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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/06/2025, n. 1442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1442 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 12/2022 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 12
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
avente ad oggetto: opposizione a d.i. n. 1910/2021 (R.G. 5779/2020).
TRA
, (C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
OR (NA) e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Massimo Esposito (C.F.
– PEC ed elettivamente domiciliato C.F._2 Email_1
presso il suo studio in OR (NA) al Corso Italia n. 186,
-opponente-
1 E
, (C.F. ) nata il [...] a [...] CP_1 C.F._3
OR (NA) e residente in [...],
rapp.ta e difesa, in virtù di procura alle liti in atti, dall'avv. Paolo Panontin (C.F.
- PEC ed C.F._4 Ema_2 Email_3
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pordenone (PN) in via T. Donadon
n. 4,
-opposta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato ed iscritto a ruolo il 03.01.2022,
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo in epigrafe Parte_1
indicato ed emesso in suo danno per il pagamento in favore di , già CP_1
locatrice, di €.4.787,04.
La somma ingiunta sarebbe stata dovuta in virtù di varie obbligazioni nascenti dal contratto di locazione, ad uso abitazione, intercorso tra l'opposta locatrice e l'opponente conduttore: €. 2.700,00 per canoni dovuti ex art. 9 del contratto di locazione per il recesso anticipato del conduttore;
€. 900,00 per deposito cauzionale non versato;
€. 1.184,04 dovuti a vario titolo (spese di registrazione contratto,
certificato APE, 50% delle utenze).
L'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, con conseguente non debenza delle somme ingiunte, deducendo che alcuna somma fosse dovuta alla resistente in quanto: a) il deposito cauzionale sarebbe stato regolarmente versato alla stipula del contratto;
b) i canoni per il recesso anticipato non erano dovuti in
2 quanto il rapporto di locazione tra le parti si sarebbe risolto consensualmente a seguito di recesso semplice “slegato dalla pattuizione contrattuale”; c) per le altre somme vi sarebbe stata carenza di prova. Spiegava, altresì, domanda riconvenzionale tesa ad ottenere la compensazione sia dell'importo versato a titolo di deposito cauzionale, sia dell'importo speso per l'allaccio dell'intero stabile, nel quale è ubicata l'unità oggetto di locazione, alla rete metano.
Si costituiva insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo e per CP_1
il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali. In punto di diritto,
deduceva che le somme esposte in decreto erano dovute in virtù delle obbligazioni contrattuali poste a carico del conduttore e che entrambe le domande riconvenzionali erano infondate: riguardo il deposito cauzionale, poiché mai versato;
riguardo le somme spese per fornire lo stabile di impianto a gas metano,
poiché antecedenti al rapporto di locazione e riferibili al periodo di vigenza del rapporto matrimoniale tra le parti.
In corso di causa, mutato il rito da ordinario a locatizio, le parti esperivano, senza esito, il tentativo obbligatorio di mediazione. All'udienza del 12.05.2025 la causa veniva rinviata per la discussione in trattazione scritta in quanto matura per la decisione.
In primo luogo, si ritiene la domanda procedibile essendo stato esperito, senza esito positivo, il tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, dlgs. 28/2010
convertito in L. 69/2013.
Ancora in rito, va osservato che l'opposizione al decreto ingiuntivo si atteggia come successiva fase di cognizione, in virtù della quale l'opposto conserva la sua posizione di attore in senso sostanziale e che dunque, sotto tale aspetto, vanno in
3 ogni caso vagliate le domande proposte in monitorio riguardo la fondatezza nel merito delle stesse. Per costante giurisprudenza, anche la mera richiesta dell'opposto al rigetto dell'opposizione ed alla conferma del decreto ingiuntivo impone al giudice di valutare nel merito la fondatezza della domanda nell'an e nel
quantum. L'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore - per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso - sia dall'opponente per contestarla.
A tal fine non è necessario che la parte che chiede l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda per ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo invece sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda la conferma del decreto opposto. Invero, con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo il creditore propone domanda di condanna per l'intero importo ingiunto (cfr. art. 643 c.p.c.); tale essendo l'oggetto del giudizio, il giudice dell'opposizione, ove ritenga il credito solo parzialmente fondato, deve revocare il decreto ingiuntivo ed emettere condanna per il minor importo, come si evince anche dall'art. 653 c.p.c., comma 2 (cfr. tra le altre Cass. n. 22281/2013, n. 20613/2011,
n. 9021/2005, n. 14486/2019).
Deve ancora osservarsi che, come risulta dagli atti di causa e dalle deduzioni difensive, tra le parti sussistono motivi di conflittualità dovuti al loro pregresso rapporto matrimoniale dei quali se ne terrà conto per quel che interessa in questa sede.
Tanto premesso, il Tribunale esamina i motivi di opposizione in relazione alle domande e difese delle parti ed alle risultanze processuali.
4 Nel merito, l'opposizione e la domanda riconvenzionale di sono Parte_1
parzialmente fondate e vanno accolte per i motivi che seguono.
Sulla non debenza dei canoni di locazioni dovuti dal 01.04.2021 al 01.10.2021,
per il recesso del conduttore nel rapporto di locazione Parte_1
L'opposizione, sul punto, è infondata.
Non è contestato tra le parti che, dopo la separazione consensuale tra i coniugi,
veniva sottoscritto un contratto di locazione ad uso abitativo, registrato in
Castellammare di Stabia al n. 000550 serie 3T presso l'Agenzia delle Entrate in data 21.01.2020 (doc. in produzione opposta del 22.04.2022), con il quale
[...]
concedeva in locazione ad uso abitazione a un CP_1 Parte_1
immobile di sua proprietà, sito in Massa Lubrense in Via Rotabile Massa Turro n.
44 al primo piano dello stabile, al canone di €. 450,00 mensili.
All'art. 9 del suddetto contratto le parti hanno convenuto quanto segue:
“RECESSO. Parte conduttrice ha facoltà di recesso per seri e giustificati motivi
previa comunicazione da inviare a parte locatrice con raccomandata A.R. almeno
sei mesi prima del rilascio, obbligandosi comunque al pagamento dei canoni per
detto periodo anche qualora la riconsegna dell'appartamento intervenga
anteriormente a tale termine”.
Con raccomandata a.r. del 26.03.2021, ha esercitato il diritto di Parte_1
recesso dal contratto di locazione, dichiarando di voler rilasciare l'appartamento il successivo primo aprile, rappresentando come gravi motivi sia la perdita del lavoro che: l'ingiustificato comportamento (della locatrice) che ha reso invivibile il
soggiorno sia del sottoscritto che di mia figlia” (cfr. doc in produzione opposta del
22.04.2022).
5 A tale comunicazione di recesso seguiva la raccomandata (in produzione opposta
22.04.2022) di “contestazione”, datata 01.04.2021 sottoscritta da , CP_1
con la quale la stessa invocava la risoluzione ipso iure del contratto per grave ina-
dempimento imputabile al conduttore in quanto quest'ultimo aveva abbandonato l'immobile in data antecedente alla raccomandata di recesso.
In data 26.05.2021, infine, le parti sottoscrivevano il verbale di consegna dell'im-
mobile locato (cfr. documento in produzione opposta del 22.04.2022).
Deve osservarsi che non è oggetto di accertamento, poiché non richiesta con do-
manda giudiziale dalle parti in causa, la risoluzione del contratto di locazione. In
assenza di domanda sul punto, quindi, risultano irrilevanti, ai fini della presente decisione, le contrapposte tesi in relazione agli asseriti inadempimenti posti in es-
sere dalle parti. Il tema dell'indagine va perciò ristretto alla portata della clausola contrattuale di recesso sopra trascritta, tra l'altro conforme a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 3 L. 431/98 - disciplina applicabile al contratto di locazione per cui è causa.
Secondo la disposizione citata, infatti, “Il conduttore, qualora ricorrano gravi mo-
tivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al lo-
catore con preavviso di sei mesi”.
Per conforme giurisprudenza, i gravi motivi che possono legittimare il recesso dell'inquilino devono essere rappresentati da fatti estranei alla sua volontà, impre-
vedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto contrattuale, tali da rendere troppo gravosa la sua prosecuzione. I gravi motivi, nel caso in esame, possono es-
sere ravvisati senz'altro nella conflittualità venutasi a creare tra le parti in seguito
6 alla separazione consensuale;
contrasti sfociati anche in un procedimento penale a carico del che lo ha visto assolto dai reati a lui ascritti (cfr. produzione Pt_1
opponente 28.11.2014).
La sussistenza dei gravi motivi giustificanti il recesso non esonera però il condut-
tore dal corrispondere i canoni dovuti o a maturare per il periodo di preavviso.
Nel caso specifico, pur ritenuti sussistenti i gravi motivi per l'esercizio del diritto di recesso, si rileva che il conduttore non ha rispettato tale obbligo in relazione ai termini del recesso stesso così come previsti in contratto in sei mesi (recesso con racc. del 26.03.2021, rilascio anticipato al 01.04.2021). La mancata osservanza del termine di preavviso comporta l'obbligo di versare i canoni di locazione dovuti per il periodo da 01.04.2021 a 01.10.2021, come richiesti nel ricorso monitorio, pari ad
€. 2.700,00 (€ 450,00 x 6 mesi).
Sulla non debenza della somma richiesta a titolo di deposito cauzionale
Il motivo di opposizione è fondato.
Nel contratto sottoscritto le parti, all'art. 8, dopo aver dato atto delle condizioni dell'immobile locato, in relazione al pagamento del deposito cauzionale, hanno dato altresì atto del suo avvenuto versamento da parte del conduttore per la somma di €. 800,00. Consegue che è legittimo desumere che il pagamento del deposito in questione sia avvenuto contestualmente alla sottoscrizione del contratto;
d'altra parte, l'opposta non ha invocato la simulazione della clausola, né ha documentato di aver richiesto, successivamente alla sottoscrizione del contratto e nel corso del rapporto, il deposito cauzionale asseritamente non versato. La domanda di pagamento dell'opposta, per tale causale, è pertanto infondata.
7 Sulla non debenza delle ulteriori somme richieste con il ricorso monitorio.
Sul punto l'opposizione è fondata.
L'opponente ha contestato la debenza delle somme ingiunte richieste a titolo di pagamento delle forniture e delle utenze, asseritamente dovute nella misura del
50%. A fronte di tali specifiche contestazioni, l'opposta si è limitata a riprodurre in atti il pagamento di alcune utenze delle quali usufruiva anche l'appartamento da ella stessa occupato, peraltro intestate o alla stessa locatrice o ad altri soggetti. Sul
punto si ribadisce che l'opposta non ha in alcun modo provato in quale misura le stesse dovessero essere ripartite tra le parti nella richiesta misura;
onere probatorio che, in presenza di specifica contestazione, cedeva a carico dell'opposta, parte attrice in senso sostanziale.
Riguardo, poi, le somme richieste per la registrazione del contratto di locazione e della certificazione di attestato di prestazione energetica, va rilevato che non risultano in atti compiutamente indicati e documentati i relativi costi. Anche a voler prescindere dalla estrema genericità, in relazione all'indicazione di documenti probatori, va precisato che nel contratto di locazione la locatrice ha optato per il regime della c.d. “cedolare secca” (cfr. art. 3 del contratto), che esonera il locatore dal pagamento delle imposte di registro. Si osserva, poi, in relazione agli asseriti costi per il rilascio della certificazione APE, che la stessa è richiesta dalla legge quale condizione ed onere a carico del locatore per concedere l'immobile in locazione: dunque, la relativa spesa non può cedere in alcuna misura a carico del conduttore.
Sulle domande riconvenzionali dell'opponente.
8 In ragione di quanto sopra detto, le domande riconvenzionali dell'opponente risultano parzialmente fondate.
Infondata è la richiesta riconvenzionale di compensazione e/o restituzione della somma di €. 5.904,00 asseritamente versata per “l'allaccio di tutto l'intero
fabbricato dell'opposta della rete distributiva del metano” (cfr. atti di opposizione pag. 7). Come rilevato da parte opposta, si tratta di spesa che non attiene al rapporto contrattuale di locazione: ed infatti il debito presuntivamente contratto dall'opponente per l'allaccio al metano dell'intero stabile è avvenuto nell'anno
2018, antecedentemente alla stipula del contratto di locazione. Non è peraltro contestato che il all'epoca dell'allaccio, condivideva con l'opposta altro Pt_1
immobile nello stesso stabile, adibito a casa coniugale e che, sempre all'epoca,
l'intero stabile era in proprietà del padre dell'opposta.
Trattasi, quindi, di spese sostenute nell'interesse della famiglia giustificate dal rapporto di coniugio e, comunque, eseguite su proprietà altrui. La questione andava al più posta nei confronti del proprietario e non nei confronti dell'opposta sulla base del successivo contratto di locazione e comunque andava regolata tra i coniugi in sede di separazione.
Fondata è invece la domanda di compensazione tra le somme pretese a titolo di canoni di locazione per il periodo di mancato preavviso, pari ad €. 2.700,00, e quella versata a titolo di deposito cauzionale, pari ad €. 800,00.
Si osserva, in merito, che l'obbligo di restituzione del deposito cauzionale in capo al locatore sorge nel momento in cui il conduttore rilascia l'immobile locato. Tra le parti la condizione è stata soddisfatta in quanto la restituzione dell'immobile è avvenuta in data 26.05.2021 e la circostanza è in atti
9 documentata. È vero che è riconosciuto al locatore il diritto a trattenere la somma, anche dopo il rilascio dell'immobile, ma ciò è consentito solo quando ne faccia richiesta di attribuzione a copertura di specifici danni subiti. "In materia di locazione, l'obbligazione del locatore di restituire il
deposito cauzionale versato dal conduttore a garanzia degli obblighi
contrattuali sorge al termine della locazione non appena avvenuto il
rilascio dell'immobile locato, con la conseguenza che, ove il locatore
trattenga la somma anche dopo il rilascio dell'immobile da parte del
conduttore, senza proporre domanda giudiziale per l'attribuzione, in tutto
o in parte, della stessa a copertura di specifici danni subiti, il conduttore
può esigerne la restituzione" (Cass. Civ. Sez. 3, sentenza n. 4725 del
09/11/1989).
Il locatore, pertanto, nel caso in cui voglia ritenere la somma versata a ti-
tolo di deposito cauzionale, ha l'onere di chiederne l'attribuzione conte-
stualmente alla richiesta di pagamento dei danni che si assumono subiti.
Sulla base di tali principi giurisprudenziali deve ribadirsi che, per quanto sopra detto, il versamento del deposito cauzionale è provato dal contratto di locazione esibito dalle parti. Detta somma non è stata restituita al condut-
tore. D'altra parte, mancando finanche una domanda diretta ad accertare l'esistenza di vizi nell'immobile, la ritenzione del deposito cauzionale da parte dell'opposta non trova alcuna giustificazione. Gli asseriti danni riscontrati nell'immobile, se-
condo la tesi dell'opposta, sarebbero provati dal preventivo in atti;
tuttavia, gli stessi non trovano alcun riscontro né nel verbale di rilascio sottoscritto tra i procuratori delle parti in contraddittorio, né da altri documenti o articolazioni istruttorie, nean-
che richieste dall'opposta.
10 Per gli esposti motivi, in parziale accoglimento dell'opposizione e delle domande riconvenzionali dell'opponente, il decreto ingiuntivo n. 1910/2021 (R.G.
5779/2020) va revocato ed il credito spettante a va rideterminato in CP_1
€. 1.900,00 (€. 2.700,00 - €. 800,00), con conseguente condanna al pagamento di detta somma da parte di in favore dell'opposta. Parte_1
La reciproca soccombenza giustifica la totale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e difesa disattesa o assorbita, in parziale accoglimento dell'
opposizione proposta da così provvede: Parte_1
a) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1910/2021 (R.G. 5779/2020) emesso il
11.11.2021;
b) condanna al pagamento dell'importo di €. 1.900,00 in favore di Parte_1
per le ragioni esposte in motivazione, oltre interessi legali dalla data CP_1
della domanda fino all'effettivo soddisfo;
c) rigetta ogni ulteriore domanda;
d) compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite.
