto ai beni personali della de cuius, i soldi ricavati dalla vendita dell'immobile ereditario del 19.09.2001 ammontavano ad € 7.500.000, corrispondenti alla quota di ¼ ad essa spettante;
disconosceva, invece, ai sensi dell'art. 214 co. 2 c.p.c., la scrittura preliminare privata e negava che la moglie avesse ricevuto dall'eredità paterna denari per € 22.000,00.
Neppure era comprovata l'esistenza di altri beni di valore, che, al contrario, le attrici avevano prelevato dalla casa coniugale all'insaputa del quando era ricoverato in Ospedale per Covid, subito CP_1 dopo il decesso della madre, trattenendosi il collier contenuto nella piccola cassaforte di casa e richiedendo la consegna della fede (che però non era stata trovata prima della cremazione, avvenuta a seguito della morte in Ospedale sempre per Covid).
Il convenuto sapeva dalla moglie che aveva venduto nel 2020 parte del proprio oro, ricavando l'importo di € 5.000,00, che era destinato ad aiutare le figlie, non essendo il relativo importo mai stato versato sul conto corrente;
forniva, altresì, un elenco del saldo del conto corrente dal 31.12.2010 al 20.03.2021, sul quale erano state accreditate le pensioni, oltre a quanto ricavato dalla vendita dell'immobile al mare.
Il convenuto rilevava che la mancata divisione della cessata comunione legale rendeva inammissibile e pagina 4 di 9 improcedibile la domanda delle attrici di divisione della comunione ereditaria, nonché nulla la citazione, per indeterminatezza dell'oggetto.
Concludeva chiedendo la nullità della citazione per mancata individuazione del patrimonio ereditario conseguente alla mancata divisione della comunione legale, nonché il rigetto della domanda di attribuzione delle quote e la nullità della domanda di condanna al pagamento di quanto fosse risultato, che non teneva conto del diritto di abitazione, da capitalizzarsi al fine di determinare la quota di riserva gravante sulla disponibile.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e interrogatorio formale delle parti nonché attraverso consulenza tecnica finalizzata alla corretta ricostruzione del patrimonio relitto e della comunione;
con ordinanza del 25.01.2024, la scrivente nominava il dott. il quale Persona_2 espletava l'incarico e depositava in data 6.3.2025 la propria relazione.
All'udienza del 23.10.25 il Giudice tratteneva la causa in decisione.
***
1. In primo luogo si dà atto che la de cuius, è deceduta ab intestato, lasciando quali Persona_1 suoi eredi il marito, , con il quale era coniugata in regime patrimoniale di comunione Controparte_1 legale, e le due figlie, odierne attrici;
essendo legittima la natura della presente successione, in quanto derivante dall'assenza di disposizioni testamentarie da parte della de cuius, si applicano le norme di riferimento e, in particolare, gli artt. 565 e seguenti c.c.; pertanto, nel caso di specie, avendo la de cuius lasciato un coniuge e due figlie, le quote ereditarie sono così determinate, in assenza di una quota effettivamente disponibile, in un 1/3 ciascuno.
1.2 Ciò premesso, occorre, preliminarmente, valutare l'effettiva natura dell'azione proposta da parte attrice, anche per rispondere all'eccezione di nullità sollevata dal stabilendosi se, oltre alla CP_1 domanda di divisione della comunione legale dei coniugi, espressamente proposta, si debba intendere come implicitamente formulata anche quella di scioglimento della comunione ereditaria, in quanto evincibile dal successivo richiamo alla domanda di formazione delle quote, anche ai sensi dell'art. 737 c.c., e di attribuzione ai singoli coeredi della quota ciascuno spettante.
Se riguardo alla domanda di scioglimento non residuano incertezze, va invece escluso che, sulla scorta delle conclusioni rassegnate ai sensi dell'art. 189 c.p.c. ed in epigrafe riportate, le attrici intendano anche procedere all'apporzionamento -ai sensi degli artt. 713 c.c. e ss.- del compendio ereditario, avendo esse avanzato soltanto una pretesa di pagamento di quanto alle medesime spettante in ragione delle polizze assicurative intestate al solo convenuto, in quanto pretesa che può correlarsi soltanto ad una domanda di tal fatta;
una pronuncia in tal senso comporterebbe infatti senz'altro una violazione dell'art.101 c.p.c..
2. In ogni caso, occorre anzitutto determinare il valore delle quote spettanti a ciascuno erede, attraverso l'operazione che prevede la determinazione del relictum e del donatum e la sottrazione dei debiti.
Il patrimonio relitto dalla sig.ra era così composto: Persona_1
- quota del 50% del conto corrente n. 0740/00000001649 cointestato con il Sig. Controparte_1 intrattenuto presso ES SA LO (già Carisbo);
- quota del 50% del valore del “deposito amministrato” n. 3100/00008805362, sempre intrattenuto presso ES SALO (già Carisbo);
- quota del 50 % della proprietà superficiaria dell'immobile di Castel SA Pietro Terme (BO), Via
pagina 5 di 9 GI NA n. 573/A
- beni mobili in oro di esclusiva proprietà della de cuius;
- presunti beni personali ex lege derivanti dell'eredità del padre della de cuius, Sig. . Persona_3
2.2 I denari presenti sul conto corrente cointestato e sul deposito amministrato sono già stati ripartiti tra le parti, per cui non sono oggetto del contendere.
Lo stesso ragionamento vale per i gioielli, che non sono stati rinvenuti;
all'adombrata responsabilità del convenuto nella conservazione di tali beni non ha fatto seguito alcuna domanda restitutoria specifica e/o risarcitoria.
