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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/11/2025, n. 3273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3273 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dott.ssa G. Imperiale
All'udienza del giorno 14 novembre 2025
Nella causa per opposizione a precetto
promossa da
, in persona del suo legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentato e difeso dall' Avv. C. Stasi come da mandato in atti
contro
– – Controparte_1 Controparte_2 [...]
– , rappresentati e difesi Controparte_3 Controparte_4
dagli Avv.ti G. Gallusi e A. Angelelli come da mandato in atti
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con atto di citazione, regolarmente notificato la , in persona Parte_1
del suo legale rappresentante p.r., ha proposto opposizione a precetto, notificato in data
16/1/2025, con il quale i sigg.ri , Controparte_4 Controparte_1 [...]
e hanno intimato il pagamento dell'importo di euro Controparte_3 Controparte_2
31.034,99 in forza di lodo arbitrale, dichiarato esecutivo dal Presidente del Tribunale di Lecce in data 09/01/2025.
Con comparsa di risposta del 12.03.2025 si costituivano in giudizio i sigg.ri
[...]
, e CP_4 Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
per contestare l'assunto attoreo e chiederne il rigetto.
Rigettata la istanza di sospensione della efficacia esecutiva del titolo azionato, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Con il primo di opposizione la eccepisce la nullità dell'atto di Parte_1
precetto opposto per errata determinazione (in eccesso) degli onorari ex D.M. 140/2012
e calcolo del rimborso spese generali.
Sul punto occorre chiarire che l'art. 480 c.p.c. definisce il precetto come
“l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, entro un termine non minore di dieci giorni, salva l'autorizzazione di cui all'art. 482, con l'avvertimento che, in mancanza si procederà ad esecuzione forzata”.
Ne consegue che l'atto di precetto dovrà contenere necessariamente l'intimazione, l'indicazione del titolo esecutivo da cui scaturisce l'obbligo del debitore, la previsione di un termine entro il quale adempiere all'obbligo, e l'avvertimento della imminente esecuzione forzata in caso di mancato adempimento entro il termine.
L'obbligo da adempiere deve essere chiaramente indicato al fine di consentire al debitore l'adempimento esatto.
Tuttavia, la eventuale eccessività della somma portata a precetto non inficia di nullità l'intero atto, ma semmai ne determina la inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma
2 effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il Giudice in sede di merito.
Cio chiarito, non risulta alcun errore da emendare nella quantificazione della somma intimata.
In ultimo, la adduce quale motivo di opposizione la Parte_1
compensazione del credito azionato con un controcredito dalla stessa vantato nei confronti dei precettanti in forza di sentenza n. 269/2023 del Tribunale di Lecce divenuta definitiva.
In particolare, adduce di essere creditrice nei confronti degli intimanti, quali eredi del sig. dell'importo di € 60.624,10 oltre interessi dal 04.07.2020, in forza della Persona_1
sentenza n. 269/23 emessa dal Tribunale di Lecce in data 01.02.2023.
Occorre premettere che nel caso in esame deve trovare applicazione il principio –
pacifico in giurisprudenza – secondo cui la compensazione può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale,
qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari;
E', infatti, pacificamente riconosciuto che, se la coesistenza dei crediti si verifica in tempo utile per essere eccepita nel giudizio di cognizione, la mancata proposizione dell'eccezione impedisce poi di opporre la compensazione in sede esecutiva;
cfr. Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 2822 del 25/03/1999, Rv. 524541 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12664 del
25/09/2000, Rv. 540445 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 17632 del 11/12/2002, Rv. 559145 - 01;
Sez. 3, Sentenza n. 13568 del 21/07/2004, Rv. 574752 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 9912 del
24/04/2007, Rv. 597004 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 9347 del 20/04/2009, Rv. 607522 - 01)
3 All'origine di tale pacifico orientamento giurisprudenziale vi è il principio secondo cui il giudicato copre i dedotto ed il deducibile, ovvero non solo le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel giudizio ( giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, seppur non specificamente dedotte o annunciate, costituiscono, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dall'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione ( giudicato implicito).
Cio posto, bisogna chiedersi se la statuizione di condanna della in Parte_1
favore dei sigg.ri avesse come presupposto logico ed indefettibile la mancata Parte_2
titolarità da parte della di controcrediti da opporre in compensazione e se per Parte_1
ciò quest'ultima avesse l'onere di sollevare nel relativo procedimento di arbitrato l'eccezione di compensazione.
Ebbene, la ben avrebbe potuto far valere con l'eccezione di Parte_1
compensazione, ai sensi dell'art. 817 bis c.p.c., il suo controcredito rinveniente dalla sentenza n. 269/2023, emessa in data 01.02.2023 dal Tribunale di Lecce, in quanto di formazione antecedente al credito azionato dagli opposti.
Le spese seguono la soccombenza
Il valore della causa è di € 30.276,24 segue l'applicazione del relativo scaglione ex DM 55/2014, con i parametri ivi previsti, considerata tuttavia la natura documentale della causa e la non complessità, in fatto e in diritto, della controversia.
P. Q. M.
il Tribunale di Lecce, Sezione Commerciale, nella persona del Giudice Onorario
4 dott.ssa Giorgia Imperiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione promossa da in persona del suo Parte_1
legale rappresentante p.t., e, per l'effetto, conferma l'atto di precetto notificato in data 16.01.2025;
2) Condanna la in persona del suo legale rappresentante Parte_1
p.t, alla refusione delle spese di lite che si liquidano in complessive €
3.809,00, di cui € 3.809,00 per competenze, oltre rimborso spese generali,
IVA e CAP come per legge.
Lecce, 14 novembre 2025
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Giorgia Imperiale)
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