Improcedibile
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 26/06/2025, n. 5554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5554 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 05554/2025REG.PROV.COLL.
N. 02173/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2173 del 2022, proposto da
Bettogli Marmi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Cristiana Carcelli, Riccardo Diamanti e Sergio Menchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio NI CO AC in Roma, via Crescenzio n. 42;
contro
Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Barbara Mancino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sergio Fienga, in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 8;
Ministero della Transizione Ecologica e Ministero della Cultura, in persona dei Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Comune di Carrara, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sonia Fantoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Primera) n. 1108/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana, del Ministero della Transizione Ecologica, del Comune di Carrara e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 aprile 2025 il Consigliere Annamaria Fasano e uditi, per le parti, in collegamento da remoto l’avvocato Chimenz in sostituzione dell'avvocato Diamanti e l’avvocato Mancino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 La società Bettogli Marmi s.r.l. proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana avverso la delibera del Consiglio regionale della Toscana n. 37 del 27 marzo 2015 di approvazione dell’< Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) > pubblicata sul BURT n. 28 il 20 maggio 2015.
La ricorrente proponeva, altresì, domanda di risarcimento del danno nei confronti della Regione Toscana e del Ministero dei Beni Culturali e del Paesaggio, che assumeva essere stato procurato dall’adozione illegittima dei provvedimenti indicati.
La società riferiva di essere titolare della cava n. 68 denominata ‘Bettogli B’, sita nel Comune di Carrara, e della relativa autorizzazione all’escavazione rilasciata dallo stesso Comune con determina n. 56 del 19.4.2014.
In relazione al procedimento concluso con l’approvazione del PIT, la Giunta regionale, con delibera n. 1121 del 4 dicembre 2014, aveva approvato la proposta di modifica agli elaborati del PIT con valenza di piano paesaggistico ‘a seguito delle risultanze alle osservazioni’; il provvedimento era stato integrato con le deliberazioni n. 41 del 19 gennaio 2015, e n. 192 del 2 marzo 2015.
Questi ultimi provvedimenti non erano conosciuti in quanto non pubblicati sul BURT, né sul sito istituzionale dell’Ente. Il 27 marzo 2015, il testo del Piano, modificato a seguito degli approfondimenti con il MIBACT successivi agli esiti della Sesta Commissione Consiliare, era stato trasmesso al Consiglio che lo aveva approvato con delibera n. 37 del 27 marzo 2015.
A parere della ricorrente, con la disciplina del PIT – PPR era stato previsto, per la prima volta, una regolamentazione specifica per le attività estrattive, limitando illegittimamente l’attività della stessa società ricorrente.
La società Bettogli Marmi s.r.l. prospettava nel ricorso introduttivo varie censure: ‘ 1. Sull’obbligo di ripubblicazione per le modifiche di carattere sostanziale, sosteneva la violazione dell’art. 19 della L.R. 65 del 2014 e dei principi generali in tema di pianificazione urbanistica e territoriale; a parere della ricorrente il testo del Piano approvato dal Consiglio Regionale, con delibera n. 37/2015, aveva subito modifiche sostanziali rispetto al testo adottato che imponevano la ripubblicazione, quanto meno in parte qua, del PIT con valenza di piano paesistico; 2. Sull’omessa votazione delle controdeduzioni e sull’omesso esame delle osservazioni, si sosteneva la violazione dell’art. 144 del d.lgs. 42/2004 e dell’art. 10 l. 1150/1942; 3. Sullo sviamento del PIT dai compiti demandati dalla normativa al piano paesaggistico, dei principi costituzionali dell’art. 9, dell’art. 117, dell’art. 97, degli artt. 41 e 42 della costituzione, sosteneva l’incompetenza, a parere della ricorrente nel PIT vi era una commistione di contenuti che non permetteva agevolmente di distinguere le disposizioni del piano paesaggistico da quelle dello strumento di pianificazione territoriale; 4. Sulla violazione dei principi di libertà di concorrenza; sulla violazione del principio di eguaglianza ex art. 3 della costituzione e della riserva statale in materia di concorrenza e