Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/03/2025, n. 1504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1504 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa Antonella Izzo , presidente rel dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere lette le note sostitutive dell'udienza ex art.281 sexies c.p.c. del 28.2.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 797/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili ONtenziosi, vertente tra
( ) Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Linguiti Alberto e Cestari Maria per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante
e
) ONtroparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Colonna Franco per procura in calce alla comparsa di risposta appellata e
( ), ONtroparte_2 C.F._2 [...]
) ONtroparte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Cappucci Fabio per procura in calce alla comparsa di risposta appellati
oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n.18874/2020, pubblicata in data
13.12.2020.
FATTO E DIRITTO convenne in giudizio davanti al Tribunale di Roma perché ONtroparte_1 Parte_1 fosse condannato a pagarle € 50.866,20, quota di sua spettanza, pari al 30% del totale, del corrispettivo dei lavori eseguiti presso l'edificio in Roma via Cilicia n.1 in forza di contratto di appalto concluso con i comproprietari e Chiese, inoltre, la condanna del Pt_1 Persona_1 convenuto a corrisponderle € 8.151,10, quale corrispettivo dei lavori eseguiti sulla porzione del fabbricato di sua proprietà esclusiva in forza di ulteriore contratto di appalto concluso con lo stesso, quindi, in totale, € 59.017,20 oltre interessi legali dal 1.2.2014 al saldo. In subordine chiese che il convenuto fosse condannato a pagarle la medesima somma o la diversa eventualmente risultante in corso di causa, a titolo di indennizzo da ingiustificato arricchimento ex art.2041 c.c..
A fondamento della domanda, la società attrice riferì che l'edificio in via Cilicia n.1 e il terreno annesso erano stati divisi con atto notarile in data 7.12.1965 tra gli eredi di deceduto Persona_2
Riferì che i lavori in questione - necessari e urgenti per il deterioramento del tetto di
[...] copertura in eternit, che aveva causato ripetuti allagamenti nell'appartamento sottotetto di proprietà di per il pericolo rappresentato dall'eternit deteriorato e dai distacchi di Persona_1 intonaco dalle facciate a loro volta ammalorate - dopo alcuni interventi provvisori eseguiti Per personalmente da figlio di legale ONtroparte_2 Persona_1 rappresentante della società attrice, e dopo vani tentativi di interessare erano stati Parte_1 oggetto di un preventivo predisposto dalla società attrice su richiesta dei proprietari all'esito di una riunione del settembre 2010 convocata da alla quale aveva partecipato Persona_1
figlio di , in rappresentanza del padre. Il preventivo era stato approvato per Persona_2 Pt_1 iscritto da e solo verbalmente da in nome e per conto del padre, il Persona_1 Per_2 quale, sempre in tale qualità e sempre verbalmente, aveva conferito all'impresa anche l'incarico di eseguire lavori sull'impianto televisivo ed elettrico e opere di pittura nella porzione di proprietà esclusiva di Riferì di avere eseguito i lavori preventivati, altri non prevedibili che si Parte_1 erano resi necessari in corso d'opera e i lavori richiesti nell'interesse esclusivo di dal Parte_1
15.9.2011 al 28.12.2012, senza che i proprietari fossero costretti a trasferirsi altrove;
che Parte_1 non aveva pagato la fattura emessa per il primo acconto nel dicembre 2013 e nulla del corrispettivo consuntivato a suo carico.
Il convenuto contestò la domanda offrendo una diversa ricostruzione dei fatti. Riferì di aver ricevuto in data 21.4.2010 una nota del nipote da Rè avente ad oggetto “lavori ONtroparte_2 straordinari da eseguirsi sull'immobile di Via Cilicia”, su cui aveva chieto per iscritto chiarimenti alla sorella, senza riceverne. Riferì l'esecuzione di modesti interventi tra il 2011 e il 2013, in gran parte dopo il decesso di nel marzo 2012, a iniziativa degli eredi di questa Persona_1 CP
e , lavori che elencò e contestò di aver mai autorizzato e dei quali, una volta
[...] CP_4 ricevuta la richiesta di pagamento della sua quota parte, aveva chiesto la documentazione giustificativa, mai pervenutagli. Pertanto chiese di chiamare in causa i nipoti e CP [...]
