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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 26/09/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1666/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DI CAUSA tra
Parte_1
OPPONENTE
e
GIUDIZIALE SAMA ISOLAZIONI S.R.L. CP_1
OPPOSTA
Oggi 26 settembre 2025 ad ore 18,16,
rilevato che all'udienza del 16 maggio 2025 questo giudice ha rinviato la causa ad oggi e, su richiesta di parte opponente, ha disposto che l'udienza fosse sostituita dal deposito di note scritte, da effettuarsi entro le ore 9 della giornata odierna;
rilevato che parte opponente ha tempestivamente depositato le predette note, questo giudice redige la sentenza che viene allegata al presente verbale come sua parte integrante.
Il Giudice dott. Elisabetta Chiodini
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Sezione Seconda civile
Il Tribunale di AR, nella persona del Giudice onorario, Dottoressa Elisabetta Chiodini, nella causa civile iscritta al n. 1666/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Bigoni ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Milano, Via Gustavo
Modena, 3, giusta procura in atti
Opponente
Contro
(P.IVA: ), in Controparte_2 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ugo C.
Onorato, Mariafederica Grassi e Francesca Giannazza ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, in Milano, Via Compagnoni, 31, giusta procura in atti
Opposta
Visto l'art. 281 sexis c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni delle parti come in atti
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 633 e segg.ti c.p.c. SA Isolazioni s.r.l. (di seguito, per brevità, SA) chiedeva a questo tribunale di ingiungere a di pagarle la somma di € 20.240,00, Parte_1
oltre interessi e spese della procedura monitoria.
pagina 2 di 5 A fondamento della sua domanda SA assumeva di avere eseguito il rifacimento della cancellata della residenza della SI , sita in Castelveccana, Viale Europa, 19, nel Pt_1
periodo compreso tra luglio 2019 e ottobre 2020.
Emesso il decreto come chiesto- che è stato rubricato al n. 365/2023 - e notificatolo alla
SI , questa vi ha proposto opposizione. Pt_1
L'opponente ha assunto: (i) che nell'anno 2017 incaricava il Signor di Porto Testimone_1
Valtravaglia di sostituire le parti mancanti del cancello carraio e della cancellata perimetrale della sua proprietà di Castelveccana, viale Europa, 19; (ii) che il Signor iniziava i lavori Tes_1
nell'aprile 2017 e li terminava nel maggio 2020 ed è stato da lei interamente retribuito per il lavoro svolto. L'opponente ha assunto di non avere mai avuto rapporti con l'odierna opponente, di aver contestato la fattura dalla stessa emessa e oggetto del decreto ingiuntivo qui impugnato e di nulla dovere a SA.
La medesima parte ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio parte opposta che ha assunto di avere effettuato con mezzi propri e proprio personale i lavori al cancello e alla recinzione della proprietà dell'opponente.
La stessa ha chiesto di concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto e di confermare il medesimo.
Le parti si sono scambiate le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. e all'esito della prima udienza il giudice ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, per le ragioni esposte nell'ordinanza 11 gennaio 2024.
Con lo stesso provvedimento, il giudice ha rinviato per discussione al 6 giugno 2024, ritenute superflue le istanze istruttorie dedotte da parte opponente e inammissibili quelle articolate dall'opposta.
Con sentenza n. 16 del 29 maggio 2024 il Tribunale di AR ha dichiarato la liquidazione di
SA e, pertanto, all'udienza del 6 giugno 2024 il giudice ha dichiarato l'interruzione del processo. pagina 3 di 5 A seguito di ricorso per riassunzione proposto dall'opponente, il giudice ha fissato l'udienza per la prosecuzione del processo.
Nessuno si è costituito per l'odierna opposta. Il giudice, verificata la corretta notificazione a
Liquidazione Giudiziale SA s.r.l. del ricorso per riassunzione e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, ha rinviato all'udienza odierna per discussione e disposto che la stessa fosse sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Inoltre, su richiesta di parte opponente, ha assegnato un termine intermedio per il deposito di note finali, che parte opponente ha poi depositato.
*** **
E' noto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto è l'attore sostanziale.
L'art. 2697 c.c. dispone che chi vuol far valere in giudizio un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Nell specie l'opposta doveva provare il credito vantato e quindi dimostrare di aver ricevuto incarico dall'opponente di eseguire i lavori per cui chiede il pagamento, nonché l'effettiva esecuzione degli stessi.
L'opposta non ha assolto a tale onere probatorio.
Essa ha solo svolto delle istanze di prova orale inammissibili, perché, nella comparsa di costituzione, anziché dedurre i fatti per capitoli separati, come prescrive l'art. 244 c.p.c., ha svolto un generico richiamo “ai fatti di cui in narrativa”, senza che peraltro in tale atto difensivo vi fosse una specifica parte in fatto, e, nella memoria ex art. 171 ter c.p.c., ha reiterato tale generico richiamo, nonostante tale atto contenga solo la precisazione delle conclusioni e nessuna “narrativa”.
Vale la pena di aggiungere che non rileva ai fini probatori di cui si è detto la circostanza, evidenziata dalla stessa SA, che il Signor - che l'opponente dice di avere incaricato Tes_1
dell'esecuzione dei lavori alla cancellata della propria villa - non possedesse un'autogrù
pagina 4 di 5 mentre nel preventivo lavori che lo stesso sottoponeva all'opponente si parla di posa di cancello con assistenza autogrù.
E' infatti evidente che anche ove SA avesse posseduto un 'autogrù e l'avesse concessa a noleggio al signor per eseguire i lavori alla cancellata dell'opponente (circostanza Tes_1
comunque non provata), l'opposta non avrebbe comunque diritto per tale motivo di pretendere dall'opponente la somma di cui chiede il pagamento, non avendo provato, né la sussistenza di un rapporto contrattuale con l'opponente (peraltro nella comunicazione 23 dicembre 2021 la stessa opposta afferma di non avere reperito alcun preventivo dei lavori per cui chiede il pagamento), né l' effettiva realizzazione a propria cura dei lavori di cui alla sua fattura in atti.
Atteso tutto quanto precede, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Le spese di lite, liquidate in € 4.200,00, oltre 15% per spese forfettarie, oltre c.p.a., ed IVA, devono porsi a carico di parte opposta, in ragione della sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di AR, nella persona del giudice onorario dott. Elisabetta Chiodini, definitivamente pronunciando nella causa n. 1666/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: in accoglimento dell'opposizione proposta da , revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
n.365/2023, R.G. Ing. 1061/2023 emesso da questo Tribunale il 3 maggio 2023; condanna parte opposta a rifondere all'opponente le spese di lite, che liquida in € 4.200,00, oltre 15% per spese forfettarie, oltre c.p.a. ed IVA.
AR, 26 settembre 2025.
Il giudice
Dott. Elisabetta Chiodini
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DI CAUSA tra
Parte_1
OPPONENTE
e
GIUDIZIALE SAMA ISOLAZIONI S.R.L. CP_1
OPPOSTA
Oggi 26 settembre 2025 ad ore 18,16,
rilevato che all'udienza del 16 maggio 2025 questo giudice ha rinviato la causa ad oggi e, su richiesta di parte opponente, ha disposto che l'udienza fosse sostituita dal deposito di note scritte, da effettuarsi entro le ore 9 della giornata odierna;
rilevato che parte opponente ha tempestivamente depositato le predette note, questo giudice redige la sentenza che viene allegata al presente verbale come sua parte integrante.
Il Giudice dott. Elisabetta Chiodini
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Sezione Seconda civile
Il Tribunale di AR, nella persona del Giudice onorario, Dottoressa Elisabetta Chiodini, nella causa civile iscritta al n. 1666/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Bigoni ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Milano, Via Gustavo
Modena, 3, giusta procura in atti
Opponente
Contro
(P.IVA: ), in Controparte_2 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ugo C.
Onorato, Mariafederica Grassi e Francesca Giannazza ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, in Milano, Via Compagnoni, 31, giusta procura in atti
Opposta
Visto l'art. 281 sexis c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni delle parti come in atti
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 633 e segg.ti c.p.c. SA Isolazioni s.r.l. (di seguito, per brevità, SA) chiedeva a questo tribunale di ingiungere a di pagarle la somma di € 20.240,00, Parte_1
oltre interessi e spese della procedura monitoria.
pagina 2 di 5 A fondamento della sua domanda SA assumeva di avere eseguito il rifacimento della cancellata della residenza della SI , sita in Castelveccana, Viale Europa, 19, nel Pt_1
periodo compreso tra luglio 2019 e ottobre 2020.
Emesso il decreto come chiesto- che è stato rubricato al n. 365/2023 - e notificatolo alla
SI , questa vi ha proposto opposizione. Pt_1
L'opponente ha assunto: (i) che nell'anno 2017 incaricava il Signor di Porto Testimone_1
Valtravaglia di sostituire le parti mancanti del cancello carraio e della cancellata perimetrale della sua proprietà di Castelveccana, viale Europa, 19; (ii) che il Signor iniziava i lavori Tes_1
nell'aprile 2017 e li terminava nel maggio 2020 ed è stato da lei interamente retribuito per il lavoro svolto. L'opponente ha assunto di non avere mai avuto rapporti con l'odierna opponente, di aver contestato la fattura dalla stessa emessa e oggetto del decreto ingiuntivo qui impugnato e di nulla dovere a SA.
La medesima parte ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio parte opposta che ha assunto di avere effettuato con mezzi propri e proprio personale i lavori al cancello e alla recinzione della proprietà dell'opponente.
La stessa ha chiesto di concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto e di confermare il medesimo.
Le parti si sono scambiate le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. e all'esito della prima udienza il giudice ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, per le ragioni esposte nell'ordinanza 11 gennaio 2024.
Con lo stesso provvedimento, il giudice ha rinviato per discussione al 6 giugno 2024, ritenute superflue le istanze istruttorie dedotte da parte opponente e inammissibili quelle articolate dall'opposta.
Con sentenza n. 16 del 29 maggio 2024 il Tribunale di AR ha dichiarato la liquidazione di
SA e, pertanto, all'udienza del 6 giugno 2024 il giudice ha dichiarato l'interruzione del processo. pagina 3 di 5 A seguito di ricorso per riassunzione proposto dall'opponente, il giudice ha fissato l'udienza per la prosecuzione del processo.
Nessuno si è costituito per l'odierna opposta. Il giudice, verificata la corretta notificazione a
Liquidazione Giudiziale SA s.r.l. del ricorso per riassunzione e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, ha rinviato all'udienza odierna per discussione e disposto che la stessa fosse sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Inoltre, su richiesta di parte opponente, ha assegnato un termine intermedio per il deposito di note finali, che parte opponente ha poi depositato.
*** **
E' noto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto è l'attore sostanziale.
L'art. 2697 c.c. dispone che chi vuol far valere in giudizio un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Nell specie l'opposta doveva provare il credito vantato e quindi dimostrare di aver ricevuto incarico dall'opponente di eseguire i lavori per cui chiede il pagamento, nonché l'effettiva esecuzione degli stessi.
L'opposta non ha assolto a tale onere probatorio.
Essa ha solo svolto delle istanze di prova orale inammissibili, perché, nella comparsa di costituzione, anziché dedurre i fatti per capitoli separati, come prescrive l'art. 244 c.p.c., ha svolto un generico richiamo “ai fatti di cui in narrativa”, senza che peraltro in tale atto difensivo vi fosse una specifica parte in fatto, e, nella memoria ex art. 171 ter c.p.c., ha reiterato tale generico richiamo, nonostante tale atto contenga solo la precisazione delle conclusioni e nessuna “narrativa”.
Vale la pena di aggiungere che non rileva ai fini probatori di cui si è detto la circostanza, evidenziata dalla stessa SA, che il Signor - che l'opponente dice di avere incaricato Tes_1
dell'esecuzione dei lavori alla cancellata della propria villa - non possedesse un'autogrù
pagina 4 di 5 mentre nel preventivo lavori che lo stesso sottoponeva all'opponente si parla di posa di cancello con assistenza autogrù.
E' infatti evidente che anche ove SA avesse posseduto un 'autogrù e l'avesse concessa a noleggio al signor per eseguire i lavori alla cancellata dell'opponente (circostanza Tes_1
comunque non provata), l'opposta non avrebbe comunque diritto per tale motivo di pretendere dall'opponente la somma di cui chiede il pagamento, non avendo provato, né la sussistenza di un rapporto contrattuale con l'opponente (peraltro nella comunicazione 23 dicembre 2021 la stessa opposta afferma di non avere reperito alcun preventivo dei lavori per cui chiede il pagamento), né l' effettiva realizzazione a propria cura dei lavori di cui alla sua fattura in atti.
Atteso tutto quanto precede, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Le spese di lite, liquidate in € 4.200,00, oltre 15% per spese forfettarie, oltre c.p.a., ed IVA, devono porsi a carico di parte opposta, in ragione della sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di AR, nella persona del giudice onorario dott. Elisabetta Chiodini, definitivamente pronunciando nella causa n. 1666/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: in accoglimento dell'opposizione proposta da , revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
n.365/2023, R.G. Ing. 1061/2023 emesso da questo Tribunale il 3 maggio 2023; condanna parte opposta a rifondere all'opponente le spese di lite, che liquida in € 4.200,00, oltre 15% per spese forfettarie, oltre c.p.a. ed IVA.
AR, 26 settembre 2025.
Il giudice
Dott. Elisabetta Chiodini
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