libero mercato ex art. 117 della costituzione, unitamente alla violazione degli artt. 113 e 114 della L.R. 65/2014, dell’art. 41 L.R. 35/2015, oltre al difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti, illogicità manifesta ed eccesso di potere per disparità di trattamento per le cave esistenti nelle alpi apuane; 5. Sulla c.d. ‘vestizione dei vincoli’, sosteneva la violazione degli artt. 131, 133, 135, 136, 142 e 143 del d.lgs. n. 42/2004, dell’art. 2 d.lgs. 227/2001, art. 3 L.R. 39/2000, dell’art. 2 regolamento forestale della toscana e dell’art. 184 bis d.lgs. 152/2006; 6. Sull’art. 17 (già art. 19) della disciplina di piano e sull’allegato 4 (linee guida per la valutazione di compatibilità paesaggistica); dell’art. 48 della L.R. 1/2005, e dell’art. 88 della L.R. 65/2014, degli artt. 16 e ss. della L.R. 65/2014; incompetenza, violazione dell’art. 117 della costituzione; 7. Sull’allegato 5 (già art. 20 della disciplina di piano) e sulla violazione e falsa applicazione degli articoli 113 e 114 della L.R. 65/2014, oltre alla violazione dei principi generali in materia di gerarchia delle fonti e dell’art. 2 della l. 241/90 per mancata previsione di un termine finale al procedimento; 8. Sull’art. 4 della disciplina del piano, per violazione degli articoli 135 e 143 del d.lgs. 42/2004, oltre all’eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, perplessità e contradditorietà’ .
2. Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, con sentenza n. 1108 del 2021, respingeva il ricorso.
3. Con atto di appello, notificato nei termini e nelle forme di rito, la società Bettogli Marmi s.r.l. ha domandato la riforma della sentenza impugnata, riproponendo sostanzialmente le critiche prospettate nel ricorso originario.
4. Il Comune di Carrara si è costituito in resistenza, concludendo per il rigetto dell’impugnazione.
5. I Ministeri della Cultura e della Transizione Ecologica si sono costituiti a norma dell’art. 55, settimo comma, del d.lgs. n. 104 del 2010, chiedendo di essere sentiti in camera di consiglio.
6. La Regione Toscana si è difesa, domandando il rigetto del gravame.
7. Con memoria depositata in data 21 febbraio 2025, la società Bettogli Marmi s.r.l. ha comunicato di non avere più interesse alla decisione del ricorso, essendo sopravvenuti fatti e atti che hanno determinato il venire meno di tale interesse, tra cui l’approvazione dei PABE. Ha, pertanto, concluso perché sia dichiarata l’improcedibilità dell’appello, con compensazione delle spese di lite.
8. All’udienza straordinaria del 2 aprile 2025, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
9. Il Collegio prende atto della dichiarazione espressa dalla società la società Bettogli Marmi s.r.l., la quale ha comunicato di non avere più interesse alla decisione dell’appello, essendo sopravvenuti fatti e atti che hanno determinato il venire meno di tale interesse, tra cui l’approvazione dei PABE.
Ne consegue l’improcedibilità del ricorso in appello per sopravvenuta carenza di interesse.
Nella specie, va precisato che non è cessata la materia del contendere, non ravvisandosi l’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale fatto valere in giudizio, in quanto l’Amministrazione non ha emesso nessun provvedimento satisfattivo.
La cessazione della materia del contendere opera, infatti, quando si determina una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato (Cons. Stato, n. 1227 del 2020; id. n. 8615 del 2019; id. n. 3378 del 2019).
E’, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cons. Stato, n. 1332 del 2016).
La dichiarazione di improcedibilità della domanda per carenza di interesse presuppone, invece, il verificarsi di una situazione, di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l’utilità della pronuncia del giudice (Cons. Stato, n. 5492 del 2009; id. n. 5355 del 2007).
Come nella fattispecie, per espressa dichiarazione della società appellante, è concretamente avvenuto.
Ne consegue che, nel caso all’esame del Collegio, la causa deve essere definita in rito con la dichiarazione di improcedibilità del ricorso in appello per sopravvenuta carenza di interesse.
10. Le spese di lite, tenuto conto delle ragioni della decisione e della peculiarità della vicenda processuale, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, d.l. 9.6.2024, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2021, n. 113 con l'intervento dei magistrati:
Davide Ponte, Presidente FF
Sergio Zeuli, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Fasano | Davide Ponte |
IL SEGRETARIO