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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 11/11/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1330/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 1330/2025 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in La Spezia (SP), Via Giulio della Torre n. 40, rappresentata e difesa dall'Avv. Marina Bassan (C.F.
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
- parte ammessa al C.F._2 patrocinio a spese dello Stato -
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente CP_1 C.F._3 in La Spezia (SP), Via Giulio della Torre n. 40, rappresentato e difeso dall'Avv. Marina Bassan (C.F.
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
RICORRENTI
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
1 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste come da ricorso, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 29/10/2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 03/07/2025, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio civile in La Spezia (SP) e che dall'unione è nata la figlia (il 17/03/2022). I coniugi sono in Per_1 regime di comunione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare altrove la propria residenza, con l'obbligo di comunicarsi eventuali cambi di residenza e si autorizzano reciprocamente fin d'ora al rilascio e/o rinnovo del passaporto;
2. la casa coniugale, sita in La Spezia, (SP), Via Giulio della Torre n.40 é in affitto, con canone di locazione pari ad € 350,00 mensili e verrà lasciata alla moglie che vi manterrà la residenza con la figlia, mentre il sig. si trasferirà in altra abitazione. Il canone di locazione verrà pagato dalla CP_1 sig.ra che si intesterà il contratto;
Parte_1
3. la sig.ra lavora a tempo determinato con lavoro stagionale, e percepisce uno stipendio Parte_1 mensile di circa 700,00 euro, mentre il sig. lavora a tempo indeterminato con stipendio mensile CP_1 di circa 1.300,00 euro. La signora rinuncia all'assegno di mantenimento essendo al Parte_1 momento autonoma economicamente;
4. il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, la CP_1 Parte_1 somma di € 200,00 mensili, da corrispondersi entro il 20 di ogni mese. Gli assegni saranno rivalutati annualmente secondo le tabelle ISTAT come per legge. L'assegno unico verrà percepito esclusivamente ed interamente dalla madre;
5. in ordine alla figlia, la stessa verrà affidata congiuntamente a entrambi i genitori e vivrà con la madre. La stessa trascorrerà tutti i week end con il padre, da venerdì sera a domenica sera, libero, comunque, il padre di vederla in ogni momento della settimana previo avviso e accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni della figlia. Durante le festività natalizie la figlia trascorrerà le giornate del 24 e 25 dicembre a pranzo da un genitore e a cena dall'altro e così alternando. Le giornate del 31 dicembre e il primo gennaio le trascorrerà presso il padre, mentre il 6 gennaio la bimba trascorrerà la mattina dalla madre, compreso il pranzo, e il pomeriggio con il padre che la
2 riporterà alla madre entro le 22. Tale alternanza è dettata dalle esigenze lavorative della madre che lavora nella ristorazione e, pertanto, in alcuni giorni di festa non può essere presente.
La figlia trascorrerà le festività pasquali passando alternativamente un anno Pasqua con il padre e
Pasquetta con la madre, alternando negli anni.
La figlia trascorrerà tutti gli anni un periodo di vacanze estive con il padre di giorni sette, in periodo da concordarsi di comune accordo nel periodo di chiusura delle scuole con possibilità di deroghe della predetta durata in base alle richieste ed esigenze della minore. Qualora il padre non vada in ferie altrove, la madre sarà di vederla in ogni momento della settimana previo avviso e accordo con il padre e compatibilmente con gli impegni della figlia.
6. le spese straordinarie, tra le quali quelle relative alla salute, all'istruzione ed all'attività sportiva, verranno concordate anticipatamente e ripartite al 50% fra i coniugi, secondo le linee guida di codesto Tribunale;
7. l'autovettura é intestata al sig. e rimarrà a lui in uso. CP_1
Le parti dichiarano di avere così definito tra loro ogni questione economica e di non avere più nulla a pretendere l'uno verso l'altro”.
All'udienza del 29/10/2025 il Giudice relatore ha proceduto a esperire -senza esito positivo- il tentativo di conciliazione tra i coniugi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero e all'esito del deposito della documentazione richiesta in udienza, è stata quindi rimessa alla decisione del
Collegio.
Ai sensi dell'art. 158 c.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi.
La ferma opposizione degli stessi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla concorde volontà espressa e confermata dai coniugi stessi dinanzi al Giudice relatore. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda congiunta di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene.
Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse della minore, poiché garantiscono alla stessa un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per la figlia.
3 Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto della minore ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , unitisi Parte_1 CP_1 in matrimonio in La Spezia in data 18/06/2022 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del
Comune di La Spezia (SP) dell'anno 2022 al n. 70, parte I, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso e di seguito riportate di cui si prende atto:
“1. I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare altrove la propria residenza, con l'obbligo di comunicarsi eventuali cambi di residenza e si autorizzano reciprocamente fin d'ora al rilascio e/o rinnovo del passaporto;
2. la casa coniugale, sita in La Spezia, (SP), Via Giulio della Torre n.40 é in affitto, con canone di locazione pari ad € 350,00 mensili e verrà lasciata alla moglie che vi manterrà la residenza con la figlia, mentre il sig. si trasferirà in altra abitazione. Il canone di locazione verrà pagato dalla CP_1 sig.ra che si intesterà il contratto;
Parte_1
3. la sig.ra lavora a tempo determinato con lavoro stagionale, e percepisce uno stipendio Parte_1 mensile di circa 700,00 euro, mentre il sig. lavora a tempo indeterminato con stipendio mensile CP_1 di circa 1.300,00 euro. La signora rinuncia all'assegno di mantenimento essendo al Parte_1 momento autonoma economicamente;
4. il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, la CP_1 Parte_1 somma di € 200,00 mensili, da corrispondersi entro il 20 di ogni mese. Gli assegni saranno rivalutati annualmente secondo le tabelle ISTAT come per legge. L'assegno unico verrà percepito esclusivamente ed interamente dalla madre;
5. in ordine alla figlia, la stessa verrà affidata congiuntamente a entrambi i genitori e vivrà con la madre. La stessa trascorrerà tutti i week end con il padre, da venerdì sera a domenica sera, libero, comunque, il padre di vederla in ogni momento della settimana previo avviso e accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni della figlia. Durante le festività natalizie la figlia trascorrerà le giornate del 24 e 25 dicembre a pranzo da un genitore e a cena dall'altro e così alternando. Le giornate del 31 dicembre e il primo gennaio le trascorrerà presso il padre, mentre il 6 gennaio la 4 bimba trascorrerà la mattina dalla madre, compreso il pranzo, e il pomeriggio con il padre che la riporterà alla madre entro le 22. Tale alternanza è dettata dalle esigenze lavorative della madre che lavora nella ristorazione e, pertanto, in alcuni giorni di festa non può essere presente.
La figlia trascorrerà le festività pasquali passando alternativamente un anno Pasqua con il padre e
Pasquetta con la madre, alternando negli anni.
La figlia trascorrerà tutti gli anni un periodo di vacanze estive con il padre di giorni sette, in periodo da concordarsi di comune accordo nel periodo di chiusura delle scuole con possibilità di deroghe della predetta durata in base alle richieste ed esigenze della minore. Qualora il padre non vada in ferie altrove, la madre sarà di vederla in ogni momento della settimana previo avviso e accordo con il padre e compatibilmente con gli impegni della figlia.
6. le spese straordinarie, tra le quali quelle relative alla salute, all'istruzione ed all'attività sportiva, verranno concordate anticipatamente e ripartite al 50% fra i coniugi, secondo le linee guida di codesto Tribunale;
7. l'autovettura é intestata al sig. e rimarrà a lui in uso. CP_1
Le parti dichiarano di avere così definito tra loro ogni questione economica e di non avere più nulla a pretendere l'uno verso l'altro”.
Nulla dispone in punto di spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 6/11/2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
5
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 1330/2025 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in La Spezia (SP), Via Giulio della Torre n. 40, rappresentata e difesa dall'Avv. Marina Bassan (C.F.
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
- parte ammessa al C.F._2 patrocinio a spese dello Stato -
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente CP_1 C.F._3 in La Spezia (SP), Via Giulio della Torre n. 40, rappresentato e difeso dall'Avv. Marina Bassan (C.F.
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
RICORRENTI
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
1 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste come da ricorso, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 29/10/2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 03/07/2025, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio civile in La Spezia (SP) e che dall'unione è nata la figlia (il 17/03/2022). I coniugi sono in Per_1 regime di comunione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare altrove la propria residenza, con l'obbligo di comunicarsi eventuali cambi di residenza e si autorizzano reciprocamente fin d'ora al rilascio e/o rinnovo del passaporto;
2. la casa coniugale, sita in La Spezia, (SP), Via Giulio della Torre n.40 é in affitto, con canone di locazione pari ad € 350,00 mensili e verrà lasciata alla moglie che vi manterrà la residenza con la figlia, mentre il sig. si trasferirà in altra abitazione. Il canone di locazione verrà pagato dalla CP_1 sig.ra che si intesterà il contratto;
Parte_1
3. la sig.ra lavora a tempo determinato con lavoro stagionale, e percepisce uno stipendio Parte_1 mensile di circa 700,00 euro, mentre il sig. lavora a tempo indeterminato con stipendio mensile CP_1 di circa 1.300,00 euro. La signora rinuncia all'assegno di mantenimento essendo al Parte_1 momento autonoma economicamente;
4. il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, la CP_1 Parte_1 somma di € 200,00 mensili, da corrispondersi entro il 20 di ogni mese. Gli assegni saranno rivalutati annualmente secondo le tabelle ISTAT come per legge. L'assegno unico verrà percepito esclusivamente ed interamente dalla madre;
5. in ordine alla figlia, la stessa verrà affidata congiuntamente a entrambi i genitori e vivrà con la madre. La stessa trascorrerà tutti i week end con il padre, da venerdì sera a domenica sera, libero, comunque, il padre di vederla in ogni momento della settimana previo avviso e accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni della figlia. Durante le festività natalizie la figlia trascorrerà le giornate del 24 e 25 dicembre a pranzo da un genitore e a cena dall'altro e così alternando. Le giornate del 31 dicembre e il primo gennaio le trascorrerà presso il padre, mentre il 6 gennaio la bimba trascorrerà la mattina dalla madre, compreso il pranzo, e il pomeriggio con il padre che la
2 riporterà alla madre entro le 22. Tale alternanza è dettata dalle esigenze lavorative della madre che lavora nella ristorazione e, pertanto, in alcuni giorni di festa non può essere presente.
La figlia trascorrerà le festività pasquali passando alternativamente un anno Pasqua con il padre e
Pasquetta con la madre, alternando negli anni.
La figlia trascorrerà tutti gli anni un periodo di vacanze estive con il padre di giorni sette, in periodo da concordarsi di comune accordo nel periodo di chiusura delle scuole con possibilità di deroghe della predetta durata in base alle richieste ed esigenze della minore. Qualora il padre non vada in ferie altrove, la madre sarà di vederla in ogni momento della settimana previo avviso e accordo con il padre e compatibilmente con gli impegni della figlia.
6. le spese straordinarie, tra le quali quelle relative alla salute, all'istruzione ed all'attività sportiva, verranno concordate anticipatamente e ripartite al 50% fra i coniugi, secondo le linee guida di codesto Tribunale;
7. l'autovettura é intestata al sig. e rimarrà a lui in uso. CP_1
Le parti dichiarano di avere così definito tra loro ogni questione economica e di non avere più nulla a pretendere l'uno verso l'altro”.
All'udienza del 29/10/2025 il Giudice relatore ha proceduto a esperire -senza esito positivo- il tentativo di conciliazione tra i coniugi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero e all'esito del deposito della documentazione richiesta in udienza, è stata quindi rimessa alla decisione del
Collegio.
Ai sensi dell'art. 158 c.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi.
La ferma opposizione degli stessi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla concorde volontà espressa e confermata dai coniugi stessi dinanzi al Giudice relatore. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda congiunta di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene.
Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse della minore, poiché garantiscono alla stessa un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per la figlia.
3 Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto della minore ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , unitisi Parte_1 CP_1 in matrimonio in La Spezia in data 18/06/2022 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del
Comune di La Spezia (SP) dell'anno 2022 al n. 70, parte I, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso e di seguito riportate di cui si prende atto:
“1. I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare altrove la propria residenza, con l'obbligo di comunicarsi eventuali cambi di residenza e si autorizzano reciprocamente fin d'ora al rilascio e/o rinnovo del passaporto;
2. la casa coniugale, sita in La Spezia, (SP), Via Giulio della Torre n.40 é in affitto, con canone di locazione pari ad € 350,00 mensili e verrà lasciata alla moglie che vi manterrà la residenza con la figlia, mentre il sig. si trasferirà in altra abitazione. Il canone di locazione verrà pagato dalla CP_1 sig.ra che si intesterà il contratto;
Parte_1
3. la sig.ra lavora a tempo determinato con lavoro stagionale, e percepisce uno stipendio Parte_1 mensile di circa 700,00 euro, mentre il sig. lavora a tempo indeterminato con stipendio mensile CP_1 di circa 1.300,00 euro. La signora rinuncia all'assegno di mantenimento essendo al Parte_1 momento autonoma economicamente;
4. il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, la CP_1 Parte_1 somma di € 200,00 mensili, da corrispondersi entro il 20 di ogni mese. Gli assegni saranno rivalutati annualmente secondo le tabelle ISTAT come per legge. L'assegno unico verrà percepito esclusivamente ed interamente dalla madre;
5. in ordine alla figlia, la stessa verrà affidata congiuntamente a entrambi i genitori e vivrà con la madre. La stessa trascorrerà tutti i week end con il padre, da venerdì sera a domenica sera, libero, comunque, il padre di vederla in ogni momento della settimana previo avviso e accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni della figlia. Durante le festività natalizie la figlia trascorrerà le giornate del 24 e 25 dicembre a pranzo da un genitore e a cena dall'altro e così alternando. Le giornate del 31 dicembre e il primo gennaio le trascorrerà presso il padre, mentre il 6 gennaio la 4 bimba trascorrerà la mattina dalla madre, compreso il pranzo, e il pomeriggio con il padre che la riporterà alla madre entro le 22. Tale alternanza è dettata dalle esigenze lavorative della madre che lavora nella ristorazione e, pertanto, in alcuni giorni di festa non può essere presente.
La figlia trascorrerà le festività pasquali passando alternativamente un anno Pasqua con il padre e
Pasquetta con la madre, alternando negli anni.
La figlia trascorrerà tutti gli anni un periodo di vacanze estive con il padre di giorni sette, in periodo da concordarsi di comune accordo nel periodo di chiusura delle scuole con possibilità di deroghe della predetta durata in base alle richieste ed esigenze della minore. Qualora il padre non vada in ferie altrove, la madre sarà di vederla in ogni momento della settimana previo avviso e accordo con il padre e compatibilmente con gli impegni della figlia.
6. le spese straordinarie, tra le quali quelle relative alla salute, all'istruzione ed all'attività sportiva, verranno concordate anticipatamente e ripartite al 50% fra i coniugi, secondo le linee guida di codesto Tribunale;
7. l'autovettura é intestata al sig. e rimarrà a lui in uso. CP_1
Le parti dichiarano di avere così definito tra loro ogni questione economica e di non avere più nulla a pretendere l'uno verso l'altro”.
Nulla dispone in punto di spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 6/11/2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
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