Articolo 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 maggio 2004
>
Versione
15 agosto 2015
>
Versione
10 ottobre 2023
Articolo 4 Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale 1. Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi dell' articolo 118 della Costituzione , le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato "Ministero", che le esercita direttamente o ne puo' conferire l'esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4. Sono fatte salve le funzioni gia' conferite alle regioni ai sensi ((del comma 6)) del medesimo articolo 5.
2. Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero.
Entrata in vigore il 10 ottobre 2023
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente