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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/07/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Gabriele Strano Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1278/2020 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...], in data [...], titolare della ditta Body Mission di Parte_1
Giuseppe, con sede legale in Palermo, c.f.: ; Pt_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall' Avv. Andrea Benigno;
-appellante -
CONTRO
con sede in Roma, c.f.: ; Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Mazzola;
E
con sede in Roma, c.f.: ; Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Mazzola;
- appellata -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
titolare della ditta Body Mission di Scimone Giuseppe, conveniva in Parte_1 giudizio e chiedendo Controparte_2 Controparte_1
l'accertamento della insussistenza, o, in via subordinata, del minore ammontare, del credito di euro 22.298,13 asserito da quest'ultima. Deduceva che il 12.12.2016 i tecnici di , società preposta alla distribuzione dell'energia elettrica, avevano Controparte_2 eseguito un controllo del contatore corrispondente alla sua utenza, di cui avevano accertato la manomissione e il conseguente errore di rilevazione dei consumi in ragione del -73,50%. Ne era seguito l'invio di una fattura per il pagamento delle somme correlate alla ricostruzione dei maggiori prelievi. Sosteneva che non vi era stata manomissione né errore di misurazione, in ogni caso non a lui ascrivibili, e invocava l'applicazione della delibera AEEG 200/99.
, costituitasi in giudizio, assumeva l'infondatezza delle Controparte_1 difese di parte attrice e l'inapplicabilità della delibera AEEG 200/99, non pertinente al caso della manomissione dell'apparecchio di misura. Allegava la sussistenza del credito di euro 22.485,00, per il quale chiedeva la condanna dell'attore.
Anche si costituiva in giudizio e, sul rilievo della correttezza della Controparte_2 quantificazione dei consumi operata sulla base del c.d. coefficiente di ricostruzione e della responsabilità contrattuale di per la manomissione del contatore, Pt_1 chiedeva il rigetto della domanda.
Istruita la causa con l'espletamento di c.t.u., il Tribunale di Palermo, con sentenza n.
2508/2020 pubblicata il 05/08/2020, rigettava le domande dell'attore, che condannava al pagamento, in favore di di euro 22.286,56 oltre Controparte_1 interessi e spese di c.t.u., nonché, in favore delle società convenute, in solido, alle spese di lite.
Il soccombente ha proposto appello, del quale Controparte_3
costituite, hanno invocato il rigetto.
[...]
Precisate le conclusioni con il deposito telematico di note scritte, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 30.4.2024.
MOTIVAZIONE
L'Appellante, con unico profilo di censura, critica la sentenza sostenendo che il Giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto inapplicabile la delibera AEEG 200/99.
Il rilievo è infondato. Deve infatti escludersi, nella determinazione del periodo oggetto di ricostruzione l'operatività del limite temporale (di 365 giorni decorrenti a ritroso dalla data in cui è stata effettuata la verifica) previsto dall'art. 10.2 della delibera n.200/99 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, che è riferibile ai soli prelievi irregolari riconducibili a malfunzionamenti del contatore e non anche a condotte fraudolente come quella in esame,
pag. 2/3 giacché fondato sull'obbligo contrattuale del distributore di procedere con regolarità al controllo di efficienza dell'apparecchiatura onde prevenirne i possibili guasti accidentali a garanzia dell'utente, e non certo a sollevare quest'ultimo dalle conseguenze economiche della propria antigiuridica condotta dolosa (nel caso di manomissione diretta dell'apparecchio) o colposa (nel caso di omessa vigilanza in funzione preventiva della manomissione di terzi).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. Parte_1
2508/2020 del 05/08/2020;
condanna l'appellante a rifondere a e a Controparte_1 Controparte_2
le spese del grado, che liquida, in favore di ciascuna appellata, in complessivi € 3.000,00 oltre al rimborso forfetario delle spese generali, alla c.p.a. e all'i.v.a..
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/2002, per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis del D.P.R. n.115/2002.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione della Corte di Appello, in data 8 luglio 2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
Gabriele Strano Giuseppe Lupo
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Gabriele Strano Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1278/2020 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...], in data [...], titolare della ditta Body Mission di Parte_1
Giuseppe, con sede legale in Palermo, c.f.: ; Pt_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall' Avv. Andrea Benigno;
-appellante -
CONTRO
con sede in Roma, c.f.: ; Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Mazzola;
E
con sede in Roma, c.f.: ; Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Mazzola;
- appellata -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
titolare della ditta Body Mission di Scimone Giuseppe, conveniva in Parte_1 giudizio e chiedendo Controparte_2 Controparte_1
l'accertamento della insussistenza, o, in via subordinata, del minore ammontare, del credito di euro 22.298,13 asserito da quest'ultima. Deduceva che il 12.12.2016 i tecnici di , società preposta alla distribuzione dell'energia elettrica, avevano Controparte_2 eseguito un controllo del contatore corrispondente alla sua utenza, di cui avevano accertato la manomissione e il conseguente errore di rilevazione dei consumi in ragione del -73,50%. Ne era seguito l'invio di una fattura per il pagamento delle somme correlate alla ricostruzione dei maggiori prelievi. Sosteneva che non vi era stata manomissione né errore di misurazione, in ogni caso non a lui ascrivibili, e invocava l'applicazione della delibera AEEG 200/99.
, costituitasi in giudizio, assumeva l'infondatezza delle Controparte_1 difese di parte attrice e l'inapplicabilità della delibera AEEG 200/99, non pertinente al caso della manomissione dell'apparecchio di misura. Allegava la sussistenza del credito di euro 22.485,00, per il quale chiedeva la condanna dell'attore.
Anche si costituiva in giudizio e, sul rilievo della correttezza della Controparte_2 quantificazione dei consumi operata sulla base del c.d. coefficiente di ricostruzione e della responsabilità contrattuale di per la manomissione del contatore, Pt_1 chiedeva il rigetto della domanda.
Istruita la causa con l'espletamento di c.t.u., il Tribunale di Palermo, con sentenza n.
2508/2020 pubblicata il 05/08/2020, rigettava le domande dell'attore, che condannava al pagamento, in favore di di euro 22.286,56 oltre Controparte_1 interessi e spese di c.t.u., nonché, in favore delle società convenute, in solido, alle spese di lite.
Il soccombente ha proposto appello, del quale Controparte_3
costituite, hanno invocato il rigetto.
[...]
Precisate le conclusioni con il deposito telematico di note scritte, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 30.4.2024.
MOTIVAZIONE
L'Appellante, con unico profilo di censura, critica la sentenza sostenendo che il Giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto inapplicabile la delibera AEEG 200/99.
Il rilievo è infondato. Deve infatti escludersi, nella determinazione del periodo oggetto di ricostruzione l'operatività del limite temporale (di 365 giorni decorrenti a ritroso dalla data in cui è stata effettuata la verifica) previsto dall'art. 10.2 della delibera n.200/99 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, che è riferibile ai soli prelievi irregolari riconducibili a malfunzionamenti del contatore e non anche a condotte fraudolente come quella in esame,
pag. 2/3 giacché fondato sull'obbligo contrattuale del distributore di procedere con regolarità al controllo di efficienza dell'apparecchiatura onde prevenirne i possibili guasti accidentali a garanzia dell'utente, e non certo a sollevare quest'ultimo dalle conseguenze economiche della propria antigiuridica condotta dolosa (nel caso di manomissione diretta dell'apparecchio) o colposa (nel caso di omessa vigilanza in funzione preventiva della manomissione di terzi).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. Parte_1
2508/2020 del 05/08/2020;
condanna l'appellante a rifondere a e a Controparte_1 Controparte_2
le spese del grado, che liquida, in favore di ciascuna appellata, in complessivi € 3.000,00 oltre al rimborso forfetario delle spese generali, alla c.p.a. e all'i.v.a..
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/2002, per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis del D.P.R. n.115/2002.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione della Corte di Appello, in data 8 luglio 2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
Gabriele Strano Giuseppe Lupo
pag. 3/3