Sentenza 19 dicembre 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 19/12/2022, n. 1997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1997 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/12/2022
N. 01997/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00070/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 70 del 2017, proposto da
CE BU, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Stasi, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Zanardelli 115;
contro
Comune di San Pietro Vernotico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Massari, con domicilio eletto presso lo studio SI RT in Lecce, via CE Trinchera, 6;
per l'annullamento
dell'ordinanza del Sindaco del Comune di S. Pietro Vernotico n. 122/2016 del 18/10/2016, comunicata in data 02/11/2016 con ogni consequenziale provvedimento;
per la condanna del Comune di S. Pietro Vernotico al pagamento delle spese di giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Pietro Vernotico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 16 dicembre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente – proprietario di terreno in agro di S. Pietro Vernotico, c.da Artisti, in catasto al fg. 40, p.lla 59 – ha impugnato l’ordinanza n. 122/16, con la quale il Sindaco di S. Pietro Vernotico gli ha ingiunto, ai sensi dell’art. 192 d. lgs. n. 152/06, di provvedere alla rimozione dei rifiuti insistenti su tale area.
A sostegno del ricorso, egli ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) mancata attivazione del preventivo contraddittorio procedimentale; 2) difetto di colpevolezza; difetto di motivazione; eccesso di potere.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di S. Pietro Vernotico ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 16.12.2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4- bis c.p.a. – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Con il primo motivo di gravame, il ricorrente lamenta la mancata attivazione del preventivo contraddittorio procedimentale.
Il motivo è fondato.
2.1. Per pacifica giurisprudenza amministrativa: “ Con l' art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 , il legislatore ha inteso rafforzare e promuovere le esigenze di un'effettiva partecipazione allo specifico procedimento dei potenziali destinatari del provvedimento conclusivo; di conseguenza, la preventiva, formale comunicazione dell'avvio del procedimento per l'adozione dell'ordinanza sindacale volta a fronteggiare le situazioni di accertato abbandono o deposito incontrollato di rifiuti costituisce un adempimento indispensabile al fine dell'effettiva instaurazione di un contraddittorio procedimentale con gli interessati, non potendosi, peraltro, applicare il temperamento che l' art. 21 octies, l. n. 241 del 1990 apporta alla regola generale dell'art. 7 della stessa legge ” (Tar Brescia, I, 7.1.2020, n. 4, nonché la giurisprudenza ivi citata).
2.2. Tanto premesso, e venendo alla fattispecie in esame, costituisce circostanza pacifica la pretermissione del contraddittorio procedimentale, avendo l’Amministrazione provveduto all’emanazione dell’atto impugnato a seguito della segnalazione della Guardia di Finanza del 27.9.2016, senza il preventivo confronto con l’interessato. Confronto tanto più necessario, in quanto dalla suddetta segnalazione G.d.F. è emersa la realizzazione dell’illecito da parte di terzo soggetto, e la natura recintata dell’area di che trattasi, di proprietà dell’odierno ricorrente. Elementi, quelli testé citati, deponenti prima facie nel senso dell’estraneità del ricorrente all’illecito di che trattasi.
2.3. In altri termini, poiché le emergenze fattuali rendevano assolutamente dubbia una qualche forma di coinvolgimento del ricorrente nella vicenda in esame (il punto verrà ripreso infra ), l’Amministrazione avrebbe dovuto comunicare a quest’ultimo l’avvio del procedimento in esame, onde consentirgli di articolare le proprie difese.
In tal senso l’Amministrazione non ha operato, sicché già sotto tale profilo è evidente l’illegittimità dell’atto impugnato.
3. Inoltre, e ad AM , è altresì fondato il secondo motivo di gravame, con il quale il ricorrente deduce l’assenza di colpa nella fattispecie in esame.
3.1. Invero, per condivisa giurisprudenza amministrativa: “ La condanna del proprietario del suolo agli adempimenti di cui all' art. 192, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 , necessita di un serio accertamento della sua responsabilità da effettuarsi in contraddittorio, ancorché fondato su presunzioni e nei limiti della esigibilità qualora la condotta sia imputata a colpa, pena la configurazione di una responsabilità da posizione in chiaro contrasto con l'indicazione legislativa ” (C.d.S, IV, 17.6.2022, n. 4973).
3.2. Tanto premesso, emerge dall’impugnata ordinanza che: a) l’autore dello sversamento dei rifiuti è stato identificato in altro soggetto, diverso dall’odierno ricorrente; b) l’area di proprietà del ricorrente era opportunamente recintata.
3.3. Orbene, alla luce di tali elementi, non solo non risulta provata (quantomeno) la colpa del proprietario nella vicenda in esame, ma emerge altresì la sua diligenza nella cura del fondo in esame, avendo egli – in epoca antecedente lo sversamento dei rifiuti – provveduto alla recinzione dell’area (adempimento, quest’ultimo, peraltro non necessario: cfr, in tal senso, C.d.S, IV, 3.12.2020, n. 7657), in modo da evitare episodi del tipo di quello verificatosi in concreto.
3.4. Né rileva la circostanza – dedotta dall’Amministrazione comunale – dell’utilizzazione dell’area, da parte dell’inquinatore, per ricovero di attrezzi agricoli, trattandosi di attività perfettamente lecita, dalla quale non si comprende come possa farsi derivare un addebito colposo in capo all’odierno ricorrente.
3.5. Parimenti irrilevante è poi la circostanza che, al momento della scoperta in flagranza dell’attività di sversamento dei rifiuti da parte dell’inquinatore, vi fosse all’interno del fondo in esame una quantità di circa 10 metri cubi di materiale di risulta. Sul punto, è sufficiente osservare che l’inquinatore è stato sorpreso a sversare tali rifiuti munito di apposito camioncino, avente capienza sufficiente al trasporto di una quantità non trascurabile di rifiuti. Pertanto, è sufficiente un solo scarico (o al massimo due), per accumulare circa 10 m³ di rifiuti (pari a 2.2 metri di rifiuti in lunghezza, e altrettanti in larghezza e altezza).
Pertanto, l’esigua quantità di rifiuti rinvenuti all’interno dell’area in esame, in uno alle modalità di sversamento da parte dell’inquinatore (soggetto munito di apposito camioncino), e l’assenza di prova in ordine all’epoca di stazionamento degli stessi, escludono che il ricorrente fosse a conoscenza di tale pratica abusiva da parte dell’inquinatore.
4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è fondato.
Ne consegue l’annullamento dell’atto impugnato.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e annulla per l’effetto l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che si liquidano in € 1.500 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4- bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO