Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. IX, sentenza 19/01/2026, n. 34
CGT2
Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Accolto
    Inammissibilità del ricorso per tardività

    La Corte ha ritenuto che il ricorso del contribuente sia stato depositato ben oltre la scadenza del termine di sessanta giorni dalla intimazione di pagamento, circostanza che impedisce l'esame nel merito delle doglianze.

  • Accolto
    Legittimità dell'operato dell'agente della riscossione

    La Corte ha ritenuto che, a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso del contribuente per tardività, non sia possibile esaminare nel merito le doglianze avverso l'attività dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.

  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione e decadenza

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente per tardività, precludendo l'esame nel merito delle eccezioni sollevate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. IX, sentenza 19/01/2026, n. 34
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
    Numero : 34
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

    Testo completo