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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 05/04/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1512/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto per la “cessazione degli effetti civili del matrimonio” depositato in data 14 maggio 2024 da:
(C.F. (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
elettivamente domiciliati in Sassari alla Via Stintino n° 2 presso lo studio C.F._2 dell'Avv. Elisabeth Ponti (C.F. ), che li rappresenta e difende giusta procura a C.F._3
margine al ricorso introduttivo ricorrenti nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Motivi in fatto e diritto della decisione
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., premesso che hanno contratto matrimonio concordatario in Sassari in data 11.09.2004 (Anno 2004, Parte 2, Serie A, Atto N° 258), dalla cui unione sono nati
(Grosseto 17.03.2005), maggiorenne ma studentessa universitaria non ancora economicamente Per_1
indipendente e i minori (Grosseto 19.06.2007) e (Sassari 17.05.2011). Hanno Per_2 Per_3 rappresentato di aver costituito, in costanza di matrimonio, una società denominata Controparte_1
con sede legale in Sassari alla Via Rolando n.16, P.IVA , avente ad
[...] P.IVA_1
pagina 1 di 5 oggetto l'organizzazione di convegni di medicina in ambito psicologico, l'organizzazione di corsi e la pubblicazione di studi scientifici con casa editrice propria;
che al fine di incrementare le possibilità di sviluppo della costituita società, la famiglia, già nel 2017, si è trasferita a Londra, con ritorni periodici in Sardegna compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori e lavorativi dei coniugi ma che, purtroppo, nonostante le scelte di vita anche dal punto di vista professionale si siano rivelate vincenti, è insorta tra i coniugi una profonda e irrimediabile crisi sentimentale, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Hanno, infatti, rappresentato che la separazione è stata dichiarata dall'intestato Tribunale con sentenza del 16.11.2021 e che dalla sentenza di separazione sono trascorsi i termini di legge per dar corso alla richiesta di divorzio congiunto, atteso che nelle more i coniugi non hanno ripreso la convivenza né, allo stato, si ritiene possibile ricostruire la loro comunione materiale e spirituale.
Hanno, pertanto, chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 03.10.2024 ex art 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato di voler ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio con trascrizione nei registri dello Stato civile del Comune di Sassari alle seguenti condizioni:
“1) coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) I tre figli vengono affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi con collocamento prevalente presso il domicilio paterno, attualmente in Londra così come quello materno;
La madre potrà vederli e tenerli con sé ogni qualvolta lo desideri compatibilmente con gli impegni e la volontà degli stessi.
Vigerà tra i coniugi il regime dell'alternanza per quanto riguarda i fine settimana dal venerdì alla domenica sera così come per le principali festività civili e religiose;
I minori trascorreranno, inoltre, con ciascun genitore almeno 15 giorni (consecutivi o meno), durante le vacanze estive;
Per l'ipotesi in cui il dott. decida, in futuro, di ritrasferirsi stabilmente in Italia o Parte_1
altra nazione, le parti concordano che opteranno per un diverso collocamento dei minori anche in conformità della volontà e ambizioni manifestate dagli stessi. Sarà in ogni caso garantito da entrambi i coniugi il diritto di visita dei minori;
3) A titolo di contributo al mantenimento per la moglie, il dott. corrisponderà alla stessa Parte_1 entro il giorno 5 di ciascun mese l'importo di € 2.700,00 per dieci anni;
La d.ssa verserà a favore del Dott. a titolo di contributo Pt_2 Parte_1
al mantenimento, per i tre figli attualmente non economicamente indipendenti, la somma di
pagina 2 di 5 €600,00 entro il giorno 10 di ciascun mese;
4) Ciascun coniuge contribuirà in maniera autonoma al mantenimento dei figli mentre saranno divise nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie, non voluttuarie, riferite a necessità dei figli, nonché quelle mediche e sanitarie non coperte dal S.S.N., e quelle afferenti al percorso di studi universitari.
