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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 17/06/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
Proc. N. R.G. 1935/2024
VERBALE D'UDIENZA del 17 giugno 2025
Il giorno 17 giugno 2025, davanti al giudice onorario, in funzione di
G.L., Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo viene chiamata la causa iscritta al n. 1935/2024 R.G.
Sono presenti :
Per parte ricorrente, l'avv. Carmela Ascone, per delega dell'Avv.
Garzo Giulia;
Per parte resistente, l'avv. Rosa Laganà, per delega degli Avv.ti Angela
Maria Laganà e Dario Cosimo Adornato;
Per parte resistente alle ore 11,03 nessuno è presente. CP_1
Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste, anche istruttorie, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione.,
IL GIUDICE all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario, in funzione di G.L., Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA
TRA
(cod. Fisc.: Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giulia Garzo (C.F.:
), giusta procura in atti;
C.F._2
ricorrente
E
sede Controparte_2
centrale in Roma, in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Maria Laganà
(C.F.: ) e Dario Cosimo Adornato C.F._3
(C.F.: )., in forza di procura generale alle CodiceFiscale_4
liti collettivamente conferita collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) il 22 marzo 2024, Persona_1
Repertorio 37875 , in atti
resistente
E
, in persona del suo Controparte_3
legale rappresentata e difesa dall'avv. rappresentata e difesa, dall'Avv. 'Avv. (C.F. ), giusta CP_4 C.F._5
procura in atti resistente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n.09420249007634080\000, limitatamente all'avviso di addebito n. 39420160001097339000 relativamente all'omesso versamento contributi IVS anno 2015 (di € 2.784,56). Eccepiva, nel merito,
l'omessa notifica della cartella presupposta e l 'avvenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme per decorso del termine quinquennale di prescrizione;
la decadenza dal diritto di credito vantato per mancata notifica della cartella presupposta. Pertanto concludeva chiedendo di:” - accertare e dichiarare la nullità dei ruoli e, quindi, della pretesa creditoria per mancata notifica delle cartelle di pagamento n.
39420160001097339000;- accertare e dichiarare la nullità dei ruoli per l'intervenuta prescrizione del credito recato dalla cartella
09420100018159726000 ex art 3 commi 9 - 10 della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995 - conseguentemente annullare e/o revocare per i motivi esposti l'iscrizione a ruolo recata dalle cartelle nn.
39420160001097339000 ordinando altresì la cancellazione del ruolo;
- dichiarare l'estinzione della pretesa creditizia per fatti estintivi sopravvenuti: prescrizione;
Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
Regolarmente costituitosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo, preliminarmente, la tardività CP_2
dell'opposizione e il consolidamento del credito, in quanto ai sensi dell'art. 24, comma 5°, del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, riferito alle cartelle esattoriali per contributi previdenziali, contro l'iscrizione a ruolo l'opposizione deve essere proposta entro il termine di quaranta giorni. Rappresentava, inoltre che ai sensi dell'art. 45 DPR 602/1973 (come modificato dall'art.16 del D.Lgvo 46/1999), alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, per crediti previdenziali e relativi accessori e spese, procede il concessionario. Relativamente alla eccepita prescrizione evidenziava che la stessa era infondata riguardo all'attività posta in capo all' pertanto, per l'eventuale CP_2
prescrizione maturata successivamente alla notifica dell'AVA nessuna responsabilità poteva essere addebita all' CP_2
neppure ai fini delle spese. Quindi, concludeva chiedendo di:” dichiarare inammissibile l'opposizione e nel merito, rigettare il ricorso avversario siccome infondato;
in via subordinata, accertare il credito contributivo per cui è causa, con condanna dell'opponente al pagamento dei crediti di cui agli AVA e degli accessori di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Si costituiva anche l' , la quale Controparte_5
eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso proposto ai sensi dell'art. 617 c.p.c. in parte qua per essere stato proposto oltre il termine di 20 giorni dalla notifica dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420219000501039000 avvenuta in data 16.09.2022. Sempre in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza del potere di impugnare l'intimazione di pagamento e gli atti presupposti su cui essa si fondava, in quanto al ricorrente incombeva l'onere di impugnare i singoli atti nel termine, pacificamente perentorio di quaranta giorni dalla notifica degli stessi e non essendo stata proposta opposizione entro tale termine i relativi crediti erano divenuti irretrattabili ed il ricorrente era decaduto dalla possibilità di far valere tanto i presunti vizi formali della cartella, sia dalla possibilità di eccepire l'eventuale prescrizione e/o decadenza maturata. Nel merito eccepiva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, tenendo anche in considerazione la sospensione per periodo
COVID-19. Pertanto, concludeva chiedendo :” - in via pregiudiziale ed assorbente, dichiarare l'opposizione inammissibile in parte qua ai sensi degli artt. nn. 24 e 29 del D. Lgs. 46/1999 e n. 617
c.p.c;- nel merito rigettare l'opposizione proposta dal Sig.
[...]
in toto et in singulis in quanto infondata in fatto e in diritto Pt_1
e inammissibile. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
La causa è stata istruita con prove documentali.