3. È sorta contestazione, invece, circa il depauperato del patrimonio relitto a seguito di operazioni finanziarie poste in essere dal convenuto, coniuge della de cuius, tramite liberalità a cui erano estranee le figlie, odierne attrici, le quali agiscono per far dichiarare la nullità delle stesse, anche ai fini della collazione, come espressamente richiesto nelle conclusioni rassegnate.
3.1 Va premesso che, nel regime patrimoniale della comunione legale dei beni, la cosiddetta comunione de residuo rappresenta una delle categorie di beni che, pur non essendo immediatamente comuni durante il matrimonio, diventano oggetto di comunione soltanto al momento del suo scioglimento. Rientrano in tale categoria — ai sensi degli artt. 177 e 178 c.c. — i redditi personali di ciascun coniuge e i proventi derivanti dall'attività separata di uno di essi, nella misura in cui non siano stati consumati o, come nel caso di specie, i denari proveniente dalla vendita di un immobile intestato ai coniugi e quindi in comunione legale dei beni.
Ciò significa che, se tali proventi vengono utilizzati per operazioni patrimoniali o investimenti realizzati in costanza di matrimonio, il relativo valore residuo confluisce comunque nella comunione legale, divenendo parte integrante dell'asse comune da dividere.
Da questo principio discende che anche gli investimenti formalmente intestati a un solo coniuge — se finanziati con denaro comune — cadono nella comunione e, in caso di decesso, concorrono per la metà alla formazione della massa ereditaria, con pieno diritto dei coeredi a ottenerne la reintegrazione.
3.2. Le polizze assicurative intestate al solo convenuto sono state stipulate attingendo al conto intestato soltanto al medesimo, conto che — allo scioglimento del matrimonio per morte della moglie — sarebbe caduto in successione per la metà. Si tratta, infatti, di uno dei tipici casi di comunione de residuo, espressamente contemplato all'art. 177 lett. c) c.c. Di conseguenza, le donazioni effettuate con denaro parzialmente altrui (avendo il marito attinto dal conto somme in misura superiore a quanto di sua spettanza) dovrebbero essere nulle, per difetto di causa, in conformità col principio affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 5068/2016.
Trattandosi di donazione nulle per difetto di causa nonché di forma, in quanto non di modico valore per le ragione che si vedranno nei punti successivi, ammontando ad € 73.000,00, i relativi importi vanno considerati come denaro della comunione ereditaria.
La morte di un coniuge rappresenta, in ogni caso, una causa di scioglimento del matrimonio e, dunque, comporta necessariamente l'attivazione della comunione de residuo, a nulla rilevando l'intestatario del conto allo scioglimento della comunione.
La difesa di parte attrice è corretta sul punto di diritto, ma erra nelle conclusioni. Infatti, se è indubbiamente vero che i beni ereditati dalla de cuius sono personali ex art. 179 lett. b) c.c. in quanto provenienti da successione (quota di 1/5 dell'immobile sito in Dozza Imolese, Piazza Carducci n. 4,
pagina 6 di 9 piano primo, del valore complessivo di Lire 240.000.000, come da perizia) nonché il denaro ricavato dalla vendita di essi (alienazione quota al fratello per il prezzo di Lire 48.000.000 pari a circa € 25.000,00) e che essi in quanto beni personali non cadono in comunione legale, è parimenti indubbio che tali beni entrano nell'asse ereditario, quindi nella comunione de residuo, solo se esistenti ancora al momento della morte o se ne esiste un equivalente tracciabile (risparmi, investimenti, conti, beni sostitutivi ecc). Al contrario, non entra nell'asse ciò che è stato consumato, né può essere "ricostruito per presunzione".
In altri termini, non vi è modo di verificare, neppure attraverso presunzioni, se detti proventi siano stati spesi per la vita familiare e/o siano confluiti sul conto corrente o sui depositi amministrati. Ciò si ricava indirettamente dalla pronuncia di Cassazione n. 1197/2006 dove si legge: In tema di comunione legale tra coniugi, il denaro ottenuto a titolo di prezzo per l'alienazione di un bene personale rimane nella esclusiva disponibilità del coniuge alienante anche quando esso venga dal medesimo accantonato sotto forma di deposito bancario sul proprio conto corrente, giacché il diritto di credito relativo al capitale non può considerarsi modificazione del capitale stesso, né è d'altro canto configurabile come un acquisto nel senso indicato dall'art. 177, comma 1, lett. a), c.c., cioè come un'operazione finalizzata a determinare un mutamento effettivo nell'assetto patrimoniale del depositante. Pertanto, il coniuge può utilizzare le somme accantonate sul di lui conto corrente, provenienti dall'alienazione di un bene personale, ai fini della surrogazione reale di cui all'art. 179, comma 1, lett. f), c.c..
Conseguentemente, i beni personali non cadono in comunione, ma il loro importo non può essere ricostruito in sede di divisione, se nel frattempo è stato consumato, salvo dolo o appropriazione indebita documentata. Quindi per imputare all'asse ereditario le somme provenienti dalla vendita di beni personali servono due condizioni:
a) prova della loro esistenza residua al momento della morte;
b) tracciabilità del denaro o del bene sostitutivo.
3.3 Esaminati gli atti, le produzioni documentali e le risultanze della consulenza contabile ricostruttiva dell'asse ereditario si ritiene di condividere le conclusioni del CTU, avendo espletato l'incarico conferitogli con precisione, completezza e rigorosa diligenza, fornendo una ricostruzione puntuale e tecnicamente motivata dei dati patrimoniali rilevanti. La relazione depositata, le cui argomentazioni e conclusioni si reputano pienamente conformi ai criteri normativi applicabili, deve pertanto intendersi qui integralmente richiamata, costituendo parte integrante della presente decisione.
