CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 151/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 07/10/2024 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GALLI AN, Presidente
CIAMPI AN MA, Relatore
GUERRA FILIPPO, Giudice
in data 07/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 63/2024 depositato il 22/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza Sandro Pertini - Palazzo Sif 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Piazza Sandro Pertini Snc 03100 Frosinone FR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Camera Di Commercio Di Frosinone - 02957560598
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT. PAGAMENTO n. 04720239004833785000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- INT. PAGAMENTO n. 04720239004833785000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- INT. PAGAMENTO n. 04720239004833785000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- INT. PAGAMENTO n. 04720239004833785000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- INT. PAGAMENTO n. 04720239004833785000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- INT. PAGAMENTO n. 04720239004833785000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- INT. PAGAMENTO n. 04720239004833785000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2012
- INT. PAGAMENTO n. 04720239004833785000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2013
- INT. PAGAMENTO n. 04720239004833785000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2014
- INT. PAGAMENTO n. 04720239004833785000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2014
- INT. PAGAMENTO n. 04720239004833785000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2015
- INT. PAGAMENTO n. 04720239004833785000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- INT. PAGAMENTO n. 04720239004833785000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- INT. PAGAMENTO n. 04720239004833785000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- INT. PAGAMENTO n. 04720239004833785000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- INT. PAGAMENTO n. 04720239004833785000 IRAP 2013
- INT. PAGAMENTO n. 04720239004833785000 IRAP 2014
- INT. PAGAMENTO n. 04720239004833785000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- INT. PAGAMENTO n. 04720239004833785000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- INT. PAGAMENTO n. 04720239004833785000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza Sandro Pertini - Palazzo Sif 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Piazza Sandro Pertini Snc 03100 Frosinone FR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720150022998358000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720150022998358000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720150022998358000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720160018892084000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720160021437153000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720160021437153000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720160021437153000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Piazza Sandro Pertini Snc 03100 Frosinone FR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Camera Di Commercio Di Frosinone - 02957560598
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720170010324848002 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi N. 7 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Piazza Sandro Pertini Snc 03100 Frosinone FR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720170013289326000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza Sandro Pertini - Palazzo Sif 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Piazza Sandro Pertini Snc 03100 Frosinone FR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720170031485479000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720170033358726000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720170033358726000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720170033358726000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720170033358726000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2014 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Piazza Sandro Pertini Snc 03100 Frosinone FR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Camera Di Commercio Di Frosinone - 02957560598
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720180011535851002 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi N. 7 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Piazza Sandro Pertini Snc 03100 Frosinone FR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720190001116089000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Piazza Sandro Pertini Snc 03100 Frosinone FR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Camera Di Commercio Di Frosinone - 02957560598
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720190009266230002 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza Sandro Pertini - Palazzo Sif 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_3 Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Piazza Sandro Pertini Snc 03100 Frosinone FR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720190012505761000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Piazza Sandro Pertini Snc 03100 Frosinone FR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Camera Di Commercio Di Frosinone - 02957560598
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720200010458532002 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi N. 7 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Piazza Sandro Pertini Snc 03100 Frosinone FR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720210003374844000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il ricorrente rappresenta che a fronte di richieste inviate via PEC all'Agente della
Riscossione inerenti i referti di notifica delle cartelle impugnate, controparte ha inviato solo una parte della documentazione.
Resistente/Appellato: ----------------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato gli atti di cui in epigrafe premettendo in fatto :
- che in data 19.08.2023 veniva notificata ad esso ricorrente l'intimazione di pagamento n.
09720239004833785/000, con la quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione gli richiedeva il pagamento della somma complessiva di € 30.001,72 (euro trentamilaeuno/72), di cui la somma relativa ai soli crediti tributari
(oggetto di impugnazione) è pari ad € 24.289,65 (Euro ventiquattromiladuecentoottantanove/65), pari al totale degli importi iscritti a ruolo asseritamente scaduti e non pagati, presuntivamente dovuti dall'esponente,
e comprensivi delle c.d. “spese di procedura”;
- che i suddetti titoli esecutivi consistono in tredici cartelle emesse per presunti debiti tributari;
- - che, quanto all'avviso di addebito n. 34720130001612532000, anch'esso presupposto all'intimazione di pagamento impugnata, lo stesso riguarda contributi I.V.S. dell'anno 2007 asseritamente dovuti all'INPS sede di Frosinone, per la quale il ricorrente ha proposto separato ricorso dinanzi al Tribunale ordinario competente.
