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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 02/12/2024, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3667/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. e 337-bis e ss. c.c., presentato dalle parti
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Gianella Alberto del Foro di Vercelli
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
18/05/1998 e residente in [...] rappresentata e difesa dagli Avv.ti Teglia Enrico e Deangelis Sara del Foro di Vercelli
E
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 07/11/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato al di fuori del matrimonio (ex art. 337-bis e ss. c.c.), riguardante il Per_ figlio nato a [...] l'[...], ancora minore. Le parti hanno intrattenuto una relazione sentimentale fino a quando, venuta meno l'armonia della coppia, hanno deciso di interrompere la loro convivenza;
sono quindi addivenute alla decisione di presentare ricorso congiunto per regolamentare i rapporti tra loro e il figlio.
pagina 1 di 3 Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età del figlio minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
DISCIPLINA
I rapporti genitoriali, secondo la volontà congiunta dei ricorrenti, alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. il signor UN continuerà a vivere presso la casa familiare di sua proprietà sita in Pt_1 Pt_1
Vercelli, Via A. Colombo 8; Per_
2. la signora unitamente al figlio con il consenso del padre, ha già trasferito Pt_2 altrove il proprio domicilio, in Vercelli, Corso Papa Giovanni Paolo II n.3, e provvederà a trasferire anche la propria residenza;
Per_
3. il figlio sarà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la casa materna;
Per_
4. il padre potrà vedere e tenere con sé per due pomeriggi alla settimana, dall'uscita dall'asilo fino all'ora di cena, nonché a fine settimana alternati, dal sabato mattina fino alla domenica sera, ma con pernottamento del piccolo presso l'abitazione materna. Dal Per_ compimento del terzo anno di età di si introdurrà gradualmente il pernottamento di questi presso la casa paterna, tanto nei fine settimana che in uno dei giorni infrasettimanali;
pagina 2 di 3 5. anche nei weekend di spettanza materna, qualora i turni lavorativi della madre la impegnino Per_ per parte del sabato o della domenica, potrà stare con il padre per il tempo in cui la Per_ madre sia impegnata al lavoro: al termine del proprio turno la mamma preleverà poi presso la casa del padre o dei nonni paterni;
Per_
6. durante le vacanze estive potrà stare con il padre anche più giorni, sempre secondo gli accordi e nel rispetto delle reciproche disponibilità e volontà. Dal compimento del terzo anno, ove il bimbo non manifesti disagio e/o volontà contrarie, il padre potrà tenere con sé il minore durante le vacanze estive per 15 giorni, anche non consecutivi, comprensivi di pernottamento;
a tal fine le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente le loro ferie non appena note, e precisare sempre la località ove intendano trascorrere eventuali periodi di vacanza;
Per_
7. durante le vacanze natalizie potrà stare con ciascun genitore, un anno il 24 e 25 dicembre con uno e 31 dicembre - 1° gennaio con l'altro e così alternativamente gli anni successivi, salvo diversi accordi tra i coniugi. Per le altre festività, i genitori concorderanno i giorni di permanenza del figlio con uno o l'altro genitore di volta in volta, tenendo conto delle reciproche esigenze e volontà e degli impegni di lavoro, quanto ai “ponti”, ne fruirà il genitore cui compete il weekend ad essi collegato;
8. i genitori sosterranno inoltre nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie relative al figlio minore, per l'individuazione e concertazione delle quali i coniugi si richiamano a quanto previsto dal Protocollo d'intesa del Tribunale di Vercelli del 21.12.2018, con la sola eccezione delle spese per la mensa scolastica, che saranno da ricomprendersi tra le predette spese straordinarie da dividere al 50%;
9. il signor corrisponderà inoltre alla signora a fare data dal deposito del ricorso Pt_1 Pt_2 congiunto del 28/10/2024, la somma di Euro 450,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da adeguarsi in base agli indici ISTAT a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
10. l'assegno unico familiare sarà percepito dalla signora nella misura del 100%, e la Pt_2 madre godrà nella misura del 100% delle detrazioni fiscali per il figlio;
11. si dà atto che le spese di lite saranno interamente compensate tra le parti.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 26/11/2024.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Andrea Padalino
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3667/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. e 337-bis e ss. c.c., presentato dalle parti
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Gianella Alberto del Foro di Vercelli
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
18/05/1998 e residente in [...] rappresentata e difesa dagli Avv.ti Teglia Enrico e Deangelis Sara del Foro di Vercelli
E
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 07/11/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato al di fuori del matrimonio (ex art. 337-bis e ss. c.c.), riguardante il Per_ figlio nato a [...] l'[...], ancora minore. Le parti hanno intrattenuto una relazione sentimentale fino a quando, venuta meno l'armonia della coppia, hanno deciso di interrompere la loro convivenza;
sono quindi addivenute alla decisione di presentare ricorso congiunto per regolamentare i rapporti tra loro e il figlio.
pagina 1 di 3 Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età del figlio minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
DISCIPLINA
I rapporti genitoriali, secondo la volontà congiunta dei ricorrenti, alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. il signor UN continuerà a vivere presso la casa familiare di sua proprietà sita in Pt_1 Pt_1
Vercelli, Via A. Colombo 8; Per_
2. la signora unitamente al figlio con il consenso del padre, ha già trasferito Pt_2 altrove il proprio domicilio, in Vercelli, Corso Papa Giovanni Paolo II n.3, e provvederà a trasferire anche la propria residenza;
Per_
3. il figlio sarà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la casa materna;
Per_
4. il padre potrà vedere e tenere con sé per due pomeriggi alla settimana, dall'uscita dall'asilo fino all'ora di cena, nonché a fine settimana alternati, dal sabato mattina fino alla domenica sera, ma con pernottamento del piccolo presso l'abitazione materna. Dal Per_ compimento del terzo anno di età di si introdurrà gradualmente il pernottamento di questi presso la casa paterna, tanto nei fine settimana che in uno dei giorni infrasettimanali;
pagina 2 di 3 5. anche nei weekend di spettanza materna, qualora i turni lavorativi della madre la impegnino Per_ per parte del sabato o della domenica, potrà stare con il padre per il tempo in cui la Per_ madre sia impegnata al lavoro: al termine del proprio turno la mamma preleverà poi presso la casa del padre o dei nonni paterni;
Per_
6. durante le vacanze estive potrà stare con il padre anche più giorni, sempre secondo gli accordi e nel rispetto delle reciproche disponibilità e volontà. Dal compimento del terzo anno, ove il bimbo non manifesti disagio e/o volontà contrarie, il padre potrà tenere con sé il minore durante le vacanze estive per 15 giorni, anche non consecutivi, comprensivi di pernottamento;
a tal fine le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente le loro ferie non appena note, e precisare sempre la località ove intendano trascorrere eventuali periodi di vacanza;
Per_
7. durante le vacanze natalizie potrà stare con ciascun genitore, un anno il 24 e 25 dicembre con uno e 31 dicembre - 1° gennaio con l'altro e così alternativamente gli anni successivi, salvo diversi accordi tra i coniugi. Per le altre festività, i genitori concorderanno i giorni di permanenza del figlio con uno o l'altro genitore di volta in volta, tenendo conto delle reciproche esigenze e volontà e degli impegni di lavoro, quanto ai “ponti”, ne fruirà il genitore cui compete il weekend ad essi collegato;
8. i genitori sosterranno inoltre nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie relative al figlio minore, per l'individuazione e concertazione delle quali i coniugi si richiamano a quanto previsto dal Protocollo d'intesa del Tribunale di Vercelli del 21.12.2018, con la sola eccezione delle spese per la mensa scolastica, che saranno da ricomprendersi tra le predette spese straordinarie da dividere al 50%;
9. il signor corrisponderà inoltre alla signora a fare data dal deposito del ricorso Pt_1 Pt_2 congiunto del 28/10/2024, la somma di Euro 450,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da adeguarsi in base agli indici ISTAT a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
10. l'assegno unico familiare sarà percepito dalla signora nella misura del 100%, e la Pt_2 madre godrà nella misura del 100% delle detrazioni fiscali per il figlio;
11. si dà atto che le spese di lite saranno interamente compensate tra le parti.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 26/11/2024.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Andrea Padalino
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