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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/02/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) Dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.63/2024 RGA promossa in grado di appello d a
e Parte_1 Parte_2 se
[...]
Stato di Palermo presso i cui Uffici in Palermo via Mariano Stabile n.184 sono elettivamente domiciliati appellante contro rappresentata e difesa dagli Avv.ti Daniela Giovanna Romeo e Controparte_1 amente domiciliato presso il domicilio digitale dei difensori
appellato e contro
e CP_2 CP_3 Controparte_4
appellato/contumaci all'udienza del 30 gennaio 2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti FATTO e DIRITTO 1) Con sentenza n.912/2023 il Tribunale G.L. di Marsala, ha accertato e dichiarato il diritto di , e Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
“all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docenti di cui alla L. n.107/2015” e, per l'effetto, condannato il “alla Parte_1 corresponsione in favore dei predetti della c.d. carta docenti per le finalità di cui all'art.1, comma 121, della L. n.107 del 2015 per gli anni rispettivamente indicati in ricorso”. Avverso tale decisione hanno interposto appello le Amministrazioni indicate in epigrafe chiedendone la parziale riforma esclusivamente nei confronti di _1
.
[...] enta, in particolare, che il primo Giudice ha riconosciuto alla il _1 diritto all'assegnazione della carta del docente “per tutti gli anni indicati in ricorso (2016/2017, 2017/2018, 2019/2020, 2021/2022)” omettendo di pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione quinquennale, sollevata in memoria di costituzione, riguardante l'a.s. 2016/2017. Rileva, al riguardo, che nel detto anno scolastico il diritto era sorto in data 30.11.2016 e che controparte aveva posto in essere il primo atto interruttivo con la diffida notificata il 7.6.2022.
Pag.1 Chiede, pertanto, che la sentenza di prime cure venga parzialmente riformata con la declaratoria di prescrizione “del diritto della Sig.ra all'assegnazione della Carta Docente _1 per l'anno scolastico 2016/2017”. si è ritualmente costituita in giudizio aderendo espressamente Controparte_1
“al mo tervenuta prescrizione dell'annualità scolastica 2016/2017” ed evidenziando che alcuna doglianza controparte ha spiegato per le altre annualità.
e sono rimasti contumaci. CP_2 CP_3 Controparte_4 Indi all'odierna udienza, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) Va, anzitutto, premesso che il gravame investe esclusivamente la posizione della
, dovendosi, al contrario, ritenere passata in giudicato la sentenza di primo _1
parte in cui il Tribunale ha riconosciuto il diritto oggetto di causa nei confronti degli altri ricorrenti ossia e . CP_2 CP_3 Controparte_4
Orbene, posto ch v piana lettura _1 del ricorso di primo grado - aveva spiegato domanda di riconoscimento del beneficio per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, ritiene la Corte che l'appello (per quanto di ragione) sia manifestamente fondato e, come tale, debba accolto, in quanto risulta fatto incontroverso (oltre che ammesso dalla stessa parte odierna appellata) il perfezionamento della prescrizione quinquennale tra la data di insorgenza del diritto (novembre 2016) e quella di notifica del primo atto interruttivo (7.6. 2022). Per quanto suesposto, limitatamente alla posizione della , la sentenza di _1 primo grado deve essere parzialmente riformata con declaratoria ione del diritto azionato con riferimento all'a.s. 2016/2017.
3) Considerate le ragioni del gravame, della decisione e della leale condotta processuale tenuta dall'appellato, oltre che del recente intervenuto chiarificatore della Cassazione (sent. n.29961/2023), ritiene questa Corte conforme a giustizia l'integrale compensazione tra le parti delle spese di questo grado.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, nella contumacia di e CP_2 CP_3
che dichiara, in parziale riforma della sentenza n.912/2023 emessa dal Controparte_4
Marsala, dichiara prescritto, limitatamente all'anno scolastico 2016/2017, il diritto di all'assegnazione della carta elettronica per Controparte_1
l'aggiornamento nte di cui alla L. n.107 del 2015. Conferma nel resto la sentenza di primo grado. Compensa tra le parti le spese di questo grado. Palermo 30 gennaio 2025
Il cons. est. Carmelo Ioppolo Il Presidente Maria G. Di Marco
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