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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. IX, sentenza 19/01/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 34/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9, riunita in udienza il
22/09/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TORSELLO BARBARA, Presidente
SCIAUDONE NI, Relatore
MARINELLI STEFANO, Giudice
in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 526/2021 depositato il 10/05/2021
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Forli' - Via Magazzini Posteriori 28/x 48100 Ravenna RA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 190/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FORLI' sez. 1 e pubblicata il 23/11/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04520189000629260000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Conclusioni dell'appellante
In via preliminare, ed eventualmente, in subordine, previa integrazione del contraddittorio nei confronti di
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Forlì-Cesena, e rimessione della causa in primo grado, in totale riforma della sentenza ed in accoglimento delle conclusioni già rassegnate dall'agente della riscossione in primo grado, dichiarare l'inammissibilità ex artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992 del ricorso introduttivo e comunque dichiarare legittimo l'atto impugnato. Con vittoria delle spese del processo, oltre accessori di legge.
Conclusione dell'appellato
Annullare l'atto impugnato con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente appellato ha impugnato, innanzi la CTP di Forlì, con ricorso del 21.10.2019, l'intimazione di pagamento n. 04520189000629260000, a lui notificata il 24.07.2019, in relazione alla sottesa cartella di pagamento 0452009000249549501.
A sostegno della propria impugnazione, ha eccepito la prescrizione della pretesa tributaria, in quanto fondata su di una cartella esattoriale notificata alla società della quale era socio accomandatario, successivamente all'estinzione e all'avvenuta cancellazione della società dal Registro delle Imprese.
A suo giudizio, gli atti nel corso del tempo a lui notificati, in quanto socio accomandatario, siccome fondati su di un atto presupposto non correttamente formato , dovevano ritenersi a loro volta nulli. Eccepiva pertanto la decadenza dalla pretesa erariale, la prescrizione e la carenza di motivazione dell'atto impugnato.
Perfezionatosi il contraddittorio, con la costituzione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che insisteva per la conferma della legittimità del proprio operato, la CTP di Forlì accoglieva il ricorso e condannava l'Agenzia resistente al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza propone appello l'Ente della riscossione, contestando la nullità della sentenza, perché emessa ultra petitum, nella parte in cui ha dichiarato la nullità della notifica dell'atto presupposto, e insistendo per l'affermazione della legittimità del suo operato.
Al gravame resiste il contribuente, sulla scorta delle motivazioni rappresentate con il ricorso in primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Il ricorso del contribuente deve infatti ritenersi inammissibile, tenuto conto che è stato depositato ben oltre la scadenza del termine di sessanta giorni dalla intimazione di pagamento, che gli fu notificata il 10/12.03.2010
(una seconda intimazione fu notificata l'11.09.2013).
Tale circostanza impedisce di esaminare nel merito le doglianze avverso l'attività dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione, sulla scorta del consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale “la intimazione di pagamento costituisce un atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all' art. 19 del D.Lgs.
n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora. Esso dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, precludendo al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine” (Cass. 20476/2025).
A nulla quindi vale osservare che l'atto prodromico, vale a dire la cartella di pagamento, fu emessa in danno di una società già estinta.
Considerato che
soltanto in tempi relativamente recenti la giurisprudenza si è consolidata nel senso sopra richiamato, laddove i fatti oggetto di lite sono molto risalenti, appare equo procedere alla compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9
Accogli l'appello e dichiara la inammissibilità del ricorso.
Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Bologna, 22.09.2025
Il Relatore Il Presidente
Antonio Sciaudone BA LO
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9, riunita in udienza il
22/09/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TORSELLO BARBARA, Presidente
SCIAUDONE NI, Relatore
MARINELLI STEFANO, Giudice
in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 526/2021 depositato il 10/05/2021
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Forli' - Via Magazzini Posteriori 28/x 48100 Ravenna RA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 190/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FORLI' sez. 1 e pubblicata il 23/11/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04520189000629260000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Conclusioni dell'appellante
In via preliminare, ed eventualmente, in subordine, previa integrazione del contraddittorio nei confronti di
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Forlì-Cesena, e rimessione della causa in primo grado, in totale riforma della sentenza ed in accoglimento delle conclusioni già rassegnate dall'agente della riscossione in primo grado, dichiarare l'inammissibilità ex artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992 del ricorso introduttivo e comunque dichiarare legittimo l'atto impugnato. Con vittoria delle spese del processo, oltre accessori di legge.
Conclusione dell'appellato
Annullare l'atto impugnato con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente appellato ha impugnato, innanzi la CTP di Forlì, con ricorso del 21.10.2019, l'intimazione di pagamento n. 04520189000629260000, a lui notificata il 24.07.2019, in relazione alla sottesa cartella di pagamento 0452009000249549501.
A sostegno della propria impugnazione, ha eccepito la prescrizione della pretesa tributaria, in quanto fondata su di una cartella esattoriale notificata alla società della quale era socio accomandatario, successivamente all'estinzione e all'avvenuta cancellazione della società dal Registro delle Imprese.
A suo giudizio, gli atti nel corso del tempo a lui notificati, in quanto socio accomandatario, siccome fondati su di un atto presupposto non correttamente formato , dovevano ritenersi a loro volta nulli. Eccepiva pertanto la decadenza dalla pretesa erariale, la prescrizione e la carenza di motivazione dell'atto impugnato.
Perfezionatosi il contraddittorio, con la costituzione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che insisteva per la conferma della legittimità del proprio operato, la CTP di Forlì accoglieva il ricorso e condannava l'Agenzia resistente al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza propone appello l'Ente della riscossione, contestando la nullità della sentenza, perché emessa ultra petitum, nella parte in cui ha dichiarato la nullità della notifica dell'atto presupposto, e insistendo per l'affermazione della legittimità del suo operato.
Al gravame resiste il contribuente, sulla scorta delle motivazioni rappresentate con il ricorso in primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Il ricorso del contribuente deve infatti ritenersi inammissibile, tenuto conto che è stato depositato ben oltre la scadenza del termine di sessanta giorni dalla intimazione di pagamento, che gli fu notificata il 10/12.03.2010
(una seconda intimazione fu notificata l'11.09.2013).
Tale circostanza impedisce di esaminare nel merito le doglianze avverso l'attività dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione, sulla scorta del consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale “la intimazione di pagamento costituisce un atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all' art. 19 del D.Lgs.
n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora. Esso dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, precludendo al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine” (Cass. 20476/2025).
A nulla quindi vale osservare che l'atto prodromico, vale a dire la cartella di pagamento, fu emessa in danno di una società già estinta.
Considerato che
soltanto in tempi relativamente recenti la giurisprudenza si è consolidata nel senso sopra richiamato, laddove i fatti oggetto di lite sono molto risalenti, appare equo procedere alla compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9
Accogli l'appello e dichiara la inammissibilità del ricorso.
Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Bologna, 22.09.2025
Il Relatore Il Presidente
Antonio Sciaudone BA LO