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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/06/2025, n. 1952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1952 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale
In composizione collegiale
Composto dai magistrati:
Dott. VINCENZA BARBALUCCA…………………Presidente est
Dott. FEDERICA GIRFATTI…………...…………………Giudice
Dott. FEDERICA PELUSO …………………………………Giudice
Riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.3209/2018 Rgac
Vertente tra n.
8.10.1950 Buenos Aires (Argentina) rapp.tato e difeso da avv. Parte_1
S.Napolitano ……………………………..…………….…………ricorrente
E Cont n. Casal Di Principe (CE) 3.2.1963 rapp.tata e difesa da avv. M.C.La Parte_2
Gatta e avv . ………………………………………….resistente CP_2
Nonché
P.M. presso il Tribunale……………………..……………………interventore ex lege
CONCLUSIONI
All'udienza 17.2.2025 le parti così concludevano: RICORRENTE:
Come da atto introduttivo .
RESISTENTE:
a) Pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la sig.ra e Parte_3 CP_3
in data 10/4/1999, determinare e conseguentemente condannare il sig. a versare in
[...] CP_3 favore della sig.ra a titolo di assegno di divorzio, alla luce delle peggiorate condizioni Parte_3 economiche della stessa, euro 800,00 al mese (euro ottocento/00), somma da versarsi entro il 5 di ogni mese e rivalutabile secondo l'indice istat;
b) Revocare per assenza di presupposti, l'assegnazione al sig. del locale sottotetto non CP_3 abitabile di proprietà della resistente, sovrastante l'appartamento della stessa, che rimarrà in godimento esclusivo di quest'ultima con tutte le suppellettili ivi esistenti.
c) Dare atto, per quanto esposto e dalla documentazione esibita, che il ricorrente non ha ottemperato al versamento del contributo al mantenimento concordato in sede di separazione e mai versato dal gennaio 2013
e fino al 19 ottobre 2014, per il figlio nel periodo nel quale era inoccupato, altresì non ha mai contribuito Per_1 al pagamento delle utenze, tasse della casa coniugale;
d) Rigettare la richiesta del diritto al mantenimento avanzata dal ricorrente, in quanto inammissibile, infondata in fatto e in diritto, alla luce delle condizioni economiche precarie della resistente.
e) Rimettere sul ruolo la causa per disporre ordine ex art 210 cpc la produzione dei documenti fiscali, nonché accesso presso l' agenzia delle entrate, in particolare acquisire attraverso indagini di Polizia Tributaria, documentazione sui redditi, patrimonio, conti correnti, depositi finanziari, beni immobili, beni mobili registrati, titoli, e quant'altro riconducibile al sig. , come richiesto in sede di articolazione dei CP_3 mezzi istruttori.
f) Condannare parte ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
RAGIONI in FATTO e DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.5.2018 , premesso di aver contratto CP_3
matrimonio con in data 10.4.1999 , dalla cui unione nascevano due Parte_3
figli n. 31.5.1990 e n. 1.7.1993 , che tra le parti era intervenuta Per_2 Per_1
separazione consensuale giusto decreto di omologa del 10.12.2003 chiedeva che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio , previa revoca del pagamento a carico dello stesso del contributo al mantenimento della moglie e dei figli nonché assegnazione allo stesso dell'appartamento posto sul lastrico solare sovrastante l'appartamento in cui vive la siti in San Vitaliano via Salvo D'Acquisto n. 15 Pt_3 , avendo i figli maggiorenni raggiunto autonomia economica, perdurando tutt'ora lo stato di separazione veniva svolta domanda di divorzio.
Si costituiva la resistente che non si opponeva al divorzio, chiedeva che venisse revocata l'assegnazione al del mini appartamento sovrastante quello della CP_3
resistente per assunti atti di violenza endofamiliare , con determinazione di assegno divorzile a proprio favore a carico di controparte almeno nella misura di euro 800,00, condanna del ricorrente ai ratei non versati per il figlio dal 2013 al 2014, Per_1
condannare il ricorrente al pagamento degli oneri reali e tributi locali dal 2003 , con vittoria di spese .
