TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art. 127 ter, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 30/2023
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
Gennaro D'Avanzo, presso il cui studio domicilia, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso Controparte_1
dagli Avvocati Giovanna Sereno, Nicola di Ronza e Gianluca Tellone, presso il cui studio domicilia, giusta mandato in atti.
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso depositato in data 03.01.2023, parte ricorrente indicata in epigrafe, adito l'intestato
Tribunale, rassegnava le seguenti conclusioni: 1) “Voglia il Giudice adito dichiarare il diritto dell' odierno ricorrente a vedersi ricalcolato il rateo pensionistico per il periodo lavorativo dal giugno
2001 all' agosto 2007 a far data dal settembre 2007 e, per gli effetti, condannare il convenuto al pagamento a favore di delle differenze retributive sui ratei pensionistici a far data Parte_1
dal settembre 2007, data di godimento della pensione con gli oneri accessori. Vinte le spese e competenze del giudizio con attribuzione al procuratore costituito che si dichiara anticipatario.”.
A fondamento della propria domanda, deduceva di essere stato dipendente del e di essere stato CP_2
comandato presso il Gabinetto Senato della Repubblica per gli anni 2000-2007.
1 Lamentava che, nel prefato periodo, non erano stati versati i contributi IVS.
A fronte dell'inerzia del , riferiva di aver adito le vie giudiziali e, ai fini dell'odierno giudizio, CP_2 riportava il dispositivo della sentenza n. 340 del 3.02.2020 pronunciata dalla Corte d'Appello di
Napoli che ivi si trascrive: “accerta e dichiara l' obbligo del Controparte_3
al versamento dei contributi previdenziali sulle somme percepite a titolo di reddito da
[...]
lavoro dipendente, in virtù di rapporto di comando autorizzato dal presso la Presidenza del CP_2
Senato della Repubblica, per il periodo dal 1 giugno 2001 al 31 agosto 2007; per l' effetto condanna il in persona del Ministro in carica, al versamento dei contributi previdenziali in CP_2 favore del sig. per il sopradetto periodo”. Parte_1
Proseguiva che, con comunicazione prot. N. 1334 del 22.03.2021 il , in esecuzione di quanto CP_2 disposto dalla Corte d'Appello, ha disposto il pagamento dei contribuiti assistenziali e previdenziali pari all'importo di euro 63.910,05.
Lamentava di aver percepito, dopo esser andato in quiescenza in data 1.09.2007, la retribuzione pensionistica calcolata sui periodi lavorativi con esclusione di quelli afferenti agli anni dal 2001 al
2007 e di aver, pertanto, chiesto all' la riliquidazione della pensione di vecchiaia in godimento CP_1
a decorrere dall'1.09.2007.
Di seguito, narrava che l' aveva ricalcolato il rateo pensionistico con versamento degli arretrati CP_1
solo con riguardo agli ultimi 5 anni, ritendo prescritto il diritto ad ottenere quelli dei periodi precedenti.
Invero, si doleva che il aveva eseguito il versamento dei contribuiti per ordine del giudice CP_2
solo in data 15.02.2021 e che, pertanto, da tale data avrebbe dovuto decorrere il termine prescrizionale ex art. 2935 c.c..
Tutto ciò chiarito, concludeva ut supra.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva l' e, impugnando estensivamente il CP_1 ricorso, formulava le seguenti e testuali conclusioni: “a) “valutare l'opportunità della riunione del presente procedimento a quello registrato al n. R.G. Lav. 29/2023, di cui sopra, con prossima udienza dinanzi al Dr. Domenico Vernillo al 10/04/2024”; b) “accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto azionato da controparte e quindi la prescrizione estintiva dei crediti per i ratei richiesti e per le differenze pretese come per i relativi accessori, nonché di ogni e qualsiasi ulteriore credito invocato dal ricorrente con il ricorso introduttivo, per decorso del termine quinquennale”. c) “comunque, respingere l'avversario ricorso, in ogni sua parte, poiché infondato”; d) “con vittoria delle spese e competenze del giudizio in favore dell' . CP_1
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
2 Il ricalcolo del quantum debeatur, a titolo di rateo pensionistico, deve riflettersi sin dalla data dell'intervenuta quiescenza dell'odierno ricorrente (1.09.2007). Non risulta fondata l'eccezione di prescrizione dell'istituto resistente e ciò in quanto il riconoscimento circa l'adeguamento dei ratei pensionistici e il diritto al ricalcolo è maturato con la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di
Napoli (allegata al ricorso) e pubblicata in data 03.02.2020. Pertanto, è da quel momento che decorre il termine prescrizionale ai fini dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato e che, ictu oculi, non è spirato al momento del deposito del ricorso;
ciò in applicazione dell'art. 38, co.1, lett. “d”, n.2 L. 15 luglio del 2011 che allinea a cinque anni i termini di prescrizione dei ratei pensionistici, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, nonché delle differenze dovute a seguito di riliquidazioni.
Tutto ciò chiarito, la causa è decisa come in dispositivo.
Attesa la natura strettamente documentale della controversia e la mancata necessità di una complessa attività istruttoria, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, nella persona della dott.ssa Monica d'Agostino in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così decide:
- in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente al ricalcolo del rateo pensionistico per il periodo lavorativo dal giugno 2001 all'agosto 2007 e, per l'effetto, condanna l' al CP_1
pagamento a favore del sig. delle differenze retributive sui ratei pensionistici a far Parte_1
data dal settembre 2007, data di godimento della pensione con gli oneri accessori.
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avellino, il 15.01.2025
Il Giudice Unico del Lavoro
Dott.ssa Monica d'Agostino
3