I coniugi contribuiranno, altresì, nella misura del 50% per ciascuno a tutte quelle spese, oggi non prevedibili, che si rendessero indispensabili nell'interesse dei figli e per le quali, comunque, i ricorrenti dovranno preventivamente accordarsi.
5) Con compensazione delle spese legali per il caso di recepimento integrale delle conclusioni”.
Con ordinanza del 19.11.2024 il Collegio ha chiesto chiarimenti in ordine alla sussistenza – o meno – della giurisdizione del Giudice italiano. Le parti hanno depositato note scritte. All'udienza del
16.12.2024 il Giudice ha trattenuto la causa per riferirla al Collegio.
***
1) Sulla giurisdizione.
Il Collegio rileva che vi è difetto di giurisdizione del Giudice ordinario italiano in favore della
Giurisdizione del Giudice del Regno Unito (UK), con particolare riferimento alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e all'affidamento dei figli. Va, infatti, premesso che il criterio secondo cui stabilire la giurisdizione e la competenza dell'intestato Tribunale è quello della residenza abituale del minore, così come stabilito dall'art.473 bis.11 c.p.c. e che, in punto di giurisdizione, deve richiamarsi il Regolamento (UE) 1111/19, il quale stabilisce norme uniformi sulla competenza in materia di divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio, nonché in materia di controversie riguardanti la responsabilità genitoriale che presentano un elemento internazionale, nonché in ordine a tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, incluse le misure di protezione del minore, indipendentemente da qualsiasi nesso con procedimenti matrimoniali o altri procedimenti, per garantire parità di condizioni a tutti i minori.
L'art. 7 della Sezione 2 “Responsabilità genitoriale” del citato Regolamento, rubricato “Competenza generale” dispone che “
1. Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica fatti salvi gli articoli da 8 a10 bis” e quanto alla “Scelta del foro” che le “
1. Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro hanno competenza in materia di responsabilità genitoriale se ricorrono le condizioni seguenti:
a) il minore ha un legame sostanziale con quello Stato membro, in particolare perché:
pagina 3 di 5 i) almeno uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente;
ii) in tale Stato membro si trovava la precedente residenza abituale del minore;
o
iii) il minore è cittadino di quello Stato;
b) le parti e qualsiasi altro titolare della responsabilità genitoriale hanno:
i) liberamente convenuto la competenza giurisdizionale al più tardi alla data in cui è adita l'autorità giurisdizionale [con un accordo con particolari formalità che non vi è nel caso di specie]; o
ii) accettato espressamente la competenza giurisdizionale nel corso del procedimento e l'autorità giurisdizionale si è assicurata che tutte le parti siano informate del loro diritto di non accettare la competenza;
e
c) l'esercizio della competenza giurisdizionale è conforme all'interesse superiore del minore”.
Il Regolamento predetto ha abrogato il regolamento (CE) n. 2201/2003 noto come il regolamento
«Bruxelles II bis», per fornire norme più efficaci a tutela dei minori e dei loro genitori coinvolti in controversie transfrontaliere in materia di responsabilità genitoriale, ad esempio in materia di affidamento, diritti di visita e sottrazione di minori.
Ha comunque ribadito il criterio, ai fini dell'individuazione della giurisdizione, della prossimità o vicinanza: per i minori è competente il Giudice territorialmente più vicino a loro (la giurisdizione spetta, infatti, all'autorità dello Stato di residenza abituale dei minori al momento della proposizione della domanda), principio che trova fondamento nel superiore e preminente interesse del minore a che i provvedimenti che lo riguardano siano adottati dal Giudice più vicino al luogo della sua residenza effettiva, nonché nell'esigenza di realizzare la concentrazione di tutte le azioni giudiziarie ad esso relative.
Occorre quindi far riferimento al luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza ha consolidato, consolida, ovvero, in caso di recente trasferimento, possa consolidare una rete di affetti e relazioni tali da assicurargli un armonico sviluppo psicofisico, ed integra pertanto una situazione di fatto il cui accertamento è riservato all'apprezzamento del giudice del merito (Cass. Sez. U.,
02/10/2019, n. 24608, Cass. 11/06/2019, n. 15728, Cass. Sez. U., 27/11/2018, n. 30657).
Giova sul punto evidenziare che anche le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 8042/18 hanno affermato il seguente principio: “Al fine di accertare quale sia lo Stato in cui ha la residenza abituale un figlio di tenera età, nato da genitori non uniti in matrimonio che vivono in Paesi diversi, e di individuare in conseguenza il giudice nazionale dotato di giurisdizione al fine di assumere i provvedimenti riguardanti il minore, possono valorizzarsi indicatori di natura proiettiva, quali
l'iscrizione del bambino presso l'asilo nido in un determinato Paese ed il godimento dell'assistenza
pagina 4 di 5 sanitaria presso il sistema pediatrico del medesimo Stato” (cfr. anche Corte giustizia UE sez. V,
28/06/2018, n.512).
Tutto ciò premesso, dalle stesse allegazioni dei coniugi è emerso che già dal 2017 la famiglia si è trasferita stabilmente nel Regno Unito e che le stesse condizioni di divorzio prevedono il collocamento e l'esercizio di visita dei figli presso il domicilio di ciascun genitore, sito per entrambi in Londra.
Anche nelle note scritte depositate in data 09.12.2024, i coniugi hanno confermato che tutti i figli della coppia frequentano le scuole inglesi e che, escluso il periodo scolastico (che li occupa almeno 7 o 8 mesi all'anno), svolgono attività extrascolastiche e hanno i propri affetti a Sassari.
Ritiene, pertanto, il Collegio, sulla scorta di tutte le argomentazioni sopra esposte, che la residenza abituale dei figli delle parti sia quella di Londra e ciò a far data dall'anno 2017 e che debba pertanto dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice italiano in favore del Giudice del Regno Unito in relazione alle domande formulate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice italiano.
Così deciso in Sassari in data 04.04.2025
Il Presidente Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Ilaria Bradamante
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto per la “cessazione degli effetti civili del matrimonio” depositato in data 14 maggio 2024 da:
(C.F. (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
elettivamente domiciliati in Sassari alla Via Stintino n° 2 presso lo studio C.F._2 dell'Avv. Elisabeth Ponti (C.F. ), che li rappresenta e difende giusta procura a C.F._3
margine al ricorso introduttivo ricorrenti nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Motivi in fatto e diritto della decisione
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., premesso che hanno contratto matrimonio concordatario in Sassari in data 11.09.2004 (Anno 2004, Parte 2, Serie A, Atto N° 258), dalla cui unione sono nati
(Grosseto 17.03.2005), maggiorenne ma studentessa universitaria non ancora economicamente Per_1
indipendente e i minori (Grosseto 19.06.2007) e (Sassari 17.05.2011). Hanno Per_2 Per_3 rappresentato di aver costituito, in costanza di matrimonio, una società denominata Controparte_1
con sede legale in Sassari alla Via Rolando n.16, P.IVA , avente ad
[...] P.IVA_1
pagina 1 di 5 oggetto l'organizzazione di convegni di medicina in ambito psicologico, l'organizzazione di corsi e la pubblicazione di studi scientifici con casa editrice propria;
che al fine di incrementare le possibilità di sviluppo della costituita società, la famiglia, già nel 2017, si è trasferita a Londra, con ritorni periodici in Sardegna compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori e lavorativi dei coniugi ma che, purtroppo, nonostante le scelte di vita anche dal punto di vista professionale si siano rivelate vincenti, è insorta tra i coniugi una profonda e irrimediabile crisi sentimentale, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Hanno, infatti, rappresentato che la separazione è stata dichiarata dall'intestato Tribunale con sentenza del 16.11.2021 e che dalla sentenza di separazione sono trascorsi i termini di legge per dar corso alla richiesta di divorzio congiunto, atteso che nelle more i coniugi non hanno ripreso la convivenza né, allo stato, si ritiene possibile ricostruire la loro comunione materiale e spirituale.
Hanno, pertanto, chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 03.10.2024 ex art 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato di voler ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio con trascrizione nei registri dello Stato civile del Comune di Sassari alle seguenti condizioni:
“1) coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) I tre figli vengono affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi con collocamento prevalente presso il domicilio paterno, attualmente in Londra così come quello materno;
La madre potrà vederli e tenerli con sé ogni qualvolta lo desideri compatibilmente con gli impegni e la volontà degli stessi.
Vigerà tra i coniugi il regime dell'alternanza per quanto riguarda i fine settimana dal venerdì alla domenica sera così come per le principali festività civili e religiose;
I minori trascorreranno, inoltre, con ciascun genitore almeno 15 giorni (consecutivi o meno), durante le vacanze estive;
Per l'ipotesi in cui il dott. decida, in futuro, di ritrasferirsi stabilmente in Italia o Parte_1
altra nazione, le parti concordano che opteranno per un diverso collocamento dei minori anche in conformità della volontà e ambizioni manifestate dagli stessi. Sarà in ogni caso garantito da entrambi i coniugi il diritto di visita dei minori;
3) A titolo di contributo al mantenimento per la moglie, il dott. corrisponderà alla stessa Parte_1 entro il giorno 5 di ciascun mese l'importo di € 2.700,00 per dieci anni;
La d.ssa verserà a favore del Dott. a titolo di contributo Pt_2 Parte_1
al mantenimento, per i tre figli attualmente non economicamente indipendenti, la somma di
pagina 2 di 5 €600,00 entro il giorno 10 di ciascun mese;
4) Ciascun coniuge contribuirà in maniera autonoma al mantenimento dei figli mentre saranno divise nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie, non voluttuarie, riferite a necessità dei figli, nonché quelle mediche e sanitarie non coperte dal S.S.N., e quelle afferenti al percorso di studi universitari.
I coniugi contribuiranno, altresì, nella misura del 50% per ciascuno a tutte quelle spese, oggi non prevedibili, che si rendessero indispensabili nell'interesse dei figli e per le quali, comunque, i ricorrenti dovranno preventivamente accordarsi.
5) Con compensazione delle spese legali per il caso di recepimento integrale delle conclusioni”.
Con ordinanza del 19.11.2024 il Collegio ha chiesto chiarimenti in ordine alla sussistenza – o meno – della giurisdizione del Giudice italiano. Le parti hanno depositato note scritte. All'udienza del
16.12.2024 il Giudice ha trattenuto la causa per riferirla al Collegio.
***
1) Sulla giurisdizione.
Il Collegio rileva che vi è difetto di giurisdizione del Giudice ordinario italiano in favore della
Giurisdizione del Giudice del Regno Unito (UK), con particolare riferimento alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e all'affidamento dei figli. Va, infatti, premesso che il criterio secondo cui stabilire la giurisdizione e la competenza dell'intestato Tribunale è quello della residenza abituale del minore, così come stabilito dall'art.473 bis.11 c.p.c. e che, in punto di giurisdizione, deve richiamarsi il Regolamento (UE) 1111/19, il quale stabilisce norme uniformi sulla competenza in materia di divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio, nonché in materia di controversie riguardanti la responsabilità genitoriale che presentano un elemento internazionale, nonché in ordine a tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, incluse le misure di protezione del minore, indipendentemente da qualsiasi nesso con procedimenti matrimoniali o altri procedimenti, per garantire parità di condizioni a tutti i minori.
L'art. 7 della Sezione 2 “Responsabilità genitoriale” del citato Regolamento, rubricato “Competenza generale” dispone che “
1. Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica fatti salvi gli articoli da 8 a10 bis” e quanto alla “Scelta del foro” che le “
1. Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro hanno competenza in materia di responsabilità genitoriale se ricorrono le condizioni seguenti:
a) il minore ha un legame sostanziale con quello Stato membro, in particolare perché:
pagina 3 di 5 i) almeno uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente;
ii) in tale Stato membro si trovava la precedente residenza abituale del minore;
o
iii) il minore è cittadino di quello Stato;
b) le parti e qualsiasi altro titolare della responsabilità genitoriale hanno:
i) liberamente convenuto la competenza giurisdizionale al più tardi alla data in cui è adita l'autorità giurisdizionale [con un accordo con particolari formalità che non vi è nel caso di specie]; o
ii) accettato espressamente la competenza giurisdizionale nel corso del procedimento e l'autorità giurisdizionale si è assicurata che tutte le parti siano informate del loro diritto di non accettare la competenza;
e
c) l'esercizio della competenza giurisdizionale è conforme all'interesse superiore del minore”.
Il Regolamento predetto ha abrogato il regolamento (CE) n. 2201/2003 noto come il regolamento
«Bruxelles II bis», per fornire norme più efficaci a tutela dei minori e dei loro genitori coinvolti in controversie transfrontaliere in materia di responsabilità genitoriale, ad esempio in materia di affidamento, diritti di visita e sottrazione di minori.
Ha comunque ribadito il criterio, ai fini dell'individuazione della giurisdizione, della prossimità o vicinanza: per i minori è competente il Giudice territorialmente più vicino a loro (la giurisdizione spetta, infatti, all'autorità dello Stato di residenza abituale dei minori al momento della proposizione della domanda), principio che trova fondamento nel superiore e preminente interesse del minore a che i provvedimenti che lo riguardano siano adottati dal Giudice più vicino al luogo della sua residenza effettiva, nonché nell'esigenza di realizzare la concentrazione di tutte le azioni giudiziarie ad esso relative.
Occorre quindi far riferimento al luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza ha consolidato, consolida, ovvero, in caso di recente trasferimento, possa consolidare una rete di affetti e relazioni tali da assicurargli un armonico sviluppo psicofisico, ed integra pertanto una situazione di fatto il cui accertamento è riservato all'apprezzamento del giudice del merito (Cass. Sez. U.,
02/10/2019, n. 24608, Cass. 11/06/2019, n. 15728, Cass. Sez. U., 27/11/2018, n. 30657).
Giova sul punto evidenziare che anche le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 8042/18 hanno affermato il seguente principio: “Al fine di accertare quale sia lo Stato in cui ha la residenza abituale un figlio di tenera età, nato da genitori non uniti in matrimonio che vivono in Paesi diversi, e di individuare in conseguenza il giudice nazionale dotato di giurisdizione al fine di assumere i provvedimenti riguardanti il minore, possono valorizzarsi indicatori di natura proiettiva, quali
l'iscrizione del bambino presso l'asilo nido in un determinato Paese ed il godimento dell'assistenza
pagina 4 di 5 sanitaria presso il sistema pediatrico del medesimo Stato” (cfr. anche Corte giustizia UE sez. V,
28/06/2018, n.512).
Tutto ciò premesso, dalle stesse allegazioni dei coniugi è emerso che già dal 2017 la famiglia si è trasferita stabilmente nel Regno Unito e che le stesse condizioni di divorzio prevedono il collocamento e l'esercizio di visita dei figli presso il domicilio di ciascun genitore, sito per entrambi in Londra.
Anche nelle note scritte depositate in data 09.12.2024, i coniugi hanno confermato che tutti i figli della coppia frequentano le scuole inglesi e che, escluso il periodo scolastico (che li occupa almeno 7 o 8 mesi all'anno), svolgono attività extrascolastiche e hanno i propri affetti a Sassari.
Ritiene, pertanto, il Collegio, sulla scorta di tutte le argomentazioni sopra esposte, che la residenza abituale dei figli delle parti sia quella di Londra e ciò a far data dall'anno 2017 e che debba pertanto dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice italiano in favore del Giudice del Regno Unito in relazione alle domande formulate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice italiano.
Così deciso in Sassari in data 04.04.2025
Il Presidente Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Ilaria Bradamante
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