All'udienza del 22.10.2018 , fissata per la comparizione delle parti, nella presente procedura , comparivano entrambe le parti
Il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale esperiva infruttuosamente il tentativo di conciliazione;
quindi emetteva i provvedimenti temporanei di cui all'art. 4 l.div. , rimettendo le parti davanti all'Istruttore.
In fase istruttoria il ricorrente e la resistente ribadivano le rispettive richieste .
Esaurita la fase istruttoria, con l'espletamento prova testimoniale , sulle conclusioni in epigrafe riportate, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in camera di consiglio.
Il Tribunale ritiene che deve essere accolta la domanda svolta dalle parti ex art. 4 comma IX l.1970 n.898.
Invero risulta prodotto in atti il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio e cioè decreto di omologa di separazione consensuale 10.12.2003
Tribunale di Nola previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Nola nel 2003.
Sul punto tuttavia va fatta una precisazione . Invero parte ricorrente deduce in ricorso che la separazione è stata ininterrotta dal 2003 cioè da quando le parti si sono separate consensualmente . Parte resistente a sua volta deduce che le stesse si sarebbero riconciliate nel 2014 , con ripresa addirittura della convivenza per poi definitivamente separarsi di fatto nel 2017 a tutt'oggi . I testi escussi riferiscono di separazione effettiva e continuata dal 2017 .
In primo luogo va evidenziato che la riconciliazione come ripresa del cd consortium vitae va dedotto e comprovato : la fattispecie in oggetto sul punto non è precisamente chiara .
Ma ciò che rileva ai fini del giudizio de quo è che in caso di domanda di divorzio in seguito al giudicato di separazione “L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta” (art. 3, n. 2 b, ultima parte, legge 1 dicembre
1970, n. 898 come modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74). Qui il legislatore non usa il termine “riconciliazione” ma è questo il significato della disposizione il cui fondamento appare solo quello di imporre il rispetto formale della sequenza prevista tra il procedimento di separazione e quello di divorzio.
In sostanza la ininterrotta separazione è condizione di procedibilità della domanda di divorzio . Ma la eventuale interruzione va eccepita ( come detta la legge) dalla parte .
Nel caso che ci occupa entrambe le parti quindi anche parte resistente che ha dedotto la circostanza sopra annoverata poi in ultima analisi in conclusione chiede la pronuncia di divorzio : quindi la interrotta separazione non risulta eccepita
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 ; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto alle ulteriori determinazioni patrimoniali il Tribunale osserva che la domanda accessoria principale è quella di determinazione di assegno divorzile svolta dalla
[...]
: invero per i figli è circostanza pacifica che gli stessi ormai ultratrentenni sono Pt_3
pienamente autonomi . Si precisa che è autonoma anche figlia della Per_3 Pt_3
nata prima del matrimonio e riconosciuta dal CP_3
Il Tribunale osserva che per la determinazione di assegno divorzile sono necessari due presupposti fondamentali: - a) la formulazione della domanda;
- b) il conforto probatorio da parte del richiedente .
In particolare, in sede divorzile l'assolvimento di detto onere probatorio implica la precisa aderenza ai criteri determinativi disposti dall'art. 5 l.898/70 così come modificato da l.74/87: questo secondo i principi generali per i quali chi vanta un diritto deve in primis formulare la relativa domanda , in secundis deve dimostrare di avere i requisiti sostanziali per fondare il diritto preteso.
Più precisamente l'assegno divorzile è determinato sulla base di criteri autonomi e distinti rispetto all'assegno spettante al coniuge separato , per determinare il quale è sufficiente la prova della differenza di redditualità e/o forza economica, nonché del diverso tenore di vita rispetto all'epoca del menage;
pertanto in sede divorzile l' assegno della separazione può costituire un utile elemento di riferimento e non già il dato cui ancorare necessariamente il riconoscimento dell'assegno di divorzio o parametrarne la determinazione (cfr. Cass. Civ.Sez. I 27.8.2004 n.17128).
Quindi in sede divorzile la parte richiedente deve dimostrare la situazione economica e patrimoniale propria e dell'altro coniuge, al fine di consentire la prospettazione del proprio stato di necessità-bisogno caratterizzato anche dalla forte differenza di introiti ed in ogni caso deve dimostrare , non solo di non avere mezzi adeguati al proprio sostentamento ma anche di non poterseli procurare per ragioni oggettive
Tale interpretazione giurisprudenziale circa la ripartizione del diverso onere probatorio in sede di separazione rispetto al giudizio di divorzio si giustifica sulla base della considerazione della diversa natura dell'assegno divorzile rispetto all'assegno di mantenimento in sede di separazione . Infatti l'assegno di divorzio trova la sua ragion d'essere nella cessazione del vincolo inerendo alla stessa, mentre l'assegno di mantenimento si fonda sugli obblighi derivanti dal matrimonio, che persistono anche in sede di separazione. Più precisamente la pronuncia di scioglimento del vincolo non determina l'attribuzione del diritto all'assegno in modo automatico , ma solo attraverso la pronuncia giudiziale che ha valore costitutivo. Formalmente, dunque, il titolo dell'assegno divorzile non è legale, come l'assegno di mantenimento, ma giudiziale. In sostanza l'assegno divorzile ha una specifica natura assistenziale , da intendersi altresì come criterio di legittimazione ed attribuzione nel senso che , circoscrivendo anche i limiti esterni della determinazione del giudice, tale assegno non deve mai essere superiore alla misura occorrente all'istante affinché possa disporre di mezzi adeguati indicati precipuamente nel dettato normativo e non può mai scendere al di sotto di un assegno alimentare: questo ragionamento porta ad una conclusione significativa e che cioè l'assegno divorzile non deve mai tradursi in una mero arricchimento o speculazione del creditore ( sia esso coniuge o figlio maggiorenne) consentendogli solo di disporre di mezzi adeguati.
Va inoltre evidenziato, in coerenza a quanto fin qui espresso, che in esito alla pronuncia della Suprema Corte del 10 maggio 2017, n. 11504, si è superato il vecchio orientamento della Suprema Corte che ha sempre ritenuto che il parametro di riferimento - al quale dover rapportare “l'adeguatezza” o meno dei “mezzi” - è rappresentato dal “tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio stesso, fissate al momento del divorzio” (Cass. n. 3341/1978, Cass. n.
4955/1989, Cass. n. 11686/2013, Cass. n. 11870/2015).
La Cassazione con la citata sentenza in sostanza ha abbandonato il criterio di adeguamento dell'assegno divorzile al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
La Corte ha stabilito che il criterio del tenore di vita, applicato all'an debeatur, non possa più essere il valido criterio per la determinazione dell'assegno divorzile, proprio perchè, con la sentenza di divorzio il rapporto matrimoniale si estingue sul piano non solo personale ma anche economico-patrimoniale e tale criterio, una volta applicato limitatamente alla dimensione economica del “tenore di vita matrimoniale” ivi condotto, finirebbe per operare un ripristino del vincolo.
Quindi secondo detto orientamento della Suprema Corte il nuovo parametro per il giudizio d'inadeguatezza dei redditi/impossibilità oggettiva di procurarseli è quello dell'indipendenza economica del richiedente. Il giudice dovrà informarsi al “principio di autoresponsabilità” economica di ciascuno degli ex coniugi, riferendosi soltanto all'indipendenza o autosufficienza economica.
La Cassazione elenca in maniera specifica gli indici dai quali desumere l'autosufficienza:
• il possesso di redditi di qualsiasi specie
• il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari
• la capacità e possibilità effettive di lavoro personale
• la disponibilità di una casa di abitazione
L'onere della prova della mancanza degli adeguati mezzi o dei motivi oggettivi per poterseli procurare, graverà sulla parte richiedente l'assegno, che dovrà dimostrare la circostanza con “tempestive, rituali e pertinenti” allegazioni e deduzioni.
Il principio espresso nella suddetta pronunzia è applicabile anche a tutti i processi già pendenti ed avviati prima della pronunzia stessa.
Tuttavia va altresì annoverato il recentissimo orientamento giurisprudenziale della
Suprema Corte Sezioni Unite sent. 18287 del 2018 che in una certa misura ha
“mitigato” i termini del precitato orientamento del 2017.
Invero secondo tale sentenza, la sussistenza del diritto all'assegno di divorzio va valutata in base ad un criterio composito che tenga anche conto del tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Con detta pronuncia le Sezioni Unite si sono discostate dalla giurisprudenza che per decenni ha concesso indistintamente l'assegno dando un peso notevole al parametro del tenore di vita, ma anche dalla recente pronuncia del 2017 che invece annullava il riferimento al tenore di vita , proponendo quindi una soluzione intermedia di non cancellarlo del tutto.
Le Sezioni Unite hanno ribadito il principio secondo il quale l'assegno di divorzio ha natura assistenziale ma viene altresì evidenziato che la natura di detto assegno è anche compensativa e perequativa. Ai fini del riconoscimento dell'assegno, si deve adottare quindi un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico- patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale quindi la determinazione dovrà avere finalità compensativa e perequativa .
La decisione del 2018 della Suprema Corte tende a rafforzare la posizione dell'ex coniuge che ha dato un contributo non solo alla formazione del patrimonio familiare, ma altresì alla ricchezza dell'altro.
I parametri su cui fondare l'entità del mantenimento consistono nella durata del matrimonio, le potenzialità reddituali future e l'età dell'avente diritto.
Tale criterio composito si basa sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo.
Invero secondo la Suprema Corte il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili che possono incidere sul profilo economico-patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale.
Pertanto, anche al coniuge economicamente più debole va riconosciuto l'impegno e il contributo personale alla conduzione del ménage familiare.
Il nuovo criterio individuato dalla Corte valorizza quindi i sacrifici del coniuge debole in considerazione degli anni di durata del matrimonio.
Alla luce di questa sentenza, il diritto all'assegno di divorzio non dipende più soltanto dalla mancanza di autosufficienza economica in chi lo richiede o dall'esigenza di consentire al coniuge privo di mezzi adeguati il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, poiché il diritto sorge anche quando si tratta di porre rimedio allo squilibrio esistente nella situazione economico-patrimoniale delle parti.
In altre parole, l'assegno ha una funzione compensativa, poiché funge da strumento di protezione per il coniuge più debole economicamente che ha comunque contribuito alla conduzione della vita familiare. Viene così offerta dalle Sezioni Unite una nuova lettura dell'articolo 5 della legge sul divorzio che indica come applicare i criteri previsti dal legislatore per il riconoscimento dell'assegno divorzile in un'ottica che si discosta sia da quanto deciso dalla Cassazione con la nota sentenza n. 11504/2017, sia dall'orientamento tradizionale radicato da decenni nella giurisprudenza di merito e di legittimità.
L'assegno non viene più considerato un mezzo per consentire al coniuge il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma nemmeno un mero strumento assistenziale per assicurare al coniuge privo di mezzi un'esistenza libera e dignitosa.
Le Sezioni Unite ne hanno quindi valorizzato la funzione compensativa senza tuttavia fargli perdere la sua naturale funzione assistenziale.
Tutto ciò ha il pregio di dare al coniuge un concreto riconoscimento del suo contributo alla realizzazione della vita familiare.
Inoltre, l'attribuzione dell'assegno non dipende più dall'accertamento di uno stato di bisogno, ma assicura tutela in chiave perequativa alle situazioni caratterizzate da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
Nel caso che ci occupa si osserva che in primo luogo che parte ricorrente ha dedotto e comprovato di essere titolare di emolumento pensionistico di circa euro 1.300,00 , inoltre risulta Amministratore Unico della ditta di pulizia Global Public Service srl.
Attività consolidata che svolge da tempo , nella società lavorano anche i figli , i proventi non sono documentati . La resistente svolge attività di collaboratrice scolastica
ATA , con contratti a tempo determinato , stipendio sui 1.000,00 euro al mese , ha lavorato alle dipendenze del marito nella ditta di pulizia, poi è stata licenziata , sembra non abbia percepito TFR
Nella separazione consensuale le parti non avevano previsto contributo al mantenimento della;
in ordinanza presidenziale del 25.6.2029 nulla veniva Pt_3
determinato a titolo di contributo al mantenimento della a carico del Pt_3 CP_3 Tuttavia il Tribunale evidenzia che sicuramente è rinvenibile disparità tra la condizione economica delle parti , verosimilmente sussistente a tutt'oggi tenuto conto delle evidenziate risultanze .
Durante il menage matrimoniale , durato dal 1999 al 2003 , formalmente , quindi circa
4 , la sig stando alle risultanze istruttorie, risulta essersi dedicata in una certa Pt_3
misura alla cura della famiglia , anche questa circostanza non è contestata
Alla luce delle complessive considerazioni in fatto sopra svolte, tenuto conto che il matrimonio è durato dal 1999 al 2003 , che le parti hanno in qualche modo avuto fase discontinua di convivenza di fatto , che la resistente ha 62 anni , con esperienza lavorativa circoscritta ( prima operaia pulizie , oggi personale ATA) , con verosimili minime possibilità di trovare ulteriore soluzione di occupazione lavorativa se non la conferma annuale del contratto ATA , che ha dedicato una certa parte delle personali risorse ed energie ad accudire i figli durante la vita matrimoniale, considerate le situazioni economiche delle parti caratterizzate da evidente misura di squilibrio , dato atto che non risulta in ogni caso caratterizzato in termini probatori il tenore di vita delle parti durante il menage matrimoniale , il Tribunale ritiene, alla luce dei principi di diritto sopra esposti, che vada determinato un assegno divorzile a favore della resistente .
La misura di tale assegno , in ragione dell'aspetto compensativo nei termini sopra evidenziati , ponderato il prospettabile tenore di vita delle parti correlato al tipo di introito reddituale del nucleo , valutate le minime possibilità di autonomizzarsi che la resistente comunque risulta avere , valutata la mancanza di supporto probatorio documentale certificativo della completa condizione economica delle parti all'attualità, motivo per cui è d'uopo svolgere deduzioni presuntive , va determinato nell'ammontare di euro 200,00 .
Si evidenzia che la richiesta di parte resistente ex art. 210 cpc in quanto meramente esplorativa non può essere accolta
Non sussistendo alcun obbligo a carico dei genitori di sostenere economicamente i figli ogni questione circa l'utilizzo della casa familiare e/o di altri cespiti di proprietà delle parti va regolata in altra sede giudiziaria: invero ai sensi dell'art. 337 sexies l'assegnazione della casa familiare presuppone la presenza di figli minori o maggiorenni non autonomi da preservare nell'habitat in cui sono sempre stati, al fine di tutelarne l'equilibrio psicofisico in un contesto di familiarità.
Anche la questione posta da parte resistente circa il mancato pagamento di ratei scaduti e non versati tra l'altro ben 11 anni fa , 2013/2014 per il mantenimento del figlio va trattata in altra sede giudiziaria in quanto la stessa esula dal presente giudizio Per_1
vertendosi in questione di assunto inadempimento obbligazionario
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria in atti ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze
(cfr.:Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999Cass. N.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi, in ragione delle complessive risultanze ed esiti processuali per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di sentito il PM così CP_3 Parte_3
provvede:
1) Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San
Vitaliano in data 10.4.1999 da n.
8.10.1950 Buenos Aires e CP_3
n. Casal Di Principe 3.2.1963 Parte_3
2) Determina in euro 200,00 l'assegno divorzile a favore di a carico Parte_3
di da versare entro il giorno 5 di ogni mese in contanti o vaglia CP_3
postale o bonifico con indicizzazione annuale ISTAT
3) Conferma la revoca del contributo al mantenimento dei figli maggiorenni Per_2
e Per_1
4) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898
e 125 n.6, 133 n.2 e 88 n.7 ord. Stato civile;
5) Spese compensate
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola addì 21.6.2025
Il Presidente est.
dott. Vincenza Barbalucca