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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 29/03/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.n.1820/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. Andrea Giuliani, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ultimo comma, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.1820/2023 promossa da:
(c.f. , (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
. r esi R Parte_3 C.F._3
domi el predetto difensore sito in Perugia, via G. Dottori n.85
-attori– CONTRO (c.f. ) e (c.f. ), Controparte_1 C.F._4 CP_2 C.F._5 all'Av ed el omicil el predetto difensore sito in Foligno, via Pascoli n.5
-convenuta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da precisazione delle conclusioni rassegnate in sede di note scritte depositate telematicamente per l'udienza del 20.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte attrice , , ha citato in giudizio parte convenuta Parte_1 Parte_2 Parte_3
confini e quindi per sentire accertare Controparte_1 CP_2
e dichiarare l'esatto confine tra i beni immobili degli attori e quelli dei convenuti, tutti bene individuati catastalmente in sede di atto introduttivo. Si è costituita regolarmente in giudizio la parte convenuta la quale, oltre ad eccezioni di rito in via preliminare, ha sostanzialmente richiesto anch'essa l'esatta individuazione dei confini tra le rispettive proprietà. In seguito al deposito delle memorie integrative ex art.171 ter c.p.c. e su richiesta delle parti, veniva disposta la procedura di mediazione delegata e rinviato il giudizio all'esito di tale procedura. Depositato in atti il verbale di accordo di conciliazione redatto in sede di mediazione e contestuale deposito notarile, le parti rappresentavano di avere trovato in sede di mediazione un accordo conciliativo con il quale erano state definite tutte le ragioni di contrasto e tutte le rispettive pretese che avevano originato il contenzioso, dichiarando quindi l'inesistenza di ogni ulteriore ragione del contendere. Alla luce di quanto rappresentato la causa veniva rinviata all'udienza del 20.03.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art.281 sexies c.p.c.; in sede di note scritte ex art.127 ter c.p.c. del 21.02.2025 tutte le parti congiuntamente confermavano l'intervenuta cessazione della materia del contendere anche sotto il profilo delle spese di lite da compensare tra loro integralmente;
la causa veniva quindi trattenuta in decisione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ultimo comma. * La cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio. In altri termini la cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse delle parti alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso della controversia fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e quindi da rendere non più necessaria la pronuncia giudiziale sulle domande originariamente proposte. Esattamente come nel caso di specie, ove le parti hanno congiuntamente rappresentato di avere interamente regolato e definito tra loro i reciproci rapporti. Conseguentemente nulla osta alla pronuncia di cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa civile promossa dalla parte attrice , Parte_1
, nei confronti della parte convenuta Parte_2 Parte_3 Controparte_1 CP_2 i ne disattesa, così provvede:
[...] iara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere tra le parti;
-compensa tra le parti le spese di lite.
Spoleto, 29.03.2025
Andrea Giuliani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. Andrea Giuliani, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ultimo comma, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.1820/2023 promossa da:
(c.f. , (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
. r esi R Parte_3 C.F._3
domi el predetto difensore sito in Perugia, via G. Dottori n.85
-attori– CONTRO (c.f. ) e (c.f. ), Controparte_1 C.F._4 CP_2 C.F._5 all'Av ed el omicil el predetto difensore sito in Foligno, via Pascoli n.5
-convenuta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da precisazione delle conclusioni rassegnate in sede di note scritte depositate telematicamente per l'udienza del 20.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte attrice , , ha citato in giudizio parte convenuta Parte_1 Parte_2 Parte_3
confini e quindi per sentire accertare Controparte_1 CP_2
e dichiarare l'esatto confine tra i beni immobili degli attori e quelli dei convenuti, tutti bene individuati catastalmente in sede di atto introduttivo. Si è costituita regolarmente in giudizio la parte convenuta la quale, oltre ad eccezioni di rito in via preliminare, ha sostanzialmente richiesto anch'essa l'esatta individuazione dei confini tra le rispettive proprietà. In seguito al deposito delle memorie integrative ex art.171 ter c.p.c. e su richiesta delle parti, veniva disposta la procedura di mediazione delegata e rinviato il giudizio all'esito di tale procedura. Depositato in atti il verbale di accordo di conciliazione redatto in sede di mediazione e contestuale deposito notarile, le parti rappresentavano di avere trovato in sede di mediazione un accordo conciliativo con il quale erano state definite tutte le ragioni di contrasto e tutte le rispettive pretese che avevano originato il contenzioso, dichiarando quindi l'inesistenza di ogni ulteriore ragione del contendere. Alla luce di quanto rappresentato la causa veniva rinviata all'udienza del 20.03.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art.281 sexies c.p.c.; in sede di note scritte ex art.127 ter c.p.c. del 21.02.2025 tutte le parti congiuntamente confermavano l'intervenuta cessazione della materia del contendere anche sotto il profilo delle spese di lite da compensare tra loro integralmente;
la causa veniva quindi trattenuta in decisione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ultimo comma. * La cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio. In altri termini la cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse delle parti alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso della controversia fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e quindi da rendere non più necessaria la pronuncia giudiziale sulle domande originariamente proposte. Esattamente come nel caso di specie, ove le parti hanno congiuntamente rappresentato di avere interamente regolato e definito tra loro i reciproci rapporti. Conseguentemente nulla osta alla pronuncia di cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa civile promossa dalla parte attrice , Parte_1
, nei confronti della parte convenuta Parte_2 Parte_3 Controparte_1 CP_2 i ne disattesa, così provvede:
[...] iara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere tra le parti;
-compensa tra le parti le spese di lite.
Spoleto, 29.03.2025
Andrea Giuliani