Tanto premesso, ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n. 09720239004833785/000 (per le sole pretese tributarie) e le tredici cartelle esattoriali descritte in premessa, relative a presunti crediti tributari, e a tutti gli atti ad esse presupposti e conseguenti, che assumeva mai notificati e/o comunicati al ricorrente, ai sensi degli artt. 18 e seguenti del D. Lgs. 31.12.1998 n. 546.
In primo luogo, evidenziava l'illegittimità, arbitrarietà e nullità dell'intimazione di pagamento n.
09720239016914305/000 e delle sottostanti cartelle elencate in premessa, nonché della relativa procedura di riscossione attivata dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione su richiesta degli enti creditori, in quanto la predetta intimazione non è stata preceduta dalla notifica delle citate cartelle esattoriali che consente al destinatario di conoscere il ruolo reso esecutivo, nonché la misura e la natura delle somme che gli vengono richieste;
da ciò deriva la palese nullità ed illegittimità dell'intimazione di pagamento de qua, delle medesime cartelle, e della relativa procedura di riscossione, stante la totale mancanza e/o nullità dei presunti titoli esecutivi su cui la medesima si fonda, e dei presunti ruoli che, in realtà, non possono ritenersi validamente consegnati e/o formati, né potevano essere resi esecutivi nel caso in questione.
Eccepiva altrtesì la prescrizione quantomeno parziale del presunto diritto di credito vantato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Frosinone - Ufficio territoriale di Sora, dalla Camera di Commercio di Frosinone e dalla Regione Lazio e, quindi, anche del diritto dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione di domandare ed ottenere il pagamento dei presunti compensi di riscossione, delle sanzioni, degli interessi e delle somme per “procedure esecutive” riportate nella stessa comunicazione dell'Agente della Riscossione
e per i quali è stato notificata l'intimazione di pagamento de qua.
Infatti, non essendo stata effettuata alcuna notifica, da parte degli enti medesimi, dell'avviso ex art. 50, co. 2, D.P.R., né degli avvisi di pagamento e/o di accertamento delle somme richieste, né tantomeno delle cartelle esattoriali da cui derivano gli importi indicati nell'intimazione di pagamento opposta e, in ogni caso, non essendo mai stati (validamente) notificati, al ricorrente, validi atti interruttivi della prescrizione, il presunto diritto di credito vantato, mediante gli atti impugnati, dagli enti impositori, non può più essere esercitato, né soddisfatto e, comunque, risulta del tutto inesigibile, essendo trascorso il termine di prescrizione per le pretese tributarie azionate che risalgono agli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
(diritto annuale camerale) ed agli anni 2014, 2016, 2018 (tasse automobilistiche).
Si costituivano l'Agenzia delle Entrate, l'ADER, la Regione Lazio e la Camera di Commercio resistendo al ricorso di c ui chiedevano il rigetto.
Venivano presentate memorie difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto. Il ricorso è da ritenedrsi in primo luogo ammissibile allaluìì luce della giuirisprudenza della Suprema Corte secondo cui “…è ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata validamente notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, …”,
Con riferimento alla medesima eccezione, va appunto ribadito che il ricorrente ha sollevato il vizio di omessa e/o invalida notifica delle cartelle esattoriali impugnate, eccependo quindi la nullità dei medesimi titoli esecutivi, oltre all'intervenuta prescrizione del presunto diritto di credito sottostante.
Con riferimento ai documenti depositati dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agente della Riscossione, va rilevata la mancata conformità delle relate e degli altri referti relativi all'asserita notifica delle cartelle impugnate agli originali in possesso di controparte, in quanto, in quasi tutte le relate di notifica non sono menzionate le generalità del destinatario, mentre con riferimento ad altri referti di notifica, asseritamente avvenuta per posta, non risultano leggibili i timbri postali, né risultano apposte le crocette sulla qualifica del soggetto ricevente.
Ne consegue che la medesima documentazione è del tutto inutilizzabile e comunque inidonea quale mezzo di prova.
Inoltre i documenti depositati dall'Agenzia delle Entrate (ovvero la fotocopia della sola relata ed avvisi di deposito, nonché avvisi di ricevimento relativi all'asserita notifica delle cartelle impugnate), risultano del tutto insufficienti ed inidonei a dimostrare la presunta notifica delle cartelle impugnate e la validità delle stesse, essendo invece necessario il deposito dell'originale o, comunque, della copia conforme delle medesime cartelle e delle relative relate e referti di notifica, quantomeno con riferimento a quelle che risulterebbero notificate tramite messo notificatore.
Infatti, avendo il ricorrente eccepito di non aver mai ricevuto le cartelle impugnate, le sole fotocopie delle relate e degli avvisi di ricevimento asseritamente riferiti alla notifica delle cartelle medesime, non risultano minimamente sufficienti ed idonei a dimostrare la stessa notifica degli atti impugnati, né la validità degli stessi, in quanto, non sono peraltro riportati, sulle medesime relate, gli elementi essenziali delle cartelle, quali l'importo delle imposte, delle sanzioni e degli interessi, il titolo presupposto e gli anni di riferimento, né le generalità del destinatario (con riferimento alle cartelle indicate dal punto 1) al punto 10) delle premesse del ricorso) e, per quanto concerne le uniche cartelle asseritamente notificate a mezzo posta (indicate ai punti 11) e 12) delle premesse del ricorso), l'avviso di ricevimento risulta privo del timbro postale.
Al riguardo, va considerato e valutato quanto stabilito dalla recente e maggioritaria giurisprudenza di merito e della Suprema Corte, la quale ha rilevato che la mancata esibizione della cartella o di una loro copia o matrice, essendo quest'ultima atto posto a base della procedura di riscossione del credito tributario, atto di natura ricettizia di cui non viene documentata l'esistenza, comporta l'insufficienza della prova dell'avvenuta notifica, anche perchè l'obbligo per l'Agente della riscossione di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o dell'avviso di ricevimento ha valenza amministrativa e non anche giudiziaria ove vige il principio dell'onere della prova sancito dall'art. 2697 c.c..
Inoltre proprio la Suprema Corte e la giurisprudenza amministrativa, con numerose pronunce, proprio in materia di notifica della cartella esattoriale, hanno ribadito che il solo referto della notifica non è in grado di dimostrare il contenuto della busta ovvero l'integrità dell'atto che vi è contenuto e men che meno la certificazione della corrispondenza tra l'originale dell'atto e la copia notificata, con la conseguenza che è onere di chi notifica l'atto stesso, fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto, sicchè, in difetto di ciò, il presupposto dell'avvenuta notifica della cartella non può di certo potuto considerarsi raggiunto ”
(Cass. Sent. 9533 del 12.05.2015; Cass. Sent. 2625 del 11.02.2015; Cass. Ord. 18252 del 30.07.2013; vedianche Consiglio di Stato Sent. 4821 del 26.09.2013; Cass. Sent. 19415 del 11.09.2010).
In buona sostanza, quindi, non vi è alcuna prova in atti della notifica di questi atti;
che, pertanto, devono ritenersi infondate le deduzioni delle resistenti circa la tardività dell'impugnazione avanzata dal contribuente i che si fondano solo sull'errato presupposto della corretta notifica delle cartelle;
che. d'altra parte, l'art. 26
D.P.R. 602/33, intitolato "notificazione delle cartelle di pagamento, al quinto comma, prevede che il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione", così ponendo in evidenza la stretta correlazione tra la cartella e la procedura inerente la sua notificazione;
che. invero, senza la produzione quantomeno della copia o della matrice non è possibile mettere in correlazione la cartella con l'eventuale documentazione di notifica prodotta;
che, ancora, il Consiglio di Stato, nella sentenzan. 5410/2015, ha affermato che costituisce "precipuo interesse dell'esattore, nonché preciso onere improntato a diligenza, conservare,in caso di mancata riscossione dei ruoli nel quinquennio e in occasione di rapporti giuridici ancora aperti e non definiti, la copia della cartella di pagamento oltre i cinque anni, per tutto il periodo in cui il credito portato ad esecuzione non sia stato recuperato, in modo da conservarne prova documentale ostensibile, anche a richiesta dei soggetti legittimati, nella varie fasi di definizione del rapporto, onde poter compiutamente esercitare le prerogative esattoriali"; che da questo principio, autorevolmente espresso, emerge il diritto del contribuente a verificare la cartella onde potere esercitare i propri diritti anche per contestare la ritualità della notifica dell'atto e, quindi, la validità della pretesa di pagamento esercitata dalla controparte;
…che, in sostanza, in questa carente situazione probatoria deve essere dichiarata la nullità delle cartelle per difetto di notifica, con conseguente non esigibilità della relativa pretesa tributaria non portata correttamente a conoscenza della contribuente;
che, in definitiva, in base alle considerazioni che precedono, assorbenti rispetto alle altre deduzioni delle parti, deve essere accolto l'appello del contribuente e, in riforma della sentenza impugnata devono essere annullate le cartelle impugnate dalla contribuente, con conseguente inesigibilità delle relative pretese di pagamento.” (Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Sezione 1, Sentenza 3831 del
28.06.2016)..
E' evidente che, non avendo l'Agenzia delle Entrate - Riscossione prodotto in giudizio l'originale e/o la copia autentica delle intere cartelle esattoriali e delle relate di notifica, ne consegue che la semplice copia (peraltro disconosciuta) delle sole relate asseritamente riferite alle notifiche delle cartelle impugnate - prive dell'indicazione delle generalità del destinatario - non possano essere considerate idonee, nè sufficienti per dimostrare l'avvenuta e valida notifica delle cartelle stesse e la fondatezza della sottostante pretesa tributaria, visto che dalle sole relate ed avvisi di ricevimento non era, e non è possibile verificare la correttezza del procedimento di riscossione e di notifica (essendo sconosciuto il destinatario), né l'esattezza e la rispondenza delle somme iscritte a ruolo con quelle asseritamente richieste con lo stesso atto, né a quali sanzioni esse si riferiscano.
Il ricorso va pertanto accolto stante la intervenuta prescrizione di tutti i crediti azionati.
Appare tuttavia conforme a giustizia compensare integralmente tra tutte le parti le spese di lite
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa tra le Parti le spese del giudizio.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 07/10/2024 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GALLI AN, Presidente
CIAMPI AN MA, Relatore
GUERRA FILIPPO, Giudice
in data 07/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 63/2024 depositato il 22/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza Sandro Pertini - Palazzo Sif 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Piazza Sandro Pertini Snc 03100 Frosinone FR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Camera Di Commercio Di Frosinone - 02957560598
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT. PAGAMENTO n. 04720239004833785000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- INT. PAGAMENTO n. 04720239004833785000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- INT. PAGAMENTO n. 04720239004833785000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- INT. PAGAMENTO n. 04720239004833785000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- INT. PAGAMENTO n. 04720239004833785000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- INT. PAGAMENTO n. 04720239004833785000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- INT. PAGAMENTO n. 04720239004833785000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2012
- INT. PAGAMENTO n. 04720239004833785000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2013
- INT. PAGAMENTO n. 04720239004833785000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2014
- INT. PAGAMENTO n. 04720239004833785000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2014
- INT. PAGAMENTO n. 04720239004833785000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2015
- INT. PAGAMENTO n. 04720239004833785000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- INT. PAGAMENTO n. 04720239004833785000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- INT. PAGAMENTO n. 04720239004833785000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- INT. PAGAMENTO n. 04720239004833785000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- INT. PAGAMENTO n. 04720239004833785000 IRAP 2013
- INT. PAGAMENTO n. 04720239004833785000 IRAP 2014
- INT. PAGAMENTO n. 04720239004833785000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- INT. PAGAMENTO n. 04720239004833785000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- INT. PAGAMENTO n. 04720239004833785000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza Sandro Pertini - Palazzo Sif 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Piazza Sandro Pertini Snc 03100 Frosinone FR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720150022998358000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720150022998358000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720150022998358000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720160018892084000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720160021437153000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720160021437153000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720160021437153000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Piazza Sandro Pertini Snc 03100 Frosinone FR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Camera Di Commercio Di Frosinone - 02957560598
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720170010324848002 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi N. 7 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Piazza Sandro Pertini Snc 03100 Frosinone FR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720170013289326000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza Sandro Pertini - Palazzo Sif 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Piazza Sandro Pertini Snc 03100 Frosinone FR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720170031485479000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720170033358726000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720170033358726000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720170033358726000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720170033358726000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2014 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Piazza Sandro Pertini Snc 03100 Frosinone FR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Camera Di Commercio Di Frosinone - 02957560598
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720180011535851002 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi N. 7 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Piazza Sandro Pertini Snc 03100 Frosinone FR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720190001116089000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Piazza Sandro Pertini Snc 03100 Frosinone FR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Camera Di Commercio Di Frosinone - 02957560598
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720190009266230002 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza Sandro Pertini - Palazzo Sif 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_3 Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Piazza Sandro Pertini Snc 03100 Frosinone FR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720190012505761000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Piazza Sandro Pertini Snc 03100 Frosinone FR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Camera Di Commercio Di Frosinone - 02957560598
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720200010458532002 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi N. 7 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Piazza Sandro Pertini Snc 03100 Frosinone FR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720210003374844000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il ricorrente rappresenta che a fronte di richieste inviate via PEC all'Agente della
Riscossione inerenti i referti di notifica delle cartelle impugnate, controparte ha inviato solo una parte della documentazione.
Resistente/Appellato: ----------------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato gli atti di cui in epigrafe premettendo in fatto :
- che in data 19.08.2023 veniva notificata ad esso ricorrente l'intimazione di pagamento n.
09720239004833785/000, con la quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione gli richiedeva il pagamento della somma complessiva di € 30.001,72 (euro trentamilaeuno/72), di cui la somma relativa ai soli crediti tributari
(oggetto di impugnazione) è pari ad € 24.289,65 (Euro ventiquattromiladuecentoottantanove/65), pari al totale degli importi iscritti a ruolo asseritamente scaduti e non pagati, presuntivamente dovuti dall'esponente,
e comprensivi delle c.d. “spese di procedura”;
- che i suddetti titoli esecutivi consistono in tredici cartelle emesse per presunti debiti tributari;
- - che, quanto all'avviso di addebito n. 34720130001612532000, anch'esso presupposto all'intimazione di pagamento impugnata, lo stesso riguarda contributi I.V.S. dell'anno 2007 asseritamente dovuti all'INPS sede di Frosinone, per la quale il ricorrente ha proposto separato ricorso dinanzi al Tribunale ordinario competente.
Tanto premesso, ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n. 09720239004833785/000 (per le sole pretese tributarie) e le tredici cartelle esattoriali descritte in premessa, relative a presunti crediti tributari, e a tutti gli atti ad esse presupposti e conseguenti, che assumeva mai notificati e/o comunicati al ricorrente, ai sensi degli artt. 18 e seguenti del D. Lgs. 31.12.1998 n. 546.
In primo luogo, evidenziava l'illegittimità, arbitrarietà e nullità dell'intimazione di pagamento n.
09720239016914305/000 e delle sottostanti cartelle elencate in premessa, nonché della relativa procedura di riscossione attivata dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione su richiesta degli enti creditori, in quanto la predetta intimazione non è stata preceduta dalla notifica delle citate cartelle esattoriali che consente al destinatario di conoscere il ruolo reso esecutivo, nonché la misura e la natura delle somme che gli vengono richieste;
da ciò deriva la palese nullità ed illegittimità dell'intimazione di pagamento de qua, delle medesime cartelle, e della relativa procedura di riscossione, stante la totale mancanza e/o nullità dei presunti titoli esecutivi su cui la medesima si fonda, e dei presunti ruoli che, in realtà, non possono ritenersi validamente consegnati e/o formati, né potevano essere resi esecutivi nel caso in questione.
Eccepiva altrtesì la prescrizione quantomeno parziale del presunto diritto di credito vantato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Frosinone - Ufficio territoriale di Sora, dalla Camera di Commercio di Frosinone e dalla Regione Lazio e, quindi, anche del diritto dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione di domandare ed ottenere il pagamento dei presunti compensi di riscossione, delle sanzioni, degli interessi e delle somme per “procedure esecutive” riportate nella stessa comunicazione dell'Agente della Riscossione
e per i quali è stato notificata l'intimazione di pagamento de qua.
Infatti, non essendo stata effettuata alcuna notifica, da parte degli enti medesimi, dell'avviso ex art. 50, co. 2, D.P.R., né degli avvisi di pagamento e/o di accertamento delle somme richieste, né tantomeno delle cartelle esattoriali da cui derivano gli importi indicati nell'intimazione di pagamento opposta e, in ogni caso, non essendo mai stati (validamente) notificati, al ricorrente, validi atti interruttivi della prescrizione, il presunto diritto di credito vantato, mediante gli atti impugnati, dagli enti impositori, non può più essere esercitato, né soddisfatto e, comunque, risulta del tutto inesigibile, essendo trascorso il termine di prescrizione per le pretese tributarie azionate che risalgono agli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
(diritto annuale camerale) ed agli anni 2014, 2016, 2018 (tasse automobilistiche).
Si costituivano l'Agenzia delle Entrate, l'ADER, la Regione Lazio e la Camera di Commercio resistendo al ricorso di c ui chiedevano il rigetto.
Venivano presentate memorie difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto. Il ricorso è da ritenedrsi in primo luogo ammissibile allaluìì luce della giuirisprudenza della Suprema Corte secondo cui “…è ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata validamente notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, …”,
Con riferimento alla medesima eccezione, va appunto ribadito che il ricorrente ha sollevato il vizio di omessa e/o invalida notifica delle cartelle esattoriali impugnate, eccependo quindi la nullità dei medesimi titoli esecutivi, oltre all'intervenuta prescrizione del presunto diritto di credito sottostante.
Con riferimento ai documenti depositati dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agente della Riscossione, va rilevata la mancata conformità delle relate e degli altri referti relativi all'asserita notifica delle cartelle impugnate agli originali in possesso di controparte, in quanto, in quasi tutte le relate di notifica non sono menzionate le generalità del destinatario, mentre con riferimento ad altri referti di notifica, asseritamente avvenuta per posta, non risultano leggibili i timbri postali, né risultano apposte le crocette sulla qualifica del soggetto ricevente.
Ne consegue che la medesima documentazione è del tutto inutilizzabile e comunque inidonea quale mezzo di prova.
Inoltre i documenti depositati dall'Agenzia delle Entrate (ovvero la fotocopia della sola relata ed avvisi di deposito, nonché avvisi di ricevimento relativi all'asserita notifica delle cartelle impugnate), risultano del tutto insufficienti ed inidonei a dimostrare la presunta notifica delle cartelle impugnate e la validità delle stesse, essendo invece necessario il deposito dell'originale o, comunque, della copia conforme delle medesime cartelle e delle relative relate e referti di notifica, quantomeno con riferimento a quelle che risulterebbero notificate tramite messo notificatore.
Infatti, avendo il ricorrente eccepito di non aver mai ricevuto le cartelle impugnate, le sole fotocopie delle relate e degli avvisi di ricevimento asseritamente riferiti alla notifica delle cartelle medesime, non risultano minimamente sufficienti ed idonei a dimostrare la stessa notifica degli atti impugnati, né la validità degli stessi, in quanto, non sono peraltro riportati, sulle medesime relate, gli elementi essenziali delle cartelle, quali l'importo delle imposte, delle sanzioni e degli interessi, il titolo presupposto e gli anni di riferimento, né le generalità del destinatario (con riferimento alle cartelle indicate dal punto 1) al punto 10) delle premesse del ricorso) e, per quanto concerne le uniche cartelle asseritamente notificate a mezzo posta (indicate ai punti 11) e 12) delle premesse del ricorso), l'avviso di ricevimento risulta privo del timbro postale.
Al riguardo, va considerato e valutato quanto stabilito dalla recente e maggioritaria giurisprudenza di merito e della Suprema Corte, la quale ha rilevato che la mancata esibizione della cartella o di una loro copia o matrice, essendo quest'ultima atto posto a base della procedura di riscossione del credito tributario, atto di natura ricettizia di cui non viene documentata l'esistenza, comporta l'insufficienza della prova dell'avvenuta notifica, anche perchè l'obbligo per l'Agente della riscossione di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o dell'avviso di ricevimento ha valenza amministrativa e non anche giudiziaria ove vige il principio dell'onere della prova sancito dall'art. 2697 c.c..
Inoltre proprio la Suprema Corte e la giurisprudenza amministrativa, con numerose pronunce, proprio in materia di notifica della cartella esattoriale, hanno ribadito che il solo referto della notifica non è in grado di dimostrare il contenuto della busta ovvero l'integrità dell'atto che vi è contenuto e men che meno la certificazione della corrispondenza tra l'originale dell'atto e la copia notificata, con la conseguenza che è onere di chi notifica l'atto stesso, fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto, sicchè, in difetto di ciò, il presupposto dell'avvenuta notifica della cartella non può di certo potuto considerarsi raggiunto ”
(Cass. Sent. 9533 del 12.05.2015; Cass. Sent. 2625 del 11.02.2015; Cass. Ord. 18252 del 30.07.2013; vedianche Consiglio di Stato Sent. 4821 del 26.09.2013; Cass. Sent. 19415 del 11.09.2010).
In buona sostanza, quindi, non vi è alcuna prova in atti della notifica di questi atti;
che, pertanto, devono ritenersi infondate le deduzioni delle resistenti circa la tardività dell'impugnazione avanzata dal contribuente i che si fondano solo sull'errato presupposto della corretta notifica delle cartelle;
che. d'altra parte, l'art. 26
D.P.R. 602/33, intitolato "notificazione delle cartelle di pagamento, al quinto comma, prevede che il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione", così ponendo in evidenza la stretta correlazione tra la cartella e la procedura inerente la sua notificazione;
che. invero, senza la produzione quantomeno della copia o della matrice non è possibile mettere in correlazione la cartella con l'eventuale documentazione di notifica prodotta;
che, ancora, il Consiglio di Stato, nella sentenzan. 5410/2015, ha affermato che costituisce "precipuo interesse dell'esattore, nonché preciso onere improntato a diligenza, conservare,in caso di mancata riscossione dei ruoli nel quinquennio e in occasione di rapporti giuridici ancora aperti e non definiti, la copia della cartella di pagamento oltre i cinque anni, per tutto il periodo in cui il credito portato ad esecuzione non sia stato recuperato, in modo da conservarne prova documentale ostensibile, anche a richiesta dei soggetti legittimati, nella varie fasi di definizione del rapporto, onde poter compiutamente esercitare le prerogative esattoriali"; che da questo principio, autorevolmente espresso, emerge il diritto del contribuente a verificare la cartella onde potere esercitare i propri diritti anche per contestare la ritualità della notifica dell'atto e, quindi, la validità della pretesa di pagamento esercitata dalla controparte;
…che, in sostanza, in questa carente situazione probatoria deve essere dichiarata la nullità delle cartelle per difetto di notifica, con conseguente non esigibilità della relativa pretesa tributaria non portata correttamente a conoscenza della contribuente;
che, in definitiva, in base alle considerazioni che precedono, assorbenti rispetto alle altre deduzioni delle parti, deve essere accolto l'appello del contribuente e, in riforma della sentenza impugnata devono essere annullate le cartelle impugnate dalla contribuente, con conseguente inesigibilità delle relative pretese di pagamento.” (Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Sezione 1, Sentenza 3831 del
28.06.2016)..
E' evidente che, non avendo l'Agenzia delle Entrate - Riscossione prodotto in giudizio l'originale e/o la copia autentica delle intere cartelle esattoriali e delle relate di notifica, ne consegue che la semplice copia (peraltro disconosciuta) delle sole relate asseritamente riferite alle notifiche delle cartelle impugnate - prive dell'indicazione delle generalità del destinatario - non possano essere considerate idonee, nè sufficienti per dimostrare l'avvenuta e valida notifica delle cartelle stesse e la fondatezza della sottostante pretesa tributaria, visto che dalle sole relate ed avvisi di ricevimento non era, e non è possibile verificare la correttezza del procedimento di riscossione e di notifica (essendo sconosciuto il destinatario), né l'esattezza e la rispondenza delle somme iscritte a ruolo con quelle asseritamente richieste con lo stesso atto, né a quali sanzioni esse si riferiscano.
Il ricorso va pertanto accolto stante la intervenuta prescrizione di tutti i crediti azionati.
Appare tuttavia conforme a giustizia compensare integralmente tra tutte le parti le spese di lite
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa tra le Parti le spese del giudizio.