, che indicò come unici committenti dei lavori in questione e dai quali ONtroparte_5 chiese di essere manlevato in caso di soccombenza;
chiese inoltre la condanna della società attrice e dei suddetti, in solido tra loro, a rifondergli i danni causati dai lavori male o inutilmente eseguiti, anche per mancata fruizione della detrazione fiscale che gli sarebbe spettata. Eseguita la chiamata in causa, si costituirono e che riproposero CP ONtroparte_6 la versione dei fatti offerta dalla società attrice, evidenziando ulteriormente che i lavori erano stati commissionati per il convenuto dal figlio , in sua rappresentanza. L'ulteriore domanda di Per_2 parte attrice di chiamare in causa venne respinta dal giudice. Persona_2 All'esito del giudizio, che vide l'assegnazione alle parti dei termini ex art.183 comma 6 c.p.c., il deposito delle rispettive memorie e lo svolgimento di un'istruttoria meramente documentale, basata sugli allegati agli atti difensivi delle parti, essendo state respinte le istanze istruttorie, il tribunale accolse la domanda e respinse le domande di manleva e riconvenzionali del convenuto, condannandolo a rifondere le spese di lite all'attrice e ai terzi chiamati, con la motivazione che segue.
“E' pacifico e risulta dagli atti che, con atto di divisione del 7/12/1975, gli eredi di Persona_2 procedevano alla divisione di un cespite immobiliare come segue: liquidazione dell'usufrutto legale in favore di;
lotto A, composto dall'intero piano terra ad eccezione del vano di CP_7 ingresso, consistente in due appartamenti, garage e fascia di terreno limitrofa contraddistinta sulla planimetria dal colore azzurro a lotto B, composto dal secondo piano con annesso Parte_1 piano sottotetto e con fascia di terreno contraddistinta sulla planimetria dal colore rosso e la nuda proprietà del primo piano a favore di Persona_1
Le parti di terreno non attribuite ad alcuno dei coeredi, le facciate del fabbricato e il tetto di copertura erano rimasti di proprietà comune indivisa, secondo le seguenti quote: 70% ad
[...]
e 30% a Persona_1 Parte_1 Orbene, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001). Nella specie, deve ritenersi provato che per mezzo del figlio e suo rappresentante Parte_1
ha stipulato, unitamente ad un contratto di appalto con la Persona_2 Persona_1 società attrice per l'esecuzione delle opere descritte nell'atto di citazione nelle parti comuni dell'edificio, in particolare la rimozione della vecchia copertura in eternit risalente agli anni Sessanta e il rifacimento delle facciate esterne dell'edificio, con cambio di colore da arancione a giallo chiaro e con il ripristino dei cornicioni lesionati di cui al preventivo prodotto dall'attrice sub documento n. 6), nonché per il compimento degli interventi straordinari nelle parti comuni dell'edificio di cui al consuntivo versati in atti dalla sub documento ONtroparte_1
n. 10 e dei lavori straordinari eseguiti nella proprietà esclusiva di compendiati nel Parte_1 consuntivo di cui al documento n. 11 di parte attrice.
La prova della partecipazione del convenuto alla stipulazione del citato contratto emerge, infatti, da una pluralità di elementi probatori che assurgono a presunzioni gravi, precise e concordanti: in primis la dichiarazione sottoscritta da figlio del convenuto, in data 6/6/2011, in Persona_2 cui egli dà atto di aver constatato, nel giugno 2011, la sussistenza di gravi problemi di infiltrazione presenti nella copertura dell'immobile sito in Roma, via Cilicia n. 1, con conseguenti danni riscontrabili all'interno dell'ultimo piano dell'edificio, nonché dello stato di degrado delle facciate e dei cornicioni del fabbricato, “concordando sulla necessità di urgenti lavori di manutenzione della costruzione”. Nella stessa dichiarazione dà anche atto di aver preso visione dei Persona_2 preventivi di spesa redatti dalla riguardanti la ristrutturazione ONtroparte_1 dell'immobile, con dettagli relativi al rifacimento del tetto e delle facciate. Ebbene, da tale dichiarazione proveniente da emerge sia la prova che nel giugno Persona_2 2011 si è tenuta una riunione tra i comproprietari dell'immobile per cui è causa, in particolare
rappresentata dal figlio il quale vi ha Persona_1 ONtroparte_2 partecipato anche quale legale rappresentante della società attrice, e in Persona_2 rappresentanza del padre al cui esito i partecipanti hanno conferito alla Parte_1 [...]
l'incarico di redigere il preventivo dei lavori e che quest'ultima vi ha ONtroparte_1 effettivamente provveduto, consegnando il preventivo di spesa ad che lo ha Persona_1 sottoscritto per accettazione, nonché a come da lui stesso attestato con la citata Persona_2 dichiarazione del 6/6/2011.
Corroborano la prospettazione attorea la lettera inviata dal convenuto ad ONtroparte_2 ON
da in data 1°/2/2014, con cui senza dolersi dell'esecuzione dei lavori su cui
[...] Parte_1 si controverte, ha chiesto al legale rappresentante della società attrice copia delle fatture relative alle spese sostenute, copia della comunicazione di inizio dei lavori inviata all' e Parte_2 all'Ispettorato del Lavoro, nonché copia dei pagamenti effettuati con la relativa causale, “al fine di poter beneficiare delle previste detrazioni fiscali del 50%”, documento da cui si desume che il aveva acconsentito all'esecuzione dei lavori, senza contestarne l'an ed il quantum, Pt_1 chiedendo i documenti giustificativi delle opere eseguite ai fini fiscali.