Si osserva che la ricostruzione dell'asse relitto, comprensivo tanto del relictum quanto del donatum, è avvenuta sulla base della documentazione giustificativa trasmessa dagli istituti di credito interpellati dal CTU ed afferente a talune operazioni contabilizzate sul conto corrente nr. 1649 intestato a CP_1
e dal 2011 al 2021. Il consulente ha altresì specificato che “gli istituti di credito
[...] Persona_1 hanno trasmesso (solo) parte della documentazione richiesta e, nello specifico, le distinte di alcuni prelievi eseguiti allo sportello e di alcuni versamenti di assegni a partire dal 2014 al marzo 2021. Non è stato, dunque, possibile esaminare – per avvenuto decorso del termine decennale della documentazione ex art. 2220 c.c. -la documentazione relativa al periodo antecedente al 2014, con la conseguente impossibilità di identificare in maniera puntuale i flussi derivanti dalla vendita (e successivo reimpiego) dei beni strettamente personali esclusi dalla comunione (né, con riferimento a tale circostanza, è stata allegata ulteriore documentazione).”
A pagina 26 della relazione sono riportate le seguenti conclusioni: gli investimenti assicurativi intestati al Sig. e in essere alla data di decesso della Sig.ra oggetto di causa, risultano CP_1 Pt_3 pagina 7 di 9 sottoscritti con provviste derivanti dalla vendita degli immobili (già)cointestati ai coniugi e acquistati in costanza di matrimonio. Per tutto quanto sopra richiamato, la quota pari al 50% della provvista utilizzata per l'acquisto delle polizze è pari ad € 73.000,00 (= 146.000,00/2).
3.4 Da ciò consegue che la quota che dovrà reintegrata nell'asse ereditario e suddivisa per le quote di competenza degli eredi è pari € 24.333,33 per ciascuno.
Infatti, deve ritenersi corretta, ai fini della determinazione dell'asse, l'inclusione del valore delle azioni e dei premi della polizza vita intestati al convenuto, ma acquisiti mediante provvista comune, trattandosi di elementi che, quali liberalità indirette rilevanti in sede di ricostruzione, devono essere computati nel donatum, come già ipotizzato nell'ordinanza del 25.01.2024, con la quale la scrivente già affermava che “l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo, se fatta con intento remuneratorio, come asserito da parte convenuta, potrebbe configurare un'ipotesi di donazione indiretta, avente ad oggetto il premio pagato all'assicurazione (art.741 c.c. e 1923 c.c.), quantomeno per la metà della somma prelevata dal conto corrente cointestato tra i coniugi”
4. Quanto al relictum, dalla consulenza tecnica emerge che l'ipotesi valutativa che meglio riflette la reale consistenza patrimoniale caduta in successione (proprietà superficiaria dell'immobile sito in Castel SA Pietro Terme) è quella fondata sulla valorizzazione del compendio immobiliare al prezzo di vendita in convenzione, al netto del diritto di abitazione. Tale criterio estimativo, diversamente dalla valorizzazione a mercato libero, tiene adeguatamente conto dei vincoli pubblicistici incidenti sulla commerciabilità del bene, risultando pertanto maggiormente idoneo a rappresentarne l'effettivo valore patrimoniale trasferibile e pertanto va preferito.
Ne consegue che il valore della quota di 1/3 della metà dell'immobile caduto in successione ammonta ad € 19.157,40.
5. Discorso a parte merita la domanda di condanna formulata dalle attrici avente ad oggetto la restituzione degli importi di cui il convenuto è risultato destinatario per effetto delle donazioni nulle per assenza di causa e/o difetto di forma. Tali importi, ammontanti a € 73.000,00, vanno imputati alla sua quota per 1/3 in virtù delle regole sulla collazione stabilite dagli artt. 737 e ss. c.c. e per la quota eccedente vanno restituiti alle attrici, non essendo presente al momento dell'instaurazione della domanda alcuna liquidità, mentre l'importo spettante al convenuto andrà imputato alla sua quota.
6. Ricapitolando, per determinare l'asse ereditario occorre sommare il relictum, pari al complessivo valore della metà della proprietà superficiaria di € 57.472,20, e il donatum pari ad € 73.000,00 per un totale complessivo di €130.472,20.
Non risultando la presenza di debiti ereditari da sottrarre a tale importo, la quota spettante a ciascun coerede è determinata in €43.490,73.
Non può tuttavia accogliersi la domanda di pagamento delle somme richieste da parte attrice, data la già intervenuta ripartizione tra i coeredi delle somme liquide presenti nell'asse; inoltre, l'assenza di qualsivoglia domanda di assegnazione (da parte della medesima o del convenuto) dell'immobile residuo o di divisione del ricavato previa sua vendita ex art.788 c.p.c. osta al soddisfacimento del diritto vantato dalle attrici.
7. Occorre, infine, provvedere sulle spese di lite.
Esse vanno poste a carico del convenuto in ragione della sua prevalente soccombenza e sono liquidate, quanto ai compensi, sulla base del valore del patrimonio ereditario, come sopra ricostruito;
per liquidare i compensi, si applicano i valori medi del D.M 147/2022 secondo lo scaglione da € 52.001,00
pagina 8 di 9 ad € 260.000,00 e quindi complessivi € 14.000,00; le anticipazioni sostenute ammontano ad € 545,00 per contributo unificato e marca e € 12,00 per notifica.
Vanno invece poste a carico delle parti per la metà ciascuna le spese di CTU, come liquidate con decreto in data odierna, in quanto la consulenza è risultata necessaria per la determinazione del valore della quota ereditaria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA lo scioglimento della comunione ereditaria insorta tra le parti a seguito del decesso di;
Persona_1
ACCERTA che il valore delle somme impiegate per l'acquisto di azioni e il pagamento dei premi assicurativi intestati al convenuto entra a pieno titolo nel donatum rilevante ai fini della ricostruzione della massa ereditaria;
DICHIARA che la quota di 1/3 spettante a ciascun erede ammonta ad € €43.490,73;
ACCERTA E DICHIARA che sul bene immobile sito in Castel SA Pietro Terme Via GI NA n. 573/A spetta il diritto di abitazione a favore di;
Controparte_1
Condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 557,00 per spese, € 14.000,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
Pone in via definitiva a carico di entrambe le parti per la metà ciascuno delle spese di CTU, liquidate come da decreto in data odierna.
Bologna, 12 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6864/2023 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. DE SANTI FRANCESCO e dell'avv. DE SANTI C.F._2 SI ( ) GALLERIA DEL TORO N. 3 40121 BOLOGNA;
elettivamente C.F._3 domiciliato in GALLERIA DEL TORO N. 3 BOLOGNA presso il difensore avv. DE SANTI FRANCESCO
ATTRICI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PEGGI SILVIA e Controparte_1 C.F._4 dell'avv. DOMENICALI ANTONELLA ( ) VIA ORIANI 2 CASTEL SAN C.F._5 PIETRO TERME;
elettivamente domiciliato in VIALE XII GIUGNO 16 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. PEGGI SILVIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di precisazione delle conclusioni.
Per e per Voglia il Tribunale adito, disattesa Parte_1 Parte_2 ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e premessa l'occorrente istruttoria: Nel merito: previo ogni necessario accertamento e previa l'eventuale divisione del patrimonio della comunione legale, ricostruito il patrimonio ereditario / massa ereditaria della signora anche Pt_3 ricomprendendo tutti i beni ricevuti a titolo di donazione dal Sig. ai sensi dell'art 737 c.c. CP_1 e s.s., anche accertando e dichiarando la nullità atti dispositivi di cui in narrativa per assenza dei requisiti di legge, formare le quote di ciascuno dei coeredi e attribuire ai singoli coeredi la quota a ciascuno spettante, con conseguente condanna del Sig. al pagamento in favore delle attrici Controparte_1 pagina 1 di 9 della somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto all'integrale soddisfo o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge, incluso il rimborso delle spese sostenute dalle attrici per la procedura di mediazione.
Per Voglia l'Ill.mo Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, - in via Controparte_1 preliminare: a) accertare e dichiarare la nullità della citazione per indeterminatezza del petitum e/o della causa petendi ai sensi dell'art. 163 c.p.c. n.ri 3 e 4; b) dichiarare:
- in primis inammissibile la domanda perché non è mai stata promossa la divisione del patrimonio della comunione legale, necessaria per la ricostruzione del patrimonio ereditario e per la formazione delle quote di cui alla domanda giudiziale delle attrici
- e comunque improcedibile la domanda per mancata attivazione della procedura di mediazione di divisione della comunione legale
- e comunque rigettare la domanda in quanto le attrici sono cointestatarie della casa coniugale e hanno già prelevato dalla la loro quota dei beni mobili denunciati, così facendo propria la CP_2 denuncia di successione e ratificando la sussistenza crediti risultante alla morte della sig.ra Pt_3 c) dichiarare nulla in quanto priva di causa petendi e per indeterminatezza del petitum la richiesta di condanna del sig. al pagamento della somma che risulterà in corso di causa, Controparte_1 mancando qualunque collegamento con quanto esposto nell'atto di citazione e con quanto richiesto nelle conclusioni, ove mai si indica il diritto spettante al coniuge ai sensi dell'art. 540 2° comma c.c., diritto che va capitalizzato per determinare la sua quota di riserva;
- nel merito, salvo gravame, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari di cui sopra, rigettare in ogni caso le domande attoree tutte in quanto infondate in fatto e in diritto;
- in via subordinata, salvo gravame, accertare e dichiarare che la casa coniugale ed i mobili che la corredano sono gravati dal diritto di abitazione e di uso ex art. 540 2° comma c.c. e che gli stessi devono anche essere capitalizzati come facenti parte della quota di riserva del coniuge, gravanti però la disponibile. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e citavano ritualmente in giudizio , al fine di Parte_1 Parte_2 Controparte_1 dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria creatasi a seguito del decesso ab intestato in data 20.03.2021 della loro madre, . Persona_1
Si era, infatti, aperta la successione legittima tra le attrici e l'odierno convenuto, con il quale la de cuius era sposata in seconde nozze nel 1996 in regime di comunione legale.
L'asse ereditario era composto da:
-quota del ½ del c/c cointestato con acceso presso Carisbo, poi ES SA LO n. Controparte_1 0740/00000001649;
-quota del ½ del valore dei “depositi amministrati” n. 3100/00008805362/000, sempre Carisbo, poi ES SA LO;
-quota del ½ della proprietà superficiaria dell'immobile di Castel SA Pietro Terme, Via GI pagina 2 di 9 NA n. 573/A;
-numerosi beni mobili in oro;
-beni personali derivanti dall'eredità del padre della de cuius.
Le attrici davano atto di aver già ricevuto sulla base della dichiarazione di successione:
-€ 1.665,41, corrispondenti alla quota di 1/3 del saldo del c/c;
-€ 14.025,00 corrispondente a 1/3 del valore dei depositi amministrati;
-1/3 della proprietà superficiaria dell'immobile adibito a casa familiare.
Tuttavia, rilevavano come l'asse ereditario era stato depauperato da azioni illegittime compiute dall'odierno convenuto.
In particolare, dai rendiconti del conto corrente cointestato emergeva che il convenuto aveva investito in polizze assicurative, a lui solo intestate e di cui non vi era più traccia, somme di proprietà anche della de cuius, che derivavano soprattutto dalla vendita di tre immobili effettuata dai coniugi in costanza di matrimonio e che aveva fruttato un introito di almeno € 189.000,00.
Le attrici sottolineavano come, invece, all'apertura della successione, le somme presenti sul conto fossero pari a circa € 10.000,00, mentre il controvalore dei titoli in comproprietà era pari a circa € 80.000,00, circostanze anomale, considerato che tra la data dell'incasso e quella del decesso erano trascorsi solo un paio di anni e che i coniugi non avevano mutato il proprio tenore di vita nel periodo successivo alla vendita dei suddetti immobili.
Le attrici richiamavano il principio contenuto nell'art. 177 c.c., in base al quale costituiscono oggetto della comunione: “gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali”, nonché “i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione”. Di conseguenza, chiedevano al Giudice di ordinare ex art. 210 c.p.c. l'esibizione di tutta la documentazione bancaria/fiscale/contabile dell'odierno convenuto.
Quanto ai beni personali della de cuius, le attrici precisavano che la madre aveva ereditato dal proprio padre:
1) 1/5 dell'immobile, sito in Dozza Imolese, Piazza Carducci n.4, piano 1; tale quota veniva poi da questa venduta al proprio fratello per la somma di circa €25.000,00 (Lire 48.000.000);
2) una somma di denaro pari ad € 22.000,00; tali somme di denaro, essendo di esclusiva proprietà della de cuius, dovranno essere collazionate per intero nell'asse ereditario.
In diritto, le attrici richiamavano il principio consolidato in giurisprudenza, in base al quale, nella comunione legale, anche i crediti, così come i diritti azionari, in quanto beni ai sensi degli artt. 810, 812, e 813 c.c. sono suscettibili di entrare nella comunione e, a maggior ragione, quindi, gli investimenti assicurativi effettuati da un coniuge con denaro proveniente da un conto corrente cointestato.
Concludevano chiedendo che venisse ricostruito l'asse ereditario della defunta, venissero formate le quote di ciascuno dei coeredi e attribuite, con condanna del convenuto al pagamento del conguaglio che risultasse in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al soddisfo o nella diversa misura ritenuta di giustizia. pagina 3 di 9 In data 11 settembre 2023 si costituiva in giudizio , il quale precisava che la defunta Controparte_1 era uscita dalla casa coniugale nel 1975, costretta dalle incomprensioni con il precedente coniuge, senza portare nulla con sé; il marito avrebbe dovuto versare l'assegno di mantenimento, ma la defunta vi aveva rinunciato, favorendo così le figlie.
Il conto corrente Carisbo n.1649, aperto dal solo convenuto nel 1974, era stato cointestato con la defunta nell'agosto del 1992; l'immobile di Via NA in Castel SA Pietro Terme (BO) è stato interamente pagato dal convenuto, anche se cointestato alla ancor prima di sposarla;
questa, Pt_3 infatti, non avrebbe potuto beneficiare del mutuo agevolato, che era stato restituito mediante il conto corrente Carisbo sin dal 1991, per cui la successiva destinazione dell'immobile alla comunione legale, intervenuta dopo il matrimonio (2.03.1996), doveva ancora essere sciolta, non essendo stati operati i rimborsi e le restituzioni ai sensi dell'art. 191 c.c., operazioni necessarie per determinare il patrimonio della defunta caduto in successione;
tale immobile, inoltre, era gravato dal diritto di abitazione e di uso, con la conseguenza che sarebbe dovuto gravare sulla porzione disponibile il valore capitalizzato del diritto medesimo.
Inoltre, in costanza di matrimonio, il convenuto aveva venduto al comproprietario la Controparte_3 quota della metà di una casa al mare al prezzo di £50.000.000 da rogito (ma in realtà £100.000.000), somma che era stata usata per acquistare insieme alla de cuius un'altra casa al mare al Lido di Classe per il prezzo di £110.000.000, casa ove era stata trasferita la residenza coniugale;
nel 2008 era stato poi acquistato dal solo convenuto il posto auto scoperto. Detti beni venivano venduti nel 2018 e, pertanto, al venir meno del regime legale erano residuati solo beni mobili, cioè il denaro che andava diviso ai sensi dell'art. 191 c.c..
Non essendo state effettuate operazioni di restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune, non era possibile individuare il patrimonio ereditario, né tale operazione poteva essere richiesta al Giudice, mentre l'asse ereditario era costituito solo da quanto indicato nella dichiarazione di successione ed era già stato ripartito.
Inoltre, gli investimenti e l'amministrazione erano stati decisi da entrambi i coniugi, i quali impiegavano parte del ricavato dalle vendite immobiliari nelle polizze in cui assicurato era solo
CP_1
Quanto ai beni personali della de cuius, i soldi ricavati dalla vendita dell'immobile ereditario del 19.09.2001 ammontavano ad € 7.500.000, corrispondenti alla quota di ¼ ad essa spettante;
disconosceva, invece, ai sensi dell'art. 214 co. 2 c.p.c., la scrittura preliminare privata e negava che la moglie avesse ricevuto dall'eredità paterna denari per € 22.000,00.
Neppure era comprovata l'esistenza di altri beni di valore, che, al contrario, le attrici avevano prelevato dalla casa coniugale all'insaputa del quando era ricoverato in Ospedale per Covid, subito CP_1 dopo il decesso della madre, trattenendosi il collier contenuto nella piccola cassaforte di casa e richiedendo la consegna della fede (che però non era stata trovata prima della cremazione, avvenuta a seguito della morte in Ospedale sempre per Covid).
Il convenuto sapeva dalla moglie che aveva venduto nel 2020 parte del proprio oro, ricavando l'importo di € 5.000,00, che era destinato ad aiutare le figlie, non essendo il relativo importo mai stato versato sul conto corrente;
forniva, altresì, un elenco del saldo del conto corrente dal 31.12.2010 al 20.03.2021, sul quale erano state accreditate le pensioni, oltre a quanto ricavato dalla vendita dell'immobile al mare.
Il convenuto rilevava che la mancata divisione della cessata comunione legale rendeva inammissibile e pagina 4 di 9 improcedibile la domanda delle attrici di divisione della comunione ereditaria, nonché nulla la citazione, per indeterminatezza dell'oggetto.
Concludeva chiedendo la nullità della citazione per mancata individuazione del patrimonio ereditario conseguente alla mancata divisione della comunione legale, nonché il rigetto della domanda di attribuzione delle quote e la nullità della domanda di condanna al pagamento di quanto fosse risultato, che non teneva conto del diritto di abitazione, da capitalizzarsi al fine di determinare la quota di riserva gravante sulla disponibile.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e interrogatorio formale delle parti nonché attraverso consulenza tecnica finalizzata alla corretta ricostruzione del patrimonio relitto e della comunione;
con ordinanza del 25.01.2024, la scrivente nominava il dott. il quale Persona_2 espletava l'incarico e depositava in data 6.3.2025 la propria relazione.
All'udienza del 23.10.25 il Giudice tratteneva la causa in decisione.
***
1. In primo luogo si dà atto che la de cuius, è deceduta ab intestato, lasciando quali Persona_1 suoi eredi il marito, , con il quale era coniugata in regime patrimoniale di comunione Controparte_1 legale, e le due figlie, odierne attrici;
essendo legittima la natura della presente successione, in quanto derivante dall'assenza di disposizioni testamentarie da parte della de cuius, si applicano le norme di riferimento e, in particolare, gli artt. 565 e seguenti c.c.; pertanto, nel caso di specie, avendo la de cuius lasciato un coniuge e due figlie, le quote ereditarie sono così determinate, in assenza di una quota effettivamente disponibile, in un 1/3 ciascuno.
1.2 Ciò premesso, occorre, preliminarmente, valutare l'effettiva natura dell'azione proposta da parte attrice, anche per rispondere all'eccezione di nullità sollevata dal stabilendosi se, oltre alla CP_1 domanda di divisione della comunione legale dei coniugi, espressamente proposta, si debba intendere come implicitamente formulata anche quella di scioglimento della comunione ereditaria, in quanto evincibile dal successivo richiamo alla domanda di formazione delle quote, anche ai sensi dell'art. 737 c.c., e di attribuzione ai singoli coeredi della quota ciascuno spettante.
Se riguardo alla domanda di scioglimento non residuano incertezze, va invece escluso che, sulla scorta delle conclusioni rassegnate ai sensi dell'art. 189 c.p.c. ed in epigrafe riportate, le attrici intendano anche procedere all'apporzionamento -ai sensi degli artt. 713 c.c. e ss.- del compendio ereditario, avendo esse avanzato soltanto una pretesa di pagamento di quanto alle medesime spettante in ragione delle polizze assicurative intestate al solo convenuto, in quanto pretesa che può correlarsi soltanto ad una domanda di tal fatta;
una pronuncia in tal senso comporterebbe infatti senz'altro una violazione dell'art.101 c.p.c..
2. In ogni caso, occorre anzitutto determinare il valore delle quote spettanti a ciascuno erede, attraverso l'operazione che prevede la determinazione del relictum e del donatum e la sottrazione dei debiti.
Il patrimonio relitto dalla sig.ra era così composto: Persona_1
- quota del 50% del conto corrente n. 0740/00000001649 cointestato con il Sig. Controparte_1 intrattenuto presso ES SA LO (già Carisbo);
- quota del 50% del valore del “deposito amministrato” n. 3100/00008805362, sempre intrattenuto presso ES SALO (già Carisbo);
- quota del 50 % della proprietà superficiaria dell'immobile di Castel SA Pietro Terme (BO), Via
pagina 5 di 9 GI NA n. 573/A
- beni mobili in oro di esclusiva proprietà della de cuius;
- presunti beni personali ex lege derivanti dell'eredità del padre della de cuius, Sig. . Persona_3
2.2 I denari presenti sul conto corrente cointestato e sul deposito amministrato sono già stati ripartiti tra le parti, per cui non sono oggetto del contendere.
Lo stesso ragionamento vale per i gioielli, che non sono stati rinvenuti;
all'adombrata responsabilità del convenuto nella conservazione di tali beni non ha fatto seguito alcuna domanda restitutoria specifica e/o risarcitoria.
3. È sorta contestazione, invece, circa il depauperato del patrimonio relitto a seguito di operazioni finanziarie poste in essere dal convenuto, coniuge della de cuius, tramite liberalità a cui erano estranee le figlie, odierne attrici, le quali agiscono per far dichiarare la nullità delle stesse, anche ai fini della collazione, come espressamente richiesto nelle conclusioni rassegnate.
3.1 Va premesso che, nel regime patrimoniale della comunione legale dei beni, la cosiddetta comunione de residuo rappresenta una delle categorie di beni che, pur non essendo immediatamente comuni durante il matrimonio, diventano oggetto di comunione soltanto al momento del suo scioglimento. Rientrano in tale categoria — ai sensi degli artt. 177 e 178 c.c. — i redditi personali di ciascun coniuge e i proventi derivanti dall'attività separata di uno di essi, nella misura in cui non siano stati consumati o, come nel caso di specie, i denari proveniente dalla vendita di un immobile intestato ai coniugi e quindi in comunione legale dei beni.
Ciò significa che, se tali proventi vengono utilizzati per operazioni patrimoniali o investimenti realizzati in costanza di matrimonio, il relativo valore residuo confluisce comunque nella comunione legale, divenendo parte integrante dell'asse comune da dividere.
Da questo principio discende che anche gli investimenti formalmente intestati a un solo coniuge — se finanziati con denaro comune — cadono nella comunione e, in caso di decesso, concorrono per la metà alla formazione della massa ereditaria, con pieno diritto dei coeredi a ottenerne la reintegrazione.
3.2. Le polizze assicurative intestate al solo convenuto sono state stipulate attingendo al conto intestato soltanto al medesimo, conto che — allo scioglimento del matrimonio per morte della moglie — sarebbe caduto in successione per la metà. Si tratta, infatti, di uno dei tipici casi di comunione de residuo, espressamente contemplato all'art. 177 lett. c) c.c. Di conseguenza, le donazioni effettuate con denaro parzialmente altrui (avendo il marito attinto dal conto somme in misura superiore a quanto di sua spettanza) dovrebbero essere nulle, per difetto di causa, in conformità col principio affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 5068/2016.
Trattandosi di donazione nulle per difetto di causa nonché di forma, in quanto non di modico valore per le ragione che si vedranno nei punti successivi, ammontando ad € 73.000,00, i relativi importi vanno considerati come denaro della comunione ereditaria.
La morte di un coniuge rappresenta, in ogni caso, una causa di scioglimento del matrimonio e, dunque, comporta necessariamente l'attivazione della comunione de residuo, a nulla rilevando l'intestatario del conto allo scioglimento della comunione.
La difesa di parte attrice è corretta sul punto di diritto, ma erra nelle conclusioni. Infatti, se è indubbiamente vero che i beni ereditati dalla de cuius sono personali ex art. 179 lett. b) c.c. in quanto provenienti da successione (quota di 1/5 dell'immobile sito in Dozza Imolese, Piazza Carducci n. 4,
pagina 6 di 9 piano primo, del valore complessivo di Lire 240.000.000, come da perizia) nonché il denaro ricavato dalla vendita di essi (alienazione quota al fratello per il prezzo di Lire 48.000.000 pari a circa € 25.000,00) e che essi in quanto beni personali non cadono in comunione legale, è parimenti indubbio che tali beni entrano nell'asse ereditario, quindi nella comunione de residuo, solo se esistenti ancora al momento della morte o se ne esiste un equivalente tracciabile (risparmi, investimenti, conti, beni sostitutivi ecc). Al contrario, non entra nell'asse ciò che è stato consumato, né può essere "ricostruito per presunzione".
In altri termini, non vi è modo di verificare, neppure attraverso presunzioni, se detti proventi siano stati spesi per la vita familiare e/o siano confluiti sul conto corrente o sui depositi amministrati. Ciò si ricava indirettamente dalla pronuncia di Cassazione n. 1197/2006 dove si legge: In tema di comunione legale tra coniugi, il denaro ottenuto a titolo di prezzo per l'alienazione di un bene personale rimane nella esclusiva disponibilità del coniuge alienante anche quando esso venga dal medesimo accantonato sotto forma di deposito bancario sul proprio conto corrente, giacché il diritto di credito relativo al capitale non può considerarsi modificazione del capitale stesso, né è d'altro canto configurabile come un acquisto nel senso indicato dall'art. 177, comma 1, lett. a), c.c., cioè come un'operazione finalizzata a determinare un mutamento effettivo nell'assetto patrimoniale del depositante. Pertanto, il coniuge può utilizzare le somme accantonate sul di lui conto corrente, provenienti dall'alienazione di un bene personale, ai fini della surrogazione reale di cui all'art. 179, comma 1, lett. f), c.c..
Conseguentemente, i beni personali non cadono in comunione, ma il loro importo non può essere ricostruito in sede di divisione, se nel frattempo è stato consumato, salvo dolo o appropriazione indebita documentata. Quindi per imputare all'asse ereditario le somme provenienti dalla vendita di beni personali servono due condizioni:
a) prova della loro esistenza residua al momento della morte;
b) tracciabilità del denaro o del bene sostitutivo.
3.3 Esaminati gli atti, le produzioni documentali e le risultanze della consulenza contabile ricostruttiva dell'asse ereditario si ritiene di condividere le conclusioni del CTU, avendo espletato l'incarico conferitogli con precisione, completezza e rigorosa diligenza, fornendo una ricostruzione puntuale e tecnicamente motivata dei dati patrimoniali rilevanti. La relazione depositata, le cui argomentazioni e conclusioni si reputano pienamente conformi ai criteri normativi applicabili, deve pertanto intendersi qui integralmente richiamata, costituendo parte integrante della presente decisione.
Si osserva che la ricostruzione dell'asse relitto, comprensivo tanto del relictum quanto del donatum, è avvenuta sulla base della documentazione giustificativa trasmessa dagli istituti di credito interpellati dal CTU ed afferente a talune operazioni contabilizzate sul conto corrente nr. 1649 intestato a CP_1
e dal 2011 al 2021. Il consulente ha altresì specificato che “gli istituti di credito
[...] Persona_1 hanno trasmesso (solo) parte della documentazione richiesta e, nello specifico, le distinte di alcuni prelievi eseguiti allo sportello e di alcuni versamenti di assegni a partire dal 2014 al marzo 2021. Non è stato, dunque, possibile esaminare – per avvenuto decorso del termine decennale della documentazione ex art. 2220 c.c. -la documentazione relativa al periodo antecedente al 2014, con la conseguente impossibilità di identificare in maniera puntuale i flussi derivanti dalla vendita (e successivo reimpiego) dei beni strettamente personali esclusi dalla comunione (né, con riferimento a tale circostanza, è stata allegata ulteriore documentazione).”
A pagina 26 della relazione sono riportate le seguenti conclusioni: gli investimenti assicurativi intestati al Sig. e in essere alla data di decesso della Sig.ra oggetto di causa, risultano CP_1 Pt_3 pagina 7 di 9 sottoscritti con provviste derivanti dalla vendita degli immobili (già)cointestati ai coniugi e acquistati in costanza di matrimonio. Per tutto quanto sopra richiamato, la quota pari al 50% della provvista utilizzata per l'acquisto delle polizze è pari ad € 73.000,00 (= 146.000,00/2).
3.4 Da ciò consegue che la quota che dovrà reintegrata nell'asse ereditario e suddivisa per le quote di competenza degli eredi è pari € 24.333,33 per ciascuno.
Infatti, deve ritenersi corretta, ai fini della determinazione dell'asse, l'inclusione del valore delle azioni e dei premi della polizza vita intestati al convenuto, ma acquisiti mediante provvista comune, trattandosi di elementi che, quali liberalità indirette rilevanti in sede di ricostruzione, devono essere computati nel donatum, come già ipotizzato nell'ordinanza del 25.01.2024, con la quale la scrivente già affermava che “l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo, se fatta con intento remuneratorio, come asserito da parte convenuta, potrebbe configurare un'ipotesi di donazione indiretta, avente ad oggetto il premio pagato all'assicurazione (art.741 c.c. e 1923 c.c.), quantomeno per la metà della somma prelevata dal conto corrente cointestato tra i coniugi”
4. Quanto al relictum, dalla consulenza tecnica emerge che l'ipotesi valutativa che meglio riflette la reale consistenza patrimoniale caduta in successione (proprietà superficiaria dell'immobile sito in Castel SA Pietro Terme) è quella fondata sulla valorizzazione del compendio immobiliare al prezzo di vendita in convenzione, al netto del diritto di abitazione. Tale criterio estimativo, diversamente dalla valorizzazione a mercato libero, tiene adeguatamente conto dei vincoli pubblicistici incidenti sulla commerciabilità del bene, risultando pertanto maggiormente idoneo a rappresentarne l'effettivo valore patrimoniale trasferibile e pertanto va preferito.
Ne consegue che il valore della quota di 1/3 della metà dell'immobile caduto in successione ammonta ad € 19.157,40.
5. Discorso a parte merita la domanda di condanna formulata dalle attrici avente ad oggetto la restituzione degli importi di cui il convenuto è risultato destinatario per effetto delle donazioni nulle per assenza di causa e/o difetto di forma. Tali importi, ammontanti a € 73.000,00, vanno imputati alla sua quota per 1/3 in virtù delle regole sulla collazione stabilite dagli artt. 737 e ss. c.c. e per la quota eccedente vanno restituiti alle attrici, non essendo presente al momento dell'instaurazione della domanda alcuna liquidità, mentre l'importo spettante al convenuto andrà imputato alla sua quota.
6. Ricapitolando, per determinare l'asse ereditario occorre sommare il relictum, pari al complessivo valore della metà della proprietà superficiaria di € 57.472,20, e il donatum pari ad € 73.000,00 per un totale complessivo di €130.472,20.
Non risultando la presenza di debiti ereditari da sottrarre a tale importo, la quota spettante a ciascun coerede è determinata in €43.490,73.
Non può tuttavia accogliersi la domanda di pagamento delle somme richieste da parte attrice, data la già intervenuta ripartizione tra i coeredi delle somme liquide presenti nell'asse; inoltre, l'assenza di qualsivoglia domanda di assegnazione (da parte della medesima o del convenuto) dell'immobile residuo o di divisione del ricavato previa sua vendita ex art.788 c.p.c. osta al soddisfacimento del diritto vantato dalle attrici.
7. Occorre, infine, provvedere sulle spese di lite.
Esse vanno poste a carico del convenuto in ragione della sua prevalente soccombenza e sono liquidate, quanto ai compensi, sulla base del valore del patrimonio ereditario, come sopra ricostruito;
per liquidare i compensi, si applicano i valori medi del D.M 147/2022 secondo lo scaglione da € 52.001,00
pagina 8 di 9 ad € 260.000,00 e quindi complessivi € 14.000,00; le anticipazioni sostenute ammontano ad € 545,00 per contributo unificato e marca e € 12,00 per notifica.
Vanno invece poste a carico delle parti per la metà ciascuna le spese di CTU, come liquidate con decreto in data odierna, in quanto la consulenza è risultata necessaria per la determinazione del valore della quota ereditaria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA lo scioglimento della comunione ereditaria insorta tra le parti a seguito del decesso di;
Persona_1
ACCERTA che il valore delle somme impiegate per l'acquisto di azioni e il pagamento dei premi assicurativi intestati al convenuto entra a pieno titolo nel donatum rilevante ai fini della ricostruzione della massa ereditaria;
DICHIARA che la quota di 1/3 spettante a ciascun erede ammonta ad € €43.490,73;
ACCERTA E DICHIARA che sul bene immobile sito in Castel SA Pietro Terme Via GI NA n. 573/A spetta il diritto di abitazione a favore di;
Controparte_1
Condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 557,00 per spese, € 14.000,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
Pone in via definitiva a carico di entrambe le parti per la metà ciascuno delle spese di CTU, liquidate come da decreto in data odierna.
Bologna, 12 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
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