Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 09/12/2025, n. 2076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2076 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02076/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02032/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2032 del 2024, proposto da
Officine CST S.p.a., quale procuratore speciale di Polluce Spe S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Concetta Sorrentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Amantea, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
a) del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Paola in data 7 maggio 2024, n. 134;
b) del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Paola in data 27 maggio 2024, n. 152.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 il dott. AN AL e udito il difensore di parte ricorrente;
Premesso che:
- con decreto ingiuntivo del 7 maggio 2024, n. 134, il Tribunale di Paola ha ingiunto al Comune di Amantea il pagamento, in favore di Officine CST S.p.a., di:
- a) € 1.257.062,95, a titolo di sorte capitale;
- b) interessi moratori maturati sulla sorte capitale pagata con ritardo rispetto alla scadenza delle singole fatture, calcolati, nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, dalla data di scadenza del pagamento fino alla data di effettivo pagamento;
- c) interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale residua, determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 d.lgs. n. 231 del 2002 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture sino al saldo;
- d) interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati che, alla data di deposito del ricorso, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell’art. 1283 c.c. nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 e con decorrenza dalla notifica del presente atto;
- e) € 42.960,00 ai sensi dell’art. 6, comma 2 d.lgs. n. 231 del 2002, corrispondente all’importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle 1.074 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto del presente giudizio monitorio;
- il decreto non è stato opposto, divenendo definitivamente esecutivo, come da attestazione della Cancelleria, e il titolo esecutivo è stato notificato in data 3 luglio 2024;
- con decreto ingiuntivo del 28 maggio 2024, n. 152, ha ingiunto al Comune di Amantea il pagamento, in favore di Officine CST S.p.a., di € 1.237.634,88, oltre interessi come da domanda e fino alla data dell’effettivo soddisfo, nonché le spese della procedura, liquidate complessivamente in € 8.296,00, di cui € 870,00 per esborsi ed € 7.426,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
- il decreto non è stato opposto, divenendo definitivamente esecutivo, come da attestazione della Cancelleria, e il titolo esecutivo è stato notificato in data 23 luglio 2024;
- con ricorso notificato in data 20 dicembre 2024, depositato nella Segreteria in pari data, la società creditrice ha adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per l’esecuzione dei due titoli, chiedendo che sia ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme ivi indicate;
- l’amministrazione non si è costituita in giudizio;
Considerato che:
- l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria della parte ricorrente, basata sulle decisioni giurisdizionali di cui sopra, che risultano definitive;
- l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali;
- sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
Ritenuto pertanto che:
- in accoglimento del ricorso in esame, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di ottemperare integralmente al giudicato nascente dalle decisioni innanzi richiamate, detratto quanto già eventualmente pagato;
- è opportuno, al riguardo, assegnare all’amministrazione il termine di giorni 60 per l’adempimento, decorrente dalla data di notifica della presente sentenza;
- in caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, a tanto debba provvedere, quale Commissario ad acta , il Segretario Generale del Comune di Paola, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del Comune cui è preposto, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, scaduto il termine di 60 giorni, a seguito di istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione ai titoli di cui è questione, nonché a corrispondere le spese liquidate con la presente sentenza;
- in caso di intervento del Commissario ad acta , il compenso a quest’ultimo spettante, sarà liquidato, dietro sua richiesta, con separato decreto, e dovrà essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente;
- le spese di giudizio, liquidate nella misura fissata in dispositivo, debbano essere poste, come già anticipato, a carico dell’amministrazione inadempiente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
a) dichiara l’obbligo del Comune di Amantea di provvedere, entro 60 giorni dalla notificazione a cura della ricorrente della presente sentenza, all’esecuzione dei titoli di cui in epigrafe mediante pagamento delle somme in essa indicate, al netto delle somme già corrisposte;
b) nomina Commissario ad acta Segretario Generale del Comune di Paola, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del Comune cui è preposto, affinché provveda a quanto previsto sub a) , scaduto il termine di 60 giorni, entro i successivi 90 giorni decorrenti da apposita istanza della parte ricorrente, ove l’amministrazione non abbia provveduto;
c) condanna il Comune di Amantea al pagamento, in favore di parte ricorrente, di spese e competenze del presente giudizio che liquida in € 4.906,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VO CO, Presidente
AN AL, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN AL | VO CO |
IL SEGRETARIO