Si rileva, inoltre, che i lavori edili de quibus hanno interessato l'intero fabbricato ed in particolare la copertura e le facciate, pertanto, in mancanza di prova che si sia trasferito altrove e Parte_1 non potendo ragionevolmente ritenersi che egli non fosse a conoscenza dell'esecuzione di tali interventi edili, risulta che il convenuto non si è in alcun modo opposto al compimento di tali opere, né in via giudiziale, né in via stragiudiziale.
Invero, dai rilievi fotografici in atti risulta evidente che le opere controverse hanno interessato le facciate dell'edificio nella loro interezza, con cambiamento del colore da arancione a giallo chiaro, come dedotto dallo stesso convenuto, che non ha sollevato al riguardo specifiche contestazioni in via stragiudiziale e non ha intrapreso alcuna iniziativa per ostacolare l'esecuzione delle opere. Parte dei lavori edili ha interessato la proprietà esclusiva di in particolare la fornitura e il Parte_1 montaggio di una nuova antenna per il digitale terrestre, la realizzazione di una linea di collegamento della televisione per il digitale terrestre, la realizzazione di una linea tv parabolica, la fornitura e il montaggio del nuovo quadro elettrico per le luci esterne per il pozzo, il montaggio di
17 scatole elettriche, nonché la verniciatura degli infissi esterni e delle inferriate di proprietà di
[...]
Pt_1
Non vale in contrario osservare che abbia agito in mancanza di idonea procura e Persona_2 comunque senza il potere di spendita del nome del convenuto, apparendo tale circostanza del tutto inverosimile, posto che risulta essere intervenuto alla riunione tenutasi nel giugno Persona_2
2011 tra i rappresentanti dei comproprietari del fabbricato su cui si controverte senza avere alcun interesse proprio, non abitando nell'edificio situato in Roma, via Cilicia n. 1 dal 1991, come esposto dallo stesso convenuto e non essendo egli comproprietario di alcuna parte di tale complesso immobiliare, pertanto è evidente che egli abbia agito in rappresentanza del padre. Ad abundantiam, quand'anche si dovesse ritenere non provato il rilascio della procura da parte di a favore del figlio ai fini sopra descritti, verrebbero in rilievo i Parte_1 Persona_2 presupposti della rappresentanza apparente quale ipotesi specifica di apparentia juris, avuto ON riguardo allo stretto legame di parentela tra il convenuto e da ONtroparte_2 legale rappresentante dell'attrice e figlio della sorella del convenuto, alla sua partecipazione alla riunione convocata da per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del Persona_1 fabbricato sopra descritto ed all'interessamento da lui manifestato con la ricezione dei preventivi di spesa dei lavori per conto di suo padre. ONcorre alla configurabilità della rappresentanza apparente la condotta di che non Parte_1 si è mai opposto all'esecuzione dei lavori edili presso l'immobile di cui è comproprietario e che, dopo la loro ultimazione, ha chiesto al legale rappresentante della società appaltatrice il rilascio di copia dei documenti necessari per ottenere i benefici fiscali previsti in materia di ristrutturazione degli immobili. Invero, in tema di rappresentanza, possono essere invocati i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole allorché non solo vi sia la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante, ma anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente (cfr. Cass. civ. n. 18519 del 13/07/2018). Quanto all'ammontare delle somme richieste dalla , si rileva che i ONtroparte_1 preventivi di spesa sono stati accettati dai committenti, in particolare da per conto Persona_2 di si rileva, inoltre, che le contestazioni di quest'ultimo sul quantum debeatur delle Parte_1 pretese attoree risultano generiche ed in quanto tali inidonee a paralizzare l'avversa pretesa creditoria. deve essere, quindi, condannato al pagamento in favore della Parte_1 ONtroparte_1
della somma di € 59.017,20, oltre agli interessi legali dal 17/4/2015 al saldo, trattandosi di
[...] debito di valuta ed avuto riguardo al primo atto di costituzione in mora, risalente al 17/4/2015.
Alle statuizioni che precedono consegue il rigetto della domanda di manleva proposta da
[...] ON ON avverso da e da Pt_1 ONtroparte_2 ONtroparte_5
È parimenti infondata la domanda riconvenzionale con cui chiede la condanna della Parte_1
al risarcimento dei danni asseritamente provocati dall'avere ONtroparte_1
l'attrice eseguito le opere di cui in citazione senza il conseguimento delle prescritte autorizzazioni, dei permessi e dei nullaosta necessari.
Invero, ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056 c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. 5960/2005).
In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione
a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione (cfr. Cass. civ. sez. un.
n. 26972/2008). Nella specie difettano la prova della condotta inadempiente o illegittima dell'attrice e del danno patrimoniale sofferto, oltre che del nesso causale.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del convenuto verso l'attrice e i terzi chiamati in causa, con riferimento a questi ultimi, da distrarsi in favore dell'avv. Fabio Cappucci, procuratore antistatario”.
§ 2. – La sentenza è stata impugnata da con un atto articolato in sette motivi e contenente Parte_1 istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della condanna a suo carico. Resistono all'appello la società e e . ONtroparte_1 CP ONtroparte_5 Accolta l'istanza ex art.283 c.p.c., la causa, già rinviata per la precisazione delle conclusioni e ulteriormente rinviata d'ufficio, è stata rinviata per la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 14.2.2025, poi differita al 28.2.2025 per consentire alle parti, che ne avevano fatto richiesta congiunta, di depositare note scritte ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza. La causa è stata quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come segue.
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita respinta ogni contraria istanza, in accoglimento integrale dell'appello e di tutti gli atti difensivi, così provvedere: 1) in via principale, accertare e dichiarare che non vanta alcun titolo ONtroparte_1 contrattuale e non ha alcun credito, nemmeno a titolo di ingiustificato arricchimento, nei confronti di e, per l'effetto, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Parte_1 quest'ultimo o, in ogni caso, l'infondatezza dell'azione per i motivi esposti in atti, nonché accertare e dichiarare che gli unici legittimati passivi, titolari iure proprio o iure successionis, del rapporto ON Per Per d'appalto con sono da e da ONtroparte_2 ONtroparte_5 figli di chiamati in causa in 1° grado;
Persona_1
2) in via subordinata, accertare e dichiarare che l'importo oggetto della domanda attorea di 1° grado è ingiustificato e abnorme e che da esso vanno quantomeno detratti gli importi di cui ai “consuntivi” ON (docc.10 e 11 fasc. 1° grado ) che si riferiscono a lavori estranei al “preventivo” datato 1.6.2011 ON (doc.6 ) asseritamente accettato, e per l'effetto, ridurre l'importo liquidato dalla sentenza di 1° grado all'importo che sarà ritenuto dovuto;
3) in via riconvenzionale subordinata, ove sia comunque confermata una pronuncia di condanna di
(anche in riduzione), accertare e dichiarare il comportamento inadempiente e illecito Parte_1 ON sia di sia dei chiamati in causa per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, accertato altresì che non può più fruire del beneficio fiscale del 36% di cui al DPR 917/1986, condannare Parte_1 la in persona del legale rappresentante p.t., e i Sig.ri ONtroparte_1 [...]
e tutti in solido tra loro, a risarcire la Parte_3 ONtroparte_5 somma di €.21.246,59 (pari al 36% dell'importo ad oggi liquidato) ovvero alla diversa somma risultante dalla applicazione della percentuale del 36% all'importo, in riduzione, che dovesse essere liquidato, il tutto oltre interessi dal dì del dovuto al soddisfo;
4) in caso di riforma della sentenza, previo accertamento di quanto medio tempore dovesse avere ON pagato il dott. in esecuzione della sentenza (ove non sospesa), condannare , in Parte_1 persona del legale rappresentante, ed i soggetti chiamati in causa o l'avvocato antistatario, ciascuno per quanto dovesse risultare di ragione, a restituire a quanto da questi corrisposto, Parte_1 oltre interessi dal dì del dovuto al soddisfo;
5) in ogni caso, rigettare l'istanza ex art. 89 c.p.c. come formulata da e CP [...]
Rè perché infondata;
ONtroparte_5 6) in ogni caso, previo accertamento e declaratoria dell'offensività e gratuità dell'espressione usata dalla difesa di nella ONclusionale di 1° grado (“condotta infida” di ONtroparte_1 [...]
, condannare la società attrice, in persona del legale rappresentante, a corrispondere a Pt_1 [...]
ai sensi dell'art. 89 c.p.c. una somma, da quantificare ad opera del Giudice, disponendo Pt_1 altresì la cancellazione dell'espressione usata dall'atto avversario;
7) in ogni caso, previa riforma della condanna alle spese di lite di 1° grado, in virtù della regola della soccombenza, condannare tutte le ONtroparti alle spese ed onorari di lite del doppio grado di giudizio;
8) in via istruttoria, si rinnova la richiesta dei seguenti mezzi istruttori immotivatamente ignorati dal
Giudice di 1° grado (seguono istanze di prova per testi e istanza di esibizione ex art.210 c.p.c. –
n.d.r.).
Per ONtroparte_1
“Voglia l''Ecc.ma Corte di Appello: IN VIA PRELIMINARE DI RITO
-Disporre lo stralcio dei documenti depositati dall'appellante da (B) ad (H), in quanto prodotti in spregio all'art. 345, III c., c.p.c.; NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE
-Rigettare l'appello proposto in tutti i suoi motivi, con conferma integrale della sentenza di primo grado;
IN SUBORDINE
-Nella ipotesi di riapertura dell'istruttoria con ammissione dei mezzi di prova dedotti dall'appellante, ammettere parimenti quelli diretti e contrari dedotti dall'appellata nelle note ex art. 183, VI c. e reiterati sia nelle note di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni sia in comparsa conclusionale, ;
-ONfermare ,all'esito dell'istruttoria eventualmente disposta, la sentenza di primo grado;
IN ULTERIORE E GRADUATO SUBORDINE
-Nel caso di accoglimento dell'appello , dichiarare comunque l'arricchimento senza causa del
Dott. per aver beneficiato delle migliorie apportate dai lavori per cui è causa e Parte_1 condannare l'appellante ad indennizzare nella misura pari al valore ONtroparte_1 dei lavori eseguiti e cioè ad €. 59.017,20, ovvero nella diversa risultante anche a seguito di eventuale disponenda CTU o a titolo equitativo”.
Per e da Rè: CP ONtroparte_5
“Voglia l''Ecc.ma Corte di Appello: IN VIA PRELIMINARE DI RITO
-Prendere atto dell'avvenuto passaggio in giudicato del capo della sentenza relativo alla domanda di manleva ed alla condanna alle spese in favore degli odierni appellati con distrazione a favore del loro difensore antistatario;
NEL MERITO:
IN VIA PRINCIPALE Rigettare l'appello proposto in tutti i suoi motivi, con conferma integrale della sentenza di primo grado;
IN SUBORDINE
-Nella ipotesi di riapertura dell'istruttoria con ammissione dei mezzi di prova dedotti dall'appellante, ammettere parimenti quelli diretti e contrari dedotti dagli appellati nelle note ex art. 183, VI c. e reiterati sia nelle note di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni sia in comparsa conclusionale;
-ONfermare all'esito dell'istruttoria eventualmente disposta, la sentenza di primo grado;
IN OGNI CASO
- Disporre la cancellazione della frase contenuta a pag. 51 dell'atto di appello: “la qual cosa ON significa che non ha fatto la successione della quota e non ha pagato la relativa imposta, con il conseguente debito tributario…” e condannare l'appellante ex art. 89 c.p.c. a risarcire agli appellati la somma di €. 2.000,00 o quella diversa eventualmente ritenuta”.
§ 3. – Preliminarmente, deve essere disposto lo stralcio dei documenti allegati all'atto di appello dalla lett.B alla lett.H, ossia i bilanci della società appellata, non prodotti in primo grado e quindi inammissibili ex art.345 c.c.. Ancora preliminarmente, si rileva che, sul rigetto della domanda di condanna in manleva proposta nei confronti di e , il convenuto, oggi appellante, non ha CP ONtroparte_5 proposto impugnazione, sia pur condizionata al rigetto dell'appello nei confronti della società
Pertanto, si è formato il giudicato sul rigetto della domanda di manleva ONtroparte_1
e sulla condanna alle spese processuali in favore dei chiamati in causa in primo grado.
§ 4. – I primi tre motivi di appello vanno esaminati congiuntamente perché investono, sotto diverse angolazioni, l'accertamento in via presuntiva del perfezionamento del contratto di appalto avente a oggetto i lavori in questione tra e (da ora in poi: INS). Parte_1 CP_1 ONtroparte_1
§ 4.1. – ON il primo motivo l'appellante lamenta che il tribunale abbia basato la prova per presunzioni su fatti indiziari che avrebbe ritenuto erroneamente provati, sebbene non avesse ammesso le prove richieste dal convenuto per confutarli. Si tratta:
1) della partecipazione di in rappresentanza del padre , a una riunione Persona_2 Pt_1 convocata da per decidere sui lavori da fare, desunta da una Persona_1 ON dichiarazione di datata 6.6.2011 (doc.7 ), che proverebbe anche che il Persona_2 dichiarante, agendo in rappresentanza del padre, aveva preso visione del preventivo dei lavori ON redatto da e l'aveva approvato;
ON
2) della sua lettera in data 1.2.2014 (doc.13 ) con cui chiedeva al nipote diversi documenti riguardanti i lavori eseguiti e di poter beneficiare delle previste detrazioni fiscali;
3) del fatto che i lavori avessero interessato l'intero fabbricato, si fossero svolti in presenza degli abitanti e non fossero mai stati contestati in via stragiudiziale, nel corso dell'esecuzione durata per oltre un anno, dall'appellante.
L'appellante contesta che vi sia mai stata tale riunione e che il figlio, al quale non aveva mai chiesto di rappresentarlo, possa aver agito in suo nome;
chiede quindi che siano ammessi i capitoli di prova per testi dedotti al fine di dimostrare che non aveva mai conferito potere di rappresentanza al figlio e che quest'ultimo non aveva mai agito in tale veste e aveva sottoscritto la dichiarazione Per_2 retrodatata, sottopostagli con insistenza dal cugino, in nome proprio e “per presa visione”. Chiede inoltre ex art.210 c.p.c., ordine di esibizione di tutta la documentazione amministrativa inerente ai lavori eseguiti e allo smaltimento dell'eternit, inclusi i nulla osta rilasciati dalle autorità competenti in materia di beni archeologici di Roma e Ostia e tutela del paesaggio, e la documentazione contabile della società a giustificazione delle somme richieste.
§ 4.2. – ON il secondo motivo l'appellante contesta il valore indiziario dei fatti sopra elencati.
Osserva che la dichiarazione è stata sottoscritta dal figlio a suo nome, senza spendita di alcun potere di rappresentanza, ha un contenuto generico, si riferisce a preventivi di spesa, quindi non uno solo né ON di , visionati ma non ritirati, nessuno dei quali riferito alla proprietà esclusiva di Parte_1 ON La propria lettera del 1.2.2014 era indirizzata al nipote e non a , si inseriva in un contesto di contestazioni e richieste di chiarimenti mai riscontrate, e aveva l'unico scopo di avere effettiva cognizione dei lavori eseguiti e dell'eventuale utilità di tali lavori anche per lui. Infine l'esecuzione dei lavori era stata da lui meramente tollerata, senza essere a conoscenza di quali lavori fossero stati eseguiti perché le impalcature ne ostacolavano la vista, per cui aveva contezza solo della riverniciatura delle facciate e del rialzo del cordolo, mentre nessun lavoro era stato eseguito nel suo appartamento.
§ 4.3. ON il terzo motivo l'appellante ripropone la disamina di tutta la documentazione in atti per ON osservare che dalla stessa non si desume alcun rapporto tra lui, anche tramite il figlio , e Per_2 prima della lettera del 20.2.2014, successiva di oltre 14 mesi alla fine dei lavori e che le uniche richieste riguardanti i lavori gli erano pervenute dal nipote in proprio, mentre l'incarico CP ON di eseguire i lavori era stato conferito a esclusivamente dalla sorella Persona_1
§ 5. – I motivi sono fondati, anche se il corretto inquadramento giuridico della fattispecie impone valutazioni in parte diverse da quelle esposte dall'appellante a sostegno delle sue critiche alle sentenza di primo grado.
§ 5.1. - Per quanto riguarda i lavori eseguiti sulle parti comuni dell'edificio, trova applicazione la disciplina del condominio negli edifici di cui all'art.1117 e segg. c.c.. La dimensione minima del condominio, costituito da soli due condomini, non esclude l'applicabilità delle norme suddette e rende, anzi, necessaria l'unanimità delle decisioni, al fine dell'osservanza dei requisiti di maggioranza degli intervenuti di cui all'art.1136 commi II, III e V, c.c., come chiarito dalle Sezioni Unite nella sentenza n.2046/2006: “La disciplina dettata dal codice civile per il condominio di edifici trova applicazione anche in caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, tanto con riguardo alle disposizioni che regolamentano la sua organizzazione interna, non rappresentando un ostacolo l'impossibilità di applicare, in tema di funzionamento dell'assemblea, il principio maggioritario, atteso che nessuna norma vieta che le decisioni vengano assunte con un criterio diverso, nella specie all'unanimità, quanto, “a fortiori”, con riferimento alle norme che regolamentano le situazioni soggettive dei partecipanti, tra cui quella che disciplina il diritto al rimborso delle spese fatte per la conservazione delle cose comuni”. Successivamente Cass. sez II ord. n.5288/2012: “In tema di condominio negli edifici, la comunicazione, da parte di un condominio, del riparto delle spese non può sostituire l'atto presupposto, ossia la delibera di approvazione, che è necessaria anche in presenza di un condominio composto di due soli condomini, cui è applicabile l'art. 1136 cod. civ….omissis…. Resta, peraltro, possibile, ove non si raggiunga l'unanimità e non si decida, poiché la maggioranza non può formarsi in concreto, il ricorso all'autorità giudiziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1105 e 1139 cod. civ.” (nello stesso senso, più recentemente: Cass. sez II, ord. n.16337/2020). Pertanto, la decisione di eseguire i lavori di manutenzione conservativa e/o straordinaria delle parti ON ON comuni e la successiva decisione di approvazione del preventivo di e di conferimento a dell'incarico di eseguire i lavori avrebbero dovuto esser prese dall'assemblea condominiale, regolarmente convocata e tenuta ex art.1136 c.c., con delibere unanimi e risultanti dai relativi verbali, indispensabili ai fini della prova (Cass.n.2101/1997; n.2747/1978; n.2969/1976), e non sostituibili da una prova testimoniale, inammissibile ex art.2725 c.c. al di fuori del caso di cui all'art.2724 n.3 c.c. (perdita incolpevole del documento, nemmeno dedotta dalla società appellata) o per presunzioni, inammissibile ogni qual volta la legge esclude la prova per testimoni (art.2729 II comma c.c.).
ONsiderato che nessun verbale assembleare è stato prodotto dalle parti oggi appellate, ritiene la Corte ON che la prova indiziaria del contestato rapporto contrattuale di appalto tra e , di cui Parte_1 l'appellante contesta la valutazione data dal primo giudice, non avrebbe nemmeno dovuto essere ammessa. § 5.2. – Per quanto riguarda i lavori eseguiti sull'impianto elettrico e televisivo nella porzione immobiliare di proprietà esclusiva di invece, la prova per testimoni e presunzioni del Parte_1 ON contratto tra l'appellante e è ammissibile, trattandosi di un contratto a forma libera e tenuto conto del modesto valore del contratto e del rapporto di parentela tra e Parte_1 ONtroparte_2 Co
legale rappresentante di
[...] CP_8
Tuttavia, nessuno dei fatti emergenti dai documenti prodotti e valorizzati come indiziari dal tribunale ON è riferibile in particolare tali lavori. La dichiarazione di del 6.6.2011 (doc.7 ) è Persona_2 riferita esclusivamente alle condizioni della copertura, delle mura e dei cornicioni del fabbricato. La dichiarazione di del 1.2.2014 (doc.13 INS) è riferita alla “quota parte” delle spese Parte_1 sostenute per “lavori di ristrutturazione edilizia eseguiti sull'immobile di via Cilicia 1”, quindi evidentemente ai lavori riguardanti le parti comuni dell'edificio. La materiale esecuzione dei lavori edili presso le parti comuni dell'edificio risulta con evidenza dalla documentazione fotografica prodotta dalle parti oggi appellate, mentre lo stesso non può dirsi per i lavori di impiantistica dedotti sulla porzione di proprietà esclusiva di Parte_1
La prova testimoniale offerta nel giudizio di primo grado da parte attrice è stata riproposta in questo grado solo “nella ipotesi di riapertura dell'istruttoria con ammissione dei mezzi di prova dedotti dall'appellante”, ipotesi da escludere perché non è necessario, per le ragioni sopra esposte, riaprire l'istruttoria al fine di dar corso alle prove richieste da Parte_1 ON Pertanto, non essendovi alcuna prova del contratto di appalto tra e , né della Parte_1 ON materiale esecuzione di lavori presso la sua abitazione, la domanda di va respinta anche per la parte a essi relativa.
§ 6. L'accoglimento dei primi tre motivi di appello assorbe il quarto e il quinto, che criticano sotto ON altri profili l'accoglimento della domanda principale di , e il sesto, con cui si censura l'omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno derivante dall'impossibilità di fruire delle detrazioni fiscali sui lavori in questione e che presuppone quindi l'accoglimento, in tutto o in parte, della domanda principale di CP_8
§ 7. – Il settimo motivo di appello censura la sentenza per non essersi pronunciata sulla domanda di ON risarcimento del danno derivante dall'uso nella comparsa conclusionale di , pag.13, dell' espressione: “condotta infida”, riferita al comportamento di Parte_1 Il motivo è fondato sotto il profilo dell'omessa pronuncia, ma la domanda non merita accoglimento. ON L'espressione denunciata come offensiva è stata usata da nell'illustrare la domanda subordinata di condanna per ingiustificato arricchimento:“…è altrettanto evidente che il dott. si sia Parte_1 arricchito del valore patrimoniale portato dai lavori insistenti anche su parti di sua proprietà, esclusiva e comune.
Riteniamo che tale vantaggio non possa restare ad appannaggio gratuito del convenuto che ne vuole beneficiare a costo zero in virtù di una condotta infida!...”. Ebbene, infido significa “che non è degno di fiducia, che non ispira fiducia” e non c'è dubbio che, secondo la prospettazione della società attrice, oggi appellata, fosse indegno di fiducia il comportamento di che aveva beneficiato di lavori di indubbia miglioria dell'intero Parte_1 fabbricato oltre che della sua abitazione, rifiutando di pagarne il corrispettivo. L'espressione è quindi pleonastica, ma non offensiva, perché si limita a trasporre in una valutazione del comportamento dell'avversario gli argomenti per cui la società attrice si determinava a chiederne, quantomeno, la condanna al pagamento di un indennizzo per ingiustificato arricchimento.
§ 8. – Occorre quindi esaminare la domanda di condanna del al pagamento di un indennizzo Pt_1 per ingiustificato arricchimento, espressamente riproposta in questo grado dalla società appellata.
La domanda è ammissibile, non essendo stata fornita la prova del contratto in forza del quale sono stati eseguiti i lavori in questione (Cass.S.U.n.33954/2023), ma non può essere accolta. I lavori di impiantistica che si assumono eseguiti presso l'abitazione dell'appellante non sono stati provati, come già scritto sopra. ON Quanto alle migliorie apportate all'intero fabbricato di via Cilicia n.1 dai lavori edili eseguiti da , che emergono con evidenza dalla documentazione fotografica allegata, la liquidazione dell'indennizzo spettante alla società appellata secondo i criteri indicati dall'art.2041 c.c. deve ON compensare la diminuzione patrimoniale subita da nei limiti dell'arricchimento che da essa è derivato al Pertanto, l'indennizzo non può coincidere con il corrispettivo richiesto dalla Pt_1 società in forza del presunto contratto di appalto, ma va limitato alla minor somma tra quanto speso dalla società per l'esecuzione dei lavori e l'incremento di valore della quota del fabbricato di proprietà di che ne è derivato. Parte_1 ON
non ha nemmeno dedotto il costo sostenuto per la realizzazione dei lavori, né la prova emerge dalla documentazione prodotta, per cui, in mancanza di riferimenti contabili per valutare uno dei due elementi da confrontare, sarebbe inutile disporre una consulenza tecnica per la stima dell'incremento di valore del fabbricato. Non è nemmeno possibile ricorrere a una liquidazione equitativa ex at.1226
c.c., perché questa può supplire solamente all'oggettiva impossibilità per la parte di fornire la prova dell'esatto ammontare del danno, ma tale impossibilità non sussiste, perché la prova del costo dei lavori avrebbe potuto essere fornita, almeno in parte, mediante la produzione dei relativi documenti contabili.
La domanda pertanto va respinta.
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§ 9. – Infine, e da anno proposto, ai sensi dell'art.89 c.p.c., CP ONtroparte_5 domanda di cancellazione di una frase contenuta a pag.51 dell'atto di appello: “la qual cosa significa ON che non ha fatto la successione della quota e non ha pagato la relativa imposta, con il conseguente debito tributario” e di risarcimento del danno che ad essa ne sarebbe derivato. ON La frase è riferita alla società , per cui solo indirettamente può coinvolgere gli appellati, e deve essere letta nel contesto in cui è collocata: “E la preoccupazione ed il rischio di insolvenza sono accresciuti anche ove si considerino le ulteriori gravi irregolarità emergenti dalla visura camerale ON sub doc.B, visto che nella compagine societaria di figura ancora come “socia” la sig.ra
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deceduta da quasi un decennio: la qual cosa significa che non ha fatto la Persona_1 successione della quota e non ha pagato la relativa imposta, con il conseguente debito tributario”. Si tratta quindi di una semplice deduzione circa la supposta esposizione debitoria della società nei confronti dell'Erario, svolta per argomentare sul pericolo nel ritardo a sostegno dell'istanza ex art.283 c.p.c. e priva di significati gratuitamente offensivi.
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§ 10. – ONclusivamente, l'appello va accolto e , soccombente, dovrà rifondere all'appellante le spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 52.000,00 e € 260.000,00. e soccombenti solo in questo CP ONtroparte_3 ON grado per avere aderito alle difese dell'appellata , devono essere condannati, in solido con la società, a rifondere al le spese del giudizio di appello, liquidate secondo i criteri di cui sopra Pt_1 ma secondo i valori minimi, in considerazione della sostanziale coincidenza delle difese da essi svolte con quelle dell'appellata CP_8
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.18874/2020 , pubblicata in data 31/12/2020 , così decide:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge tutte le domande proposte da nei confronti di ONtroparte_1 Parte_1 - condanna a rifondere a le spese processuali dei CP_1 ONtroparte_1 Parte_1 due gradi si in € € 14. iudizio di primo grado e € 14.317,00 per il giudizio d'appello, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge:
- condanna e in solido, a ONtroparte_2 ONtroparte_3 rifondere el er compensi Parte_1 in € 7160,00, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 06/03/2025
Il presidente est.
Antonella Izzo