Così deciso in Torre Annunziata il 09.06.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
11
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 12
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
avente ad oggetto: opposizione a d.i. n. 1910/2021 (R.G. 5779/2020).
TRA
, (C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
OR (NA) e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Massimo Esposito (C.F.
– PEC ed elettivamente domiciliato C.F._2 Email_1
presso il suo studio in OR (NA) al Corso Italia n. 186,
-opponente-
1 E
, (C.F. ) nata il [...] a [...] CP_1 C.F._3
OR (NA) e residente in [...],
rapp.ta e difesa, in virtù di procura alle liti in atti, dall'avv. Paolo Panontin (C.F.
- PEC ed C.F._4 Ema_2 Email_3
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pordenone (PN) in via T. Donadon
n. 4,
-opposta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato ed iscritto a ruolo il 03.01.2022,
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo in epigrafe Parte_1
indicato ed emesso in suo danno per il pagamento in favore di , già CP_1
locatrice, di €.4.787,04.
La somma ingiunta sarebbe stata dovuta in virtù di varie obbligazioni nascenti dal contratto di locazione, ad uso abitazione, intercorso tra l'opposta locatrice e l'opponente conduttore: €. 2.700,00 per canoni dovuti ex art. 9 del contratto di locazione per il recesso anticipato del conduttore;
€. 900,00 per deposito cauzionale non versato;
€. 1.184,04 dovuti a vario titolo (spese di registrazione contratto,
certificato APE, 50% delle utenze).
L'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, con conseguente non debenza delle somme ingiunte, deducendo che alcuna somma fosse dovuta alla resistente in quanto: a) il deposito cauzionale sarebbe stato regolarmente versato alla stipula del contratto;
b) i canoni per il recesso anticipato non erano dovuti in
2 quanto il rapporto di locazione tra le parti si sarebbe risolto consensualmente a seguito di recesso semplice “slegato dalla pattuizione contrattuale”; c) per le altre somme vi sarebbe stata carenza di prova. Spiegava, altresì, domanda riconvenzionale tesa ad ottenere la compensazione sia dell'importo versato a titolo di deposito cauzionale, sia dell'importo speso per l'allaccio dell'intero stabile, nel quale è ubicata l'unità oggetto di locazione, alla rete metano.
Si costituiva insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo e per CP_1
il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali. In punto di diritto,
deduceva che le somme esposte in decreto erano dovute in virtù delle obbligazioni contrattuali poste a carico del conduttore e che entrambe le domande riconvenzionali erano infondate: riguardo il deposito cauzionale, poiché mai versato;
riguardo le somme spese per fornire lo stabile di impianto a gas metano,
poiché antecedenti al rapporto di locazione e riferibili al periodo di vigenza del rapporto matrimoniale tra le parti.
In corso di causa, mutato il rito da ordinario a locatizio, le parti esperivano, senza esito, il tentativo obbligatorio di mediazione. All'udienza del 12.05.2025 la causa veniva rinviata per la discussione in trattazione scritta in quanto matura per la decisione.
In primo luogo, si ritiene la domanda procedibile essendo stato esperito, senza esito positivo, il tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, dlgs. 28/2010
convertito in L. 69/2013.
Ancora in rito, va osservato che l'opposizione al decreto ingiuntivo si atteggia come successiva fase di cognizione, in virtù della quale l'opposto conserva la sua posizione di attore in senso sostanziale e che dunque, sotto tale aspetto, vanno in
3 ogni caso vagliate le domande proposte in monitorio riguardo la fondatezza nel merito delle stesse. Per costante giurisprudenza, anche la mera richiesta dell'opposto al rigetto dell'opposizione ed alla conferma del decreto ingiuntivo impone al giudice di valutare nel merito la fondatezza della domanda nell'an e nel
quantum. L'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore - per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso - sia dall'opponente per contestarla.
A tal fine non è necessario che la parte che chiede l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda per ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo invece sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda la conferma del decreto opposto. Invero, con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo il creditore propone domanda di condanna per l'intero importo ingiunto (cfr. art. 643 c.p.c.); tale essendo l'oggetto del giudizio, il giudice dell'opposizione, ove ritenga il credito solo parzialmente fondato, deve revocare il decreto ingiuntivo ed emettere condanna per il minor importo, come si evince anche dall'art. 653 c.p.c., comma 2 (cfr. tra le altre Cass. n. 22281/2013, n. 20613/2011,
n. 9021/2005, n. 14486/2019).
Deve ancora osservarsi che, come risulta dagli atti di causa e dalle deduzioni difensive, tra le parti sussistono motivi di conflittualità dovuti al loro pregresso rapporto matrimoniale dei quali se ne terrà conto per quel che interessa in questa sede.
Tanto premesso, il Tribunale esamina i motivi di opposizione in relazione alle domande e difese delle parti ed alle risultanze processuali.
4 Nel merito, l'opposizione e la domanda riconvenzionale di sono Parte_1
parzialmente fondate e vanno accolte per i motivi che seguono.
Sulla non debenza dei canoni di locazioni dovuti dal 01.04.2021 al 01.10.2021,
per il recesso del conduttore nel rapporto di locazione Parte_1
L'opposizione, sul punto, è infondata.
Non è contestato tra le parti che, dopo la separazione consensuale tra i coniugi,
veniva sottoscritto un contratto di locazione ad uso abitativo, registrato in
Castellammare di Stabia al n. 000550 serie 3T presso l'Agenzia delle Entrate in data 21.01.2020 (doc. in produzione opposta del 22.04.2022), con il quale
[...]
concedeva in locazione ad uso abitazione a un CP_1 Parte_1
immobile di sua proprietà, sito in Massa Lubrense in Via Rotabile Massa Turro n.
44 al primo piano dello stabile, al canone di €. 450,00 mensili.
All'art. 9 del suddetto contratto le parti hanno convenuto quanto segue:
“RECESSO. Parte conduttrice ha facoltà di recesso per seri e giustificati motivi
previa comunicazione da inviare a parte locatrice con raccomandata A.R. almeno
sei mesi prima del rilascio, obbligandosi comunque al pagamento dei canoni per
detto periodo anche qualora la riconsegna dell'appartamento intervenga
anteriormente a tale termine”.
Con raccomandata a.r. del 26.03.2021, ha esercitato il diritto di Parte_1
recesso dal contratto di locazione, dichiarando di voler rilasciare l'appartamento il successivo primo aprile, rappresentando come gravi motivi sia la perdita del lavoro che: l'ingiustificato comportamento (della locatrice) che ha reso invivibile il
soggiorno sia del sottoscritto che di mia figlia” (cfr. doc in produzione opposta del
22.04.2022).
5 A tale comunicazione di recesso seguiva la raccomandata (in produzione opposta
22.04.2022) di “contestazione”, datata 01.04.2021 sottoscritta da , CP_1
con la quale la stessa invocava la risoluzione ipso iure del contratto per grave ina-
dempimento imputabile al conduttore in quanto quest'ultimo aveva abbandonato l'immobile in data antecedente alla raccomandata di recesso.
In data 26.05.2021, infine, le parti sottoscrivevano il verbale di consegna dell'im-
mobile locato (cfr. documento in produzione opposta del 22.04.2022).
Deve osservarsi che non è oggetto di accertamento, poiché non richiesta con do-
manda giudiziale dalle parti in causa, la risoluzione del contratto di locazione. In
assenza di domanda sul punto, quindi, risultano irrilevanti, ai fini della presente decisione, le contrapposte tesi in relazione agli asseriti inadempimenti posti in es-
sere dalle parti. Il tema dell'indagine va perciò ristretto alla portata della clausola contrattuale di recesso sopra trascritta, tra l'altro conforme a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 3 L. 431/98 - disciplina applicabile al contratto di locazione per cui è causa.
Secondo la disposizione citata, infatti, “Il conduttore, qualora ricorrano gravi mo-
tivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al lo-
catore con preavviso di sei mesi”.
Per conforme giurisprudenza, i gravi motivi che possono legittimare il recesso dell'inquilino devono essere rappresentati da fatti estranei alla sua volontà, impre-
vedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto contrattuale, tali da rendere troppo gravosa la sua prosecuzione. I gravi motivi, nel caso in esame, possono es-
sere ravvisati senz'altro nella conflittualità venutasi a creare tra le parti in seguito
6 alla separazione consensuale;
contrasti sfociati anche in un procedimento penale a carico del che lo ha visto assolto dai reati a lui ascritti (cfr. produzione Pt_1
opponente 28.11.2014).
La sussistenza dei gravi motivi giustificanti il recesso non esonera però il condut-
tore dal corrispondere i canoni dovuti o a maturare per il periodo di preavviso.
Nel caso specifico, pur ritenuti sussistenti i gravi motivi per l'esercizio del diritto di recesso, si rileva che il conduttore non ha rispettato tale obbligo in relazione ai termini del recesso stesso così come previsti in contratto in sei mesi (recesso con racc. del 26.03.2021, rilascio anticipato al 01.04.2021). La mancata osservanza del termine di preavviso comporta l'obbligo di versare i canoni di locazione dovuti per il periodo da 01.04.2021 a 01.10.2021, come richiesti nel ricorso monitorio, pari ad
€. 2.700,00 (€ 450,00 x 6 mesi).
Sulla non debenza della somma richiesta a titolo di deposito cauzionale
Il motivo di opposizione è fondato.
Nel contratto sottoscritto le parti, all'art. 8, dopo aver dato atto delle condizioni dell'immobile locato, in relazione al pagamento del deposito cauzionale, hanno dato altresì atto del suo avvenuto versamento da parte del conduttore per la somma di €. 800,00. Consegue che è legittimo desumere che il pagamento del deposito in questione sia avvenuto contestualmente alla sottoscrizione del contratto;
d'altra parte, l'opposta non ha invocato la simulazione della clausola, né ha documentato di aver richiesto, successivamente alla sottoscrizione del contratto e nel corso del rapporto, il deposito cauzionale asseritamente non versato. La domanda di pagamento dell'opposta, per tale causale, è pertanto infondata.
7 Sulla non debenza delle ulteriori somme richieste con il ricorso monitorio.
Sul punto l'opposizione è fondata.
L'opponente ha contestato la debenza delle somme ingiunte richieste a titolo di pagamento delle forniture e delle utenze, asseritamente dovute nella misura del
50%. A fronte di tali specifiche contestazioni, l'opposta si è limitata a riprodurre in atti il pagamento di alcune utenze delle quali usufruiva anche l'appartamento da ella stessa occupato, peraltro intestate o alla stessa locatrice o ad altri soggetti. Sul
punto si ribadisce che l'opposta non ha in alcun modo provato in quale misura le stesse dovessero essere ripartite tra le parti nella richiesta misura;
onere probatorio che, in presenza di specifica contestazione, cedeva a carico dell'opposta, parte attrice in senso sostanziale.
Riguardo, poi, le somme richieste per la registrazione del contratto di locazione e della certificazione di attestato di prestazione energetica, va rilevato che non risultano in atti compiutamente indicati e documentati i relativi costi. Anche a voler prescindere dalla estrema genericità, in relazione all'indicazione di documenti probatori, va precisato che nel contratto di locazione la locatrice ha optato per il regime della c.d. “cedolare secca” (cfr. art. 3 del contratto), che esonera il locatore dal pagamento delle imposte di registro. Si osserva, poi, in relazione agli asseriti costi per il rilascio della certificazione APE, che la stessa è richiesta dalla legge quale condizione ed onere a carico del locatore per concedere l'immobile in locazione: dunque, la relativa spesa non può cedere in alcuna misura a carico del conduttore.
Sulle domande riconvenzionali dell'opponente.
8 In ragione di quanto sopra detto, le domande riconvenzionali dell'opponente risultano parzialmente fondate.
Infondata è la richiesta riconvenzionale di compensazione e/o restituzione della somma di €. 5.904,00 asseritamente versata per “l'allaccio di tutto l'intero
fabbricato dell'opposta della rete distributiva del metano” (cfr. atti di opposizione pag. 7). Come rilevato da parte opposta, si tratta di spesa che non attiene al rapporto contrattuale di locazione: ed infatti il debito presuntivamente contratto dall'opponente per l'allaccio al metano dell'intero stabile è avvenuto nell'anno
2018, antecedentemente alla stipula del contratto di locazione. Non è peraltro contestato che il all'epoca dell'allaccio, condivideva con l'opposta altro Pt_1
immobile nello stesso stabile, adibito a casa coniugale e che, sempre all'epoca,
l'intero stabile era in proprietà del padre dell'opposta.
Trattasi, quindi, di spese sostenute nell'interesse della famiglia giustificate dal rapporto di coniugio e, comunque, eseguite su proprietà altrui. La questione andava al più posta nei confronti del proprietario e non nei confronti dell'opposta sulla base del successivo contratto di locazione e comunque andava regolata tra i coniugi in sede di separazione.
Fondata è invece la domanda di compensazione tra le somme pretese a titolo di canoni di locazione per il periodo di mancato preavviso, pari ad €. 2.700,00, e quella versata a titolo di deposito cauzionale, pari ad €. 800,00.
Si osserva, in merito, che l'obbligo di restituzione del deposito cauzionale in capo al locatore sorge nel momento in cui il conduttore rilascia l'immobile locato. Tra le parti la condizione è stata soddisfatta in quanto la restituzione dell'immobile è avvenuta in data 26.05.2021 e la circostanza è in atti
9 documentata. È vero che è riconosciuto al locatore il diritto a trattenere la somma, anche dopo il rilascio dell'immobile, ma ciò è consentito solo quando ne faccia richiesta di attribuzione a copertura di specifici danni subiti. "In materia di locazione, l'obbligazione del locatore di restituire il
deposito cauzionale versato dal conduttore a garanzia degli obblighi
contrattuali sorge al termine della locazione non appena avvenuto il
rilascio dell'immobile locato, con la conseguenza che, ove il locatore
trattenga la somma anche dopo il rilascio dell'immobile da parte del
conduttore, senza proporre domanda giudiziale per l'attribuzione, in tutto
o in parte, della stessa a copertura di specifici danni subiti, il conduttore
può esigerne la restituzione" (Cass. Civ. Sez. 3, sentenza n. 4725 del
09/11/1989).
Il locatore, pertanto, nel caso in cui voglia ritenere la somma versata a ti-
tolo di deposito cauzionale, ha l'onere di chiederne l'attribuzione conte-
stualmente alla richiesta di pagamento dei danni che si assumono subiti.
Sulla base di tali principi giurisprudenziali deve ribadirsi che, per quanto sopra detto, il versamento del deposito cauzionale è provato dal contratto di locazione esibito dalle parti. Detta somma non è stata restituita al condut-
tore. D'altra parte, mancando finanche una domanda diretta ad accertare l'esistenza di vizi nell'immobile, la ritenzione del deposito cauzionale da parte dell'opposta non trova alcuna giustificazione. Gli asseriti danni riscontrati nell'immobile, se-
condo la tesi dell'opposta, sarebbero provati dal preventivo in atti;
tuttavia, gli stessi non trovano alcun riscontro né nel verbale di rilascio sottoscritto tra i procuratori delle parti in contraddittorio, né da altri documenti o articolazioni istruttorie, nean-
che richieste dall'opposta.
10 Per gli esposti motivi, in parziale accoglimento dell'opposizione e delle domande riconvenzionali dell'opponente, il decreto ingiuntivo n. 1910/2021 (R.G.
5779/2020) va revocato ed il credito spettante a va rideterminato in CP_1
€. 1.900,00 (€. 2.700,00 - €. 800,00), con conseguente condanna al pagamento di detta somma da parte di in favore dell'opposta. Parte_1
La reciproca soccombenza giustifica la totale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e difesa disattesa o assorbita, in parziale accoglimento dell'
opposizione proposta da così provvede: Parte_1
a) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1910/2021 (R.G. 5779/2020) emesso il
11.11.2021;
b) condanna al pagamento dell'importo di €. 1.900,00 in favore di Parte_1
per le ragioni esposte in motivazione, oltre interessi legali dalla data CP_1
della domanda fino all'effettivo soddisfo;
c) rigetta ogni ulteriore domanda;
d) compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite.
Così deciso in Torre Annunziata il 09.06.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
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