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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/04/2025, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R. G. n° 7210/2022
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 17 aprile 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Massimiliano DEL VECCHIO - Ricorrente - contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Diana ROTUNNO - Convenuto -
OGGETTO: “INDENNIZZO IN RENDITA PER MALATTIE PROFESSIONALI”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 3 ottobre 2022 la parte ricorrente in epigrafe indicata chiese al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla erogazione delle prestazioni di legge, non attribuite in sede amministrativa, a seguito delle menomazioni della propria integrità psico-fisica derivanti da malattia professionale (discopatia lombare multipla) denunciata in data
17 novembre 2021, da cumularsi con quelle derivanti da un altro evento già precedentemente denunciato (per le quali era stata riconosciuta una menomazione solo nella complessiva misura del 9%):
1
Sentenza R.G. n° 7210/22 e conseguentemente condannare l' al pagamento delle relative CP_1
somme nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, CP_1
chiedendone il rigetto.
Escussi i testi addotti ed espletata consulenza tecnica, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**************************
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta, per quanto di ragione.
Invero l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che la parte ricorrente risulta affetta dalla ulteriore patologia denunciata, che deve essere considerata di origine professionale per la prolungata e costante
2
Sentenza R.G. n° 7210/22 esposizione - durante l'attività lavorativa di addetto al carico e scarico di materiali e merci e di conduttore di locomotore aziendale in centro siderurgico
- a frequenti impegni fisicamente gravosi a carico del rachide.
Pertanto, quanto al nesso eziologico, la tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui parte ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa
(secondo quanto è emerso in sede giudiziale, nonché nella fase amministrativa ed in sede testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Tale affezione, cumulata con quelle derivanti dalle altre malattie sopra indicate, determinano una menomazione (secondo la relativa tabella, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto) valutabile nella complessiva misura del
16 (sedici)%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del
17 novembre 2021.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Appare inoltre orientamento costante della SUPREMA CORTE quello secondo il
3
Sentenza R.G. n° 7210/22 quale “l'istituto assicuratore, nel valutare il grado inabilitante di un infortunato, deve procedere a valutazione d'ufficio di tutte le preesistenze. Infatti il diritto alla rendita è unitario, e le inabilità preesistenti, professionali o extraprofessionali, devono essere prese in considerazione dall' , secondo la distinta disciplina degli artt. 79 e 80 CP_1
citt., per determinare il grado complessivo di inabilità rilevante per la rendita.
La valutazione complessiva delle varie inabilità policrone costituisce conseguenza giuridica necessaria della domanda di rendita, anche indipendentemente da una specifica richiesta dell'interessato” (così testualmente CASS. LAV. 21/12/2005 N° 28298; conforme CASS. LAV. 8/4/2002
N° 5009, con riferimento anche a malattia professionale ed al disposto di cui all'art. 132 DPR n° 1124/65; si veda anche CASS. LAV. 28/11/2001 N° 15041).
Orbene, trattandosi di un complessivo grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge (6%, trattandosi di eventi tutti successivi al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23 febbraio 2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e
CASS. LAV. 8 OTTOBRE 2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b),
D. Lgs. n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione complessivamente pari o superiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura e con la decorrenza suddetta, di talché l' deve essere condannato al pagamento dei relativi CP_1
ratei maturati e maturandi, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6,
L. n° 412/91.
Nella liquidazione della riconosciuta prestazione, peraltro, deve ovviamente procedersi alla deduzione di quanto eventualmente già erogato a titolo di
4
Sentenza R.G. n° 7210/22 indennizzo in capitale atteso che, ai sensi del comma quinto dell'art. 13 del D. Lgs. n° 38/00, “Nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica. L'importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale
è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato”.
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate e distratte come da dispositivo, così come le già liquidate spese di CTU, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' CP_1
Si precisa che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo
2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla semplicità sia dell'oggetto (anche con valutazione ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale) sia della attività istruttoria in concreto svolta: sull'argomento, si vedano 3 Parte_2
GIUGNO 2010 N° 13452 (quanto alla applicazione dell'ART. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
Inoltre, quanto alla determinazione del valore della controversia, si è fatta applicazione del criterio dettato dalla seconda parte del secondo comma dell'art. 13 cod. proc. civ., cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate, con riferimento specifico ai ratei maturati fino alla data della presente pronuncia, non potendosi considerare anche le annualità successive a quelle oggetto della condanna (sul punto, cfr. CASS. LAV. 31
GENNAIO 2011 N° 2148 e, soprattutto, 18 SETTEMBRE 2012 N° Parte_3
15656).
***************
5
Sentenza R.G. n° 7210/22
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella complessiva misura del 16 (sedici)%, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 17 novembre 2021, condanna l' al pagamento dei relativi ratei maturati e maturandi - salva CP_1
deduzione di quanto eventualmente già erogato a titolo di indennizzo in capitale -, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n°
412/91;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1
spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.2.000,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Massimiliano DEL
VECCHIO, dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 22 aprile 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
6
Sentenza R.G. n° 7210/22
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 17 aprile 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Massimiliano DEL VECCHIO - Ricorrente - contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Diana ROTUNNO - Convenuto -
OGGETTO: “INDENNIZZO IN RENDITA PER MALATTIE PROFESSIONALI”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 3 ottobre 2022 la parte ricorrente in epigrafe indicata chiese al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla erogazione delle prestazioni di legge, non attribuite in sede amministrativa, a seguito delle menomazioni della propria integrità psico-fisica derivanti da malattia professionale (discopatia lombare multipla) denunciata in data
17 novembre 2021, da cumularsi con quelle derivanti da un altro evento già precedentemente denunciato (per le quali era stata riconosciuta una menomazione solo nella complessiva misura del 9%):
1
Sentenza R.G. n° 7210/22 e conseguentemente condannare l' al pagamento delle relative CP_1
somme nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, CP_1
chiedendone il rigetto.
Escussi i testi addotti ed espletata consulenza tecnica, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta, per quanto di ragione.
Invero l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che la parte ricorrente risulta affetta dalla ulteriore patologia denunciata, che deve essere considerata di origine professionale per la prolungata e costante
2
Sentenza R.G. n° 7210/22 esposizione - durante l'attività lavorativa di addetto al carico e scarico di materiali e merci e di conduttore di locomotore aziendale in centro siderurgico
- a frequenti impegni fisicamente gravosi a carico del rachide.
Pertanto, quanto al nesso eziologico, la tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui parte ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa
(secondo quanto è emerso in sede giudiziale, nonché nella fase amministrativa ed in sede testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Tale affezione, cumulata con quelle derivanti dalle altre malattie sopra indicate, determinano una menomazione (secondo la relativa tabella, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto) valutabile nella complessiva misura del
16 (sedici)%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del
17 novembre 2021.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Appare inoltre orientamento costante della SUPREMA CORTE quello secondo il
3
Sentenza R.G. n° 7210/22 quale “l'istituto assicuratore, nel valutare il grado inabilitante di un infortunato, deve procedere a valutazione d'ufficio di tutte le preesistenze. Infatti il diritto alla rendita è unitario, e le inabilità preesistenti, professionali o extraprofessionali, devono essere prese in considerazione dall' , secondo la distinta disciplina degli artt. 79 e 80 CP_1
citt., per determinare il grado complessivo di inabilità rilevante per la rendita.
La valutazione complessiva delle varie inabilità policrone costituisce conseguenza giuridica necessaria della domanda di rendita, anche indipendentemente da una specifica richiesta dell'interessato” (così testualmente CASS. LAV. 21/12/2005 N° 28298; conforme CASS. LAV. 8/4/2002
N° 5009, con riferimento anche a malattia professionale ed al disposto di cui all'art. 132 DPR n° 1124/65; si veda anche CASS. LAV. 28/11/2001 N° 15041).
Orbene, trattandosi di un complessivo grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge (6%, trattandosi di eventi tutti successivi al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23 febbraio 2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e
CASS. LAV. 8 OTTOBRE 2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b),
D. Lgs. n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione complessivamente pari o superiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura e con la decorrenza suddetta, di talché l' deve essere condannato al pagamento dei relativi CP_1
ratei maturati e maturandi, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6,
L. n° 412/91.
Nella liquidazione della riconosciuta prestazione, peraltro, deve ovviamente procedersi alla deduzione di quanto eventualmente già erogato a titolo di
4
Sentenza R.G. n° 7210/22 indennizzo in capitale atteso che, ai sensi del comma quinto dell'art. 13 del D. Lgs. n° 38/00, “Nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica. L'importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale
è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato”.
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate e distratte come da dispositivo, così come le già liquidate spese di CTU, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' CP_1
Si precisa che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo
2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla semplicità sia dell'oggetto (anche con valutazione ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale) sia della attività istruttoria in concreto svolta: sull'argomento, si vedano 3 Parte_2
GIUGNO 2010 N° 13452 (quanto alla applicazione dell'ART. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
Inoltre, quanto alla determinazione del valore della controversia, si è fatta applicazione del criterio dettato dalla seconda parte del secondo comma dell'art. 13 cod. proc. civ., cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate, con riferimento specifico ai ratei maturati fino alla data della presente pronuncia, non potendosi considerare anche le annualità successive a quelle oggetto della condanna (sul punto, cfr. CASS. LAV. 31
GENNAIO 2011 N° 2148 e, soprattutto, 18 SETTEMBRE 2012 N° Parte_3
15656).
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Sentenza R.G. n° 7210/22
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella complessiva misura del 16 (sedici)%, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 17 novembre 2021, condanna l' al pagamento dei relativi ratei maturati e maturandi - salva CP_1
deduzione di quanto eventualmente già erogato a titolo di indennizzo in capitale -, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n°
412/91;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1
spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.2.000,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Massimiliano DEL
VECCHIO, dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 22 aprile 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
6
Sentenza R.G. n° 7210/22