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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 10/03/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 812/2022 R.G.L., promossa
DA
, rappresentata e difesa dall' avv.to Parte_1
Mangiapane Rosanna ed elettivamente domiciliata in Palermo in via
Marchese di Roccaforte n. 5, giusta procura in atti;
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del Controparte_1 Controparte_2
Controparte_3
, in persona del
[...]
Direttore pro tempore
- resistenti contumaci-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.03.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe, docente di ruolo dal 19.01.2016 del convenuto, CP_1
si è rivolto al Tribunale Civile di Termini Imerese in funzione di giudice del lavoro di primo grado, per ivi sentire: “1) ritenere e dichiarare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata sulla base dei contratti a termine stipulati con l'Amministrazione scolastica, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale (per fasce e posizioni) prevista per gli omologhi dipendenti a tempo indeterminato dai C.C.N.L. succedutisi nel tempo, applicando la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 del predetto C.C.N.L. del 4 agosto 2011 che riconosce il diritto alla fruizione del gradone stipendiale
“3-8”, molto più favorevole rispetto a quello attuale, anche agli assunti a tempo determinato alla data dell'1 settembre 2010;2) per l'effetto, condannare la medesima Amministrazione scolastica al pagamento delle differenze tra la retribuzione effettivamente corrisposta al ricorrente e quella maggiore spettante in virtù della progressione retributiva corrispondente alla maturata anzianità di servizio ed applicando la detta clausola di salvaguardia, nonché alla regolarizzazione previdenziale e contributiva, oltre agli interessi al saggio legale e alla rivalutazione monetaria dal dì della maturazione delle singole quote di credito e fino all'effettivo saldo, modificando e correggendo in parte qua il decreto di ricostruzione della carriera n. 715 del 17 febbraio 2021; 3) condannare i convenuti soccombenti al pagamento delle spese borsuali e dei compensi professionali del presente giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso i compensi”.
Sebbene regolarmente citate, non si costituivano in giudizio le
Amministrazioni resistenti, delle quali, pertanto, va dichiarata la contumacia.
La causa a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del
08.01.2025 per il deposito di note. *** ** ***
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
Con riferimento all'applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L. del 19 luglio 2011, la parte ricorrente, in sede di ricostruzione della carriera, si è vista applicare il Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola, sottoscritto in data 19 luglio 2011, che ha soppresso la fascia stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio 3-8, con conseguente mancata applicazione, in suo favore, della doppia clausola di salvaguardia dei diritti quesiti prevista dallo stesso accordo del 19 luglio 2011 esclusivamente in favore dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato nei seguenti termini: “Il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0 – 2 anni, al compimento del periodo di permanenza in tale fascia conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale 3 – 8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9 –
14 anni. Analogamente, il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 3 – 8 anni, conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il maggior valore stipendiale in godimento fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”.
Tale clausola di favore, sulla scorta delle argomentazioni utilizzate da ultimo dalla Suprema Corte di legittimità (cfr. Cass. n. 2924/2020), che si intendono qui interamente richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., deve trovare applicazione anche ai dipendenti che abbiano iniziato a lavorare alle dipendenze del in forza di una CP_4
successione di contratti a tempo determinato iniziati prima del 1° settembre 2011 e che, alla data di stipula dell'accordo sindacale del 4 agosto 2011, avessero già lavorato un anno.
La domanda va accolta per la ragioni espresse dalla Suprema Corte con sentenza 2924 del 2020 che qui si intendono integralmente riprodotte ai sensi dell'art. 118 delle disp. Att. c.p.c.
Va osservato infatti che il C.C.N.L. nel rimodulare le classi stipendiali, accorpando le precedenti classi 0 - 2 e 3 - 8 in un'unica fascia 0 - 8, ha previsto all'articolo 2 che:
1- Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del
1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
2- Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del
1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre- esistente fascia stipendiale “3-8 anni”.
Per quanto sopra, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente (cfr. certificati di servizio) emerge come alla data dell'1 settembre 2010 la ricorrente potesse vantare un'anzianità di servizio superiore ai 3 anni.
Per l'effetto, va affermato il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ordinandone la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- condanna il convenuto a corrispondere alla ricorrente le CP_1
differenze retributive derivanti dall'applicazione dei conseguenti incrementi stipendiali, con applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L. del 19 luglio 2011 in favore dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al 1° settembre del
2010 e con conseguente diritto a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale “3–8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9–14 anni”, oltre agli interessi legali sugli importi dei singoli crediti annualmente rivalutati dalla maturazione al saldo.
Condanna l'amministrazione convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A. se dovuta, che distrae in favore dell'avv.to di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Così deciso, alla scadenza del termine dell'8 gennaio 2025 per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Giorgia Marcatajo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 812/2022 R.G.L., promossa
DA
, rappresentata e difesa dall' avv.to Parte_1
Mangiapane Rosanna ed elettivamente domiciliata in Palermo in via
Marchese di Roccaforte n. 5, giusta procura in atti;
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del Controparte_1 Controparte_2
Controparte_3
, in persona del
[...]
Direttore pro tempore
- resistenti contumaci-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.03.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe, docente di ruolo dal 19.01.2016 del convenuto, CP_1
si è rivolto al Tribunale Civile di Termini Imerese in funzione di giudice del lavoro di primo grado, per ivi sentire: “1) ritenere e dichiarare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata sulla base dei contratti a termine stipulati con l'Amministrazione scolastica, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale (per fasce e posizioni) prevista per gli omologhi dipendenti a tempo indeterminato dai C.C.N.L. succedutisi nel tempo, applicando la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 del predetto C.C.N.L. del 4 agosto 2011 che riconosce il diritto alla fruizione del gradone stipendiale
“3-8”, molto più favorevole rispetto a quello attuale, anche agli assunti a tempo determinato alla data dell'1 settembre 2010;2) per l'effetto, condannare la medesima Amministrazione scolastica al pagamento delle differenze tra la retribuzione effettivamente corrisposta al ricorrente e quella maggiore spettante in virtù della progressione retributiva corrispondente alla maturata anzianità di servizio ed applicando la detta clausola di salvaguardia, nonché alla regolarizzazione previdenziale e contributiva, oltre agli interessi al saggio legale e alla rivalutazione monetaria dal dì della maturazione delle singole quote di credito e fino all'effettivo saldo, modificando e correggendo in parte qua il decreto di ricostruzione della carriera n. 715 del 17 febbraio 2021; 3) condannare i convenuti soccombenti al pagamento delle spese borsuali e dei compensi professionali del presente giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso i compensi”.
Sebbene regolarmente citate, non si costituivano in giudizio le
Amministrazioni resistenti, delle quali, pertanto, va dichiarata la contumacia.
La causa a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del
08.01.2025 per il deposito di note. *** ** ***
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
Con riferimento all'applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L. del 19 luglio 2011, la parte ricorrente, in sede di ricostruzione della carriera, si è vista applicare il Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola, sottoscritto in data 19 luglio 2011, che ha soppresso la fascia stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio 3-8, con conseguente mancata applicazione, in suo favore, della doppia clausola di salvaguardia dei diritti quesiti prevista dallo stesso accordo del 19 luglio 2011 esclusivamente in favore dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato nei seguenti termini: “Il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0 – 2 anni, al compimento del periodo di permanenza in tale fascia conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale 3 – 8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9 –
14 anni. Analogamente, il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 3 – 8 anni, conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il maggior valore stipendiale in godimento fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”.
Tale clausola di favore, sulla scorta delle argomentazioni utilizzate da ultimo dalla Suprema Corte di legittimità (cfr. Cass. n. 2924/2020), che si intendono qui interamente richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., deve trovare applicazione anche ai dipendenti che abbiano iniziato a lavorare alle dipendenze del in forza di una CP_4
successione di contratti a tempo determinato iniziati prima del 1° settembre 2011 e che, alla data di stipula dell'accordo sindacale del 4 agosto 2011, avessero già lavorato un anno.
La domanda va accolta per la ragioni espresse dalla Suprema Corte con sentenza 2924 del 2020 che qui si intendono integralmente riprodotte ai sensi dell'art. 118 delle disp. Att. c.p.c.
Va osservato infatti che il C.C.N.L. nel rimodulare le classi stipendiali, accorpando le precedenti classi 0 - 2 e 3 - 8 in un'unica fascia 0 - 8, ha previsto all'articolo 2 che:
1- Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del
1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
2- Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del
1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre- esistente fascia stipendiale “3-8 anni”.
Per quanto sopra, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente (cfr. certificati di servizio) emerge come alla data dell'1 settembre 2010 la ricorrente potesse vantare un'anzianità di servizio superiore ai 3 anni.
Per l'effetto, va affermato il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ordinandone la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- condanna il convenuto a corrispondere alla ricorrente le CP_1
differenze retributive derivanti dall'applicazione dei conseguenti incrementi stipendiali, con applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L. del 19 luglio 2011 in favore dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al 1° settembre del
2010 e con conseguente diritto a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale “3–8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9–14 anni”, oltre agli interessi legali sugli importi dei singoli crediti annualmente rivalutati dalla maturazione al saldo.
Condanna l'amministrazione convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A. se dovuta, che distrae in favore dell'avv.to di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Così deciso, alla scadenza del termine dell'8 gennaio 2025 per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Giorgia Marcatajo