Il procedimento è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
Il ricorso è fondato, pertanto, và accolto, per le motivazioni che, di seguito, verranno esposte.
"... Il nodo centrale della controversia per cui è causa è, quindi, la verifica della notifica dell'avviso di addebito
"... In particolare, parte ricorrente chiedeva la declaratoria di estinzione del diritto dell' a riscuotere le suddette somme, CP_2 deducendo l'intervenuto decorso del termine prescrizionale quinquennale e la nullità dell'intimazione di pagamento opposta.
Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge.
"... Va precisato, inoltre, che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 50, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, come di recente ribadito dalla Suprema Corte di
Cassazione (Cass. 27.2.2007 n. 4506).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Tuttavia, al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo
(cartella/avviso).
In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella). Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge la cartella esattoriale gli è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi ma non anche di far valere la prescrizione successiva. “Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del
1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.
Cionondimeno, la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto,
e coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c. In particolare,
l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all'interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo” (Cass. sez. Lav. n. 9784 del 26/05/2020).
Fatte queste premesse l'eccezione di prescrizione sollevata dall'odierno ricorrente è fondata in quanto, relativamente all'avviso di addebito contestato, che l' allega in atti, notifica per compiuta CP_2
giacenza, indicando la data del 22.06.2016: con l'Ordinanza n. 28618 del 06 novembre 2024, nel caso in cui gli atti impositivi vengano notificati a un contribuente, momentaneamente assente, direttamente a mezzo del servizio postale, con raccomandata ordinaria, l'ente impositore deve, in caso di compiuta giacenza, spedire al destinatario la raccomandata informativa. Tale prova non risulta in atti da parte dell' pertanto, il primo atto interruttivo risulta essere CP_2
l'intimazione di pagamento. Quindi, alla luce delle superiori premesse, l'eccezione di prescrizione trova fondamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo tenendo conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, nella causa n. 1935/2024 R.G., definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
-Accoglie il ricorso, ritenendo prescritto il debito portato dall' avviso di addebito n. 39420160001097339000 sotteso all'intimazione di pagamento n. 09420249007634080\000 per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, dichiara illegittima l' intimazione di pagamento n. n. 09420249007634080\000 ;
- Condanna l' parte resistente al pagamento delle spese di CP_2
lite a favore di parte ricorrente, che liquida in € 886,00, oltre IVA
e CPA , come per legge e spese forfettarie, da distrarsi a favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Palmi 17 giugno 2025
Il GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
Proc. N. R.G. 1935/2024
VERBALE D'UDIENZA del 17 giugno 2025
Il giorno 17 giugno 2025, davanti al giudice onorario, in funzione di
G.L., Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo viene chiamata la causa iscritta al n. 1935/2024 R.G.
Sono presenti :
Per parte ricorrente, l'avv. Carmela Ascone, per delega dell'Avv.
Garzo Giulia;
Per parte resistente, l'avv. Rosa Laganà, per delega degli Avv.ti Angela
Maria Laganà e Dario Cosimo Adornato;
Per parte resistente alle ore 11,03 nessuno è presente. CP_1
Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste, anche istruttorie, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione.,
IL GIUDICE all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario, in funzione di G.L., Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA
TRA
(cod. Fisc.: Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giulia Garzo (C.F.:
), giusta procura in atti;
C.F._2
ricorrente
E
sede Controparte_2
centrale in Roma, in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Maria Laganà
(C.F.: ) e Dario Cosimo Adornato C.F._3
(C.F.: )., in forza di procura generale alle CodiceFiscale_4
liti collettivamente conferita collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) il 22 marzo 2024, Persona_1
Repertorio 37875 , in atti
resistente
E
, in persona del suo Controparte_3
legale rappresentata e difesa dall'avv. rappresentata e difesa, dall'Avv. 'Avv. (C.F. ), giusta CP_4 C.F._5
procura in atti resistente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n.09420249007634080\000, limitatamente all'avviso di addebito n. 39420160001097339000 relativamente all'omesso versamento contributi IVS anno 2015 (di € 2.784,56). Eccepiva, nel merito,
l'omessa notifica della cartella presupposta e l 'avvenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme per decorso del termine quinquennale di prescrizione;
la decadenza dal diritto di credito vantato per mancata notifica della cartella presupposta. Pertanto concludeva chiedendo di:” - accertare e dichiarare la nullità dei ruoli e, quindi, della pretesa creditoria per mancata notifica delle cartelle di pagamento n.
39420160001097339000;- accertare e dichiarare la nullità dei ruoli per l'intervenuta prescrizione del credito recato dalla cartella
09420100018159726000 ex art 3 commi 9 - 10 della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995 - conseguentemente annullare e/o revocare per i motivi esposti l'iscrizione a ruolo recata dalle cartelle nn.
39420160001097339000 ordinando altresì la cancellazione del ruolo;
- dichiarare l'estinzione della pretesa creditizia per fatti estintivi sopravvenuti: prescrizione;
Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
Regolarmente costituitosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo, preliminarmente, la tardività CP_2
dell'opposizione e il consolidamento del credito, in quanto ai sensi dell'art. 24, comma 5°, del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, riferito alle cartelle esattoriali per contributi previdenziali, contro l'iscrizione a ruolo l'opposizione deve essere proposta entro il termine di quaranta giorni. Rappresentava, inoltre che ai sensi dell'art. 45 DPR 602/1973 (come modificato dall'art.16 del D.Lgvo 46/1999), alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, per crediti previdenziali e relativi accessori e spese, procede il concessionario. Relativamente alla eccepita prescrizione evidenziava che la stessa era infondata riguardo all'attività posta in capo all' pertanto, per l'eventuale CP_2
prescrizione maturata successivamente alla notifica dell'AVA nessuna responsabilità poteva essere addebita all' CP_2
neppure ai fini delle spese. Quindi, concludeva chiedendo di:” dichiarare inammissibile l'opposizione e nel merito, rigettare il ricorso avversario siccome infondato;
in via subordinata, accertare il credito contributivo per cui è causa, con condanna dell'opponente al pagamento dei crediti di cui agli AVA e degli accessori di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Si costituiva anche l' , la quale Controparte_5
eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso proposto ai sensi dell'art. 617 c.p.c. in parte qua per essere stato proposto oltre il termine di 20 giorni dalla notifica dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420219000501039000 avvenuta in data 16.09.2022. Sempre in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza del potere di impugnare l'intimazione di pagamento e gli atti presupposti su cui essa si fondava, in quanto al ricorrente incombeva l'onere di impugnare i singoli atti nel termine, pacificamente perentorio di quaranta giorni dalla notifica degli stessi e non essendo stata proposta opposizione entro tale termine i relativi crediti erano divenuti irretrattabili ed il ricorrente era decaduto dalla possibilità di far valere tanto i presunti vizi formali della cartella, sia dalla possibilità di eccepire l'eventuale prescrizione e/o decadenza maturata. Nel merito eccepiva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, tenendo anche in considerazione la sospensione per periodo
COVID-19. Pertanto, concludeva chiedendo :” - in via pregiudiziale ed assorbente, dichiarare l'opposizione inammissibile in parte qua ai sensi degli artt. nn. 24 e 29 del D. Lgs. 46/1999 e n. 617
c.p.c;- nel merito rigettare l'opposizione proposta dal Sig.
[...]
in toto et in singulis in quanto infondata in fatto e in diritto Pt_1
e inammissibile. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
La causa è stata istruita con prove documentali.
Il procedimento è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
Il ricorso è fondato, pertanto, và accolto, per le motivazioni che, di seguito, verranno esposte.
"... Il nodo centrale della controversia per cui è causa è, quindi, la verifica della notifica dell'avviso di addebito
"... In particolare, parte ricorrente chiedeva la declaratoria di estinzione del diritto dell' a riscuotere le suddette somme, CP_2 deducendo l'intervenuto decorso del termine prescrizionale quinquennale e la nullità dell'intimazione di pagamento opposta.
Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge.
"... Va precisato, inoltre, che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 50, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, come di recente ribadito dalla Suprema Corte di
Cassazione (Cass. 27.2.2007 n. 4506).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Tuttavia, al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo
(cartella/avviso).
In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella). Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge la cartella esattoriale gli è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi ma non anche di far valere la prescrizione successiva. “Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del
1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.
Cionondimeno, la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto,
e coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c. In particolare,
l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all'interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo” (Cass. sez. Lav. n. 9784 del 26/05/2020).
Fatte queste premesse l'eccezione di prescrizione sollevata dall'odierno ricorrente è fondata in quanto, relativamente all'avviso di addebito contestato, che l' allega in atti, notifica per compiuta CP_2
giacenza, indicando la data del 22.06.2016: con l'Ordinanza n. 28618 del 06 novembre 2024, nel caso in cui gli atti impositivi vengano notificati a un contribuente, momentaneamente assente, direttamente a mezzo del servizio postale, con raccomandata ordinaria, l'ente impositore deve, in caso di compiuta giacenza, spedire al destinatario la raccomandata informativa. Tale prova non risulta in atti da parte dell' pertanto, il primo atto interruttivo risulta essere CP_2
l'intimazione di pagamento. Quindi, alla luce delle superiori premesse, l'eccezione di prescrizione trova fondamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo tenendo conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, nella causa n. 1935/2024 R.G., definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
-Accoglie il ricorso, ritenendo prescritto il debito portato dall' avviso di addebito n. 39420160001097339000 sotteso all'intimazione di pagamento n. 09420249007634080\000 per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, dichiara illegittima l' intimazione di pagamento n. n. 09420249007634080\000 ;
- Condanna l' parte resistente al pagamento delle spese di CP_2
lite a favore di parte ricorrente, che liquida in € 886,00, oltre IVA
e CPA , come per legge e spese forfettarie, da distrarsi a favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Palmi 17 giugno 2025
Il GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo