Ordinanza collegiale 5 ottobre 2018
Sentenza 26 novembre 2018
Improcedibile
Sentenza 1 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 01/08/2023, n. 7445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7445 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/08/2023
N. 07445/2023REG.PROV.COLL.
N. 04970/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4970 del 2019, proposto da I.M.C.A. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Renato De Lorenzo, Giuseppe Ruberto, con domicilio eletto presso lo studio Ferruccio De Lorenzo in Roma, via Giuseppe Mangili n. 29;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Direzione Generale per Gli Incentivi Alle Imprese - Divisione Viii c/o il Ministero dello Sviluppo Economico, non costituito in giudizio;
nei confronti
Mps Capital Services Banca per Le Imprese S.p.A., non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 11405/2018
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 giugno 2023 il Cons. Sergio Zeuli e udito l’avvocato De Lorenzo Renato per parte appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso proposto dalla parte appellante per l’annullamento della nota prot. n. 3442 del 14 gennaio del 2009, con cui la Direzione Generale per il Sostegno alle attività imprenditoriali del Ministero dello Sviluppo Economico, ha comunicato alla ditta Pepe Mariano, dante causa della parte appellante il rigetto dell'istanza di sospensione dei termini di ultimazione dell'iniziativa agevolata di cui al D.M. n. 55097 del 14.8.1998, e di tutti gli atti conseguenti e connessi.
Avverso la decisione sono stati sollevati i seguenti motivi di appello:
1) ERROR IN IUDICANDO – TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO
2) ERROR IN IUDICANDO – TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO DELLE NOTE DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE PROT. N. 1010767 DELL’11.09.2003 E PROT. N. 0053442 DEL 14.01.2009
3) ERROR IN IUDICANDO – ERRORE SUI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE - CONTRADDITTORIETA’ E ILLOGICITA’ DELLA MOTIVAZIONE – INGIUSTIZIA MANIFESTA
4) ERROR IN IUDICANDO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. N. 527/95 – VIOLAZIONE DELLE CIRCOLARI MINISTERIALI ESPLICATIVE NN. 234363 DEL 20.11.1997, 900043 DE L 5.2.1998, 900070 DEL 23.2.1998 E 1065731 DEL 13.5.1998 – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA MINISTERIALE PROT. N. 9354 DEL 11.11.2011 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 488/92 - VIOLAZIONE DELL’ART. 1256, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE - VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE – ECCESSO DI POTERE – CONTRADDITTORIETA’ – DIFETTO DI ISTRUTTORIA
5) ERROR IN IUDICANDO - VIOLAZIONE DEL D.M. N. 527 DEL 20.10.1995 - VIOLAZIONE DELLE CIRCOLARI MINISTERIALI ESPLICATIVE NN. 234363 DEL 20.11.1997, 900043 DEL 5.2.1998, 900070 DEL 23.2.1998 E 1065731 DEL 13.5.1998 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 488/92 - VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE - ECCESSO DI POTERE - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – DIFETTO ASSOLUTO DI’ISTRUTTORIA – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE – CONTRADDITTORIETA’
6) ERROR IN IUDICANDO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 10 BIS DELLA LEGGE 241/90 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE – CARENTE ISTRUTTORIA.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero dello Sviluppo Economico, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto dell’appello.
3. In diritto si osserva che, con nota dell’8 maggio del 2023, la parte appellante, per il tramite del suo difensore, ha comunicato che le parti del processo sono pervenute ad una definizione della controversia mediante la rideterminazione del contributo concesso dal Ministero ed il parziale recupero della quota erogata ad IMCA.
Tale circostanza integra una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente declaratoria di improcedibilità dell’appello, ai sensi del comma 4 dell’art. 84 del c.p.a.
L’esito della controversia rappresenta un giustificato motivo per compensare, fra le parti, le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Zeuli | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO