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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/07/2025, n. 2486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2486 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1048/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 1048 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Toni De Simone
- appellante -
E
CP_
assistito e difeso dall'avv. Filippo Mangiapane
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 14 gennaio 2021, la (d'ora in avanti, per brevità, Parte_1
) esponeva: Pt_1
che negli anni 2014-2015, per far fronte al carico di lavoro conseguente all'ottenimento di diverse commesse,
aveva proceduto all'assunzione dei seguenti lavoratori:
nell'ottobre 2014 AN AO;
nel marzo 2015, , , ; Per_1 Persona_2 Parte_2
nell'aprile 2015, , ; Persona_3 CP_2
nel settembre 2015 ; Controparte_3
che nel mese di marzo 2016 a causa di della chiusura dei cantieri relativi a commesse ottenute nel periodo precedente e dell'incolpevole impossibilità di procurarsi nuove commesse aveva licenziato:
l'1 marzo 2026, il 14 marzo 2016, AN AO il 22 settembre 2016, CP_2 Persona_3
il 22 settembre 2016; il 12 ottobre 2016 e il 20 ottobre Parte_2 Controparte_3 Persona_2
2016;
CP_ che nell'ottobre del 2016 aveva fatto richiesta della per un periodo di 13 settimane con decorrenza dal
24.10.2016;
che tale periodo era stato prolungato per ulteriori 13 settimane per il protrarsi delle condizioni di difficoltà
economiche della società;
che, contestualmente alla chiusura dei cantieri relativi a precedenti commesse e a causa della incolpevole impossibilità di ottenerne di nuove, il 28.02.2018 aveva licenziato , non potendogli attribuire Per_1
alcuna mansione;
CP_ che in data 24.4.2020 l le aveva intimato il pagamento delle somme dovute e non versate a titolo di contributo per il licenziamento di , , AN AO, , CP_2 Persona_3 Parte_2 CP_3
e , assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
[...] Persona_2 CP_ che in data 11.5.2020 l le aveva intimato il pagamento delle somme dovute e non versate a titolo di contributo per il licenziamento di;
Per_1
CP_ che in data 13.7.2020 l' le aveva notificato gli avvisi di accertamento n. 4000.09/07/2020.0346379 di
€.4.765,00 e n. 4000.09/07/2020.0346406 di €.1.354,55;
CP_ che la pretesa dell' era infondata per “inesistenza dell'obbligo di pagamento del contributo di cui all'articolo 2 comma 31 L. 92/2012”;
che, invero, l'assunzione dei dipendenti poi licenziati era avvenuta nel contesto dell'acquisizione di diverse commesse e dell'esistenza di più cantieri;
che, nella specie, trovava applicazione la norma di esenzione di cui all'art. 2, comma 34, L. n. 92 del 2012,
ricorrendo l'ipotesi della “interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere”;
che il rapporto di lavoro con il dipendente era stato trasformato da tempo indeterminato a tempo Per_1
determinato con decorrenza dal 4.9.2017, sicché il ticket per il licenziamento non era comunque dovuto per tale lavoratore;
CP_ che, contrariamente a quanto sostenuto dall' per l'esonero dal contributo è sufficiente che i licenziamenti nell'edilizia siano intimati per fine cantiere, non anche che il datore di lavoro abbia adempiuto all'obbligo di repêchage.
2. Tanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni:
<< a) accertare/dichiarare, per i motivi tutti argomentati, l'illegittimità dei seguenti atti: - intimazione di
CP_ pagamento inviata dall' alla ricorrente, attraverso posta elettronica certificata, in data 24 aprile 2020; -
CP_ intimazione di pagamento inviata dall' alla ricorrente, attraverso posta elettronica certificata, in data 11
CP_ maggio 2020; - avviso di accertamento Protocollo N. 4000.09/07/2020.0346406 pervenuto alla ricorrente attraverso pec il 13 luglio 2020; - avviso di accertamento Protocollo N.INPS.4000.09/07/2020.0346379 pervenuto alla ricorrente tramite pec il 13 luglio 2020 con conseguente disapplicazione/ annullamento dei medesimi;
CP_ b) per l'effetto accertare e dichiarare l'inesistenza del credito vantato dall' per le somme a titolo di contributo per il licenziamento dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato indicati nei punti 3 e 5 delle premesse e sanzioni connesse;
c) in via subordinata applicare la disciplina della continuazione di cui all'art. 8 comma 2 della L. 689/81
CP_ limitatamente alle somme imposte dall a titolo di sanzioni>>.
CP_ Resisteva l'
3. Con sentenza n. 883/2024 del 30 ottobre 2024, il Tribunale di Cassino rigettava il ricorso.
Affermava il primo giudice:
<
la cessazione per licenziamento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato permetta al lavoratore stabile che ha perduto involontariamente l'occupazione di accedere, in via teorica e a prescindere dal requisito contributivo e dall'effettiva fruizione, all'indennità di disoccupazione>>;
<
dall'attrice e dunque rilevante nella fattispecie sottoposta al vaglio del decidente è contemplata dalla lett.
b): “interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere”.
Ai sensi di tale previsione, che ha carattere eccezionale ed è dunque di stretta interpretazione, trattandosi di agevolazione derogatoria all'ordinario e generale assoggettamento all'obbligo di pagamento del contributo in discussione, non solo il licenziamento deve riguardare personale impiegato nel settore delle costruzioni edili, ma il recesso deve essere intimato per completamento dell'attività e chiusura del cantiere cui è addetto tale personale, ipotesi ben distinta da quella della cessazione dell'intera attività aziendale>>; <
dell'esenzione dal pagamento del contributo di cui si discute…è il richiedente lo sgravio a dover sostenere l'onere di provare le circostanze utili e i necessari requisiti in relazione alla fattispecie di volta in volta invocata>>;
<
lavoratori sopra indicati sono stati intimati per il completamento dei lavori edilizi per i quali erano stati assunti con conseguente chiusura del cantiere di assegnazione>>;
<
generica della causale del recesso, peraltro con formulazioni distinte – per alcuni lavoratori “diminuzione di personale per termine cantiere”, per altri lavoratori “diminuzione di personale per mancanza di lavoro”,
senza neppure il riferimento alla chiusura del cantiere – non si evince dai documenti versati in atti per quali commesse fossero stati assunti i lavoratori in questione, a quali lavorazioni e cantieri edilizi fossero adibiti,
quando è avvenuta la chiusura del singolo cantiere, cosicché non è possibile verificare il nesso causale tra la chiusura del singolo cantiere per fine lavori che vi si svolgevano e l'interruzione del rapporto di lavoro del dipendente assegnato a quel cantiere. Gli indicatori economico-finanziari dell'azienda, i registri delle vendite ai fini IVA, le fatture per i lavori eseguiti, la richiesta di fruizione della CIGO e la proroga della stessa sono al più idonei a dimostrare fasi di contrazione delle commesse e di andamento economico negativo dell'impresa edile, ma non forniscono alcuna indicazione in merito ai singoli cantieri cui erano assegnati i lavoratori, al di là delle scarne annotazioni a penna di presumibile provenienza datoriale, e come tali prive di qualsivoglia valore probatorio, contenute nei registri delle vendite IVA. La prova del fatto costitutivo del diritto all'esonero dal versamento del ticket di licenziamento di cui all'art. 2, comma 34, L. n. 92 del 2012, come condivisibilmente evidenziato dalla giurisprudenza di merito sopra richiamata, ha ad oggetto la derivazione causale del licenziamento del lavoratore dalla chiusura per fine attività del singolo cantiere cui lo stesso era assegnato, in una prospettiva, ancorché solo potenziale, di prosecuzione dell'attività, non essendo sufficiente dimostrare né che il licenziamento è conseguenza di una necessaria e generica riduzione del personale per l'andamento economico negativo dell'impresa edile, per contrazione delle commesse e del fatturato, né che
è conseguenza della definitiva cessazione dell'attività aziendale>>;
< dal documento contrattuale richiamato (all. 15) risulta che il Parte_3
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il dipendente è stato trasformato da Per_1
tempo pieno a tempo parziale con decorrenza dal 4.9.2017, permanendo però a tempo indeterminato>>.
4. Con ricorso del 28 aprile 2025 la interponeva appello. Pt_1
CP_ L' resisteva.
5. Con un unico motivo, l'appellante denuncia “Violazione dell'articolo art. 2729 c.c. Inesistenza dell'obbligo di pagamento del contributo di cui all'articolo 2 comma 31 L. 92/2012 per la soc. Parte_1
Esistenza di un giustificato motivo oggettivo per i licenziamenti e adempimento dell'obbligo di repechage”.
Deduce l'appellante:
<
che i licenziamenti non sono stati determinati solo da una contrazione dell'attività dell'impresa, ma che essi sono dipesi dal fatto che a seguito dei licenziamenti, l'impresa non ha avuto più alcuna commessa. I
documenti prodotti provano che dopo i licenziamenti la è rimasta senza alcuna Parte_1
commessa>>;
<
per le commesse in corso e che al termine delle medesime, non essendoci altre commesse, lo stesso è stato licenziato>>;
<
delle attività e chiusura del cantiere è certo che il contributo non sia dovuto, senza bisogno di dover valutare l'esistenza del giustificato motivo oggettivo, il quale ad ogni modo, lo si sottolinea, sussiste pienamente>>; CP_
< non ha fornito alcun elemento dal quale desumere le circostanze della possibilità di collocare il lavoratore nell'organizzazione aziendale, ponendo invece del tutto arbitrariamente tale onere probatorio in capo al privato>>;
CP_
< prima della richiesta all'impresa di priva di
CP_ trovarsi nella condizione di esonero in quanto ente erogatore della , emerge chiaramente che non solo sussisteva il fine cantiere, ma non sussistevano altre commesse in cui ripiegare i lavoratori>>.
L'appellante chiede, poi, la riforma della statuizione sulle spese, come conseguenza della fondatezza della domanda avanzata.
6. L'appello è infondato.
6.1 Il ticket licenziamento va escluso (tra l'altro) in caso di “cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili, a seguito del completamento delle attività e della chiusura del cantiere" (art. 2, comma 34, l. 92/2012).
Non rileva, contrariamente a quanto opinato dall'appellante, se i licenziamenti siano legittimi o no alla stregua della normativa che disciplina le ipotesi di recesso datoriale, giacché l'esenzione dal pagamento si applica soltanto se la cessazione del rapporto è in nesso causale con la chiusura del cantiere edile in cui il dipendente licenziato prestava la sua attività
Chiarisce Cass. 22905/2024: “la fattispecie normativa delinea un'eccezione alla regola. Essa stabilisce un beneficio sul piano contributivo;
come tale, non è estensibile al di fuori dell'ipotesi espressamente contemplata.
Per questa Corte "il completamento dell'attività e la chiusura del cantiere" di cui all'art. 2, comma 34, lett. b)
della legge n. 92 del 2012 si riferisce, in via esclusiva, all'ipotesi dell'esaurimento del cantiere per l'avvenuta ultimazione del ciclo dei lavori, in senso tecnico (la cd. fine lavori). Sono, invece, estranee al perimetro di applicazione della disposizione differenti ipotesi di chiusura del cantiere ancorché derivanti da interruzioni dei lavori, per così dire necessitate, che pure possono costituire causa legittima di risoluzione di rapporti di lavoro… l'esegesi restrittiva qui proposta è coerente con l'insegnamento della Corte che, in presenza di situazioni eccettuative rispetto ad un ordinario regime contributivo, ritiene la relativa normativa di stretta interpretazione (Cass. n. 12092 del 2018; Cass. n. 17447 del 2014; Cass. n. 18710 del 2013).
Sia pure occupandosi di differenti fattispecie esonerative e/o agevolative rispetto al contenuto di normali obbligazioni contributive, la Corte ha sempre escluso la possibilità di estendere i benefici al di fuori dei casi normativamente disciplinati (per tutte, v. Cass. n. 1767 del 2021) e ciò sul presupposto, appunto, della natura derogatoria che connota tali discipline”.
6.2 Orbene, nella specie:
le lettere di assunzione riportano solo la data di inizio del rapporto e la qualifica del lavoratore;
le lettere di licenziamento indicano come causa di recesso:
a) per e , la “diminuzione del personale per termine di cantiere”; Per_3 CP_2
Per_ b) per AN, , , la “diminuzione del personale per mancanza di lavoro”. Pt_2 CP_3 Per_2
Dunque, non è dato di sapere in quale cantiere i predetti lavoratori erano impiegati;
inoltre, per i dipendenti indicati innanzi alla lett. b) si indica una generica causale di mancanza di lavoro e non di chiusura cantiere.
I registri di vendita riguardano operatori economici diversi e non danno conto della natura delle “vendite”
oggetto degli atti.
L'annotazione aggiunta dalla società “ultimo cantiere lic.”, oltre a valere come mero atto di parte, privo di alcuna valenza probatoria, non indica il cantiere di riferimento.
Analogamente, le fatture di vendita non menzionano alcun cantiere edile e attengono a lavori vari
(ristrutturazione, lavori di fognatura, manutenzione straordinario di appartamento) eseguiti in favore di soggetti diversi.
CP_ La relazione tecnica allegata alla domanda di riferisce di una mancanza di commesse idonee “a garantire i livelli occupazionali attuali”. Anche l'indicatore economico finanziario attesta che “non ci sono commesse idonee a garantire i livelli occupazionali attuali”.
In conclusione, rammentato che quando si discuta di esenzione dall'obbligo contributivo è il soggetto che intenda beneficiare dell'esonero che ha l'onere di provare di essere in possesso dei requisiti che, per legge,
vi danno diritto (ex multis, Cass. 18160/2018; 22923/2024) deve concludersi che la non ha Pt_1
compitamente dimostrato che i licenziamenti siano causalmente ricollegabili all'esaurimento di cantieri edili
(non è dato di sapere neanche quali) “per l'avvenuta ultimazione del ciclo dei lavori, in senso tecnico (la cd.
fine lavori)”.
Come correttamente evidenziato dall'impugnata sentenza, la documentazione prodotta dalla società
evidenza che i licenziamenti (ove pure legittimamente adottati) sono stati posti in essere dalla in Pt_1
conseguenza di una generica riduzione del personale per contrazione delle commesse e del fatturato, ma non per completamento delle attività e chiusura di cantiere edile.
7. In conclusione, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 28 aprile 2025, dalla nei Parte_1
CP_ confronti dell' avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Cassino in data 30 ottobre 2024.
CP_ Condanna la società appellante al pagamento, in favore dell' del compenso per il presente grado del giudizio che liquida in complessivi €.3.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP
come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 1048 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Toni De Simone
- appellante -
E
CP_
assistito e difeso dall'avv. Filippo Mangiapane
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 14 gennaio 2021, la (d'ora in avanti, per brevità, Parte_1
) esponeva: Pt_1
che negli anni 2014-2015, per far fronte al carico di lavoro conseguente all'ottenimento di diverse commesse,
aveva proceduto all'assunzione dei seguenti lavoratori:
nell'ottobre 2014 AN AO;
nel marzo 2015, , , ; Per_1 Persona_2 Parte_2
nell'aprile 2015, , ; Persona_3 CP_2
nel settembre 2015 ; Controparte_3
che nel mese di marzo 2016 a causa di della chiusura dei cantieri relativi a commesse ottenute nel periodo precedente e dell'incolpevole impossibilità di procurarsi nuove commesse aveva licenziato:
l'1 marzo 2026, il 14 marzo 2016, AN AO il 22 settembre 2016, CP_2 Persona_3
il 22 settembre 2016; il 12 ottobre 2016 e il 20 ottobre Parte_2 Controparte_3 Persona_2
2016;
CP_ che nell'ottobre del 2016 aveva fatto richiesta della per un periodo di 13 settimane con decorrenza dal
24.10.2016;
che tale periodo era stato prolungato per ulteriori 13 settimane per il protrarsi delle condizioni di difficoltà
economiche della società;
che, contestualmente alla chiusura dei cantieri relativi a precedenti commesse e a causa della incolpevole impossibilità di ottenerne di nuove, il 28.02.2018 aveva licenziato , non potendogli attribuire Per_1
alcuna mansione;
CP_ che in data 24.4.2020 l le aveva intimato il pagamento delle somme dovute e non versate a titolo di contributo per il licenziamento di , , AN AO, , CP_2 Persona_3 Parte_2 CP_3
e , assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
[...] Persona_2 CP_ che in data 11.5.2020 l le aveva intimato il pagamento delle somme dovute e non versate a titolo di contributo per il licenziamento di;
Per_1
CP_ che in data 13.7.2020 l' le aveva notificato gli avvisi di accertamento n. 4000.09/07/2020.0346379 di
€.4.765,00 e n. 4000.09/07/2020.0346406 di €.1.354,55;
CP_ che la pretesa dell' era infondata per “inesistenza dell'obbligo di pagamento del contributo di cui all'articolo 2 comma 31 L. 92/2012”;
che, invero, l'assunzione dei dipendenti poi licenziati era avvenuta nel contesto dell'acquisizione di diverse commesse e dell'esistenza di più cantieri;
che, nella specie, trovava applicazione la norma di esenzione di cui all'art. 2, comma 34, L. n. 92 del 2012,
ricorrendo l'ipotesi della “interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere”;
che il rapporto di lavoro con il dipendente era stato trasformato da tempo indeterminato a tempo Per_1
determinato con decorrenza dal 4.9.2017, sicché il ticket per il licenziamento non era comunque dovuto per tale lavoratore;
CP_ che, contrariamente a quanto sostenuto dall' per l'esonero dal contributo è sufficiente che i licenziamenti nell'edilizia siano intimati per fine cantiere, non anche che il datore di lavoro abbia adempiuto all'obbligo di repêchage.
2. Tanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni:
<< a) accertare/dichiarare, per i motivi tutti argomentati, l'illegittimità dei seguenti atti: - intimazione di
CP_ pagamento inviata dall' alla ricorrente, attraverso posta elettronica certificata, in data 24 aprile 2020; -
CP_ intimazione di pagamento inviata dall' alla ricorrente, attraverso posta elettronica certificata, in data 11
CP_ maggio 2020; - avviso di accertamento Protocollo N. 4000.09/07/2020.0346406 pervenuto alla ricorrente attraverso pec il 13 luglio 2020; - avviso di accertamento Protocollo N.INPS.4000.09/07/2020.0346379 pervenuto alla ricorrente tramite pec il 13 luglio 2020 con conseguente disapplicazione/ annullamento dei medesimi;
CP_ b) per l'effetto accertare e dichiarare l'inesistenza del credito vantato dall' per le somme a titolo di contributo per il licenziamento dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato indicati nei punti 3 e 5 delle premesse e sanzioni connesse;
c) in via subordinata applicare la disciplina della continuazione di cui all'art. 8 comma 2 della L. 689/81
CP_ limitatamente alle somme imposte dall a titolo di sanzioni>>.
CP_ Resisteva l'
3. Con sentenza n. 883/2024 del 30 ottobre 2024, il Tribunale di Cassino rigettava il ricorso.
Affermava il primo giudice:
<
la cessazione per licenziamento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato permetta al lavoratore stabile che ha perduto involontariamente l'occupazione di accedere, in via teorica e a prescindere dal requisito contributivo e dall'effettiva fruizione, all'indennità di disoccupazione>>;
<
dall'attrice e dunque rilevante nella fattispecie sottoposta al vaglio del decidente è contemplata dalla lett.
b): “interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere”.
Ai sensi di tale previsione, che ha carattere eccezionale ed è dunque di stretta interpretazione, trattandosi di agevolazione derogatoria all'ordinario e generale assoggettamento all'obbligo di pagamento del contributo in discussione, non solo il licenziamento deve riguardare personale impiegato nel settore delle costruzioni edili, ma il recesso deve essere intimato per completamento dell'attività e chiusura del cantiere cui è addetto tale personale, ipotesi ben distinta da quella della cessazione dell'intera attività aziendale>>; <
dell'esenzione dal pagamento del contributo di cui si discute…è il richiedente lo sgravio a dover sostenere l'onere di provare le circostanze utili e i necessari requisiti in relazione alla fattispecie di volta in volta invocata>>;
<
lavoratori sopra indicati sono stati intimati per il completamento dei lavori edilizi per i quali erano stati assunti con conseguente chiusura del cantiere di assegnazione>>;
<
generica della causale del recesso, peraltro con formulazioni distinte – per alcuni lavoratori “diminuzione di personale per termine cantiere”, per altri lavoratori “diminuzione di personale per mancanza di lavoro”,
senza neppure il riferimento alla chiusura del cantiere – non si evince dai documenti versati in atti per quali commesse fossero stati assunti i lavoratori in questione, a quali lavorazioni e cantieri edilizi fossero adibiti,
quando è avvenuta la chiusura del singolo cantiere, cosicché non è possibile verificare il nesso causale tra la chiusura del singolo cantiere per fine lavori che vi si svolgevano e l'interruzione del rapporto di lavoro del dipendente assegnato a quel cantiere. Gli indicatori economico-finanziari dell'azienda, i registri delle vendite ai fini IVA, le fatture per i lavori eseguiti, la richiesta di fruizione della CIGO e la proroga della stessa sono al più idonei a dimostrare fasi di contrazione delle commesse e di andamento economico negativo dell'impresa edile, ma non forniscono alcuna indicazione in merito ai singoli cantieri cui erano assegnati i lavoratori, al di là delle scarne annotazioni a penna di presumibile provenienza datoriale, e come tali prive di qualsivoglia valore probatorio, contenute nei registri delle vendite IVA. La prova del fatto costitutivo del diritto all'esonero dal versamento del ticket di licenziamento di cui all'art. 2, comma 34, L. n. 92 del 2012, come condivisibilmente evidenziato dalla giurisprudenza di merito sopra richiamata, ha ad oggetto la derivazione causale del licenziamento del lavoratore dalla chiusura per fine attività del singolo cantiere cui lo stesso era assegnato, in una prospettiva, ancorché solo potenziale, di prosecuzione dell'attività, non essendo sufficiente dimostrare né che il licenziamento è conseguenza di una necessaria e generica riduzione del personale per l'andamento economico negativo dell'impresa edile, per contrazione delle commesse e del fatturato, né che
è conseguenza della definitiva cessazione dell'attività aziendale>>;
< dal documento contrattuale richiamato (all. 15) risulta che il Parte_3
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il dipendente è stato trasformato da Per_1
tempo pieno a tempo parziale con decorrenza dal 4.9.2017, permanendo però a tempo indeterminato>>.
4. Con ricorso del 28 aprile 2025 la interponeva appello. Pt_1
CP_ L' resisteva.
5. Con un unico motivo, l'appellante denuncia “Violazione dell'articolo art. 2729 c.c. Inesistenza dell'obbligo di pagamento del contributo di cui all'articolo 2 comma 31 L. 92/2012 per la soc. Parte_1
Esistenza di un giustificato motivo oggettivo per i licenziamenti e adempimento dell'obbligo di repechage”.
Deduce l'appellante:
<
che i licenziamenti non sono stati determinati solo da una contrazione dell'attività dell'impresa, ma che essi sono dipesi dal fatto che a seguito dei licenziamenti, l'impresa non ha avuto più alcuna commessa. I
documenti prodotti provano che dopo i licenziamenti la è rimasta senza alcuna Parte_1
commessa>>;
<
per le commesse in corso e che al termine delle medesime, non essendoci altre commesse, lo stesso è stato licenziato>>;
<
delle attività e chiusura del cantiere è certo che il contributo non sia dovuto, senza bisogno di dover valutare l'esistenza del giustificato motivo oggettivo, il quale ad ogni modo, lo si sottolinea, sussiste pienamente>>; CP_
< non ha fornito alcun elemento dal quale desumere le circostanze della possibilità di collocare il lavoratore nell'organizzazione aziendale, ponendo invece del tutto arbitrariamente tale onere probatorio in capo al privato>>;
CP_
< prima della richiesta all'impresa di priva di
CP_ trovarsi nella condizione di esonero in quanto ente erogatore della , emerge chiaramente che non solo sussisteva il fine cantiere, ma non sussistevano altre commesse in cui ripiegare i lavoratori>>.
L'appellante chiede, poi, la riforma della statuizione sulle spese, come conseguenza della fondatezza della domanda avanzata.
6. L'appello è infondato.
6.1 Il ticket licenziamento va escluso (tra l'altro) in caso di “cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili, a seguito del completamento delle attività e della chiusura del cantiere" (art. 2, comma 34, l. 92/2012).
Non rileva, contrariamente a quanto opinato dall'appellante, se i licenziamenti siano legittimi o no alla stregua della normativa che disciplina le ipotesi di recesso datoriale, giacché l'esenzione dal pagamento si applica soltanto se la cessazione del rapporto è in nesso causale con la chiusura del cantiere edile in cui il dipendente licenziato prestava la sua attività
Chiarisce Cass. 22905/2024: “la fattispecie normativa delinea un'eccezione alla regola. Essa stabilisce un beneficio sul piano contributivo;
come tale, non è estensibile al di fuori dell'ipotesi espressamente contemplata.
Per questa Corte "il completamento dell'attività e la chiusura del cantiere" di cui all'art. 2, comma 34, lett. b)
della legge n. 92 del 2012 si riferisce, in via esclusiva, all'ipotesi dell'esaurimento del cantiere per l'avvenuta ultimazione del ciclo dei lavori, in senso tecnico (la cd. fine lavori). Sono, invece, estranee al perimetro di applicazione della disposizione differenti ipotesi di chiusura del cantiere ancorché derivanti da interruzioni dei lavori, per così dire necessitate, che pure possono costituire causa legittima di risoluzione di rapporti di lavoro… l'esegesi restrittiva qui proposta è coerente con l'insegnamento della Corte che, in presenza di situazioni eccettuative rispetto ad un ordinario regime contributivo, ritiene la relativa normativa di stretta interpretazione (Cass. n. 12092 del 2018; Cass. n. 17447 del 2014; Cass. n. 18710 del 2013).
Sia pure occupandosi di differenti fattispecie esonerative e/o agevolative rispetto al contenuto di normali obbligazioni contributive, la Corte ha sempre escluso la possibilità di estendere i benefici al di fuori dei casi normativamente disciplinati (per tutte, v. Cass. n. 1767 del 2021) e ciò sul presupposto, appunto, della natura derogatoria che connota tali discipline”.
6.2 Orbene, nella specie:
le lettere di assunzione riportano solo la data di inizio del rapporto e la qualifica del lavoratore;
le lettere di licenziamento indicano come causa di recesso:
a) per e , la “diminuzione del personale per termine di cantiere”; Per_3 CP_2
Per_ b) per AN, , , la “diminuzione del personale per mancanza di lavoro”. Pt_2 CP_3 Per_2
Dunque, non è dato di sapere in quale cantiere i predetti lavoratori erano impiegati;
inoltre, per i dipendenti indicati innanzi alla lett. b) si indica una generica causale di mancanza di lavoro e non di chiusura cantiere.
I registri di vendita riguardano operatori economici diversi e non danno conto della natura delle “vendite”
oggetto degli atti.
L'annotazione aggiunta dalla società “ultimo cantiere lic.”, oltre a valere come mero atto di parte, privo di alcuna valenza probatoria, non indica il cantiere di riferimento.
Analogamente, le fatture di vendita non menzionano alcun cantiere edile e attengono a lavori vari
(ristrutturazione, lavori di fognatura, manutenzione straordinario di appartamento) eseguiti in favore di soggetti diversi.
CP_ La relazione tecnica allegata alla domanda di riferisce di una mancanza di commesse idonee “a garantire i livelli occupazionali attuali”. Anche l'indicatore economico finanziario attesta che “non ci sono commesse idonee a garantire i livelli occupazionali attuali”.
In conclusione, rammentato che quando si discuta di esenzione dall'obbligo contributivo è il soggetto che intenda beneficiare dell'esonero che ha l'onere di provare di essere in possesso dei requisiti che, per legge,
vi danno diritto (ex multis, Cass. 18160/2018; 22923/2024) deve concludersi che la non ha Pt_1
compitamente dimostrato che i licenziamenti siano causalmente ricollegabili all'esaurimento di cantieri edili
(non è dato di sapere neanche quali) “per l'avvenuta ultimazione del ciclo dei lavori, in senso tecnico (la cd.
fine lavori)”.
Come correttamente evidenziato dall'impugnata sentenza, la documentazione prodotta dalla società
evidenza che i licenziamenti (ove pure legittimamente adottati) sono stati posti in essere dalla in Pt_1
conseguenza di una generica riduzione del personale per contrazione delle commesse e del fatturato, ma non per completamento delle attività e chiusura di cantiere edile.
7. In conclusione, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 28 aprile 2025, dalla nei Parte_1
CP_ confronti dell' avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Cassino in data 30 ottobre 2024.
CP_ Condanna la società appellante al pagamento, in favore dell' del compenso per il presente grado del giudizio che liquida in complessivi €.3.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP
come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis